Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 6. (Regolamento necessario di competenza) 1. L' articolo 42 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".
"Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza). - La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza".
Commentari • 6
- 1. Cassazione civile n. 6792/2000https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Nel procedimento per regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 353/90; art. 47 c.p.c.) non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l'istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. Se la scrittura, redatta in forma di memoria, sia stata, peraltro, notificata alla parte ricorrente, con le modalità del controricorso, dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario procedente (e, quindi, in applicazione della legge n. 55 del 1992, secondo cui …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 90
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8514Provvedimento: […] Ai sensi, infatti, dell'art. 42 c.p.c., nel testo che risulta dalla modifica introdotta con l'art. 6 della legge n. 353 del 1990, possono essere impugnati (soltanto) con istanza di regolamento di competenza "I provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295".Leggi di più...
- ordinanza di remissione alla corte costituzionale·
- impugnazione del relativo provvedimento·
- inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 295 cod. proc. civ·
- ai sensi dell'art. 23, secondo comma legge n. 87 del 1953·
- procedimento civile·
- sospensione del processo