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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 944/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/11/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G.L.
TRA rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte 1
FORLENZA MARCO con cui elett.te domicilia;
RICORRENTE
E
C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. Controparte 1 C.F.:
CUPERSITO ND, giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA A. SACCO 15 SANT'ARSENIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/23 emesso dal giudice del lavoro in data
8.06.2023, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 1.100,00 - oltre accessori e spese processuali a titolo di indennità premiale una tantum per il lavoro prestato durante la pandemia da Covid-19 ai sensi della Dgrc 03.08.2020. Eccepiva, in particolare, che la lavoratrice non era stata inserita negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento della prestazione retributiva accessoria. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 2.02.2024, concludendo come in atti. Nelle more del giudizio interveniva il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo. Alla udienza del 13.11.2024, dopo aver invano tentato la conciliazione della lite, la causa era decisa con la presente sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di agosto 2023, la somma di €. 1.100,00 a titolo di premialità covid senza provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali così come liquidate in sede monitoria. Nel corso del giudizio la parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, nonostante l'intervenuto pagamento della sorta capitale.
Deve ritenersi pacifico che il resistente sia stato integralmente soddisfatto dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione
(la circostanza, peraltro, neppure alla odierna udienza è stata dedotta). Da qui la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento
- della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente e non contrastata dalla parte ricorrente ( la quale non ha indicato ragioni diverse a giustificazione del pagamento), il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. ,Part Le spese di lite del giudizio- unitariamente considerato- devono essere poste a carico dell* e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e dei compensi già liquidati in fase monitoria. Per la fase di opposizione possono liquidarsi la fase di studio e la fase introduttiva, tenuto conto dell'epoca del pagamento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 57/2023;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano, per la fase monitoria e la fase di opposizione, in complessivi euro 405,00 ed euro 21,50 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. CUPERSITO ND.
LAGONEGRO, 13/11/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/11/2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 944/2023 R.G.L.
TRA rapp.to e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Parte 1
FORLENZA MARCO con cui elett.te domicilia;
RICORRENTE
E
C.F. 1 rapp.to e difeso dall'avv. Controparte 1 C.F.:
CUPERSITO ND, giusta procura alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA A. SACCO 15 SANT'ARSENIO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.07.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57/23 emesso dal giudice del lavoro in data
8.06.2023, a mezzo del quale era stato intimato il pagamento di € 1.100,00 - oltre accessori e spese processuali a titolo di indennità premiale una tantum per il lavoro prestato durante la pandemia da Covid-19 ai sensi della Dgrc 03.08.2020. Eccepiva, in particolare, che la lavoratrice non era stata inserita negli elenchi del personale impegnato per la cura dei pazienti contagiati e non aveva svolto i turni previsti per l'ottenimento della prestazione retributiva accessoria. Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 2.02.2024, concludendo come in atti. Nelle more del giudizio interveniva il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo. Alla udienza del 13.11.2024, dopo aver invano tentato la conciliazione della lite, la causa era decisa con la presente sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente provvedeva ad accreditare, unitamente allo stipendio di agosto 2023, la somma di €. 1.100,00 a titolo di premialità covid senza provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese legali così come liquidate in sede monitoria. Nel corso del giudizio la parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, nonostante l'intervenuto pagamento della sorta capitale.
Deve ritenersi pacifico che il resistente sia stato integralmente soddisfatto dalla odierna opponente, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia sul punto. Non essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, non può neppure ritenersi che il pagamento sia stato effettuato al solo fine di evitare la esecuzione
(la circostanza, peraltro, neppure alla odierna udienza è stata dedotta). Da qui la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento
- della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente e non contrastata dalla parte ricorrente ( la quale non ha indicato ragioni diverse a giustificazione del pagamento), il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Il decreto ingiuntivo, per effetto di quanto precede, deve essere revocato. ,Part Le spese di lite del giudizio- unitariamente considerato- devono essere poste a carico dell* e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di causa e dei compensi già liquidati in fase monitoria. Per la fase di opposizione possono liquidarsi la fase di studio e la fase introduttiva, tenuto conto dell'epoca del pagamento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 57/2023;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano, per la fase monitoria e la fase di opposizione, in complessivi euro 405,00 ed euro 21,50 per rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. CUPERSITO ND.
LAGONEGRO, 13/11/2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo