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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1444/2024 R.G. trattenuta in decisione il
18.06.2025 all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali, promossa da:
e , rappresentati e difesi dal Parte_1 Parte_2
Prof. Avv. Mauro Paladini;
– OPPONENTI –
NONCHÈ
, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. avv. Alessandro Parte_3
Candido;
– OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (di séguito Controparte_1 la “Mandante”), e - per essa - la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parigi;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 01.03.2024, Pt_1
e hanno convenuto, innanzi all'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le ragioni sopra esposte, così provvedere: in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati in data 13.2.2024 e 14.2.2024, poiché l'asserito credito fatto valere è manifestamente prescritto;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati in data 13.2.2024 e 14.2.2024, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto;
in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento di una congrua somma – adeguata all'elevata gravità dell'iniziativa processuale intrapresa – ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle
1 Ammende, nella misura che il Giudice riterrà di determinare. Con ogni più ampia riserva, anche alla luce del comportamento processuale della controparte.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, gli attori hanno dedotto: che la Controparte_3 aveva emesso 16 pagherò cambiari in favore della tutti protestati
[...] Controparte_4
e avallati da numerosi soggetti, tra i quali gli odierni esponenti;
che, in forza di tali titoli, la aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, nei confronti dell'obbligata principale e CP_4 dei sette avallanti, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2119/1989 per lire
122.890.000 (pari ad € 63.467,39), oltre a interessi, spese e competenze;
che, in forza di ulteriori
7 pagherò cambiari emessi dalla protestati e avallati dai sig.ri _3 Pt_4
e , la aveva altresì ottenuto, nei confronti dell'obbligata Parte_5 _3 CP_4 principale e dei tre avallanti, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2254/1989, per
Lire 25.258.000,00 (pari a € 13.044,67), oltre a interessi, spese e competenze;
che, in forza del d.ing. n. 2119/1989, la aveva iscritto ipoteca giudiziale su alcuni immobili di CP_4 proprietà dei sig.ri , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
; che, in forza del d.ing. n. 2254/1989, la aveva iscritto ipoteca giudiziale
[...] CP_4 sui medesimi beni immobili del sig. ; che, in virtù del d.ing. n. 2119/1989, Persona_2 aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 170/1990 nei CP_4 confronti dei sig.ri , , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_6
; che l'intero credito era stato distribuito nel 2008 tra il creditore Persona_1 intervenuto e la e dei singoli Controparte_5 Controparte_6 _3 soci illimitatamente responsabili, nel frattempo dichiarato con sentenza n. 6694/2002; che in data 15.3.1990 la era intervenuta anche nella procedura esecutiva immobiliare CP_4
R.G.E. n. 787/1989 promossa nei confronti della e dei sig.ri , _3 Parte_6 [...]
e ma l'intero ricavato era stato attribuito al Per_5 _3 Controparte_5
e alla Curatela del Fallimento che, subentrata a nel 2003, _3 CP_7 CP_4
i crediti derivanti da entrambi i decreti ingiuntivi erano stati insinuati al passivo del CP_8
nonché del e del;
che, in seguito
[...] Controparte_9 Controparte_10 all'approvazione del piano di riparto finale del del 7.8.2020, nulla aveva CP_6 CP_7 incassato;
che, successivamente, quest'ultima aveva ceduto il proprio credito;
che con atto di precetto notificato in data 7.2.2024, per conto di in forza Parte_7 Controparte_1 dei d.ing. nn. 2119/1989 e 2254/1989, aveva ingiunto a e , in Parte_6 Persona_2 solido con i sig.ri , , , Parte_8 Parte_2 Parte_1
e , di pagare l'importo di € 172.347,22, oltre a interessi e Persona_3 Persona_5 successive occorrende;
che per conto di in forza del solo Parte_7 CP_1 CP_1 Per_ d.ing. n. 2119/1989, aveva ingiunto altresì ai sig.ri , Parte_3 Parte_2
, , e il pagamento del complessivo
[...] Parte_1 Persona_3 Persona_5 importo di € 142.910,80, oltre a interessi e successive occorrende;
che, in ultimo, in forza del solo d.ing. n. 2254/1989, aveva ingiunto al sig. il pagamento del complessivo _3 importo di € 30,056,55, oltre a interessi e successive occorrende;
che mai la controparte aveva iscritto ipoteca su beni degli esponenti, né aveva mai avviato procedure esecutive nei loro confronti, o interrotto la prescrizione attraverso atti di messa in mora;
di essere stati vittime di un caso di conclamato ingiusto fallimento protrattosi per ben dieci anni e poi revocato dalla
2 Corte d'Appello di Lecce in sede di rinvio;
che, dopo avere receduto dalla società _3
[... nel 1987, gli esponenti avevano ceduto le quote Controparte_3 societarie nel 1988 a , il quale si era obbligato verso i cedenti ad assumere tutti i _3 crediti e i debiti;
che, a distanza di molti anni dall'uscita degli attori dalla società, in data
23.7.2002 la era stata dichiarata fallita, _3 Controparte_3 con il conseguente fallimento dei soci , , e _3 _3 Parte_9
che la controparte (all'epoca IntesaBci Gestione Crediti S.p.a.) aveva depositato Pt_10 domanda di ammissione al passivo del fallimento nonché del fallimento di _3 [...]
e di quello di;
che, sebbene, non fossero più soci della a distanza _3 _3 _3 di ben vent'anni dall'intervenuto recesso dalla società, con ricorso depositato il 26.1.2006 la
Curatela del Fallimento aveva domandato il loro fallimento in estensione;
che con _3 sentenza del 21.6.2006 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento in estensione dei sig.ri e , fallimento confermato dal Tribunale di Lecce prima e dalla Corte Pt_1 Parte_2
D'Appello di Lecce poi;
che, all'esito di un lungo contenzioso giudiziario, la Corte d'Appello di Lecce, quale il Giudice del rinvio designato dalla Corte di Cassazione (che nel frattempo aveva accolto le pretese degli esponenti), così aveva statuito con sentenza n. 463 del 5.5.2016, passata in giudicato: “in riforma della sentenza n. 721/2010 resa dal Tribunale di Lecce – Sez.
Fallimenti in data 10.3.2010, depositata il 30.3.2010, accoglie l'opposizione proposta dagli appellanti avverso la sentenza dichiarativa dell'estensione del fallimento n. 99/2 resa dal
Tribunale di Lecce – Sez. Fall.ti il 12.6.2006 e depositata in data 21.6.2006 e, per l'effetto, revoca la medesima sentenza dichiarativa di fallimento;
condannale curatele appellate a rifondere a e le spese processuali del giudizio di Parte_1 Parte_2 primo grado, del giudizio di appello, del giudizio dinanzi alla Suprema Corte e del presente giudizio di rinvio, liquidate per il giudizio in € 348,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, per il giudizio di Cassazione in € 8,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi, per il giudizio di rinvio in € 545,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%”; che, nel merito, la Corte d'Appello aveva osservato, tra l'altro, che non era emerso che i sig.ri e “abbiano assunto personali responsabilità Pt_1 Parte_2 verso i creditori sociali, né risulta che abbiano agito all'ombra degli altri soci ed esercitare con una propria organizzazione di mezzo una attività di gestione, di controllo e di finanziamento della società ; che, nelle more, tutti i beni dei sig.ri e _3 Pt_1
erano stati imprudentemente e irreversibilmente alienati dal Curatore del Fallimento Parte_2
che, dopo più di dieci anni di ingiusto fallimento, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato _3 la chiusura per revoca del fallimento inerente i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Ciò assunto in facto, gli opponenti hanno dunque eccepito la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'opposta; la violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento potendo applicarsi, nel caso di specie, la nota categoria della Verwirkung consistente in un meccanismo di consumazione della tutela in conseguenza del trascorrere del tempo, in forza del quale meccanismo il ritardo nell'esercizio di un diritto costituisce valida ragione per negarne la tutela;
che, difatti, l'atto di precetto ex adverso era stato notificato agli esponenti per far valere un titolo risalente addirittura a 35 anni fa.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Piaccia
3 all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Disporre anzitutto, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1445/24 R.G. (o, viceversa, di quel giudizio al presente), avente ad oggetto
l'opposizione al medesimo atto di precetto proposta dal sig. , anch'esso Parte_2 Parte_8 assegnato all'Ill.mo Giudice adito e anch'esso chiamato per la prima comparizione delle parti all'udienza del 3 luglio 2024; - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle passività e ad ogni eventuale Controparte_1 conseguenza risarcitoria e restitutoria, in ogni caso ampiamente prescritta, derivante da condotte tenute dalle precedenti titolari del credito o derivante da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili a ma in Controparte_1 via esclusiva alla cedente Intesa Gestione Crediti S.p.A. e/o alle sue danti causa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ove occorra: a) che il credito, di cui si è intimato il pagamento con
l'atto di precetto oggetto di opposizione, non si è prescritto;
b) che il deducente creditore opposto non ha violato in alcun modo il principio di buona fede e/o il dovere di solidarietà, né ha tenuto alcun comportamento qualificabile come abuso del diritto, né ha tenuto una condotta inerziale che abbia potuto far insorgere nei debitori opponenti l'affidamento nell'abbandono della pretesa;
c) che l'istituto di diritto germanico della Verwirkung non trova e non può trovare ingresso nell'ordinamento italiano e, in ogni caso, non può regolare la vicenda oggetto della presente controversia, giacché sono assenti del tutto i presupposti fattuali per la sua applicazione;
- per l'effetto, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la palese infondatezza dell'opposizione e la conseguente assenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; - rigettare, altresì, l'avversa domanda di condanna del deducente creditore opposto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione, con condanna degli opponenti Pt_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore del deducente
[...] Parte_2 creditore opposto delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 01.03.2024,
ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3 per conto della al fine di sentire accogliere Parte_7 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le ragioni sopra esposte, così provvedere: in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 7.2.2024, poiché l'asserito credito fatto valere è prescritto;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 7.2.2024; in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori, IVA e CPA come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche alla luce del comportamento processuale della controparte. [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. L'opponente ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'opposta perché risalente a oltre 35 anni prima;
che alcuna prova era stata fornito in merito agli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati, l'abuso del diritto e la violazione del canone di buona fede (verwirkung).
4 La e - per essa - la mandataria ritualmente Controparte_1 Parte_7 costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Disporre anzitutto, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1444/24 R.G. (o, viceversa, di quel giudizio al presente), avente ad oggetto
l'opposizione al medesimo atto di precetto proposta dai sigg. e Parte_1 [...]
, anch'esso assegnato all'Ill.mo Giudice adito e anch'esso chiamato per la Parte_2 prima comparizione delle parti all'udienza del 3 luglio 2024; - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_1 passività e ad ogni eventuale conseguenza risarcitoria e restitutoria, in ogni caso ampiamente prescritta, derivante da condotte tenute dalle precedenti titolari del credito o derivante da fatti
o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili a
ma in via esclusiva alla cedente Intesa Gestione Crediti S.p.A. e/o alle Controparte_1 sue danti causa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ove occorra: a) che il credito, di cui si è intimato il pagamento con l'atto di precetto oggetto di opposizione, non si è prescritto;
b) che il deducente creditore opposto non ha violato in alcun modo il principio di buona fede e/o il dovere di solidarietà, né ha tenuto alcun comportamento qualificabile come abuso del diritto, né ha tenuto una condotta inerziale che abbia potuto far insorgere nel debitore opponente
l'affidamento nell'abbandono della pretesa;
c) che l'istituto di diritto germanico della Verwirkung non trova e non può trovare ingresso nell'ordinamento italiano e, in ogni caso, non può regolare la vicenda oggetto della presente controversia, giacché sono assenti del tutto
i presupposti fattuali per la sua applicazione;
- per l'effetto, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la palese infondatezza dell'opposizione e la conseguente assenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; - in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione, con condanna dell'opponente Parte_8
al pagamento in favore del deducente creditore opposto delle spese e competenze di lite,
[...] oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Con ordinanza resa il 03.07.2024 nel procedimento iscritto al numero d'ordine 1444 del 2024, il Tribunale ha rigettato “la richiesta di sospensiva” disponendo la riunione al “presente fascicolo di quello recante rg n. 1445/2024”. Parimenti, con ordinanza resa il 03.07.2024 nel procedimento iscritto al numero d'ordine 1445 del 2024 il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti
“in considerazione dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva”, ha disposto la “riunione del presente fascicolo a quello avente r.g. n. 1444/2024”.
La causa, istruita con produzione documentale, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18
GIUGNO 2025, è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Le opposizioni sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di titolarità del credito, sollevata dagli opponenti, nella scritti difensivi conclusionali.
Ebbene, l'accezione è infondata.
5 Ed invero, l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte.
Oltretutto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e sono la “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto (cfr, ex multis, Cassazione civile sez.
III, 13/05/2022, n.15376).
La giurisprudenza di merito ha, infine, specificato che “a fronte della contestazione della controparte, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.; a tal fine il giudicante è tenuto
a sindacare nel merito il contenuto dell'avviso pubblicato sulla G.U., e quindi a stabilire se dallo stesso siano evincibili con sufficiente chiarezza i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione” (da ultimo Tribunale Pisa sez. I, 26/01/2023, n. 136).
Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la cessione dei crediti litigiosi in favore della è stata espressamente dichiarata dall'odierna opposta la quale, Controparte_1 costituendosi con comparsa di costituzione e risposta, a pag. 3 dell'atto di costituzione ha testualmente allegato di aver acquistato “pro soluto da Intesa Gestione crediti S.p.A., con effetto dal 06.12.2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione” e che
“dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti veniva data notizia dalla cessionaria … mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27.12.2005”
Tale circostanza non è stata contestata dagli opponenti nella prima difesa utile e, in particolare, nell'udienza di prima comparizione né nella prima difesa utile, essendo stata, invece, sollevata, per la prima volta, nella memoria di replica.
Ad ogni modo, non avendo, per un verso, gli opponenti tempestivamente contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria ed, avendo in ogni caso, quest'ultima dimostrato, attraverso la documentazione versata in atti (le cambiali, i decreti ingiuntivi, gli atti di insinuazione al passivo fallimentare, il riparto fallimentare, gli atti delle esecuzioni immobiliari 178/90 e
787/89 e i relativi riparti, documentazione di cui la cessionaria non può che Controparte_1 essere entrata in possesso perché consegnatale dalla cedente Intesa Gestione Crediti a séguito della cessione) l'inclusione del credito litigioso tra quelli, oggetto della cessione in blocco, effettuata ex art. 58 TUB, l'eccezione di difetto di titolarità del credito, formulata dagli opponenti dev'essere rigettata.
Parimenti deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Ed invero, il termine di prescrizione del credito, sorto tra il 31.12.1988 ed il 30.06.1989, con lo scadere dei 16 pagherò cambiari (doc. 10), è stato ripetutamente interrotto:
1) Una prima volta in data 20.12.1989/08.01.1990, con la notifica agli odierni opponenti del decreto ingiuntivo n. 2119/89 Trib. Lecce – chiesto ed ottenuto, il 20.11.1989, in forza dei ridetti n. 16 pagherò cambiari – e del contestuale atto di precetto (doc. 11).
6 2) Una seconda volta, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., in data 28.02.1990, con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare – successivamente trascritto il 06.03.1990 (doc. 16) – mediante il quale è stata promossa, in danno di , nonché dei coobbligati Parte_8
, , e la procedura Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_6 esecutiva immobiliare n. 170/90 R.G.E. Tale interruzione, peraltro, ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino alla conclusione della procedura esecutiva, risalente al 06.12.2006, data in cui è stato approvato il già citato secondo piano di riparto (doc. 18).
Sul punto, è bene evidenziare che, secondo univoca giurisprudenza, vi è piena equivalenza tra la “sentenza che definisce il giudizio” (ed il suo passaggio in giudicato), di cui al citato comma 2 dell'art. 2945 c.c., ed il provvedimento col quale si conclude il procedimento esecutivo (e la sua intangibilità per decorso del termine ex art. 617 c.p.c.), sia che il creditore abbia conseguito l'attuazione coattiva del suo diritto, sia che non l'abbia conseguita – come nella fattispecie – per motivi indipendenti dalla propria volontà, quali la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 8217/21, 12239/19, 4203/02).
3) Una terza volta, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con la costituzione, risalente al 1994, del (che, nelle more, aveva incorporato la nel Controparte_11 CP_4 giudizio di opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., alla sopra richiamata esecuzione immobiliare n. 170/90, (giudizio) introdotto proprio da uno degli odierni opponenti,
[...]
, con ricorso del 18.10.1993. Quel giudizio, iscritto al n. 5059/93 R.G. Trib. Lecce, Parte_8 si è concluso con sentenza n. 1664/2000 pubblicata il 16.05.2000 (doc. 25), peraltro di rigetto integrale dell'opposizione e di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite. Anche tale interruzione ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino al passaggio in giudicato della citata sentenza (passaggio in giudicato intervenuto il 16.05.2001, cioè un anno dopo – ex art. 327 c.p.c. medio tempore vigente – la pubblicazione della sentenza, mai notificata). Sull'argomento, appare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo, la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (in questo senso, ex plurimis, Cass. nn. 41201/21, 5369/19, 19738/14, 9638/18, 17412/16, 16408/14,
7737/07, 13438/13).
4) Una quarta volta, con l'atto di intervento (doc. 19) depositato il 15.03.1990 nella procedura esecutiva immobiliare n. 787/89 R.G.E. promossa dal in danno della Controparte_5
e (tra gli altri) dei coobbligati e . _3 Parte_6 Persona_5 _3
In proposito, occorre evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. nn. 11794/08, 14602/20, 18305/20, 26929/14), l'atto di intervento in una esecuzione immobiliare è equiparabile ed equivalente alla “domanda proposta nel corso del giudizio” di cui al comma 2 dell'art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 2945, comma 2, c.c. Per giunta, per quanto già dedotto al terzo capoverso del superiore punto “2)”, anche tale interruzione ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino alla conclusione della procedura esecutiva, risalente – come già riferito e documentato – al
13.02.2008, data in cui è stato approvato il già citato piano di riparto (doc. 20).
5) Una quinta volta, con il deposito da parte di Intesa Gestione Crediti (nel frattempo resasi Contr cessionaria di , a sua volta incorporante la , in data 20.02.2003, della CP_4 domanda di ammissione al passivo (doc. 21) nel Fallimento della e dei soci _3
7 illimitatamente responsabili (anch'essi avallanti) e . Domanda che _3 _3
– come si evince dallo stato passivo (doc. 22) – è stata regolarmente accolta dagli Organi del
Fallimento. Sul punto, vi è da dire, innanzitutto, che è pacifico che la domanda di ammissione al passivo fallimentare è equiparabile ed equivalente, ai sensi dell'art. 94 L.F., all'atto introduttivo di un giudizio (di cognizione o esecutivo) di cui all'art. 2943, comma 1, c.c., richiamato dal comma 2 dell'art. 2945 c.c. Parimenti, è pacifico che tale interruzione ha effetti permanenti fino al decreto di chiusura della procedura concorsuale, nella fattispecie emesso in data 14.01.2021, una volta dichiarato esecutivo il piano di riparto finale inviato dal Curatore ai creditori in data 07.08.2020 (doc. 23). In proposito, infatti, la Suprema Corte da sempre riconosce alla domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare (oltre, s'intende, all'efficacia interruttiva nei confronti della massa) l'efficacia extraconcorsuale nei confronti del debitore dichiarato fallito (una volta tornato in bonis), ai fini sia dell'interruzione della prescrizione, sia dell'efficacia permanente di tale interruzione fino alla data di chiusura della procedura concorsuale (si vedano, ex plurimis, Cass. nn. 16415/23, 14527/20, 4209/04,
16380/02, 9766/97, 8515/96, 17955/93, 11297/90).
6) Una sesta volta, per finire, con l'atto di precetto opposto, notificato in date 7-13-14 febbraio
2024.
Dunque, come è agevole rilevare dalla superiore ricostruzione dei fatti, il termine di prescrizione è stato periodicamente e ripetutamente interrotto, senza che, tra un'interruzione e l'altra, considerati peraltro gli effetti permanenti della gran parte delle interruzioni operate, siano mai decorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 c.c. In ordine all'applicabilità dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. è pacifico che gli odierni opponenti fossero obbligati in solido sia con la debitrice principale sia con gli altri avallanti: _3 sia perché, ai sensi dell'art. 54 legge cambiaria, “il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore”; sia perché, in ogni caso e a prescindere dalla natura e dall'origine dell'obbligazione assunta, col D.I. n. 2119/89 Trib. Lecce – definitivo
– si è ingiunto a agli odierni opponenti e agli altri avallanti di pagare “in solido tra _3 loro” la somma di £. 122.890.000 oltre interessi e spese. Ne discende l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1310, comma 1, c.c., a mente del quale
“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori…”.
Inconferente, pertanto, appare il rilievo di parte opponente secondo cui il credito si sarebbe prescritto nei confronti degli stessi per non essere mai stato azionato direttamente nei loro confronti, o per essere stato insinuato al passivo del solo Fallimento dell'obbligata principale e dei singoli soci e , non anche al passivo del _3 _3 _3
Fallimento dei medesimi opponenti, dichiarato in estensione nel 2006 (e, quanto a Pt_1
e , revocato nel 2016). Il rilievo è inconferente, giacché
[...] Parte_2
l'interruzione del termine prescrizionale operata con l'insinuazione al passivo del CP_8
e dei singoli soci (e, analogamente, con uno qualsiasi degli altri atti interruttivi innanzi
[...] elencati, sebbene non diretti nei confronti degli opponenti, ma di altri debitori solidali) ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del citato art. 1310, comma 1, c.c., anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati in solido, tra cui le odierne controparti.
Par d'uopo rammentare altresì che l'effetto interruttivo che si propaga ai debitori solidali non è solo quello istantaneo, ma pure quello permanente, e ciò a prescindere dalla conoscenza – o
8 meno – dell'atto interruttivo da parte del singolo coobbligato.
Ed invero, “l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art.
1310, primo comma, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale, in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. Ratio dell'art. 1310 c.c., infatti, è quella di rendere opponibile ai condebitori solidali qualunque evento interruttivo della prescrizione operante nei confronti di uno di essi anche qualora gli altri non ne siano stati in alcun modo coinvolti, fissando in tal modo un regime di favore per il creditore il quale, diversamente, sarebbe tenuto a compiere atti interruttivi della prescrizione nei confronti di tutti
i singoli debitori” (In questo senso, Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3227). In ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 8/75 del 9 gennaio 1975, pubblicata nella G.U. n. 21 del
22.01.1975, si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma 1, c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendola infondata.
In ogni caso, giova rilevare che il fallimento degli odierni opponenti è stato dichiarato, con sentenza n. 77/06 del 21.06.2006, ai sensi dell'art. 147, comma 2, L.F., vale a dire “in estensione” del già dichiarato fallimento della e dei soci e _3 _3 _3
, una volta accertato che anche gli odierni opponenti erano soci della non
[...] _3 avendo mai perduto tale qualità.
Da ciò deriva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 148, comma 3, L.F., secondo cui “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per
l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso tra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva”.
In ordine alla Verwirkung, trattasi di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano e consistente nella consumazione del diritto collegato all'inattività (Rechtsverschweigung) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione, in particolare, in materia di perdita del “praemium inventionis”, della provvigione del mediatore e del diritto al pagamento della clausola penale.
Questo istituto trova fondamento nel principio, basato sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, comporta che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela giudiziaria, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sebbene anche nell'ordinamento italiano analoghe conseguenze siano state talora collegate da questa Corte a fattispecie peculiari (le più numerose delle quali si collocano nell'ambito del diritto del lavoro e concernono il ritardo del datore di lavoro nel contestare la giusta causa di
9 licenziamento di cui all'art. 2119 cod. civ. o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto: v. ad es., Cass. civ., Sez. lav., n. 23739 del 2008; Cass. civ., Sez. lav., n. 9883 del
2017; Cass. civ., Sez. lav., n. 6900 del 2016), tuttavia nel nostro ordinamento non può darsi ingresso in via generale al principio della Verwirkung.
La clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse.
Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte.
D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva.
Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale (in tal senso, Cass. 15/03/2004, n. 5240; Cass. 15/10/2013, n. 23382; Cass.
28/01/2020, n. 1888).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 1444/2023
R.G., così provvede:
• RIGETTA le opposizioni;
• CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 18 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
10
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1444/2024 R.G. trattenuta in decisione il
18.06.2025 all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusionali, promossa da:
e , rappresentati e difesi dal Parte_1 Parte_2
Prof. Avv. Mauro Paladini;
– OPPONENTI –
NONCHÈ
, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. avv. Alessandro Parte_3
Candido;
– OPPONENTE –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (di séguito Controparte_1 la “Mandante”), e - per essa - la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parigi;
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 01.03.2024, Pt_1
e hanno convenuto, innanzi all'intestato
[...] Parte_2
Tribunale, la al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le ragioni sopra esposte, così provvedere: in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati in data 13.2.2024 e 14.2.2024, poiché l'asserito credito fatto valere è manifestamente prescritto;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la nullità degli atti di precetto notificati in data 13.2.2024 e 14.2.2024, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto;
in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento di una congrua somma – adeguata all'elevata gravità dell'iniziativa processuale intrapresa – ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle
1 Ammende, nella misura che il Giudice riterrà di determinare. Con ogni più ampia riserva, anche alla luce del comportamento processuale della controparte.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, gli attori hanno dedotto: che la Controparte_3 aveva emesso 16 pagherò cambiari in favore della tutti protestati
[...] Controparte_4
e avallati da numerosi soggetti, tra i quali gli odierni esponenti;
che, in forza di tali titoli, la aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, nei confronti dell'obbligata principale e CP_4 dei sette avallanti, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2119/1989 per lire
122.890.000 (pari ad € 63.467,39), oltre a interessi, spese e competenze;
che, in forza di ulteriori
7 pagherò cambiari emessi dalla protestati e avallati dai sig.ri _3 Pt_4
e , la aveva altresì ottenuto, nei confronti dell'obbligata Parte_5 _3 CP_4 principale e dei tre avallanti, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2254/1989, per
Lire 25.258.000,00 (pari a € 13.044,67), oltre a interessi, spese e competenze;
che, in forza del d.ing. n. 2119/1989, la aveva iscritto ipoteca giudiziale su alcuni immobili di CP_4 proprietà dei sig.ri , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
; che, in forza del d.ing. n. 2254/1989, la aveva iscritto ipoteca giudiziale
[...] CP_4 sui medesimi beni immobili del sig. ; che, in virtù del d.ing. n. 2119/1989, Persona_2 aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 170/1990 nei CP_4 confronti dei sig.ri , , , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_6
; che l'intero credito era stato distribuito nel 2008 tra il creditore Persona_1 intervenuto e la e dei singoli Controparte_5 Controparte_6 _3 soci illimitatamente responsabili, nel frattempo dichiarato con sentenza n. 6694/2002; che in data 15.3.1990 la era intervenuta anche nella procedura esecutiva immobiliare CP_4
R.G.E. n. 787/1989 promossa nei confronti della e dei sig.ri , _3 Parte_6 [...]
e ma l'intero ricavato era stato attribuito al Per_5 _3 Controparte_5
e alla Curatela del Fallimento che, subentrata a nel 2003, _3 CP_7 CP_4
i crediti derivanti da entrambi i decreti ingiuntivi erano stati insinuati al passivo del CP_8
nonché del e del;
che, in seguito
[...] Controparte_9 Controparte_10 all'approvazione del piano di riparto finale del del 7.8.2020, nulla aveva CP_6 CP_7 incassato;
che, successivamente, quest'ultima aveva ceduto il proprio credito;
che con atto di precetto notificato in data 7.2.2024, per conto di in forza Parte_7 Controparte_1 dei d.ing. nn. 2119/1989 e 2254/1989, aveva ingiunto a e , in Parte_6 Persona_2 solido con i sig.ri , , , Parte_8 Parte_2 Parte_1
e , di pagare l'importo di € 172.347,22, oltre a interessi e Persona_3 Persona_5 successive occorrende;
che per conto di in forza del solo Parte_7 CP_1 CP_1 Per_ d.ing. n. 2119/1989, aveva ingiunto altresì ai sig.ri , Parte_3 Parte_2
, , e il pagamento del complessivo
[...] Parte_1 Persona_3 Persona_5 importo di € 142.910,80, oltre a interessi e successive occorrende;
che, in ultimo, in forza del solo d.ing. n. 2254/1989, aveva ingiunto al sig. il pagamento del complessivo _3 importo di € 30,056,55, oltre a interessi e successive occorrende;
che mai la controparte aveva iscritto ipoteca su beni degli esponenti, né aveva mai avviato procedure esecutive nei loro confronti, o interrotto la prescrizione attraverso atti di messa in mora;
di essere stati vittime di un caso di conclamato ingiusto fallimento protrattosi per ben dieci anni e poi revocato dalla
2 Corte d'Appello di Lecce in sede di rinvio;
che, dopo avere receduto dalla società _3
[... nel 1987, gli esponenti avevano ceduto le quote Controparte_3 societarie nel 1988 a , il quale si era obbligato verso i cedenti ad assumere tutti i _3 crediti e i debiti;
che, a distanza di molti anni dall'uscita degli attori dalla società, in data
23.7.2002 la era stata dichiarata fallita, _3 Controparte_3 con il conseguente fallimento dei soci , , e _3 _3 Parte_9
che la controparte (all'epoca IntesaBci Gestione Crediti S.p.a.) aveva depositato Pt_10 domanda di ammissione al passivo del fallimento nonché del fallimento di _3 [...]
e di quello di;
che, sebbene, non fossero più soci della a distanza _3 _3 _3 di ben vent'anni dall'intervenuto recesso dalla società, con ricorso depositato il 26.1.2006 la
Curatela del Fallimento aveva domandato il loro fallimento in estensione;
che con _3 sentenza del 21.6.2006 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato il fallimento in estensione dei sig.ri e , fallimento confermato dal Tribunale di Lecce prima e dalla Corte Pt_1 Parte_2
D'Appello di Lecce poi;
che, all'esito di un lungo contenzioso giudiziario, la Corte d'Appello di Lecce, quale il Giudice del rinvio designato dalla Corte di Cassazione (che nel frattempo aveva accolto le pretese degli esponenti), così aveva statuito con sentenza n. 463 del 5.5.2016, passata in giudicato: “in riforma della sentenza n. 721/2010 resa dal Tribunale di Lecce – Sez.
Fallimenti in data 10.3.2010, depositata il 30.3.2010, accoglie l'opposizione proposta dagli appellanti avverso la sentenza dichiarativa dell'estensione del fallimento n. 99/2 resa dal
Tribunale di Lecce – Sez. Fall.ti il 12.6.2006 e depositata in data 21.6.2006 e, per l'effetto, revoca la medesima sentenza dichiarativa di fallimento;
condannale curatele appellate a rifondere a e le spese processuali del giudizio di Parte_1 Parte_2 primo grado, del giudizio di appello, del giudizio dinanzi alla Suprema Corte e del presente giudizio di rinvio, liquidate per il giudizio in € 348,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi, per il giudizio di Cassazione in € 8,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi, per il giudizio di rinvio in € 545,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%”; che, nel merito, la Corte d'Appello aveva osservato, tra l'altro, che non era emerso che i sig.ri e “abbiano assunto personali responsabilità Pt_1 Parte_2 verso i creditori sociali, né risulta che abbiano agito all'ombra degli altri soci ed esercitare con una propria organizzazione di mezzo una attività di gestione, di controllo e di finanziamento della società ; che, nelle more, tutti i beni dei sig.ri e _3 Pt_1
erano stati imprudentemente e irreversibilmente alienati dal Curatore del Fallimento Parte_2
che, dopo più di dieci anni di ingiusto fallimento, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato _3 la chiusura per revoca del fallimento inerente i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
.
[...]
Ciò assunto in facto, gli opponenti hanno dunque eccepito la prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'opposta; la violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento potendo applicarsi, nel caso di specie, la nota categoria della Verwirkung consistente in un meccanismo di consumazione della tutela in conseguenza del trascorrere del tempo, in forza del quale meccanismo il ritardo nell'esercizio di un diritto costituisce valida ragione per negarne la tutela;
che, difatti, l'atto di precetto ex adverso era stato notificato agli esponenti per far valere un titolo risalente addirittura a 35 anni fa.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Piaccia
3 all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - Disporre anzitutto, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1445/24 R.G. (o, viceversa, di quel giudizio al presente), avente ad oggetto
l'opposizione al medesimo atto di precetto proposta dal sig. , anch'esso Parte_2 Parte_8 assegnato all'Ill.mo Giudice adito e anch'esso chiamato per la prima comparizione delle parti all'udienza del 3 luglio 2024; - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle passività e ad ogni eventuale Controparte_1 conseguenza risarcitoria e restitutoria, in ogni caso ampiamente prescritta, derivante da condotte tenute dalle precedenti titolari del credito o derivante da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili a ma in Controparte_1 via esclusiva alla cedente Intesa Gestione Crediti S.p.A. e/o alle sue danti causa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ove occorra: a) che il credito, di cui si è intimato il pagamento con
l'atto di precetto oggetto di opposizione, non si è prescritto;
b) che il deducente creditore opposto non ha violato in alcun modo il principio di buona fede e/o il dovere di solidarietà, né ha tenuto alcun comportamento qualificabile come abuso del diritto, né ha tenuto una condotta inerziale che abbia potuto far insorgere nei debitori opponenti l'affidamento nell'abbandono della pretesa;
c) che l'istituto di diritto germanico della Verwirkung non trova e non può trovare ingresso nell'ordinamento italiano e, in ogni caso, non può regolare la vicenda oggetto della presente controversia, giacché sono assenti del tutto i presupposti fattuali per la sua applicazione;
- per l'effetto, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la palese infondatezza dell'opposizione e la conseguente assenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; - rigettare, altresì, l'avversa domanda di condanna del deducente creditore opposto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.; - in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione, con condanna degli opponenti Pt_1
e al pagamento, in solido tra loro, in favore del deducente
[...] Parte_2 creditore opposto delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato, depositato in data 01.03.2024,
ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_3 per conto della al fine di sentire accogliere Parte_7 Controparte_1 le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, per le ragioni sopra esposte, così provvedere: in via preliminare di merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 7.2.2024, poiché l'asserito credito fatto valere è prescritto;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 7.2.2024; in ogni caso: condannare l'opposto al pagamento di spese e competenze del presente procedimento, oltre accessori, IVA e CPA come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche alla luce del comportamento processuale della controparte. [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. L'opponente ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del diritto di credito asseritamente vantato dall'opposta perché risalente a oltre 35 anni prima;
che alcuna prova era stata fornito in merito agli atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati, l'abuso del diritto e la violazione del canone di buona fede (verwirkung).
4 La e - per essa - la mandataria ritualmente Controparte_1 Parte_7 costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Disporre anzitutto, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 1444/24 R.G. (o, viceversa, di quel giudizio al presente), avente ad oggetto
l'opposizione al medesimo atto di precetto proposta dai sigg. e Parte_1 [...]
, anch'esso assegnato all'Ill.mo Giudice adito e anch'esso chiamato per la Parte_2 prima comparizione delle parti all'udienza del 3 luglio 2024; - in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle Controparte_1 passività e ad ogni eventuale conseguenza risarcitoria e restitutoria, in ogni caso ampiamente prescritta, derivante da condotte tenute dalle precedenti titolari del credito o derivante da fatti
o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione, in alcun modo ascrivibili a
ma in via esclusiva alla cedente Intesa Gestione Crediti S.p.A. e/o alle Controparte_1 sue danti causa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ove occorra: a) che il credito, di cui si è intimato il pagamento con l'atto di precetto oggetto di opposizione, non si è prescritto;
b) che il deducente creditore opposto non ha violato in alcun modo il principio di buona fede e/o il dovere di solidarietà, né ha tenuto alcun comportamento qualificabile come abuso del diritto, né ha tenuto una condotta inerziale che abbia potuto far insorgere nel debitore opponente
l'affidamento nell'abbandono della pretesa;
c) che l'istituto di diritto germanico della Verwirkung non trova e non può trovare ingresso nell'ordinamento italiano e, in ogni caso, non può regolare la vicenda oggetto della presente controversia, giacché sono assenti del tutto
i presupposti fattuali per la sua applicazione;
- per l'effetto, rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la palese infondatezza dell'opposizione e la conseguente assenza dei gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c.; - in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione, con condanna dell'opponente Parte_8
al pagamento in favore del deducente creditore opposto delle spese e competenze di lite,
[...] oltre rimborso forf., IVA e CAP come per legge.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
Con ordinanza resa il 03.07.2024 nel procedimento iscritto al numero d'ordine 1444 del 2024, il Tribunale ha rigettato “la richiesta di sospensiva” disponendo la riunione al “presente fascicolo di quello recante rg n. 1445/2024”. Parimenti, con ordinanza resa il 03.07.2024 nel procedimento iscritto al numero d'ordine 1445 del 2024 il Tribunale, rilevata la sussistenza dei presupposti per la riunione dei procedimenti
“in considerazione dell'evidente connessione oggettiva e soggettiva”, ha disposto la “riunione del presente fascicolo a quello avente r.g. n. 1444/2024”.
La causa, istruita con produzione documentale, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18
GIUGNO 2025, è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Le opposizioni sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione di difetto di titolarità del credito, sollevata dagli opponenti, nella scritti difensivi conclusionali.
Ebbene, l'accezione è infondata.
5 Ed invero, l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte.
Oltretutto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e sono la “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto (cfr, ex multis, Cassazione civile sez.
III, 13/05/2022, n.15376).
La giurisprudenza di merito ha, infine, specificato che “a fronte della contestazione della controparte, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.; a tal fine il giudicante è tenuto
a sindacare nel merito il contenuto dell'avviso pubblicato sulla G.U., e quindi a stabilire se dallo stesso siano evincibili con sufficiente chiarezza i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione” (da ultimo Tribunale Pisa sez. I, 26/01/2023, n. 136).
Nel caso di specie, deve, innanzitutto, evidenziarsi che la cessione dei crediti litigiosi in favore della è stata espressamente dichiarata dall'odierna opposta la quale, Controparte_1 costituendosi con comparsa di costituzione e risposta, a pag. 3 dell'atto di costituzione ha testualmente allegato di aver acquistato “pro soluto da Intesa Gestione crediti S.p.A., con effetto dal 06.12.2005, i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione” e che
“dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti veniva data notizia dalla cessionaria … mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27.12.2005”
Tale circostanza non è stata contestata dagli opponenti nella prima difesa utile e, in particolare, nell'udienza di prima comparizione né nella prima difesa utile, essendo stata, invece, sollevata, per la prima volta, nella memoria di replica.
Ad ogni modo, non avendo, per un verso, gli opponenti tempestivamente contestato la titolarità del credito in capo alla cessionaria ed, avendo in ogni caso, quest'ultima dimostrato, attraverso la documentazione versata in atti (le cambiali, i decreti ingiuntivi, gli atti di insinuazione al passivo fallimentare, il riparto fallimentare, gli atti delle esecuzioni immobiliari 178/90 e
787/89 e i relativi riparti, documentazione di cui la cessionaria non può che Controparte_1 essere entrata in possesso perché consegnatale dalla cedente Intesa Gestione Crediti a séguito della cessione) l'inclusione del credito litigioso tra quelli, oggetto della cessione in blocco, effettuata ex art. 58 TUB, l'eccezione di difetto di titolarità del credito, formulata dagli opponenti dev'essere rigettata.
Parimenti deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
Ed invero, il termine di prescrizione del credito, sorto tra il 31.12.1988 ed il 30.06.1989, con lo scadere dei 16 pagherò cambiari (doc. 10), è stato ripetutamente interrotto:
1) Una prima volta in data 20.12.1989/08.01.1990, con la notifica agli odierni opponenti del decreto ingiuntivo n. 2119/89 Trib. Lecce – chiesto ed ottenuto, il 20.11.1989, in forza dei ridetti n. 16 pagherò cambiari – e del contestuale atto di precetto (doc. 11).
6 2) Una seconda volta, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., in data 28.02.1990, con la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare – successivamente trascritto il 06.03.1990 (doc. 16) – mediante il quale è stata promossa, in danno di , nonché dei coobbligati Parte_8
, , e la procedura Persona_2 Persona_3 Persona_4 Parte_6 esecutiva immobiliare n. 170/90 R.G.E. Tale interruzione, peraltro, ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino alla conclusione della procedura esecutiva, risalente al 06.12.2006, data in cui è stato approvato il già citato secondo piano di riparto (doc. 18).
Sul punto, è bene evidenziare che, secondo univoca giurisprudenza, vi è piena equivalenza tra la “sentenza che definisce il giudizio” (ed il suo passaggio in giudicato), di cui al citato comma 2 dell'art. 2945 c.c., ed il provvedimento col quale si conclude il procedimento esecutivo (e la sua intangibilità per decorso del termine ex art. 617 c.p.c.), sia che il creditore abbia conseguito l'attuazione coattiva del suo diritto, sia che non l'abbia conseguita – come nella fattispecie – per motivi indipendenti dalla propria volontà, quali la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita (in questo senso, ex multis, Cass. nn. 8217/21, 12239/19, 4203/02).
3) Una terza volta, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con la costituzione, risalente al 1994, del (che, nelle more, aveva incorporato la nel Controparte_11 CP_4 giudizio di opposizione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., alla sopra richiamata esecuzione immobiliare n. 170/90, (giudizio) introdotto proprio da uno degli odierni opponenti,
[...]
, con ricorso del 18.10.1993. Quel giudizio, iscritto al n. 5059/93 R.G. Trib. Lecce, Parte_8 si è concluso con sentenza n. 1664/2000 pubblicata il 16.05.2000 (doc. 25), peraltro di rigetto integrale dell'opposizione e di condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite. Anche tale interruzione ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino al passaggio in giudicato della citata sentenza (passaggio in giudicato intervenuto il 16.05.2001, cioè un anno dopo – ex art. 327 c.p.c. medio tempore vigente – la pubblicazione della sentenza, mai notificata). Sull'argomento, appare opportuno ricordare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo, la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. (in questo senso, ex plurimis, Cass. nn. 41201/21, 5369/19, 19738/14, 9638/18, 17412/16, 16408/14,
7737/07, 13438/13).
4) Una quarta volta, con l'atto di intervento (doc. 19) depositato il 15.03.1990 nella procedura esecutiva immobiliare n. 787/89 R.G.E. promossa dal in danno della Controparte_5
e (tra gli altri) dei coobbligati e . _3 Parte_6 Persona_5 _3
In proposito, occorre evidenziare che, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. nn. 11794/08, 14602/20, 18305/20, 26929/14), l'atto di intervento in una esecuzione immobiliare è equiparabile ed equivalente alla “domanda proposta nel corso del giudizio” di cui al comma 2 dell'art. 2943 c.c., richiamato dall'art. 2945, comma 2, c.c. Per giunta, per quanto già dedotto al terzo capoverso del superiore punto “2)”, anche tale interruzione ha avuto effetti permanenti, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., sino alla conclusione della procedura esecutiva, risalente – come già riferito e documentato – al
13.02.2008, data in cui è stato approvato il già citato piano di riparto (doc. 20).
5) Una quinta volta, con il deposito da parte di Intesa Gestione Crediti (nel frattempo resasi Contr cessionaria di , a sua volta incorporante la , in data 20.02.2003, della CP_4 domanda di ammissione al passivo (doc. 21) nel Fallimento della e dei soci _3
7 illimitatamente responsabili (anch'essi avallanti) e . Domanda che _3 _3
– come si evince dallo stato passivo (doc. 22) – è stata regolarmente accolta dagli Organi del
Fallimento. Sul punto, vi è da dire, innanzitutto, che è pacifico che la domanda di ammissione al passivo fallimentare è equiparabile ed equivalente, ai sensi dell'art. 94 L.F., all'atto introduttivo di un giudizio (di cognizione o esecutivo) di cui all'art. 2943, comma 1, c.c., richiamato dal comma 2 dell'art. 2945 c.c. Parimenti, è pacifico che tale interruzione ha effetti permanenti fino al decreto di chiusura della procedura concorsuale, nella fattispecie emesso in data 14.01.2021, una volta dichiarato esecutivo il piano di riparto finale inviato dal Curatore ai creditori in data 07.08.2020 (doc. 23). In proposito, infatti, la Suprema Corte da sempre riconosce alla domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare (oltre, s'intende, all'efficacia interruttiva nei confronti della massa) l'efficacia extraconcorsuale nei confronti del debitore dichiarato fallito (una volta tornato in bonis), ai fini sia dell'interruzione della prescrizione, sia dell'efficacia permanente di tale interruzione fino alla data di chiusura della procedura concorsuale (si vedano, ex plurimis, Cass. nn. 16415/23, 14527/20, 4209/04,
16380/02, 9766/97, 8515/96, 17955/93, 11297/90).
6) Una sesta volta, per finire, con l'atto di precetto opposto, notificato in date 7-13-14 febbraio
2024.
Dunque, come è agevole rilevare dalla superiore ricostruzione dei fatti, il termine di prescrizione è stato periodicamente e ripetutamente interrotto, senza che, tra un'interruzione e l'altra, considerati peraltro gli effetti permanenti della gran parte delle interruzioni operate, siano mai decorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 c.c. In ordine all'applicabilità dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. è pacifico che gli odierni opponenti fossero obbligati in solido sia con la debitrice principale sia con gli altri avallanti: _3 sia perché, ai sensi dell'art. 54 legge cambiaria, “il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore”; sia perché, in ogni caso e a prescindere dalla natura e dall'origine dell'obbligazione assunta, col D.I. n. 2119/89 Trib. Lecce – definitivo
– si è ingiunto a agli odierni opponenti e agli altri avallanti di pagare “in solido tra _3 loro” la somma di £. 122.890.000 oltre interessi e spese. Ne discende l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1310, comma 1, c.c., a mente del quale
“gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori…”.
Inconferente, pertanto, appare il rilievo di parte opponente secondo cui il credito si sarebbe prescritto nei confronti degli stessi per non essere mai stato azionato direttamente nei loro confronti, o per essere stato insinuato al passivo del solo Fallimento dell'obbligata principale e dei singoli soci e , non anche al passivo del _3 _3 _3
Fallimento dei medesimi opponenti, dichiarato in estensione nel 2006 (e, quanto a Pt_1
e , revocato nel 2016). Il rilievo è inconferente, giacché
[...] Parte_2
l'interruzione del termine prescrizionale operata con l'insinuazione al passivo del CP_8
e dei singoli soci (e, analogamente, con uno qualsiasi degli altri atti interruttivi innanzi
[...] elencati, sebbene non diretti nei confronti degli opponenti, ma di altri debitori solidali) ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del citato art. 1310, comma 1, c.c., anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati in solido, tra cui le odierne controparti.
Par d'uopo rammentare altresì che l'effetto interruttivo che si propaga ai debitori solidali non è solo quello istantaneo, ma pure quello permanente, e ciò a prescindere dalla conoscenza – o
8 meno – dell'atto interruttivo da parte del singolo coobbligato.
Ed invero, “l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art.
1310, primo comma, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale, in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione, non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare. Ratio dell'art. 1310 c.c., infatti, è quella di rendere opponibile ai condebitori solidali qualunque evento interruttivo della prescrizione operante nei confronti di uno di essi anche qualora gli altri non ne siano stati in alcun modo coinvolti, fissando in tal modo un regime di favore per il creditore il quale, diversamente, sarebbe tenuto a compiere atti interruttivi della prescrizione nei confronti di tutti
i singoli debitori” (In questo senso, Cassazione civile sez. lav., 05/02/2024, n.3227). In ordine all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1310, comma 1, cod. civ. la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 8/75 del 9 gennaio 1975, pubblicata nella G.U. n. 21 del
22.01.1975, si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310, comma 1, c.c. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendola infondata.
In ogni caso, giova rilevare che il fallimento degli odierni opponenti è stato dichiarato, con sentenza n. 77/06 del 21.06.2006, ai sensi dell'art. 147, comma 2, L.F., vale a dire “in estensione” del già dichiarato fallimento della e dei soci e _3 _3 _3
, una volta accertato che anche gli odierni opponenti erano soci della non
[...] _3 avendo mai perduto tale qualità.
Da ciò deriva l'applicabilità al caso di specie dell'art. 148, comma 3, L.F., secondo cui “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per
l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso tra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva”.
In ordine alla Verwirkung, trattasi di un istituto sconosciuto all'ordinamento italiano e consistente nella consumazione del diritto collegato all'inattività (Rechtsverschweigung) del titolare, di cui il codice civile tedesco tradizionalmente fa applicazione, in particolare, in materia di perdita del “praemium inventionis”, della provvigione del mediatore e del diritto al pagamento della clausola penale.
Questo istituto trova fondamento nel principio, basato sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, comporta che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela giudiziaria, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto.
Sebbene anche nell'ordinamento italiano analoghe conseguenze siano state talora collegate da questa Corte a fattispecie peculiari (le più numerose delle quali si collocano nell'ambito del diritto del lavoro e concernono il ritardo del datore di lavoro nel contestare la giusta causa di
9 licenziamento di cui all'art. 2119 cod. civ. o quello del prestatore di lavoro nella prosecuzione del rapporto: v. ad es., Cass. civ., Sez. lav., n. 23739 del 2008; Cass. civ., Sez. lav., n. 9883 del
2017; Cass. civ., Sez. lav., n. 6900 del 2016), tuttavia nel nostro ordinamento non può darsi ingresso in via generale al principio della Verwirkung.
La clausola generale di buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali e da quanto espressamente stabilito da singole norme di legge;
in virtù di questo principio ciascuna parte è tenuta, da un lato, ad adeguare il proprio comportamento in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, e, dall'altro, a tollerare anche l'inadempimento della controparte che non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse.
Ad un tale riguardo, il semplice ritardo di una parte nell'esercizio di un diritto (nel caso di specie, diritto di agire per far valere l'inadempimento della controparte) può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo esso ad alcun interesse del suo titolare, correlato ai limiti e alle finalità del contratto, si traduca in un danno per la controparte.
D'altra parte, la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituiscono elementi sufficienti, di per sé, a dedurne la volontà di rinuncia, potendo essere frutto di ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva.
Pertanto, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o di una modifica della disciplina contrattuale (in tal senso, Cass. 15/03/2004, n. 5240; Cass. 15/10/2013, n. 23382; Cass.
28/01/2020, n. 1888).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e facendo applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 1444/2023
R.G., così provvede:
• RIGETTA le opposizioni;
• CONDANNA gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della opposta, delle spese di lite del presente giudizio quantificate in complessivi € 14.103,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 18 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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