Articolo 4 della Legge 15 luglio 1950, n. 576
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 agosto 1950
Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-51 la spesa di lire 1.000.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a quelli di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 .
Entrata in vigore il 29 agosto 1950