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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Prima Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
- dr.Maria Mitola :Presidente
- dr. Michele Prencipe: Consigliere
- dr. Emma Manzionna: Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1142 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili avverso la sentenza n. 1905/2024, pubblicata in data 12.07.2024, dal Tribunale di Bari, avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”. tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giovanni Pio De Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Roberto
Ruffilli n. 1,
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Onofrio De Vita, presso il cui studio legale sito a San Giovanni Rotondo, Via Turbacci, 32 è elettivamente domiciliato.
APPELLATO con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del sostituto procuratore generale dott. ; Controparte_2
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta mediante modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematiche.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 1905/2024, pubblicata il 12.07.2024, il Tribunale di Foggia, su ricorso di CP_1
, accoglieva per quanto di ragione la domanda di modifica delle condizioni concordate nella
[...] convenzione di negoziazione assistita del 19.05.2021 (dep. il 25.05.2021), autorizzata dal P.M. con atto del 26.05.2021 e, per l'effetto, revocava, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Controparte_1 Parte_1
Rigettava ogni altra domanda proposta da ( in particolare quella di essere Controparte_1 esonerato dal pagamento del rateo di mutuo in misura ridotta); Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da finalizzata ad ottenere l'aumento dell'assegno mensile Parte_1 in misura non inferiore ad € 1.500,00 ossia € 500,00 per ciascuno dei figli minori ed € 500,00 in favore della sig.ra Condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'ex Pt_1 Parte_1 coniuge che liquidava nell'ammontare di €. 2.540,00 per compenso professionale ed euro 98,00 per spese “vive”, oltre spese generali (15% sui compensi), Iva e Cpa se dovute come per legge.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Foggia riteneva, in sintesi, fondate le doglianze del ricorrente – secondo le quali la ex moglie, di giovane età (prossima al compimento dei 39 anni) ed in buona salute-, sarebbe colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione lavorativa regolare o lavorerebbe al nero- alla luce della deposizione della teste la quale ultima aveva Testimone_1 riferito che la dopo aver lavorato con mansioni di commessa per cinque giorni dal 6.09.2021, Pt_1 aveva rifiutato la proposta di regolare assunzione con uno stipendio mensile di €.700,00, motivando il proprio rifiuto per la ragione avrebbe perso l'assegno divorzile ed il reddito di cittadinanza, e le aveva proposto di continuare a lavorare “al nero”. Detto teste era ritenuto credibile e genuino dal Collegio che evidenziava come le allegazioni della resistente – circa l'insufficienza del contributo economico del marito a soddisfare le esigenze proprie e dei figli minori- erano rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo la stessa depositato la documentazione reddituale, nonostante l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 6.12.2023. La resistente si era limitata ad allegare di essersi per anni dedicata alla cura dei figli e alla gestione della casa, ed il proprio stato di disoccupazione involontaria, circostanza pagina 2 di 8 quest'ultima del tutto indimostrata, alla luce della giovane età e del buono stato di salute in cui versava. La differenza reddituale tra gli ex coniugi – peraltro anch'essa indimostrata – non legittimava di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo la solidarietà post coniugale fondarsi sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Non poteva invece essere accolta l'ulteriore domanda tendente all'esonero del ricorrente del pagamento del rateo del mutuo in misura ridotta, in quanto decurtata dalla quota spettante alla moglie, trattandosi di questione che esulava dal thema decidendum. Rigettava infine la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, in quanto infondata e sfornita di prova.
Con ricorso “in appello” depositato il 11.09.2024, ha chiesto, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: NEL MERITO“-rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento pro-posta dal nei Controparte_1 confronti della sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
Parte_1
-IN VIA RICOVENZIONALE: -accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal dovrà essere CP_1 quantificato ex novo in considerazione delle variate ed aumentate esigenze dei figli e del perdurare stato di disoccupazione dell'ex moglie, in misura non inferiore ad € 1.500,00 ossia € 500,00 per ciascuno dei figli minori ed € 500,00 in favore della sig.ra -condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi Pt_1 professionali della procedura, da distrarsi in favore del deducente difensore antistatario.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensiva della sentenza impugnata;
nel merito, rigettare, in considerazione dei motivi di censura svolti nella presente memoria, il gravame proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n. 1905/2024 Pt_1 pubblicata il 12.7.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di questo giudizio comprensiva di IVA CAP e spese generali.
Con provvedimento del 14.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza inibitoria .
Infine, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13.05.2025.
*****
In via preliminare, si evidenzia l'irrilevanza della eccezione di tardività della costituzione dell'appellato nel presente grado di giudizio, sollevata dall'appellante con le note di udienza, atteso che il si è limitato a spiegare mere difese, allegando la documentazione depositata nel giudizio CP_1 di primo grado, che era già entrata a far parte della valutazione e decisione da parte del primo giudice.
pagina 3 di 8 I.Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la “Violazione e falsa applicazione dell'artt. 473bis.29
c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. – difetto, carenza e/o illogicità della motivazione”. A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare un sopravvenuto squilibrio economico tra gli ex coniugi tale da giustificare la revoca dell'assegno poichè essi, in sede di divorzio a seguito di negoziazione assistita, nel maggio 2021, avevano ratificato le precedenti statuizioni che prevedevano un contributo a carico dell'ex coniuge di €.800,00 mensili
(€.300,00 per la ex moglie ed €.500,00 per i figli minori, €.250,00 per ciascuno) e, da allora, l'ex coniuge onerato non aveva affatto dimostrato un peggioramento della propria capacità reddituale, tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile. Infatti, per ammissione stessa del , il reddito netto CP_1 di quest'ultimo ammonterebbe all'incirca ad euro € 34.000,00 netti annui, vale a dire a circa € 2.800,00 mensili e tanto troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni prodotte in primo grado dall'odierno resistente;
da detta somma, detratto l'importo dell'assegno di mantenimento
(€ 800,00 mensili – di cui 300,00 all'ex coniuge) e la rata del mutuo mensile pari ad € 544,65, variata in aumento (per una differenza di € 234,65 rispetto alla sottoscrizione dell'accordo di cessazione intervenuto tra le parti), residuerebbe la somma pari ad € 1.455,35. Non rileverebbero, infatti, le variazione in pejus delle condizioni economiche conseguenti all'incremento della rata di mutuo e ad un finanziamento contratto per l'acquisto di un magazzino strumentale alla sua attività, con il pagamento di una rata mensile pari ad € 452,00, poichè tale scelta operata dal , nonostante la CP_1 consapevolezza degli obblighi assunti versa la famiglia mediante sottoscrizione dei patti con l'ex moglie, non potrebbero assurgere ad un “giustificato motivo” tanto da ottenere l'accoglimento dell'istanza per la revisione dell'assegno di mantenimento.
II. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - sulla prova testimoniale escussa – motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria”, poichè il giudice di prime cure avrebbe fondato la motivazione sulla base dell'unica testimone di controparte, la quale avrebbe reso dichiarazioni palesemente compiacenti, contraddittorie, inattendibili in quanto, ella avrebbe lavorato solo per un periodo di prova, al termine del quale, le era stato proposto un compenso di €.500,00 ( e non di €.700,00), con orari di lavoro che non le avrebbero consentito di occuparsi dei figli e svolgere le mansioni domestiche. La scarsa attendibilità della deposizione testimoniale si evincerebbe dal fatto che ella non avrebbe mai rifiutato uno stipendio mensile di €.700,00 che le avrebbe consentito di rendersi autonoma, a fronte dell'importo di €.430,00 percepito (di cui €.300,00 per assegno ed €.130,00 quale ausilio statale). In
pagina 4 di 8 realtà, ella si era sposata all'età di 21 anni e, per oltre dodici anni, si era occupata della famiglia e dei figli, sacrificando ogni aspettativa di realizzazione lavorativa, sicchè attualmente aveva difficoltà nell' affermarsi in ambito lavorativo.
III. Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato il capo “Sulle spese e compensi del giudizio -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.” poichè Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare integralmente l'avverso ricorso e, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado.
I-III.a I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sono infondati per le ragioni che seguono.
Va premesso, in diritto, che, la L. n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi. Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi, è necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata (Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10011; Cassazione civile sez. I, 08/03/2024, n.6260). Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico (previste nella sentenza di divorzio o nei patti assunti dai coniugi in sede di negoziazione assistita) e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" che sono emersi siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Nella fattispecie, il Tribunale di Foggia ha ravvisato tali “fatti nuovi” non già nella diminuzione della capacità patrimoniale del coniuge onerato, per aver questi contratto nuovi impegni finanziari o in conseguenza dell'incremento della rata di mutuo, posta a proprio carico negli accordi di negoziazione assistita ( per una differenza di €.234,65), quanto piuttosto per la considerazione che la sig.ra Pt_1 non avrebbe più diritto all'assegno divorzile per aver ingiustificatamente rifiutato occasioni di lavoro, disattendendo i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti.
Ritiene questa Corte che la modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo divorzile possa essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti, tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti (cfr. in tal senso, in un caso analogo, Corte appello Campobasso, 24/12/2024, n.320).
Dunque, è preciso dovere dell'ex coniuge impegnarsi fattivamente per ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo (così Cass. civ. 04.02.2021, n. 2653).
In particolare, nel caso concreto, dall'ascolto del teste di parte ricorrente, , nel giudizio Testimone_1 di primo grado, è emerso che: “la sig.ra in data 6.9.2021 (quindi successivamente all'accordo di Pt_1 divorzio del 19.5.2021) ha lavorato alle mie dipendenze come commessa in un negozio di articoli per la casa, di cui sono titolare da dodici anni. Preciso che la sig.ra ha lavorato alle mie dipendenze solo per cinque giorni Pt_1 al termine dei quali io volevo regolarizzarla con regolare contratto di lavoro, ma lei rifiutò rappresentandomi che percepiva il reddito di cittadinanza e che tale emolumento era incompatibile con il rapporto di lavoro …alla mia proposta di regolarizzarla con uno stipendio di euro 700 la signora mi chiese di poter continuare a lavorare alle mie dipendenze, ma a nero, questo perché la sua eventuale assunzione avrebbe comportato non solo la perdita del reddito di cittadinanza, ma anche, dell'assegno divorzile che percepiva dal marito”.
L'appellante non ha contestato di aver lavorato, sia pure in prova, alle dipendenze della detta teste né che questa le avesse proposto di assumerla formalmente ma ha sostenuto che il compenso offertole sarebbe stato inferiore (di €.500,00), con orari di lavoro inadeguati alla gestione della casa coniugale, senza tuttavia neanche indicare specificatamente quali sarebbero stati tali orari incompatibili con la vita familiare. D'altra parte, l'appellante si è limitata a sostenere genericamente che la testimonianza sarebbe “palesemente compiacente, contraddittoria, inverosimile e del tutto inattendibile”, senza spiegarne le ragioni, trattandosi, invece, di un teste indifferente “della cui genuinità e credibilità non vi è motivo di dubitare”, come correttamente rilevato nella sentenza gravata.
Va, infatti, evidenziato che l'appellante ha sostenuto che tale deposizione sarebbe in contrasto “ con le evidenze documentali“, in quanto percepirebbe un reddito mensile di €.430,00 di cui €.300,00 per l'assegno ed €.130 a titolo di ausilio statale, senza tuttavia depositare la propria documentazione reddituale, nonostante l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 6.12.2023, mentre si è limitata ad allegare di essersi per anni dedicata alla cura dei figli ed alla gestione della casa. Quanto alla circostanza che ella avrebbe difficoltà a trovare lavoro, tale assunto difensivo appare smentito dalla pagina 6 di 8 deposizione testimoniale innanzi richiamata, dalla giovane età e dal buono stato di salute della Pt_1 tanto più che, all'occupazione lavorativa, non può essere d'impedimento l'accudimento dei figli
(nata il [...]) ed il figlio ( nato il [...]) , che sono ormai adolescenti ( la Per_1 Per_2 prima prossima al compimento della maggiore età).
Se è vero che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e dalle successive elaborazioni giurisprudenziali, all'assegno di divorzio è stata riconosciuta una funzione mista
(assistenziale, compensativa e perequativa), è altrettanto vero che l'appellante si è concentrata solo sulla finalità assistenziale, trascurando di considerare che l'assegno va riconosciuto anche in considerazione: del contributo dato al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge (funzione compensativa); delle aspettative professionali sacrificate dal coniuge richiedente, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.
I parametri cui rapportare l'entità del contributo sono dati dalla durata del matrimonio, dall'età del coniuge richiedete, dalle potenzialità reddituali, dalla capacità lavorativa del richiedente, dalla sussistenza o meno di malattie che rendono difficoltosa la ricerca di un'occupazione, nonché dall'esperienza professionale maturata nel corso degli anni.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ha che:
- il matrimonio è durato 12 anni ed il divorzio è stato pronunciato dopo 15 anni;
- dunque, non si può ragionevolmente sostenere che l'appellante abbia contribuito in modo incisivo alla formazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative professionali;
- la stessa appellante, al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa, posto che aveva appena 39 anni.
L'appellante oggi ha 40 anni non ha patologie invalidanti e ha concrete possibilità di reperire un'adeguata occupazione ( come emerso dall'istruttoria svolta in primo grado). La stessa ha Pt_1 ammesso di aver lavorato sia pure in prova per la teste, confermando quindi la sua piena capacità lavorativa. Peraltro va evidenziato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile è sufficiente la prova, anche presuntiva, dello svolgimento di un'attività lavorativa, ancorché in termini potenziali (Cass. civ.
20.02.2020, n. 5603).
In conclusione, l'appello merita di essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento anche del terzo motivo relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Infine, anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. 147/2022, scaglione indicato dal Tribunale (sino a
€.26.000,00), parametri minimi per quattro fasi, in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
p.q.m.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato da con ricorso del 11.09.2024, avverso la sentenza n.1905/2024 del Tribunale di Parte_1
Foggia, pubblicata 12.07.2024, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, , spese che liquida in complessivi euro 2906,00, oltre rimborso forfetario Controparte_1 delle spese generali del 15 %, IVA e C.A.P., come per legge;
- si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere Relatore dr. Emma Manzionna
Il Presidente dr. Maria Mitola
pagina 8 di 8
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Prima Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
- dr.Maria Mitola :Presidente
- dr. Michele Prencipe: Consigliere
- dr. Emma Manzionna: Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 1142 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili avverso la sentenza n. 1905/2024, pubblicata in data 12.07.2024, dal Tribunale di Bari, avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”. tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giovanni Pio De Giovanni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla Via Roberto
Ruffilli n. 1,
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Onofrio De Vita, presso il cui studio legale sito a San Giovanni Rotondo, Via Turbacci, 32 è elettivamente domiciliato.
APPELLATO con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Bari, in persona del sostituto procuratore generale dott. ; Controparte_2
pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti: All'udienza collegiale del 13.05.2025, svolta mediante modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con note scritte inviate con modalità telematiche.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 1905/2024, pubblicata il 12.07.2024, il Tribunale di Foggia, su ricorso di CP_1
, accoglieva per quanto di ragione la domanda di modifica delle condizioni concordate nella
[...] convenzione di negoziazione assistita del 19.05.2021 (dep. il 25.05.2021), autorizzata dal P.M. con atto del 26.05.2021 e, per l'effetto, revocava, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto a carico di di corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Controparte_1 Parte_1
Rigettava ogni altra domanda proposta da ( in particolare quella di essere Controparte_1 esonerato dal pagamento del rateo di mutuo in misura ridotta); Rigettava la domanda riconvenzionale proposta da finalizzata ad ottenere l'aumento dell'assegno mensile Parte_1 in misura non inferiore ad € 1.500,00 ossia € 500,00 per ciascuno dei figli minori ed € 500,00 in favore della sig.ra Condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'ex Pt_1 Parte_1 coniuge che liquidava nell'ammontare di €. 2.540,00 per compenso professionale ed euro 98,00 per spese “vive”, oltre spese generali (15% sui compensi), Iva e Cpa se dovute come per legge.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Foggia riteneva, in sintesi, fondate le doglianze del ricorrente – secondo le quali la ex moglie, di giovane età (prossima al compimento dei 39 anni) ed in buona salute-, sarebbe colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione lavorativa regolare o lavorerebbe al nero- alla luce della deposizione della teste la quale ultima aveva Testimone_1 riferito che la dopo aver lavorato con mansioni di commessa per cinque giorni dal 6.09.2021, Pt_1 aveva rifiutato la proposta di regolare assunzione con uno stipendio mensile di €.700,00, motivando il proprio rifiuto per la ragione avrebbe perso l'assegno divorzile ed il reddito di cittadinanza, e le aveva proposto di continuare a lavorare “al nero”. Detto teste era ritenuto credibile e genuino dal Collegio che evidenziava come le allegazioni della resistente – circa l'insufficienza del contributo economico del marito a soddisfare le esigenze proprie e dei figli minori- erano rimaste del tutto sfornite di prova, non avendo la stessa depositato la documentazione reddituale, nonostante l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 6.12.2023. La resistente si era limitata ad allegare di essersi per anni dedicata alla cura dei figli e alla gestione della casa, ed il proprio stato di disoccupazione involontaria, circostanza pagina 2 di 8 quest'ultima del tutto indimostrata, alla luce della giovane età e del buono stato di salute in cui versava. La differenza reddituale tra gli ex coniugi – peraltro anch'essa indimostrata – non legittimava di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo la solidarietà post coniugale fondarsi sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità. Non poteva invece essere accolta l'ulteriore domanda tendente all'esonero del ricorrente del pagamento del rateo del mutuo in misura ridotta, in quanto decurtata dalla quota spettante alla moglie, trattandosi di questione che esulava dal thema decidendum. Rigettava infine la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, in quanto infondata e sfornita di prova.
Con ricorso “in appello” depositato il 11.09.2024, ha chiesto, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: NEL MERITO“-rigettare integralmente la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento pro-posta dal nei Controparte_1 confronti della sig.ra poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutto quanto esposto in narrativa;
Parte_1
-IN VIA RICOVENZIONALE: -accertare e dichiarare che l'importo dovuto dal dovrà essere CP_1 quantificato ex novo in considerazione delle variate ed aumentate esigenze dei figli e del perdurare stato di disoccupazione dell'ex moglie, in misura non inferiore ad € 1.500,00 ossia € 500,00 per ciascuno dei figli minori ed € 500,00 in favore della sig.ra -condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi Pt_1 professionali della procedura, da distrarsi in favore del deducente difensore antistatario.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensiva della sentenza impugnata;
nel merito, rigettare, in considerazione dei motivi di censura svolti nella presente memoria, il gravame proposto dalla sig.ra avverso la Sentenza n. 1905/2024 Pt_1 pubblicata il 12.7.2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di questo giudizio comprensiva di IVA CAP e spese generali.
Con provvedimento del 14.02.2025, questa Corte ha rigettato l'istanza inibitoria .
Infine, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 13.05.2025.
*****
In via preliminare, si evidenzia l'irrilevanza della eccezione di tardività della costituzione dell'appellato nel presente grado di giudizio, sollevata dall'appellante con le note di udienza, atteso che il si è limitato a spiegare mere difese, allegando la documentazione depositata nel giudizio CP_1 di primo grado, che era già entrata a far parte della valutazione e decisione da parte del primo giudice.
pagina 3 di 8 I.Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la “Violazione e falsa applicazione dell'artt. 473bis.29
c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. – difetto, carenza e/o illogicità della motivazione”. A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare un sopravvenuto squilibrio economico tra gli ex coniugi tale da giustificare la revoca dell'assegno poichè essi, in sede di divorzio a seguito di negoziazione assistita, nel maggio 2021, avevano ratificato le precedenti statuizioni che prevedevano un contributo a carico dell'ex coniuge di €.800,00 mensili
(€.300,00 per la ex moglie ed €.500,00 per i figli minori, €.250,00 per ciascuno) e, da allora, l'ex coniuge onerato non aveva affatto dimostrato un peggioramento della propria capacità reddituale, tale da giustificare la revoca dell'assegno divorzile. Infatti, per ammissione stessa del , il reddito netto CP_1 di quest'ultimo ammonterebbe all'incirca ad euro € 34.000,00 netti annui, vale a dire a circa € 2.800,00 mensili e tanto troverebbe conferma nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni prodotte in primo grado dall'odierno resistente;
da detta somma, detratto l'importo dell'assegno di mantenimento
(€ 800,00 mensili – di cui 300,00 all'ex coniuge) e la rata del mutuo mensile pari ad € 544,65, variata in aumento (per una differenza di € 234,65 rispetto alla sottoscrizione dell'accordo di cessazione intervenuto tra le parti), residuerebbe la somma pari ad € 1.455,35. Non rileverebbero, infatti, le variazione in pejus delle condizioni economiche conseguenti all'incremento della rata di mutuo e ad un finanziamento contratto per l'acquisto di un magazzino strumentale alla sua attività, con il pagamento di una rata mensile pari ad € 452,00, poichè tale scelta operata dal , nonostante la CP_1 consapevolezza degli obblighi assunti versa la famiglia mediante sottoscrizione dei patti con l'ex moglie, non potrebbero assurgere ad un “giustificato motivo” tanto da ottenere l'accoglimento dell'istanza per la revisione dell'assegno di mantenimento.
II. Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - sulla prova testimoniale escussa – motivazione apparente, illogica e/o contraddittoria”, poichè il giudice di prime cure avrebbe fondato la motivazione sulla base dell'unica testimone di controparte, la quale avrebbe reso dichiarazioni palesemente compiacenti, contraddittorie, inattendibili in quanto, ella avrebbe lavorato solo per un periodo di prova, al termine del quale, le era stato proposto un compenso di €.500,00 ( e non di €.700,00), con orari di lavoro che non le avrebbero consentito di occuparsi dei figli e svolgere le mansioni domestiche. La scarsa attendibilità della deposizione testimoniale si evincerebbe dal fatto che ella non avrebbe mai rifiutato uno stipendio mensile di €.700,00 che le avrebbe consentito di rendersi autonoma, a fronte dell'importo di €.430,00 percepito (di cui €.300,00 per assegno ed €.130,00 quale ausilio statale). In
pagina 4 di 8 realtà, ella si era sposata all'età di 21 anni e, per oltre dodici anni, si era occupata della famiglia e dei figli, sacrificando ogni aspettativa di realizzazione lavorativa, sicchè attualmente aveva difficoltà nell' affermarsi in ambito lavorativo.
III. Con il terzo motivo, l'appellante ha impugnato il capo “Sulle spese e compensi del giudizio -
Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.” poichè Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare integralmente l'avverso ricorso e, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado.
I-III.a I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sono infondati per le ragioni che seguono.
Va premesso, in diritto, che, la L. n. 898 del 1979, art. 9, subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6 della stessa legge, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi. Quanto al significato da attribuire ai giustificati motivi, è necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata (Cassazione civile sez. I, 14/04/2023, n.10011; Cassazione civile sez. I, 08/03/2024, n.6260). Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico (previste nella sentenza di divorzio o nei patti assunti dai coniugi in sede di negoziazione assistita) e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" che sono emersi siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Nella fattispecie, il Tribunale di Foggia ha ravvisato tali “fatti nuovi” non già nella diminuzione della capacità patrimoniale del coniuge onerato, per aver questi contratto nuovi impegni finanziari o in conseguenza dell'incremento della rata di mutuo, posta a proprio carico negli accordi di negoziazione assistita ( per una differenza di €.234,65), quanto piuttosto per la considerazione che la sig.ra Pt_1 non avrebbe più diritto all'assegno divorzile per aver ingiustificatamente rifiutato occasioni di lavoro, disattendendo i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti.
Ritiene questa Corte che la modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo divorzile possa essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle pagina 5 di 8 condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Infatti, tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti (cfr. in tal senso, in un caso analogo, Corte appello Campobasso, 24/12/2024, n.320).
Dunque, è preciso dovere dell'ex coniuge impegnarsi fattivamente per ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione che gli permetta di essere economicamente autonomo (così Cass. civ. 04.02.2021, n. 2653).
In particolare, nel caso concreto, dall'ascolto del teste di parte ricorrente, , nel giudizio Testimone_1 di primo grado, è emerso che: “la sig.ra in data 6.9.2021 (quindi successivamente all'accordo di Pt_1 divorzio del 19.5.2021) ha lavorato alle mie dipendenze come commessa in un negozio di articoli per la casa, di cui sono titolare da dodici anni. Preciso che la sig.ra ha lavorato alle mie dipendenze solo per cinque giorni Pt_1 al termine dei quali io volevo regolarizzarla con regolare contratto di lavoro, ma lei rifiutò rappresentandomi che percepiva il reddito di cittadinanza e che tale emolumento era incompatibile con il rapporto di lavoro …alla mia proposta di regolarizzarla con uno stipendio di euro 700 la signora mi chiese di poter continuare a lavorare alle mie dipendenze, ma a nero, questo perché la sua eventuale assunzione avrebbe comportato non solo la perdita del reddito di cittadinanza, ma anche, dell'assegno divorzile che percepiva dal marito”.
L'appellante non ha contestato di aver lavorato, sia pure in prova, alle dipendenze della detta teste né che questa le avesse proposto di assumerla formalmente ma ha sostenuto che il compenso offertole sarebbe stato inferiore (di €.500,00), con orari di lavoro inadeguati alla gestione della casa coniugale, senza tuttavia neanche indicare specificatamente quali sarebbero stati tali orari incompatibili con la vita familiare. D'altra parte, l'appellante si è limitata a sostenere genericamente che la testimonianza sarebbe “palesemente compiacente, contraddittoria, inverosimile e del tutto inattendibile”, senza spiegarne le ragioni, trattandosi, invece, di un teste indifferente “della cui genuinità e credibilità non vi è motivo di dubitare”, come correttamente rilevato nella sentenza gravata.
Va, infatti, evidenziato che l'appellante ha sostenuto che tale deposizione sarebbe in contrasto “ con le evidenze documentali“, in quanto percepirebbe un reddito mensile di €.430,00 di cui €.300,00 per l'assegno ed €.130 a titolo di ausilio statale, senza tuttavia depositare la propria documentazione reddituale, nonostante l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 6.12.2023, mentre si è limitata ad allegare di essersi per anni dedicata alla cura dei figli ed alla gestione della casa. Quanto alla circostanza che ella avrebbe difficoltà a trovare lavoro, tale assunto difensivo appare smentito dalla pagina 6 di 8 deposizione testimoniale innanzi richiamata, dalla giovane età e dal buono stato di salute della Pt_1 tanto più che, all'occupazione lavorativa, non può essere d'impedimento l'accudimento dei figli
(nata il [...]) ed il figlio ( nato il [...]) , che sono ormai adolescenti ( la Per_1 Per_2 prima prossima al compimento della maggiore età).
Se è vero che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e dalle successive elaborazioni giurisprudenziali, all'assegno di divorzio è stata riconosciuta una funzione mista
(assistenziale, compensativa e perequativa), è altrettanto vero che l'appellante si è concentrata solo sulla finalità assistenziale, trascurando di considerare che l'assegno va riconosciuto anche in considerazione: del contributo dato al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge (funzione compensativa); delle aspettative professionali sacrificate dal coniuge richiedente, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.
I parametri cui rapportare l'entità del contributo sono dati dalla durata del matrimonio, dall'età del coniuge richiedete, dalle potenzialità reddituali, dalla capacità lavorativa del richiedente, dalla sussistenza o meno di malattie che rendono difficoltosa la ricerca di un'occupazione, nonché dall'esperienza professionale maturata nel corso degli anni.
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ha che:
- il matrimonio è durato 12 anni ed il divorzio è stato pronunciato dopo 15 anni;
- dunque, non si può ragionevolmente sostenere che l'appellante abbia contribuito in modo incisivo alla formazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative professionali;
- la stessa appellante, al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa, posto che aveva appena 39 anni.
L'appellante oggi ha 40 anni non ha patologie invalidanti e ha concrete possibilità di reperire un'adeguata occupazione ( come emerso dall'istruttoria svolta in primo grado). La stessa ha Pt_1 ammesso di aver lavorato sia pure in prova per la teste, confermando quindi la sua piena capacità lavorativa. Peraltro va evidenziato che, ai fini della revoca dell'assegno divorzile è sufficiente la prova, anche presuntiva, dello svolgimento di un'attività lavorativa, ancorché in termini potenziali (Cass. civ.
20.02.2020, n. 5603).
In conclusione, l'appello merita di essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento anche del terzo motivo relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8 Infine, anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. 147/2022, scaglione indicato dal Tribunale (sino a
€.26.000,00), parametri minimi per quattro fasi, in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.
p.q.m.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello spiegato da con ricorso del 11.09.2024, avverso la sentenza n.1905/2024 del Tribunale di Parte_1
Foggia, pubblicata 12.07.2024, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, , spese che liquida in complessivi euro 2906,00, oltre rimborso forfetario Controparte_1 delle spese generali del 15 %, IVA e C.A.P., come per legge;
- si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere Relatore dr. Emma Manzionna
Il Presidente dr. Maria Mitola
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