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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3141/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR NO CE all'udienza del 11/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3141/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO Parte_1
MATTEO, avv. DI PIERRO ROBERTO;
ricorrente
E
avv. Controparte_1
BO ON, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 10.04.2025 e notificato il 05.06.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da omologa del
Tribunale di Trani del 23.10.2024 notificato il 24.10.2024, con invio del modello AP70 il 15.11.2024.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso alla luce del CP_1 mancato invio del modello AP70.
Acquisita la documentazione, assunte prove orali, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Il ricorso è inammissibile.
1 3) L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Risulta dagli atti una ricevuta di avvenuta consegna dell'AP70 tramite Linea
INPS - Scrivi alla Sede.
A tal proposito, però, l' eccepiva che nessuna comunicazione risulta CP_1 inviata dalla parte ricorrente.
A seguito dell'istruttoria disposta d'ufficio sul punto, è emerso come non risulti aperto alcun fascicolo relativo alla parte ricorrente e che il sistema abbia prodotto un errato AP70 con protocollo di invio abbinato ad altro soggetto.
Nessun AP70 veniva, dunque, comunicato prima dell'introduzione del presente giudizio.
Non risulta, poi, alcuna dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dalla parte ricorrente circa l'avvenuto invio dell'AP70 senza integrazione di alcun falso al riguardo e senza maturazione della relativa decadenza.
Si consideri, inoltre, che la parte ricorrente si limitava a produrre in giudizio quanto ricevuto dal C.A.F. il quale, a sua volta, consegnava quanto ricevuto dal sistema (e non quanto inviato tramite pec come erroneamente riportato nel ricorso).
La prestazione non veniva, poi, erogata in quanto la pratica non risultava neanche aperta nel sistema informatico come facilmente riscontrato dallo CP_1 stesso Istituto e rilevato con la memoria di costituzione.
Il ricorso è, dunque, inammissibile poiché relativo ad una prestazione non ancora esigibile.
2 4) La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. determina l'esonero della parte ricorrente, pur soccombente, dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Trani, 11/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR NO CE
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR NO CE all'udienza del 11/11/2025 ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3141/2025 del Ruolo Generale
Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO Parte_1
MATTEO, avv. DI PIERRO ROBERTO;
ricorrente
E
avv. Controparte_1
BO ON, resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 10.04.2025 e notificato il 05.06.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da omologa del
Tribunale di Trani del 23.10.2024 notificato il 24.10.2024, con invio del modello AP70 il 15.11.2024.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva l'inammissibilità del ricorso alla luce del CP_1 mancato invio del modello AP70.
Acquisita la documentazione, assunte prove orali, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) Il ricorso è inammissibile.
1 3) L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Risulta dagli atti una ricevuta di avvenuta consegna dell'AP70 tramite Linea
INPS - Scrivi alla Sede.
A tal proposito, però, l' eccepiva che nessuna comunicazione risulta CP_1 inviata dalla parte ricorrente.
A seguito dell'istruttoria disposta d'ufficio sul punto, è emerso come non risulti aperto alcun fascicolo relativo alla parte ricorrente e che il sistema abbia prodotto un errato AP70 con protocollo di invio abbinato ad altro soggetto.
Nessun AP70 veniva, dunque, comunicato prima dell'introduzione del presente giudizio.
Non risulta, poi, alcuna dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dalla parte ricorrente circa l'avvenuto invio dell'AP70 senza integrazione di alcun falso al riguardo e senza maturazione della relativa decadenza.
Si consideri, inoltre, che la parte ricorrente si limitava a produrre in giudizio quanto ricevuto dal C.A.F. il quale, a sua volta, consegnava quanto ricevuto dal sistema (e non quanto inviato tramite pec come erroneamente riportato nel ricorso).
La prestazione non veniva, poi, erogata in quanto la pratica non risultava neanche aperta nel sistema informatico come facilmente riscontrato dallo CP_1 stesso Istituto e rilevato con la memoria di costituzione.
Il ricorso è, dunque, inammissibile poiché relativo ad una prestazione non ancora esigibile.
2 4) La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. determina l'esonero della parte ricorrente, pur soccombente, dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Trani, 11/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR NO CE
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