Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2003, n. 15495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15495 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
DI BOLLO, DI ESENTE OGNLSPESA, TASSA REC BOLLO, DI POSTA 533 PESA, TASSA IM . REPUBBLICA ITALIANA N ESENTE DA SI 10. 165I DELL'ART. 10 REGISTRO, E DA UGE 11-8-73 N: 533 11-8-73 SEN AI IRITTO E G LEG D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O ELLA D Oggetto1 5495/03 LA CORTE SUP M SEZION UNT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Primo Presidente f.f. R.G.N. 372/02 Cron. 31537 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud. 19/06/03 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI -Rel. Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI -Consigliere - " Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA, VIA DEI PORTOGHESI GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope 2003 legis;
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- ricorrenti -
-1- 3
contro
I.N.P.D.A.P. UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;
intimato avverso la sentenza n. 36462/01 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 14/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, per il resto a sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INPDAP ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Napoli il Ministero della Pubblica Istruzione esponendo di aver liquidato agli eredi del sig. TO BA, dipendente del Provveditorato agli Studi di Napoli, l'importo degli interessi dovuti per il ritardato pagamento dell'indennità di buonuscita;
ha chiesto quindi all'amministrazione convenuta il pagamento della somma corrispondente, assumendo che la mancata tempestiva from erogazione dell'indennità era esclusivamente addebitabile al ritardo nell'invio del progetto di liquidazione da parte del Provveditorato. Il giudice adito ha accolto la domanda con sentenza del 14 settembre 2001, avverso la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca propone ricorso per cassazione con due motivi. L'INPDAP non si è costituito. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione posta con il primo motivo del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo reca il titolo «difetto assoluto di giurisdizione- violazione e falsa applicazione dell'art.16 della legge n.412/1991- omessa pronuncia- difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art.62 del d.lgs.n.546/1992 e all'art.360, comma 1, nn.1, 3, 4 e 5 cod.proc.civ.>> 3 La parte ripropone l'eccezione (non esaminata dal giudice di pace) di difetto assoluto di giurisdizione, affermando che nessuna norma dell'ordinamento prevede la tutela degli interessi di un ente pubblico, rispetto ad un altro, allorché entrambi siano impegnati, ciascuno per parti diverse di competenza, nelle fasi endoprocedimentali di un unico procedimento amministrativo;
nella specie, la disposizione dell'art.16 comma 6 della legge 412/1991, che nel caso di ritardato pagamento delle prestazioni dovute al dipendente cessato dal servizio pone a carico dell'ente previdenziale gli interessi sulle somme spettanti, non prevede il caso in cui il ritardo sia dovuto al comportamento di altro soggetto coinvolto nel rapporto procedimentale tra pubbliche amministrazioni. Con il secondo motivo si deduce l'incompetenza del giudice di pace a conoscere la controversia (con la denuncia di omessa pronuncia e difetto di motivazione sul punto) rilevandosi che gli interessi per i quali è stata chiesta la condanna dell'amministrazione al rimborso partecipano della stessa natura previdenziale del credito al quale sono acceduti. Il primo motivo è inammissibile, perché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la deduzione del difetto di giurisdizione per improponibilità assoluta della domanda, sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, introduce una questione che attiene al merito e non già alla 4 giurisdizione (Cass. 22 maggio 1995 n.5605, 29 settembre 1997 n.9550, 23 febbraio 2000 n.33). La causa deve essere rimessa alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri profili di censura, che non attengono alla giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per il prosieguo. Così deciso in Roma il 19 giugno 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Fabini Miami CameraFabrizo IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista Depositats in Cancelleria 16.OTT. 2003 A LLIERE C1 Giovanni Giambattista 5