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Sentenza 21 aprile 2025
Sentenza 21 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.383/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 settembre 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. MAUCERI FRANCESCO C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. CHIARENZA ANTONINO
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 468/2021 pubblicata in data 26/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello contrariis reiectis, annullare ovvero revocare ovvero riformare la sentenza impugnata e rigettare le domande formulate in primo grado dagli istituti appellati. Condannare i suddetti alle spese ed ai compensi del giudizio. Ribadisce riserva di ogni tutela ulteriore in ordine al preteso credito ed alla nullità della fideiussione in argomento ed invita ad ogni effetto di legge gli
Istituti appellati a desistere da qualsivoglia pretesa derivante dalla fideiussione in discorso, segnalando che essa è radicalmente nulla, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-228/18 (e dunque anche a prescindere dal decreto ingiuntivo conseguito in epoca anteriore) ; così pure li invitano a desistere dalla revocatoria in discorso ed a consentire la cancellazione della annotazioni relative, onde arginare i conseguenti ed incalcolabili danni che ne derivano in danno degli appellanti stessi e dei loro familiari.
Per Parte Appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda di annullamento e/o revoca e/o riforma della sentenza appellata siccome illegittima, erronea ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 468/2021 emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata il
26.1.2021. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 468/2021 pubblicata il 26/01/2021, il Tribunale di Catania dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della
[...]
e della , dell'atto pubblico stipulato il Controparte_3 Controparte_1
16.2.2011 in notar di Giarre, repertorio n.31580, raccolta n.15626, Persona_1
registrato in Giarre il 28.2.2011 al n.1105, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, il dì 1.3.2011 ai nn.11037/7997, e presso la medesima Agenzia, Ufficio Provinciale di Enna, il dì 8.3.2011 ai nn.2019/1590, mediante il quale , con il consenso della moglie, Parte_1
aveva costituito un fondo patrimoniale, apportandovi gli immobili Parte_2
di cui in motivazione, siccome ben descritti alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione;
ordinava ai competenti Conservatori dei RR. II. di Catania ed Enna la pag. 2/7 trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità; condannava i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di tutte le parti avverse, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €7.800,00, di cui €800,00 per spese vive ed €7.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
In particolare il primo giudice, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di azione revocatoria, riteneva sussistenti sia le ragioni creditorie verso il debitore, sia il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale
(“eventus damni”), nonché l'atteggiamento soggettivo del debitore nell'ipotesi di atti a titolo gratuito (“scientia damni”) nel caso di atto stipulato, come nella fattispecie, successivamente al sorgere del credito.
e hanno impugnato la predetta pronuncia per le Parte_1 Parte_2
ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la (cessionaria del credito), istando per il rigetto Controparte_1
dell'appello mentre, sebbene regolarmente citato, non si è costituita la banca cedente, con conseguente sua contumacia. Controparte_2
Indi, all'udienza del 13/09/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante ha articolato due motivi, censurando la sentenza sia sotto il profilo del riconoscimento dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia con riguardo alle spese del giudizio.
In particolare i coniugi hanno sostenuto che il primo giudice CP_4
avrebbe errato:
- nel dichiarare che l'atto oggetto dell'azione revocatoria era successivo al sorgere del credito, ossia al decreto ingiuntivo emesso nel 2014, essendo stato pag. 3/7 compiuto il 16 febbraio 2011 ovverosia in epoca rilevantemente anteriore al sorgere dell'asserito credito;
- nell'omettere, conseguentemente, ogni indagine in ordine al presupposto della scientia damni ed in particolare sulla “preordinazione”, dovendo questa essere esclusa, non sussistendone alcun sintomo e trattandosi di atto che assolve alla funzione costituzionalmente garantita per cui è concesso dall'ordinamento (di tutela degli interessi primari della famiglia);
- nel non rilevare che l'originaria parte attrice aveva omesso la prova della insolvenza della società debitrice principale all'epoca dell'atto in discorso;
- nell'affermare la sussistenza della “scientia damni”, non potendo gli appellanti immaginare nel 2011 che oltre tre anni dopo sarebbe stata promossa azione monitoria nei loro confronti per il debito di garanzia in argomento;
- nell'aver condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore sia della cedente che della cessionaria.
Quanto al primo aspetto rileva la Corte che, sebbene il primo giudice abbia fatto riferimento al decreto ingiuntivo del 2014, deve ritenersi che, come affermato dal Tribunale, la qualità di creditore di parte attrice, per debiti del
sorti prima del 16.2.2011 (epoca della stipula dell'atto di costituzione di Pt_1 fondo patrimoniale “de quo”), è dimostrata dalla documentazione prodotta da parte attrice ed, in particolare dall'atto di fideiussione che gli stessi appellanti hanno riconosciuto essere stata (malauguratamente) sottoscritta nell'anno 2009.
Ed invero il credito è certamente sorto prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato posto che, “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo
2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo)
pag. 4/7 di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni);
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr. tra le tante, da ultimo Cass. 10/01/2023,
n.330).
Bene ha fatto, dunque, il Tribunale a ritenere che non fosse necessaria, al fine di dimostrare il presupposto della scientia damni, la “preordinazione” dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie.
Errato si rivela, altresì, il rilievo secondo cui sarebbe stata necessaria la prova della insolvenza della società debitrice principale all'epoca dell'atto in discorso: non solo la previa escussione del debitore principale non era prevista nel contratto di fideiussione, ma non è nemmeno prevista come condizione per l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del debitore.
Ed invero, “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III - 06/10/2023, n.
28141).
Quanto alla sussistenza della “scientia damni”, non solo deve ribadirsi che al momento del compimento dell'atto era già sorto il credito in capo alla banca, ma deve altresì evidenziarsi che risulta comprovato che l'atto è stato compiuto successivamente alla comunicazione di revoca degli affidamenti effettuata dalla
Banca, in ragione del cronicizzarsi dell'esposizione debitoria, con lettera del
2.9.2010 (ultima di una serie di lettere-diffide formulate dalla Banca e recanti le pag. 5/7 date 22.10.2009, 18.12.2009 e 12.1.2010) spedite alla società debitrice ed ai garanti, e, dunque, il non poteva non essere consapevole del pregiudizio Pt_1
arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, va rilevato come appare corretta l'interpretazione della parte appellata in merito alla condanna alle spese del giudizio.
Il Primo Giudice, infatti, nel condannare “i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di tutte le parti avverse, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7.800,00, di cui € 800,00 per spese vive ed € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A., come per legge” non ha fatto altro che condannare gli odierni appellanti al pagamento in favore delle parti appellate, intendendo la unicità della posizione e della rappresentanza in giudizio, affidata allo stesso difensore, e tenendo conto che il Controparte_3
non aveva depositato ulteriori atti difensivi dopo l'atto di citazione.
Invero, qualora il primo giudice avesse voluto condannare gli appellanti al pagamento in favore tanto della Banca cedente che del cessionario avrebbe dovuto specificare che il pagamento dell'importo liquidato era in favore di ciascuna delle parti costituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta ex art. 5 del citato DM, pari nel caso in esame ad € € 139.637,12, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado di giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
pag. 6/7 e di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 468/2021 pubblicata il
26/01/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.383/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13 settembre 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. MAUCERI FRANCESCO C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. CHIARENZA ANTONINO
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 468/2021 pubblicata in data 26/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia la Corte d'Appello contrariis reiectis, annullare ovvero revocare ovvero riformare la sentenza impugnata e rigettare le domande formulate in primo grado dagli istituti appellati. Condannare i suddetti alle spese ed ai compensi del giudizio. Ribadisce riserva di ogni tutela ulteriore in ordine al preteso credito ed alla nullità della fideiussione in argomento ed invita ad ogni effetto di legge gli
Istituti appellati a desistere da qualsivoglia pretesa derivante dalla fideiussione in discorso, segnalando che essa è radicalmente nulla, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-228/18 (e dunque anche a prescindere dal decreto ingiuntivo conseguito in epoca anteriore) ; così pure li invitano a desistere dalla revocatoria in discorso ed a consentire la cancellazione della annotazioni relative, onde arginare i conseguenti ed incalcolabili danni che ne derivano in danno degli appellanti stessi e dei loro familiari.
Per Parte Appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, rigettare integralmente la domanda di annullamento e/o revoca e/o riforma della sentenza appellata siccome illegittima, erronea ed infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate nel corpo del presente atto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 468/2021 emessa dal Tribunale di Catania e pubblicata il
26.1.2021. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 468/2021 pubblicata il 26/01/2021, il Tribunale di Catania dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della
[...]
e della , dell'atto pubblico stipulato il Controparte_3 Controparte_1
16.2.2011 in notar di Giarre, repertorio n.31580, raccolta n.15626, Persona_1
registrato in Giarre il 28.2.2011 al n.1105, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, il dì 1.3.2011 ai nn.11037/7997, e presso la medesima Agenzia, Ufficio Provinciale di Enna, il dì 8.3.2011 ai nn.2019/1590, mediante il quale , con il consenso della moglie, Parte_1
aveva costituito un fondo patrimoniale, apportandovi gli immobili Parte_2
di cui in motivazione, siccome ben descritti alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione;
ordinava ai competenti Conservatori dei RR. II. di Catania ed Enna la pag. 2/7 trascrizione della sentenza, con esonero da responsabilità; condannava i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di tutte le parti avverse, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €7.800,00, di cui €800,00 per spese vive ed €7.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.
In particolare il primo giudice, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di azione revocatoria, riteneva sussistenti sia le ragioni creditorie verso il debitore, sia il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale
(“eventus damni”), nonché l'atteggiamento soggettivo del debitore nell'ipotesi di atti a titolo gratuito (“scientia damni”) nel caso di atto stipulato, come nella fattispecie, successivamente al sorgere del credito.
e hanno impugnato la predetta pronuncia per le Parte_1 Parte_2
ragioni meglio illustrate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la (cessionaria del credito), istando per il rigetto Controparte_1
dell'appello mentre, sebbene regolarmente citato, non si è costituita la banca cedente, con conseguente sua contumacia. Controparte_2
Indi, all'udienza del 13/09/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante ha articolato due motivi, censurando la sentenza sia sotto il profilo del riconoscimento dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, sia con riguardo alle spese del giudizio.
In particolare i coniugi hanno sostenuto che il primo giudice CP_4
avrebbe errato:
- nel dichiarare che l'atto oggetto dell'azione revocatoria era successivo al sorgere del credito, ossia al decreto ingiuntivo emesso nel 2014, essendo stato pag. 3/7 compiuto il 16 febbraio 2011 ovverosia in epoca rilevantemente anteriore al sorgere dell'asserito credito;
- nell'omettere, conseguentemente, ogni indagine in ordine al presupposto della scientia damni ed in particolare sulla “preordinazione”, dovendo questa essere esclusa, non sussistendone alcun sintomo e trattandosi di atto che assolve alla funzione costituzionalmente garantita per cui è concesso dall'ordinamento (di tutela degli interessi primari della famiglia);
- nel non rilevare che l'originaria parte attrice aveva omesso la prova della insolvenza della società debitrice principale all'epoca dell'atto in discorso;
- nell'affermare la sussistenza della “scientia damni”, non potendo gli appellanti immaginare nel 2011 che oltre tre anni dopo sarebbe stata promossa azione monitoria nei loro confronti per il debito di garanzia in argomento;
- nell'aver condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore sia della cedente che della cessionaria.
Quanto al primo aspetto rileva la Corte che, sebbene il primo giudice abbia fatto riferimento al decreto ingiuntivo del 2014, deve ritenersi che, come affermato dal Tribunale, la qualità di creditore di parte attrice, per debiti del
sorti prima del 16.2.2011 (epoca della stipula dell'atto di costituzione di Pt_1 fondo patrimoniale “de quo”), è dimostrata dalla documentazione prodotta da parte attrice ed, in particolare dall'atto di fideiussione che gli stessi appellanti hanno riconosciuto essere stata (malauguratamente) sottoscritta nell'anno 2009.
Ed invero il credito è certamente sorto prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato posto che, “prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo
2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo)
pag. 4/7 di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni);
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr. tra le tante, da ultimo Cass. 10/01/2023,
n.330).
Bene ha fatto, dunque, il Tribunale a ritenere che non fosse necessaria, al fine di dimostrare il presupposto della scientia damni, la “preordinazione” dell'atto a pregiudicare le ragioni creditorie.
Errato si rivela, altresì, il rilievo secondo cui sarebbe stata necessaria la prova della insolvenza della società debitrice principale all'epoca dell'atto in discorso: non solo la previa escussione del debitore principale non era prevista nel contratto di fideiussione, ma non è nemmeno prevista come condizione per l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del debitore.
Ed invero, “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III - 06/10/2023, n.
28141).
Quanto alla sussistenza della “scientia damni”, non solo deve ribadirsi che al momento del compimento dell'atto era già sorto il credito in capo alla banca, ma deve altresì evidenziarsi che risulta comprovato che l'atto è stato compiuto successivamente alla comunicazione di revoca degli affidamenti effettuata dalla
Banca, in ragione del cronicizzarsi dell'esposizione debitoria, con lettera del
2.9.2010 (ultima di una serie di lettere-diffide formulate dalla Banca e recanti le pag. 5/7 date 22.10.2009, 18.12.2009 e 12.1.2010) spedite alla società debitrice ed ai garanti, e, dunque, il non poteva non essere consapevole del pregiudizio Pt_1
arrecato alle ragioni creditorie.
Infine, va rilevato come appare corretta l'interpretazione della parte appellata in merito alla condanna alle spese del giudizio.
Il Primo Giudice, infatti, nel condannare “i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di tutte le parti avverse, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7.800,00, di cui € 800,00 per spese vive ed € 7.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A., come per legge” non ha fatto altro che condannare gli odierni appellanti al pagamento in favore delle parti appellate, intendendo la unicità della posizione e della rappresentanza in giudizio, affidata allo stesso difensore, e tenendo conto che il Controparte_3
non aveva depositato ulteriori atti difensivi dopo l'atto di citazione.
Invero, qualora il primo giudice avesse voluto condannare gli appellanti al pagamento in favore tanto della Banca cedente che del cessionario avrebbe dovuto specificare che il pagamento dell'importo liquidato era in favore di ciascuna delle parti costituite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione “all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta ex art. 5 del citato DM, pari nel caso in esame ad € € 139.637,12, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente grado di giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
pag. 6/7 e di Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 468/2021 pubblicata il
26/01/2021 così provvede:
1) rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7