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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13396 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22034 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. CAMPIONE Parte_1 Parte_2
FRANCO
PARTE OPPONENTE
e e per essa quale mandataria già in Controparte_1 CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MALIZIA ROBERTO
PARTE OPPOSTA nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_4
DAMINELLI SIMONA, PESENTI MARCO, TOFFOLETTO ALBERTO, ROMEO
CHRISTIAN, LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, CIPOLLA LUCIANA
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione in opposizione a precetto, e Parte_1 itavano in giudizio la e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 CP_3 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale in composizione monocratica, in accoglimento della presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'asserito titolo e relativo precetto, anche inaudita altera parte: in rito: Accerti e dichiari la insussistenza della legittimazione sostanziale e la relativa titolarità del credito della cessionaria annullando tutti gli atti emessi dalla opposta a causa della loro nullità o inefficacia per i motivi dedotti in narrativa nel merito in subordine: Accerti e dichiari la nullità dell'atto di precetto per la carenza degli elementi strutturali dell'asserito credito in conformità all'art.480 cpc Accerti e dichiari la nullità dell'atto di precetto, privo del titolo esecutivo e precedentemente mai notificato e per la estrema genericità della sua richiesta pecuniaria. Accerti e dichiari usurario o anatocistico il piano di ammortamento del mutuo con calcolo alla francese Accerti e dichiari la totale inefficacia di ogni clausola abusiva del contratto di mutuo in particolare la n.7 per la sua illiceità eliminando ogni sua variazione economica e in particolare quella relativa al parametro Euribor;
Condanni la opposta alla detrazione delle somme illecite del saldo precettato, previa la loro determinazione e liquidazione anche mediante
CTU contabile, con imputazione alla quota capitale e sua compensazione, maggiorata dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi commerciali. Con spese di lite…”;
Si è costituita in giudizio la parte opposta e per essa quale mandataria Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_2 CP_3 quale ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: - preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mancando i presupposti richiesti dalla legge;
- in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per essa la procuratrice Controparte_1 per le ragioni spiegate in premessa;
- nel merito, rigettare l'opposizione CP_2 avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi. Con ogni riserva e salvezza.”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la la quale ha così concluso: Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma dell'atto di precetto notificato;
In via istruttoria: - rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre
IVA, CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
Pag. 2 di 7 DIRITTO – L'opposizione non può essere accolta ribadendosi, sostanzialmente, quanto già espresso dal presente giudice all'esito della fase cautelare.
1. DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, va considerato che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva:
✓ che in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs. 01/09/1993 n. 385,
[...] ha acquistato da la titolarità, pro soluto e a titolo CP_1 Controparte_4 oneroso, del credito;
✓ che, secondo quanto previsto dal predetto art. 58 del T.U.B., Controparte_1 ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U. Parte Seconda n.121 del 15-10-2019);
✓ che è stato depositato estratto conto certificato (doc. 7) redatto da Controparte_4 al momento della cessione dei crediti a datato 30/09/2019, ove CP_1 risulta il numero di NDG del rapporto di credito relativo agli odierni opponenti,
NDG 65993079; numero che è ricompreso tra i rapporti di cui all'elenco dei crediti ceduti a Controparte_1
✓ che la parte creditrice è nel possesso dell'atto notarile attestante la concessione del mutuo e di ulteriore documentazione contabile;
Pag. 3 di 7 ✓ che è intervenuta in giudizio la che ha confermato che Controparte_5
l'opposta è titolare del rapporto giuridico dedotto in lite, attesa l'intervenuta cessione del credito in favore della stessa da parte di essa Controparte_4
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata.
2) TASSO EURIBOR
In relazione alle doglianze avverso l'applicazione del tasso EURIBOR si osserva che con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse di un finanziamento calcolato sull'Euribor, come concordato da alcuni istituti bancari, limitatamente al periodo che va tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Il contratto oggetto di causa è, invece, del 2011.
3) AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
In relazione a tale aspetto va ricordato che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
(«I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b)
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi
Pag. 4 di 7 del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)” (vds. Cass. SS. UU. del 20 maggio
2024 n. 15130). Tanto premesso, nel contratto in esame è da escludersi l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in quanto le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate. Inoltre, nel contratto è fornita una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e della modalità di restituzione e nel quale è esplicitata l'indicazione del
T.A.E.G..
4) ESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO
La doglianza appare infondata, in quanto, considerata la natura fondiaria del titolo azionato, che peraltro chiaramente risulta dall'esame del contratto di mutuo, non può dubitarsi che nella specie trovi applicazione l'art. 41 T.U.B. a mente del quale "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo". Inoltre, va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38 e ss. D.Lgs. n.385/1993, stipulato in data 17.02.2011, a rogito dell'Avv. Alessandra Federico, Notaio in Roma, rep. n.9237 racc. n. 4704, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 7 in data 22.02.2011 al n.621/1T, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Pag. 5 di 7 Ulteriormente, si osserva che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU., 06/03/2025, n. 5968,
Rv. 674009 - 01). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
5) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
Pag. 6 di 7 inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
262.000,00 a seguito della concessione del mutuo, mentre non ha dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutti i ratei previsti nel piano di ammortamento. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento almeno di quanto dovuto in linea capitale deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare per la sola Controparte_1
e per essa quale mandataria già in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte opponente;
✓ condanna e a rimborsare, in favore della Parte_1 Parte_2
e per essa quale mandataria già Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di giudizio,
[...] comprensive della fase cautelare, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge;
✓ condanna e a rimborsare, in favore della Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_4 di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A.
4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 01/10/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22034 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e rappresentati e difesi dall'Avv. CAMPIONE Parte_1 Parte_2
FRANCO
PARTE OPPONENTE
e e per essa quale mandataria già in Controparte_1 CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MALIZIA ROBERTO
PARTE OPPOSTA nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Controparte_4
DAMINELLI SIMONA, PESENTI MARCO, TOFFOLETTO ALBERTO, ROMEO
CHRISTIAN, LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, CIPOLLA LUCIANA
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione in opposizione a precetto, e Parte_1 itavano in giudizio la e per essa quale mandataria Parte_2 Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_2 CP_3 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che il Tribunale in composizione monocratica, in accoglimento della presente atto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'asserito titolo e relativo precetto, anche inaudita altera parte: in rito: Accerti e dichiari la insussistenza della legittimazione sostanziale e la relativa titolarità del credito della cessionaria annullando tutti gli atti emessi dalla opposta a causa della loro nullità o inefficacia per i motivi dedotti in narrativa nel merito in subordine: Accerti e dichiari la nullità dell'atto di precetto per la carenza degli elementi strutturali dell'asserito credito in conformità all'art.480 cpc Accerti e dichiari la nullità dell'atto di precetto, privo del titolo esecutivo e precedentemente mai notificato e per la estrema genericità della sua richiesta pecuniaria. Accerti e dichiari usurario o anatocistico il piano di ammortamento del mutuo con calcolo alla francese Accerti e dichiari la totale inefficacia di ogni clausola abusiva del contratto di mutuo in particolare la n.7 per la sua illiceità eliminando ogni sua variazione economica e in particolare quella relativa al parametro Euribor;
Condanni la opposta alla detrazione delle somme illecite del saldo precettato, previa la loro determinazione e liquidazione anche mediante
CTU contabile, con imputazione alla quota capitale e sua compensazione, maggiorata dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi commerciali. Con spese di lite…”;
Si è costituita in giudizio la parte opposta e per essa quale mandataria Controparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore, la CP_2 CP_3 quale ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: - preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mancando i presupposti richiesti dalla legge;
- in via preliminare subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per essa la procuratrice Controparte_1 per le ragioni spiegate in premessa;
- nel merito, rigettare l'opposizione CP_2 avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi. Con ogni riserva e salvezza.”.
Nel corso del giudizio è intervenuta la la quale ha così concluso: Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: - rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma dell'atto di precetto notificato;
In via istruttoria: - rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre
IVA, CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cod.proc.civ.
Pag. 2 di 7 DIRITTO – L'opposizione non può essere accolta ribadendosi, sostanzialmente, quanto già espresso dal presente giudice all'esito della fase cautelare.
1. DIFETTO DI TITOLARITA' DEL CREDITO
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del diritto di credito, va considerato che se è vero che l'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente, ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017). Nel caso di specie, si rileva:
✓ che in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 T.U.B. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D. Lgs. 01/09/1993 n. 385,
[...] ha acquistato da la titolarità, pro soluto e a titolo CP_1 Controparte_4 oneroso, del credito;
✓ che, secondo quanto previsto dal predetto art. 58 del T.U.B., Controparte_1 ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale (G.U. Parte Seconda n.121 del 15-10-2019);
✓ che è stato depositato estratto conto certificato (doc. 7) redatto da Controparte_4 al momento della cessione dei crediti a datato 30/09/2019, ove CP_1 risulta il numero di NDG del rapporto di credito relativo agli odierni opponenti,
NDG 65993079; numero che è ricompreso tra i rapporti di cui all'elenco dei crediti ceduti a Controparte_1
✓ che la parte creditrice è nel possesso dell'atto notarile attestante la concessione del mutuo e di ulteriore documentazione contabile;
Pag. 3 di 7 ✓ che è intervenuta in giudizio la che ha confermato che Controparte_5
l'opposta è titolare del rapporto giuridico dedotto in lite, attesa l'intervenuta cessione del credito in favore della stessa da parte di essa Controparte_4
Pertanto, tali elementi, complessivamente considerati, fanno ritenere infondata l'eccezione sollevata.
2) TASSO EURIBOR
In relazione alle doglianze avverso l'applicazione del tasso EURIBOR si osserva che con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il tasso di interesse di un finanziamento calcolato sull'Euribor, come concordato da alcuni istituti bancari, limitatamente al periodo che va tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. Il contratto oggetto di causa è, invece, del 2011.
3) AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
In relazione a tale aspetto va ricordato che: “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
(«I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b)
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi
Pag. 4 di 7 del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)” (vds. Cass. SS. UU. del 20 maggio
2024 n. 15130). Tanto premesso, nel contratto in esame è da escludersi l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in quanto le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito, sul rimborso mediante un numero predefinito di rate. Inoltre, nel contratto è fornita una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e della modalità di restituzione e nel quale è esplicitata l'indicazione del
T.A.E.G..
4) ESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO
La doglianza appare infondata, in quanto, considerata la natura fondiaria del titolo azionato, che peraltro chiaramente risulta dall'esame del contratto di mutuo, non può dubitarsi che nella specie trovi applicazione l'art. 41 T.U.B. a mente del quale "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo". Inoltre, va osservato che nel contratto di mutuo fondiario, ex artt.38 e ss. D.Lgs. n.385/1993, stipulato in data 17.02.2011, a rogito dell'Avv. Alessandra Federico, Notaio in Roma, rep. n.9237 racc. n. 4704, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 7 in data 22.02.2011 al n.621/1T, vi è il seguente esplicito atto di quietanza:
Pag. 5 di 7 Ulteriormente, si osserva che “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. Sez. UU., 06/03/2025, n. 5968,
Rv. 674009 - 01). Conclusivamente, il contratto oggetto di causa - documentando l'erogazione della somma finanziata e, soprattutto, un'obbligazione restitutoria attuale e non condizionata - comprova il perfezionamento del contratto di mutuo e un diritto di credito della Banca certo, liquido ed esigibile ed è, conseguentemente, un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
5) QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO
Va, in ogni caso, ricordato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
Pag. 6 di 7 inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vds. Cass. SS.UU. n. 13533 del
30/10/2001). Nel caso in esame, è indiscusso che la parte mutuataria abbia ricevuto euro
262.000,00 a seguito della concessione del mutuo, mentre non ha dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tutti i ratei previsti nel piano di ammortamento. Ne deriva che, in assenza di dimostrazione del pagamento almeno di quanto dovuto in linea capitale deve ritenersi sussistente, in ogni caso, il diritto di agire in sede esecutiva.
6) SPESE DI LITE
Le spese di lite, comprensive della fase cautelare per la sola Controparte_1
e per essa quale mandataria già in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte opponente;
✓ condanna e a rimborsare, in favore della Parte_1 Parte_2
e per essa quale mandataria già Controparte_1 CP_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di giudizio,
[...] comprensive della fase cautelare, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge;
✓ condanna e a rimborsare, in favore della Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese Controparte_4 di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A.
4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per Legge.
Tribunale di Roma, 01/10/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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