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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere Avv. ADELE APICELLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.111 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.29/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 17.1.2020
e pubblicata il 20.1.2020, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Calderano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Maratea, alla Via Fiumicello n. 64, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P.iva , in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Sinisi presso il cui studio in Venosa, alla Via De Luca
[...]
n. 21, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 25.6.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 20.6.2024 e il 24.6.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.3.2012 proponeva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lagonegro opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. al precetto con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 40.972,80, oltre interessi, in favore della
[...]
Deduceva l'attrice: a) che in data 16.9.1994 con atto per Notaio Controparte_3 Per_1
le sigg.re e (deceduta il 7.8.2000) avevano stipulato con la Parte_1 Persona_2 [...]
un contratto di finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria per un Controparte_4
importo pari a lire 70.000.000; b) che le mutuatarie si erano obbligate a restituire la somma finanziata nel termine di dieci anni, decorrente dall'1.10.1994, mediante centoventi rate mensili, ciascuna dell'importo di lire 1.269.083, pattuendo interessi al tasso del 17%, con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di lire 170.000.000 e fideiussoria sino alla concorrenza di lire
210.000.000; c) che detta obbligazione era stata adempiuta dalle mutuatarie, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio tra le parti;
d) che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n.108/1996, l'attrice aveva richiesto alla il rimborso della differenza tra Controparte_4
le somme versate e quelle individuate in base al tasso di soglia antiusura, eccependo altresì la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione degli interessi dovuti sulle rate scadute in quanto pattuita in violazione dell'art. 1283 c.c.; e) che in data 25.2.2012 la Controparte_3
che aveva nel frattempo incorporato la aveva
[...] Controparte_4
notificato a atto di precetto con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Parte_1
€ 40.972,80, oltre interessi successivi al 18.7.2011, nonostante che il contratto di finanziamento stipulato con la non prevedesse alcuna cessione o subentro di terzi Controparte_4 mutuanti;
f) che l'opponente non era tenuta al pagamento di alcuna somma essendo l'opposto soggetto diverso dal titolare del rapporto sostanziale dedotto nel titolo esecutivo nonché per avvenuta prescrizione del diritto e/o per genericità della somma precettata.
Su tali basi l'attrice chiedeva, preliminarmente, che fosse disposta la sospensione della procedura esecutiva e, in via principale, che fosse dichiarato nullo ed inefficace l'atto di precetto per genericità ed indeterminatezza della somma precettata;
che fosse accertata l'inesistenza del diritto dell'istituto bancario a procedere in via esecutiva perché soggetto diverso dal titolare del rapporto sostanziale da cui aveva origine il titolo esecutivo;
che fosse dichiarata l'estinzione del diritto per avvenuto pagamento, per illegittimità degli interessi applicati e per intervenuta prescrizione e che fosse ordinata la cancellazione del vincolo ipotecario sugli immobili individuati nel contratto di finanziamento. In via subordinata, l'attrice chiedeva l'espletamento di CTU al fine di determinare il saldo effettivo del rapporto bancario previa esclusione degli interessi anatocistici e di quelli superanti il tasso di soglia usurario, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 22.6.2012 si costituiva in giudizio la che, nel contestare la fondatezza della Controparte_3
domanda attorea, assumeva: 1) la titolarità del credito come dimostrato dalle considerazioni svolte nell'atto di precetto e dalla documentazione allegata in atti;
2) la mancata estinzione del diritto di credito stante l'avvenuta notifica, nel periodo temporale intercorrente tra il 2001 ed il 2005, di distinte note raccomandate a/r, con annessa ricevuta di ritorno, attraverso le quali la aveva CP_4 richiesto all'opponente il pagamento delle somme vantate;
3) la validità delle clausole contrattuali determinative degli interessi in quanto la legge n.108/1996 non era applicabile ai rapporti giuridici pag. 2 preesistenti. Pertanto, la concludeva per il rigetto Controparte_3 dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 9.1.2017 si costituiva la
[...]
in qualità di cessionaria del credito già vantato da CP_5 Controparte_3
[...]
Successivamente, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.2.2018 si costituiva la CP_6
in veste di mandataria di a cui il credito era stato ceduto da
[...] Controparte_2 [...]
CP_5
Con sentenza n.29/2020, pronunciata il 17.1.2020 e pubblicata il 20.1.2020, il Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica rigettava l'opposizione, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di nonché al pagamento delle Controparte_2 spese occorse per l'espletamento della CTU.
Con atto di citazione notificato il 14.2.2020 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione: a) l'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del titolo esecutivo e del precetto, in quanto il credito era fondato su un contratto di mutuo condizionato in cui non era documentata l'effettiva dazione di danaro, essendo la somma erogata giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di condizioni individuate nel regolamento contrattuale e non realizzatesi;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in via esecutiva;
c) il difetto di legittimazione attiva di quale mandataria di CP_6
poiché il contratto di mutuo non prevedeva la cedibilità del credito Controparte_2 originariamente vantato dalla né era stata dimostrata la notificazione o Controparte_4
l'accettazione della cessione del credito da parte dell'opponente; d) la violazione della legge antiusura n.108/1996, risultando la normativa applicabile al contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 Controparte_4
Su tali basi, l'appellante conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la società
[...] affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, Controparte_2 in riforma della sentenza medesima fosse accolta l'opposizione a precetto come proposta con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 7.10.2020 si costituiva in giudizio la in qualità di CP_1
mandataria di la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a Controparte_2 sostegno del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 20.11.2020 e depositata il 2.12.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, istanza avanzata da Pt_1
pag. 3 Maria.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 4.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 25.6.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 20.6.2024
e il 24.6.2024, con provvedimento pubblicato il 25.6.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato che il Tribunale di Parte_1
Lagonegro non si sia pronunciato sull'eccezione di nullità del titolo esecutivo in quanto costituito da un contratto di mutuo condizionato in cui non era documentata la effettiva dazione di denaro, essendo la somma erogata vincolata giuridicamente mediante pegno a favore della mutuante a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di natura accessoria contenute nelle condizioni generali di contratto, quali il perfezionamento della iscrizione ipotecaria sul bene immobile concesso in garanzia e la consegna di polizza assicurativa contro i danni all'immobile medesimo. In pratica, ove la mutuataria non avesse assolto a siffatti adempimenti non avrebbe conseguito la disponibilità della somma concessa in prestito.
Ad avviso dell'appellante, l'esposta eccezione, anche se sollevata soltanto con le memorie di replica, sarebbe dovuta comunque essere esaminata dal Tribunale di Lagonegro in quanto attinente ad una questione – la nullità del titolo esecutivo – rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Il motivo di gravame è inammissibile e, comunque, infondato.
1.1 Contrariamente a quanto opinato dall'appellante, il principio che spetta al giudice dell'esecuzione di verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissati dagli artt. 99
e 112 c.p.c., con la conseguenza che quando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo esecutivo ovvero della sua illegittimità per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione.
pag. 4 Invero, il giudizio di opposizione all'esecuzione è un giudizio vincolato ai motivi in essa proposti.
Ciò significa che il giudice intanto può giudicare l'opposizione fondata in quanto abbia accertato che i motivi in essa proposti sono giuridicamente condivisibili.
Giova ricordare, a tale proposito, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che "non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo" (Cass. Sez.Un., sentenza 14 dicembre 2020, n. 28387).
Si tratta di indirizzo consolidato da tempo (v. Cass.civ.sez. III, 28/07/2011, n.16541) e ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass.Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022) che ha ancora una volta rimarcato che non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e che, del pari, deve escludersi che l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. Un., Sentenza n.19889 del 23/07/2019; Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
Ne consegue che, riconosciuto espressamente dall'appellante che sia stata sollevata esclusivamente nelle memorie di replica la questione della nullità del titolo esecutivo in quanto costituito da un contratto di mutuo condizionato in cui non era documentata la effettiva dazione di denaro, correttamente il Tribunale di Lagonegro abbia trascurato di vagliare nel merito la questione medesima, attesa la tardiva proposizione della stessa.
1.2 In ogni caso, l'eccezione in parola è infondata.
Invero, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata
pag. 5 e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”
(Cass.Sez. Un., Sentenza n. 5968 del 06/03/2025).
Nel caso di specie, dai contenuti del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il 16.9.1994 tra la e la si evince in modo inequivocabile che l'istituto bancario Controparte_4 Parte_1
abbia messo a disposizione della la somma concessa a prestito e la mutuataria abbia assunto Pt_1
l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituire la somma medesima, tanto valendo senz'altro a far ritenere perfezionato il contratto di mutuo. Infatti, la traditio non deve essere necessariamente fisica, ma può essere pure solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992, n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194); in sostanza, ai fini della erogazione, è sufficiente che l'istituto mutuante conceda al mutuatario un autonomo titolo di disponibilità giuridica, permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la sig.ra ha contestato la decisione Parte_1 assunta dal Tribunale di Lagonegro in ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di credito posto dalla a base dell'atto di precetto. CP_4
In particolare, l'appellante ha stigmatizzato che il primo giudice, ribaltando completamente il convincimento espresso in punto di prescrizione dal giudice della fase cautelare con ordinanza del
22.5.2012, abbia ritenuto che il termine decennale di prescrizione fosse stato interrotto valorizzando emergenze processuali per nulla idonee allo scopo. Ad avviso dell'appellante, infatti, non sarebbe stato possibile riconoscere efficacia di atti interruttivi della prescrizione ai documenti all'uopo considerati in sentenza dal Tribunale di Lagonegro in quanto: a) della raccomandata del 14.11.2001 non vi sarebbe prova nell'incarto processuale, difettando l'espressa menzione della stessa nell'indice dei documenti prodotti dalla al momento della costituzione in giudizio avvenuta il CP_4
22.6.2012; b) nel fascicolo di parte convenuta in primo grado figurava una semplice lettera datata
14.11.2001, sprovvista di qualsiasi riscontro di una sua spedizione nonché priva di ricevuta di ritorno, di conseguenza inidonea ad esplicare efficacia probatoria ed inutilizzabile per dimostrare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
c) neppure la raccomandata del 6.11.2004 a firma sarebbe potuta valere come atto interruttivo della prescrizione perchè assolutamente non CP_7
pag. 6 riconducibile alla ed al contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il Controparte_4
16.9.1994 e perchè in essa si fa riferimento a precedenti comunicazioni da parte di Capitalia S.p.a. e al recupero di un credito di € 30.726,27 non meglio specificato, senza nessuna menzione del predetto contratto di mutuo e senza la manifestazione di volontà di interrompere la prescrizione del diritto di credito vantato dalla in virtù del contratto di mutuo medesimo. Controparte_4
Infine, l'appellante ha evidenziato un errore in cui il Tribunale di Lagonegro sarebbe incorso quando in sentenza ha sostenuto che “pertanto, al momento della notifica dell'atto di citazione
(16.03.2012) il rapporto non può ritenersi prescritto”, errore consistente nel fatto che il termine ultimo da tenere in considerazione ai fini della prescrizione non è la data (16.03.2012) di notificazione dell'atto di citazione in opposizione a precetto, ma quella (25.2.2012) di notificazione dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo.
2.1 Il motivo di impugnazione è infondato.
In via preliminare, giova premettere che il giudice in sede di decisione della causa nel merito non è assolutamente vincolato dalla valutazione che in ordine ad una determinata questione controversa tra le parti sia stata operata – dallo stesso giudice/persona fisica ovvero, come nel caso di specie, da altro magistrato – nella fase cautelare del procedimento, nulla ostando a che vengano in rilievo, nella fase cautelare ed in quella decisoria, due differenti ed opposte valutazioni, purchè in sentenza il giudice del merito offra una giustificazione idonea del mutamento di giudizio.
Nel corpo della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale di Lagonegro ha adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento in ordine all'eccezione di prescrizione del credito come sollevata da , esplicitamente riconoscendo di non condividere la valutazione resa Parte_1
al riguardo dal giudice che con ordinanza del 22.5.2012 aveva concesso la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed argomentando in punto di diritto ed in punto di fatto il proprio dissenso verso quella valutazione. Tanto è sufficiente perchè la scelta del giudice di merito di discostarsi dal diverso convincimento del giudice della fase cautelare possa considerarsi ammissibile e legittima.
Ciò detto, il Tribunale di Lagonegro in sentenza, nell'affrontare la questione della prescrizione del credito di cui all'atto di precetto, ha così esordito (v. pag.5): “Premesso, infatti, che in linea di principio la prescrizione decennale del diritto della parte mutuante alla restituzione delle rate non pagate inizia a decorrere, ex art.2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere,
l'exordium praescriptionis può coincidere o con il termine di restituzione previsto nel contratto di mutuo (nel caso di specie, l'1.10.2004, al termine di scadenza dell'ultima rata di rimborso) o, qualora sia stata intimata dal creditore la decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore ex art.1186 c.c., dal momento in cui viene notificata al debitore la decadenza in
pag. 7 questione”.
Si tratta, all'evidenza, di una valutazione giuridica in ordine all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di credito.
Orbene, nell'atto di impugnazione la dopo avere professato apertamente la propria Parte_1
adesione al convincimento espresso in punto di prescrizione dal giudice della fase cautelare con l'ordinanza del 22.5.2012, ha sostenuto che non sia “immune da contestazione” (v. pag. 9) il ragionamento operato dal giudice del merito a supporto della diversa valutazione giuridica, pure integralmente riprodotta nell'atto di gravame (v. pag.9), ma non ha articolato nessuna argomentazione in diritto che valga a contrastare o confutare detta valutazione giuridica ed a sorreggere quella opposta fornita dal giudice della fase cautelare.
In sostanza, l'appellante non ha proceduto – come era suo onere – a formulare uno specifico motivo di impugnazione avverso il capo della motivazione resa dal Tribunale di Lagonegro contemplante i criteri da applicarsi secondo legge al caso di specie per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto di credito.
A ben vedere, infatti, la critica mossa dalla al primo giudice è incentrata esclusivamente Parte_1
sulla ritenuta inidoneità ad esplicare efficacia di atti interruttivi della prescrizione dei documenti all'uopo considerati in sentenza dal Tribunale di Lagonegro.
Pertanto, non può essere più messo in discussione l'assunto che, in riferimento al credito dell'istituto bancario derivante dalla stipulazione di un contratto di mutuo, il dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione vada identificato con la data di scadenza dell'ultima rata di rimborso ovvero, in caso di inadempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di pagamento alla scadenza delle singole rate di rimborso, con la data di notificazione al mutuatario della missiva con la quale l'istituto bancario mutuante intimi al debitore la decadenza dal beneficio del termine per insolvenza ex art.1186 c.c.
Nel caso di specie, è pacificamente acquisita tra le parti la circostanza che la non abbia Parte_1 compiutamente adempiuto all'obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento.
Nell'atto di impugnazione l'appellante, nel condividere la valutazione che degli atti processuali aveva fatto il giudice della fase cautelare con l'ordinanza del 22.5.2012 con cui era stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha espressamente riportato il seguente passaggio
(addirittura sottolineandolo): “dalla documentazione in atti, versata dalla Banca convenuta, “si evince che in data anteriore era intervenuta la risoluzione del contratto, tanto che, in data
14.11.2001 veniva …. già inoltrata la prima nota di messa in mora”” (v. pag.8 dell'appello).
Immediatamente dopo l'esposto passaggio, sempre l'appellante “a sostegno di detta tesi” ha richiamato i contenuti della consulenza tecnica d'ufficio, rimarcando (ancora una volta con pag. 8 sottolineatura) che “il Consulente di ufficio, nel ricostruire la cronistoria degli eventi, evidenzia che in data 14.11.2001 la comunicava alla Sig.ra la decadenza dal beneficio Controparte_4 Pt_1
CP_ del termine in ordine alla posizione debitoria n.51002801” (v. pag.8 dell'appello).
Quindi, l'appellante ha messo in risalto che: “Sempre secondo l'interpretazione del Giudice della fase cautelare, che questa difesa condivide, la banca convenuta ha allegato che il finanziamento non ha avuto la sua durata fisiologica “essendo intervenuta la risoluzione in epoca certamente anteriore alla prima missiva di messa in mora (14.11.2001)”” (v. pag.8 dell'appello).
Orbene, se – come espressamente ammesso nell'atto di gravame – la difesa di Parte_1
“condivide” l'interpretazione degli atti processuali operata dal giudice della fase cautelare e la ricostruzione degli eventi effettuata dal C.t.u. e, quindi, riconosce che la abbia Controparte_4
comunicato con missiva del 14.11.2001 alla stessa la decadenza dal beneficio del Parte_1 termine, si palesa manifestamente contraddittorio l'assunto della stessa difesa (v. pag.11 dell'appello) secondo cui, difettando la prova della spedizione e della ricezione della missiva datata
14.11.2001, non possa tale documento valere a dimostrare l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine. Ed invero, “condividere” in via esplicita gli esposti passaggi dell'ordinanza emessa il
22.5.2012 dal giudice della fase cautelare e della relazione scritta redatta dal C.t.u., passaggi puntualmente riportati con marcata sottolineatura alla pag.8 dell'atto di impugnazione, equivale ad ammettere che, come affermato appunto dal giudice della fase cautelare e dal C.t.u., la
[...]
abbia effettivamente comunicato alla con missiva datata 14.11.2001 la CP_4 Parte_1 decadenza dal beneficio del termine, sicché nessuna prova è necessario ricercare nell'incarto processuale a riscontro della effettiva spedizione (a cura della e della effettiva ricezione (da CP_4
parte della ) della predetta missiva. Parte_1
Deve, quindi, ragionevolmente inferirsi che l'appellante abbia articolato difese tra loro contraddittorie ed inconciliabili, con evidenti ricadute sulla ammissibilità del motivo di impugnazione in esame.
Del resto, contrariamente a quanto è lasciato intendere nell'atto di gravame, il Tribunale di
Lagonegro non ha attribuito alla missiva datata 14.11.2001 nessuna valenza di atto interruttivo del corso della prescrizione. Emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che il primo giudice abbia valorizzato il documento ai soli fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione, sul rilievo che con la missiva stessa la CP_4
avesse intimato alla debitrice la decadenza dal beneficio del termine.
Merita, peraltro, sottolineare come in motivazione il Tribunale di Lagonegro abbia anche spiegato le ragioni della mancata condivisione dell'opinione espressa dal giudice della fase cautelare, secondo il quale la risoluzione del contratto sarebbe avvenuta in “epoca certamente anteriore alla
pag. 9 prima missiva di messa in mora (14.11.2001)”. In aderenza alla valutazione espressa dal giudice dell'opposizione ex art.615 c.p.c., va osservato che la decadenza dal beneficio del termine si connette all'inadempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento e, quindi, implica la volontà dell'istituto mutuante di avvalersi del potere di determinare lo scioglimento del rapporto contrattuale e di pretendere immediatamente il pagamento in unica soluzione di tutte le rate rimaste insolute e di quelle ancora da scadere. In altre parole, la missiva con la quale l'istituto mutuante intima al debitore la decadenza dal beneficio del termine e pretende il pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e spese è proprio l'atto con il quale lo stesso mutuante implicitamente riconosce come grave l'inadempimento del mutuatario e manifesta la volontà di risolvere il contratto di mutuo. Ne consegue che, come rimarcato dal primo giudice, sia contrario a logica che nel caso di specie la risoluzione del contratto di mutuo tra le parti debba farsi risalire ad epoca anteriore alla spedizione e ricezione della missiva del 14.11.2001 con cui l'istituto bancario ha comunicato alla la decadenza dal beneficio del termine. Parte_1
È significativo che nell'atto di gravame l'appellante non abbia articolato uno specifico motivo di impugnazione avverso le ragioni spese dal Tribunale di Lagonegro per contrastare l'opinione espressa sul punto dal giudice della fase cautelare, sicchè dette ragioni devono considerarsi non più controvertibili e, di conseguenza, è proprio ed esclusivamente dalla data del 14.11.2001 (e non da una precedente imprecisata data, come opinato dalla ) che deve farsi decorrere il termine Parte_1 decennale di prescrizione del diritto di credito vantato dall'istituto bancario nei confronti di Pt_1
[...]
Quanto all'efficacia interruttiva del corso della prescrizione attribuita dal primo giudice alla raccomandata della SIGREC S.p.a. del 6.11.2004, notificata alla il 19.11.2004, le Parte_1 argomentazioni spese dall'appellante a confutazione del convincimento del Tribunale di Lagonegro sono prive di fondamento.
Dall'incarto processuale si evince che già alla data della evocata raccomandata la
[...] fosse stata incorporata nella e quest'ultimo istituto a Controparte_4 Controparte_9
decorrere dall'1.7.2002 avesse assunto la denominazione sociale di Capitalia S.p.a., sicché non può revocarsi in dubbio che nella originaria posizione creditoria vantata da Controparte_4
nei confronti di fosse subentrata, a partire dal luglio 2002, la Capitalia S.p.a., di cui la Parte_1
SIGREC S.p.a. risulta mandataria nella raccomandata del 6.11.2004, senza che sul punto si siano registrate contestazioni od obiezioni.
Che la pretesa di pagamento avanzata nell'anzidetta raccomandata si riferisse proprio al contratto di mutuo stipulato per atto pubblico il 16.9.1994 è circostanza agevolmente evincibile dal numero di posizione debitoria “1402812” riportato sulla missiva, numero che figura anche in una successiva pag. 10 raccomandata del 6.5.2005 inoltrata da SIGREC S.p.a. alla e da quest'ultima mai Parte_1 contestata. Ad ogni modo, sarebbe stato onere dell'appellante, proprio al fine di sorreggere l'argomentazione difensiva svolta, allegare e dimostrare di non avere, all'epoca della raccomandata del 6.11.2004 o in epoca precedente, intrattenuto con la Capitalia S.p.a. nessun diverso rapporto di finanziamento o di mutuo o, comunque, nessun rapporto bancario, perchè la stessa appellante potesse ragionevolmente dubitare che la pretesa di pagamento si riferisse al contratto di mutuo del
16.9.1994.
Infine, in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza (cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16465 del 04/07/2017).
I contenuti della raccomandata della SIGREC S.p.a. del 6.11.2004, notificata alla il Parte_1
19.11.2004, rispettano gli illustrati requisiti, giacchè sono indicati i soggetti obbligati ( e Parte_1
, vi è l'indicazione dell'esposizione debitoria delle destinatarie della missiva nei Persona_2
confronti di Capitalia S.p.a., vi è la richiesta di adempimento con invito a prendere contatto con la società mittente per trovare la soluzione migliore alla definizione della pendenza, vi è
l'avvertimento che, in mancanza, sarebbero state assunte altre iniziative utili al recupero del credito.
In sostanza, nella raccomandata è manifestata l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti della , con l'effetto sostanziale di costituirla in Parte_1
mora.
Quanto al presunto errore in cui il Tribunale di Lagonegro sarebbe incorso, ove anche si volesse assecondare la prospettazione dell'appellante, esso non varrebbe comunque ad incidere sul nucleo essenziale della decisione riferita alla questione della prescrizione del diritto di credito in quanto, se
è vero che il termine decennale di prescrizione – come ritenuto in sentenza dal primo giudice – non era giunto a scadenza “al momento della notifica dell'atto di citazione (16.03.2012)”, a maggior ragione detto termine era ancora in corso alla data (25.2.2012) di notificazione dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la sig.ra ha eccepito il difetto di Parte_1
legittimazione attiva di quale mandataria di perché il CP_6 Controparte_2
pag. 11 contratto di mutuo del 16.9.1994 non prevedeva la cedibilità del credito originariamente vantato dalla né era stata dimostrata la notificazione o l'accettazione della Controparte_4
cessione del credito da parte della stessa . Parte_1
3.1 Il motivo di gravame, come articolato, è infondato.
Innanzitutto, è la stessa appellante ad ammettere nell'atto di impugnazione (v. pag.12) che le questioni in ordine alla titolarità in capo alla del credito originariamente Controparte_2
vantato da siano state sollevate (soltanto) nella comparsa conclusionale. Controparte_4
È pacificamente acquisito che la comparsa conclusionale abbia la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte dalla parte mentre la memoria di replica costituisce lo strumento processuale per contrastare e replicare alle allegazioni avverse svolte dalla controparte nella sua comparsa conclusionale. In tale ottica non è consentito alla parte di introdurre esclusivamente con la comparsa conclusionale e/o con la memoria di replica fatti e circostanze a supporto della pretesa azionata ovvero articolare difese ed eccezioni mai in precedenza tempestivamente svolte, essendo onere della parte medesima allegare tali fatti e circostanze e formulare tali difese ed eccezioni già nell'atto di costituzione in giudizio o, al più tardi, nelle memorie depositate ai sensi di legge.
Emerge dall'incarto processuale che la in veste di mandataria di CP_6 [...]
a cui il credito era stato ceduto da si sia costituita nel Controparte_2 Controparte_5
giudizio di primo grado con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.2.2018.
Pertanto, sarebbe stato necessario che il procuratore di nelle difese immediatamente Parte_1 successive alla costituzione in giudizio della formulasse l'eccezione di difetto di CP_6
titolarità, in capo alla del credito originariamente vantato da Controparte_2 [...]
Controparte_4
Sennonché nel verbale di udienza del 10.7.2018 la difesa di , dapprima, si è riportata Parte_1
alle conclusioni già rassegnate in atti sollecitando la decisione della causa e, poi, ha chiesto un mero rinvio “al fine di verificare la regolarità e legittimità della costituzione del cessionario
[...]
. Controparte_2
All'udienza immediatamente successiva, celebratasi il 23.4.2019, la difesa di Parte_1
adducendo che per un disguido si era convinta che la causa dovesse essere trattata in altra udienza, si limitava a sollecitare il rinvio della causa.
Infine, all'udienza successiva, celebratasi l'1.10.2019, la difesa di si è riportata ai Parte_1 propri atti ed alle eccezioni ivi sollevate “compresa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ”. Controparte_2
pag. 12 Tuttavia, come messo in evidenza, nelle difese articolate dalla prima dell'udienza Parte_1
dell'1.10.2019 non è stata mai formulata una specifica eccezione di difetto di legittimazione attiva della Né dagli scarni contenuti delle conclusioni rassegnate dalla Controparte_2 Pt_1 nel verbale dell'udienza dell'1.10.2019 è dato evincere quali motivazioni sorreggessero una
[...]
eventuale siffatta eccezione.
Peraltro, è noto che la legittimazione ad causam consista nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Si ritiene, infatti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità che le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda e, così configurate, possa parlarsi di condizioni la cui sussistenza deve essere accertata con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa. Diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
In tale prospettiva è stato ritenuto che la verifica della legittimazione ad agire o a contraddire, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", vada condotta, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito.
Ne consegue che, avendo la difesa di nel verbale dell'udienza dell'1.10.2019 Parte_1
adombrato esclusivamente una carenza di “legittimazione attiva” della Controparte_2 la verifica d'ufficio da parte del giudice dovesse involgere non già l'effettiva titolarità, in capo alla del credito originariamente vantato da bensì Controparte_2 Controparte_4 solo l'accertamento che la alla stregua della mera prospettazione offerta Controparte_2 nella comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.2.2018, fosse titolare del potere di proseguire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.
Condotta la verifica sotto questo profilo, non può dubitarsi che, secondo la prospettazione offerta nella comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.2.2018, la Controparte_2 apparisse senz'altro la nuova titolare del credito già vantato da nei Controparte_4
confronti di e, quindi, fosse legittimata a far proprie le difese e le domande in Parte_1
precedenza articolate da originaria parte convenuta del Controparte_3
pag. 13 giudizio di opposizione ex art.615 co.1 c.p.c. Infatti, nella predetta comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. sono stati adeguatamente illustrati i tempi e le modalità con cui la Controparte_2
ha acquisito la titolarità del credito in discorso per effetto di una più complessiva operazione
[...] di cessione di crediti “in blocco” ai sensi dell'art.58 T.U.bancario e della legge n.130/1999.
Quindi, ove anche dovesse opinarsi che in primo grado la abbia sollevato una Parte_1
“eccezione di carenza di legittimazione attiva della ”, dovrebbe comunque Controparte_2
concludersi per la infondatezza della eccezione stessa.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi pure nell'ipotesi in cui la avesse voluto Parte_1 mettere in dubbio l'effettiva titolarità, in capo alla del credito Controparte_2 originariamente vantato da Va ribadito che si tratta solo di un'ipotesi Controparte_4
astratta in quanto, come già sopra rimarcato, la difesa di non ha inteso munire di Parte_1 adeguata motivazione la dedotta “carenza di legittimazione attiva della ”. Controparte_2
Orbene, è pacifico il principio per il quale la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 22 febbraio 2022, n.
5857; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha in qualche misura limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari.
Si è ritenuto che l'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detti una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito (v. Cass., 31 dicembre 2017, n. 31188). Ciò per la semplice considerazione che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti, rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, a cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (v. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200; Cass., sez. 3, 10 febbraio 2023, n. 4277).
Si è affermato, dunque, che, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza pag. 14 incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass., 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass., 13 giugno
2019, n. 15884; Cass., n. 31118 del 2017).
E' stato, poi, precisato che esclusivamente ove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
Tuttavia, l'ipotesi appena formulata non è ravvisabile nella fattispecie in esame, giacchè, attesi gli scarni contenuti delle conclusioni rassegnate dalla nel verbale dell'udienza Parte_1 dell'1.10.2019, non è dato comprendere se attraverso la mera doglianza della “carenza di legittimazione attiva della ” la difesa di abbia inteso contestare Controparte_2 Parte_1
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” oppure la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione.
Né per le ragioni in precedenza illustrate alla doglianza in parola è consentito dare corpo e sostanza attraverso le argomentazioni spese soltanto nella comparsa conclusionale.
Pertanto, avendo nella comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata l'11.2.2018 la in veste CP_6
di mandataria di dato contezza della pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n.93 dell'8.8.2017 dell'avviso di cessione in blocco dei crediti in favore di
[...]
producendo altresì copia della Gazzetta Ufficiale medesima, deve concludersi Controparte_2
che sia stata in primo grado dimostrata la titolarità in capo alla società cessionaria del credito oggetto di causa.
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4.0 Con un quarto ed ultimo motivo di impugnazione la sig.ra ha contestato la Parte_1
decisione del Tribunale di Lagonegro di non applicare al caso di specie la legge antiusura n.108/1996 sul rilievo che il contratto di finanziamento stipulato tra e Parte_1 [...]
sia stato concluso in epoca precedente all'entrata in vigore dell'indicato testo Controparte_4
normativo.
Ad avviso dell'appellante, il convincimento del primo giudice non potrebbe essere condiviso giacché “buon senso e diritto imponevano di far proprio il principio introdotto con la Legge
n.108/1996 in combinato disposto con gli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. per applicare al
pag. 15 contratto di mutuo de quo il limite dettato dalla norma a far tempo dalla sua entrata in vigore, atteso che il contratto di mutuo sarebbe rimasto in vigore per altri otto anni, così correggendolo per l'avvenire” (v. pag.15 dell'appello).
4.1 Il motivo di gravame, come articolato, è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
Innanzitutto, per giustificare la mancata applicazione al caso di specie della Legge n.108/1996 il
Tribunale di Lagonegro nella sentenza impugnata ha riservato una puntuale ed esauriente motivazione in merito all'impianto normativo che disciplina la materia dell'usura, motivazione che la difesa dell'appellante non ha avuto cura di vagliare e di sottoporre ad analitica ed approfondita critica onde contrastare e confutare le conclusioni raggiunte sul punto dal primo giudice. Ha preferito la difesa di rifugiarsi nelle esposte sterili considerazioni che non valgono Parte_1
assolutamente ad attingere la motivazione resa dal Tribunale di Lagonegro.
Ne consegue che il motivo di gravame si palesi inammissibile.
Infatti, nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), ricoprendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
In ogni caso, il motivo di gravame è infondato.
pag. 16 Il D.L. n. 394 del 29/12/2000, successivamente convertito in Legge n. 24 del 2001, rubricato come interpretazione autentica della Legge n.108/1996, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Pertanto, è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla legge n.108 del 1996.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con decisione del 19/10/2017 n. 24765, affrontando la questione del perimetro di operatività dell'usura sopravvenuta, ha delimitato l'applicazione delle disposizioni anti-usura ai rapporti stipulati successivamente all'entrata in vigore della l.n.108/1996.
In altre parole, secondo le Sezioni Unite, «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante
e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».
Nel caso di specie, la pattuizione sugli interessi è contenuta nel contratto di mutuo stipulato in data
16.9.1994 con atto per Notaio tra le sigg.re e (deceduta il Per_1 Parte_1 Persona_2
7.8.2000) e la Controparte_4
Quindi, si tratta di pattuizione intervenuta prima dell'entrata in vigore della l.n.108/1996, sicchè la disciplina dettata da questa Legge non si applica alla fattispecie in esame.
Va condivisa, pertanto, la decisione adottata al riguardo dal Tribunale di Lagonegro.
***
In conclusione, l'appello proposto da è del tutto infondato e va integralmente rigettato. Parte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna di al pagamento, in favore Parte_1
della costituita parte appellata, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminabile;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
pag. 17 n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 25.6.2024 e le ultime attività processuali rese dai procuratori delle parti consistono nella redazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La norma appena evocata va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio
2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Poiché la sig.ra risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non è tenuta a Parte_1 corrispondere il contributo unificato, non è possibile fare applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228, nonostante che l'appello sia stato rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.29/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
17.1.2020 e pubblicata il 20.1.2020, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
14.2.2020 nei confronti di in qualità di mandataria di CP_6 Controparte_2
con la costituzione in giudizio di in qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione
[...]
respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 14.2.2020 e, Parte_1 per l'effetto, conferma la sentenza n.29/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 17.1.2020 e pubblicata il 20.1.2020;
- Condanna al pagamento, in favore di in qualità di Parte_1 CP_1
mandataria di in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_2
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese pag. 18 generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 22.4.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
pag. 19