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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MARIA ELENA LARINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio, Via Sant'Andrea n. 36, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 FEDERICA LUCCHESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio, Via Nino Bixio n. 30;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso per separazione giudiziale nei confronti del coniuge Parte_1
deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio il 09.09.2007 con Controparte_1 rito concordatario, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale Per_ sono nate le figlia in data 11.11.2010 e il 06.10.2014; la vita matrimoniale è Per_2 sempre stata caratterizzata dal carattere dispotico e autoritario del marito, che ella ha sempre sopportato tenendo all'unione della famiglia;
dopo la Pasqua dell'anno 2024 il marito ha iniziato a manifestare un atteggiamento di insofferenza e ostilità nei suoi confronti, chiudendosi poi in mutismo, rimanendo fuori tutto il giorno e rientrando a casa solamente per dormire;
di fronte alle sue richieste di spiegazioni, egli le ha detto di non essere più innamorato e di voler condurre una vita autonoma;
il coniuge è titolare dell'azienda agricola “La Corte de Volpe” ed ella da sempre lo ha coadiuvato nella gestione della suddetta attività, fino al 5 luglio 2024, quando è stata allontanata in malo modo dal negozio che gestisce in via Gramsci a Torre del Lago;
successivamente a tale episodio, le poche volte che hanno interloquito, il marito l'ha umiliata anche davanti alle figlie, offendendola e mortificandone l'aspetto fisico ed accusandola di essere una persona inutile;
al contempo, egli si è anche allontanato dalle figlie (della cui cura e gestione non si è mai occupato) non rientrando più la sera a cena e lasciandole dispiaciute e sofferenti;
dal mese di settembre 2024 il marito ha lasciato la casa coniugale andando ad abitare in un manufatto realizzato all'interno della corte;
da allora, egli le ha corrisposto € 500,00 nel mese di settembre ed € 600,00 nei mesi successivi, consegnandole un bancomat da utilizzare per i prelievi, continuando a pagare le utenze di casa e le spese straordinarie per le figlie;
tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio 2025 egli non ha corrisposto alcunché limitandosi a mettere una busta della spesa, una sola volta, sulle scale di collegamento fra la casa coniugale e l'abitazione dei di lui genitori, che si trova a piano terra, lasciando così la moglie e le figlie prive di mezzi di sostentamento, tanto che la stessa si è vista costretta a chiedere aiuto al padre, modesto pensionato. Per quanto concerne le rispettive condizioni economiche, ella ha dedotto che: il coniuge trae dalla propria attività incassi giornalieri di circa € 700,00, oltre agli incassi delle cene, e percepisce € 50,00 per ciascuna figlia a titolo di assegno unico, oltre ad essere proprietario di due auto, una Fiat 500 che ella utilizza per pagina 2 di 8 la gestione delle figlie e una Fiat Freemont recentemente acquistata;
durante la vita coniugale, ella non ha mai potuto gestire il denaro in autonomia;
ella, fatto salvo che per il periodo dal 2010 al marzo 2018 in cui il marito ha preferito che si occupasse di accudire le figlie, dal 2005 ad oggi ha sempre lavorato nell'attività del coniuge;
a fronte del lavoro prestato, il coniuge – a sua insaputa - non le ha mai pagato i contributi previdenziali, avendole aperto nel 2011 un fondo pensione integrativo, dove ha versato la somma di circa
€ 12.000,00, che tuttavia è inutilizzabile fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
pertanto, ella si trova allo stato priva di occupazione, redditi e risparmi;
la casa coniugale è di proprietà della famiglia del coniuge, seppur nel 2006 suo padre, titolare di una piccola impresa edile, vi ha compiuto importanti lavori di ristrutturazione, senza essere pagato.
Ha concluso chiedendo preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. nel senso di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle di €
400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, nonché € 800,00 mensili per il proprio mantenimento, ovvero la maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia e di legge. Nel merito, ha chiesto dichiararsi la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: affidare le figlie congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e calendario di frequentazioni padre- figlie come indicato in ricorso;
assegnare a sé la casa familiare;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, soggetti a rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie;
porre a carico del convenuto il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici
Istat.
Con provvedimento del 19.02.2025 emesso inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. il
Giudice delegato, ritenuta apprezzabile, in base alle deduzioni e alla documentazione allegata al ricorso, la situazione di pregiudizio imminente e irreparabile nella quale versa la ricorrente, ha posto a carico del convenuto il pagamento dell'importo di € 500,00 per il pagina 3 di 8 mantenimento delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale e di € 300,00 per il mantenimento della coniuge, da versarsi a favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Il convenuto si è costituito nel sub-procedimento aperto per l'adozione dei provvedimenti indifferibili contestando come segue le domande e le deduzioni della ricorrente: il rapporto coniugale era in crisi da anni, in quanto caratterizzato da accesi litigi e discussioni a causa di diverse prospettive di vita e di gestione delle figlie, spesso presenti a tali liti e costrette a subire l'alta conflittualità tra i genitori;
pertanto egli nella primavera del 2024 manifestava alla moglie la volontà di separarsi, al che il clima familiare diveniva sempre più conflittuale tanto lo stesso cercava di rimanere nella casa coniugale il meno possibile onde evitare le forti discussioni con la moglie alla presenza delle minori;
difatti, le figlie si sono trovate coinvolte in un grave “conflitto di lealtà” in quanto, a seguito della crisi matrimoniale dei genitori, al fine di non arrecare ulteriore dolore alla madre, spesso hanno preferito non uscire con il padre e, addirittura, non andare più nell'abitazione dei nonni paterni, che vivono al piano terra rispetto alla casa familiare;
corrisponde al vero che egli si sia allontanato dalle figlie, anzi ha sofferto e soffre molto nel non poterle vedere e frequentare liberamente e nel non poter avere a disposizione una soluzione abitativa dove ospitarle ed accoglierle;
inoltre egli, in realtà, non ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre
2024 in quanto, proprio per vedere le figlie, ogni sera faceva loro compagnia;
tuttavia, il giorno di Natale 2024, in occasione degli auguri alle ragazze, si è imbattuto in una forte discussione tra madre e figlia e la moglie lo ha invitato espressamente a non recarsi più in loco;
pertanto, al fine di non aggravare la già delicata situazione, egli ha deciso di trasferirsi in un manufatto/magazzino realizzato nella corte della proprietà del padre e della zia, dove
è ubicata anche la casa familiare;
nel frattempo, per cercare di attenuare la conflittualità e garantire alle figlie l'accesso anche alla figura paterna ed al suo ramo parentale, i coniugi si sono rivolti ad una professionista per intraprendere un percorso di mediazione familiare e di coordinamento genitoriale, ad oggi interrotto non per sua scelta;
è vero che la coniuge lo ha aiutato nella gestione del negozio di cui è titolare, così come è vero che questa si è sempre occupata della crescita e della gestione delle due figlie;
la moglie non aveva un conto corrente né una carta di credito in quanto senza alcun tipo di controllo e/o obbligo di pagina 4 di 8 comunicazione aveva libero accesso alla cassa del negozio e prendeva quotidianamente la somma di denaro di cui necessitava, sia per sé che per la famiglia, ed in ogni caso egli ha sempre provveduto all'integrale pagamento di ogni spesa;
inoltre, egli su consiglio della
(in quanto, anche pagando i contributi, la moglie avrebbe goduto di una pensione Parte_2 minima) ed informando la moglie, le ha aperto un fondo pensionistico presso la
[...]
dove ha versato periodicamente delle somme fintanto che la situazione CP_2 economica non è peggiorata;
trattandosi di un fondo fruttifero, ad oggi la coniuge dovrebbe avere un credito di circa € 22.000,00; in considerazione del clima familiare creatosi e delle discussioni tra i coniugi anche in negozio davanti ai clienti, egli ha chiesto alla moglie, all'inizio dell'estate 2024, di non recarsi più presso l'attività, comunicandole, però, la disponibilità a corrisponderle le somme di denaro necessarie per i suoi bisogni e per quelli delle figlie;
pertanto oltre alle somme in contanti versate direttamente nelle mani delle figlie (la moglie mandava loro a chiedere al padre i soldi per ogni esigenza) e l'accesso al negozio per i beni alimentari, egli ha effettuato un bonifico mensile a favore della moglie così da garantirle anche una liquidità di denaro;
l'azienda agricola, se garantisce alla famiglia un'entrata economica, non consente di condurre uno stile di vita agiato ed anzi, nell'anno 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, l'azienda ha subito una grande perdita dei ricavi a cui si è aggiunto il peggioramento della situazione climatica, occorso dall'anno 2021; il culmine della crisi finanziaria è stato raggiunto nel mese di dicembre
2024 quando egli si è trovato con il conto corrente scoperto;
pertanto negli ultimi mesi, proprio per tali difficoltà economiche (nei mesi invernali l'azienda, tra l'altro, lavora meno e, quindi, anche le entrate diminuiscono) e l'indisponibilità di somme sul conto corrente, egli non è riuscito a versare alla moglie alcuna somma di denaro nel mese di gennaio 2025, ma ha consegnato somme in contanti direttamente nelle mani delle figlie, provvedendo al pagamento di utenze, tasse e di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la famiglia, oltre a consentire alla moglie l'accesso al negozio per il ritiro dei beni alimentari;
nel mese di febbraio 2025 egli ha dovuto chiedere aiuto ai propri genitori, tanto che in data
24.02.2025 suo padre ha effettuato il versamento della somma di € 500,00 a favore della moglie;
inoltre, la coniuge da diversi mesi al mattino svolge lavori saltuari che le pagina 5 di 8 garantiscono un'entrata economica, né risulta che la stessa si sia attivata per reperire una qualche attività lavorativa, anche part-time.
Ha concluso chiedendo modificarsi il contenuto del decreto 19.02.2025 come segue: porre a suo carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla coniuge entro il giorno 10 di ogni mese € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
attribuire in via esclusiva la percezione dell'assegno unico per le figlie alla ricorrente;
porre a suo carico il pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale nella misura del 100% fintanto che la coniuge non avrà reperito un'attività lavorativa;
porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla coniuge € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, in attesa che la stessa reperisca un'attività lavorativa, anche part-time; porre a suo carico il pagamento delle utenze relative alla casa familiare fintanto che la ricorrente non avrà reperito un'attività lavorativa, anche part-time.
All'udienza del 05.03.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai provvedimenti indifferibili, in merito al pagamento da parte del convenuto, in via meramente provvisoria, dell'importo complessivo di € 600,00 per il mantenimento delle figlie (€ 400,00 oltre ad € 100,00 di assegno unico) e della ricorrente (€ 100,00), da versare entro il 10 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie inerenti alla prole e al pagamento delle utenze della casa familiare, come indicato nella comparsa, e ritenutolo idoneo ad evitare il verificarsi di un grave pregiudizio, ha modificato i provvedimenti indifferibili provvedendo in conformità.
Il convenuto si è poi costituito nel giudizio di merito chiedendo pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare, indicando un calendario delle frequentazioni padre/figlie; la conferma delle statuizioni economiche assunte in via indifferibile all'udienza del 05.03.2025; l'invito ai coniugi ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale al fine di riprendere il dialogo e la comunicazione nel preminente interesse delle figlie.
pagina 6 di 8 È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito, questi hanno danno atto di avere raggiunto un accordo provvisorio che prevede:
- L'affidamento condiviso delle figlie con prevalente collocamento presso la madre;
- Le figlie vedranno il padre nei fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera e i giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola in periodo scolastico e dalla mattina nel periodo extrascolastico fino alla sera alle ore 21:30;
- Contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di € 400,00 e di € 100,00 per la coniuge, da versare entro il 20 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 100% e alle utenze della casa coniugale;
- Il convenuto si impegna a realizzare presso l'abitazione dei propri genitori una parete in cartongesso al fine di evitare l'accesso alle scale che conducono alla casa familiare entro il
30/09/2025;
- Riconoscimento dell'assegno unico alla madre in via esclusiva, ad oggi percepito da parte del convenuto.
- Le parti concordano in via provvisoria che, nel momento in cui la ricorrente percepirà
l'assegno unico in via esclusiva, il convenuto continuerà a corrispondere l'importo 100,00 per il mantenimento della coniuge.
I procuratori hanno chiesto disporsi un rinvio al fine di verificare l'entità dell'assegno unico che verrà percepito dalla madre in via esclusiva ed effettuare le pertinenti valutazioni ed hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale. Il Giudice ha recepito in via provvisoria l'accordo sopra riportato e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risultante da quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e da quanto emerso nel corso del procedimento.
pagina 7 di 8 La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
La statuizione in ordine alle spese processuali verrà resa all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] Controparte_1
e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio il 09.09.2007 - atto Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Viareggio all'anno 2007, parte II, serie A, atto n. 9;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 432/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 MARIA ELENA LARINI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio, Via Sant'Andrea n. 36, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 FEDERICA LUCCHESI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio, Via Nino Bixio n. 30;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso per separazione giudiziale nei confronti del coniuge Parte_1
deducendo che: gli stessi hanno contratto matrimonio il 09.09.2007 con Controparte_1 rito concordatario, optando per il regime della separazione dei beni;
dall'unione coniugale Per_ sono nate le figlia in data 11.11.2010 e il 06.10.2014; la vita matrimoniale è Per_2 sempre stata caratterizzata dal carattere dispotico e autoritario del marito, che ella ha sempre sopportato tenendo all'unione della famiglia;
dopo la Pasqua dell'anno 2024 il marito ha iniziato a manifestare un atteggiamento di insofferenza e ostilità nei suoi confronti, chiudendosi poi in mutismo, rimanendo fuori tutto il giorno e rientrando a casa solamente per dormire;
di fronte alle sue richieste di spiegazioni, egli le ha detto di non essere più innamorato e di voler condurre una vita autonoma;
il coniuge è titolare dell'azienda agricola “La Corte de Volpe” ed ella da sempre lo ha coadiuvato nella gestione della suddetta attività, fino al 5 luglio 2024, quando è stata allontanata in malo modo dal negozio che gestisce in via Gramsci a Torre del Lago;
successivamente a tale episodio, le poche volte che hanno interloquito, il marito l'ha umiliata anche davanti alle figlie, offendendola e mortificandone l'aspetto fisico ed accusandola di essere una persona inutile;
al contempo, egli si è anche allontanato dalle figlie (della cui cura e gestione non si è mai occupato) non rientrando più la sera a cena e lasciandole dispiaciute e sofferenti;
dal mese di settembre 2024 il marito ha lasciato la casa coniugale andando ad abitare in un manufatto realizzato all'interno della corte;
da allora, egli le ha corrisposto € 500,00 nel mese di settembre ed € 600,00 nei mesi successivi, consegnandole un bancomat da utilizzare per i prelievi, continuando a pagare le utenze di casa e le spese straordinarie per le figlie;
tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio 2025 egli non ha corrisposto alcunché limitandosi a mettere una busta della spesa, una sola volta, sulle scale di collegamento fra la casa coniugale e l'abitazione dei di lui genitori, che si trova a piano terra, lasciando così la moglie e le figlie prive di mezzi di sostentamento, tanto che la stessa si è vista costretta a chiedere aiuto al padre, modesto pensionato. Per quanto concerne le rispettive condizioni economiche, ella ha dedotto che: il coniuge trae dalla propria attività incassi giornalieri di circa € 700,00, oltre agli incassi delle cene, e percepisce € 50,00 per ciascuna figlia a titolo di assegno unico, oltre ad essere proprietario di due auto, una Fiat 500 che ella utilizza per pagina 2 di 8 la gestione delle figlie e una Fiat Freemont recentemente acquistata;
durante la vita coniugale, ella non ha mai potuto gestire il denaro in autonomia;
ella, fatto salvo che per il periodo dal 2010 al marzo 2018 in cui il marito ha preferito che si occupasse di accudire le figlie, dal 2005 ad oggi ha sempre lavorato nell'attività del coniuge;
a fronte del lavoro prestato, il coniuge – a sua insaputa - non le ha mai pagato i contributi previdenziali, avendole aperto nel 2011 un fondo pensione integrativo, dove ha versato la somma di circa
€ 12.000,00, che tuttavia è inutilizzabile fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
pertanto, ella si trova allo stato priva di occupazione, redditi e risparmi;
la casa coniugale è di proprietà della famiglia del coniuge, seppur nel 2006 suo padre, titolare di una piccola impresa edile, vi ha compiuto importanti lavori di ristrutturazione, senza essere pagato.
Ha concluso chiedendo preliminarmente l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c. nel senso di porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle di €
400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, nonché € 800,00 mensili per il proprio mantenimento, ovvero la maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia e di legge. Nel merito, ha chiesto dichiararsi la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni: affidare le figlie congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e calendario di frequentazioni padre- figlie come indicato in ricorso;
assegnare a sé la casa familiare;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle di € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, soggetti a rivalutazione secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie;
porre a carico del convenuto il pagamento delle utenze domestiche della casa coniugale;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 800,00 a titolo di mantenimento, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, sottoposti a rivalutazione secondo gli indici
Istat.
Con provvedimento del 19.02.2025 emesso inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c. il
Giudice delegato, ritenuta apprezzabile, in base alle deduzioni e alla documentazione allegata al ricorso, la situazione di pregiudizio imminente e irreparabile nella quale versa la ricorrente, ha posto a carico del convenuto il pagamento dell'importo di € 500,00 per il pagina 3 di 8 mantenimento delle figlie, oltre al 100% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale e di € 300,00 per il mantenimento della coniuge, da versarsi a favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Il convenuto si è costituito nel sub-procedimento aperto per l'adozione dei provvedimenti indifferibili contestando come segue le domande e le deduzioni della ricorrente: il rapporto coniugale era in crisi da anni, in quanto caratterizzato da accesi litigi e discussioni a causa di diverse prospettive di vita e di gestione delle figlie, spesso presenti a tali liti e costrette a subire l'alta conflittualità tra i genitori;
pertanto egli nella primavera del 2024 manifestava alla moglie la volontà di separarsi, al che il clima familiare diveniva sempre più conflittuale tanto lo stesso cercava di rimanere nella casa coniugale il meno possibile onde evitare le forti discussioni con la moglie alla presenza delle minori;
difatti, le figlie si sono trovate coinvolte in un grave “conflitto di lealtà” in quanto, a seguito della crisi matrimoniale dei genitori, al fine di non arrecare ulteriore dolore alla madre, spesso hanno preferito non uscire con il padre e, addirittura, non andare più nell'abitazione dei nonni paterni, che vivono al piano terra rispetto alla casa familiare;
corrisponde al vero che egli si sia allontanato dalle figlie, anzi ha sofferto e soffre molto nel non poterle vedere e frequentare liberamente e nel non poter avere a disposizione una soluzione abitativa dove ospitarle ed accoglierle;
inoltre egli, in realtà, non ha lasciato la casa familiare nel mese di settembre
2024 in quanto, proprio per vedere le figlie, ogni sera faceva loro compagnia;
tuttavia, il giorno di Natale 2024, in occasione degli auguri alle ragazze, si è imbattuto in una forte discussione tra madre e figlia e la moglie lo ha invitato espressamente a non recarsi più in loco;
pertanto, al fine di non aggravare la già delicata situazione, egli ha deciso di trasferirsi in un manufatto/magazzino realizzato nella corte della proprietà del padre e della zia, dove
è ubicata anche la casa familiare;
nel frattempo, per cercare di attenuare la conflittualità e garantire alle figlie l'accesso anche alla figura paterna ed al suo ramo parentale, i coniugi si sono rivolti ad una professionista per intraprendere un percorso di mediazione familiare e di coordinamento genitoriale, ad oggi interrotto non per sua scelta;
è vero che la coniuge lo ha aiutato nella gestione del negozio di cui è titolare, così come è vero che questa si è sempre occupata della crescita e della gestione delle due figlie;
la moglie non aveva un conto corrente né una carta di credito in quanto senza alcun tipo di controllo e/o obbligo di pagina 4 di 8 comunicazione aveva libero accesso alla cassa del negozio e prendeva quotidianamente la somma di denaro di cui necessitava, sia per sé che per la famiglia, ed in ogni caso egli ha sempre provveduto all'integrale pagamento di ogni spesa;
inoltre, egli su consiglio della
(in quanto, anche pagando i contributi, la moglie avrebbe goduto di una pensione Parte_2 minima) ed informando la moglie, le ha aperto un fondo pensionistico presso la
[...]
dove ha versato periodicamente delle somme fintanto che la situazione CP_2 economica non è peggiorata;
trattandosi di un fondo fruttifero, ad oggi la coniuge dovrebbe avere un credito di circa € 22.000,00; in considerazione del clima familiare creatosi e delle discussioni tra i coniugi anche in negozio davanti ai clienti, egli ha chiesto alla moglie, all'inizio dell'estate 2024, di non recarsi più presso l'attività, comunicandole, però, la disponibilità a corrisponderle le somme di denaro necessarie per i suoi bisogni e per quelli delle figlie;
pertanto oltre alle somme in contanti versate direttamente nelle mani delle figlie (la moglie mandava loro a chiedere al padre i soldi per ogni esigenza) e l'accesso al negozio per i beni alimentari, egli ha effettuato un bonifico mensile a favore della moglie così da garantirle anche una liquidità di denaro;
l'azienda agricola, se garantisce alla famiglia un'entrata economica, non consente di condurre uno stile di vita agiato ed anzi, nell'anno 2020, a seguito della pandemia da Covid-19, l'azienda ha subito una grande perdita dei ricavi a cui si è aggiunto il peggioramento della situazione climatica, occorso dall'anno 2021; il culmine della crisi finanziaria è stato raggiunto nel mese di dicembre
2024 quando egli si è trovato con il conto corrente scoperto;
pertanto negli ultimi mesi, proprio per tali difficoltà economiche (nei mesi invernali l'azienda, tra l'altro, lavora meno e, quindi, anche le entrate diminuiscono) e l'indisponibilità di somme sul conto corrente, egli non è riuscito a versare alla moglie alcuna somma di denaro nel mese di gennaio 2025, ma ha consegnato somme in contanti direttamente nelle mani delle figlie, provvedendo al pagamento di utenze, tasse e di tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie per la famiglia, oltre a consentire alla moglie l'accesso al negozio per il ritiro dei beni alimentari;
nel mese di febbraio 2025 egli ha dovuto chiedere aiuto ai propri genitori, tanto che in data
24.02.2025 suo padre ha effettuato il versamento della somma di € 500,00 a favore della moglie;
inoltre, la coniuge da diversi mesi al mattino svolge lavori saltuari che le pagina 5 di 8 garantiscono un'entrata economica, né risulta che la stessa si sia attivata per reperire una qualche attività lavorativa, anche part-time.
Ha concluso chiedendo modificarsi il contenuto del decreto 19.02.2025 come segue: porre a suo carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla coniuge entro il giorno 10 di ogni mese € 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
attribuire in via esclusiva la percezione dell'assegno unico per le figlie alla ricorrente;
porre a suo carico il pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale nella misura del 100% fintanto che la coniuge non avrà reperito un'attività lavorativa;
porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla coniuge € 100,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, in attesa che la stessa reperisca un'attività lavorativa, anche part-time; porre a suo carico il pagamento delle utenze relative alla casa familiare fintanto che la ricorrente non avrà reperito un'attività lavorativa, anche part-time.
All'udienza del 05.03.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine ai provvedimenti indifferibili, in merito al pagamento da parte del convenuto, in via meramente provvisoria, dell'importo complessivo di € 600,00 per il mantenimento delle figlie (€ 400,00 oltre ad € 100,00 di assegno unico) e della ricorrente (€ 100,00), da versare entro il 10 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie inerenti alla prole e al pagamento delle utenze della casa familiare, come indicato nella comparsa, e ritenutolo idoneo ad evitare il verificarsi di un grave pregiudizio, ha modificato i provvedimenti indifferibili provvedendo in conformità.
Il convenuto si è poi costituito nel giudizio di merito chiedendo pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale verrà assegnata la casa familiare, indicando un calendario delle frequentazioni padre/figlie; la conferma delle statuizioni economiche assunte in via indifferibile all'udienza del 05.03.2025; l'invito ai coniugi ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale al fine di riprendere il dialogo e la comunicazione nel preminente interesse delle figlie.
pagina 6 di 8 È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 04.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito, questi hanno danno atto di avere raggiunto un accordo provvisorio che prevede:
- L'affidamento condiviso delle figlie con prevalente collocamento presso la madre;
- Le figlie vedranno il padre nei fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera e i giorni del lunedì e del mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola in periodo scolastico e dalla mattina nel periodo extrascolastico fino alla sera alle ore 21:30;
- Contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie di € 400,00 e di € 100,00 per la coniuge, da versare entro il 20 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 100% e alle utenze della casa coniugale;
- Il convenuto si impegna a realizzare presso l'abitazione dei propri genitori una parete in cartongesso al fine di evitare l'accesso alle scale che conducono alla casa familiare entro il
30/09/2025;
- Riconoscimento dell'assegno unico alla madre in via esclusiva, ad oggi percepito da parte del convenuto.
- Le parti concordano in via provvisoria che, nel momento in cui la ricorrente percepirà
l'assegno unico in via esclusiva, il convenuto continuerà a corrispondere l'importo 100,00 per il mantenimento della coniuge.
I procuratori hanno chiesto disporsi un rinvio al fine di verificare l'entità dell'assegno unico che verrà percepito dalla madre in via esclusiva ed effettuare le pertinenti valutazioni ed hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale. Il Giudice ha recepito in via provvisoria l'accordo sopra riportato e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
***
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risultante da quanto dedotto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e da quanto emerso nel corso del procedimento.
pagina 7 di 8 La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
La statuizione in ordine alle spese processuali verrà resa all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra nato a [...] il [...] Controparte_1
e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio il 09.09.2007 - atto Parte_1 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Viareggio all'anno 2007, parte II, serie A, atto n. 9;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 29/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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