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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 4/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8759/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. FATIGATO MICHELE E MARIA ANTONIA FATIGATO. contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. ODORIZZI MARTA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.12.2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver lavorato negli anni 2015 e 2019 come braccianti agricola, rispettivamente per n. 6 giornate e per n. 33 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola di Passalaqua
Pierpaolo.
La ricorrente ha precisato di:
- aver lavorato con vincolo della subordinazione;
- di essersi occupata della raccolta di uva da tavola, svolgendo anche lavori ausiliari e di conduzione del vigneto;
- di aver lavorato su terreni siti in agro di Apricena;
- aver osservato un orario di lavoro di circa 7 ore, ovvero dalle ore 6:30 alle ore
13:30, con mezz'ora di pausa;
- aver rispettato le direttive impartite dal datore di lavoro. La ricorrente, inoltre, ha dedotto di aver ricevuto in data 5.8.2021, a mezzo
CP_ raccomandata, i provvedimenti con i quali l' aveva disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro.
Sul presupposto dell'illegittimità dell'operato dell' , la ricorrente ha chiesto al CP_1 giudice adito di accertare il diritto ad essere iscritta negli elenchi per l'anno 2015 per n. 6 giornate e per l'anno 2019 per n. 33 giornate.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale articolata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto occorre sgombrare il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
CP_ È infondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/70, sollevata dall' posto che, nonostante l'omessa presentazione del ricorso amministrativo, il presente ricorso
è stato presentato tempestivamente. Invero a fronte della notifica del provvedimento di disconoscimento avvenuta in data 5.8.2021, il ricorso è stato depositato in data
3.12.2021, ovvero allorquando il termine complessivo di 150 giorni (dati dalla sommatoria di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + 120 giorni per adire l'autorità giudiziaria), non era ancora spirato.
Medesima sorte spetta alla censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_1
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui
CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, poi, la domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n.
5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n.
14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali
CP_ ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle
«prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno
2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350;
Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto dall'odierna ricorrente, che come detto ne era gravata.
CP_ Deve innanzitutto osservarsi che l' a fondamento dei disconoscimenti dei rapporti di lavoro per cui è causa ha prodotto il verbale ispettivo n.
2019018422/DDL del 21.12.2020 riferito al periodo dall'1.01.2015 al 30.6.2020 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola di Passalaqua Pierpaolo con sede in Apricena (Fg), località Posta Nuova.
Ebbene, nel ridetto verbale, previo esame della documentale aziendale e fiscale, gli ispettori hanno dato atto: delle irregolarità concernenti la retribuzione giornaliera corrisposta ai dipendenti, in quanto inferiore a quella determinata dai contratti integrativi provinciali di categoria della provincia di Foggia;
dell'infedele registrazione delle ore e delle giornate lavorative prestate, in quanto sono state denunciate e versate in maniera irregolare.
Sulla scorta delle suddette irregolarità i funzionari hanno evidenziato che l'azienda agricola ispezionata fosse tenuta al pagamento di euro 81.132,62 a titolo di contributi
(dovuti sul maggior imponibile previdenziale derivante dalle differenze retributive dovute ai dipendenti) nonché al rimborso dell'importo di euro 413.160,63 a titolo di agevolazioni contributive, già conguagliate dalla ditta e tuttavia non spettati.
Quanto ai rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, nel ridetto verbale si legge testualmente “dall'esame della documentazione sequestrata dai carabinieri e dal contenuto delle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento penale, è stata accertata in alcuni casi la costituzione di falsi rapporti di lavoro allo scopo di CP_ percepire l'indennità di disoccupazione da parte dell' ovvero di costituire indebite posizioni assicurative. Pertanto, […]si procede con il presente verbale ad annullare i rapporti indicati nell'allegato B”.
Orbene, non vi è chi non veda che dalla lettura del suddetto verbale ispettivo non emerge alcun dato che consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Premesso che gli ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata né tantomeno hanno mosso contestazioni circa l'effettivo esercizio dell'attività ovvero il reale possesso dei terreni, non è dato comprendere la ragione per la quale l' ha ritenuto fittizio il CP_1 rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola
Passalaqua negli anni 2015 e 2019. Nulla, neanche una parola è stata spesa dagli ispettori in tal senso.
Si è dunque al cospetto di un evidente deficit assertivo, ulteriormente aggravato dalla circostanza che l' ha persino omesso di produrre in questa sede la CP_2
documentazione aziendale esaminata e le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in fase ispettiva.
Se da un lato sono ignote le ragioni poste a fondamento del disconoscimento in esame, dall'altro lato deve rilevarsi che le risultanze istruttorie depongono a favore della sussistenza dei rapporti d lavoro rivendicati in questa sede dalla ricorrente. In particolare si intende far riferimento sia alla documentazione prodotta dalla lavoratrice (documentazione, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo oggetto di contestazione l'effettiva operatività dell'azienda datrice di lavoro), sia alle risultanze della prova orale, laddove entrambi i testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente dettagliate e pressoché sovrapponibili hanno confermato la prospettazione attorea. Trattasi a ben vedere di dichiarazioni rese da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa, per aver lavorato con la ricorrente e peraltro rese da soggetti indifferenti agli esiti del presente giudizio, in quanto i rispettivi rapporti di lavoro non sono stati oggetto di disconoscimento.
Vero è che i testi hanno riferito di aver lavorato con la ricorrente alle dipendenze dell'azienda Passalaqua nei mesi estivi /primaverili, laddove nel ricorso introduttivo la ricorrente ha riferito di aver lavorato nell'anno 2015 nel mese di settembre e nell'anno 2019 dal mese di gennaio al mese di luglio, ma è altrettanto vero che tale imprecisione non pregiudica la genuinità delle loro dichiarazioni, in quanto l'esame CP_ della documentazione prodotta dall' rileva la coincidenza temporale dei rapporti di lavoro dei testi e della ricorrente. E' quindi plausibile che i testi siano potuti incorrere in un'inesattezza anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'espletamento dell'attività lavorativa (2015 – 2019) e la testimonianza (2024).
Per il resto, peraltro, si ribadisce che le dichiarazioni sono parse puntuali, precise e concordanti. CP_ In conclusione, non avendo l' prodotto documentazione inidonea a giustificare e sostenere i disconoscimenti operati, ed avendo, di contro, la ricorrente comprovato adeguatamente la propria prospettazione, il ricorso deve essere accolto.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il numero 6 giornate nell'anno 2015 e per n. 33 giornate nell'anno 2019.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8759 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, per l'anno 2015 e per 6 giorni e per l'anno 2019 per 33 giornate;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 4.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 4/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 8759/2021 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. FATIGATO MICHELE E MARIA ANTONIA FATIGATO. contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. ODORIZZI MARTA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3.12.2021 la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver lavorato negli anni 2015 e 2019 come braccianti agricola, rispettivamente per n. 6 giornate e per n. 33 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola di Passalaqua
Pierpaolo.
La ricorrente ha precisato di:
- aver lavorato con vincolo della subordinazione;
- di essersi occupata della raccolta di uva da tavola, svolgendo anche lavori ausiliari e di conduzione del vigneto;
- di aver lavorato su terreni siti in agro di Apricena;
- aver osservato un orario di lavoro di circa 7 ore, ovvero dalle ore 6:30 alle ore
13:30, con mezz'ora di pausa;
- aver rispettato le direttive impartite dal datore di lavoro. La ricorrente, inoltre, ha dedotto di aver ricevuto in data 5.8.2021, a mezzo
CP_ raccomandata, i provvedimenti con i quali l' aveva disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro.
Sul presupposto dell'illegittimità dell'operato dell' , la ricorrente ha chiesto al CP_1 giudice adito di accertare il diritto ad essere iscritta negli elenchi per l'anno 2015 per n. 6 giornate e per l'anno 2019 per n. 33 giornate.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale articolata dalla parte ricorrente.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto occorre sgombrare il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
CP_ È infondata l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/70, sollevata dall' posto che, nonostante l'omessa presentazione del ricorso amministrativo, il presente ricorso
è stato presentato tempestivamente. Invero a fronte della notifica del provvedimento di disconoscimento avvenuta in data 5.8.2021, il ricorso è stato depositato in data
3.12.2021, ovvero allorquando il termine complessivo di 150 giorni (dati dalla sommatoria di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo + 120 giorni per adire l'autorità giudiziaria), non era ancora spirato.
Medesima sorte spetta alla censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). CP_1
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli
(evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui
CP_ ha lamentato la violazione da parte dell' .
Nel merito, poi, la domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”). Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n.
5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n.
14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali
CP_ ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle
«prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno
2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350;
Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio sia stato assolto dall'odierna ricorrente, che come detto ne era gravata.
CP_ Deve innanzitutto osservarsi che l' a fondamento dei disconoscimenti dei rapporti di lavoro per cui è causa ha prodotto il verbale ispettivo n.
2019018422/DDL del 21.12.2020 riferito al periodo dall'1.01.2015 al 30.6.2020 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola di Passalaqua Pierpaolo con sede in Apricena (Fg), località Posta Nuova.
Ebbene, nel ridetto verbale, previo esame della documentale aziendale e fiscale, gli ispettori hanno dato atto: delle irregolarità concernenti la retribuzione giornaliera corrisposta ai dipendenti, in quanto inferiore a quella determinata dai contratti integrativi provinciali di categoria della provincia di Foggia;
dell'infedele registrazione delle ore e delle giornate lavorative prestate, in quanto sono state denunciate e versate in maniera irregolare.
Sulla scorta delle suddette irregolarità i funzionari hanno evidenziato che l'azienda agricola ispezionata fosse tenuta al pagamento di euro 81.132,62 a titolo di contributi
(dovuti sul maggior imponibile previdenziale derivante dalle differenze retributive dovute ai dipendenti) nonché al rimborso dell'importo di euro 413.160,63 a titolo di agevolazioni contributive, già conguagliate dalla ditta e tuttavia non spettati.
Quanto ai rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, nel ridetto verbale si legge testualmente “dall'esame della documentazione sequestrata dai carabinieri e dal contenuto delle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento penale, è stata accertata in alcuni casi la costituzione di falsi rapporti di lavoro allo scopo di CP_ percepire l'indennità di disoccupazione da parte dell' ovvero di costituire indebite posizioni assicurative. Pertanto, […]si procede con il presente verbale ad annullare i rapporti indicati nell'allegato B”.
Orbene, non vi è chi non veda che dalla lettura del suddetto verbale ispettivo non emerge alcun dato che consenta di comprendere le ragioni poste a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Premesso che gli ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata né tantomeno hanno mosso contestazioni circa l'effettivo esercizio dell'attività ovvero il reale possesso dei terreni, non è dato comprendere la ragione per la quale l' ha ritenuto fittizio il CP_1 rapporto di lavoro espletato dalla ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola
Passalaqua negli anni 2015 e 2019. Nulla, neanche una parola è stata spesa dagli ispettori in tal senso.
Si è dunque al cospetto di un evidente deficit assertivo, ulteriormente aggravato dalla circostanza che l' ha persino omesso di produrre in questa sede la CP_2
documentazione aziendale esaminata e le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in fase ispettiva.
Se da un lato sono ignote le ragioni poste a fondamento del disconoscimento in esame, dall'altro lato deve rilevarsi che le risultanze istruttorie depongono a favore della sussistenza dei rapporti d lavoro rivendicati in questa sede dalla ricorrente. In particolare si intende far riferimento sia alla documentazione prodotta dalla lavoratrice (documentazione, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo oggetto di contestazione l'effettiva operatività dell'azienda datrice di lavoro), sia alle risultanze della prova orale, laddove entrambi i testi escussi, con dichiarazioni sufficientemente dettagliate e pressoché sovrapponibili hanno confermato la prospettazione attorea. Trattasi a ben vedere di dichiarazioni rese da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa, per aver lavorato con la ricorrente e peraltro rese da soggetti indifferenti agli esiti del presente giudizio, in quanto i rispettivi rapporti di lavoro non sono stati oggetto di disconoscimento.
Vero è che i testi hanno riferito di aver lavorato con la ricorrente alle dipendenze dell'azienda Passalaqua nei mesi estivi /primaverili, laddove nel ricorso introduttivo la ricorrente ha riferito di aver lavorato nell'anno 2015 nel mese di settembre e nell'anno 2019 dal mese di gennaio al mese di luglio, ma è altrettanto vero che tale imprecisione non pregiudica la genuinità delle loro dichiarazioni, in quanto l'esame CP_ della documentazione prodotta dall' rileva la coincidenza temporale dei rapporti di lavoro dei testi e della ricorrente. E' quindi plausibile che i testi siano potuti incorrere in un'inesattezza anche in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'espletamento dell'attività lavorativa (2015 – 2019) e la testimonianza (2024).
Per il resto, peraltro, si ribadisce che le dichiarazioni sono parse puntuali, precise e concordanti. CP_ In conclusione, non avendo l' prodotto documentazione inidonea a giustificare e sostenere i disconoscimenti operati, ed avendo, di contro, la ricorrente comprovato adeguatamente la propria prospettazione, il ricorso deve essere accolto.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il numero 6 giornate nell'anno 2015 e per n. 33 giornate nell'anno 2019.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8759 /2021 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, per l'anno 2015 e per 6 giorni e per l'anno 2019 per 33 giornate;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.310,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, 4.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti