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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 416 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea D'Agosto, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari alla Via N. Putignani n. 56
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Augusto Orlando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana
(Br), Spiazzo De Fazio n. 3;
appellata
******* 1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 152/2022, depositata il 03.02.22, il Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda formulata da con atto di citazione del 17.10.2018 nei confronti di Parte_1 _1
, e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta secondo
[...] soccombenza.
Ed invero. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la germana Parte_1 _1
, al fine di far accertare e dichiarare che con atto del 04.05.1995, il genitore aveva
[...] SO donato alla GL la nuda proprietà dell'alloggio, già oggetto di assegnazione/locazione, Controparte_1 sito in Acireale in Via R. Wagner n. 50, e, pertanto, previa riunione fittizia nella massa ereditaria dell'immobile de quo, per il valore reale ovvero per il valore indicato nel successivo atto di compravendita del 26.04.2007, chiedeva che fosse accertata la lesione della sua quota di legittima e che pertanto la convenuta fosse condannata a reintegrare la quota a lei spettante, previa corresponsione del relativo importo.
1.2. Deduceva, infatti, l'attrice che con atto per notar del 04.05.1995, aveva Per_2 Controparte_1 acquistato la nuda proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, con riserva del diritto di abitazione in favore di , genitore delle parti in causa, per il corrispettivo di £ 31.590.000 SO
(Euro 16.314,00) a suo dire integralmente pagato dallo stesso genitore, il quale aveva così effettuato una donazione indiretta in favore della GL , ledendo in tal modo la sua quota ereditaria. _1
Si costituiva contestando l'avversa domanda. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali.
2. All'esito il primo giudice rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata;
evidenziava, infatti, il tribunale che dagli atti di causa risultava come avesse stipulato con lo il contratto Controparte_1 CP_2 di compravendita dell'alloggio de quo, in qualità di familiare convivente dell'assegnatario, al prezzo di £
31.590.000; in detto contratto si dava atto dell'avvenuto versamento del prezzo su c.c. postale intestato allo , effettuato dall'ufficio postale di Acireale Centro, come da ricevute di avvenuto versamento, CP_2 depositate in atti, recanti la dicitura “eseguito da ”. Riteneva pertanto il giudicante che SO tale indicazione sulle ricevute di quale autore del versamento rispondesse solo ad una SO
2 ragione meramente amministrativa, in quanto egli era il conduttore dell'immobile, mentre, quanto alla provvista finanziaria, necessaria al pagamento del prezzo, risultava dagli atti di causa che _1
avesse la necessaria liquidità, avendo svolto attività lavorativa quale impiegata di concetto
[...] quantomeno dal 1987 (come da copia del libretto di lavoro depositato in atti) e avendo anche un introito per i canoni di locazione relativi ad un appartamento in TU (come riferito dal teste , Testimone_1 coniuge della ) sicché aveva accumulato negli anni risparmi che potevano giustificare Controparte_1
l'esborso.
Inoltre, vi era in atti una dichiarazione del 26.4.1995, sottoscritta sia da sia da SO _1
, in cui si affermava che la somma corrisposta per l'acquisto dell'alloggio in oggetto era stata
[...] versata da con i propri risparmi. Il primo giudice non riteneva rilevante la circostanza che _1
avesse riservato per sé la nuda proprietà dell'alloggio vita natural durante, non trattandosi SO di una scelta discrezionale, ma di un obbligo discendente dall'art. 1, comma 6, L. 560/1993 che prevedeva che, in caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, era fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
A fronte di tale quadro probatorio, riteneva il giudice che l'attrice non avesse fornito prova alcuna delle proprie deduzioni, sicché rigettata la domanda.
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3. Con atto di citazione notificato il 10.05.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. Errores in iudicando: la rinunzia quale atto di liberalità ex art. 809 c.c. agli effetti dell'accoglimento dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima: l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda attorea sul presupposto che non fosse provato l'assunto secondo cui il aveva effettuato una donazione indiretta della SO nuda proprietà in favore della GL , in quanto il denaro necessario per il pagamento del _1 prezzo veniva versato da lui e non già dalla GL;
evidenzia invece l'appellante che il tribunale sarebbe incorso in error in iudicando per non aver inquadrato correttamente la fattispecie sottoposta al suo esame, nell'ottica dell'art. 809 cod. civ.. Ed invero, come espresso dall'unanime giurisprudenza in materia, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario ed è soggetta, ai sensi dell'art. 809 c.c., alle stesse norme che regolano la riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il quindi SO nel rinunziare all'acquisizione del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile, precedentemente condotto in virtù di un contratto di locazione, in favore della GL convivente Controparte_1 ha effettuato una donazione indiretta a favore di questa ultima e ciò di per sé ha determinato una
3 lesione dei diritti ereditari della legittimaria, Contesta, inoltre, Parte_1
l'appellante l'erroneità della decisione nella parte che attribuisce alla convenuta l'esborso del prezzo per l'acquisto dell'immobile, avendo il primo giudice ritenuto provata tale circostanza con un ragionamento a contrario, sulla scorta dell'esistenza di risparmi accumulati da _1
con l'attività lavorativa svolta, sia pure in modo non continuativo, come da libretto di
[...] lavoro. depositato in atti, e come confermato dal coniuge della convenuta in sede di dichiarazione testimoniale, e non invece ricercando la prova dal passaggio del denaro necessario al pagamento da parte di al padre , con la produzione dell'estratto conto della Controparte_1 SO banca su cui tali proventi erano transitati. Parimenti irrilevanti, considera l'appellante sono i richiami effettuati dal primo giudice alla dichiarazione del de cuius a futura memoria (del 26.4.1995) nonchè alla volontà del de cuius di rinunziare all'alloggio di Acireale per trasferirsi ad TU, elementi non idonei ad impedire alla rinuncia abdicativa di spiegare i suoi effetti in danno dell'altra GL legittimaria. Sostiene l'appellante che il valore da attribuire all'immobile ai fini della domanda non è il valore di vendita dello stesso, pari ad € 120.000,00 come da atto pubblico del 26.04.2007, ma quello che aveva al momento dell'apertura della successione (15.08.2017) ai sensi degli artt.
724 e 746 c.c., che, quindi, deve essere imputato alla massa ereditaria, data la donazione indiretta da parte di in favore della GL . In tal modo, valutando il valore SO _1 dell'immobile all'apertura della successione, è possibile calcolare correttamente l'importo della lesione della quota di legittima dell'odierna appellante e ciò pure nell'ipotesi in cui si volesse tenere per vero che il prezzo pagato per l'acquisto sia stato corrisposto dalla convenuta. A tale scopo,
l'appellante formula richiesta di CTU al fine di determinare il valore venale, alla data di apertura della successione del 28.11.2017, del diritto di nuda proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, precisando l'ammissibilità nella presente fase di giudizio delle richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che del donatum, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio di reintegrazione della quota di riserva.
Conclude l'appellante, in considerazione delle argomentazioni svolte, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento della domanda di riduzione della diposizione lesiva dei suoi diritti di legittimaria.
3.1.Ritualmente costituita, preliminarmente ha dichiarato di non accettare il Controparte_1 contraddittorio sulle nuove domande formulate con l'atto di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. In particolare, ha dedotto che in I grado si chiedeva di accertare che l'atto notarile del 1995 relativo all'immobile in Acireale costituiva una donazione da parte di in favore di SO _1
e di ricomprendere il predetto immobile in Acireale nella massa ereditaria;
in secondo grado invece
[...] si conclude affermando che la rinuncia di al diritto di acquistare la proprietà dell'immobile SO rappresenterebbe una donazione indiretta lesiva dei suoi diritti. In via gradata, nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite del grado
4 ->>>
4. Riservata la causa in decisione all'udienza del 09.01.2024, con sentenza non definitiva n. 447/2024, pubblicata in data 30.05.2024, questa Corte d'Appello, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., formulata da parte appellata, ha così statuito:
1. << “1. In parziale riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado da , accerta che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in Acireale via Parte_1
RD Wagner n 50 pal 1, piano 4, interno 7 partita 13763, foglio 65 particella 29 sub 51 configura una donazione indiretta e conseguentemente il valore della nuda proprietà dell'immobile al momento della apertura della successione , va imputato nella formazione della massa al fine della individuazione della eventuale lesione di legittima;
2. Accerta e dichiara che nella massa dei beni relitti, oltre all'immobile di cui sopra, rientra il conto corrente n
633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU con saldo attivo 34.066,14.
3. Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio
4. Spese alla sentenza definitiva”>>
In particolare, la Corte, richiamati i principi cardine in materia di riparto dell'onere probatorio nella donazione indiretta, secondo cui spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'atto di liberalità, ossia l'arricchimento del donatario e l'animus donandi del disponente, rilevava che effettivamente mancava la prova del pagamento del prezzo da parte di . Invero, l'appellante, assolvendo all'onere Controparte_1 probatorio su di sé gravante, aveva provato -mediante la produzione dei bonifici postali indicati nel rogito- la provenienza delle somme necessarie all'acquisto dell'immobile da parte di e non SO già della sorella, . Quest'ultima, di contro, aveva omesso di dimostrare l'acquisto del Controparte_1 bene con proprie risorse, non avendo allegato, a titolo esemplificativo, copia dell'estratto conto attestante il trasferimento del denaro al conto del padre, a nulla rilevando, a tal fine, né la scrittura privata a futura memoria con la quale il padre dichiarava che l'immobile veniva acquistato con denaro proveniente dalla provvista della GL, trattandosi di scrittura non opponibile ai terzi, né l'esistenza di somme, derivanti dall'incasso dei canoni di locazione di altro immobile, peraltro mai dichiarate, né, ancora, l'indicazione delle entrate dell'appellata per attività lavorativa dal 1987 al 1995, in quanto, lungi dal fornire indizi sulle capacità di risparmio dell'appellata, valorizzava, invece, l'assunto dell'impossibilità di far fronte alla spesa necessaria per l'acquisto dell'abitazione, considerata la necessità di detrarre, dal predetto importo, quanto necessario per le spese quotidiane e per quelle fiscali.
Conseguentemente, considerata raggiunta la prova in ordine all'esborso da parte del padre, per lire
31.590.000 nel 1995, per l'acquisto della nuda proprietà di abitazione a favore di , il Controparte_1
Collegio, ravvisando una donazione indiretta, riformava la sentenza, ma riteneva necessario, per accertare la lesione dei diritti ereditari della legittimaria appellante, individuare il valore dell'immobile alla data della successione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 747 e 750 c.c., poiché, ai fini della collazione,
5 oggetto dell'imputazione fittizia non era il denaro speso, ma l'immobile al cui acquisto le somme erano destinate.
Era disposta quindi la nomina di un CTU al fine di calcolare la massa dei beni relitti, conteggiando, a tal fine, il denaro esistente alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU con saldo attivo 34.066,14 (e già ripartito fra le parti al 50%), con esclusione del valore dei beni provenienti dalla eredità della madre transitati nel patrimonio delle figlie a seguito della Persona_3 rinuncia all'eredità da parte del padre, posto che tale rinunzia non integra una liberalità a favore degli altri eredi legittimi. Ciò posto, calcolata la massa dei beni relitti, andava imputato il valore della donazione indiretta (art. 556 c.c.), con conseguente determinazione della quota di legittima di ciascuna delle due figlie, uniche eredi, pari a 1\3 dell'intero patrimonio (art 537 c.c.). Con ordinanza del 30.05.2024, la causa era pertanto rimessa sul ruolo e disposto il prosieguo del giudizio per l'espletamento della CTU, affidata all'ing. , che era nominato CTU. Persona_4
4.1. All'esito di tale indagine peritale, la causa, all'udienza del 21.01.2025, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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5. Vanno preliminarmente disattese entrambe le istanze di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della appellata.
Ed invero.
5.1. Quanto alla prospettata pendenza fra le stesse parti in primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto ad un assegno di 30.000€ del 10.8.2017 e recante la firma di
, emesso dal padre poco prima della morte ( 15.8.2017) in faovre di una sola delle figlie e SO rivendicato dall'altra, odierna appellante, in ragione del 50%, essendo tale dazione a suo dire tale da sottrare la suddetta somma dall'asse ereditaria, non è prodotto alcun atto di detto giudizio, oltre alla citazione ( all. 3 fasc. primo grado), tale da consentire al Collegio di valutarne compitamente l'incidenza in questa sede;
tuttavia, in ogni caso anche solo dalla prospettazione della domanda, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non si giustifica, mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, perché a parere del Collegio tale rapporto fra questo giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste, e quindi la decisione di quel giudizio non è tale incidere sulla decisione di questo giudizio in quanto la questione dibattuta nel giudizio di opposizione è estranea al thema decidendum di questo giudizio. Il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ha l'oggetto del thema decidendum limitato alla dazione di un assegno di € 30.000 dal padre alla GL SO
, apparentemente in funzione remuneratoria della assistenza prestata da quella, ma invece, _1 secondo la ricorrente, in realtà per favorire, anche in tale modo, l'altra GL;
ne viene che, all'esito di quel giudizio in senso favorevole alla la sarà tenuta semmai Parte_1 Controparte_1
6 solo ad un esborso, pari alla metà dell'importo, portato dal titolo, in favore della sorella, ma tale esito favorevole non avrebbe alcun effetto in questo giudizio, tale da incidere nella definizione dell'asse ereditario, su cui calcolare la lesione, perché l'importo oggetto di contestazione non va comunque computato nella massa, né l'esborso della metà dell'importo da corrispondere può, in ipotesi di accertata lesione di legittima, utilizzato in compensazione per mitigare un eventuale onere economico della parte tenuta alla reintegra della quota, atteso che sarebbe sempre a dover eventualmente Controparte_1 sostenere entrambi gli esborsi.
5.2. Parimenti va disattesa anche la richiesta di sospensione, giustificata dalla impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza non definitiva emessa da questa Corte di Appello. n. 477/2024 in data
30.5.2024.
La sospensione del giudizio a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attesa sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279
c.p.c., comma 4), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26 novembre 1990, n. 353, artt. 6 e 35.
Così Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8664 e Cassazione civile sez. III, 14/01/2004, n.419
Ed infatti, nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio
è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. ( Cassazione civile sez. VI,
24/03/2015, n.5894Cassazione civile sez. III, 30/10/2007, n.22944).
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6.Quanto al merito, l'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento
6.1. L'oggetto del presente giudizio, all'esito delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n.
477/2024 emessa dalla Corte in data 30.5.2024, resta circoscritta alla disamina delle sole questioni inerenti la definizione del valore dell'asse ereditario al momento della apertura della successione ( 15.8.2017) comprendente la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale e le somme esistenti alla data del decesso del de cuius sul c/c 633972.67 a lui intestato ed acceso presso la banca MPS, per determinare la esistenza e la entità della lesione di legittima, dedotta dalla appellante, in relazione alle quali è stato disposto ed espletato il supplemento di c.t.u.
7 Tutte le altre questioni, che sono state già delibate e definite dalla Corte nella sentenza non definitiva, non possono essere più oggetto di alcuna disamina in queta sede, di tal ché le difese svolte dall'appellata negli scritti conclusioni, per censurare la decisione della Corte in relazione alla violazione dell'art. 345 cpc ovvero in merito alla qualificazione come donazione indiretta della rinuncia di SO all'acquisto della abitazione, oppure alla esclusione dall'asse dei beni provenienti dalla eredità della madre, sono del tutto inconferenti e non saranno oggetto di disamina.
6.2. La c.t.u. espletata in questo giudizio ha consentito di accertare che effettivamente Parte_1 ha subito una lesione dei suoi diritti ereditari avendo percepito soltanto la metà della somma di
[...]
€ 34.066,14 esistente, alla data del decesso del padre, sul conto corrente n. 633972.67 a lui intestata presso
Monte Paschi Siena di TU, e ripartito al 50% fra le due figlie, laddove l'asse ereditario ricomprende anche un altro cespite e cioè la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale.
Onde determinare la massa ereditaria riferita al , il CTU ha rilevato come, a seguito del SO decesso gli fossero succedute solo le due figlie, a cui spettava la quota di legittima pari ad 1/3 del totale ciascuno;
la quota di disponibile, conseguentemente, ascendeva ad 1/3 ed andava a . Controparte_1
Sulla scorta di tale premessa il consulente tecnico d'ufficio ha quindi proceduto alla valutazione del patrimonio del defunto, stimando la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale mediante il criterio sintetico-statico, con il riferimento al listino OMI, e contemperandolo con il sistema sintetico- comparativo, suggerito dalla appellata, ed operando all'esito una media fra i valori ottenuti.
Il valore della abitazione oggetto di donazione indiretta ascende quindi a detta del c.t.u. ad € 75.026,00.
Il complessivo valore del compendio immobiliare, considerato anche il saldo attivo esistente alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU per € 34.066,14, ascende quindi alla somma di € 109.092,14 in termini quindi di relictum all'apertura della successione;
quindi, individuata in 1/3 la quota riservata alla appellante legittimaria, questa ascende alla somma di € 36.364.05.
Pertanto, che ha già ricevuto la somma di € 17.033,07 ( pari al 50% esistente Parte_1 alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67) ha subito una lesione di legittima per un valore complessivo di € 19.330,98 (v. prospetto analitico sub questio n. 2 della relazione di consulenza tecnica aggiornata alle osservazioni e controdeduzioni delle parti).
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio risulta compiutamente articolata, immune da vizi logici o giuridici, e pertanto integralmente condivisibile, avendo peraltro l'ing. fornito puntuali ed Per_4 argomentati chiarimenti alle osservazioni e deduzioni della parte appellata, utilizzandone la documentazione prodotta a sostegno delle sue osservazioni, per pervenire ad una stima quanto più conforme a quella effettiva.
In definitiva, quindi la domanda dell'attrice, per le ragioni e nei termini sin qui esplicati, merita, in riforma della sentenza di primo grado, accoglimento. Sussiste una lesione della quota legittima spettante alla legittimaria;
pertanto, la appellante ha diritto a ricevere dalla sorella la somma complessiva di € _1
8 19.330,98 a titolo di reintegra della quota di legittima a lei spettante;
detta somma, rivalutata con decorrenza dalla data della apertura della successione ( 15.8.2017) alla data di elaborazione della relazione peritale, va a tale titolo maggiorata di € 3556,90, sicché la quale quota di reintegrazione in denaro è pari complessivamente ad € 25.015,36 come indicato dal c.t.u. nella sue conclusioni
Ebbene, è noto che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario
- mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, dì beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cassazione civile sez. II, 25/01/2017, n.1884; Cassazione civile , sez. II, 19 maggio 2005, n. 10564).
Detta somma così determinata va maggiorata ancora degli interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. ( vedi Cassazione civile sez. II, 25/01/2017, n.1884).
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7. L'accoglimento dell'appello impone di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez.
III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, , considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico della appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 10.05.2022 nei confronti di , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n. 152/2022 del 03.02.2022, tenuto conto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale n. 447/2024, nella parte residua così provvede:
9 1. Accerta la lesione della quota di legittima subita da in successione del Parte_1 padre (deceduto il 15.8.2017) nella misura di € 19.330,98; SO
2. Conseguentemente, in accoglimento dell'azione di riduzione, condanna l'appellata _1
a versare all'appellante, a titolo di conguaglio, la somma di € 25.015,36 già comprensiva
[...] della rivalutazione, oltre interessi sino al soddisfo come in motivazione indicato;
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 7000,00 e
[...] per il grado di appello in € 7000,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15
%;
4. Pone definitivamente a carico di anche le spese di c.t.u. come già liquidate in Controparte_1 questo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 416 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea D'Agosto, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari alla Via N. Putignani n. 56
appellante
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Augusto Orlando ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla Fontana
(Br), Spiazzo De Fazio n. 3;
appellata
******* 1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
21.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 152/2022, depositata il 03.02.22, il Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda formulata da con atto di citazione del 17.10.2018 nei confronti di Parte_1 _1
, e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta secondo
[...] soccombenza.
Ed invero. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi la germana Parte_1 _1
, al fine di far accertare e dichiarare che con atto del 04.05.1995, il genitore aveva
[...] SO donato alla GL la nuda proprietà dell'alloggio, già oggetto di assegnazione/locazione, Controparte_1 sito in Acireale in Via R. Wagner n. 50, e, pertanto, previa riunione fittizia nella massa ereditaria dell'immobile de quo, per il valore reale ovvero per il valore indicato nel successivo atto di compravendita del 26.04.2007, chiedeva che fosse accertata la lesione della sua quota di legittima e che pertanto la convenuta fosse condannata a reintegrare la quota a lei spettante, previa corresponsione del relativo importo.
1.2. Deduceva, infatti, l'attrice che con atto per notar del 04.05.1995, aveva Per_2 Controparte_1 acquistato la nuda proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, con riserva del diritto di abitazione in favore di , genitore delle parti in causa, per il corrispettivo di £ 31.590.000 SO
(Euro 16.314,00) a suo dire integralmente pagato dallo stesso genitore, il quale aveva così effettuato una donazione indiretta in favore della GL , ledendo in tal modo la sua quota ereditaria. _1
Si costituiva contestando l'avversa domanda. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali.
2. All'esito il primo giudice rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata;
evidenziava, infatti, il tribunale che dagli atti di causa risultava come avesse stipulato con lo il contratto Controparte_1 CP_2 di compravendita dell'alloggio de quo, in qualità di familiare convivente dell'assegnatario, al prezzo di £
31.590.000; in detto contratto si dava atto dell'avvenuto versamento del prezzo su c.c. postale intestato allo , effettuato dall'ufficio postale di Acireale Centro, come da ricevute di avvenuto versamento, CP_2 depositate in atti, recanti la dicitura “eseguito da ”. Riteneva pertanto il giudicante che SO tale indicazione sulle ricevute di quale autore del versamento rispondesse solo ad una SO
2 ragione meramente amministrativa, in quanto egli era il conduttore dell'immobile, mentre, quanto alla provvista finanziaria, necessaria al pagamento del prezzo, risultava dagli atti di causa che _1
avesse la necessaria liquidità, avendo svolto attività lavorativa quale impiegata di concetto
[...] quantomeno dal 1987 (come da copia del libretto di lavoro depositato in atti) e avendo anche un introito per i canoni di locazione relativi ad un appartamento in TU (come riferito dal teste , Testimone_1 coniuge della ) sicché aveva accumulato negli anni risparmi che potevano giustificare Controparte_1
l'esborso.
Inoltre, vi era in atti una dichiarazione del 26.4.1995, sottoscritta sia da sia da SO _1
, in cui si affermava che la somma corrisposta per l'acquisto dell'alloggio in oggetto era stata
[...] versata da con i propri risparmi. Il primo giudice non riteneva rilevante la circostanza che _1
avesse riservato per sé la nuda proprietà dell'alloggio vita natural durante, non trattandosi SO di una scelta discrezionale, ma di un obbligo discendente dall'art. 1, comma 6, L. 560/1993 che prevedeva che, in caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, era fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
A fronte di tale quadro probatorio, riteneva il giudice che l'attrice non avesse fornito prova alcuna delle proprie deduzioni, sicché rigettata la domanda.
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3. Con atto di citazione notificato il 10.05.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito ed affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. Errores in iudicando: la rinunzia quale atto di liberalità ex art. 809 c.c. agli effetti dell'accoglimento dell'azione di riduzione per lesione della quota di legittima: l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda attorea sul presupposto che non fosse provato l'assunto secondo cui il aveva effettuato una donazione indiretta della SO nuda proprietà in favore della GL , in quanto il denaro necessario per il pagamento del _1 prezzo veniva versato da lui e non già dalla GL;
evidenzia invece l'appellante che il tribunale sarebbe incorso in error in iudicando per non aver inquadrato correttamente la fattispecie sottoposta al suo esame, nell'ottica dell'art. 809 cod. civ.. Ed invero, come espresso dall'unanime giurisprudenza in materia, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario ed è soggetta, ai sensi dell'art. 809 c.c., alle stesse norme che regolano la riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Il quindi SO nel rinunziare all'acquisizione del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile, precedentemente condotto in virtù di un contratto di locazione, in favore della GL convivente Controparte_1 ha effettuato una donazione indiretta a favore di questa ultima e ciò di per sé ha determinato una
3 lesione dei diritti ereditari della legittimaria, Contesta, inoltre, Parte_1
l'appellante l'erroneità della decisione nella parte che attribuisce alla convenuta l'esborso del prezzo per l'acquisto dell'immobile, avendo il primo giudice ritenuto provata tale circostanza con un ragionamento a contrario, sulla scorta dell'esistenza di risparmi accumulati da _1
con l'attività lavorativa svolta, sia pure in modo non continuativo, come da libretto di
[...] lavoro. depositato in atti, e come confermato dal coniuge della convenuta in sede di dichiarazione testimoniale, e non invece ricercando la prova dal passaggio del denaro necessario al pagamento da parte di al padre , con la produzione dell'estratto conto della Controparte_1 SO banca su cui tali proventi erano transitati. Parimenti irrilevanti, considera l'appellante sono i richiami effettuati dal primo giudice alla dichiarazione del de cuius a futura memoria (del 26.4.1995) nonchè alla volontà del de cuius di rinunziare all'alloggio di Acireale per trasferirsi ad TU, elementi non idonei ad impedire alla rinuncia abdicativa di spiegare i suoi effetti in danno dell'altra GL legittimaria. Sostiene l'appellante che il valore da attribuire all'immobile ai fini della domanda non è il valore di vendita dello stesso, pari ad € 120.000,00 come da atto pubblico del 26.04.2007, ma quello che aveva al momento dell'apertura della successione (15.08.2017) ai sensi degli artt.
724 e 746 c.c., che, quindi, deve essere imputato alla massa ereditaria, data la donazione indiretta da parte di in favore della GL . In tal modo, valutando il valore SO _1 dell'immobile all'apertura della successione, è possibile calcolare correttamente l'importo della lesione della quota di legittima dell'odierna appellante e ciò pure nell'ipotesi in cui si volesse tenere per vero che il prezzo pagato per l'acquisto sia stato corrisposto dalla convenuta. A tale scopo,
l'appellante formula richiesta di CTU al fine di determinare il valore venale, alla data di apertura della successione del 28.11.2017, del diritto di nuda proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, precisando l'ammissibilità nella presente fase di giudizio delle richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che del donatum, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio di reintegrazione della quota di riserva.
Conclude l'appellante, in considerazione delle argomentazioni svolte, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'accoglimento della domanda di riduzione della diposizione lesiva dei suoi diritti di legittimaria.
3.1.Ritualmente costituita, preliminarmente ha dichiarato di non accettare il Controparte_1 contraddittorio sulle nuove domande formulate con l'atto di appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. In particolare, ha dedotto che in I grado si chiedeva di accertare che l'atto notarile del 1995 relativo all'immobile in Acireale costituiva una donazione da parte di in favore di SO _1
e di ricomprendere il predetto immobile in Acireale nella massa ereditaria;
in secondo grado invece
[...] si conclude affermando che la rinuncia di al diritto di acquistare la proprietà dell'immobile SO rappresenterebbe una donazione indiretta lesiva dei suoi diritti. In via gradata, nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite del grado
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4. Riservata la causa in decisione all'udienza del 09.01.2024, con sentenza non definitiva n. 447/2024, pubblicata in data 30.05.2024, questa Corte d'Appello, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., formulata da parte appellata, ha così statuito:
1. << “1. In parziale riforma della sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado da , accerta che l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile in Acireale via Parte_1
RD Wagner n 50 pal 1, piano 4, interno 7 partita 13763, foglio 65 particella 29 sub 51 configura una donazione indiretta e conseguentemente il valore della nuda proprietà dell'immobile al momento della apertura della successione , va imputato nella formazione della massa al fine della individuazione della eventuale lesione di legittima;
2. Accerta e dichiara che nella massa dei beni relitti, oltre all'immobile di cui sopra, rientra il conto corrente n
633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU con saldo attivo 34.066,14.
3. Dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio
4. Spese alla sentenza definitiva”>>
In particolare, la Corte, richiamati i principi cardine in materia di riparto dell'onere probatorio nella donazione indiretta, secondo cui spetta all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'atto di liberalità, ossia l'arricchimento del donatario e l'animus donandi del disponente, rilevava che effettivamente mancava la prova del pagamento del prezzo da parte di . Invero, l'appellante, assolvendo all'onere Controparte_1 probatorio su di sé gravante, aveva provato -mediante la produzione dei bonifici postali indicati nel rogito- la provenienza delle somme necessarie all'acquisto dell'immobile da parte di e non SO già della sorella, . Quest'ultima, di contro, aveva omesso di dimostrare l'acquisto del Controparte_1 bene con proprie risorse, non avendo allegato, a titolo esemplificativo, copia dell'estratto conto attestante il trasferimento del denaro al conto del padre, a nulla rilevando, a tal fine, né la scrittura privata a futura memoria con la quale il padre dichiarava che l'immobile veniva acquistato con denaro proveniente dalla provvista della GL, trattandosi di scrittura non opponibile ai terzi, né l'esistenza di somme, derivanti dall'incasso dei canoni di locazione di altro immobile, peraltro mai dichiarate, né, ancora, l'indicazione delle entrate dell'appellata per attività lavorativa dal 1987 al 1995, in quanto, lungi dal fornire indizi sulle capacità di risparmio dell'appellata, valorizzava, invece, l'assunto dell'impossibilità di far fronte alla spesa necessaria per l'acquisto dell'abitazione, considerata la necessità di detrarre, dal predetto importo, quanto necessario per le spese quotidiane e per quelle fiscali.
Conseguentemente, considerata raggiunta la prova in ordine all'esborso da parte del padre, per lire
31.590.000 nel 1995, per l'acquisto della nuda proprietà di abitazione a favore di , il Controparte_1
Collegio, ravvisando una donazione indiretta, riformava la sentenza, ma riteneva necessario, per accertare la lesione dei diritti ereditari della legittimaria appellante, individuare il valore dell'immobile alla data della successione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 747 e 750 c.c., poiché, ai fini della collazione,
5 oggetto dell'imputazione fittizia non era il denaro speso, ma l'immobile al cui acquisto le somme erano destinate.
Era disposta quindi la nomina di un CTU al fine di calcolare la massa dei beni relitti, conteggiando, a tal fine, il denaro esistente alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU con saldo attivo 34.066,14 (e già ripartito fra le parti al 50%), con esclusione del valore dei beni provenienti dalla eredità della madre transitati nel patrimonio delle figlie a seguito della Persona_3 rinuncia all'eredità da parte del padre, posto che tale rinunzia non integra una liberalità a favore degli altri eredi legittimi. Ciò posto, calcolata la massa dei beni relitti, andava imputato il valore della donazione indiretta (art. 556 c.c.), con conseguente determinazione della quota di legittima di ciascuna delle due figlie, uniche eredi, pari a 1\3 dell'intero patrimonio (art 537 c.c.). Con ordinanza del 30.05.2024, la causa era pertanto rimessa sul ruolo e disposto il prosieguo del giudizio per l'espletamento della CTU, affidata all'ing. , che era nominato CTU. Persona_4
4.1. All'esito di tale indagine peritale, la causa, all'udienza del 21.01.2025, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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5. Vanno preliminarmente disattese entrambe le istanze di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della appellata.
Ed invero.
5.1. Quanto alla prospettata pendenza fra le stesse parti in primo grado di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto ad un assegno di 30.000€ del 10.8.2017 e recante la firma di
, emesso dal padre poco prima della morte ( 15.8.2017) in faovre di una sola delle figlie e SO rivendicato dall'altra, odierna appellante, in ragione del 50%, essendo tale dazione a suo dire tale da sottrare la suddetta somma dall'asse ereditaria, non è prodotto alcun atto di detto giudizio, oltre alla citazione ( all. 3 fasc. primo grado), tale da consentire al Collegio di valutarne compitamente l'incidenza in questa sede;
tuttavia, in ogni caso anche solo dalla prospettazione della domanda, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non si giustifica, mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, perché a parere del Collegio tale rapporto fra questo giudizio e quello di opposizione a decreto ingiuntivo non sussiste, e quindi la decisione di quel giudizio non è tale incidere sulla decisione di questo giudizio in quanto la questione dibattuta nel giudizio di opposizione è estranea al thema decidendum di questo giudizio. Il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ha l'oggetto del thema decidendum limitato alla dazione di un assegno di € 30.000 dal padre alla GL SO
, apparentemente in funzione remuneratoria della assistenza prestata da quella, ma invece, _1 secondo la ricorrente, in realtà per favorire, anche in tale modo, l'altra GL;
ne viene che, all'esito di quel giudizio in senso favorevole alla la sarà tenuta semmai Parte_1 Controparte_1
6 solo ad un esborso, pari alla metà dell'importo, portato dal titolo, in favore della sorella, ma tale esito favorevole non avrebbe alcun effetto in questo giudizio, tale da incidere nella definizione dell'asse ereditario, su cui calcolare la lesione, perché l'importo oggetto di contestazione non va comunque computato nella massa, né l'esborso della metà dell'importo da corrispondere può, in ipotesi di accertata lesione di legittima, utilizzato in compensazione per mitigare un eventuale onere economico della parte tenuta alla reintegra della quota, atteso che sarebbe sempre a dover eventualmente Controparte_1 sostenere entrambi gli esborsi.
5.2. Parimenti va disattesa anche la richiesta di sospensione, giustificata dalla impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza non definitiva emessa da questa Corte di Appello. n. 477/2024 in data
30.5.2024.
La sospensione del giudizio a seguito di appello immediato avverso sentenza non definitiva può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, a norma dell'art. 279 c.p.c., comma 4, e non in applicazione analogica dell'art. 295 c.p.c., attesa sia la natura eccezionale di tale ultima norma, sia la mancanza di una lacuna normativa (essendo la fattispecie regolata dal richiamato art. 279
c.p.c., comma 4), né in forza di un potere discrezionale di sospensione, non più configurabile a seguito della modifica degli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della l. 26 novembre 1990, n. 353, artt. 6 e 35.
Così Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8664 e Cassazione civile sez. III, 14/01/2004, n.419
Ed infatti, nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio
è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. ( Cassazione civile sez. VI,
24/03/2015, n.5894Cassazione civile sez. III, 30/10/2007, n.22944).
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6.Quanto al merito, l'appello proposto è fondato e meritevole di accoglimento
6.1. L'oggetto del presente giudizio, all'esito delle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n.
477/2024 emessa dalla Corte in data 30.5.2024, resta circoscritta alla disamina delle sole questioni inerenti la definizione del valore dell'asse ereditario al momento della apertura della successione ( 15.8.2017) comprendente la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale e le somme esistenti alla data del decesso del de cuius sul c/c 633972.67 a lui intestato ed acceso presso la banca MPS, per determinare la esistenza e la entità della lesione di legittima, dedotta dalla appellante, in relazione alle quali è stato disposto ed espletato il supplemento di c.t.u.
7 Tutte le altre questioni, che sono state già delibate e definite dalla Corte nella sentenza non definitiva, non possono essere più oggetto di alcuna disamina in queta sede, di tal ché le difese svolte dall'appellata negli scritti conclusioni, per censurare la decisione della Corte in relazione alla violazione dell'art. 345 cpc ovvero in merito alla qualificazione come donazione indiretta della rinuncia di SO all'acquisto della abitazione, oppure alla esclusione dall'asse dei beni provenienti dalla eredità della madre, sono del tutto inconferenti e non saranno oggetto di disamina.
6.2. La c.t.u. espletata in questo giudizio ha consentito di accertare che effettivamente Parte_1 ha subito una lesione dei suoi diritti ereditari avendo percepito soltanto la metà della somma di
[...]
€ 34.066,14 esistente, alla data del decesso del padre, sul conto corrente n. 633972.67 a lui intestata presso
Monte Paschi Siena di TU, e ripartito al 50% fra le due figlie, laddove l'asse ereditario ricomprende anche un altro cespite e cioè la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale.
Onde determinare la massa ereditaria riferita al , il CTU ha rilevato come, a seguito del SO decesso gli fossero succedute solo le due figlie, a cui spettava la quota di legittima pari ad 1/3 del totale ciascuno;
la quota di disponibile, conseguentemente, ascendeva ad 1/3 ed andava a . Controparte_1
Sulla scorta di tale premessa il consulente tecnico d'ufficio ha quindi proceduto alla valutazione del patrimonio del defunto, stimando la nuda proprietà dell'abitazione in Acireale mediante il criterio sintetico-statico, con il riferimento al listino OMI, e contemperandolo con il sistema sintetico- comparativo, suggerito dalla appellata, ed operando all'esito una media fra i valori ottenuti.
Il valore della abitazione oggetto di donazione indiretta ascende quindi a detta del c.t.u. ad € 75.026,00.
Il complessivo valore del compendio immobiliare, considerato anche il saldo attivo esistente alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67 presso Monte Paschi Siena di TU per € 34.066,14, ascende quindi alla somma di € 109.092,14 in termini quindi di relictum all'apertura della successione;
quindi, individuata in 1/3 la quota riservata alla appellante legittimaria, questa ascende alla somma di € 36.364.05.
Pertanto, che ha già ricevuto la somma di € 17.033,07 ( pari al 50% esistente Parte_1 alla data del decesso sul conto corrente n. 633972.67) ha subito una lesione di legittima per un valore complessivo di € 19.330,98 (v. prospetto analitico sub questio n. 2 della relazione di consulenza tecnica aggiornata alle osservazioni e controdeduzioni delle parti).
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio risulta compiutamente articolata, immune da vizi logici o giuridici, e pertanto integralmente condivisibile, avendo peraltro l'ing. fornito puntuali ed Per_4 argomentati chiarimenti alle osservazioni e deduzioni della parte appellata, utilizzandone la documentazione prodotta a sostegno delle sue osservazioni, per pervenire ad una stima quanto più conforme a quella effettiva.
In definitiva, quindi la domanda dell'attrice, per le ragioni e nei termini sin qui esplicati, merita, in riforma della sentenza di primo grado, accoglimento. Sussiste una lesione della quota legittima spettante alla legittimaria;
pertanto, la appellante ha diritto a ricevere dalla sorella la somma complessiva di € _1
8 19.330,98 a titolo di reintegra della quota di legittima a lei spettante;
detta somma, rivalutata con decorrenza dalla data della apertura della successione ( 15.8.2017) alla data di elaborazione della relazione peritale, va a tale titolo maggiorata di € 3556,90, sicché la quale quota di reintegrazione in denaro è pari complessivamente ad € 25.015,36 come indicato dal c.t.u. nella sue conclusioni
Ebbene, è noto che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario
- mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, dì beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata), da disporsi a far data dalla domanda (Cassazione civile sez. II, 25/01/2017, n.1884; Cassazione civile , sez. II, 19 maggio 2005, n. 10564).
Detta somma così determinata va maggiorata ancora degli interessi legali maturati a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo. ( vedi Cassazione civile sez. II, 25/01/2017, n.1884).
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7. L'accoglimento dell'appello impone di ridefinire le spese di lite relative al doppio grado in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez.
III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III,
13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Le stesse, quindi, , considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico della appellata soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 10.05.2022 nei confronti di , avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Brindisi n. 152/2022 del 03.02.2022, tenuto conto delle statuizioni di cui alla sentenza parziale n. 447/2024, nella parte residua così provvede:
9 1. Accerta la lesione della quota di legittima subita da in successione del Parte_1 padre (deceduto il 15.8.2017) nella misura di € 19.330,98; SO
2. Conseguentemente, in accoglimento dell'azione di riduzione, condanna l'appellata _1
a versare all'appellante, a titolo di conguaglio, la somma di € 25.015,36 già comprensiva
[...] della rivalutazione, oltre interessi sino al soddisfo come in motivazione indicato;
3. condanna la parte appellata al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 7000,00 e
[...] per il grado di appello in € 7000,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15
%;
4. Pone definitivamente a carico di anche le spese di c.t.u. come già liquidate in Controparte_1 questo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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