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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento n. 9613/2024,
a scioglimento della riserva che precede;
CONSIDERATO CHE: con ricorso depositato in data 25.11.2024, i sig.ri e Parte_1
hanno proposto domanda di r ex Parte_2 ndo, in linea di premessa: a) di essere proprietari di due immobili siti in via Bernini I Traversa (in Frattaminore), con la precisazione che il sig.
è divenuto proprietario in data 21.5.2004 del fabbricato sito nella Parte_1
a, al n. 10 (al Catasto al foglio 4, p.lla 883, sub 2, 3 e 4), laddove il sig.
è divenuto proprietario in data 6.10.2015 del fabbricato sito in Pt_2
, stradina privata Viggiano n. 7; b) che al sig. l'immobile in Parte_1 questione pervenne dal sig. che olta, ne era Persona_1 divenuto proprietario in forza 6.10.1996, nel mentre al sig.
l'immobile in questione pervenne da potere della sig.ra Pt_2 Per_2
propria volta, ne era divenuta proprietaria in forza di atto di
[...]
7.1997; c) che nell'atto di provenienza del sig. si precisava che Parte_1
“dette quote vengono attribuite con la servitù di passa ttraverso il cortile del fabbricato di proprietà partire dalla strada Viggiano n. 9 attraverso il CP_1 cancello e sopra la sona da”; d) che entrambi i ricorrenti (e i loro danti causa) “hanno sempre utilizzato la strada privata che, partendo da Via Bernini in Frattaminore, accede alla I traversa privata Bernini al fine di raggiungere le proprie abitazioni che si trovano in tale traversa”; e) che, in specie, tale stradina era utilizzata sia entrando da via Viggiano sia entrando dalla I traversa privata;
f) che nel marzo 2024 la sig.ra ha iniziato dei lavori nel proprio fabbricato Parte_3
(identificato al .lla 144, sub 25, 26, 27 e 28), realizzando, in specie, un muretto ed un cancello chiuso a chiave “che impedisce ai ricorrenti di esercitare il passaggio pedonale sia partendo dalla I traversa Bernini sia entrando da Via Viggiano”; si precisa che “lo stesso dicasi per il portone posto nell'androne su via Viggiano, portone che fino a inizio aprile del 2024 non era in alcun modo presente;
anche in questo caso ai ricorrenti è impedito il passaggio a piedi per la presenza del portone chiuso”, dato che dello stesso i ricorrenti non possiedono la chiave;
g) che della questione veniva interessato il Comune di Frattaminore che dava atto che il cortile è di proprietà privata (corte graffata al fabbricato per civile abitazione del foglio 4, mappale 269), mentre la via Traversa Bernini è pubblica e (alla data del 5.4.2024) veniva dichiarata aperta al transito pedonale;
h) che, successivamente, la sig.ra he chiuso entrambi i varchi di accesso al suddetto cortile impedendo Parte_3 edonale ai ricorrenti e agli altri abitanti della zona;
i) che la particella 269 appartiene alla sig.ra Parte_3 su tali premesse i ricorrenti evidenziano: A) di avere sempre esercitato il passaggio nei luoghi in questione, passaggio ora precluso;
B) che “tale passaggio consente alle famiglie di raggiungere, da entrambi i lati, sia i plessi scolastici che il centro storico”; C) che data la clandestinità degli avvenimenti di cui sopra sussistono i presupposti dello spoglio (entro l'anno) e quindi i presupposti per la proposizione della domanda in questione;
si è costituita la sig.ra a quale ha contestato in toto le vicende fattuali Parte_3 narrata dai ricorrenti, 1) che i lavori “di messa in sicurezza di via Viggiano n. 9” sono iniziati a gennaio 2023 e terminati nel luglio 2024; 2) che l'installazione del portone nell'androne di via Viggiano n. 9 (avvenuta, precisa la resistente in gennaio 2023 e non nell'aprile 2024) si rendeva necessaria per far fronte
“allo stato di disagio, trascuratezza e pericolo in cui vertevano da molti anni il fabbricato e l'area cortile di via Viggiano n. 9”; 2) che “i suddetti lavori una volta iniziati nel gennaio 2023 - con l'intero restauro dell'androne e contestuale istallazione del portone posto nello stesso su via Viggiano n.
9 - procedevano con i lavori di pavimentazione dell'area cortilizzata ormai divenuta impraticabile e la ristrutturazione della scaletta su via I traversa Bernini con apposizione di piccolo muretto e cancelletto in linea con l'intera attività iniziata fino al luglio 2024”; 4) che “subito dopo l'inizio dei lavori, alla sig.ra venivano avanzate pretese da terzi di voler Parte_3 utilizzare l'area cortilizzata p collegamento interno tra via Viggiano e via I Trav. Bernini a diversi residenti in via I Tra. Bernini per il passaggio pedonale, pretese a cui la sig.ra non rispondeva con diniego tassativo, bensì con la richiesta Parte_3 della docume ttestante la titolarità del diritto di servitù di passaggio (poiché contestata), ed eventualmente una proposta di accordo circa le spese di messa in sicurezza, in cui rientravano anche quelle relative ai lavori di manutenzione e alla conservazione delle servitù, se esistente, (ex art. 1069 c.c.), senza i quali il passaggio rivendicato sarebbe stato soltanto pericoloso per gli stessi pretendenti, considerato lo stato in cui si trovava”; su tali premesse la sig.ra a dedotto: i) la carenza di procura ad litem; Parte_3
ii) la violazione del termin a dall'azione di reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c.; iii) nel merito la insussistenza del fumus (dacché non sarebbe provata la titolarità del diritto di passaggio rivendicato dai ricorrenti) e del periculum in mora, essendo praticabile, in alternativa al suddetto passaggio, il transito su “trada principale ben asfaltata con largo maciapiede, pista ciclabile e possibilità di parcheggio”;
a seguito della comparizione delle parti, il Giudice assegnava ai ricorrenti un termine per ovviare al riscontrato difetto di procura (ed invero il deposito della procura era avvenuto in via telematica alcuni minuti prima del provvedimento del Giudice, sebbene, per ovvi motivi, non ancora “visibile” nel fascicolo telematico), e le parti manifestavano la sussistenza di margini di trattativa per la composizione bonaria della lite;
all'udienza del 24.2.2025, i procuratori delle parti davano atto del fallimento delle trattative e chiedevano che si procedesse all'audizione degli informatori;
preliminarmente il Giudice tentava di conciliare le parti, ma invano;
la domanda va accolta nei limiti appresso precisati;
l'eccezione di intempestività del ricorso, in quanto relativa ad una questione preliminare, va delibata anteriormente al merito;
in giurisprudenza si è affermato costantemente che “in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. 3.9.2021, n. 23870); sebbene sia vero che, sempre secondo la giurisprudenza, “nell'ipotesi di spoglio o turbativa del possesso compiuti con più atti, l'anno utile per l'esperimento delle azioni possessorie decorre dal primo atto, senza che si possa, dunque, tenere conto di quelli successivi, anche se risultano obiettivamente collegati l'uno all'altro, sì da profilarsi come la progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno e come manifestazioni di una stessa e unica situazione lesiva dell'altrui possesso (…)” [Corte app. Napoli, 31.7.2013, n. 3130], va osservato che, per quanto emerso a seguito dell'audizione degli informatori, non vi è motivo di ritenere che la turbativa si sia realizzata nel gennaio 2023 (o comunque nei mesi immediatamente successivi) giacché sia il sig. che il sig. hanno Parte_4 Parte_5 riferito che il muta be verifica marzo dell'anno scorso e dunque senz'altro entro l'anno dalla proposizione del ricorso;
in altri termini, è emerso dall'audizione degli informatori un dato che attesta la tempestività del ricorso, laddove non sono emersi elementi atti a confutare tale assunto;
nel merito, come detto, il ricorso va accolto, per quanto si va a dire;
va dato seguito ai seguenti principi giurisprudenziali:
1) “ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. 17.2.2012, n. 2367);
2) “nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo o abusivo o di mala fede purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto. Pertanto, in tema di reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano, com'è invece richiesto per l'usucapione, opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (Cass. 7.10.1991, n. 10740; e più di recente, sebbene con riferimento ad una fattispecie ove veniva in rilievo un diverso diritto reale, Trib. Napoli, 29.4.2016); 3) “l'azione possessoria è volta al ripristino della stessa situazione possessoria pregressa, secondo modalità di esercizio corrispondenti ad un diritto reale (nella specie trattasi di servitù di passaggio), in modo che ogni nuova modalità, pur astrattamente possibile dopo lo spoglio, come lo spostamento del tragitto o l'esercizio del passaggio sul fondo servente con altre modalità, darebbe vita ad una nuova situazione possessoria diversa da quella per la quale fu chiesta la reintegra” (Corte App. Genova, 8.2.2021, n. 156); in applicazione di questi principi deve ritenersi:
a) che la dimostrazione dell'effettiva titolarità del diritto di servitù esula dai limiti del giudizio possessorio (dovendo formare oggetto di una negatoria servitutis), laddove, nell'ambito della tutela interdittale del possesso, come detto, è sufficiente “la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” [ma vedi in termini similari anche il principio affermato sub 2]; b) che l'esistenza di un passaggio alternativo darebbe luogo “ad una nuova situazione possessoria diversa da quella per la quale fu chiesta la reintegra”; nell'ambito della cognizione sommaria tipica di questa fase è emerso:
- che “nell'accedere da via Viggiano ho sempre trovato il passaggio libero, da che ho memoria;
non c'è mai stato nessun cancello” e che “vi è una alternativa che richiede un passaggio più lungo” ( Parte_4
- ancora che “il passaggio è sempre st he era anche abbastanza praticato;
da quanto ricordo nessuno aveva mai ostacolato questo passaggio” ( ); Parte_6
- infine “che aggio di persone;
in particolare quelle che vivevano a via BERNINI esercitavano il passaggio per questa stradina” ( ); Testimone_1 benché sia anche emerso che l'apposizione dei cancelli avvenne per ragioni di sicurezza (profilo su cui v. infra) vi è che la condotta assunta dalla resistente ha gli estremi dello “spoglio” anche tenuto conto del fatto che l'opzione alternativa non è equivalente a quella preclusa attraverso l'apposizione del cancello di chiusura in questione;
non vi è dubbio – per quanto emerso – che lo spoglio in questione si connoti come
“clandestino”, atteso che tale qualificazione, secondo la giurisprudenza, è pertinente
“quando chi lo subisce versi in uno stato di ignoranza, ossia è necessario che lo spossessato si trovi nell'impossibilità di avere conoscenza dell'avvenuto spoglio nel momento in cui esso viene posto in essere, comportando che la privazione del potere di fatto sul bene accada all'insaputa del possessore, che ne venga così a conoscenza in un momento successivo” (Trib. Taranto, 8.9.2022, n. 2219); la circostanza che la resistente riferisca di non aver opposto un “diniego tassativo” a chi aveva avanzato, dopo l'apposizione del cancello, pretese in ordine al passaggio non ha rilevanza, trattandosi di condotte poste in essere successivamente alla realizzazione delle opere in esame;
per altro verso, deve pure condividersi l'orientamento secondo cui “l'animus spoliandi, insito nella consapevolezza dell'autore dello spoglio di sovvertire la situazione di fatto contro la volontà espressa o tacita del proprietario dell'immobile, non può essere escluso dal convincimento di esercitare un contrapposto diritto o di aver agito senza dolo o colpa” (Trib. Taranto, 22.6.2022, n. 1749), in tal senso non rilevando (nei termini che si sono sopra precisati) l'esercizio ad un contrapposto diritto a rendere più sicura la propria abitazione;
le altre soluzioni alternative sono state vagliate nel contraddittorio delle parti ma in ordine alle medesime non è stato raggiunto (come pure auspicato dallo scrivente) un accordo;
le spese della presente fase processuale seguono la soccombenza;
letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto dell'attività effettivamente compiuta e applicata la riduzione del 40% ai sensi del primo comma dell'art. 4, del d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 2.406,60;
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ORDINA alla sig.ra di Parte_3 procedere al ripristino, a propria cura e spese, dello status q CP_2 fin da ora l'Ufficiale giudiziario presso la sede affinché, in caso di man adempimento, si proceda, sotto la sua direzione e con le modalità dal medesimo stabilite, all'attuazione di quanto sopra;
CONDANNA la sig.ra lla refusione, in favore dei ricorrenti, delle Parte_3 spese della presente uidate in complessivi euro 2.406,60, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
SI COMUNICHI.
Aversa, 19.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta