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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 8975/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. GIROLAMO ROCCO LUIGI del Foro C.F._2 di Roma;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. d.ssa Beatrice Masini ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 le ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...] emigrato Persona_1 in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato allegato al ricorso di naturalizzazione del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile del 28 giugno 2024, allegato al ricorso;
- Dal matrimonio tra con nasceva in Persona_1 Controparte_2 Persona_2
Brasile il 01.01.1934;
- Dal matrimonio tra quest'ultima e nasceva la ricorrente CP_3 [...]
, in Brasile il 09.05.1959; Pt_1
1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra con nasceva la ricorrente Parte_1 Parte_3 [...] in Brasile il 23.09.1996. Parte_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 26 febbraio 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda
o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alle ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a San Paolo, di evadere le richieste di Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (doc. n. 12-17) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga.
Inoltre, le ricorrenti hanno dimostrato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il a San Paolo per formalizzare la domanda di riconoscimento della Parte_4 cittadinanza, in quanto la lista messa a disposizione attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi) ha raggiunto il numero massimo di posti disponibili.
Ritiene infatti il giudicante che il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza
“PREN@TAMI”, attivo dal 6.6.2022 crea notevoli disagi per gli utenti.
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo. Sempre secondo gli attori, anche in base a quanto riportato sul sito del che: Parte_4
“Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, Parte_4 comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
A seguito dei rilievi della difesa attorea appare opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal MAECI
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su richiesta di questo Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati Controparte_4 alcuni documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
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Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che le ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano nato a [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_1 sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il [...], che, a Persona_2 sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare Persona_2 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui
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rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_6
[...] nato a [...] il [...]. Dal matrimonio Controparte_ con nasceva
Persona_
in Brasile il 01.01.1934. Dal matrimonio con e' nata CP_3
Parte_1 (RICORRENTE) in Brasile il 09.05.1959. Dall'unione con è nata Parte_3
Parte_2 (RICORRENTE) in Brasile il 23.09.1996
È dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto alle ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alle ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine CP_5 all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che le ricorrenti possano essere gravate delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alle stesse non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 sono cittadine italiane.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_1 del presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione delle spese legali all'avv. GIROLAMO ROCCO LUIGI, quale procuratore antistatario.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 8975/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. GIROLAMO ROCCO LUIGI del Foro C.F._2 di Roma;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. d.ssa Beatrice Masini ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 le ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti diretti in linea paterna di nato a [...] il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di nato a [...] il [...] emigrato Persona_1 in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come da certificato allegato al ricorso di naturalizzazione del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile del 28 giugno 2024, allegato al ricorso;
- Dal matrimonio tra con nasceva in Persona_1 Controparte_2 Persona_2
Brasile il 01.01.1934;
- Dal matrimonio tra quest'ultima e nasceva la ricorrente CP_3 [...]
, in Brasile il 09.05.1959; Pt_1
1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Dall'unione tra con nasceva la ricorrente Parte_1 Parte_3 [...] in Brasile il 23.09.1996. Parte_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 26 febbraio 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda
o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di
2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alle ricorrenti, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a San Paolo, di evadere le richieste di Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso (doc. n. 12-17) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga.
Inoltre, le ricorrenti hanno dimostrato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il a San Paolo per formalizzare la domanda di riconoscimento della Parte_4 cittadinanza, in quanto la lista messa a disposizione attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi) ha raggiunto il numero massimo di posti disponibili.
Ritiene infatti il giudicante che il nuovo sistema di prenotazione per le richieste di cittadinanza
“PREN@TAMI”, attivo dal 6.6.2022 crea notevoli disagi per gli utenti.
Infatti, se in precedenza era necessario che i richiedenti compilassero il modulo di richiesta inserimento in lista e lo inviassero alla casella di posta elettronica dedicata ossia oggi è necessario collegarsi al sito e sperare che il sistema Email_1 prenot@mi non abbia raggiunto il limite massimo consentito di capienza per poter inviare il modulo. Sempre secondo gli attori, anche in base a quanto riportato sul sito del che: Parte_4
“Ogni mese sarà reso disponibile un nuovo elenco, con i posti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo Al tentativo di iscrizione in una lista con posti esauriti, Parte_4 comparirà un avviso che invita ad attendere l'apertura di un nuovo elenco mensile per effettuare la propria iscrizione…”, ciò implica che gli interessati dovrebbero ogni mese, magari per più volte al giorno, provare ad accedere al sito per la prenotazione sperando nella fortuna.
A seguito dei rilievi della difesa attorea appare opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal MAECI
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su richiesta di questo Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati Controparte_4 alcuni documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
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Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani .
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che le ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano nato a [...] il [...], poiché tale avo ha trasmesso iure Persona_1 sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia nata in [...] il [...], che, a Persona_2 sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare Persona_2 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui
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rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_6
[...] nato a [...] il [...]. Dal matrimonio Controparte_ con nasceva
Persona_
in Brasile il 01.01.1934. Dal matrimonio con e' nata CP_3
Parte_1 (RICORRENTE) in Brasile il 09.05.1959. Dall'unione con è nata Parte_3
Parte_2 (RICORRENTE) in Brasile il 23.09.1996
È dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
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LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto alle ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare - a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alle ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto queste avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine CP_5 all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che le ricorrenti possano essere gravate delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alle stesse non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 sono cittadine italiane.
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite Controparte_1 del presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione delle spese legali all'avv. GIROLAMO ROCCO LUIGI, quale procuratore antistatario.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018
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