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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nella persona dei seguenti magistrati
Marianna GALIOTO Presidente rel.
Serena BACCOLINI Consigliere
Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3528/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e P.I. ) Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Dicorato e dall'avv. Massimiliano
Grimoldi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Nerviano
(MI), Via Torino n. 19 ( e Email_1
, come da delega in atti Email_2
APPELLANTI in riassunzione contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
) rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_2 Stato di ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in CP_1
, Via Freguglia n. 1 ( CP_1 Email_3
APPELLATI in riassunzione
OGGETTO: Riassunzione del giudizio di appello avente ad oggetto l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale di Milano,
Sezione distaccata di Legnano, n. 347/2010.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per gli appellanti in riassunzione e Parte_1
Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, in conformità al dettato di cui all'Ordinanza n. 29608/22 resa dalla Suprema Corte di Cassazione all'adunanza del 25.05.2022 come pubblicata – depositata in Cancelleria
l'11.10.2022, contrariis reiectis, sospesa preliminarmente ex art. 283 cpc la provvisoria esecutorietà della sentenza del Tribunale di Milano Sezione
Distaccata di Legnano n. 347/10 del 15.10.2010, annullarla e/o riformarla e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dai comparenti nel primo grado del Giudizio, come ribadite e precisate nel successivo grado di appello avanti la Corte di Appello di CP_1 all'udienza del 09.06.2015 e che qui si ritrascrivono:
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 L.
689/81, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'Ordinanza -Ingiunzione n. 590/09/i resa dalla Controparte_1
di
[...] CP_1
IN PRINCIPALITA', in accoglimento della spiegata opposizione per i motivi tutti esposti in fatto e diritto nella parte espositiva del presente atto, dichiarare nulla, illegittima, inesistente e/o annullare l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 590/09/i resa dalla di Controparte_1
, con ogni conseguente statuizione anche sulle sanzioni accessorie;
CP_1
pag. 2/26 IN VIA DI MERO SUBORDINE, nella denegata, scongiurata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale della spiegata opposizione, accertata la sussistenza della violazione contestata con l'impugnato provvedimento amministrativo, ammettere i ricorrenti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura proposta di Euro 13.200,00.= ovvero nell'altra maggiore o minore somma che vorrà determinare il
Giudice adito, sempre e comunque nei limiti della notificata Ordinanza -
Ingiunzione.
IN ISTRUTTORIA ammettere, a norma dell'art. 23 L. 689/81, la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nella parte in fatto e narrativa del presente atto qui da intendersi precedute dalla locuzione “vero è che” e così integralmente ritrascritte indicando a testi, anche eventualmente a sommarie informazioni: , , Parte_3 Persona_1 Per_2
, , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
il luogotenente il Carabiniere
[...] Persona_7 Persona_8 in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di ,
[...] CP_1 con ogni più ampia riserva istruttoria ed ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese, anticipazioni, competenze e onorari di causa ex DM
55/2014 di tutti i gradi del Giudizio, compreso quello di legittimità.”
per gli appellati in riassunzione
[...]
Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, adita da controparte in sede di riassunzione, rigettare siccome infondate e non provate (anche alla luce dell'ordinanza n. 29608/2022 della Corte di Cassazione) tutte le domande, eccezioni, articolazioni istruttorie e contestazioni formulate
(anche in via cautelare) in primo, secondo grado, in Cassazione e, ancora, nell'attuale giudizio in riassunzione promosso nei confronti del CP_1
dallo e dalla (di cui il primo è
[...] Pt_1 Parte_2 titolare e legale rappresentante), con conseguente conferma, sia in punto
pag. 3/26 an che nel quantum, dell'ordinanza ingiunzione allora emessa dalla
nei confronti dei Controparte_1 CP_1 summenzionati e di tutte le statuizioni in essa contenute, comprese quelle accessorie.
Con vittoria di spese per tutti i gradi di giudizio, compreso il primo e quello svoltosi in Cassazione (ed entrambi terminati con la vittoria del ), CP_1 oltre che di quelle maturate nell'attuale sede.
Si chiede infine che la causa sia introitata per la decisione allo spirare dei termini indicati per il deposito delle ultime difese scritte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa per violazione della disciplina di contrasto al “lavoro nero”, ossia per violazione dell'art. 36bis, settimo comma, lett. a) dl 223/2006 conv. con mod. nella l. 248/2006. In data 18 febbraio 2009 nell'autolavaggio dell'opponente sono stati rivenuti quattro lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La sanzione irrogata è pari a 12.000,00 euro (pari a 3.075,00 per ogni lavoratore), oltre a 150 euro per ciascuna delle 464 giornate di lavoro (euro 69.600,00).
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ritenendo provato che i quattro lavoratori fossero alle dipendenze dell'MP (e non invece delle agenzie che avevano apparentemente messo a disposizione i lavoratori in forza di appalto di manodopera), e che il numero di giornate di lavoro accertate nel provvedimento amministrativo fosse addirittura errato per difetto.
La Corte di merito, adita su appello dell'MP aveva invece ritenuto non raggiunta la prova del rapporto di lavoro dipendente;
ai sensi dell'art. 23 l. 689/1981 ha quindi annullato l'ordinanza ingiunzione.
pag. 4/26 La Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal Parte_4
di Milano1, ha osservato che è irrilevante stabilire
[...] la natura giuridica del rapporto di lavoro, posto che la norma applicabile ratione temporis è quella fissata dall'art. 36bis, settimo comma, lett. a), d.l. 223/2006 conv. con mod. nella l. 248/2006. Tale norma ha novellato, sul punto, la precedente disciplina del 2002 eliminando ogni riferimento all'individuazione della natura del rapporto e attribuendo invece rilevanza solo al riscontro della sussistenza di qualsiasi rapporto lavorativo tra i soggetti sanzionati e i lavoratori irregolari, circostanza, questa, pacifica in causa. Gli altri motivi sono risultati assorbiti. Quanto all'ultimo motivo di ricorso in cassazione, attinente all'esatta quantificazione della sanzione, la Corte di legittimità ha rimesso la decisione al giudice di rinvio.
Vanno ricapitolate in dettaglio le vicende processuali.
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981, e Parte_1
(di seguito anche Parte_2 solo “ ”) proponevano opposizione avverso l'ordinanza – Pt_2 ingiunzione n. 590/09/i2 irrogata dalla Controparte_1 di (di seguito anche solo “DPL”), con la quale veniva inflitta nei CP_1 confronti dello quale trasgressore, e della , quale Pt_1 Pt_2 responsabile civile solidale, la sanzione amministrativa pecuniaria di €
81.923,20, per avere impiegato quattro lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria3. In particolare, nell'ordinanza – ingiunzione veniva ingiunta la somma di € 3.075,00 per pag. 5/26 lavoratore, oltre € 150,00 per ogni giorno di lavoro effettivo di ciascun lavoratore (nel caso de quo per complessivi 464 giorni).
I ricorrenti deducevano:
- che la sanzione trovava origine nell'ispezione effettuata dal Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro presso l'autolavaggio di Pt_2 in data 18.02.2009, nel corso della quale diverse CP_2 persone di nazionalità pakistana venivano trovate intente a prestare attività lavorativa, con violazione delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale4;
- che in data 20.04.2009 veniva notificato verbale di illecito amministrativo, avverso il quale gli stessi proponevano ricorso ex art. 17
d.lgs. n. 124/2004, rigettato dal di Controparte_3 lavoro con delibera n. 237/09;
- che i suddetti operatori erano stati impiegati sulla base di un rapporto di lavoro con le società fornitrici di lavoro temporaneo Parte_5
(prima) e con la (poi)5; Controparte_4
- la sussistenza della propria buona fede nell'instaurazione di tale rapporto di appalto di manodopera, invocando l'esistenza di un contratto di appalto stipulato in data 19.10.2005 proprio con la CP_5 alla quale versava corrispettivi per complessivi € 24.345,60; Pt_2
- che, nel caso di specie, si poteva configurare una mera irregolarità dell'appalto, in ragione della quale non si sarebbe reso applicabile l'art. 36 bis d.l. n. 223/2006, con applicazione dell'art. 27, comma 2, d.lgs. n.
276/2003 su istanza del solo lavoratore irregolarmente impiegato;
pag. 6/26 - che, pertanto, sussisteva, in via gradata, somministrazione di lavoro temporaneo ex d.lgs. n. 276/2003, trattandosi di contratto avete forma scritta;
- di opporsi alle circostanze oggetto del verbale di illecito del
20.04.2009, nel quale si faceva riferimento a fogli presenze non meglio identificati e non oggetto di contestazione nel verbale del 18.02.2009;
- di contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 L.
n. 689/1981, essendo stati tratti in inganno dal comportamento degli Parte_ operatori della e della;
Controparte_4
- di contestare, in via gradata, l'eccessività della sanzione irrogata ex art. 11 L. n. 689/1989, dovendosi ridurre in relazione ai soli giorni di lavoro effettivamente accertati dagli agenti verbalizzanti.
I ricorrenti chiedevano, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, rigettata dal Giudice di prime cure con ordinanza del 14.05.2010.
Si costituiva l'amministrazione opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, la resistente esponeva:
- che due dei quattro lavoratori rinvenuti nel corso dell'ispezione del
18.02.2009 (tra cui il sig. ) erano già stati ivi rinvenuti Persona_1 nel corso di un precedente accesso eseguito dai militari dell'Arma dei
Carabinieri in data 22.09.2005, in occasione del quale veniva inviata alla Procura della Repubblica di comunicazione di notizia di CP_1 reato a carico dello per violazione dell'art. 12, comma 5, TUI7; Pt_1
Parte_
- che era stato eseguito un inutile accesso presso la sede della ed era stato rilevato che la era in liquidazione dal Controparte_4
11.08.2008;
- che il trasgressore, sig. era una persona dedita all'impiego di Pt_1 personale clandestino, come risultante da un successivo accesso in loco da parte dei Carabinieri di Legnano (2010), nel corso del quale venivano pag. 7/26 nuovamente rinvenuti altri lavoratori irregolari, tra cui il sig. Per_1
, intenti a lavare le autovetture;
[...]
- che i criteri di calcolo della sanzione erano corretti.
Il Tribunale di Milano (Sezione distaccata di Legnano), con sentenza n.
347/2010 pubblicata il 15.10.2010, rigettava l'opposizione e condannava il sig. e la al pagamento delle spese Pt_1 Pt_2 processuali in favore di controparte, liquidate in complessivi € 2.300,00.
In particolare, il primo Giudice ha ritenuto:
- che la documentazione prodotta da parte ricorrente fosse inidonea ed insufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto di appalto di manodopera ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 (cfr. doc. 11 parte ricorrente);
- che la circostanza, per cui i lavoratori rinvenuti in sede di ispezione Parte_ del 18.02.2009 erano alle dipendenze di ed erano inseriti nell'organizzazione di sulla base del predetto contratto di Pt_2 appalto, fosse smentita dalle dichiarazioni rese dai lavoratori pakistani ai Carabinieri in sede di ispezione del 18.02.2009, in occasione della quale dichiaravano di ricevere ordini dallo stesso (erano Pt_1 dunque sottoposti al potere direttivo del committente). In ogni caso, Parte_ anche la stessa organizzazione della risultava del tutto
“fantomatica”, posto che i Carabinieri davano atto di avere eseguito le opportune ricerche di tale società senza rinvenire alcuna struttura organizzativa (la stessa cosa veniva rilevata anche in relazione alla
); Controparte_4
- non sussistente nel caso di specie neppure alcun contratto di Parte_ somministrazione di lavoro temporaneo, non essendo emerso che e fossero in possesso dei requisiti soggettivi ex Controparte_4 artt. 4 e 5 d.lgs. n. 276/2003;
- sussistente l'elemento soggettivo di cui all'art. 2 L. n. 689/1981, in quanto, pur escludendosi la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti (stante l'assoluta inconsistenza della documentazione prodotta pag. 8/26 dai ricorrenti), lo non poteva comunque essere considerato Pt_1 vittima di una macchinazione di terzi. Invero, si doveva ritenere che lo stesso, con dolo, provvedeva alla predisposizione della documentazione
(quale il contratto a ridosso del precedente accesso dei Carabinieri del settembre 2005) allo scopo di occultare l'assunzione di personale non in regola con la disciplina fiscale, previdenziale e di sicurezza sociale;
- che, quanto ai criteri di applicazione della sanzione amministrativa lamentati dai ricorrenti, l'amministrazione resistente incorreva in errore, contestando agli opponenti meno ore di quelle accertate in sede di verbale del 18.02.2009 e applicando, pertanto, una sanzione pecuniaria meno elevata di quanto dovuto.
L'appello
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello il sig. e la Pt_1
, lamentando: Pt_2
- che il Tribunale aveva utilizzato nella formazione del suo convincimento circostanze estranee al giudizio, quali: i) le risultanze della precedente ispezione avvenuta il 22.09.20058; ii) le risultanze dell'altro accesso ispettivo avvenuto nel 20109. Ad avviso degli appellanti, infatti, il primo Giudice si sarebbe dovuto limitare agli accertamenti eseguiti nel corso dell'ispezione del 2009 ed alle dichiarazioni rese agli ispettori in quella occasione, nonché alla valutazione del materiale probatorio documentale fornito, ampiamente congruente;
- che dalle prove documentali si sarebbe dovuta desumere la carenza dell'elemento soggettivo della volontarietà o della colpa;
- la contraddittorietà della sentenza impugnata, laddove il Tribunale aveva sostenuto che l'importo delle fatture prodotte fosse insufficiente a pag. 9/26 remunerare i lavoratori per 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, dimenticando che gli stessi avevano dichiarato di lavorare presso l'autolavaggio solo per alcune ore e non tutti i giorni e che, pertanto,
l'importo complessivamente percepito (di circa € 500,00 mensili) si riferiva al lavoro svolto anche presso altri committenti;
- che l'importo ingiunto era stato calcolato senza motivazione della determinazione della sanzione e sula base di fogli presenze non allegati al verbale di accertamento (in cui si faceva riferimento solo alle dichiarazioni dei lavoratori trovati sul luogo);
- che per il calcolo della sanzione erano state utilizzate le dichiarazioni dei quattro lavoratori relative al periodo di occupazione, nonostante gli stessi avessero spiegato: i) di essere stati inviati all'autolavaggio da altra società; ii) di lavorare presso sono alcune ore al mese;
ii) di Pt_2
Parte_ essere stati pagati dalla cooperativa nella persona di tale Per_6
Gli appellanti, pertanto, concludevano chiedendo, in via principale, di annullare la sanzione ex art. 3 L. n. 689/1981 e, in subordine, di ridimensionare la predetta sanzione secondo giustizia, nei limiti di quanto contestato nell'ordinanza notificata;
con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva il replicando che gli appellanti non avevano CP_1 provato la regolare presenza dei lavoratori all'interno dell'autolavaggio.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese.
La Corte d'Appello di Milano, Sez. I, con sentenza n. 2885/2015 pubblicata il 03.07.2015, ha accolto l'impugnazione e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 590/09/i, compensando le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, la Corte ha ritenuto:
- quanto alle modalità di computo della sanzione, che dal verbale di contestazione dell'illecito amministrativo è emersa un'assoluta pag. 10/26 incertezza circa l'esatta contestazione, le fonti di prova poste alla base e le modalità di calcolo della sanzione. Invero: i) il verbale di illecito amministrativo menzionava le risultanze dell'accesso ispettivo del
18.02.2009 e quanto assunto dall'esame della documentazione aziendale e dai fogli presenze;
ii) gli unici fogli presenze esistenti erano Parte_ quelli redatti dallo e allegati alle fatture emesse dalla Pt_1
(prima) e dalla (poi), dai quali emergeva che i Controparte_4 soggetti rinvenuti nell'autolavaggio non lavoravano tutti i giorni della settimana e che le ore lavorative variavano da 4 a 8 (come dagli stessi dichiarato); iii) nel suddetto verbale veniva applicata la sanzione in €
3.000,00 giornalieri, oltre € 150,00 per ogni giornata di lavoro effettivo di ogni lavoratore, senza nessuna specificazione dei criteri adottati per stabilire il totale delle giornate attribuite a ciascun lavoratore e senza tenere conto di quanto dagli stessi dichiarato;
- che, nella fattispecie, tali lacune e contraddizioni evidenziavano la inidoneità/insufficienza del materiale probatorio richiamato dalla PA al fine di ricostruire la vicenda e circostanziare con chiarezza la condotta illecita ascritta al trasgressore, residuando consistenti dubbi sulla natura del rapporto lavorativo, sulla colpa dello sull'effettiva Pt_1 estensione temporale della trasgressione e, quindi, sugli elementi determinanti l'entità della sanzione.
Il giudizio per Cassazione
Avverso la predetta sentenza della Corte d'Appello di , proponeva CP_1 ricorso per Cassazione il , articolando con cinque motivi, CP_1 rubricati e riassunti come di seguito:
1) “Violazione/falsa applicazione dell'art. 36-bis, comma 7, lett.
a), del D.L. n. 223 del 2006, conv. con mod. in L. n. 248 del 2006 –
Denunzia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. -” →
Irrilevanza dell'eventuale sussistenza di un contratto di appalto di manodopera ovvero di somministrazione di lavoro ai fini pag. 11/26 dell'applicazione, nei confronti del presunto committente che impieghi i lavoratori le cui prestazioni siano oggetto dei predetti contratti, della maxi-sanzione di cui all'art. 36 bis, comma 1, lett. a, d.l. n. 223/2006;
2) “Violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 23,
XII comma, vigente ratione temporis, della L. n. 689 del 1981, in combinato disposto con l'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del D.L. n.
223 del 2006, conv. con mod. in L. n. 248 del 2006. Denunzia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.” → Illegittima inversione dell'onere della prova, così come distribuito dal combinato disposto dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981, ratione temporis vigente, e dell'art. 2697 c.c., a seguito della rilevata carenza probatoria in ordine alla dimostrazione della sussistenza di un contratto di appalto di manodopera o di somministrazione di lavoro;
3) “Omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.” → Omesso esame di fatti decisivi, quali l'esercizio di un potere direttivo da parte dei soggetti sanzionati nei confronti dei lavoratori rinvenuti presso l'impresa, gestita dai primi, e l'assenza, in capo ai presunti somministranti, dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 276/2003;
4) “Violazione/falsa applicazione dell'art. 23, X comma, della L. n.
689 del 1981, ratione temporis vigente, in combinato disposto con
l'art. 36-bis, comma 7, lett. a), del D.L. n. 223 del 2006. –
Denunzia ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. -” →
Violazione dovuta all'annullamento tout court dell'ordinanza-ingiunzione opposta, a fronte di una ravvisata carenza probatoria relativa alla durata di un illecito e, dunque, all'ammontare della sanzione da applicare in concreto;
5) “Vizio di motivazione, per violazione degli artt. 36, comma 2, n.
4, e 61 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, VI
pag. 12/26 comma, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.” →
Apparenza e conseguente nullità della motivazione, che ha fatto discendere, dalle ritenute incertezze in ordine alla durata dell'illecito ed al quantum della sanzione, la caducazione dell'intera ordinanza- ingiunzione, anche con riferimento all'an del disposto trattamento sanzionatorio.
Il sig. e la hanno resistito con unico controricorso. Pt_1 Pt_2
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29608/2022 pubblicata il
11.10.2022, ha accolto il primo motivo di ricorso, rinviando alla Corte
d'Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte:
- ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando l'irrilevanza del difetto di prova in ordine alla natura giuridica dei rapporti di lavoro in questione, atteso che la norma applicabile ratione temporis era l'art. 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006, il quale (a differenza del previgente art. 3, comma 3, L. n. 73/2002) non richiedeva quale presupposto per l'irrogazione della sanzione l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - facendo generico riferimento ai “lavoratori” e non più ai “lavoratori dipendenti” – e ritenendo sufficiente il solo fatto dell'impiego dei lavoratori non accompagnato dalla loro registrazione nelle scritture obbligatorie;
- ha ritenuto assorbiti i restanti motivi di ricorso;
- ha cassato l'impugnata sentenza, rinviando alla Corte d'Appello di
Milano per un nuovo esame del caso attenendosi al seguente principio di diritto: “L'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni, dalla L n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2006, e prima delle sue successive modificazioni, era riferibile, prima delle sue successive
pag. 13/26 modificazioni, all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto sotteso a tale impiego.”
Il giudizio in riassunzione
Il sig. e la hanno riassunto la causa innanzi alla Corte Pt_1 Pt_2
d'appello ex art. 392 c.p.c. proponendo i medesimi motivi di censura formulati nel precedente giudizio di appello, ed hanno concluso chiedendo:
- in via preliminare, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 22 L. n.
689/81, di disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione n. 590/09/i (istanza poi rinunciata alla prima udienza del 17 maggio 2023);
- in via principale, di dichiarare nulla, illegittima, inesistente e/o di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 590/09/i, con ogni conseguente statuizione anche sulle sanzioni accessorie;
- in via subordinata, accertata la sussistenza della violazione contestata con l'impugnato provvedimento amministrativo, di ammettere i ricorrenti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella ridotta misura proposta di € 13.200,00, ovvero nell'altra maggiore o minore somma che vorrà determinare il Giudice adito, sempre e comunque nei limiti della notificata ordinanza-ingiunzione.
In via istruttoria, hanno chiesto di ammettere la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nella parte in fatto e narrativa dell'atto di citazione in riassunzione, indicando a testi: , Parte_3 Per_1
, , ,
[...] Per_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, il luogotenente e il Carabiniere
[...] Persona_6 Persona_7 scelto (in servizio presso la Direzione Provinciale del Persona_8
Lavoro di ), con ogni più ampia riserva istruttoria. CP_1
pag. 14/26 Con vittoria di spese, anticipazioni, competenze e onorari di causa ex
D.M. n. 55/2014 di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
Si è costituito il contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 concludendo per il rigetto di tutte le domande, eccezioni, articolazioni istruttorie e contestazioni formulate in ogni grado di giudizio dalla controparte e per la conseguente conferma, sia nell'an che nel quantum, dell'ordinanza-ingiunzione; con vittoria di spese in tutti i gradi di giudizio.
Di seguito si esaminano i motivi d'appello ancora attuali dopo la sentenza della Corte di cassazione (l'MP, infatti, indugia ancora in irrilevanti considerazioni sulla natura del rapporto di lavoro e sulla legittimità dei rapporti di appalto di manodopera conclusi con due agenzie che si sono succedute nel corso del periodo in discussione).
- non era tenuta ad iscrivere alcuno nei propri libri Pt_2 obbligatori perché i lavoratori non erano alle sue dipendenze, ma inseriti nell'agenzia di lavoro. Tale motivo – ritiene l'incolpato - non si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. La tesi non può essere condivisa, posto che la Corte di legittimità, in più punti, ha rilevato che tale circostanza, quale elemento oggettivo dell'illecito, doveva ritenersi incontestata, e ha rimesso al giudizio di rinvio l'esatta quantificazione della sanzione.
- L'importo della sanzione sarebbe stato erratamente calcolato sulla base dei fogli presenze non prodotti in causa e non menzionati negli atti del procedimento sanzionatorio. Il giudice di primo grado avrebbe compiuto un'errata valutazione dei documenti di causa.
L'ordinanza non potrebbe essere fondata su elementi ivi non denunciati o contestati, e non vi è motivazione circa la base di calcolo utilizzata.
L'unico riferimento contenuto nell'ordinanza – si sostiene - sarebbe pag. 15/26 quello al verbale ispettivo del febbraio 2009 e alle dichiarazioni dei lavoratori, sicché nessun altro elemento potrebbe essere preso in considerazione nel giudizio. Stante la contraddittorietà delle dichiarazioni dei lavoratori (del 18feb09 e successive) il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 23 l. 689/1981 e annullare l'ordinanza ingiunzione per insufficienza di prove.
Il giudice di prime cure avrebbe poi errato nel ricostruire il rapporto lavorativo affermando che ogni lavoratore lavorava tutti i giorni per otto per otto ore al giorno, sulla base di quanto da essi dichiarato nel febbraio 2009 e senza tener conto di quello che essi hanno precisato successivamente con dichiarazioni scritte allegate al ricorso in autotutela che fu rigettato Ciò si porrebbe in contrasto con quanto risulta dalle fatture emesse dall'agenzia di lavoro che indicano compensi correlati alle effettive ore di ausilio nell'autolavaggio, dato che i lavoratori venivano inviati in azienda solo nei momenti in cui vi era necessità del loro apporto. In aggiunta, il primo giudice ha erratamente fondato tale conclusione facendo riferimento a verbali di sopralluogo del
2005 e del 2010 in occasione dei quali sono stati rinvenuti lavoratori non in regola, posto che tali vicende sono estranee ai fatti contestati nel
2009 e oggetto dell'ordinanza ingiunzione.
Il MINISTERO appellato ha dedotto che le prime dichiarazioni rese dai lavoratori ai militari nell'immediatezza dell'ispezione sono più attendibili, perché prive di condizionamenti, rispetto alle dichiarazioni scritte rese successivamente e prodotte in giudizio dall'incolpato; ha poi osservato che sebbene nell'ordinanza ingiunzione non si faccia riferimento specifico ai fogli presenze, il provvedimento di irrogazione della sanzione fa espresso riferimento al verbale di illecito amministrativo che menziona i fogli presenze trasmessi ai CC dallo stesso incolpato.
pag. 16/26 - Rigetto dell'istanza di istruttoria orale. Gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia dichiarato inammissibile l'istanza di prova orale sul presupposto dell'omessa capitolazione di circostanze specifiche
(la prova era stata dedotta sulle circostanze di cui alla narrativa in fatto, premesso “vero che”); soggiunge che l'art. 23 l. 689/1981 prevede che la prova possa essere disposta d'ufficio con citazione dei testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Aggiunge tuttavia che detta prova sarebbe “impraticabile” dato il tempo trascorso.
Nulla osserva il MINISTERO al riguardo.
- Errata valutazione dell'elemento soggettivo. Errato sarebbe il ragionamento del primo giudice che ha ravvisato il dolo per avere predisposto documentazione allegata al ricorso allo scopo di occultare l'assunzione di personale non in regola, dato che l'incolpato aveva stipulato contratti di appalto di manodopera con cooperative che provvedevano a pagare i lavoratori impiegati in azienda in base alle ore di lavoro espletato. L'appellante non discute sul regime probatorio di colpa presunta, ma afferma che esistano elementi a discarico, quali l'educazione scolare inferiore, l'esercizio di una piccola impresa di autolavaggio, che lo hanno portato a concludere un rapporto contrattuale con un'agenzia di lavoro in buona fede, convinto della sua assoluta regolarità, in ragione della stipulazione di contratti e dell'emissione puntuale di fatture L'incolpato afferma che dette circostanze attestano diligenza e che in ragione degli elementi illustrati non gli si potrebbe richiedere la competenza dell'operatore giuridico, sicché al più sarebbe incorso in errore sulle norme per ignoranza inevitabile, e sul fatto, come dimostrerebbe la presentazione di denuncia-querela per truffa aggravata nei confronti dei legali rappresentanti delle cooperative con cui era intercorso il contratto d'appalto.
pag. 17/26 Il MINISTERO sottolinea la presunzione di colpevolezza a carico dell'autore dell'infrazione amministrativa e l'assenza di prova di segno contrario, dato che questo non ha dato dimostrazione della posizione regolare dei lavoratori rinvenuti nella sua azienda, ossia della registrazione nei libri paga e matricola regolamentari dei lavoratori che erano 'sconosciuti' alla PA. Afferma inoltre l'irrilevanza della denuncia per truffa.
- Omessa motivazione della determinazione tra minimo e massimo edittale.
La sanzione pro capite è stata determinata in 3.000,00, ossia nel doppio del minimo edittale, senza alcuna motivazione circa il criterio di quantificazione. La sanzione deve essere rapportata alla gravità della sanzione, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche, e nulla sul punto è stato spiegato dalla PA
Conclude che la sanzione - alla luce delle dichiarazioni dei lavoratori allegate al ricorso in autotutela a suo tempo proposto inutilmente dall'incolpato (sub doc. 7 del fascicolo di primo grado) e delle SIT avanti ai CC - dovrebbe esse ridotta per i giorni di lavoro (48 giorni e quindi
7.200), e pro capite al minimo edittale di 1.500 euro (6.000) ossia complessivamente 13.200.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso in ordine allo svolgimento dei gradi di giudizio e del contraddittorio articolatosi tra le parti, la Corte reputa necessario premettere l'illustrazione del procedimento sanzionatorio e delle circostanze emerse dagli atti processuali (gli atti rilevanti sono stati prodotti telematicamente dall'Avvocatura dello Stato in sede di rinvio e risultano tutti già prodotti nel fascicolo di primo grado).
pag. 18/26 - dal verbale di ispezione del 18 febbraio 2009 sub doc. 4) dell'10 emerge che sono stati rinvenuti quattro lavoratori intenti al lavaggio delle auto, privi di documenti e permesso di soggiorno, non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, i quali hanno reso dichiarazioni sulla durata dei rispettivi impieghi presso l'autolavaggio.
Nello stesso verbale si legge che viene richiesta all'MP la documentazione sui rapporti di lavoro, compresi contratti e fatturazione con agenzie di lavoro.
- I militari hanno redatto un verbale interlocutorio 2 marzo 2009 in cui si dava atto che dovevano essere ancora concluse le acquisizioni documentali11.
- Segue il rapporto dei CC del 16 marzo 2009, ove si dava atto che l'MP, in data 16 marzo 2009, aveva prodotto tramite posta elettronica copia dei registri di presenza e le fatture emesse dall'agenzia di lavoro12.
- Agli atti cartacei del fascicolo di primo grado, e nel fascicolo telematico del giudizio in riassunzione sono stati prodotti i fogli presenze. Si tratta di tabulati mensili relativi al periodo dal gennaio 2007 al febbraio 2009 che indicano giorni e numero di ore in corrispondenza del nominativo di ciascun lavoratore. Va notato che ogni tabulato reca in calce una sottoscrizione in corrispondenza del timbro della società appellante e che la sottoscrizione non è stata disconosciuta.
Si riporta di seguito come esempio il foglio presenza relativo al dicembre
2007.
pag. 19/26 Nei fogli presenze acquisiti agli atti (fin dal primo grado, va ribadito) sono indicate complessivamente 464 giornate di lavoro a tempo parziale. Il numero di giornate di lavoro indicate dal tabulato corrisponde poi al dato ricavabile dai prospetti delle ore prodotti dallo stesso incolpato in primo grado limitatamente al periodo gennaio- dicembre 2007, con le fatture emesse dall'agenzia di lavoro13.
- In data 14 aprile 2009 viene stilato – e comunicato all'incolpato – il verbale di illecito amministrativo che irroga la sanzione amministrativa prevista dal ricordato art. 36bis, espressamente richiamando le risultanze del sopralluogo del 18feb09 e dei fogli presenze;
la sanzione viene fissata in euro 3000,00 euro per lavoratore, oltre a 150 euro per ogni giornata lavorativa (464 giornate), quindi 12.000 + 69.600 + 6
(spese notifica). Intima pagamento entro 60 giorni, decorso inutilmente pag. 20/26 il quale sarebbe stata emanata l'ordinanza ingiunzione14. Il computo delle 464 giornate di lavoro è stato indicato nel dettaglio come segue:
- occupato dal 04.01.2007 al 18.02.2009, per Parte_3 complessivi 150 giorni;
- occupato dal 01.01.2007 al 18.02.2009, per Persona_1 complessivi 290 giorni;
- occupato dal 08.11.2008 al 18.02.2009, per Per_2 complessivi 12 giorni;
- occupato dal 08.11.2008 al 18.02.2009, Persona_3 per complessivi 12 giorni.
e complessivamente, dunque, € 12.300,00 + € 69.600,00 = € 81.900,00
(+ € 23,20 per spese di notifica).
- In atti è prodotto poi il rapporto del carabiniere del settembre Per_8
2009, il quale ha riferito che l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione “è stato determinato da quanto assunto in fase di accesso nonché dall'esame della documentazione prodotta successivamente presso questi uffici”15. Nel rapporto si è aggiunto che non è intervenuto il pagamento della sanzione.
- È stata infine emessa l'ordinanza ingiunzione il 23 novembre 200916 che ha applicato la sanzione nella misura appena ricordata. Nelle premesse si richiama il verbale di accertamento dell'illecito.
Il provvedimento è così motivato:
pag. 21/26 Si aggiunge, poi, che “la violazione scaturisce da quanto accertato nel corso dell'accesso ispettivo, avvenuto in data 18/2/2009. Le dichiarazioni dei lavoratori trovati sul luogo di lavoro integrano le risultanze accertative”.
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Ebbene, reputa la Corte che l'ordinanza ingiunzione sia adeguatamente motivata, sia pure per relationem, dato che risulta ivi richiamato il verbale di illecito amministrativo in cui si dà conto degli elementi assunti a fondamento dell'irrogazione della sanzione e segnatamente dei fogli presenza. La PA non è incorsa in alcun pregiudizio al diritto di difesa poiché i dati presi in considerazione per la determinazione dell'entità della sanzione erano stati desunti da documenti messi a disposizione dallo stesso intimato ovvero ad esso comunque noti17. Non risponde al vero quanto affermato dagli appellanti circa l'assenza dei fogli presenza nel fascicolo di primo grado e agli atti del procedimento sanzionatorio. Il doc. 10 prodotto dalla PA in primo grado18 e nel fascicolo telematico del giudizio in riassunzione, consiste proprio nei pag. 22/26 fogli presenza: non si dimentichi in proposito che l'acquisizione dei registri di presenza è stata menzionata nel rapporto del 16 marzo 2009
a seguito della richiesta contenuta nel verbale ispettivo. Si tratta all'evidenza dei tabulati di presenza trasmessi dallo stesso incolpato che risultano sottoscritti dallo stesso MP19, e dunque da questo provenienti.
Da tali rilievi deriva la superfluità della prova orale chiesta dagli appellanti sulle circostanze, astrattamente ancora rilevanti, relative al periodo e alle giornate di lavoro, stante la completezza della documentazione in atti.
In relazione all'elemento soggettivo, sembra alla Corte che non possa affermarsi la formazione del giudicato, dato che la pronuncia della Corte di cassazione che ha ordinato il giudizio di rinvio risulta riferita solo all'elemento oggettivo dell'illecito, posto che il ragionamento dei giudici di legittimità ha riguardato la circostanza materiale e incontestata della presenza di lavoratori “in nero” intenti all'opera nell'autolavaggio degli appellanti.
Premesso, in proposito, che gli stessi appellanti non mettono in discussione, correttamente, la sufficienza di coscienza e volontà della condotta, deve rilevarsi che gli elementi evidenziati dall'incolpato sono inconsistenti e assolutamente inidonei a rovesciare la tesi della consapevolezza dell'illiceità dell'impiego di lavoratori non regolarmente assunti. In proposito sarebbe già sufficiente osservare che costituisce nozione comune, anche per il quisque de populo e per la media dei soggetti privi di ogni specializzazione e qualificazione, il fatto che sia vietato occupare presso di sé lavoratori privi di permesso di soggiorno.
Vi è poi da considerare che il sig. esercita un'impresa Pt_1 commerciale strutturata in forma societaria, sicché si deve presumere, com'è uso comune, che egli si avvalga di consulenti professionali in pag. 23/26 grado di rappresentargli i rischi dell'impiego di lavoratori non in regola come quelli rinvenuti presso di lui il 18 febbraio 2009. Ancora, si osservi che la prima agenzia di lavoro a cui l'MP si è rivolto Parte_ ( non è stata reperita presso la sede legale nel giorno in cui è stata effettuata l'ispezione (18 febbraio 2009); che non risulta alcun contratto con la nuova agenzia di lavoro in tesi subentrata alla prima;
che entrambe le agenzie di lavoro già nel 2008 avevano sede legale a
Roma20; che la seconda agenzia risulta in liquidazione dall'agosto 2008.
L'incolpato non ha dunque fornito idonea dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo.
In relazione, da ultimo, alla determinazione della sanzione, va osservato Pa che non occorre una specifica motivazione da parte della dei criteri adottati per la fissazione del quantum, dato che il giudice dell'opposizione può compiere una valutazione esaustiva dei fatti posti a fondamento della pretesa sanzionatoria21.
La Corte ritiene che l'entità della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione in parola non si presti ad alcuna censura.
Sul punto deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 11 l.
689/1981 che così dispone:
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
pag. 24/26 La pena edittale fissata per ciascun lavoratore va da 1.500,00 euro a Pa 12.000,00 euro. La ha determinato tremila euro per lavoratore. In ragione della durata complessiva dell'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno e del numero delle unità compresenti, circostanze, queste, che impediscono di connotare come bagatellare l'infrazione in esame, la Corte reputa congrua la sanzione pro capite fissata dal MINISTERO, peraltro in misura comunque assai prossima al valore minimo e ben al di sotto di quello medio. Essa appare adeguata anche in relazione alle condizioni economiche dell'incolpato, desunte dal fatto che l'impresa in parola occupava fino a quattro lavoratori in contemporanea nell'autolavaggio; che dunque l'impresa era evidentemente in condizione di produrre redditi non trascurabili, e comunque certo superiori a quelli di un'attività gestita in proprio da un MP individuale che operi con un solo dipendente.
La sanzione fissa di € 150,00 correlata alle giornate lavorative è poi corrispondente, come detto, al numero di giornate in cui sono stati impiegate le persone rinvenute in azienda il 18 febbraio 2009. Non è fuori luogo osservare che la norma che prescrive la sanzione non distingue tra giornate di lavoro a tempo pieno da quelle a tempo parziale, sicché appare corretto il computo effettuato dalla PA.
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Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata, sebbene in forza di diversa motivazione, la sentenza di primo grado anche in punto di spese non contestate.
Le spese degli ulteriori gradi di giudizio seguono la soccombenza finale e si liquidano, anche per il grado di legittimità, come prescritto dalla sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio, e avuto riguardo allo scaglione di valore22 come segue:
- € 5.000,00 per il grado di appello (RG 1286/2011)
pag. 25/26 - € 4.000,00 per il giudizio di legittimità
- € 5.000,00 per l'attuale grado di appello, oltre IVA se dovuta, CP e rimborso forfettario per spese generali del
15%.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1
e nei
[...] Parte_2 confronti di Controparte_1
avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, n.
347/2010, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza assorbita o disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
Controparte_1
delle spese del primo grado
[...] come liquidate nella sentenza n. 347/2010 del Tribunale di Milano,
Sezione distaccata di Legnano, e inoltre in euro:
- 5.000,00 per il grado di appello (RG 1286/2011)
- 4.000,00 per il giudizio di legittimità
- 5.000,00 per l'attuale grado di appello,
e, su tutto, oltre rimborso forfettario per spese generali del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 26/26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 di seguito anche solo CP_1 2 Emessa in data 23.11.2009 e notificata in data 28/30.11.2009. 3 Violazione dell'art. 3, comma 3, L. n. 73/2002, sostituito dall'art. 36 bis, comma 7, d.l. n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, che punisce l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con una sanzione amministrativa compresa tra € 1.500,00 ed € 12.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. 4 L'Arma dei Carabinieri di Legnano provvedeva, in data 05.02.2010, a dare comunicazione di notizia di reato a carico del sig. per il delitto ex art. 12, comma 5, TUI. Pt_1 Parte 5 A seguito della chiusura della il rapporto continuava con la dal dicembre Controparte_4 2007 al dicembre 2008. 6 In tesi, nel settembre 2005, la sig.ra qualificatasi come responsabile commerciale di Persona_6Parte si recava presso la sede della , proponendo una fornitura di lavoro interinale, Pt_2 Parte successivamente incardinato con tale società e durante il quale venivano emesse dalla fatture per prestazioni di fornitura di lavoro temporaneo. 7 Impiego di stranieri irregolari con approfittamento della loro condizione. 8 Peraltro, trascurando che tale ispezione non aveva avuto alcun seguito amministrativo e che nel procedimento penale allora instauratosi era stata esclusa la sussistenza della prova del lavoro subordinato dei soggetti rinvenuti presso la sede della , tant'è che veniva disposta l'archiviazione del Pt_2 procedimento. 9 Per il quale lo ed non avevano ricevuto alcun provvedimento sanzionatorio. Pt_1 Pt_2 10 doc. 4). 11 doc. 8). 12 doc. 14). 13 doc. 12 degli appellanti. 14 doc. 15. 15 doc. 18. 16 doc. 2. 17 Circa l'adeguatezza della motivazione con mero richiamo al verbale di accertamento, la giurisprudenza di legittimità, a cui la Corte aderisce, è ormai consolidata. Si vedano, per tutte, Cass. n. 3128/2010 e
Cass. n. 20189/2008, prive di smentite nella giurisprudenza successiva. 18 come indicato anche nell'elenco degli allegati alla memoria depositata dal funzionario delegato. 19 non è fuori luogo ribadire che la sottoscrizione non è stata disconosciuta. 20 docc. 12 e 13 del MINISTERO 21 Si condividono i principi dettati dalla decisione n. 20189/2008 della Corte di cassazione 22 tra 52.000,01 e 260.000,00 euro.