"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
1 gennaio 1992
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
Commentari • 7
- 1. Ustica, caduta del DC9 è responsabilità di Stato (Trib. Palermo, 4067/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020
[…] poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, e poiché dall'art. 295 c.p.c. (in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990 n. 353) è stato eliminato ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che viceversa sia stato instaurato dal legislatore il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, […]
Leggi di più… - 2. Rapporti tra il giudicato penale e civile e le ipotesi ex-lege di efficacia del giudicato penale all’interno del processo civilePrato Federica · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Disastro di Ustica, condanna per omessa vigilanza sulla sicurezza dei cieli (Cass. 10285/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2020
Il Governo non ha vigilato sullo spazio aereo: se adottando la condotta dovuta di sorveglianza e controllo dello spazio aereo invece omessa, nonché le misure conseguenti all'avvistamento di aereo da guerra non identificato nell'aerovia del DC 9, il disastro si sarebbe evitato. Erra il giudice civile che si riporti acriticamente alle conclusioni dei giudici penali sull'inesistenza di certezze in merito alla causa del sinistro senza alcuna autonomia valutativa: il nostro ordinamento non è più ispirato al principio, in precedenza imperante, dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, e che, viceversa, sia stato instaurato dal legislatore il …
Leggi di più… - 4. Spunti di riflessione sull'ordinanza anticipatoria di condanna al pagamento delle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c.Redazione · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2020
1. L'ordinanza anticipatoria di condanna per somme non contestate Introdotta dalla riforma del 1990, sulla falsariga dell'istituto già previsto nell'articolo 423 comma 1 c.p.c. per il processo del lavoro (L. 11 agosto 1973 n. 533), l'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. ha trovato scarsa applicazione[1]. Al contrario, la dottrina aveva manifestato un certo interesse riguardo a tale istituto all'indomani della entrata in vigore della novella[2]. Il disposto dell'art. 186 bis c.p.c. stabilisce che nei giudizi di cognizione ordinaria di competenza del Tribunale, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il giudice istruttore, ovvero il giudice …
Leggi di più… - 5. Processo tributario: nuovi terminiMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 26 luglio 2009
Giurisprudenza • 176
- 1. Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 609Provvedimento: […] È noto che l'art. 35 della legge n. 353/1990, al fine di coordinare il disposto del predetto articolo con le modifiche introdotte al codice di procedura penale nel 1988, ha abolito la necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a quello civile di danno, eliminando il richiamo all'art. 3 c.p.p. contenuto nella prima parte di siffatta norma. In conseguenza dell'apportata modifica, dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, comma 3,Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 08/11/2019, n. 524Provvedimento: […] L'istanza non può essere accolta: dopo la riforma del codice di procedura penale del 1988, che ha abolito la pregiudiziale penale dell'art. 3 del previgente codice, e con la nuova formulazione dell'art. 295 c.p.c., sostituito dall'art. 35 della legge 353/ 1990, si è superato il principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del processo penale su quello contabile, cui risultava ispirato il precedente ordinamento, sostituendolo con il principio della piena autonomia e separazione dei due giudizi, tranne ipotesi particolari e tassative. Il processo contabile, pertanto, deve seguire il proprio corso e il giudice può procedere in autonomia alla valutazione ed accertamento dei fatti, senza essere vincolato dal giudizio penale.Leggi di più...
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- 3. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 13/12/2012, n. 377Provvedimento: […] Questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr., da ultimo, Corte dei conti, Sez. giurisd. Calabria, 20 agosto 2012, n.240) che dopo la riformulazione dell'art. 295 c.p.c., introdotta dall'art. 35 della Legge n. 353/1990, si è univocamente affermato il principio di autonomia e separatezza dei giudizi e della insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo di responsabilità amministrativa; conseguentemente non è luogo a sospensione del processo contabile allorché il giudice sia in possesso di tutti gli elementi idonei e sufficienti ai fini del decidere anche se i giudizi concernano gli stessi fatti materiali (Sez. I n. 336/A 2 ottobre 2002; id 22 marzo 2002 n. 95/A; id Sez. I n.184 del 20 giugno 2000).Leggi di più...
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- 4. Trib. Nola, sentenza 29/10/2024, n. 2059Provvedimento: […] In linea generale, giova osservare che, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3 comma secondo del codice abrogato, né sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (art. 24 e seguenti dello stesso codice), con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ. in occasione della sua riformulazione ad opera dell'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n.Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/1999, n. 5500Provvedimento: […] nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 dello stesso codice (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n.353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, […]Leggi di più...
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