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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3426/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3426/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PANUCCI PAOLO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in AV, Viale Campari
n. 58/F;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
PODDA FEDERICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in AV, Piazza della
Vittoria n. 17;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia Codesto On.le Tribunale - richiamata la propria sentenza n. 498/2024 pubblicata il 12.03.2024 e preso atto che, nelle more del giudizio, la LI maggiorenne delle parti
Per_ in causa, , ha ottenuto la pensione di invalidità civile di € 735 mensili per 13 mensilità con decorrenza dal 01.04.2023 ed è divenuta, quindi, economicamente
pag. 1 di 6 autosufficiente - pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sulle reciproche domande di contributo al mantenimento presentate dalle parti l'uno nei confronti dell'altra nel presente giudizio, compensando le spese di lite”.
Parte resistente:
“1) - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
Parte_1
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di Euro 250,00 – o altro importo ritenuto idoneo - a titolo di
[...]
contributo al mantenimento della LI , ad oggi maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente.
Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune richieste formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 498/2024, pubblicata in data 12.3.2024, è già stato pronunciato il divorzio tra le parti e che, pertanto, nulla deve essere disposto al riguardo come invece richiesto da parte resistente.
Sul contributo al mantenimento della LI maggiorenne affetta da handicap grave
Va premesso che i figli della coppia, (nato il [...]) e Persona_3
(nata il [...]) sono pacificamente maggiorenni ed Persona_4
economicamente indipendenti, per cui la decisione in merito all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della prole riguarda solamente la terza LI,
(nata il [...]), anch'ella maggiorenne, ora residente con la madre in Persona_2
seguito a lunghi periodi di ricovero in diverse Comunità psichiatriche e socioeducative, causati da un disturbo borderline di personalità e problematiche nel comportamento alimentare, nonché da: “uno scarso controllo emotivo e agitazione psicomoria” (Cfr.
Relazione clinica AS AV, v. doc. 7 parte resistente).
Ebbene, va premesso che il ricorrente, a parziale modifica delle domande formulate in ricorso, in ragione del riconoscimento con decorrenza dal 01.04.2023 in favore della LI della pensione di invalidità civile, di importo mensile di € 735,00 e, dunque, sul presupposto della raggiunta autosufficienza da parte della stessa, ha domandato di nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento della LI.
pag. 2 di 6 La resistente, al contrario, ha chiesto la conferma dell'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la LI maggiorenne, così come previsto dal Giudice delegato in via provvisoria con ordinanza del 15.7.2024.
Ebbene, va premesso che in conformità del dettato normativo di cui all'art. 337 septies, co. II c.c.: “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quanto al significato di “handicap grave”, la suddetta disposizione rinvia all'art. 37 bis disp. att., per cui i figli maggiorenni: “portatori di handicap grave, previsti dall'art. 337- septies c.c., comma II, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma III”.
Orbene, mentre la nozione di handicap si rinviene nell'art. 3, co. I, L. 104/1992 - ove il testo normativo definisce: “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” - il carattere della gravità dell'handicap viene specificato dal successivo co. III della medesima disposizione, laddove è previsto che: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In proposito, si evidenzia come la suesposta esegesi normativa viene condivisa uniformemente dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha precisato come:
“qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies
c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (ex multis Cass. Civ. n.
2670/2023 e Cass. Civ. 21819/2021).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio è emerso come la LI , a causa del sopra Per_1
citato disturbo borderline della personalità e dei disordini alimentari di cui ella soffre, sia pag. 3 di 6 tutt'oggi: “un soggetto altamente fragile con continue necessità di supporto”, tale da aver richiesto plurimi ricoveri presso diverse comunità socioeducative e SPDC in AV e
GH (Cfr. Relazione clinica AS AV, v. doc. n. 7 di parte resistente).
Del resto, lo stato di salute psicofisico di non è contestato dall'odierno ricorrente, Per_1 avendo quest'ultimo prodotto la documentazione INPS attestante il riconoscimento in favore della LI, con decorrenza dal 1° aprile 2023, di una pensione per invalidità civile totale di € 735,05 per 13 mensilità (cfr. doc. 12, parte ricorrente).
Dunque, le predette prestazioni economiche - ancorché non sia stato prodotto dalle parti il verbale di accertamento redatto dalla commissione medica INPS - unitariamente a quanto attestato dalla Relazione clinica di AS AV (cfr. doc. 7 resistente) e a quanto riferito dalle parti (v. verbale di udienza), denotano con evidenza una ridotta autonomia della LI della coppia, bisognosa di costanti cure, e perciò solo da ritenere alla stregua di una disabilità “grave” che giustifica la considerazione della stessa alla stregua di un figlio minore ai sensi dell'art. 337, co. II, c.c. (v. Cass. civ. n. 21819/2021).
Tanto premesso, va in ogni caso escluso che la LI della coppia possa essere considerata, come asserito dal ricorrente, economicamente autosufficiente in quanto percettrice della pensione di invalidità erogata dall'INPS; invero, detto emolumento, come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte, al pari dell'indennità di accompagnamento, “è finalizzato a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. (v. cass. civ. ordinanza n. 10423/2023).
Invero, con le provvidenze in favore degli invalidi, lo Stato si fa carico esclusivamente della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e, di conseguenza, il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale;
tuttavia, l'Ordinamento non assume su di sé i doveri genitoriali.
La pensione di invalidità, dunque, è finalizzata a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei costi che comporta la patologia;
il contributo al mantenimento, a cui il genitore resta tenuto, è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio, quali quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, della opportuna pag. 4 di 6 predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass.
n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, il Collegio reputa corretto confermare l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla madre, convivente con la LI , un Per_1
importo mensile a titolo di contributo al mantenimento della ragazza.
Con riferimento al quantum, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della LI, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione operaio in fabbrica, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di 2.500,00 € e di corrispondere un canone di locazione mensile per l'immobile nel quale vive in Svizzera di importo pari a € 1.050,00 (v. verbale di udienza del
23.1.2024).
La resistente, di contro, stabilmente convivente con la LI , ha dedotto di sostenere Per_1
un canone di locazione mensile di € 300,00 e di essere impiegata con regolare contratto e stipendio mensile di € 850,00 (v. verbale di udienza del 23.1.2024).
Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte, inoltre, evidenziano, un reddito netto di
€ 13.904,74 per l'anno 2023 e 13.253,24 € per l'anno 2022.
Infine, dagli estratti conto versati in atti, risulta come la resistente abbia percepito a titolo di stipendio € 16.605,00 per l'anno 2022, € 14.162,00 per l'anno 2023 ed € 9.066,00 al
30.6.2024.
Dunque, complessivamente valutate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti, considerata la disparità reddituale esistente tra loro e il fatto che la resistente si fa carico in via prevalente delle esigenze quotidiane della LI e della sua assistenza, (stante la stabile permanenza in Svizzera del padre), il Collegio ritiene di dover confermare la decisione assunta in via provvisoria dal Giudice Delegato e, dunque, di prevedere che il
Sig. versi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di pag. 5 di 6 contributo al mantenimento per la LI maggiorenne affetta da handicap Persona_2
grave, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di AV.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite, va considerato l'accordo delle parti in merito alla pronuncia sullo status e la soccombenza del ricorrente in merito al riconoscimento di un contributo al mantenimento della LI, per cui si ritiene corretta la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna del ricorrente, soccombente, a rifondere alla resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo in base all'attività defensionale in concreto espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 498/2024 pubblicata il 12.03.2024, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- pone a carico del ricorrente Sig. 'obbligo di corrispondere Parte_1
alla resistente Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 LI maggiorenne affetta da handicap grave la somma di € 250,00 Persona_2
(duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese extra come da Protocollo in uso al Tribunale di AV;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di Parte_1
l'obbligo di rifondere a la restante quota, che liquida in € 3.100,00 CP_1
per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
AV, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3426/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PANUCCI PAOLO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in AV, Viale Campari
n. 58/F;
RICORRENTE
CONTRO
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
PODDA FEDERICA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in AV, Piazza della
Vittoria n. 17;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale (scioglimento del matrimonio)
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia Codesto On.le Tribunale - richiamata la propria sentenza n. 498/2024 pubblicata il 12.03.2024 e preso atto che, nelle more del giudizio, la LI maggiorenne delle parti
Per_ in causa, , ha ottenuto la pensione di invalidità civile di € 735 mensili per 13 mensilità con decorrenza dal 01.04.2023 ed è divenuta, quindi, economicamente
pag. 1 di 6 autosufficiente - pronunciare sentenza di non luogo a provvedere sulle reciproche domande di contributo al mantenimento presentate dalle parti l'uno nei confronti dell'altra nel presente giudizio, compensando le spese di lite”.
Parte resistente:
“1) - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
Parte_1
2) porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di Euro 250,00 – o altro importo ritenuto idoneo - a titolo di
[...]
contributo al mantenimento della LI , ad oggi maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente.
Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune richieste formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio dà atto che con sentenza non definitiva n. 498/2024, pubblicata in data 12.3.2024, è già stato pronunciato il divorzio tra le parti e che, pertanto, nulla deve essere disposto al riguardo come invece richiesto da parte resistente.
Sul contributo al mantenimento della LI maggiorenne affetta da handicap grave
Va premesso che i figli della coppia, (nato il [...]) e Persona_3
(nata il [...]) sono pacificamente maggiorenni ed Persona_4
economicamente indipendenti, per cui la decisione in merito all'an e al quantum dell'assegno di mantenimento in favore della prole riguarda solamente la terza LI,
(nata il [...]), anch'ella maggiorenne, ora residente con la madre in Persona_2
seguito a lunghi periodi di ricovero in diverse Comunità psichiatriche e socioeducative, causati da un disturbo borderline di personalità e problematiche nel comportamento alimentare, nonché da: “uno scarso controllo emotivo e agitazione psicomoria” (Cfr.
Relazione clinica AS AV, v. doc. 7 parte resistente).
Ebbene, va premesso che il ricorrente, a parziale modifica delle domande formulate in ricorso, in ragione del riconoscimento con decorrenza dal 01.04.2023 in favore della LI della pensione di invalidità civile, di importo mensile di € 735,00 e, dunque, sul presupposto della raggiunta autosufficienza da parte della stessa, ha domandato di nulla prevedere a titolo di contributo al mantenimento della LI.
pag. 2 di 6 La resistente, al contrario, ha chiesto la conferma dell'obbligo in capo al padre di corrispondere la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la LI maggiorenne, così come previsto dal Giudice delegato in via provvisoria con ordinanza del 15.7.2024.
Ebbene, va premesso che in conformità del dettato normativo di cui all'art. 337 septies, co. II c.c.: “Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Quanto al significato di “handicap grave”, la suddetta disposizione rinvia all'art. 37 bis disp. att., per cui i figli maggiorenni: “portatori di handicap grave, previsti dall'art. 337- septies c.c., comma II, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma III”.
Orbene, mentre la nozione di handicap si rinviene nell'art. 3, co. I, L. 104/1992 - ove il testo normativo definisce: “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” - il carattere della gravità dell'handicap viene specificato dal successivo co. III della medesima disposizione, laddove è previsto che: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In proposito, si evidenzia come la suesposta esegesi normativa viene condivisa uniformemente dalla giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha precisato come:
“qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies
c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (ex multis Cass. Civ. n.
2670/2023 e Cass. Civ. 21819/2021).
Nel caso di specie, dagli atti del giudizio è emerso come la LI , a causa del sopra Per_1
citato disturbo borderline della personalità e dei disordini alimentari di cui ella soffre, sia pag. 3 di 6 tutt'oggi: “un soggetto altamente fragile con continue necessità di supporto”, tale da aver richiesto plurimi ricoveri presso diverse comunità socioeducative e SPDC in AV e
GH (Cfr. Relazione clinica AS AV, v. doc. n. 7 di parte resistente).
Del resto, lo stato di salute psicofisico di non è contestato dall'odierno ricorrente, Per_1 avendo quest'ultimo prodotto la documentazione INPS attestante il riconoscimento in favore della LI, con decorrenza dal 1° aprile 2023, di una pensione per invalidità civile totale di € 735,05 per 13 mensilità (cfr. doc. 12, parte ricorrente).
Dunque, le predette prestazioni economiche - ancorché non sia stato prodotto dalle parti il verbale di accertamento redatto dalla commissione medica INPS - unitariamente a quanto attestato dalla Relazione clinica di AS AV (cfr. doc. 7 resistente) e a quanto riferito dalle parti (v. verbale di udienza), denotano con evidenza una ridotta autonomia della LI della coppia, bisognosa di costanti cure, e perciò solo da ritenere alla stregua di una disabilità “grave” che giustifica la considerazione della stessa alla stregua di un figlio minore ai sensi dell'art. 337, co. II, c.c. (v. Cass. civ. n. 21819/2021).
Tanto premesso, va in ogni caso escluso che la LI della coppia possa essere considerata, come asserito dal ricorrente, economicamente autosufficiente in quanto percettrice della pensione di invalidità erogata dall'INPS; invero, detto emolumento, come efficacemente chiarito dalla Suprema Corte, al pari dell'indennità di accompagnamento, “è finalizzato a far fronte all'invalidità del beneficiario e non è una risorsa economica, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura. (v. cass. civ. ordinanza n. 10423/2023).
Invero, con le provvidenze in favore degli invalidi, lo Stato si fa carico esclusivamente della condizione di specifico svantaggio che riguarda la persona (e, di conseguenza, il caregiver), in attuazione dei doveri di solidarietà propri del nostro sistema costituzionale;
tuttavia, l'Ordinamento non assume su di sé i doveri genitoriali.
La pensione di invalidità, dunque, è finalizzata a pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei costi che comporta la patologia;
il contributo al mantenimento, a cui il genitore resta tenuto, è invece diretto a fare fronte alle ordinarie e straordinarie esigenze del figlio, quali quelle abitative, scolastiche, sportive, sanitarie, sociali, della opportuna pag. 4 di 6 predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (ex multis: Cass. n. 4145 del 10/02/2023; Cass.
n. 16739 del 06/08/2020; Cass. n. 3974 del 19/03/2002).
Alla luce dei principi sopra esposti, pertanto, il Collegio reputa corretto confermare l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla madre, convivente con la LI , un Per_1
importo mensile a titolo di contributo al mantenimento della ragazza.
Con riferimento al quantum, il Collegio ritiene di assumere la relativa decisione alla luce delle risultanze processuali, tenendo conto della diversa consistenza reddituale delle parti e delle attuali esigenze della LI, applicando il principio di proporzionalità secondo il disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori va evidenziato che il padre, di professione operaio in fabbrica, ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di 2.500,00 € e di corrispondere un canone di locazione mensile per l'immobile nel quale vive in Svizzera di importo pari a € 1.050,00 (v. verbale di udienza del
23.1.2024).
La resistente, di contro, stabilmente convivente con la LI , ha dedotto di sostenere Per_1
un canone di locazione mensile di € 300,00 e di essere impiegata con regolare contratto e stipendio mensile di € 850,00 (v. verbale di udienza del 23.1.2024).
Le certificazioni reddituali dalla stessa prodotte, inoltre, evidenziano, un reddito netto di
€ 13.904,74 per l'anno 2023 e 13.253,24 € per l'anno 2022.
Infine, dagli estratti conto versati in atti, risulta come la resistente abbia percepito a titolo di stipendio € 16.605,00 per l'anno 2022, € 14.162,00 per l'anno 2023 ed € 9.066,00 al
30.6.2024.
Dunque, complessivamente valutate le disponibilità patrimoniali di entrambe le parti, considerata la disparità reddituale esistente tra loro e il fatto che la resistente si fa carico in via prevalente delle esigenze quotidiane della LI e della sua assistenza, (stante la stabile permanenza in Svizzera del padre), il Collegio ritiene di dover confermare la decisione assunta in via provvisoria dal Giudice Delegato e, dunque, di prevedere che il
Sig. versi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente € 250,00 Parte_1
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di pag. 5 di 6 contributo al mantenimento per la LI maggiorenne affetta da handicap Persona_2
grave, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di AV.
Sulle spese di lite
In merito alle spese di lite, va considerato l'accordo delle parti in merito alla pronuncia sullo status e la soccombenza del ricorrente in merito al riconoscimento di un contributo al mantenimento della LI, per cui si ritiene corretta la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna del ricorrente, soccombente, a rifondere alla resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo in base all'attività defensionale in concreto espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 498/2024 pubblicata il 12.03.2024, che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti così provvede:
- pone a carico del ricorrente Sig. 'obbligo di corrispondere Parte_1
alla resistente Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 LI maggiorenne affetta da handicap grave la somma di € 250,00 Persona_2
(duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese extra come da Protocollo in uso al Tribunale di AV;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di Parte_1
l'obbligo di rifondere a la restante quota, che liquida in € 3.100,00 CP_1
per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
AV, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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