TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2103/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Proprietà
e promossa
[...]
,in persona del suo legale rappresentante, con sede in Torino, _1
residente in [...], in Controparte_2 CP_3 proprio e quale erede dell'originario attore e Parte_1 quale legataria di quest'ultimo, Parte_2
entrambe residenti in [...]avv. FERRARI CRISTINA LYDIE, SCOPSI NICOLA e DELLA GATTA ALEX per procure in atti - ATTORI -
C O N T R O
, residente in [...]Parte_3
avv. PALLI SIMONE per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E
, residente in [...]CP_4
sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 28 novembre 2024:
PER GLI ATTORI:
“ Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione nel merito:
i) dato atto che tra le parti non vi è contestazione sulla titolarità del diritto di proprietà sulle particelle 512, 513, 495, 340 e 376 e dato atto che la consistenza, l'estensione ed i confini delle porzioni immobiliari censite al
N.C.T. Comune di OL, località Poggio, al foglio 9 particelle 512, 513,
495, 340 e 376, sono esattamente individuati nei rispettivi titoli di provenienza
(docc. 1,2, 4, 5 e 7 atto di citazione), ai sensi dell'art. 949 c.c. accertare che le convenute e non sono titolari del diritto di proprietà e/o di Pt_3 CP_4 comproprietà né di alcun diritto reale sui terreni di proprietà degli attori
(identificati al N.C.T. del Comune di OL, Località Poggio, foglio 9, particelle 512, 513 e 478/2) né sui relativi confini, e conseguentemente accertare e dichiarare che gli interventi di cui in narrativa eseguiti dalle medesime convenute costituiscono turbativa e molestia (di fatto e di diritto) del diritto di proprietà in capo agli attori sui terreni come sopra identificati;
ii) in subordine, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà per intervenuta usucapione per 1/2 in capo a e per ulteriore 1/2 in _1 capo a del viottolo di accesso alle rispettive proprietà Controparte_2
(censito al N.C.T. del Comune di OL al foglio 9 particella 513) in ragione del possesso ultraventennale da parte dei predetti e dei rispettivi danti causa;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà per
2 intervenuta usucapione in capo ai signori – della particella CP_3 Parte_1
512 in ragione del possesso ultraventennale da parte dei predetti e dei rispettivi danti causa;
iii) in via di ulteriore subordine, accertare ai sensi dell'art. 950 c.c. i confini tra:
a) la strada privata di proprietà (Comune di OL, Controparte_5
Località Poggio, foglio 9 part. 513) ed il terreno di proprietà (Comune di Pt_3
OL, Località Poggio, foglio 9 part. 495, 340, 376);
b) il terreno di proprietà (Comune di OL, Località Controparte_6
Poggio, foglio 9 part. 512) ed il terreno di proprietà – _1 CP_2
(Comune di OL, Località Poggio, foglio 9 part. 513);
c) il terreno di proprietà (Comune di OL, Località Poggio, _1 foglio 9 part. 478/2) e la proprietà (Comune di OL, Località Pt_3
Poggio, foglio 9 part. 495) in conformità dei titoli di acquisto e dello stato dei luoghi;
e per l'effetto dell'accoglimento delle suddette domande:
I) ordinare alle convenute e la rimozione di tutti Parte_3 CP_4
i manufatti illegittimamente costruiti sulle proprietà degli attori e _1
(Comune di OL, Località Poggio, foglio 9, particella 513) e CP_2 sul muretto di pietra che scorre tra le proprietà e la Parte_4 proprietà (Comune di OL, Località Poggio, foglio 9, particelle Pt_3
513, 495 e 340) e prosegue dividendo la proprietà e la proprietà _1
(Comune di OL, Località Poggio, foglio 9, particelle 478/2 e 495) Pt_3
con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori e _1
in conseguenza di tali violazioni da liquidarsi anche in via CP_2
equitativa;
3 II) ordinare all'Agenzia delle Entrate, o ad altro Ente a ciò preposto, la correzione della mappa catastale in conformità dei titoli di acquisto, dello stato dei luoghi e, in subordine, dei confini come accertati giudizialmente;
III) in subordine, ordinare i frazionamenti necessari al fine di ripristinare la corretta rappresentazione catastale relativamente alle particelle 512, 513 e
495 Comune di OL, Località Poggio, foglio 9. iv) in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi che la rappresentazione di cui alla mappa catastale sia conforme agli atti di provenienza ed allo stato dei luoghi estendere le domande formulate di cui ai precedenti punti i) e ii) anche alla porzione del mappale 495 interessata. in via istruttoria
- si ribadisce l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. e di inattendibilità del teste per i motivi esposti in atti nonché alla Testimone_1
luce delle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso della prova testimoniale resa all'udienza del 6.6.23.
Con vittoria delle spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA GULLO:
“In via principale.
- respingere l'atto di citazione avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa della comparsa di costituzione
e risposta del 07/01/2020. - Vinte le spese di legge
In via subordinata.
- procedere, in base ai documenti ed alle produzioni di causa, ed anche mediante incarico a CTU, all'esatta determinazione e regolamento dei confini tra la proprietà attorea e quella dell'odierna convenuta e, conseguentemente,
4 determinare quali opere messe in atto dai convenuti siano state realizzate su proprietà altrui.
- conseguentemente ordinare all'Agenzia delle Entrate, o ad altro Ente a ciò preposto la correzione della mappa catastale in conformità degli accertamenti giudiziali espletati nel presente giudizio.
- Con compensazione delle spese di causa.
In via riconvenzionale.
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 1159 e/o dell'art 1158 c.c., della stradina e terreno siti in
Località Poggio 29, così come attualmente risultanti al catasto terreni del
Comune di OL (codice A961) foglio 9, mappale/particella 495 (salvo migliori confini ed indicazioni) confinante ai lati con le particelle 513, 478, 520
e 380 tutte del foglio 9, per i motivi e le ragioni già esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 07/01/2020.
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore della convenuta, ex art. 1159 e/o ex art. 1158 c.c. della servitù di passaggio esercitata dalla rampa di accesso realizzata dai convenuti sul mappale 376 (catasto fabbricati del comune di OL foglio 9 - (salvo migliori confini ed indicazioni) verso la stradina e terreno di proprietà attorei siti in Località Poggio 29, catasto terreni del Comune di OL foglio 9, mappale/particella 513, per i motivi
e le ragioni già esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 07/01/2020.
- accertare e dichiarare l'intervenuta accessione, in favore della convenuta, ex art. 938 c.c. del terreno altrui per la parte eventualmente occupata dalla rampa di accesso realizzata dai convenuti sul mappale 376 (catasto fabbricati del comune di OL foglio 9 - (salvo migliori confini ed indicazioni) verso la stradina e terreno di proprietà attorei siti in Località Poggio 29, catasto
5 terreni del Comune di OL foglio 9, mappale/particella 513, per i motivi
e le ragioni già esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 07/01/2020. Vinte le spese di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e sono proprietari di fondi _1 Controparte_7
confinanti, accessibili esclusivamente mediante un viottolo lungo circa 25 m., largo 1 metro e mezzo circa, (ad esclusione del tratto iniziale ove la larghezza varia dai 3 ai 4 metri).
In origine entrambi i fondi erano contraddistinti da un unico mappale (mapp.
478/a) appartenente ad un'unica proprietaria, e da questa CP_8
venduto con atto in data 10.5.1969 a e a Parte_5 CP_2
unitamente al mapp. 478/c, poi divenuto 513, sul quale insisteva la
[...] strada pedonale d'accesso, già gravata da servitù di passaggio a favore della proprietà Controparte_6
Con atto di divisione in data 8.2.1986, e hanno provveduto Pt_5 CP_2
a frazionare la comproprietà in due mappali (mapp. 478/1 e mapp. 478/2) rispettivamente attribuiti in proprietà esclusiva ad ognuno dei condividenti e sui quali sono stati edificati i rispettivi villini, lasciando in comproprietà il mapp. 513, identificativo della strada pedonale già d'accesso all'originario unico appezzamento di terreno e, come detto, già gravata da servitù di passo a favore della proprietà Controparte_6
In forza del decreto di trasferimento pronunciato dal Tribunale di Genova in data 16.5.1995, integrato con successivo provvedimento in data 22.11.2017, la proprietà del mapp. 478/2 e la comproprietà del mapp. 513 sono state
6 trasferite da alla società attrice, Parte_5 _1
Il mapp. 478/2 è accessibile solo a piedi, attraverso il viottolo insistente sul mapp. 513 (in comproprietà di e di e gravato da servitù di _1 CP_2
passo a favore del mapp. 512); viottolo che ha inizio dalla strada pubblica
Poggio-Scernio e termina all'ingresso della proprietà
[...]
e quest'ultimo deceduto in corso di Parte_6 Parte_1
giudizio) erano proprietari del terreno oggi identificato al mapp. 512 (in origine
478b) per averlo acquistato da con atto di vendita in data CP_8
24.4.1969, con il quale veniva anche costituita servitù di passo pedonale a favore del medesimo mappale e sul mappale 513.
A seguito di successione ereditaria il mapp. 512 è oggi in comproprietà di e CP_3 Parte_2
è nuda proprietaria del terreno identificato al mapp. 495, di Parte_3 cui è usufruttuaria , per donazione fattale da quest'ultima CP_4
in data 3.7.2007, divenutane esclusiva proprietaria a seguito di atti di acquisto e di successioni ereditarie anche di , che a sua volta aveva Persona_1
acquistato il terreno da con atto a rog Not. in data 6 CP_9 Per_2
ottobre 1965 (in origine il terreno era identificato come mapp. 339 b).
Gli attori, previo espletamento con esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, hanno proposto azione ex art. 949 c.c., volta ad accertare l'inesistenza di diritti da parte di e Parte_3 CP_4
sulla strada insistente nella proprietà privata di e ing. _1 CP_2
(part. 513) e nella proprietà privata (part. 512) e sul muro di Controparte_6
confine tra la proprietà e la proprietà delle convenute, sui quali _1
queste ultime avrebbero realizzato vari manufatti ed in particolare edificando nel 2005 sul primo tratto della strada una rampa di accesso alla loro proprietà.
7 Gli attori in subordine hanno proposto azione di regolamento confini tra le loro rispettive proprietà e quella della convenuta (di cui è usufruttuaria la Pt_3
). CP_4
A tal fine gli attori hanno dedotto l'erroneità delle rappresentazioni catastali, divergenti rispetto alle risultanze di tutti gli atti di provenienza e titoli di acquisto delle proprietà delle parti, nonché allo stato dei luoghi e sulla base delle quali la convenuta ritiene viceversa di essere proprietaria delle Pt_3
porzioni di fondo su cui sono stati realizzati i contestati manufatti.
si è costituita eccependo l'improcedibilità delle domande in Parte_3 quanto l'espletata mediazione avrebbe avuto ad oggetto circostanze di fatto e documentazione diversa da quelle rispettivamente allegate e prodotte con atto di citazione (eccezione rinunciata in corso di giudizio in quanto non riproposta nelle precisate conclusioni).
Nel merito la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestando la Pt_3
proprietà in capo agli attori del muretto e della porzione di stradello rientrante nel mappale di sua proprietà e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione decennale ovvero in via subordinata ordinaria, della proprietà della stradina e del terreno così come attualmente risultanti al catasto terreni del Comune di OL, nonché del diritto di servitù di passo esercitata sulla stradina dalla rampa di accesso insistente sul mapp. 376 ed infine domanda di accertamento della proprietà per accessione invertita ex art. 938
c.c. del terreno altrui per la parte eventualmente occupata dalla suddetta rampa di accesso.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_4
Espletata la CTU, ed assunte le prove orali, la causa, già trattenuta in decisione e rimessa in istruttoria, per consentire l'integrale deposito degli allegati alla relazione peritale, giunge ora nuovamente in decisione.
8 Si discute in causa della proprietà di uno stradello pedonale, che, come descritto dal CTU geom. , sulla base delle mappe catastali, Per_3
dipartendosi dalla via comunale Poggio Scernio si sviluppa per il tratto per il tratto iniziale sulla particella 513 di proprietà del Signor Controparte_2
e della occupandone la superficie di circa mq.
[...] Controparte_10
20; prosegue all'interno della particella 495, di cui è nuda proprietaria
[...]
e usufruttuaria , occupandone la superficie di circa Pt_3 CP_4
mq. 16 e termina, insistendo per la superficie di circa mq. 2, sulla particella
478, in corrispondenza del cancello di accesso alla corte pertinenziale delle proprietà Controparte_11
Va premesso che il potere- dovere di qualificare la domanda spetta al giudice sulla base delle allegazioni, prospettazioni e deduzioni di chi la propone.
Gli attori hanno qualificato la propria domanda quale azione di accertamento negativo di servitù, precisando, anche in comparsa conclusionale, che l'azione non sarebbe finalizzata alla restituzione del bene che ne è oggetto, non essendovene stata privazione, ma alla difesa della proprietà dalle pretese dei confinanti.
La qualificazione giuridica offerta dagli attori non è corretta, avendo chiesto in giudizio l'accertamento della loro comproprietà esclusiva dello stradello e del muro oggetto di causa, contestato da parte convenuta che ritiene di esserne proprietaria per un tratto e la rimozione della scala di accesso alla proprietà
, ingombrante parzialmente lo stradello, oltre che di alcuni manufatti sul Pt_3
muro.
La domanda principale va dunque qualificata come azione di accertamento della proprietà, rispetto alla quale deve trovare applicazione il medesimo principio della c.d “probatio diabolica”, richiesta in materia di rivendicazione ( cfr. Cass. sez. II ord. n 24050 del 3.8.2022: “In tema di azioni a difesa
9 della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa”): onere probatorio assolto dagli attori, sulla base degli atti di provenienza, i primi dei quali risalenti agli anni '60, quando tutti i terreni interessati erano proprietà della famiglia ed essendo indiscusso il possesso della strada da parte CP_8
degli attori e loro danti causa a far data dai primi atti di trasferimento, tenuto anche conto che lo stradello costituisce l'unica via d'accesso alle loro proprietà.
Ed infatti.
Con atto a rog. Not. in data 6.10.1965 ebbe a Per_2 CP_9
vendere a porzione di appezzamento di terreno Persona_1
contraddistinto al mapp. 339 (identificata tramite frazionamento geom.
nel mapp. 339 b, che ha poi dato origine al mapp. 495), avente _12
a confini: restante proprietà del venditore, proprietà eredi , CP_4
strada privata di proprietà . CP_8 CP_8
Poiché lo stato dei luoghi è sempre rimasto immutato, deve ritenersi che la strada privata di proprietà sia lo stradello oggetto del presente giudizio CP_8
(la circostanza per il vero non è neppure contestata).
E' dunque evidente già alla luce dell'originario atto di provenienza della proprietà oggi , che, al di là delle mere rappresentazioni catastali di Pt_3
mappa (pacificamente non idonee a comprovare la proprietà ed intrise di molteplici errori presumibilmente a cascata rispetto al primo frazionamento redatto dal geom. , come rilevato anche al CTU), il dante causa di _12
10 non ha mai acquistato, neppure parzialmente, il sedime della CP_4
strada di cui si discute e che pertanto non può essere stato oggetto di donazione, quanto alla nuda proprietà, da quest'ultima a favore della . Pt_3
Del resto, se lo stradello fosse stato ricompreso anche parzialmente nella vendita al , da un lato questo, essendo incontestatamente l'unica via CP_4
di accesso alla proprietà oggi e avrebbe dovuto essere _1 CP_2 stato indicato nell'atto come gravato dal diritto di servitù di passo a favore della predetta proprietà, dall'altro avrebbe dovuto essere indicato come confine anche il mapp. 478/b (oggi 512 di proprietà – ; ed CP_3 Parte_1 anche nell'atto di donazione da a , (atto a rog. CP_4 Parte_3
Not. Ferrandino in data 3.7.2007) avrebbe dovuto essere indicato come confine il mapp. 512.
Con atto a rog. Not. in data 24.2.1969 ebbe a Per_2 CP_8 vendere ai coniugi una “porzione di terreno ulivato Controparte_13
avente a confini: strada comunale del Poggio;
proprietà ing. Per_4
; piede della scarpata che la divide dalla restante proprietà della Per_5 venditrice e da strada privata;
proprietà (trattasi del Persona_6
mapp. 478/b), tenendo per sé la proprietà della strada privata.
Nel contratto di compravendita si dà atto infatti del diritto di passo “a favore dei compratori sulla strada privata della larghezza di metri uno e cinquanta, strada privata di proprietà e per la quale la venditrice non si assume CP_8 alcun obbligo di manutenzione” (a comprova del fatto che la strada non avrebbe potuto essere ceduta in proprietà, neppure parzialmente, da CP_9
a ).
[...] Persona_1
La descrizione dei confini e la rappresentazione catastale allegata all'atto corrispondono all'effettivo stato dei luoghi, in quanto la proprietà
[...]
oltre ad avere l'accesso sulla strada comunale, ha anche altro _13
11 accesso, mediante cancello che si apre sullo stradello di cui si discute e sul quale è stato infatti riconosciuto il loro diritto di passo. All'epoca la porzione immobiliare oggi degli attori era ancora nella proprietà di ed era CP_8
già presente il muro di sostegno della proprietà (oggi ). CP_4 Pt_3
Infine con atto a rog. Not. in data 10.5.1969 e Per_2 CP_8 CP_9
ebbero a vendere a e
[...] Parte_5 Controparte_2
rispettivamente la prima i mapp. 477/a, 478/a e 478/c (attualmente identificati con i mapp. 478/1, 478/2 e 513) e il secondo il mapp. 476; nell'atto si precisa che sul tratto formato dal mapp. 478/c “ha diritto di passo la proprietà per accedere al suo terreno” (mapp. 478/b CP_3
ora 512).
Lo stesso CTU, a seguito di ricostruzione dei confini, ha accertato la sussistenza di erronee individuazioni grafiche di porzioni immobiliari che risulterebbero in proprietà altrui (precisamente: a) Porzione della “rampa” di accesso pedonale alla proprietà delle Signore e , che risulta Pt_3 CP_4
occupare per la superficie di mq. 1 circa, la particella 513 di proprietà del
Signor e della b) Porzione della Controparte_2 Controparte_10
particella 495 di proprietà delle Signore e , della superficie di Pt_3 CP_4
mq. 9,00 circa, che risulta inglobata nella proprietà dei Signori Parte_1
e (particella 512), e precisamente per il tratto
[...] CP_3
comprendente le scale esterne che hanno accesso dal cancello metallico posto sul lato sinistro della strada privata de qua - il ctu ha rilevato al riguardo che tale situazione trova origine già nella discordanza grafica riscontrata nella perimetrazione della particella 512, trasferita con l'Atto di Vendita in data
24.02.1969 a rogito Dott. ( Persona_7 Controparte_14
, indicata nell'allegato “A” del predetto titolo a firma del Geom.
[...] Pt_7
, del tutto difforme dalla perimetrazione rappresentata nel mod. 51 del
[...]
12 T.F. n. 14/68 preliminarmente presentato all' di La Spezia, dallo stesso _15
tecnico Geom. ; c) Altra porzione della particella 495 (proprietà Parte_7
e , della superficie di mq. 16,00 circa, che risulta invece Per_8 Per_9
inglobata nel tratto di strada privata in questione, in corrispondenza dello sconfinamento descritto al punto precedente).
Viceversa, corrispondenti allo stato i fatto dei luoghi, mai mutato, sono le planimetrie allegate agli atti di compravendita
Infine, anche dalla corrispondenza intercorsa nel 2017 tra gli attori e la convenuta, dopo la caduta parziale del muro di sostegno della proprietà di quest'ultima sullo stradello in questione, si evince la consapevolezza in capo alla dell'altruità dello stradello, ovvero della comproprietà dello stesso Pt_3
da parte degli attori (cfr. corrispondenza in atti).
L'esame dei titoli di provenienza delle proprietà delle parti confermato dagli ulteriori elementi probatori acquisiti (le planimetrie allegate agli atti di compravendita, che corrispondono allo stato di fatto dei luoghi, il riconoscimento di proprietà altrui da parte della desumibile dalla Pt_3
corrispondenza intercorsa tra le parti, non ultima la indicazione dei confini nell'atto di donazione)e),non solo esclude che la sia proprietaria del Pt_3
tratto di stradello in questione ma porta a ritenere sussistente la comproprietà esclusiva del tratto contestato agli odierni attori e che, _1 CP_2 come già rilevato, hanno a tal fine assolto l'onere probatorio sugli stessi gravante ex art. 948 c.c. (avendo peraltro posseduto inequivocabilmente lo stradello dal momento dell'atto di vendita in data 10.6.1969, essendo l'unica via di accesso alle loro proprietà).
Anche i coniugi hanno comprovato che la loro proprietà Controparte_6
arriva fino al cancello che si apre sullo stradello in questione, sul quale hanno pacificamente un diritto di servitù di passaggio, cancello esistente da sempre.
13 Ciò si desume dall'atto di compravendita in data 24.2.1969 con il quale
[...]
e hanno acquistato da il terreno CP_3 Parte_1 CP_8 identificato al mapp. 512 (già 478/b), nonché l'allegata planimetria, nei quali non viene indicata tra i confini la proprietà , nonché specularmente Pt_3 dall'atto di donazione , che non indica la part. 512 tra i confini Persona_10
del terreno identificato al mapp. 495; dalla concessione edilizia n. 4 rilasciata in data 31.1.1990 dal Comune di OL (e dal progetto ad essa allegato), con la quale i coniugi sono stati autorizzati all'ampiamento Controparte_6
di una scala esistente ed alla costruzione di una nuova rampa di scala proprio nella porzione immobiliare che la convenuta ritiene insistente nella part .495, di sua proprietà; dal cancello da sempre esistente che si apre sullo stradello e che consente l'accesso alla proprietà Controparte_13
E' dunque evidente che l'inglobazione della porzione immobiliare di proprietà
e di parte dello stradello evidenziata nella mappa catastale Controparte_6
depositata in Catasto, a seguito dei vari frazionamenti succedutisi nel tempo,
è frutto di errore nella rappresentazione grafica della part. 495, mai rettificata, fin dalla sua costituzione a seguito di frazionamento 8/67 necessitato dall'atto di compravendita conseguente acquisto 6/10/65). CP_4
La convenuta ha proposto in via subordinata domanda di riconoscimento della proprietà della porzione di stradello in contestazione per maturata usucapione.
A prescindere dal fatto che non vi è prova dell'inerzia dei suoi proprietari, che hanno continuato nel tempo a transitare (inevitabilmente) sullo stradello, provvedendo alla sua manutenzione, e che l'istruttoria orale ha comprovato solo un passaggio sporadico del sullo stradello (per fare CP_4 passeggiate), è decisivo il riconoscimento dell'altrui proprietà da parte della
, esternato con le missive inviate nel 2017, in occasione della frana che Pt_3
14 ha interessato il muretto che delimita la sua proprietà e che esclude la sussistenza di un animus possidendi ad immagine del diritto di proprietà.
La domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà dello stradello ovvero della porzione di esso catastalmente inglobata nel mapp. 495 di proprietà della convenuta è quindi infondata.
Parimenti infondata è la domanda di riconoscimento del diritto del servitù di passaggio acquisito per usucapione sulla stradina oggetto di causa.
Al riguardo deve rilevarsi che:
- è pacifico e comunque comprovato che la stradina è funzionale unicamente al raggiungimento delle proprietà degli attori e non collega alcun fondo della convenuta ad altro fondo di sua proprietà;
- in tema di servitù di passaggio, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
- nel caso di specie il cancello e la rampa di accesso ad esso (realizzata peraltro in parte sullo stradello oggetto di causa) non possono qualificarsi opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù (dalle stesse si raggiunge infatti, anche la prima parte dello stradello, pacificamente pubblica, che consente di raggiungere il centro abitato).
- la stessa convenuta motiva la necessità di transitare sullo stradello per provvedere alla manutenzione del muro che ritiene essere di sua
15 proprietà: tale esigenza viene tutelata specificatamente dall'art. 843
c.c. e non può fondare un diritto di servitù di passaggio.
La domanda va pertanto rigettata.
Parte convenuta ha altresì proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta accessione, in favore della convenuta, ex art. 938 c.c. della parte di stradello occupata dalla rampa di accesso
La domanda è infondata avuto riguardo al fatto che la norma si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, ovvero di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, non potendo, quindi, essere invocato con riguardo a opere diverse (così Cass. sez. II ord n, 22997 del 16.9.2019, ma anche Cass. sez. II sent. n. 23018 del
14.12.2012).
Non è pertinente la giurisprudenza citata da parte convenuta (relativa a fattispecie in cui la scala esterna realizzata sull'altrui proprietà era divenuta parte integrante dell'edificio ad uso abitativo, mentre nel caso di specie si discute di un tratto di strada dapprima occupato con alcuni gradini e poi con una piccola rampa in cemento che serve per accedere al cancello al cui interno si trova l'area esterna di pertinenza dell'immobile della convenuta e dunque materialmente da questo distinto).
La domanda va quindi rigettata.
Va rigettata infine la domanda di usucapione della proprietà della piccola area occupata dalla convenuta ed inequivocabilmente ricompresa nel mapp. 513 di proprietà degli attori.
Premesso che la prova in tema di usucapione deve essere particolarmente rigorosa, incidendo su di un diritto altrui costituzionalmente tutelato e garantito, nel caso di specie le prove testimoniali acquisite non sono sufficienti a ritenere fondata la domanda.
16 La convenuta contumace , in sede di interrogatorio formale CP_4
(richiesto peraltro dall'altra convenuta, nonostante una sostanziale identità di posizioni) ha affermato di aver sostituito i gradini con una rampa, ma, a prescindere dall'inconsistente valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla stessa, non ha precisato né quando è avvenuta tale sostituzione, né, ciò che più avrebbe interessato, quando sono stati edificati i precedenti gradini.
Il teste , indicato da parte attrice, ha riferito che la rampa era stata fatta Tes_2
forse nel 2012/2013 e che prima vi erano dei gradini, ma nulla ha riferito sull'epoca di costruzione degli stessi.
Anche il teste ha riferito che la rampa era stata fatta dalla ove Tes_3 Pt_3
prima vi erano degli scalini, senza tuttavia indicare da quanto tempo vi fossero detti scalini.
Infine, del tutto inattendibile deve ritenersi il teste , padre della Testimone_1
convenuta e nipote di e persona che si occupa stabilmente CP_4 della gestione dell'immobile, ove vive quest'ultima, sia sotto il profilo materiale
(il teste ha infatti tra l'altro riferito di aver realizzato lui stesso la rampa al posto dei gradini) che giuridico (tenendo i rapporti con i confinanti ed addirittura partecipando al procedimento di mediazione in rappresentanza della figlia); peraltro anche il teste non ha indicato precisamente l'epoca Pt_3
di realizzazione dei gradini, poi sostituiti dalla rampa.
Non può quindi ritenersi comprovato il decorso del termine necessario per perfezionare l'acquisto della proprietà dell'area per usucapione (ordinaria ovvero abbreviata).
Al rigetto della domanda di usucapione segue la condanna delle convenute alla rimozione della rampa nella porzione insistente sul mapp. 513.
Si impone infine la rimessione della causa in istruttoria al fine di avere precisazioni dalle parti in ordine ai manufatti che sarebbero stati debitamente
17 realizzati sul muro (anch'esso oggetto di causa) e, soprattutto, di dare incarico al CTU già nominato di espletare le pratiche necessarie per rettificare le mappe catastali in base agli atti di provenienza ed alla presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2103/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: Proprietà così provvede:
DICHIARA che la strada oggetto di causa è di esclusiva comproprietà di parti attrici e e sulla stessa grava diritto di servitù di passo _1 CP_2
unicamente a favore della proprietà Controparte_13
RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta aventi ad oggetto il riconoscimento della proprietà delle porzioni di strada e della porzione di terreno inglobate rispettivamente nelle proprietà degli attori, ma rappresentate catastalmente come parte del mapp. 495;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di acquisto della proprietà della porzione di rampa oggetto di causa, insistente sul mapp. 513, per accessione invertita e per usucapione e conseguentemente
CONDANNA le convenute alla rimozione della rampa di scala nella parte sconfinante nel mapp. 513;
RIMETTE la causa in istruttoria in relazione alle ulteriori domande ed ai necessari frazionamenti come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in La Spezia il 31 gennaio 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
18