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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Udienza del 14.07.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 13005 del 2024.
Alle ore 13.20 per l'appellante è presente l'Avv. Lucarelli, che si riporta al ricorso e conclude per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di lite. L'Avv. Lucarelli si allontana dall'aula e il
Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, in assenza delle parti, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 13005/2024 di R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 11.06.2024 e notificato in data
15.07.2024
DA
Avv. cod. fiscale elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, via Francesco Caracciolo n. 10, presso il proprio studio
(Avv. Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Napoli, sita in Napoli, via Diaz n. 11
(AVVOCATURA DELLO STATO)
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 42689/2023, pubblicata in data 11.12.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. MIT 00065299, emessa in C.F._2 data 15.02.2023, con cui il prefetto di Napoli aveva ingiunto all'Avv. di pagare Parte_1
€ 52,00, oltre spese di notifica e procedimento (pari a € 5,50), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7, commi 1, lett. f), e 15 del codice della strada, in quanto in data
14.02.2022, in Napoli, via Francesco Caracciolo, il veicolo di sua proprietà, targato FV023VW,
“sostava senza esporre il titolo di pagamento”.
Pur avendo accolto il ricorso, il giudice ha compensato le spese di lite, “attesa la peculiarità della vertenza”.
L'Avv. Lucarelli propone appello avverso tale decisione, dolendosi della compensazione e deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la carenza di motivazione. L'appellante chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere l'appello
1 proposto, per i motivi, le ragioni e le considerazioni di fatto e di diritto svolte nella premessa e conseguentemente riformare l'impugnata sentenza di primo grado condannando l
[...] in persona del Prefetto pro tempore alla refusione delle spese, Controparte_1 anche generali, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio con aumento di cui all'art. 1 comma 1 bis del DM 55/2014 per redazione dell'atto in formato navigabile, come da nota spese che si deposita con attribuzione ai sottoscritto procuratore antistatario”.
La insiste per il rigetto dell'appello, in quanto le ragioni alla base della Controparte_1 compensazione si ricaverebbero dalla complessiva motivazione della sentenza.
§ 2. L'appello è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., in quanto, come si evidenzierà
a breve, nel caso in esame non ricorre alcuna fattispecie idonea a giustificare la compensazione delle spese. Inoltre, la statuizione impugnata è motivata in modo apparente, perché utilizza una clausola di stile di oscura decifrazione (“peculiarità della vertenza”), il cui significato non si ricava nemmeno dalla complessiva lettura della sentenza.
Quanto ai presupposti dell'istituto in esame, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). I giudici costituzionali hanno poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche
2 espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione, perché
“l'ente impositore non ha soddisfatto l'onere del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria”, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento integrale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa, né contrasto giurisprudenziale da superare.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In base all'art. 91 c.p.c., la va condannata a rifondere all'Avv. Lucarelli le spese di CP_1 lite relative al primo grado, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia (€ 57,50), del mancato deposito di memorie e scritti difensivi conclusionali. Anche le spese del presente grado si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri ministeriali, del quantum riconosciuto in sentenza (importo spese di lite), dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Gli importi indicati nella nota spese in atti sono stati ridotti ai minimi, tenuto conto della semplicità e della natura seriale della controversia;
non è stata riconosciuta la fase istruttoria, in quanto non contemplata nella suddetta nota;
non è stato riconosciuto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto le tecniche informatiche adottate nella redazione dell'atto di appello non hanno comportato alcuna concreta agevolazione nella consultazione dei documenti, tenuto conto del numero limitato di file (3) da esaminare (cfr. Cass. civ., sez. II, 27/07/2023, n.22762).
Infine, gli importi dovuti a titolo di contributo unificato sono dovuti dalla soccombente soltanto in presenza di prova del relativo pagamento (allo stato mancante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
Napoli n. 42689/2023, condanna la a rifondere all'Avv. CP_1 CP_1 [...] le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 139,00 per compenso Parte_1 del difensore (di cui € 34,00 per la fase di studio, € 34,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
b) condanna la a rimborsare all'Avv. Controparte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 232,00 per Parte_1
3 compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 14.07.2025 Il Giudice
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