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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, composto dai magistrati
Dott. Marco Salvatori Presidente
Dott.ssa Silvia Capitano Giudice
Dott. Enrico Legnini Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 63-1/2024 P.U.,
promosso da
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, corrente in 47122 Forlì (FC), Via Ravegnana n. 397/C, rappresentata e difesa, giusta delega
[...]
in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Stefano Versari del Foro di Forlì-
Cesena (C.F. ) e dall'Avv. Margherita Amati (CF C.F._1 C.F._2
con studio in Forlì, Via G. Regnoli n. 34;
RICORRENTE
nei confronti di
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Leonardo Sciascia n. 14, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. ) P.IVA_2
corrente in Porto DO (AG) vai dello Sport n. 10;
DEBITORE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti dell'impresa individuale;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; il ricorso e il decreto di convocazione delle parti sono stati infatti notificati, ex art. 40 comma 7 CCI, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal registro delle imprese per causa imputabile al destinatario (Indirizzo non valido), mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_2
fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, in data 23/10/2024 (v.
certificazione, dep. tel. 6/12/2024);
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede in Porto DO
(AG), via dello Sport n. 10, nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI ed infatti:
- si tratta di imprenditore commerciale come risulta dall'attività esercitata nel settore del commercio al minuto, rilevabile dalla visura camerale in atti (dep. tel. 28/10/2024);
- il debitore non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 CCI per essere qualificato come “impresa minore”; neppure sono emersi elementi acquisibili d'ufficio attestanti il possesso congiunto di tali requisiti dal momento che il debitore non risulta aver depositato bilanci (v. visura camerale, dep. tel. 28/10/2024) né risulta aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio (dep. tel. 5/6/2025, nota dell'Agenzia delle Entrate);
rilevato che il creditore istante vanta un credito per Euro 24.612,53 a titolo di capitale, interessi e spese, derivante da fornitura di merci, portato da decreto ingiuntivo n. 792/2023 rubricato al n R.G. 1719/2023 emesso dal Tribunale di Forlì in data 18.07.2023 (doc. 1 di parte ricorrente), dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione in data 8/1/2024 (doc. 2 di parte ricorrente);
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Controparte_1
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- l'inadempimento dell'obbligazione vantata dalla società ricorrente, nonostante l'ottenimento di titolo giudiziale e i tentativi di esecuzione forzata intrapresi (doc. da 1 a 6 di parte ricorrente)
trattandosi peraltro di un credito derivante da rapporto di fornitura e dunque di un costo fisiologicamente connesso all'esercizio dell'attività d'impresa;
- l'esistenza di un indebitamento verso l'Erario iscritto al ruolo dell'Agente della Riscossione
per € 163.885,23, anche relativo a debiti molto risalenti nel tempo (v. doc. dep. tel.
27/11/2024);
- il mancato deposito dei bilanci al Registro delle imprese e la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi;
- l'esistenza di una ulteriore ingiunzione di pagamento pronunciata con Decreto n. 467/2019
emesso dal Tribunale di Agrigento su ricorso della società ; Parte_3
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), residente in [...], in qualità C.F._3
di titolare dell'omonima ditta individuale (p.i. corrente in Porto DO (AG) vai P.IVA_2
dello Sport n. 10; nomina
il dott. Enrico Legnini Giudice Delegato per la procedura
nomina
l'avv. Calogero Orlando, iscritto all'Elenco dei Gestori della crisi al N. 1600 del 31/03/2023, come
Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 9 ottobre 2025, ad ore 10,30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enrico Legnini Marco Salvatori