CA
Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2024, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.3.2024 e vertente TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, e
[...]
Controparte_1
(C.F ), in persona del Ministro in carica, P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
PARTE APPELLANTE IN REVOCAZIONE E
Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 [...]
con l'avvocato Maria Stella La Controparte_5
Malfa
ANDRADE E Controparte_6 CP_7
CP_8
PARTI APPELLATE OGGETTO: impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023. Si dà atto che la causa non riguarda la materia dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Il e il Parte_1 [...] hanno proposto Controparte_1 impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della
1 sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023 che, sull'appello proposto dai due avverso l'ordinanza ex art 702 bis Parte_2
c.p.c. del Tribunale di Roma del 12.5.2022 in RG 8130/2021, ha così deciso: « Dichiara estinto il giudizio e liquida in favore degli appellati € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'Avv. LA MALFA Maria Stella antistatario».
§ 2. — Queste le conclusioni di e Parte_1
Controparte_1
:
[...]
“- ritenuta legittima e ammissibile la domanda di revocazione spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
- revocare l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c.;
- rimettere la causa di appello sul ruolo n.r.g. 3756/2022 ovvero dichiarare l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c., in ogni caso compensando, in tutto o in parte, le spese di lite”.
, Controparte_5 [...]
, Controparte_4 Controparte_3
, si sono costituiti
[...] Controparte_2 ed hanno chiesto:
“ADERISCONO alla richiesta di controparte di procedere alla dichiarazione di improcedibilità dell'Appello con compensazione di tutte le spese”.
e Controparte_9 CP_7 CP_8 ben citati, non si sono costituiti.
[...]
All'udienza del 4.3.2024 è stato trasmesso il fascicolo per il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e successivamente all'emissione del suddetto parere in data 5.3.2024, favorevole all'accoglimento della domanda, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 3. — L'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contiene i seguenti motivi:
- la Corte d'appello di Roma all'udienza del 16.11.2022 rinviava la causa all'udienza del 8.2.2023 ai sensi dell'art.348 c.p.c.; in data 10.1.2023 si costituivano gli appellati;
all'udienza dell'8.2.2023 la Corte emetteva la sentenza sopra riportata sul rilevo che l'Avvocatura Generale dello Stato aveva rinunciato all'appello chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese del grado, e che la parte appellata
2 aveva accettato la rinuncia chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese;
- la sentenza era frutto di evidente errore di fatto, in quanto i appellanti si erano limitati a non comparire alle due Parte_2 udienze del 16.11.2022 e 8.2.2023, senza alcuna rinuncia agli atti;
- pertanto, la sentenza deve essere revocata, con conseguente pronuncia di improcedibilità dell'appello e compensazione delle spese, stante la tardiva costituzione degli appellati.
§ 4. — L'impugnazione per revocazione è fondata. Dallo storico del precedente giudizio di appello e dai verbali di causa risulta che i appellanti non sono Parte_2 comparsi alle udienze del 16.11.2022 e 8.2.2023. Inoltre non risulta depositata alcuna rinuncia agli atti del giudizio. Pertanto la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1057/2023 va revocata, risultando affetta da palese errore di percezione sui suddetti fatti del processo, non controversi tra le parti. Passando alla fase rescissoria, va dichiarato improcedibile l'appello proposto dai ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e Parte_2 vanno integralmente compensate le spese del giudizio di appello, stante la tardiva costituzione degli appellati e la mancata comparizione degli stessi all'udienza dell'8.2.2023.
§ 5. — Le spese del grado vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023 proposta dal e dal Parte_1
Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_9 CP_7 CP_8
così provvede:
[...]
1. — accoglie l'impugnazione e revoca la sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023;
2. — visto l'art. 348 c.p.c. dichiara improcedibile l'appello proposto dai avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Parte_2 del Tribunale di Roma del 12.5.2022 in RG 8130/2021, con integrale compensazione delle spese tra le parti in causa;
3 3. — compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il giorno 6.3.2024. Il presidente estensore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 897 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.3.2024 e vertente TRA
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, e
[...]
Controparte_1
(C.F ), in persona del Ministro in carica, P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,
PARTE APPELLANTE IN REVOCAZIONE E
Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 [...]
con l'avvocato Maria Stella La Controparte_5
Malfa
ANDRADE E Controparte_6 CP_7
CP_8
PARTI APPELLATE OGGETTO: impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023. Si dà atto che la causa non riguarda la materia dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Il e il Parte_1 [...] hanno proposto Controparte_1 impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della
1 sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023 che, sull'appello proposto dai due avverso l'ordinanza ex art 702 bis Parte_2
c.p.c. del Tribunale di Roma del 12.5.2022 in RG 8130/2021, ha così deciso: « Dichiara estinto il giudizio e liquida in favore degli appellati € 3.400,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'Avv. LA MALFA Maria Stella antistatario».
§ 2. — Queste le conclusioni di e Parte_1
Controparte_1
:
[...]
“- ritenuta legittima e ammissibile la domanda di revocazione spiegata, sospendere preliminarmente l'esecuzione dell'impugnata sentenza;
- revocare l'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4
c.p.c.;
- rimettere la causa di appello sul ruolo n.r.g. 3756/2022 ovvero dichiarare l'appello improcedibile ex art. 348 c.p.c., in ogni caso compensando, in tutto o in parte, le spese di lite”.
, Controparte_5 [...]
, Controparte_4 Controparte_3
, si sono costituiti
[...] Controparte_2 ed hanno chiesto:
“ADERISCONO alla richiesta di controparte di procedere alla dichiarazione di improcedibilità dell'Appello con compensazione di tutte le spese”.
e Controparte_9 CP_7 CP_8 ben citati, non si sono costituiti.
[...]
All'udienza del 4.3.2024 è stato trasmesso il fascicolo per il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e successivamente all'emissione del suddetto parere in data 5.3.2024, favorevole all'accoglimento della domanda, la causa è stata trattenuta in decisione.
§ 3. — L'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contiene i seguenti motivi:
- la Corte d'appello di Roma all'udienza del 16.11.2022 rinviava la causa all'udienza del 8.2.2023 ai sensi dell'art.348 c.p.c.; in data 10.1.2023 si costituivano gli appellati;
all'udienza dell'8.2.2023 la Corte emetteva la sentenza sopra riportata sul rilevo che l'Avvocatura Generale dello Stato aveva rinunciato all'appello chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese del grado, e che la parte appellata
2 aveva accettato la rinuncia chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese;
- la sentenza era frutto di evidente errore di fatto, in quanto i appellanti si erano limitati a non comparire alle due Parte_2 udienze del 16.11.2022 e 8.2.2023, senza alcuna rinuncia agli atti;
- pertanto, la sentenza deve essere revocata, con conseguente pronuncia di improcedibilità dell'appello e compensazione delle spese, stante la tardiva costituzione degli appellati.
§ 4. — L'impugnazione per revocazione è fondata. Dallo storico del precedente giudizio di appello e dai verbali di causa risulta che i appellanti non sono Parte_2 comparsi alle udienze del 16.11.2022 e 8.2.2023. Inoltre non risulta depositata alcuna rinuncia agli atti del giudizio. Pertanto la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1057/2023 va revocata, risultando affetta da palese errore di percezione sui suddetti fatti del processo, non controversi tra le parti. Passando alla fase rescissoria, va dichiarato improcedibile l'appello proposto dai ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e Parte_2 vanno integralmente compensate le spese del giudizio di appello, stante la tardiva costituzione degli appellati e la mancata comparizione degli stessi all'udienza dell'8.2.2023.
§ 5. — Le spese del grado vanno integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023 proposta dal e dal Parte_1
Controparte_1 nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5
e
[...] Controparte_9 CP_7 CP_8
così provvede:
[...]
1. — accoglie l'impugnazione e revoca la sentenza di questa Corte d'appello n. 1057/2023;
2. — visto l'art. 348 c.p.c. dichiara improcedibile l'appello proposto dai avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. Parte_2 del Tribunale di Roma del 12.5.2022 in RG 8130/2021, con integrale compensazione delle spese tra le parti in causa;
3 3. — compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il giorno 6.3.2024. Il presidente estensore
4