Articolo 6 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 gennaio 1992
Art. 6. (Regolamento necessario di competenza) 1. L' articolo 42 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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