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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2024, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4527/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/05/2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to VENEZIANO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Pignolo, n. 21, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to PRANDINA CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in PIAZZA DELLA PIEVE N. 01 CASAZZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 22/05/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
12/7/2023, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo asseritamente mutuato, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda, chiedendo altresì il rigetto della stessa, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
Espletati prova per testi ed interrogatorio formale all'udienza del 22/05/2024, venivano celebrati gli incombenti della precisazione delle conclusioni e della discussione nella stessa data, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda del ricorrente, stante l'intervenuto espletamento del procedimento di negoziazione assistita, come attestato dal relativo verbale.
3. Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Non contestata ed anzi ammessa dal convenuto, in comparsa, la ricezione dell'assegno bancario di € 25.000,00, depositato telematicamente, parte ricorrente ha dimostrato che tale traditio abbia perfezionato un negozio di mutuo, con l'effetto naturale dell'insorgenza dell'obbligazione restitutoria del medesimo importo, oltre interessi, in capo al convenuto.
3.1. Anzitutto depone in tal senso la testimonianza univoca di moglie del ricorrente, la quale era presente Tes_1 all'accordo tra le parti, nonché ha specificato che quest'ultimo
2 era un “prestito” di tale ammontare di denaro e che le parti stesse si accordarono per la restituzione di tale cifra entro un mese (“Mio marito inizialmente aveva rifiutato di dare i soldi;
poi venne tante volte a chiedere il prestito solo per CP_1 un mese e dicendo che poi lo avrebbe restituito. Poi mio marito ha prestato questi soldi solo per un mese, dicendo di restituirli”), salve le successive dilazioni concesse da Tale Parte_1 testimonianza – occorre evidenziare - puntualizza altresì
l'espresso consenso delle parti anche circa (l'altrimenti naturale effetto del mutuo, vale a dire) l'obbligazione restitutoria tramite una prestazione pecuniaria del medesimo ammontare che, in assenza di esplicita specificazione circa la gratuità del mutuo, deve ritenersi produttivo di interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 1, c.c. e secondo quanto sottoindicato: ciò, dunque, esclude la più complessa fattispecie indicata a pag. 7 della comparsa, vale a dire quella in base alla quale l'estinzione dell'obbligazione restitutoria sarebbe intervenuta a fronte di una fornitura, da parte della di “merce e/o CP_2 attrezzature e/o altri servizi”.
3.1.1. Tale testimonianza non è inficiata da all'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dal convenuto. Deve essere rammentato che, secondo la giurisprudenza, “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste (…), determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (così, ex multis, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023); tale onere, inoltre, è cumulativo (e non sostitutivo a quello) di dolersi di tale nullità “in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni” (così, ex multis, Sez. U - ,
Sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e sussiste anche quando “a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa” (così
3 Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023, Rv. 669326 -
01), come nel caso di specie. Orbene, tale indirizzo giurisprudenziale non è stato osservato dalla parte convenuta, avendo questi richiamato la pregressa eccezione di incapacità a testimoniare solo in occasione della precisazione delle conclusioni e della discussione ex art. 281sexies c.p.c., non anche “subito dopo” il termine dell'escussione di tale teste.
3.1.2. Le circostanze, poi, addotte dal convenuto a suffragio dell'eccezione ex art. 246 c.p.c. o, comunque, della asserita carenza di persuasività della testimonianza non escludono l'attendibilità della stessa. Il rapporto di coniugio, la comunione dei beni, il conto corrente bancario con il ricorrente
(circa la cui titolarità, la teste ha, peraltro, precisato di avere solo una delega di firma, puntualizzando l'intestazione unicamente al marito anche degli estratti conto, da cui, inoltre, si evincerebbero “guadagni” solo riconducibili a Parte_1 non obliterano il dato dirimente di come la teste fosse l'unica presente in occasione dell'accordo tra le parti, limitandosi ad essere più distante solo per il tempo della redazione dell'assegno, come perimetrato cronologicamente – dunque – con un vivido ricordo.
3.1.2.1. Proprio quanto indicato nell'ultimo periodo esclude altresì che i rapporti tra il ricorrente ed rendano Tes_1 la stessa meno attendibile degli altri testimoni. Quanto a questi ultimi, del resto, non solo gli stessi hanno dichiarato di avere legami di parentela od affinità con il convenuto, nonché ragioni di credito insoddisfatte nei confronti del ricorrente - con consequenziale frizione con questi anche su un versante patrimoniale che eccede l'appartenenza ad una stessa famiglia -, ma anche deve rilevarsi come a) il primo teste pur negando la vigenza Testimone_2 di un “prestito”, è stato smentito da che Controparte_3 ha sentito riferire dal primo esattamente il contrario, come evidenziato dalla risposta al capitolo 1,
4 b) né né erano presenti Testimone_2 Controparte_3 all'accordo tra le parti (a differenza di . Tes_1
Ne consegue che e non Controparte_3 Testimone_2 possono essere ritenuti attendibili né nello smentire la vigenza del mutuo, né nel provare che l'obbligazione restitutoria di questi fin dall'origine non fosse in denaro, ma in beni o servizi, come asserito in comparsa.
3.1.3. È poi irrilevante stabilire se si evinca da tali ultime due testimonianze che, successivamente all'insorgenza del negozio di mutuo e della relativa obbligazione restitutoria di carattere pecuniario, vi sia stata una (solo successiva) modifica contrattuale e/o una novazione che abbiano mutato la relativa prestazione pecuniaria nella dazione di beni o nel facere di servizi. Poiché una vicenda negozial-modificativa siffatta non è stata allegata in comparsa o entro l'ammissione delle prove, tale ricostruzione è ostacolata dalla giurisprudenza secondo la quale la prova o “"la (…) produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del
21/03/2013)” (così Cass., ord. n. 24607 del 2017), tanto più che quanto in oggetto attiene alla vicenda estintiva dell'obbligazione
(provata come) pecuniaria, non già alla originaria fonte negoziale di quest'ultima.
3.2. Le stesse conclusioni indicate nel periodo che precedono si estendono, a fortiori, a proposito del ritiro dell'incasso da parte del ricorrente, riferito da la mancata Controparte_3 allegazione di tale circostanza in comparsa o entro l'ammissione delle prove esclude l'osservanza della giurisprudenza suesposta e l'eventuale attitudine di ciò ad assurgere ad adempimento dell'obbligazione pecuniaria, anche a non voler dar aggiuntivo peso al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione tempestivamente depositato,
5 trattandosi di eccezione in senso stretto (così, da ultimo, Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024, Rv. 670594 - 01).
3.3. La vigenza del mutuo, poi, non è nemmeno inficiata dall'asserita carenza di “legittimazione attiva” del ricorrente, eccepita dal convenuto – in sede di discussione – sulla base della supposta appartenenza delle somme mutuate alla moglie di Parte_1
. Anzitutto, tale circostanza risulta proprio smentita da
[...] detta coniuge, che, al contrario, ha espressamente dichiarato come siano stati presenti solo disponibilità del ricorrente sul conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno. Inoltre, tale doglianza è altresì irrilevante, in considerazione di come l'indimostrata altruità delle somme sarebbe stata comunque superata al momento della consegna dell'assegno, stanti il combinato disposto degli artt. 1153 e 1814 c.c., nonché
l'impossibilità di evincere altro creditore negoziale del mutuatario se non in capo al mutuante, ai sensi degli artt. 1813 e ss. c.c..
3.4. Quanto suesposto rende poi superfluo valutare le dichiarazioni del convenuto durante l'interrogatorio formale, avendo questi prima confermato il “prestito” di cui al primo capitolo e poi rivisto le sue risposte dopo la lettura di quanto verbalizzato da parte del Giudice.
4. Per quanto attiene alla quantificazione della condanna, incontestato l'importo capitale di € 25.000,00, devono essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c.,
a decorrere dalla data dell'assegno del 28/2/2018 e sino alla data della domanda giudiziale del 12/7/2023, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 12/7/2023 e sino al soddisfo. Del resto, sul decorso degli interessi sono irrilevanti le dilazioni successive concesse dal ricorrente, non essendosene specificata la gratuità in deroga all'effetto naturale del mutuo ex art. 1815 c.c. (come altresì coerente con Cass., Sez.
3, Sentenza n. 3029 del 02/09/1975, Rv. 377122 – 01, nella parte in cui postula la fruttuosità del mutuo anche dopo la proroga orale).
6 5. Stante l'accoglimento della domanda di parte di ricorrente, deve essere rigettata la contrapposta azione ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in €
158,20 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Per le stesse ragioni di soccombenza, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese dell'interprete nominato dal Tribunale, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno poste definitivamente a carico della stessa, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata la debenza indicata in parte motiva e di seguito, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 25.000,00, oltre interessi Parte_1 ex art. 1284, comma primo, c.c., a decorrere dal 28/2/2018 e sino al 12/7/2023, ed oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 12/7/2023 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
7 3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
158,20 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese dell'interprete nominato dal Tribunale, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di con i Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 23/05/2024
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del , ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4527/2023 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/05/2024, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to VENEZIANO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Pignolo, n. 21, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to PRANDINA CARLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in PIAZZA DELLA PIEVE N. 01 CASAZZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: mutuo.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 22/05/2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
12/7/2023, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo la condanna di Controparte_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo asseritamente mutuato, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda, chiedendo altresì il rigetto della stessa, nonché la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.
Espletati prova per testi ed interrogatorio formale all'udienza del 22/05/2024, venivano celebrati gli incombenti della precisazione delle conclusioni e della discussione nella stessa data, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda del ricorrente, stante l'intervenuto espletamento del procedimento di negoziazione assistita, come attestato dal relativo verbale.
3. Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Non contestata ed anzi ammessa dal convenuto, in comparsa, la ricezione dell'assegno bancario di € 25.000,00, depositato telematicamente, parte ricorrente ha dimostrato che tale traditio abbia perfezionato un negozio di mutuo, con l'effetto naturale dell'insorgenza dell'obbligazione restitutoria del medesimo importo, oltre interessi, in capo al convenuto.
3.1. Anzitutto depone in tal senso la testimonianza univoca di moglie del ricorrente, la quale era presente Tes_1 all'accordo tra le parti, nonché ha specificato che quest'ultimo
2 era un “prestito” di tale ammontare di denaro e che le parti stesse si accordarono per la restituzione di tale cifra entro un mese (“Mio marito inizialmente aveva rifiutato di dare i soldi;
poi venne tante volte a chiedere il prestito solo per CP_1 un mese e dicendo che poi lo avrebbe restituito. Poi mio marito ha prestato questi soldi solo per un mese, dicendo di restituirli”), salve le successive dilazioni concesse da Tale Parte_1 testimonianza – occorre evidenziare - puntualizza altresì
l'espresso consenso delle parti anche circa (l'altrimenti naturale effetto del mutuo, vale a dire) l'obbligazione restitutoria tramite una prestazione pecuniaria del medesimo ammontare che, in assenza di esplicita specificazione circa la gratuità del mutuo, deve ritenersi produttivo di interessi, ai sensi dell'art. 1815, comma 1, c.c. e secondo quanto sottoindicato: ciò, dunque, esclude la più complessa fattispecie indicata a pag. 7 della comparsa, vale a dire quella in base alla quale l'estinzione dell'obbligazione restitutoria sarebbe intervenuta a fronte di una fornitura, da parte della di “merce e/o CP_2 attrezzature e/o altri servizi”.
3.1.1. Tale testimonianza non è inficiata da all'eccezione di incapacità a testimoniare, sollevata dal convenuto. Deve essere rammentato che, secondo la giurisprudenza, “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste (…), determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (così, ex multis, Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023); tale onere, inoltre, è cumulativo (e non sostitutivo a quello) di dolersi di tale nullità “in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni” (così, ex multis, Sez. U - ,
Sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e sussiste anche quando “a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa” (così
3 Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 29714 del 26/10/2023, Rv. 669326 -
01), come nel caso di specie. Orbene, tale indirizzo giurisprudenziale non è stato osservato dalla parte convenuta, avendo questi richiamato la pregressa eccezione di incapacità a testimoniare solo in occasione della precisazione delle conclusioni e della discussione ex art. 281sexies c.p.c., non anche “subito dopo” il termine dell'escussione di tale teste.
3.1.2. Le circostanze, poi, addotte dal convenuto a suffragio dell'eccezione ex art. 246 c.p.c. o, comunque, della asserita carenza di persuasività della testimonianza non escludono l'attendibilità della stessa. Il rapporto di coniugio, la comunione dei beni, il conto corrente bancario con il ricorrente
(circa la cui titolarità, la teste ha, peraltro, precisato di avere solo una delega di firma, puntualizzando l'intestazione unicamente al marito anche degli estratti conto, da cui, inoltre, si evincerebbero “guadagni” solo riconducibili a Parte_1 non obliterano il dato dirimente di come la teste fosse l'unica presente in occasione dell'accordo tra le parti, limitandosi ad essere più distante solo per il tempo della redazione dell'assegno, come perimetrato cronologicamente – dunque – con un vivido ricordo.
3.1.2.1. Proprio quanto indicato nell'ultimo periodo esclude altresì che i rapporti tra il ricorrente ed rendano Tes_1 la stessa meno attendibile degli altri testimoni. Quanto a questi ultimi, del resto, non solo gli stessi hanno dichiarato di avere legami di parentela od affinità con il convenuto, nonché ragioni di credito insoddisfatte nei confronti del ricorrente - con consequenziale frizione con questi anche su un versante patrimoniale che eccede l'appartenenza ad una stessa famiglia -, ma anche deve rilevarsi come a) il primo teste pur negando la vigenza Testimone_2 di un “prestito”, è stato smentito da che Controparte_3 ha sentito riferire dal primo esattamente il contrario, come evidenziato dalla risposta al capitolo 1,
4 b) né né erano presenti Testimone_2 Controparte_3 all'accordo tra le parti (a differenza di . Tes_1
Ne consegue che e non Controparte_3 Testimone_2 possono essere ritenuti attendibili né nello smentire la vigenza del mutuo, né nel provare che l'obbligazione restitutoria di questi fin dall'origine non fosse in denaro, ma in beni o servizi, come asserito in comparsa.
3.1.3. È poi irrilevante stabilire se si evinca da tali ultime due testimonianze che, successivamente all'insorgenza del negozio di mutuo e della relativa obbligazione restitutoria di carattere pecuniario, vi sia stata una (solo successiva) modifica contrattuale e/o una novazione che abbiano mutato la relativa prestazione pecuniaria nella dazione di beni o nel facere di servizi. Poiché una vicenda negozial-modificativa siffatta non è stata allegata in comparsa o entro l'ammissione delle prove, tale ricostruzione è ostacolata dalla giurisprudenza secondo la quale la prova o “"la (…) produzione documentale, che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del
21/03/2013)” (così Cass., ord. n. 24607 del 2017), tanto più che quanto in oggetto attiene alla vicenda estintiva dell'obbligazione
(provata come) pecuniaria, non già alla originaria fonte negoziale di quest'ultima.
3.2. Le stesse conclusioni indicate nel periodo che precedono si estendono, a fortiori, a proposito del ritiro dell'incasso da parte del ricorrente, riferito da la mancata Controparte_3 allegazione di tale circostanza in comparsa o entro l'ammissione delle prove esclude l'osservanza della giurisprudenza suesposta e l'eventuale attitudine di ciò ad assurgere ad adempimento dell'obbligazione pecuniaria, anche a non voler dar aggiuntivo peso al più recente indirizzo della Suprema Corte, secondo il quale l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione tempestivamente depositato,
5 trattandosi di eccezione in senso stretto (così, da ultimo, Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7526 del 21/03/2024, Rv. 670594 - 01).
3.3. La vigenza del mutuo, poi, non è nemmeno inficiata dall'asserita carenza di “legittimazione attiva” del ricorrente, eccepita dal convenuto – in sede di discussione – sulla base della supposta appartenenza delle somme mutuate alla moglie di Parte_1
. Anzitutto, tale circostanza risulta proprio smentita da
[...] detta coniuge, che, al contrario, ha espressamente dichiarato come siano stati presenti solo disponibilità del ricorrente sul conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno. Inoltre, tale doglianza è altresì irrilevante, in considerazione di come l'indimostrata altruità delle somme sarebbe stata comunque superata al momento della consegna dell'assegno, stanti il combinato disposto degli artt. 1153 e 1814 c.c., nonché
l'impossibilità di evincere altro creditore negoziale del mutuatario se non in capo al mutuante, ai sensi degli artt. 1813 e ss. c.c..
3.4. Quanto suesposto rende poi superfluo valutare le dichiarazioni del convenuto durante l'interrogatorio formale, avendo questi prima confermato il “prestito” di cui al primo capitolo e poi rivisto le sue risposte dopo la lettura di quanto verbalizzato da parte del Giudice.
4. Per quanto attiene alla quantificazione della condanna, incontestato l'importo capitale di € 25.000,00, devono essere riconosciuti gli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c.,
a decorrere dalla data dell'assegno del 28/2/2018 e sino alla data della domanda giudiziale del 12/7/2023, nonché gli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 12/7/2023 e sino al soddisfo. Del resto, sul decorso degli interessi sono irrilevanti le dilazioni successive concesse dal ricorrente, non essendosene specificata la gratuità in deroga all'effetto naturale del mutuo ex art. 1815 c.c. (come altresì coerente con Cass., Sez.
3, Sentenza n. 3029 del 02/09/1975, Rv. 377122 – 01, nella parte in cui postula la fruttuosità del mutuo anche dopo la proroga orale).
6 5. Stante l'accoglimento della domanda di parte di ricorrente, deve essere rigettata la contrapposta azione ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in €
158,20 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 441,00, fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria
€ 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Per le stesse ragioni di soccombenza, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese dell'interprete nominato dal Tribunale, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno poste definitivamente a carico della stessa, con i conseguenti obblighi restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata la debenza indicata in parte motiva e di seguito, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 25.000,00, oltre interessi Parte_1 ex art. 1284, comma primo, c.c., a decorrere dal 28/2/2018 e sino al 12/7/2023, ed oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data del 12/7/2023 e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
7 3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
158,20 per spese vive ed € 5.518,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese dell'interprete nominato dal Tribunale, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di con i Controparte_1 conseguenti obblighi restitutori.
Bergamo, 23/05/2024
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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