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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2741/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE MO Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2741/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 CHIUSA DI SAN MICHELE il 24.09.2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (atto n. 3 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio è nata una IG: il 04.09.2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 25.11.2025. Con ricorso depositato il 07.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della IG , sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, con la corresponsione della somma mensile di € 250,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo verrà erogato alla sig.ra entro il giorno venti di ogni mese;
Parte_2
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a beneficiare dell'integrale corresponsione Parte_3 dell'assegno unico in favore della IG;
Persona_2
DISPONE che i genitori ripartiscano, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Per_ IG , al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate;
i coniugi danno atto di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno divorzile e con la sottoscrizione del presente ricorso, dando altresì atto dell'adempimento delle condizioni patrimoniali di cui al verbale di separazione, dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN BE MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE MO Presidente dott. LU IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2741/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MASSIMO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 CHIUSA DI SAN MICHELE il 24.09.2005.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (atto n. 3 parte 1 serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio è nata una IG: il 04.09.2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 25.11.2025. Con ricorso depositato il 07.02.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIUSA DI SAN MICHELE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della IG , sino al Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, con la corresponsione della somma mensile di € 250,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il contributo verrà erogato alla sig.ra entro il giorno venti di ogni mese;
Parte_2
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a beneficiare dell'integrale corresponsione Parte_3 dell'assegno unico in favore della IG;
Persona_2
DISPONE che i genitori ripartiscano, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Per_ IG , al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, spese ricreative, sportive, spese necessitate o concordate e in ogni caso documentate;
i coniugi danno atto di aver preso visione del Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino siglato in data 15.03.2016 in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. e si impegnano a rispettare le indicazioni ivi contenute.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a richiedere reciprocamente assegno divorzile e con la sottoscrizione del presente ricorso, dando altresì atto dell'adempimento delle condizioni patrimoniali di cui al verbale di separazione, dichiarano di non aver reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione, titolo o causa. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU IN BE MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.