Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5673/2021 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5673/2021 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA) in Piazza Cota Parte_1
n. 8 presso lo studio dell'avvocato Aniello Calemma e dell'avvocato Massimo D'Amora, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Via Chiatamone n. 63 presso lo studio dell'avvocato
Gennaro Famiglietti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI
pag. 1
2-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21-10-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, e in data 28-10-2021 ex art. 139 c.p.c., evocava in Parte_1 giudizio, rispettivamente, e al fine di sentirli Controparte_2 Controparte_1 condannare, in solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 25-10-2020, verso le ore 23.15, in
Sorrento alla via Rivolo Sant'Antonio.
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre percorreva alla guida del motoveicolo CA Hypermotard 950 targato ET69365, di sua proprietà ed assicurato per la r.c.a. con la via Rivolo Controparte_3
Sant'Antonio con direzione monti, poco dopo il civico 10 veniva investito dal motoveicolo
Honda SH 300 targato DS44926, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a. Controparte_1 con condotto dallo stesso proprietario;
difatti, il conducente del Controparte_2 motoveicolo Honda SH 300, inizialmente fermo in una piazzola situata sulla destra rispetto al senso di marcia seguito dall'attore, ripartiva e si immetteva sulla carreggiata per poter proseguire con direzione monte omettendo di segnalare la manovra e di concedere la precedenza al veicolo che percorreva la strada;
l'Honda SH 300 investiva con la propria parte laterale sinistra la parte laterale anteriore destra del 950, in Controparte_4 regolare transito, facendolo rovinare al suolo sul lato sinistro unitamente al conducente, il quale rimaneva incastrato con la gamba sinistra sotto la moto, che scivolava al suolo per alcuni metri;
l'attore veniva soccorso e condotto mediante ambulanza al pronto soccorso del P.O. di Sorrento per essere poi trasferito all'“Ospedale del Mare” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “sconquasso di piede sinistro con perdita del V dito” e veniva ricoverato dal 26-10-2020 al 2-12-2020 e dal 18-12-2020 al 24-12-2020, subendo vari interventi chirurgici e l'amputazione del V dito piede sinistro;
riportavano danni anche il motoveicolo tipo CA Hypermotard 950 di sua proprietà, conseguenti all'impatto ed alla caduta al suolo, nonché i suoi effetti personali, quali il cellulare marca IPhone modello XR,
l'orologio marca Swatch, le scarpe Hogan, il giubbino di marca Combipel e il jeans di marca;
il sinistro era avvenuto mentre rientrava dal lavoro presso il suo domicilio e, CP_5 pertanto, aveva presentato all' domanda di infortunio o malattia professionale, a CP_6
pag. 2 seguito della quale gli era stata riconosciuta la rendita n. 518200399 per un grado di invalidità del 16%; aveva chiesto il risarcimento degli ulteriori danni subiti ad
[...]
compagnia di assicurazione del motoveicolo Honda SH 300, senza Controparte_2 esito.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per essere generico e lacunoso,
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143, 144, 145, 148 e 149 d.lgs. n.
209/2005 per essere la richiesta di risarcimento priva di elementi normativamente richiesti e per non aver l'attore consentito l'accertamento dei danni lamentati, l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione delle parti.
Inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore sulla base del file audio della chiamata al pronto soccorso e della scheda relativa all'intervento, in cui si faceva riferimento genericamente alla caduta dal motorino da parte del paziente e non ad incidente stradale con responsabilità di terzi;
contestava, inoltre, la quantificazione dei danni lamentati e deduceva la cessazione della materia del contendere, trattandosi di infortunio in itinere, tenuto conto dell'importo già riconosciuto dall' e dell'offerta già corrisposta mediante CP_6 assegno bancario dalla convenuta di euro 20.000,00.
Chiedeva, pertanto: in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità o improponibilità della domanda;
in via principale, il rigetto della stessa e l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente liquidate;
in via subordinata, la declaratoria della cessata materia del contendere.
Il convenuto , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva Controparte_1 rimanendo contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei pag. 3 convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (doc. 4 depositato dall'attore in data 27-10-2021: costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 5-5-2021) non lascia dubbi di sorta.
L'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, oltre che del modello c.a.i.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione riguardante elementi normativamente previsti e alcun invito a perizia o a visita medico-legale rimasti privi di riscontro.
Dalla documentazione in atti, anzi, non può affermarsi che il danneggiato abbia avuto un comportamento poco collaborativo, atteso che lo stesso, sottoponendosi a visita medico-legale il 7-6-2021 presso lo studio del medico fiduciario della convenuta, dott.
pag. 4 (cfr. doc. prodotto dalla impresa assicuratrice in data 28-2-2022), ha Persona_1 certamente fornito alla stessa elementi sufficienti per le valutazioni in ordine alla sussistenza, al tipo ed al grado di danno biologico risarcibile, in altri termini, al fine di poter formulare consapevolmente l'offerta di risarcimento ovvero per respingere in toto la richiesta.
A seguito di invito effettuato mediante p.e.c. in data 2-2-2022 ad eseguire visita medico-legale - dopo la notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo - lo stesso si sottoponeva a visita medica anche in data 10-3-2022 (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5 depositati dall'attore in data 30-4-2022: invito a visita medico-legale inoltrata dal dott.
[...]
a mezzo p.e.c. del 2-2-2022; richiesta di accesso agli atti a mezzo p.e.c. del 29-3- Per_2
2022 indirizzata ad ed;
riscontro Controparte_3 Controparte_2 delle due imprese assicuratrice e diniego di accesso della seconda;
v. anche relazione medico-legale del dott. depositata in data 8-2-2022 dalla convenuta). Persona_2
Per quanto riguarda i danni subiti dal motociclo, risulta che solo Controparte_3 comunicava il nominativo dello studio tecnico incaricato all'accertamento dei danni, al quale l'attore faceva ispezionare il motoveicolo danneggiato (cfr. doc. 1, 3 e 4 allegati alle seconde note ex art. 183, sesto comma, c.p.c di parte attrice: comunicazione di
[...]
datata 7-5-2021; richiesta di accesso agli atti a mezzo pec del 29-3-2022; CP_3 riscontro di con trasmissione della perizia a firma del consulente Controparte_3 tecnico fiduciario della compagnia ). Persona_3
Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata da
[...]
Controparte_2
4. Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Secondo la convenuta, l'attore non ha provato la legittimazione dell'attore e del convenuto mancando la prova che i veicoli descritto appartenessero a , non CP_7 risultando prove sufficienti le risultanze del pubblico registro e il certificato cronologico da esso rilasciato.
Precisato che la questione posta dalla impresa assicuratrice convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva, e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione attiva e passiva – le quali devono essere valutate in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in pag. 5 giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un.,
n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito lesioni personali e danni al motoveicolo di sua proprietà e a propri beni a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di ed assicurato per Controparte_1 la r.c.a. con la e ciò è sufficiente per ritenere le parti legittimate Controparte_2 attivamente e passivamente.
5. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte e del riscontro fornito dal contenuto degli ulteriori mezzi di prova acquisiti, può ritenersi accertata la verificazione dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione.
5.1. In particolare, i testi escussi, e - Testimone_1 Testimone_2 indifferenti alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - hanno concordemente riferito che il giorno il giorno 25-10-2020, verso le ore 23.00, in Sorrento
l'istante , alla guida del suo motoveicolo tipo di colore rosso, Parte_1 CP_4 indossando il casco protettivo, percorreva la via Rivolo Sant'Antonio, strada parallela a quella del “Sorrento Palace”, quando veniva investito dal motoveicolo Honda SH di colore grigio, inizialmente fermo in sosta in una piazzola posta a destra secondo il senso di marcia della moto CA, mentre il conducente parlava a telefono;
hanno dichiarato che il conducente dell'Honda SH, nel ripartire dalla sosta, si immetteva sulla carreggiata senza segnalare la manovra ed urtava il motoveicolo CA nella parte laterale destra causandone la caduta al suolo sul lato sinistro e che la moto CA scarrocciò per alcuni metri trascinando il piede di che era rimasto incastrato sotto la moto;
Parte_1 hanno riferito, in merito ai danni subiti dall'attore, che il piede sinistro era “maciullato unitamente alla scarpa”, che la moto riportò diffusi danni, interessanti soprattutto la CP_4 parte laterale sinistra e che erano danneggiati anche effetti personali del conducente, quali l'iphone XR, lo swatch, il giubbino Conpibel di pelle, il jeans e la scarpa;
hanno dichiarato di aver soccorso il danneggiato unitamente al conducente dell'Honda SH e di aver chiamato l'ambulanza, che sopraggiunse sul posto dopo 30-40 minuti (cfr. verbale di udienza del 6-12-2022).
I testi, pur se non precisi su alcuni aspetti (se la strada in questione fosse a senso unico o a doppio senso) hanno reso dichiarazioni concordi sugli elementi principali dell'evento pag. 6 dannoso, avendo descritto i veicoli coinvolti, precisando il modello ed il colore, la dinamica del sinistro e, in particolare, la manovra del conducente del veicolo investitore, il conseguente impatto tra l'Honda del convenuto e la moto CA ed il punto in cui veniva impattata la ovvero la parte laterale destra, e le conseguenze dannose subite CP_4 dall'attore, dal motoveicolo CA e dagli effetti personali dell'attore.
La circostanza che i testi non siano stati concordi sul punto preciso di impatto (il primo teste ha riferito di un impatto alla parte laterale posteriore destra e il secondo alla parte laterale anteriore destra del veicolo dell'attore), non inficia la loro attendibilità apparendo la discrasia conseguenza del tempo trascorso dall'evento e dalla repentinità dell'evento a cui hanno assistito che, inevitabilmente, ha potuto incidere sul ricordo e sulla percezione esatta dei fatti.
Conferma di quanto riferito dai testimoni, è fornita dal verbale di pronto soccorso n.
2020015281 del 26-10-21, contenuto nella cartella clinica n. 2020015281, da cui risulta che veniva trasportato al pronto soccorso mediante ambulanza Parte_1 nell'immediatezza del sinistro (ore 01.16 del 26-10-2020) e che lo stesso riferiva, quale causa dell'evento dannoso l'incidente stradale (“riferito incidente stradale”) verificatosi in
Sorrento il 25-10-2020 alle ore 23.00, con responsabilità di terzi.
Nella cartella clinica del P.O. “Ospedale del Mare” n. 2020010623, precisamente nell'anamnesi patologica prossima, è riportato: “il pz. Riferisce incidente in moto”.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso, entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Inoltre, ulteriore riscontro delle risultanze istruttorie in questione è fornito: dalla costituzione in mora prima descritta;
dal contenuto delle consulenze mediche sia di parte attrice che della e da quella della c.t.u., da cui emerge che i Controparte_2 consulenti medici hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto;
dal preventivo di riparazione del motoveicolo CA e pag. 7 dalle foto della moto danneggiata, nonché dalla consulenza tecnica redatta dallo studio tecnico fiduciario della con documentazione fotografica allegata, da cui Controparte_3 si evince la presenza di diffusi danni alla moto interessanti prevalentemente la parte laterale sinistra (in particolare, il consulente della compagnia ha affermato che “le avarie rilevate sono certamente coerenti con la caduta al suolo del motociclo;
per la mancanza di danni da urto diretto non è possibile esprimere un parere tecnico circa la coerenza con la dinamica riferita”).
5.2. ha prodotto relazione del 18-2-2022 redatta dalla Argo Controparte_2
Fraud Solution s.r.l. relativa al sinistro, redatta a seguito degli accertamenti effettuati.
Gli agenti accertatori hanno provveduto ad acquisire notizie in merito ai soggetti ed ai veicoli coinvolti, accertandone la proprietà e la copertura assicurativa, e ad effettuare un sopralluogo in via Rivolo Sant'Antonio in prossimità del civico 10, constatando effettivamente la presenza di una rientranza della carreggiata nel tratto del sinistro.
Hanno contattato la “Euromoto Racing” di Torre del Greco, che aveva redatto il preventivo di spesa relativo ai danni della moto CA di , il cui titolare Parte_1 confermava l'autenticità del preventivo apponendo in calce allo stesso timbro e firma.
Si sono recati presso l'abitazione di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, riuscendo a contattare , il quale si assumeva la responsabilità del sinistro e Controparte_1 dichiarava: “... alla guida del mio scooter mi immettevo sulla carreggiata da una sosta sulla destra, non accorgendomi dell'arrivo da dietro della moto, toccandola con il mio lato destro e facendolo cadere sulla sinistra. Vista la paura tremenda nel vedere un piede tumefatto allertai il 118 insieme a qualcuno di passaggio intervenuto dopo il fatto ...”.
Sulla scorta del nulla osta ottenuto dalla Procura della Repubblica, hanno acquisito il file audio della chiamata ai soccorsi tramite 118, nonché la scheda afferente all'intervento dei sanitari. Nella scheda della centrale operativa del 118, alla voce “note sul paziente” è riportato: “pz. riferisce caduta da motorino, frattura scomposta con perdita d sostanza piede sx”; mentre nel file audio si ascolta “... un mio amico è caduto con la motocicletta ...
...”. Parte_1
La convenuta, sulla base della relazione allegata e, in particolare del file audio relativo alla chiamata del 118 e della dichiarazione di , ha dedotto che le lesioni Controparte_1 dell'attore siano causate da una caduta dal motoveicolo senza il coinvolgimento di altri veicoli e senza la presenza di testimoni, intervenuti solo dopo il verificarsi del sinistro.
pag. 8 Tale opinione non è condivisibile.
Si ritiene, invero, che la riferita “caduta da motorino”, comunicata al personale del 118
e riportata nella scheda della centrale operativa, non sia da sola sufficiente ad escludere il verificarsi del sinistro stradale secondo la dinamica prospettata in citazione, confermata da al momento dell'accesso al pronto soccorso;
né si ritiene che la sola Parte_1 dichiarazione di sia sufficiente ad escludere la presenza di testi sul posto, Controparte_1 che invece emerge dallo stesso contenuto del suddetto file audio.
Nel modello c.a.i. (prodotto dall'attore il 27-10-2021, unitamente alla costituzione in mora) sottoscritto anche dal conducente e proprietario del veicolo del convenuto, in cui sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, nonché le parti ed i veicoli coinvolti, è graficamente rappresentata la dinamica del sinistro descritta in citazione ed è riportata la dichiarazione “ho torto” riferibile al convenuto . Controparte_1
Orbene, come è stato precisato, per costante giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sull'art. 143 d.lgs. 209/2005, “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario” (Cass. civ. sez. III, n. 8214 del 04-04-2013; Cass. civ., sez. III,
n. 3875 del 19-02-/2014); ad ogni modo, anche in presenza di modello c.a.i. sottoscritto dal proprietario, “è fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto c.a.i. nell'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio”
(Cass. civ. Sez. III, n. 4010 del 20-02-2018; Cass. civ. sez. III n. 15881 del 25-06-2013).
Le dichiarazioni contenute nel modello c.a.i., pur sottoscritto da tutte le parti coinvolte nel sinistro stradale, non assurgono a piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma sono solo idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute e, in particolare modo, della compagnia assicurativa che potrà superarla fornendo la prova contraria ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione, rappresentando un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, consente al Giudice di giungere all'accertamento del fatto e cioè
pag. 9 all'accertamento dell'an debeatur (Cass. civ. VI Sez., ordinanza n. 25468 del 12-11-2020,
Cass. civ. III Sez. sentenze n. 25770 del 14-10-2019 e n. 4536 del 08-03-2016).
Nella specie le dichiarazioni rese nel modello c.a.i., valutate unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attore e la esclusiva riconducibilità dell'evento al conducente del veicolo Honda SH 300 di proprietà di
. Controparte_1
5.3. Quanto alla proprietà dei motoveicoli coinvolti, oltre agli accertamenti e alle ulteriori risultanze, questa è provata dalla documentazione prodotta.
In particolare, la proprietà del motoveicolo CA Hypermotard 950 tg ET69365 in capo a emerge dalla copia della carta di circolazione (cfr. doc. 7), dalla copia Parte_1 del contrassegno di assicurazione dello stesso motoveicolo (cfr. doc. 11), dalla relazione relativa agli accertamenti della Argo Fraud Solution s.r.l. (cfr. pag. 6 della relazione depositata il 28-2-2022 dalla compagnia convenuta) e dal contenuto del modello c.a.i
La proprietà del motoveicolo Honda SH 300 in capo a emerge dalla Controparte_1 visura PRA del motoveicolo (cfr. doc. 10), dal certificato cronologico allegato con le seconde note ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dalla relazione relativa agli accertamenti della Argo Fraud Solution s.r.l. e dal contenuto del modello c.a.i. sottoscritto anche da
[...]
. CP_1
Quanto al contratto di assicurazione per la r.c.a. tra i convenuti, oltre a non essere stato contestato dalla impresa assicuratrice, risulta confortato dalle attività di gestione espletate e documentate (cfr. doc. 3, 4 e 5).
5.4. Alla luce delle descritte emergenze istruttorie, il Tribunale ritiene provato l'evento descritto in citazione e la dinamica iva descritta.
6. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo Honda SH 300 sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
pag. 10 L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che:
“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
L'art. 145 comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), stabilisce che:
“Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada”.
L'art. 154, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) prevede che: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.
Il conducente del motociclo del convenuto, pertanto, accingendosi a ripartire dalla posizione di sosta per immettersi nel flusso della circolazione, avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione, segnalando la propria intenzione di immettersi nel flusso del traffico e dando la precedenza ai veicoli già transitanti sulla strada ed assicurandosi in via preventiva di poter realizzare la manovra senza pregiudizio o intralcio agli altri utenti della strada.
Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del motoveicolo Honda SH, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 145 e 154, sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente, essendosi questi immesso nel flusso della circolazione ripartendo dalla posizione di sosta senza assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada e, in particolare, per i veicoli che percorrevano la carreggiata in cui si immetteva;
a fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo del conducente del veicolo attoreo, che procedeva all'interno della corsia di sua competenza quando veniva impattato dal motoveicolo che si immetteva sulla strada già impegnata e regolarmente percorsa pag. 11 Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto assicurato per la r.c.a. dalla Controparte_1 impresa assicuratrice Controparte_2
7. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur, e quindi passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce all'indirizzo Parte_1 statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
7.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame pag. 12 tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non pag. 13 patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-
pag. 14 normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di “differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13-12-2016; n. 11152 del 29-5-
2015; ordinanze n. 19229 del 15-6-2022; n. 33770 del 19-12-2019).
7.2 Dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 8-7-2024 dal dott. effettuata oltre che mediante la visita diretta del Persona_4 danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta, è risultato che , che all'epoca dei fatti (25-10-2020) aveva 24 Parte_1 anni, riportava in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in “trauma esposto del piede sinistro con grave perdita di sostanze e fratture multiple del piede e caviglia trattate chirurgicamente”.
Per le lesioni riportate il danneggiato veniva ricoverato lo stesso giorno del sinistro presso il P.O. di Sorrento dapprima al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento, dove gli veniva diagnosticato “trauma esposto del piede sinistro con fratture e perdita di sostanza”
e ne veniva disposto il trasferimento presso il P.O. “Ospedale del Mare” di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “frattura esposta di osso non specificato del piede – sconquasso del piede sinistro II cura”, per cui veniva ricoverato presso il Reparto di Ortopedia – Chirurgia
Plastica dal 26-10-2020 al 02-12-2020, dove veniva sottoposto in data 26-10-2020 ad un primo intervento chirurgico per riduzione e stabilizzazione delle fratture dei malleoli e del I,
II, III, IV e V metatarso con fili di k per via percutanea. In data 23-11-2020 veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico in cui si praticava “... amputazione del V dito piede sinistro, chiusura con lembo cutaneo della regione plantare, toilette chirurgica del PDS dorso piede e regione plantare, posizionamento di derma rigenerativo...”; veniva dimesso con diagnosi di “necrosi profonda dei tessuti sottostanti di terzo grado con perdita di una parte del corpo, e ricostruzione con membrana biologica della perdita di sostanza pag. 15 del piede sinistro con fratture multiple del piede sinistro ed asportazione del V dito del piede sinistro”.
Veniva ricoverato presso lo stesso reparto di Ortopedia – Chirurgia Plastica dal 18-12-
2020 al 24-12-2020 e sottoposto in data 21-12-2020 ad intervento chirurgico di “... cruentazione dei margini e del fono della lesione che interessa il dorso e regione plantare, copertura del defectus con innesto dermo-epidermico sottile prelevato con dermatomero elettrico della coscia omolaterale, sutura dell'innesto...”.
Seguivano numerose visite di controllo preso la stessa struttura ospedaliera, esami strumentali, visite fisiatriche e vari cicli di FKT (e cure fisioterapiche) e, a seguito della visita chirurgica del 23-2-2021 veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro (cfr. c.t.u pag. 3: “Avendo nella fattispecie, rilevato un valido trauma iniziale con caratteristiche dinamiche che giustificano le lesioni riportate ed un quadro obiettivo esitale incontrovertibile, si ottiene un complesso di indicazioni convergenti ed inequivocabilmente sufficienti a dimostrare il citato rapporto causa-effetto tra l'antecedente lesivo ed il susseguente complesso esitale. In altri termini, nel caso in esame, il giudizio medico-legale appare probativo in quanto informato ad un nesso causale di certezza pratica”) e che in conseguenza di esso:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 40 al valore medio del 50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 40 al valore medio del 25%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 20% della totale invalidità.
L'ausiliario ha precisato che a seguito delle lesioni riportate al danneggiato, sono residuati i seguenti reliquati anatomo-disfunzionali: “esiti algofunzionali di frattura bimalleolare di caviglia sinistra trattata con riduzione e sintesi percutanea di fili di K;
esiti algofunzionali di frattura multiple metatarsali a sinistra (dal I al V) trattate con riduzione e sintesi percutanea con fili di K poi rimossi;
esiti di amputazione del V dito piede sinistro;
complesso cicatriziale da ampia perdita di sostanza post-traumatica del piede sinistro con grave alterazione del profilo anatomico del piede, deficit della sensibilità periferica ed alterazione dell'appoggio plantare”.
pag. 16 Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
- la somma di euro 6.900,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro 3.450,00 per
I.T.T (giorni 30 per euro 115,00); la somma di euro 2.300,00 per I.T.P al 50 % (giorni 40 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per ITP al 25 %
(giorni 40 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00);
- la somma di euro 67.433,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 20%.
7.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa,
e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi pag. 17 identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-
2023).
Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali,
l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la pag. 18 rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, delle sofferenze psicologiche patite in termini di “dolore” anche per il lungo periodo di degenza, caratterizzato da due ricoveri ospedalieri e da tre interventi chirurgici, dalla difficoltà a deambulare per oltre due mesi, dall'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita di un soggetto giovane di età.
Deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 24.275,00.
7.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
pag. 19 7.5. Pertanto, a spetta la somma di euro 6.900,00 a titolo di invalidità Parte_1 temporanea, la somma di euro 67.433,00 a titolo di invalidità permanente e la somma di euro 24.275,00 a titolo di danno morale.
8. Calcolato il danno secondo i criteri previsti per la responsabilità civile, occorre tener conto, nella liquidazione del danno, di quanto già corrisposto al danneggiato dall' e di CP_6 cui tale ente ha chiesto il rimborso alla compagnia assicuratrice.
8.1. L'art. 142 del d.lgs. 209/2005, relativo al diritto di surroga dell'assicuratore sociale, stabilisce che “qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempre che non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
La S.C., con sentenza resa a sezioni unite n. 12566 del 22-5-2018, ha espressamente affermato: “La surrogazione, mentre consente dall'istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subìto.
Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall' a titolo di rendita per CP_6
l'inabilità permanente vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato”.
Va però osservato che la disciplina del risarcimento erogato da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie per il danno biologico e/o patrimoniale riconosciuti al lavoratore per la perdita dell'integrità psicofisica in seguito ad infortunio sul lavoro o all'insorgere di una malattia professionale è regolata dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, che prevede diverse tipologie di risarcimento in base alla percentuale di invalidità riconosciuta per la menomazione subita dal lavoratore;
per le menomazioni superiori al
16% l' eroga una rendita, che ristora sia il danno biologico sia il pregiudizio CP_6 patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, che il legislatore presume esistente iuris et de iure in tutti i casi in cui il danno biologico eccede il 16%.
pag. 20 In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 ed il risarcimento del danno, secondo i criteri civilistici, non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto, infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dai suddetti istituti secondo il criterio delle poste omogenee, o meglio identiche, nel senso che il raffronto differenziale deve essere operato tra l'importo riconosciuto e liquidato per la singola voce di danno in sede civile e importo riconosciuto dagli istituti per la medesima voce di danno (Cass. civ., sez. un., 22-5-2018 n. 12566; Cass. civ. 27-9-2021 n. 26117;
Cass. civ. 21-11-2017 n. 27669; Cass. civ. sez. lav., ordinanza 07-2-2023 n. 3694).
La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 12566/18, ha così puntualizzato il sistema di calcolo, richiamato anche nell'ordinanza della Suprema Corte n. 30293/23: “... in tema di compensatio lucri cum damno, ... i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è CP_6 nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno CP_6 patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati CP_6 destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»: v. Cass. Sez. 3 n. 26117 del 27/09/2021)”
Ha aggiunto che “Per meglio comprendere l'importanza di tale operazione sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall' per poi esaminare in che conto CP_6
pag. 21 debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale. Nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in favore della vittima CP_6 quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno
(patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente ...; tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al d.m. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. n.
1124 del 1965); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici
(art. 66 d.p.r. n. 1124 del 1965)”.
Ha precisato che “L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non CP_6 accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali). Ne discende che: a) se l' ha pagato al CP_6 danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del 26/06/2015); b) se l ha costituito in favore del CP_6 danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: c') sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al d.m. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre CP_6
pag. 22 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; Cass. n. 25618 del 15/10/2018;
n. 5607 del 07/03/2017; n. 26913 del 23/12/2016; n. 17407 del 30/08/2016); ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale,
a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro; d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall' , salvo ovviamente che la vittima CP_6 deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad CP_6 esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' ”. CP_6
Ne consegue che dall'importo liquidato per danno biologico da invalidità permanente in moneta attuale va decurtata la somma ascrivibile a valore capitale della quota di rendita per danno biologico permanente nonché la somma per la sola quota di ratei già corrisposti e riconducibili al danno biologico permanente.
Nessuno scomputo dal danno biologico permanente può essere effettuato per le voci di indennizzo corrisposte dall' ad altro titolo (indennità temporanea da perdita del CP_6 reddito, spese mediche, ratei di rendita e quota rendita capitalizzata ascrivibili al danno patrimoniale da lucro cessante).
Per quanto concerne il risarcimento del danno biologico temporaneo, questo in nessun caso può essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, che non indennizza questo tipo di pregiudizio;
l'indennità di temporanea corrisposta, infatti, costituisce una forma di ristoro di danni patrimoniali (ovvero la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia) e non costituisce ristoro per l'invalidità temporanea intesa in termini di danno non patrimoniale. Difatti, come è stato precisato,
l'indennizzo erogato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea “atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.p.r. n. 1124/1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” (Cass. civ. n. 4972/2018); l'indennità per l'inabilità
pag. 23 temporanea corrisposta dall' mira a compensare il danno patrimoniale patito dal CP_6 danneggiato, ossia la perdita reddituale connessa all'impossibilità di lavorare durante la malattia (cfr. artt. 66, 68 d.p.r. n.1124 del 1965) per cui i relativi importi non vanno scomputate dalle somme liquidate a titolo di danno biologico (Tribunale L'Aquila sez. I, sentenza n. 537 del 24-8-2022, in deiure.it).
8.2. Nella specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che, trattandosi di un sinistro stradale verificatosi in itinere – rientrando al proprio domicilio, uscendo dal lavoro -, l' ha riconosciuto al danneggiato una rendita annua per inabilità CP_6 permanente di euro 2.298,17, corrispondente ad un rateo mensile di euro 191,51 a decorrere dal 15-4-2021 (cfr.doc. 12 allegato dall'attore in data 27-10-2021).
Dalla documentazione depositata da emerge che dalla richiesta Controparte_2 di surroga l' il valore della rendita capitalizzata per l'inabilità permanente corrisponde CP_6 ad euro 80.397,71, in cui è conglobato l'importo corrisposto a titolo di danno biologico di euro 42.858,54.
Tanto precisato, dall'importo di euro 67.433,00 riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico permanente secondo le Tabelle di Milano, va detratta la somma di euro
42.858,54 a titolo di “indennizzo in capitale per il danno biologico” già riconosciuta dall' allo stesso titolo (cfr. doc. 5 allegato da ). CP_6 Controparte_2
Per sottrarre la rendita capitalizzata dal credito risarcitorio calcolato secondo i criteri civilistici è necessario, preliminarmente, rendere omogenei entrambi gli importi, devalutando la prima alla data in cui è stato capitalizzato l'indennizzo per il danno biologico (febbraio 2022), ottenendo così l'importo di euro 60.478,03.
Conseguentemente, la somma spettante a titolo di danno biologico permanente ammonta ad euro 17.619,49, rivalutata ad oggi nell'importo di euro 19.645,73.
9. Complessivamente, a titolo di danni non patrimoniali, deve essere riconosciuta all'attore la somma di euro 50.820,73 (euro 6.900,00 a titolo di invalidità temporanea, euro 19.645,73 a titolo di danno biologico permanente;
euro 24.275,00 per danno morale)
10.1. Per quanto concerne il danno patrimoniale, dalla documentazione prodotta
(ricevute di pagamento, scontrini fiscali), deve essere riconosciuta la somma di euro
1.072,10 a titolo di spese mediche conseguenti all'evento, rivalutata in attuali euro
1.389,44.
pag. 24 10.2. Per quanto attiene al danno al veicolo tipo CA Hypermotard 950 targato
ET69365 di , sulla base degli elementi probatori in atti (dichiarazione Parte_1 testimoniale, preventivo di spesa prodotto dall'attore, perizia di parte della Controparte_3
, foto del veicolo danneggiato) ritiene di poter procedere alla quantificazione senza
[...]
l'ausilio di c.t.u.
ha allegato preventivo di riparazione della “Euromoto Racing” di Torre Parte_1 del Greco, che quantifica il danno della moto CA in complessivi euro 5.215,59.
La perizia di parte del consulente fiduciario della , P.A. Controparte_3 [...]
, stima il danno in euro 4.512,00, Iva inclusa (di cui euro 813,64 per Iva) Per_3
Orbene, la perizia di parte, al pari del preventivo di parte relativo alle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce mero giudizio tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, essendo documento di parte, non è dotato di risolutiva efficacia probatoria. Esso può fungere, però, se non da prova, da argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede, tuttavia, che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. III, Sen. n.
4978/2012). E' stato, altresì, precisato che, qualora sia provata, o non contestata,
l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando
è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e che, inoltre, nell'operare la valutazione equitativa il giudice non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, n. 8004 del 18-4-2005).
Nella specie, le voci di danno indicate nel preventivo prodotto dall'attore corrispondono in gran parte a quelle elencate nella perizia della impresa assicuratrice e, inoltre, coincidono con i danni riprodotti dalle foto e confermati dal teste.
Tenuto conto sia del preventivo di spesa prodotto dall'attore sia della perizia del fiduciario della il danno può essere quantificato, equitativamente, Controparte_3 all'attualità in euro 4.600,00, Iva inclusa.
pag. 25 Quanto al riconoscimento dell'Iva, il Tribunale, al riguardo, condivide la tesi giurisprudenziale, secondo la quale: “poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata, perché l'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente ” (cfr., per tutte, Cass. n.
14535/2013); nel caso in esame, pertanto, può essere riconosciuta tale voce di danno.
10.3. Per quanto riguarda i danni subiti dagli effetti personali dell'attore – ovvero: cellulare IPhone modello XR, orologio di marca Swatch, scarpe di marca giubbino CP_8 di marca Combipel, jeans di marca -, non vi è dubbio che questi siano emersi dalle CP_5 emergenze istruttorie (cfr. al riguardo le dichiarazioni reste dai testimoni e dalle risultanze delle fotografie prodotte al riguardo).
L'istante, ai fini della quantificazione degli stessi, ha prodotto mercuriali relativi ai prezzi di mercato di oggetti analoghi.
Tenuto conto delle foto allegate e dei mercuriali in questione, considerato, altresì, che trattasi, comunque, di oggetti usati e di cui non sono noti il periodo e il prezzo di acquisto né lo stato di usura, non essendo possibile stimare con precisione l'entità dei danni, comunque provati nell'an, gli stessi vengono valutati all'attualità in via equitativa nel seguente modo: euro 200,00 per il cellulare IPhone modello XR, euro 20,00 per l'orologio di marca Swatch, euro 50,00 per le scarpe di marca euro 100,00 per il giubbino di CP_8 marca Combipel, euro 30,00 per il jeans di marca , per un totale di euro 400,00, CP_5 liquidato all'attualità.
10.4. Complessivamente, a titolo di danno patrimoniale, sommando gli importi ora descritti, deve essere riconosciuta, pertanto, l'importo complessivo di euro 6.389,44.
11. L'attore ha contestato di aver incassato la somma di euro 20.000,00, che l'impresa assicuratrice ha eccepito di aver pagato mediante assegno bancario.
Per cui non può essere detratto tale importo da quello dovuto all'attore, non avendo la convenuta dimostrato che tale somma sia stata incassata dal creditore.
Ciò detto, oltre all' importo di euro 57.210,17 – derivante dalla somma di euro
50.820,73 ed euro 6.389,44 -, al danneggiato va attribuita la somma di euro 5.317,35 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma pag. 26 liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 62.527,52, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
12. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att., con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro
1.628,00; fase istruttoria: euro 5.670,00; fase decisoria, euro 4.253,00), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e in persona del legale
[...] Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) accoglie la domanda e, per effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di euro 62.527,52, oltre interessi legali dalla data odierna Parte_1 sino al saldo;
C) condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per Parte_1 competenze ed, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come pag. 27 per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Massimo D'Amora e dell'avvocato
Aniello Calemma, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 6 giugno 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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