Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00449/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2024, proposto dal Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria (PI) di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Ottaviano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
della nota n. 13947/2024 del 15.03.2024 recante diniego all'istanza di accesso agli atti amministrativi
nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 09.02.2024, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il Centro Interaziendale per l’Addestramento Professionale nell’Industria (PI) di Palermo ha chiesto l’annullamento della nota n. 13947 del 15 marzo 2024 recante il diniego all’istanza di accesso agli atti amministrativi, nonché l'accertamento del proprio diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 9 febbraio 2024.
In fatto la ricorrente premette che i Centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria (PI) furono costituiti su iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno ex art. 20 della legge 26 giugno 1965, n. 717 per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei lavoratori e dei quadri direttivi e intermedi aziendali e per il successivo assorbimento dei soggetti addestrati nelle attività produttive e nelle aziende che partecipavano alla gestione.
Il PI di Palermo è stato poi soppresso con l’art. 28 della Legge regionale del 15 maggio 2013 n. 9 e conseguentemente, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 778 del 21 novembre 2023, è stato nominato un Commissario liquidatore.
All’atto della sua soppressione, il PI manteneva la propria sede legale in Palermo, complesso Roosevelt, località Addaura, Lungomare Cristoforo Colombo, laddove oggi ha sede l’ARPA resistente.
Con verbale di consegna n. 29 del 18 luglio 2018, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha trasferito all’ARPA la disponibilità dell’edificio suddetto, già in concessione al PI di Palermo ed in uso al PI di Priolo, ed al cui interno era mantenuta la sede legale del primo.
Poi, dalla lettura del Decreto n. 400 del 23 luglio 2018 dell’ARPA relativo sempre al trasferimento dell’edificio in parola, il Centro ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza di un ulteriore verbale di consegna dei locali dalla Regione - Servizio Demanio all’ARPA nonché di un inventario dei beni ivi presenti, redatto dall’ing. Bartolomeo Di Salvo, su incarico dell’ARPA.
Ciò posto, al fine di dare seguito all’attività liquidatoria, in particolare di determinare l’eventuale attivo patrimoniale ed in ogni caso reperire la documentazione amministrativa del soppresso PI di Palermo, con nota del 9 febbraio 2024, il ricorrente ha formulato istanza ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 al fine di estrarre copia dei seguenti documenti: a) verbale di consegna n. 18843 del 27 marzo 2018; b) verbale di consegna n. 29 del 18 luglio 2018 n. 35953; c) inventario, stima ed ogni altro atto redatto dall’ing. Bartolomeo Di Salvo in conseguenza dell’incarico conferito con Decreto del D.G. n. 571 del 20 ottobre 2018; d) ogni atto amministrativo adottato successivamente alla relazione dell’ing. Di Salvo.
Il PI evidenzia come all’interno dell’edificio Roosevelt vi fossero dei beni mobili di proprietà dell’Ente, oggi soppresso ed in liquidazione ex lege , ed in particolare documentazione amministrativa del PI, ad oggi non reperita.
Tuttavia, con nota del 15 marzo 2024 n. 13947, l’ARPA ha negato l’accesso agli atti con la seguente motivazione: “Si ritiene, tuttavia, che tale richiesta sia carente dell’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Nello specifico, infatti, non risulta l'indicazione e la prova del titolo in forza del quale il PI di Palermo in liquidazione vanterebbe la proprietà beni mobili, non individuati, siti all'interno degli edifici facenti parte del complesso Roosevelt. A parere della Scrivente, infatti, nessun titolo di proprietà su tali beni risulterebbe in capo al PI, in considerazione che: - ai sensi dell’art. 2 legge reg. del 1976, n. 25: “Gli immobili, gli impianti fissi, l' arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l' addestramento professionale nell' industria sono trasferiti al patrimonio regionale”; ai sensi dell’art. 3 L. R. n. 25/76: “I beni sopra specificati permangono in uso gratuito ai centri interaziendali per l' addestramento professionale nell' industria per il raggiungimento degli scopi statutari degli stessi”.
Con il presente ricorso il Centro ricorrente chiede l’annullamento del suddetto diniego in quanto l’assunto dell’ARPA sarebbe errato. Infatti, l’art. 2 legge reg. del 1976, n. 25 si riferirebbe ai beni oggetto della dotazione della Cassa per il Mezzogiorno in fase di subentro della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 717/1965, mentre non avrebbe alcun effetto per tutti gli altri beni, mobili o immobili, acquistati dai PI in epoca successiva o in riferimento ai documenti amministrativi relativi all’attività istituzionale svolta.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha depositato documentazione a supporto e richiesto il rigetto del ricorso precisando comunque che: a) il verbale di consegna n. 29 del 18 luglio 2019 è già nella disponibilità del ricorrente che lo ha depositato tra gli atti del presente giudizio; b) il verbale di consegna n. 7 del 27 marzo 2018 è stato prodotto in atti da parte resistente al solo fine di dimostrare l’infondatezza delle richieste di controparte; c) il D.D.G. n. 571 del 20 ottobre 2018, di cui controparte chiede l’ostensione per la prima volta nel ricorso oggi in discussione, non è ricompreso tra i documenti elencati nell’istanza di accesso formulata il 9 febbraio 2024.
Con memoria del 2 dicembre 2024, la ricorrente ha preso atto della parziale ostensione degli atti richiesti, insistendo però per la richiesta di alcuni documenti non ancora trasmessi, nella specie: a) l’inventario, stima ed ogni altro atto redatto dall’ing. Bartolomeo Di Salvo in conseguenza dell’incarico conferito con Decreto del D.G. n. 571 del 20.10.2018; b) ogni atto amministrativo adottato successivamente alla relazione dell’ing. Di Salvo.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio deve preliminarmente dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, avendo l’ARPA già osteso i due verbali di consegna de 18 luglio 2019 e del 27 marzo 2018, come confermato dalle parti in lite.
Per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto segue.
Giova rimarcare, in primo luogo, che le ragioni alla base dell’istanza di accesso agli atti, adeguatamente esplicitate anche nella stessa richiesta del 9 febbraio 2024, sono legate all’esatta determinazione della consistenza dell’attivo patrimoniale nell’ambito della liquidazione disposta ex art. 28 l. 9/2013 del Centro.
Pertanto, contrariamente all’assunto dell’ARPA, la finalità dell’accesso è proprio connessa all’accertamento della proprietà dei beni presenti nel complesso Roosevelt, al fine di recuperare quelli di proprietà del PI e inserirli nell’attività liquidatoria.
Per come condivisibilmente evidenziato dal PI, poi, l’art. 2 L.R. 25/76 si riferisce unicamente ai beni oggetto della dotazione della Cassa per il Mezzogiorno in fase di subentro della Regione siciliana ai sensi della L.R. 717/1965, e non ha nessun effetto verso gli altri beni, mobili o immobili, acquistati dai PI in epoca successiva o in riferimento ai documenti amministrativi relativi all’attività istituzionale svolta negli anni (cfr. “Gli immobili, gli impianti fissi, l' arredamento e le attrezzature di proprietà della Cassa per il Mezzogiorno in dotazione ai centri interaziendali per l' addestramento professionale nell'industria sono trasferiti al patrimonio regionale” ).
Peraltro, la presenza di beni all’interno dei locali, oggi nella disponibilità dell’ARPA, risulta dalla nota del precedente Commissario liquidatore in atti, n. 24067 dell’11 luglio 2018, che espressamente fa riferimento all’esistenza dell’archivio storico del PI di Palermo definendolo “un patrimonio inestimabile sia sotto il profilo storico ma anche amministrativo”.
Per quanto detto, risulta esistente e concreto l’interesse del PI ad accedere agli atti amministrativi citati, in particolare all’inventario redatto dall’ing. Bartolomeo Di Salvo in conseguenza dell’incarico conferito con Decreto del D.G. n. 57/18. Invero, solo l’accesso a tale documentazione permetterà di differenziare l’elenco dei beni costituenti la dotazione iniziale del PI rispetto a tutti i beni e documenti acquisiti o formati in epoca successiva.
Deve, pertanto, essere in parte dichiarata cessata la materia del contendere in relazione ai documenti già in possesso del PI (verbale di consegna del 27 marzo 2018 e verbale di consegna n. 29 del 18 luglio 2018), ed in parte il ricorso deve essere accolto, con riferimento agli atti ancora non ostesi (inventario, stima ed ogni altro atto redatto dall’ing. Bartolomeo Di Salvo e ogni atto amministrativo successivo alla suddetta relazione dell’Ing. Di Salvo), con annullamento del diniego gravato e conseguente ordine all’ARPA di consentire l’accesso ai documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura pubblica dei soggetti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’ARPA a consentire l’accesso, anche tramite estrazione di copia, alla documentazione richiesta e non ancora ostesa, di cui all’istanza del 9 febbraio 2024, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO