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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1449/2023 R.G. promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. , rappresentata in proprio (PEC: Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio Email_1
sito in Milano, Via Privata Orvieto n. 14.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (già APPELLATA)
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Antonello
[...]
Mandarano, Enrico Barbagiovanni e Paolo Radaelli dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTE)
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI:
Per AVV. Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte d'Appello di Milano, uniformandosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza (come definita nel ricorso introduttivo del presente giudizio):
- In via pregiudiziale
Dichiarare la tardività della costituzione in giudizio del avvenuta solo il 28 Controparte_1 settembre 2023 con prima udienza fissata l'11 ottobre 2023 e, per l'effetto, dichiarare il decaduto da ogni eccezione in senso proprio sollevata nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta (in particolare, quelle di infondatezza e inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante in riassunzione);
- In via preliminare
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ampliamento del thema decidendum e/o della modifica delle conclusioni rassegnate dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del presente giudizio rispetto a quelle precedentemente rese (in applicazione del divieto di nova in appello) e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove - proposte per la prima volta, in questo giudizio di riassunzione – dal
; Controparte_1
- In via principale
Rigettare e/o comunque respingere l'appello del e tutte le domande, Controparte_1
istanze, eccezioni e conclusioni proposte dal , in quanto assolutamente Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare l'ammissibilità della querela di falso proposta da e confermare la sentenza di primo grado Parte_1
emessa dal Tribunale
- In ogni caso
Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre oneri riflessi (incluse spese generali e contributo unificato) in favore di , in relazione: (i) alla fase di merito, Parte_1
relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio;
(ii) al giudizio di Cassazione;
ed (iii) al presente giudizio di rinvio.
pagina 2 di 13 Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 2.961,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di
, importo da quest'ultima già corrisposto nell'ambito del piano di rientro Parte_1
concordato con il , in esecuzione della Sentenza di appello (come definita Controparte_1
nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Con riserva, in corso e prosieguo di giudizio, della più ampia facoltà di prova su ogni fatto e circostanza di causa, come pure di modificare e aggiungere, nonché formulare richieste istruttorie, indicare testi e produrre documenti anche in conseguenza di eventuali motivi e ragioni di difesa del ”. Controparte_1
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Milano adita, contrariis rejectis, rigettare il ricorso in riassunzione proposto dall'avv. siccome inammissibile e infondato, nonché Parte_1 privo i necessari elementi probatori;
per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 262/2018, respingere le querele di falso materiale e di falso ideologico proposte dall'avv. avverso le relate di notifica dei verbali di accertamento n. 4623/11, Parte_1
n. 79272/11, n. 74326/11, n. 77753/11, n. 216724/11, n. 180598/11, n. 889974/11, dichiarando la prima inammissibile e la seconda infondata, essendo priva degli elementi e delle prove della falsità prescritti dall'art. 221 c.p.c., con conseguente conferma della legittimità dei suddetti verbali di accertamento e la condanna di dell'avv. a pagare le Pt_1
spese di C.T.U.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi del giudizio (Tribunale e
Corte di Appello, anche in riassunzione, e Corte Cassazione), oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell' Parte_2
”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della suprema Corte di Cassazione n.
6028/2023, pubblicata in data 28/2/2023, con la quale, in accoglimento del secondo motivo pagina 3 di 13 del ricorso presentato dalla ricorrente , è stata cassata con rinvio la sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Milano n. 4833/2019, pubblicata in data 4/12/2019, con la quale (in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018 pubblicata il 12/1/2018) era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti Parte_1
del . Controparte_1
Vicende processuali
1) L'avv. , in data 27/7/2014, aveva ricevuto la notifica di una cartella Parte_1
esattoriale relativa a dodici verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada elevati dalla Polizia Locale del Comune di Milano.
Sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tali verbali di accertamento, l'avv. Pt_1
proponeva opposizione alla cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace di Milano.
Costituendosi in tale giudizio il produceva, in originale, sette cartoline di Controparte_1
avviso di ricevimento relative alle raccomandate con le quali sarebbero stati notificati sette
(dei dodici) verbali di accertamento posti a base della cartella esattoriale.
A tal punto, l'avv. , dopo aver disconosciuto le sottoscrizioni apposte su dette Parte_1 cartoline (contenenti l'indicazione che la notifica a mezzo posta sarebbe stata effettuata a mani della destinataria), a fronte della contestazione del (secondo cui il CP_1
disconoscimento si sarebbe dovuto fare soltanto con querela di falso), proponeva querela di falso, sì che il Giudice di Pace pronunciava un provvedimento di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso da svolgersi dinanzi al Tribunale.
2) Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di falso, con sentenza n. 262/2018 pubblicata in data 12/1/2018, tenuto conto delle risultanze della CTU grafologica svolta in causa (che aveva accertato che solo una delle sette sottoscrizioni apposte sulle altrettanti cartoline di avviso di ricevimento era riferibile all'avv. mentre le altre sei non potevano Parte_1
essere riferite a questa):
- dichiarava la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sulle 6 cartoline Parte_1
di ricevimento postale nn. 773993972625, 773994885382, 773995013866; 773994885369,
778416928953, 778416342852;
pagina 4 di 13 - rigettava la querela di falso proposta dall'attrice in relazione a quanto attestato sulla cartolina di ricevimento postale n. 778431253560;
- compensava fra le parti le spese di lite nella misura di 1/7;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite nella parte Controparte_1
residua liquidata in complessivi euro 3.660,64;
- compensava fra le parti le spese di C.T.U. nella misura di 1/7;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di C.T.U. nella Controparte_1
parte residua liquidata in complessivi euro 1.367,81.
Il Tribunale, in particolare, riteneva l'ammissibilità della querela di falso sul rilievo che “se, pertanto, non rientra nell'ambito di quanto coperto da fede privilegiata la qualifica che il ricevente dichiara di possedere e che l'ufficiale postale si limita a riportare nella relazione di notifica, discorso diverso deve, tuttavia, essere condotto là dove l'atto da notificare risulti essere stato consegnato direttamente al destinatario, come nel caso di specie.
In tale ipotesi, infatti, nonostante l'identificazione del destinatario venga effettuata dall'ufficiale postale nei termini semplificati di cui si è detto supra, la sovrapposizione del ricevente con il destinatario determina che l'unico strumento per poter dimostrare che l'atto non sia stato effettivamente consegnato a quest'ultimo non può che essere la querela di falso, proprio perchè attraverso tale procedimento non si vuole dimostrare la non veridicità di quanto dichiarato all'ufficiale postale, ma si vuole più radicalmente superare la stessa attestazione di avvenuta consegna dell'atto, così come effettuata dal pubblico ufficiale”.
Quanto al merito, si riportava alle risultanze della CTU grafologica, non contestate da alcuna delle parti, nell'ambito della quale il consulente nominato dal Tribunale, esaminate le sottoscrizioni impugnate di falso e confrontate le stesse con le scritture di comparazione, aveva “potuto accertare come le prime sei fossero senza dubbio alcuno non riconducibili alla mano dell'attrice, a differenza di quella vergata sulla cartolina A.R. n. 778431253560 la quale
è stata riconosciuta con assoluta certezza come genuina”.
3) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4833/2019 pubblicata in data 4/12/2019, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma integrale della Controparte_1
predetta sentenza del Tribunale di Milano:
- dichiarava inammissibile la querela di falso;
pagina 5 di 13 - condannava l'appellata a rimborsare al le spese di lite di I e II Parte_1 CP_1
grado;
- poneva le spese di CTU interamente a carico di;
Parte_1
- condannava a restituire al quanto ricevuto in esecuzione della Parte_1 CP_1
sentenza di I grado a titolo di spese di lite e di CTU.
La Corte d'Appello, in particolare, avendo ritenuto fondato il primo motivo di appello svolto dal
(con il quale era stata eccepita l'inammissibilità della querela di falso poiché CP_1 [...]
si sarebbe limitata a contestare la genuinità della sottoscrizione e non, invece, il fatto Pt_1 storico, ossia che il ricevente avesse dichiarato all'agente postale di essere il destinatario della notifica ed il soggetto legittimato a riceverla) ha dichiarato l'inammissibilità della querela sul rilievo che l'agente postale aveva regolarmente svolto l'attività di notifica e “le relate di notifica fanno fede, fino a querela di falso, della constatazione dell'agente postale di aver consegnato la raccomandata a persona che si era dichiarata essere e che si Parte_1 trovava nel luogo di residenza di quest'ultima. Al contrario, non fanno piena prova le attestazioni della genuinità della sottoscrizione e dell'effettiva identità del soggetto ricevente”.
4) La Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto dall'avv. Parte_1 avverso tale sentenza della Corte d'Appello di Milano, con ordinanza n. 6028/2023 depositata in data 28/2/2023, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (con il quale era stata chiesta la “cassazione della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto inammissibile la querela di falso poiché la si sarebbe limitata a contestare la genuinità Pt_1
delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica e non, anche, il fatto storico attestato dall'agente notificatore, ossia che un soggetto avrebbe dichiarato all'agente postale di essere e di essere, dunque, il soggetto legittimato a ricevere la notifica, il “Fatto Parte_1
Storico”)”, rigettato il primo (con il quale era stato lamentato che la Corte d'Appello avesse pronunciato l'inammissibilità della querela di falso quantunque il avesse eccepito CP_1
l'inammissibilità solo nel giudizio di secondo grado) ed assorbiti gli altri motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Con la predetta ordinanza la Cassazione ha, anzitutto, richiamato il principio secondo cui
“nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con
pagina 6 di 13 la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L.
n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890,
è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante
Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
La Suprema Corte, dopo aver richiamato ulteriori principi in tema di notifica a mezzo del servizio postale, con consegna dell'atto a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento nello spazio relativo alla “firma del destinatario”, ha, quindi, concluso nel senso che “la Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che
l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
5) Con l'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, l'avv.
, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte, ha chiesto, anzitutto, che Parte_1
sia ritenuta ammissibile la querela di falso da essa proposta in quanto essa aveva contestato in più occasioni il “fatto storico”, ossia la circostanza dedotta – ma mai provata – dal Comune di Milano, secondo cui l'agente postale si sarebbe recato presso la sua abitazione ove una persona si sarebbe qualificata come il destinatario ed avrebbe sottoscritto le relate di notifica: al riguardo, ha ribadito che “affermare di non aver mai vergato le cartoline, sebbene sulle stesse sia stato scritto dall'agente notificatore che sono state notificate a mani del destinatario, equivale – senza dubbio – a contestare il fatto attestato dall'agente notificatore e non si vede come tale aspetto non possa essere coperto da fede privilegiata oggetto di querela di falso”.
pagina 7 di 13 L'attrice in riassunzione ha, quindi, richiamato che, proprio con riguardo ad una tale ipotesi, la
Suprema Corte di Cassazione (con l'ordinanza che ha occasionato il presente giudizio di rinvio) ha affermato la necessità “di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”;che, del resto, già in precedenza la Cassazione aveva affermato che “la relata di notifica di un atto, eseguita da parte dell'agente postale, ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione (conforme, Cassazione civile Sez. VI - 2
Ordinanza n. 2486 del 01/02/2018)”.
Nel merito, l'avv. ha chiesto di confermare integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano, con conseguente condanna del convenuto al rimborso delle CP_1
spese di lite per tutti i gradi di giudizio che hanno interessato la presente vicenda processuale, nonché con condanna alla restituzione dell'importo di euro 2.961,51 già da essa corrisposti in favore del (in base ad un piano di rateazione concesso alla Controparte_1
stessa dal e relativo alle spese di lite a cui la stessa era stata condannata a seguito CP_1
della sentenza di Appello).
6) Si è costituito nel presente giudizio di rinvio il che ha chiesto di rigettare Controparte_1
il ricorso in riassunzione siccome inammissibile, infondato e privo degli elementi probatori, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018, di respingere le querele di falso materiale e di falso ideologico proposte dall'avv. . Parte_1
Il Comune di Milano, in particolare:
- ha ribadito che “l'Agente postale ha compiuto regolarmente l'attività di sua competenza, potendo egli soltanto raccogliere la dichiarazione fatta dal soggetto che ha apposto la firma
(quindi non ha in alcun modo attribuito la firma apposta alle cartoline di ricevimento all'avv.
), senza poter effettuare alcuna verifica sulla sua veridicità, se non quella della Pt_1 coincidenza con la situazione apparente. E ciò ha comportato l'esito positivo della notificazione effettuata”;
- ha aggiunto che “l'avv. , anche nel giudizio di riassunzione, non ha fornito alcun Pt_1
elemento di prova per far ritenere false le attestazioni degli agenti notificatori di aver consegnato gli atti presso la sua residenza a persona qualificatasi come destinatario, non essendo a ciò sufficiente la contestazione di non aver sottoscritto personalmente gli atti”:
pagina 8 di 13 - ha concluso nel senso che “è inammissibile la querela di falso materiale proposta dall'avv.
per contestare l'autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento da colui che Pt_1 si è qualificato come destinatario all'agente postale presso la residenza dell'avv. , Pt_1
mentre è infondata la querela di falso ideologico, non avendo controparte prodotto alcun elemento di prova idoneo, ex art. 221 c.p.c., per dimostrare la falsità delle attestazione degli agenti notificatori contenute nelle relate di notifica”.
7) Nel corso del giudizio:
- è pervenuto parere della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Milano con il quale, “considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado in linea con le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'ordinanza n. 6028/2023”,
è stato espresso “parere favorevole alla conferma della sentenza del Tribunale di Milano e condanna al pagamento delle spese di CTU e dei gradi di giudizio del ”; Controparte_1
- sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la propria ordinanza n. 6028/2023, va, anzitutto, ritenuta l'ammissibilità della querela di falso proposta dall'odierna attrice avv.
. Parte_1
Al riguardo, va richiamato che l'attrice ha inequivocabilmente contestato il “fatto storico” dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento per cui è causa - notifica che sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale e, secondo quanto attestato nei relativi avvisi di ricevimento, con consegna dell'atto al “destinatario persona fisica” presso il suo domicilio – contestando, in particolare, che fossero ad essa riconducibili le firme apposte su detti avvisi di ricevimento nello spazio riservato alla “firma del destinatario”; che, in tale contesto, secondo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza che ha occasionato il presente giudizio di rinvio, l'avv. , indicata come destinataria dell'atto nell'avviso di ricevimento, Parte_1 per contestare di aver ricevuto l'atto negando di aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso di ricevimento, non avrebbe potuto fare altro che proporre querela di falso;
che, invero, con detta ordinanza la Cassazione, come sopra riportato, ha affermato che “nella
pagina 9 di 13 notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante
Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
Nella medesima ordinanza la Suprema Corte ha, ulteriormente, richiamato che “Le sezioni
Unite di questa Corte hanno altresì chiarito che, nel caso di notifica a mezzo del sevizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo “alla firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 9962/2010).
Infine, con recente pronuncia è stato ribadito che, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cass.22225/2021).
La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che
l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente
pagina 10 di 13 qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
Pertanto, contrariamente a quanto già affermato da questa Corte, con la propria sentenza n.
4833/2019 pubblicata in data 4/12/2019, e conformemente a quanto rilevato dal Tribunale di
Milano, con la propria sentenza n. 262/2018 pubblicata il 12/1/2018 (poi appellata dal
), deve senz'altro ritenersi ammissibile la querela di falso proposta Controparte_1 dall'odierna attrice in riassunzione avv. . Parte_1
Peraltro, è solo il caso di segnalare che, allorchè, nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Milano, l'avv. ebbe a disconoscere, nel corso dell'udienza del 26/2/2015, le Pt_1
sottoscrizioni apposte sugli originali degli avvisi di ricevimento esibiti in udienza, il CP_1
ebbe a contestare quanto dichiarato dall'avv. per il fatto che, nel caso, il
[...] Pt_1
“disconoscimento” si sarebbe dovuto fare “soltanto con querela di falso, stante la provenienza pubblica degli atti in oggetto” (cfr. il verbale di detta udienza prodotto dal Controparte_1
sub doc. 2).
9) Quanto al merito, va integralmente condivisa la valutazione già svolta dal Tribunale di
Milano con la propria sentenza n. 262/2018, laddove, richiamandosi alle risultanze della CTU grafologica svolta in causa, ha ritenuto che, con riferimento alle sottoscrizioni apposte sui sette avvisi di ricevimento (prodotti in giudizio e) impugnati di falso, sei sottoscrizioni dovevano ritenersi false, in quanto il CTU, esaminate le sottoscrizioni impugnate di falso e confrontate le stesse con le scritture di comparazione, aveva “potuto accertare come le prime sei fossero senza dubbio alcuno non riconducibili alla mano dell'attrice, a differenza di quella vergata sulla cartolina A.R. n. 778431253560 la quale è stata riconosciuta con assoluta certezza come genuina”.
Tale valutazione merita di essere condivisa, ove si consideri che il CTU, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, con riguardo a sei firme apposte a nome Parte_1 su altrettante cartolini postali, ha affermato che le stesse dovevano “ritenersi prodotti sottoscrittivi apocrifi per falso grafico in quanto gli elementi grafomotori caratteristici ed individuali non sono rapportabili a omologhi grafici delle comparative autografe considerate”; che, diversamente, solo una delle sette firme apposte sugli avvisi di ricevimento poteva essere riferita alla sig.ra ; che, del resto, come rilevato anche dal Tribunale, Parte_1
nessun rilievo critico alla consulenza risulta essere stato sollevato dalle parti costituite.
pagina 11 di 13 Va, pertanto, interamente confermata decisione assunta dal Tribunale di Milano con la propria sentenza n. 262/2018, con la quale, da un lato, è stata affermata la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sulle 6 cartoline di ricevimento postale nn. 773993972625, Parte_1
773994885382, 773995013866, 773994885369, 778416928953, 778416342852; da un altro lato, è stata, invece, rigettata la querela di falso proposta dall'attrice in relazione a quanto attestato sulla cartolina di ricevimento postale n. 778431253560.
10) Per le considerazioni svolte, infondato essendo l'appello proposto dal Controparte_1
avverso la predetta sentenza del Tribunale, merita di essere integralmente confermata detta sentenza, e, ciò, anche per ciò che riguarda la regolazione delle spese di lite disposta per detto primo grado di giudizio.
11) Quanto alle spese relative agli ulteriori gradi di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, il convenuto in riassunzione , già appellante nei confronti Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018, integralmente confermata in questa sede, va condannato a rimborsare all'attrice in riassunzione avv. le spese di lite, Parte_1
come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede, e, ciò, con riferimento al precedente giudizio di appello (conclusosi con la sentenza n. 4833/2019 della Corte d'Appello di Milano), alla fase processuale svoltasi in Cassazione ed a quella di cui al presente giudizio di rinvio.
Va, infine, disposta la condanna del convenuto a restituire all'attrice Controparte_1
la somma di euro 2.961,51 (pari a quanto da questa già corrisposto al Parte_1
in esecuzione della cassata sentenza della Corte d'Appello), importo da Controparte_1
maggiorarsi degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 6028/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 28/2/2023, che ha cassato la sentenza n. 4833/2019 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
pagina 12 di 13 1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n. 262/2018, pubblicata in data 12/1/2018, che conferma integralmente;
2) condanna il a rimborsare all'avv. le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1
ai successivi gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 4833/2019 della Corte
d'Appello di Milano, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di legittimità, conclusosi con l'ordinanza della Cassazione n. 6028/2023, in complessivi euro 3.836,00, di cui euro 1.036,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna il a restituire all'avv. l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
2.961,51, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3/10/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1449/2023 R.G. promossa ex art. 392 c.p.c.
DA
(C.F. , rappresentata in proprio (PEC: Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio Email_1
sito in Milano, Via Privata Orvieto n. 14.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (già APPELLATA)
CONTRO
(C.F. in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Antonello
[...]
Mandarano, Enrico Barbagiovanni e Paolo Radaelli dell'Avvocatura Comunale, presso i cui uffici in Milano, Via della Guastalla n. 6, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (già APPELLANTE)
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI:
Per AVV. Parte_1
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte d'Appello di Milano, uniformandosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza (come definita nel ricorso introduttivo del presente giudizio):
- In via pregiudiziale
Dichiarare la tardività della costituzione in giudizio del avvenuta solo il 28 Controparte_1 settembre 2023 con prima udienza fissata l'11 ottobre 2023 e, per l'effetto, dichiarare il decaduto da ogni eccezione in senso proprio sollevata nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta (in particolare, quelle di infondatezza e inammissibilità della querela di falso proposta dall'appellante in riassunzione);
- In via preliminare
Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ampliamento del thema decidendum e/o della modifica delle conclusioni rassegnate dal nella propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta del presente giudizio rispetto a quelle precedentemente rese (in applicazione del divieto di nova in appello) e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove - proposte per la prima volta, in questo giudizio di riassunzione – dal
; Controparte_1
- In via principale
Rigettare e/o comunque respingere l'appello del e tutte le domande, Controparte_1
istanze, eccezioni e conclusioni proposte dal , in quanto assolutamente Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, per le ragioni in atti e, per l'effetto, dichiarare l'ammissibilità della querela di falso proposta da e confermare la sentenza di primo grado Parte_1
emessa dal Tribunale
- In ogni caso
Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre oneri riflessi (incluse spese generali e contributo unificato) in favore di , in relazione: (i) alla fase di merito, Parte_1
relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio;
(ii) al giudizio di Cassazione;
ed (iii) al presente giudizio di rinvio.
pagina 2 di 13 Condannare il , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione dell'importo di euro 2.961,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di
, importo da quest'ultima già corrisposto nell'ambito del piano di rientro Parte_1
concordato con il , in esecuzione della Sentenza di appello (come definita Controparte_1
nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
Con riserva, in corso e prosieguo di giudizio, della più ampia facoltà di prova su ogni fatto e circostanza di causa, come pure di modificare e aggiungere, nonché formulare richieste istruttorie, indicare testi e produrre documenti anche in conseguenza di eventuali motivi e ragioni di difesa del ”. Controparte_1
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello Civile di Milano adita, contrariis rejectis, rigettare il ricorso in riassunzione proposto dall'avv. siccome inammissibile e infondato, nonché Parte_1 privo i necessari elementi probatori;
per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 262/2018, respingere le querele di falso materiale e di falso ideologico proposte dall'avv. avverso le relate di notifica dei verbali di accertamento n. 4623/11, Parte_1
n. 79272/11, n. 74326/11, n. 77753/11, n. 216724/11, n. 180598/11, n. 889974/11, dichiarando la prima inammissibile e la seconda infondata, essendo priva degli elementi e delle prove della falsità prescritti dall'art. 221 c.p.c., con conseguente conferma della legittimità dei suddetti verbali di accertamento e la condanna di dell'avv. a pagare le Pt_1
spese di C.T.U.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi del giudizio (Tribunale e
Corte di Appello, anche in riassunzione, e Corte Cassazione), oltre oneri riflessi (in luogo di
IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell' Parte_2
”.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
L'avv. , con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della suprema Corte di Cassazione n.
6028/2023, pubblicata in data 28/2/2023, con la quale, in accoglimento del secondo motivo pagina 3 di 13 del ricorso presentato dalla ricorrente , è stata cassata con rinvio la sentenza Parte_1 della Corte d'Appello di Milano n. 4833/2019, pubblicata in data 4/12/2019, con la quale (in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018 pubblicata il 12/1/2018) era stata dichiarata inammissibile la querela di falso proposta da nei confronti Parte_1
del . Controparte_1
Vicende processuali
1) L'avv. , in data 27/7/2014, aveva ricevuto la notifica di una cartella Parte_1
esattoriale relativa a dodici verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada elevati dalla Polizia Locale del Comune di Milano.
Sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tali verbali di accertamento, l'avv. Pt_1
proponeva opposizione alla cartella esattoriale davanti al Giudice di Pace di Milano.
Costituendosi in tale giudizio il produceva, in originale, sette cartoline di Controparte_1
avviso di ricevimento relative alle raccomandate con le quali sarebbero stati notificati sette
(dei dodici) verbali di accertamento posti a base della cartella esattoriale.
A tal punto, l'avv. , dopo aver disconosciuto le sottoscrizioni apposte su dette Parte_1 cartoline (contenenti l'indicazione che la notifica a mezzo posta sarebbe stata effettuata a mani della destinataria), a fronte della contestazione del (secondo cui il CP_1
disconoscimento si sarebbe dovuto fare soltanto con querela di falso), proponeva querela di falso, sì che il Giudice di Pace pronunciava un provvedimento di sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso da svolgersi dinanzi al Tribunale.
2) Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di falso, con sentenza n. 262/2018 pubblicata in data 12/1/2018, tenuto conto delle risultanze della CTU grafologica svolta in causa (che aveva accertato che solo una delle sette sottoscrizioni apposte sulle altrettanti cartoline di avviso di ricevimento era riferibile all'avv. mentre le altre sei non potevano Parte_1
essere riferite a questa):
- dichiarava la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sulle 6 cartoline Parte_1
di ricevimento postale nn. 773993972625, 773994885382, 773995013866; 773994885369,
778416928953, 778416342852;
pagina 4 di 13 - rigettava la querela di falso proposta dall'attrice in relazione a quanto attestato sulla cartolina di ricevimento postale n. 778431253560;
- compensava fra le parti le spese di lite nella misura di 1/7;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite nella parte Controparte_1
residua liquidata in complessivi euro 3.660,64;
- compensava fra le parti le spese di C.T.U. nella misura di 1/7;
- condannava il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di C.T.U. nella Controparte_1
parte residua liquidata in complessivi euro 1.367,81.
Il Tribunale, in particolare, riteneva l'ammissibilità della querela di falso sul rilievo che “se, pertanto, non rientra nell'ambito di quanto coperto da fede privilegiata la qualifica che il ricevente dichiara di possedere e che l'ufficiale postale si limita a riportare nella relazione di notifica, discorso diverso deve, tuttavia, essere condotto là dove l'atto da notificare risulti essere stato consegnato direttamente al destinatario, come nel caso di specie.
In tale ipotesi, infatti, nonostante l'identificazione del destinatario venga effettuata dall'ufficiale postale nei termini semplificati di cui si è detto supra, la sovrapposizione del ricevente con il destinatario determina che l'unico strumento per poter dimostrare che l'atto non sia stato effettivamente consegnato a quest'ultimo non può che essere la querela di falso, proprio perchè attraverso tale procedimento non si vuole dimostrare la non veridicità di quanto dichiarato all'ufficiale postale, ma si vuole più radicalmente superare la stessa attestazione di avvenuta consegna dell'atto, così come effettuata dal pubblico ufficiale”.
Quanto al merito, si riportava alle risultanze della CTU grafologica, non contestate da alcuna delle parti, nell'ambito della quale il consulente nominato dal Tribunale, esaminate le sottoscrizioni impugnate di falso e confrontate le stesse con le scritture di comparazione, aveva “potuto accertare come le prime sei fossero senza dubbio alcuno non riconducibili alla mano dell'attrice, a differenza di quella vergata sulla cartolina A.R. n. 778431253560 la quale
è stata riconosciuta con assoluta certezza come genuina”.
3) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 4833/2019 pubblicata in data 4/12/2019, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in riforma integrale della Controparte_1
predetta sentenza del Tribunale di Milano:
- dichiarava inammissibile la querela di falso;
pagina 5 di 13 - condannava l'appellata a rimborsare al le spese di lite di I e II Parte_1 CP_1
grado;
- poneva le spese di CTU interamente a carico di;
Parte_1
- condannava a restituire al quanto ricevuto in esecuzione della Parte_1 CP_1
sentenza di I grado a titolo di spese di lite e di CTU.
La Corte d'Appello, in particolare, avendo ritenuto fondato il primo motivo di appello svolto dal
(con il quale era stata eccepita l'inammissibilità della querela di falso poiché CP_1 [...]
si sarebbe limitata a contestare la genuinità della sottoscrizione e non, invece, il fatto Pt_1 storico, ossia che il ricevente avesse dichiarato all'agente postale di essere il destinatario della notifica ed il soggetto legittimato a riceverla) ha dichiarato l'inammissibilità della querela sul rilievo che l'agente postale aveva regolarmente svolto l'attività di notifica e “le relate di notifica fanno fede, fino a querela di falso, della constatazione dell'agente postale di aver consegnato la raccomandata a persona che si era dichiarata essere e che si Parte_1 trovava nel luogo di residenza di quest'ultima. Al contrario, non fanno piena prova le attestazioni della genuinità della sottoscrizione e dell'effettiva identità del soggetto ricevente”.
4) La Corte di Cassazione, provvedendo sul ricorso proposto dall'avv. Parte_1 avverso tale sentenza della Corte d'Appello di Milano, con ordinanza n. 6028/2023 depositata in data 28/2/2023, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (con il quale era stata chiesta la “cassazione della sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto inammissibile la querela di falso poiché la si sarebbe limitata a contestare la genuinità Pt_1
delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica e non, anche, il fatto storico attestato dall'agente notificatore, ossia che un soggetto avrebbe dichiarato all'agente postale di essere e di essere, dunque, il soggetto legittimato a ricevere la notifica, il “Fatto Parte_1
Storico”)”, rigettato il primo (con il quale era stato lamentato che la Corte d'Appello avesse pronunciato l'inammissibilità della querela di falso quantunque il avesse eccepito CP_1
l'inammissibilità solo nel giudizio di secondo grado) ed assorbiti gli altri motivi di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano.
Con la predetta ordinanza la Cassazione ha, anzitutto, richiamato il principio secondo cui
“nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con
pagina 6 di 13 la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L.
n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890,
è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante
Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
La Suprema Corte, dopo aver richiamato ulteriori principi in tema di notifica a mezzo del servizio postale, con consegna dell'atto a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento nello spazio relativo alla “firma del destinatario”, ha, quindi, concluso nel senso che “la Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che
l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
5) Con l'atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, l'avv.
, richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte, ha chiesto, anzitutto, che Parte_1
sia ritenuta ammissibile la querela di falso da essa proposta in quanto essa aveva contestato in più occasioni il “fatto storico”, ossia la circostanza dedotta – ma mai provata – dal Comune di Milano, secondo cui l'agente postale si sarebbe recato presso la sua abitazione ove una persona si sarebbe qualificata come il destinatario ed avrebbe sottoscritto le relate di notifica: al riguardo, ha ribadito che “affermare di non aver mai vergato le cartoline, sebbene sulle stesse sia stato scritto dall'agente notificatore che sono state notificate a mani del destinatario, equivale – senza dubbio – a contestare il fatto attestato dall'agente notificatore e non si vede come tale aspetto non possa essere coperto da fede privilegiata oggetto di querela di falso”.
pagina 7 di 13 L'attrice in riassunzione ha, quindi, richiamato che, proprio con riguardo ad una tale ipotesi, la
Suprema Corte di Cassazione (con l'ordinanza che ha occasionato il presente giudizio di rinvio) ha affermato la necessità “di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”;che, del resto, già in precedenza la Cassazione aveva affermato che “la relata di notifica di un atto, eseguita da parte dell'agente postale, ha fede privilegiata e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione (conforme, Cassazione civile Sez. VI - 2
Ordinanza n. 2486 del 01/02/2018)”.
Nel merito, l'avv. ha chiesto di confermare integralmente la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano, con conseguente condanna del convenuto al rimborso delle CP_1
spese di lite per tutti i gradi di giudizio che hanno interessato la presente vicenda processuale, nonché con condanna alla restituzione dell'importo di euro 2.961,51 già da essa corrisposti in favore del (in base ad un piano di rateazione concesso alla Controparte_1
stessa dal e relativo alle spese di lite a cui la stessa era stata condannata a seguito CP_1
della sentenza di Appello).
6) Si è costituito nel presente giudizio di rinvio il che ha chiesto di rigettare Controparte_1
il ricorso in riassunzione siccome inammissibile, infondato e privo degli elementi probatori, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018, di respingere le querele di falso materiale e di falso ideologico proposte dall'avv. . Parte_1
Il Comune di Milano, in particolare:
- ha ribadito che “l'Agente postale ha compiuto regolarmente l'attività di sua competenza, potendo egli soltanto raccogliere la dichiarazione fatta dal soggetto che ha apposto la firma
(quindi non ha in alcun modo attribuito la firma apposta alle cartoline di ricevimento all'avv.
), senza poter effettuare alcuna verifica sulla sua veridicità, se non quella della Pt_1 coincidenza con la situazione apparente. E ciò ha comportato l'esito positivo della notificazione effettuata”;
- ha aggiunto che “l'avv. , anche nel giudizio di riassunzione, non ha fornito alcun Pt_1
elemento di prova per far ritenere false le attestazioni degli agenti notificatori di aver consegnato gli atti presso la sua residenza a persona qualificatasi come destinatario, non essendo a ciò sufficiente la contestazione di non aver sottoscritto personalmente gli atti”:
pagina 8 di 13 - ha concluso nel senso che “è inammissibile la querela di falso materiale proposta dall'avv.
per contestare l'autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento da colui che Pt_1 si è qualificato come destinatario all'agente postale presso la residenza dell'avv. , Pt_1
mentre è infondata la querela di falso ideologico, non avendo controparte prodotto alcun elemento di prova idoneo, ex art. 221 c.p.c., per dimostrare la falsità delle attestazione degli agenti notificatori contenute nelle relate di notifica”.
7) Nel corso del giudizio:
- è pervenuto parere della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Milano con il quale, “considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado in linea con le pronunce della Suprema Corte richiamate nell'ordinanza n. 6028/2023”,
è stato espresso “parere favorevole alla conferma della sentenza del Tribunale di Milano e condanna al pagamento delle spese di CTU e dei gradi di giudizio del ”; Controparte_1
- sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Ad avviso della Corte, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione con la propria ordinanza n. 6028/2023, va, anzitutto, ritenuta l'ammissibilità della querela di falso proposta dall'odierna attrice avv.
. Parte_1
Al riguardo, va richiamato che l'attrice ha inequivocabilmente contestato il “fatto storico” dell'avvenuta notifica dei verbali di accertamento per cui è causa - notifica che sarebbe avvenuta a mezzo del servizio postale e, secondo quanto attestato nei relativi avvisi di ricevimento, con consegna dell'atto al “destinatario persona fisica” presso il suo domicilio – contestando, in particolare, che fossero ad essa riconducibili le firme apposte su detti avvisi di ricevimento nello spazio riservato alla “firma del destinatario”; che, in tale contesto, secondo il principio affermato dalla Cassazione con l'ordinanza che ha occasionato il presente giudizio di rinvio, l'avv. , indicata come destinataria dell'atto nell'avviso di ricevimento, Parte_1 per contestare di aver ricevuto l'atto negando di aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso di ricevimento, non avrebbe potuto fare altro che proporre querela di falso;
che, invero, con detta ordinanza la Cassazione, come sopra riportato, ha affermato che “nella
pagina 9 di 13 notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L. n.
890 del 1982, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante
Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
Nella medesima ordinanza la Suprema Corte ha, ulteriormente, richiamato che “Le sezioni
Unite di questa Corte hanno altresì chiarito che, nel caso di notifica a mezzo del sevizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo “alla firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. 9962/2010).
Infine, con recente pronuncia è stato ribadito che, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cass.22225/2021).
La Corte d'appello non si è attenuta ai suesposti principi, obliterando il rilievo che
l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente
pagina 10 di 13 qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
Pertanto, contrariamente a quanto già affermato da questa Corte, con la propria sentenza n.
4833/2019 pubblicata in data 4/12/2019, e conformemente a quanto rilevato dal Tribunale di
Milano, con la propria sentenza n. 262/2018 pubblicata il 12/1/2018 (poi appellata dal
), deve senz'altro ritenersi ammissibile la querela di falso proposta Controparte_1 dall'odierna attrice in riassunzione avv. . Parte_1
Peraltro, è solo il caso di segnalare che, allorchè, nell'ambito del giudizio dinanzi al Giudice di
Pace di Milano, l'avv. ebbe a disconoscere, nel corso dell'udienza del 26/2/2015, le Pt_1
sottoscrizioni apposte sugli originali degli avvisi di ricevimento esibiti in udienza, il CP_1
ebbe a contestare quanto dichiarato dall'avv. per il fatto che, nel caso, il
[...] Pt_1
“disconoscimento” si sarebbe dovuto fare “soltanto con querela di falso, stante la provenienza pubblica degli atti in oggetto” (cfr. il verbale di detta udienza prodotto dal Controparte_1
sub doc. 2).
9) Quanto al merito, va integralmente condivisa la valutazione già svolta dal Tribunale di
Milano con la propria sentenza n. 262/2018, laddove, richiamandosi alle risultanze della CTU grafologica svolta in causa, ha ritenuto che, con riferimento alle sottoscrizioni apposte sui sette avvisi di ricevimento (prodotti in giudizio e) impugnati di falso, sei sottoscrizioni dovevano ritenersi false, in quanto il CTU, esaminate le sottoscrizioni impugnate di falso e confrontate le stesse con le scritture di comparazione, aveva “potuto accertare come le prime sei fossero senza dubbio alcuno non riconducibili alla mano dell'attrice, a differenza di quella vergata sulla cartolina A.R. n. 778431253560 la quale è stata riconosciuta con assoluta certezza come genuina”.
Tale valutazione merita di essere condivisa, ove si consideri che il CTU, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, con riguardo a sei firme apposte a nome Parte_1 su altrettante cartolini postali, ha affermato che le stesse dovevano “ritenersi prodotti sottoscrittivi apocrifi per falso grafico in quanto gli elementi grafomotori caratteristici ed individuali non sono rapportabili a omologhi grafici delle comparative autografe considerate”; che, diversamente, solo una delle sette firme apposte sugli avvisi di ricevimento poteva essere riferita alla sig.ra ; che, del resto, come rilevato anche dal Tribunale, Parte_1
nessun rilievo critico alla consulenza risulta essere stato sollevato dalle parti costituite.
pagina 11 di 13 Va, pertanto, interamente confermata decisione assunta dal Tribunale di Milano con la propria sentenza n. 262/2018, con la quale, da un lato, è stata affermata la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sulle 6 cartoline di ricevimento postale nn. 773993972625, Parte_1
773994885382, 773995013866, 773994885369, 778416928953, 778416342852; da un altro lato, è stata, invece, rigettata la querela di falso proposta dall'attrice in relazione a quanto attestato sulla cartolina di ricevimento postale n. 778431253560.
10) Per le considerazioni svolte, infondato essendo l'appello proposto dal Controparte_1
avverso la predetta sentenza del Tribunale, merita di essere integralmente confermata detta sentenza, e, ciò, anche per ciò che riguarda la regolazione delle spese di lite disposta per detto primo grado di giudizio.
11) Quanto alle spese relative agli ulteriori gradi di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, il convenuto in riassunzione , già appellante nei confronti Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Milano n. 262/2018, integralmente confermata in questa sede, va condannato a rimborsare all'attrice in riassunzione avv. le spese di lite, Parte_1
come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri minimi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità bassa) e con esclusione della fase istruttoria – trattazione, non tenutasi in questa sede, e, ciò, con riferimento al precedente giudizio di appello (conclusosi con la sentenza n. 4833/2019 della Corte d'Appello di Milano), alla fase processuale svoltasi in Cassazione ed a quella di cui al presente giudizio di rinvio.
Va, infine, disposta la condanna del convenuto a restituire all'attrice Controparte_1
la somma di euro 2.961,51 (pari a quanto da questa già corrisposto al Parte_1
in esecuzione della cassata sentenza della Corte d'Appello), importo da Controparte_1
maggiorarsi degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 6028/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 28/2/2023, che ha cassato la sentenza n. 4833/2019 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
pagina 12 di 13 1) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n. 262/2018, pubblicata in data 12/1/2018, che conferma integralmente;
2) condanna il a rimborsare all'avv. le spese di lite relative Controparte_1 Parte_1
ai successivi gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di appello, conclusosi con la sentenza n. 4833/2019 della Corte
d'Appello di Milano, in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di legittimità, conclusosi con l'ordinanza della Cassazione n. 6028/2023, in complessivi euro 3.836,00, di cui euro 1.036,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 3.500,00 per compenso, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna il a restituire all'avv. l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
2.961,51, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3/10/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
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