Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04953/2025REG.PROV.COLL.
N. 09461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9461 del 2024, proposto da
GU BA, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taurisano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. I, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taurisano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udito per parte appellante l’avvocato Eugenio Barrile, in sostituzione dell’avv. -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto l’ordinanza del Comune di Taurisano, che ha accertato l’inottemperanza dell’appellante ad un precedente ordine di demolizione di opere abusive e irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) l’appellante è comproprietario (per la quota di 963/10000, cfr. la visura catastale depositata in primo grado) di un fabbricato nel Comune di Taurisano, catastalmente identificato al foglio 12, part. 3539 del N.C.E.U., edificato come deposito e oggetto di istanza condono (ai sensi dell’art. 32 della l. 24 novembre 2003, n. 326) per cambio di destinazione d’uso a residenziale;
b) in data 14 dicembre 2017, in occasione di rilievi svolti sul posto, la Guardia di Finanza ha accertato la realizzazione di opere difformi dallo stato di fatto di cui alla richiesta di condono edilizio e, in particolare, di « nr. 1 ampliamento nella parte retrostante dell’immobile consistente in nr. 1 vano di circa mq.24, adibito a piccola cucina con copertura in legno e nr. 1 vano di circa mq.45 consistente in una tettoia con copertura in legno, adibito a deposito/garage, per un totale di mq. 70 circa»; alcune difformità relative alle tramezzature interne al corpo oggetto di condono» (cfr. il verbale del 19 dicembre 2017);
c) con ordinanza n. 8 del 14 febbraio 2018, il Comune di Taurisano ha ingiunto all’odierno appellante la demolizione delle seguenti opere, realizzate in assenza di titolo abilitativo: « Modifiche interne al fabbricato oggetto di condono, consistenti nella eliminazione di una parete e la realizzazione di altre pareti interne, con cambio d’uso funzionale degli ambienti (da garage a soggiorno, cucinino e WC. annessi al resto dell’abitazione); Ampliamento nella parte retrostante del fabbricato oggetto di condono, per una superficie coperta di circa mq. 70,00 ed una volumetria di circa mc. 206, 00, per la realizzazione di un vano adibito a cucina ed un vano adibito a deposito/garage, con copertura in legno; Realizzazione di una scala in ferro per accedere alla terrazza e di colonne in corrispondenza delle verande situate sul prospetto principale e laterale» ;
d) in data 11 aprile 2018, l’appellante – tramite la moglie, da lui delegata – ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività, ex art. 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per la sanatoria delle summenzionate difformità;
e) con verbale prot. n.13727 del 27 giugno 2022, la Polizia locale di Taurisano ha riscontrato la permanenza delle opere abusive;
d) con ordinanza n. 31 del 2 marzo 2023, il Comune, preso atto della mancata esecuzione dell’ordinanza n. 8 del 2018, ha irrogato all’appellante la sanzione di € 20.000,00, trattandosi di abuso edilizio insistente su area urbanisticamente destinata ad opere e spazi pubblici (art. 27, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
3. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, compensando le spese di lite. In particolare, il giudice di prime cure:
a) ha preliminarmente rilevato che le doglianze erano intese contestare « la presupposta ingiunzione demolitoria n. 8 del 14.2.2018 […] che, da quanto in atti, non ha mai formato oggetto di impugnazione e/o contestazione da parte del ricorrente » ed è quindi divenuta definitiva;
b) ha ritenuto infondato il primo motivo – volto a valorizzare la pendenza di un procedimento di sanatoria, avviato con la s.c.i.a., che avrebbe dovuto impedire l’adozione di ulteriori provvedimenti repressivi – in quanto «venendo in rilievo un abuso edilizio realizzato su di un immobile con più proprietari, ai fini della sanatoria richiesta, il ricorrente, quale singolo comproprietario, avrebbe dovuto acquisire preventivamente l’autorizzazione degli altri comproprietari »;
c) ha disatteso anche il secondo motivo – proposto al fine di contestare il quantum della sanzione pecuniaria – evidenziando che la pacifica « destinazione “ad opere e spazi pubblici” dell’area su cui ricadono gli abusi », giustifica l’irrogazione della sanzione nella misura massima.
4. Il ricorso in appello è affidato a tre distinti motivi:
I. « Errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del contradittorio. Violazione del divieto di integrazione della motivazione. Omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380/2001. Violazione del giusto procedimento» ;
II. «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis dpr 380/2001. violazione dell’art. 9 del dpr 380/2001. violazione dell’art. 9 del dpr 327/2001. difetto assoluto di istruttoria e motivazione» ;
III. « Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ».
5. Nel corso del giudizio di primo grado:
a) con ordinanza n. 263 del 21 gennaio 2025 è stata sospesa l’efficacia della sentenza impugnata;
b) con memoria del 18 aprile 2025, il Comune di Taurisano – costituitosi il precedente 2 febbraio – ha argomentato per il rigetto dell’appello;
c) con istanza del 19 maggio 2025, il difensore dell’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza, calendarizzata per il giorno successivo, in quanto « impedito a partecipare all’udienza pubblica epigrafata, essendo impegnato presso il Tribunale di Lecce – Sezione Penale Collegiale »;
d) con nota depositata in pari data, la difesa del Comune di Taurisano ha dichiarato di non opporsi al rinvio.
6. Il giudizio è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
7. Preliminarmente, il Collegio non ritiene accoglibile la richiesta di rinvio dell’udienza (seppur con adesione del Comune appellato), non ricorrendo uno dei “ casi eccezionali ” che soli possono giustificare il differimento della trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a.
7.1. Si osserva, in primo luogo, che il difensore dell’appellante si è limitato a valorizzare l’impedimento derivante dalla partecipazione ad un’udienza penale presso altro ufficio giudiziario, ma non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare l’anteriorità di tale impegno, così da permettere al Collegio di valutare se la sua indisponibilità a comparire all’udienza del 20 maggio – fissata, con congruo anticipo, nell’ordinanza cautelare del 21 gennaio 2025 – fosse effettivamente imprevedibile e inevitabile o comunque ovviabile con accorgimenti quali la sostituzione. A ciò si aggiunga che l’istanza di rinvio (peraltro – pur non dubitandosi della veridicità di quanto ivi affermato – sfornita di ogni supporto documentale) è stata depositata (alle ore 12.34 del 19 maggio) poche ore prima dell’udienza stessa, in evidente contrasto con elementari esigenze di programmazione del Collegio.
7.2. Anche a prescindere da tali rilievi, questo Consiglio ( ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079) ha chiarito che « nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell’udienza ». La valutazione di tali ragioni, tuttavia, resta riservata al giudice, cui compete il bilanciamento tra le esigenze difensive del singolo e l’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964).
7.3. La partecipazione personale del difensore all’udienza di discussione, pur giustificata dall’interesse a illustrare oralmente le ragioni dell’appello, non può ritenersi essenziale ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa. Ciò, in primo luogo, alla luce della possibilità di farsi sostituire da altro legale (come in effetti avvenuto), da cui l’orientamento secondo cui «l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore » (Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2024, n. 3089). Nel processo amministrativo, inoltre, le garanzie del contraddittorio sono primariamente assicurate attraverso la facoltà di depositare atti e documenti, della quale, invece, l’appellante non si è pienamente avvalso, avendo omesso ogni replica alla memoria difensiva del Comune.
7.4. Ne consegue il rigetto dell’istanza di rinvio, ritenendosi prevalente l’esigenza di una sollecita definizione del giudizio.
8. Nel merito, l’appello è infondato.
9. Con il primo motivo, l’appellante lamenta l’omessa considerazione della s.c.i.a. presentata l’11 aprile 2018, sostenendo che la pendenza del procedimento di sanatoria avrebbe dovuto impedire l’esecuzione dell’ordine di demolizione e, con essa, l’emanazione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, in questa sede impugnato.
9.1. La censura non può essere condivisa. La s.c.i.a. in sanatoria risulta, infatti, presentata in evidente difetto dei presupposti, soggettivi e oggettivi, di ammissibilità e non era pertanto idonea ad attivare un obbligo di provvedere in capo al Comune, né a paralizzare l’efficacia dell’ordinanza demolitoria.
9.2. Sul piano soggettivo, l’immobile di cui si discute (catastalmente identificato al fg. 12, part. 3539 del N.C.E.U.) è di proprietà di altri sei soggetti (cfr. la visura catastale versata in atti dal Comune nel giudizio di primo grado, da cui risulta che la proprietà dell’appellante è di soli 963/10000esimi), il cui consenso alla presentazione della s.c.i.a. non è stato allegato né provato dall’appellante.
9.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, è legittimato alla richiesta del titolo edilizio, anche in sanatoria, solo «colui che abbia la totale disponibilità del bene (pertanto l’intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso), non potendo riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, e ciò per l’evidente ragione che, diversamente considerando, il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento » (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766). La legittimazione del proprietario pro quota può riconoscersi, del tutto eccezionalmente, « nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari» (Cons. Stato, sez. IV, 07 settembre 2016, n. 3823), circostanza non riscontrabile nella fattispecie.
9.4. Neppure può giovare all’appellante – che dichiara di avere materialmente eseguito le opere – l’invocata qualità di “ responsabile dell’abuso ”, contemplata dall’art. 37, comma 4 del d.P.R. 380/2001 (come vigente ratione temporis) quale autonomo titolo di legittimazione alla richiesta di sanatoria. Tale qualifica, infatti, non può essere strumentalmente invocata dal comproprietario al fine di eludere i limiti privatistici inerenti alla disponibilità del bene comune, né per giustificare scelte unilaterali potenzialmente pregiudizievoli per gli altri contitolari (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158).
9.5. Sotto il profilo oggettivo, va poi rilevato che la s.c.i.a. può produrre i propri effetti giuridici tipici in quanto corrisponda al modello delineato dal legislatore, ossia solo se riferita a interventi edilizi riconducibili alle fattispecie per cui l’ordinamento consente l’utilizzo di tale strumento di semplificazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181; id., sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5999). Nella presente vicenda, la s.c.i.a. in sanatoria è stata invece presentata al fine di legittimare – inter alia – opere di ampliamento volumetrico fuori sagoma, pacificamente qualificabili in termini di “nuova costruzione” e, come tali, soggette ad ordinario permesso di costruire.
9.6. L’evidente estraneità della s.c.i.a. rispetto al proprio ambito applicativo, così come la palese carenza dei requisiti di legittimazione soggettiva, attengono a presupposti immediatamente riscontrabili, che esulano dall’ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione comunale – le quali, peraltro, risultano già svolte dagli uffici competenti, ancorché non formalizzate in un provvedimento espresso, come emerge dalla relazione tecnica depositata in primo grado – e consentono, di per sé, di escludere che all’atto possano ricondursi gli effetti giuridici invocati dall’appellante.
9.7. Al contempo, la manifesta inaccoglibilità della s.c.i.a. rivela il carattere strumentale della sua presentazione, avvenuta al di fuori dello scopo cui l’istituto è deputato – vale a dire, la sanatoria in via eccezionale di abusi formali minori – al solo fine di paralizzare l’esercizio del potere repressivo del Comune. Come affermato di recente da questa sezione (Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394), in simili ipotesi deve escludersi l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere, poiché il ricorso abusivo all’istituto « ne determina un ingiustificato sviamento dal fine tipico ed integra una fattispecie di abuso del diritto, nonché di violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede ».
10. Con il secondo motivo, l’appellante contesta la misura della sanzione pecuniaria irrogatagli (pari ad € 20.000), in quanto fondata su una destinazione dell’area – “ ad opere e spazi pubblici ” – prevista dal P.R.G. approvato nel 2005 e quindi, a suo dire, decaduta per inutile decorso del quinquennio.
10.1. La censura è infondata. Essa, infatti, muove dall’erroneo presupposto della natura espropriativa del vincolo in esame, che sola potrebbe giustificarne la decadenza allo spirare del termine quinquennale dalla sua apposizione (cfr. art. 9, comma 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). È principio pacifico, tuttavia, quello secondo cui il vincolo di destinazione urbanistica a zona per attrezzature di interesse pubblico, impresso ad un’area dal piano regolatore generale – in quanto vincolo volto a disciplinare lo ius aedificandi sull’area in modo omogeneo per una generalità di destinatari – costituisce un vincolo conformativo, valido a tempo indeterminato (Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; id., sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2677).
11. È manifestamente infondato anche il terzo motivo, volto a dedurre la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
11.1. Il vizio invocato è configurabile solo quando la motivazione manchi radicalmente, sotto il profilo materiale e grafico, ovvero quando essa sia meramente apparente o del tutto incomprensibile (Cons. Stato, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8595). Una simile evenienza non ricorre nel caso di specie, avendo il T.a.r. congruamente motivato sulle censure dedotte, con argomentazioni che hanno resistito alle critiche formulate in sede di appello.
12. Non rileva, infine, il giudicato formatosi sulla sentenza del T.a.r. Lecce, sez. I, n. 1096 del 15 ottobre 2024 (resa nel giudizio di R.G. 1115/2023) – circostanza irritualmente valorizzata dall’appellante solo nell’istanza di rinvio dell’udienza del 19 maggio 2025 – che ha annullato, su ricorso di altro comproprietario, il provvedimento oggetto di questo giudizio.
12.1. Al riguardo si osserva, infatti, che:
a) l’ordinanza n. 31 del 2023 costituisce provvedimento a contenuto plurimo ed effetti scindibili, recando una serie di autonomi accertamenti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 8 del 2018, nei confronti di ciascuno dei comproprietari del bene interessato dall’abuso, mentre solo all’odierno appellante è stato altresì intimato il pagamento della sanzione pecuniaria;
b) il motivo di annullamento accolto dalla sentenza 1096/2024, relativo alla mancata notifica dell’ordine demolitorio (« Mancando la prova della conoscenza in capo alla ricorrente dell’ordinanza di demolizione, non resta al Collegio che dichiarare illegittimo l’accertamento gravato per mancanza del suo presupposto fondante »), è esclusivamente riferibile al comproprietario ricorrente in quel giudizio;
c) non ricorrono, pertanto, i presupposti per un’estensione ultra-partes degli effetti del giudicato, che sarebbe ipotizzabile solo in caso di accoglimento del ricorso per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari dell’atto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 5).
13. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
13.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.