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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Lanzara ed elettivamente Parte_1 domiciliata in CA SA OR alla via A. Rescigno n. 19; parte ricorrente
E
, CP_1 parte resistente non costituita
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 20.10.2008 e che, dall'unione coniugale, erano CP_1 nati due figli: (in data 14.11.2008) e (in data 31.01.2014). Esponeva, altresì, Per_1 Per_2 che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile a causa della incompatibilità caratteriale tra i coniugi ed in conseguenza dei comportamenti maltrattanti posti in essere dal resistente verso di sé e dei figli minori. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione della casa coniugale e con obbligo del resistente di corrispondere la somma mensile di €.
800,00 a titolo di mantenimento;
infine, chiedeva che gli incontri tra i minori e il padre avvenissero, almeno per un periodo di tempo, in forma protetta.
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.03.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, con ordinanza pubblicata in data 16.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di
Salerno ha dichiarato la propria incompetenza funzionale rispetto al ricorso proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 333 c.c., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario, dinanzi al quale gia pendeva il presente giudizio di separazione giudiziale.
Cio posto, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Va inoltre confermata l'ordinanza presidenziale depositata in data 23.05.2022, nella parte in cui ha disposto il regime di affidamento super esclusivo dei minori alla madre, non essendo in alcun modo emersi nel corso del giudizio i presupposti per disporre il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Infatti, la condotta tenuta dal ricorrente nel corso del presente giudizio ha confermato la sua piena inidoneità allo svolgimento della funzione genitoriale.
Sul punto, la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha posto in luce che “seppure nella coppia genitoriale si è elaborato il cosiddetto divorzio psichico, in quanto apparentemente ciascuno ha accettato la separazione, di fatto è presente il risentimento, circostanza che non consente loro di avere un rapporto sereno. Tale condizione rende particolarmente complessa la condivisione dei compiti educativi che risultano essere vissuti in maniera distante da parte di ciascun genitore”., Il c.t.u., in particolare, ha evidenziato che “ad oggi, mostra una CP_1 struttura di personalità patologica, socialmente inadeguata ed incapace di un buon funzionamento personale e sociale (…) con una struttura di personalità patologica caratterizzata dall'uso di comportamenti aggressivi e violenti (cfr. pagg. 33 e 35 relazione tecnica depositata in data 17.07.2024). Presenta poi “una personalità sociopatica, con bassi livelli di audacia, alti livelli di disinibizione, alternanza di stati apatici a stati di agitazione, con un conseguente scarso autocontrollo. In generale si riscontra un'incapacità ad accettare le norme sociali come regole del comportamento sociale, un'incapacità a provare sentimenti di colpa per gli effetti che le proprie azioni lesive producono sulle altre persone, tendente ad esercitare controllo e dominio sugli altri. Manifesta un modello genitoriale in cui, pur essendo presente un'idea mentale sui figli ed i suoi bisogni, tende a prevalere il punto di vista del genitore autoritario, rigido ed inflessibile, il cui mancato rispetto comporta punizioni di tipo fisico e verbale. Si nota infatti una certa difficoltà a sintonizzarsi emotivamente con i figli. Durante la perizia, in più di un'occasione, il sig. si è assentato agli appuntamenti fissati in presenza, CP_1 riferendo nella prima occasione (27.05.2024) di aver riportato un guasto all'auto, mentre nella seconda occasione (10.06.2024) non ha comunicato giustificazione. Tali elementi denotano uno scarso interesse nel recuperare la relazione padre figli, nonostante gli sia stato spiegato dettagliatamente dalla scrivente che la perizia avrebbe potuto essere un'opportunità per ricostruire una relazione con i figli” (v. pag. 32 della relazione).
Al contempo, è stato osservato che il padre “mostra una struttura di personalità patologica con comportamenti aggressivi e violenti. La madre invece presenta una personalità emotivamente fragile, caratteristiche ad oggi influenzate dalla probabile instabilità economica e lavorativa e dai vissuti traumatici relativi alla vita di coppia passata vissuta con il sig. ” (v. pag. 31 e CP_1
35 relazione tecnica).
Le considerazioni del c.t.u. sono risultate conformi a quanto rilevato dai Servizi Sociali che hanno evidenziato non solo i comportamenti oppositivi del resistente ma soprattutto la tendenza a strumentalizzare e condizionare i figli, coinvolgendoli in dinamiche disfunzionali.
Per esempio, è emerso che il figlio , quasi prossimo al raggiungimento della maggiore Per_1 età, ha iniziato ad emulare i comportamenti negativi paterni mentre l'altro figlio Per_2 manifesta sentimenti di angoscia e timore nei confronti del genitore (v. relazioni dei Servizi
Sociali depositate rispettivamente in data 12.12.2023 ed in data 22.02.2024).
Inoltre, dall'osservazione condotta dagli operatori sociali, è emerso che il resistente interferisce negativamente nella vita dei figli incidendo con il suo comportamento “ notevolmente su un sano sviluppo psicofisico dei minori (…) Sabato alterna comportamenti ambivalenti: in talune occasioni si allea con il padre che difende a spada tratta, mostrandosi oppositivo e provocatorio nei confronti della genitrice arrivando anche a dichiarare che, al compimento del diciottesimo esimo anno di età, andrà a vivere con lui;
in altri momenti, invece, sente la necessità di difendere la madre esternando sentimenti di tutela e sicurezza nei suoi confronti. Il secondogenito , al contrario, si dichiara esasperato dalle continue Per_2 telefonate del padre ma, soprattutto, si mostra scoraggiato ed impotente nel vedere la madre soffrire a seguito delle continue accuse ed offese che le rivolge quest'ultimo” (v. relazione depositata in data 22.02.2024).
Ancora più nello specifico, il comportamento ambivalente del minore è stato Per_1 evidenziato dal c.t.u., osservando come il predetto alterna “momenti oppositivi, sia in contesto domiciliare - ove incolpa la madre di tutto ciò che sta accadendo affermando che lui sentirà e vedrà il padre quando vorrà non curandosi del divieto, a momenti in cui prende consapevolezza della situazione e del comportamento assunto per cui chiede scusa alla madre” (v. relazione
Servizi Sociali depositata in data 21.11.2023 e pag. 32 relazione tecnica), “sia in contesto scolastico - ove la coordinatrice di classe e l'insegnante di sostegno riportano un aumento dei comportamenti dirompenti (battere le porte, lanciare oggetti, dare pugni sulle superfici) e dell'aggressività verbale nell'ultimo anno scolastico (2023/2024) - a momenti di cordialità e razionalità” (v. pag. 32 relazione tecnica).
A quanto detto va aggiunto che - pur avendo in un primo momento manifestato di CP_1 essere disponibile a recuperare il rapporto con i figli (v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 29.09.2023) - nei fatti ha dimostrato esattamente il contrario.
Egli ha partecipato ad un solo incontro con il c.t.u. e si sarebbe presentato emanando un forte odore di alcool mentre avrebbe disertato gli ulteriori incontri (p. 19 relazione tecnica), oltre a non aver mai partecipato al percorso di sostegno alla genitorialità e agli incontri protetti.
Al contrario, il resistente ha reiteratamente violato le modalità di esercizio del diritto di visita della prole disposte con ordinanza depositata in data 05.10.2023, avendo incontrato i figli al di fuori degli incontri protetti tanto da essere stato ammonito ex art. 709 ter c.p.c. per ben due volte (v. ordinanze depositate in data 02.11.2023 e in data 22.11.2023), e, più di recente, non ha più incontrato i figli nella modalità prescritta (v. relazione dei Servizi sociali depositata in data 24.09.2024); inoltre, dai controlli tossicologici eseguiti, è risultato sempre positivo all'uso della cocaina (v. relazione dei Servizi Sociali depositate rispettivamente in data
28.09.2023, 12.12.2023, 22.02.2024, 24.09.2024).
Da ultimo, va poi aggiunto che era stato raggiunto dalla misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli e (v. Per_1 Per_2 ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore depositata in data 28.09.2023) ed è stato condannato in via definitiva alla pena di tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie e della prole nonché per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. (v. nota della Corte d'Appello di Salerno depositata in data
23.10.2023 allegata alla relazione dei Servizi sociali depositata in pari data).
Orbene, è chiaro che l'insieme dei comportamenti descritti inducono a ritenere che il resistente è assolutamente inidoneo a svolgere la propria funzione genitoriale;
la condotta tenuta, infatti, non solo non appare confacente allo svolgimento del ruolo paterno ma risulta addirittura dannosa e disfunzionale per la crescita della prole.
Viceversa, durante l'osservazione condotta dal c.t.u. e dai Servizi Sociali, è emerso che la
[...]
presenta “buone doti emotive ed empatiche (…) mostrandosi sempre disponibile al Pt_1 dialogo e al confronto (…) ha riconosciuto le proprie fragilità personali e genitoriali, mostrando una buona volontà nell'affrontare le problematiche connesse alla situazione familiare di non semplice risoluzione” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 24.09.2024). E' sempre stata collaborativa, partecipando con motivazione e puntualità ai colloqui e ai percorsi prescritti (percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità), percorsi che le hanno consentito di affrontare e superare le ansie e a rafforzare la propria autostima.
Inoltre, la ricorrente è risultata essere “molto attenta ai bisogni dei figli, rispondendo in modo pertinente agli stessi, sebbene si rende necessario proseguire nella strutturazione di una rete di supporto che possa sostenerla, non tanto nella gestione di il secondogenito, che Per_2 presenta, dai racconti della stessa, un temperamento e una sensibilità che agevolano il suo ruolo materno, quanto nei confronti di , che tende anche per le proprie difficoltà Per_1 comportamentali ad avere atteggiamenti che espongono la signora alla continua ingerenza dell'ex marito” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 24.09.2024).
Del pari, anche il c.t.u. ha evidenziato che la è idonea allo svolgimento delle Parte_1 funzioni genitoriali, rappresentando per i minori un punto di riferimento importante ed avendo costruito con i figli una relazione serena e stabile (v. pagg. 31 e 32 relazione peritale).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si reputa funzionale confermare l'affido super esclusivo della prole alla , con collocazione del minore presso la Parte_1 Per_2 sua abitazione.
Con riguardo al figlio , il collocamento presso la madre non è risultato idoneo ad evitare Per_1 le interferenze paterne tanto che il minore ha finito per tenere i comportamenti oppositivi nei confronti della madre nonché per incontrare il padre al di fuori degli incontri protetti.
Infatti, gli operatori sociali e il curatore speciale hanno evidenziato che è fortemente Per_1 istigato e soggiogato psicologicamente dal padre (v. nota depositata in data 27.09.2024), tanto da aver emulato i comportamenti violenti nei confronti della madre. E' stato quindi osservato che “ha nei confronti della madre un atteggiamento di Per_1 prevaricazione, non le riconosce l'autorevolezza e non accetta le regole che la stessa cerca di imporgli;
quando si arrabbia utilizza nei suoi confronti termini non confacenti, [..]quando la stessa chiude a chiave la porta di casa per impedirgli di scendere dal padre, comincia ad urlare battendo la testa contro il muro” (v. relazione di Servizi sociali depositata in data 01.03.2024).
Inoltre, e stato riscontrato che “il resistente ha progressivamente aumentato le interferenze nella vita quotidiana del figlio , procurando inquietudine, frustrazione e innescando Per_1 comportamenti oppositivi nei confronti della madre. In molte occasioni ha sollecitato il figlio a pronunciare illazioni nei confronti della stessa, difatti, la scorsa settimana, utilizzando il cellulare della genitrice, il ragazzo ha contattato telefonicamente la scrivente affermando che il padre poco prima gli aveva preannunciato che a breve sarebbe stato contattato da una persona alla quale avrebbe dovuto 'dire che la madre eseguiva "riti esoterici" (v. relazione depositata in data 24.09.2024).
In ragione della gravita dei fatti sopra narrati e tenendo conto del comportamento prevaricatore del minore verso la madre, si e dapprima disposto il collocamento presso i nonni materni (v. ordinanza depositata in data 07.03.2024); tuttavia, tale soluzione non ha portato i risultati sperati poiche neanche i nonni sono riusciti a gestire i comportamenti prevaricatori del minore;
per tale motivo, con provvedimento depositato in data 27.09.2024, e stato collocato nella famiglia individuata dai Servizi Sociali.
Alla luce di tali circostanze, il collegio ritiene che tale soluzione continui ad essere la migliore per tutelare il minore dalle possibili ingerenze negative del padre, ingerenze che nel passato si sono manifestate nell'aver alimentato i comportamenti oppositivi e prevaricatori del minore nei confronti della madre nonche nell'aver violato in piu di un'occasione le modalita Per_1 protette di incontro con i minori (avendo anche finito per imporre la sua presenza nella casa coniugale nella giornata del 24.10.2023 sino al successivo intervento dei Servizi Sociali) o, infine, nell'aver utilizzato i minori come “strumento” per interloquire con la ricorrente, minacciandoli in caso contrario di recarsi sotto casa loro.
Pertanto, va confermato il provvedimento depositato in data 27.09.2024, prevedendo il libero esercizio diritto di visita da parte della madre ed il divieto di qualunque incontro tra il padre ed il figlio.
In merito al diritto di visita, va ulteriormente osservato che il minore ha mostrato Per_2 un netto rifiuto della figura paterna, avendo espressamente dichiarato di non voler alcun rapporto con il genitore (v. relazione depositata in data 20.03.2024). Va pertanto confermato per entrambi i minori il divieto di qualunque incontro con il padre.
In ragione della relazione fortemente conflittuale, è opportuno che entrambe le parti intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialità (che nel caso della ricorrente si tratterà di continuarlo mentre per il resistente si tratterà di intraprenderlo); inoltre, è opportuno che la prosegua anche il percorso psicologico avviato allo scopo di Parte_1 rafforzare l'autostima e di elaborare i vissuti emotivi.
E' necessario poi che entrambi i minori partecipino ad un percorso di terapia avendo fortemente risentito della conflittualità che si era creata nell'ambito familiare (v. p. 34 relazione tecnica).
Tali percorsi potranno essere attivati presso un professionista privato (scelto di comune accordo tra le parti), ovvero, in mancanza, presso centri pubblici presenti sul territorio.
E' inoltre necessario che i Servizi Sociali continuino il loro monitoraggio sul nucleo familiare;
pertanto, occorre trasmettere gli atti al giudice tutelare ex art. 337 c.c., al quale i Servizi Sociali dovranno trasmettere relazioni periodiche di aggiornamento.
Da ultimo, va confermata l'ordinanza presidenziale in ordine alle statuizioni economiche, non essendo emersi elementi idonei a giustificare una modifica delle condizioni in precedenza stabilite.
Di conseguenza, dovrà versare a la somma mensile di €. CP_1 Parte_1
500,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parimenti, il tribunale nulla dispone sull'assegnazione della casa coniugale poiché la ricorrente ha dichiarato di averla lasciata dall'11.07.2022 per essersi trasferita altrove (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 24.05.2023).
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità); del pari, le spese dell'espletata consulenza – liquidate come da separato decreto – sono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione di e di , coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 20.10.2008 in CA SA OR (atto n. 10, parte I Serie
A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affidamento super-esclusivo dei minori a con Parte_1 collocamento del figlio presso la madre;
Per_2
4. conferma il collocamento del minore in comunità; Per_1
5. dispone che versi mensilmente a la somma di €. CP_1 Parte_1
500,00 mensili a titolo di mantenimento della prole, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6. dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento del minore nella misura del 50% ciascuno;
7. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., con onere per i Servizi Sociali del comune di CA SA OR di trasmettere relazioni periodiche sul nucleo familiare;
8. condanna a corrispondere a la somma di €. CP_1 Parte_1
4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
9. pone le spese dell'espletata di C.T.U. a carico di parte resistente.
Così deciso in data 18.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire