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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto : Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Perugia, il Parte_1 Controparte_1
affermando che, alle ore 08:30 del giorno 16 giugno 2017, all'uscita di un bar, in
[...]
, Viale Romagna, dove si era fermato a fare colazione in compagnia di Controparte_1 un'altra persona “… si accingeva ad attraversare la strada e, nello scendere dal marciapiede all'altezza del civico 27, cadeva all'interno di una buca su un tratto molto dissestato …”. Deduceva l'attore che “a causa dell'improvviso gonfiore e forte dolore alla caviglia destra” veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Controparte_1 dove i sanitari accertavano una distorsione della caviglia destra e una “contusione escoriata al ginocchio sinistro” espressa da “edema perimalleolare e zoppia per carico di marcia” e che da tali lesioni, come accertato in una relazione medico-legale, redatta dal proprio ctp, avrebbe risentito di un lungo periodo di inabilità temporanea al quale sarebbero poi residuati postumi di natura permanente del 6%, il tutto con conseguente danno quantificato in complessivi euro 14.379,88, di cui euro 366,00 per spese mediche.
Ritenuta la responsabilità, in via esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_1
, ente proprietario della strada - per non avere asseritamente curato in maniera
[...] adeguata il manto stradale sul quale si sarebbe verificato l'incidente e ritenuto, altresì, che,
pagina 1 di 9 nel caso di specie, non sarebbe invocabile l'esclusione della responsabilità civile dell'ente pubblico proprietario in relazione alla condotta del danneggiato, per non avere adottato con sufficiente attenzione quelle regole di comune prudenza che avrebbero potuto evitare il danno - l'attore conveniva detto per vederne accertata e dichiarata la CP_1 responsabilità esclusiva e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento degli indicati danni, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Si costituiva il che contestava integralmente, in fatto e in Controparte_1 diritto, la domanda svolta dall'attore e in particolare eccepiva la mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto sussistendo evidenti e numerose incongruenze tali da far dubitare del reale accadimento degli eventi. In ogni caso eccepiva il difetto dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., la mancanza di prova del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia/evento e danno e la sussistenza, senza inversione dell'onere della prova, del caso fortuito integrato dalla responsabilità esclusiva del danneggiato nella produzione del sinistro. In subordine il eccepiva il concorso di Controparte_1 colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella determinazione dell'evento e del danno. Veniva inoltre contestata la misura e la quantificazione dei danni del tutto eccessiva, così come le spese non attinenti al danno.
All'udienza del 16/11/2020 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e i difensori provvedevano al deposito delle memorie (l'attore la n.
1-2 e 3 e il convenuto la n.
2 e 3). L'attore, nella memoria n. 1, integrava le proprie conclusioni chiedendo la condanna ad una somma inferiore in ipotesi di concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno.
Il convenuto , nella memoria n.3, in merito alla richiesta di Controparte_1 prova testimoniale dell'attrice articolata nella memoria n.2, eccepiva la decadenza e l'inammissibilità dei capitoli da 1 a 6) in quanto erano stati completamente omessi i nominativi dei testimoni da escutere come prescritto dagli artt. 244 cpc in combinato disposto con l'art. 183 sesto comma n.2 cpc, si opponeva in ogni caso all'ammissione degli stessi in quanto palesemente contraddittori e irrilevanti, nonché si opponeva anche all'ammissione degli altri capitoli da 7) a 13) per varie ragioni tra le quali l'inammissibilità dei cap. 8) e 11) perché formulati “de relato actoris”. Chiedeva quindi, il convenuto, fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella propria memoria n.2.
pagina 2 di 9 Con ordinanza riservata del 29/09/2021 il Tribunale accoglieva le eccezioni del convenuto di inammissibilità della prova articolata dall'attore e la rigettava, fissando, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 17/01/2022. L'attore depositava istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 29/09/2021 che veniva rigettata dal Giudice con l'ordinanza del 3/1/2022 la quale confermava il proprio precedente provvedimento.
All'udienza del 17/1/2022 le parti precisavano le conclusioni: l'attore si riportava alla memoria n. 1 e il convenuto concludeva nel merito come alla comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria per l'ammissione della prova articolata in atti. La causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'attore non depositava la comparsa conclusionale ma solo la replica.
Con sentenza n. 1181/2022 del 29.07 – 23.08.2022 il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata e ha condannato il Signor al Parte_1 pagamento delle spese legali pari ad € 1.700,00 oltre accessori e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il Signor con cinque motivi di Pt_1 gravame in cui sostanzialmente viene censurata la sentenza di prime cure in quanto il
Giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda ritenendo che l'attore non ha assolto all'onere di provare i fatti di causa seguendo un ragionamento logico-giuridico errato, carente nella motivazione nonché contraddittorio.
Si costituiva la parte appellata il quale contestava integralmente Controparte_1
l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 17.03.2024, la Corte di Appello sull'istanza di sospensiva: “ritenuta la insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto le argomentazioni di parte appellante non appaiono sufficientemente contrastare le motivazioni della sentenza, non apparendo la ricostruzione compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio;
ritenuto altresì carente il presupposto del periculum, dedotto in via assolutamente generica, attesa anche l'esiguità delle somme oggetto di condanna e l'avvenuta rateizzazione dei pagamenti, come documentata da parte appellata;
ritenuto inammissibile e irrilevante la prova per testi reiterata con l'appello ritenuto di non doversi disporre CTU, Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza pagina 3 di 9 impugnata. Rigetta le richieste istruttorie dell'appellante”, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento essendo completamente e manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 244 cpc, non ammettendo la prova testi sui capitoli da 1) a 6) della memoria n. 2, per omessa indicazione dei testimoni, quando invece il teste era “noto alla controparte” e quindi
”individuabile” dagli atti del processo in quanto “indicato nella dichiarazione testimoniale prodotta in atti” e comunque richiamato nella memorian.2 del convenuto
Il motivo è palesemente e manifestamente infondato. Il Tribunale, nella CP_1 sentenza impugnata, ha correttamente statuito che l'art. 244 cpc richiede espressamente “l'indicazione specifica delle persone da interrogare” a pena di inammissibilità nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 cpc e che, nel caso di specie, essendo state completamente omesse le generalità dei/del testimoni/e chiamati a confermare le circostanze di cui ai cap. da 1) a 6) inerenti il nesso causale tra cosa in custodia e danno, l'attore ha violato un precipuo precetto di carattere Pt_1 processuale attinente alla regolarità del contraddittorio da sanzionare con la inammissibilità della prova (peraltro tempestivamente eccepita dal convenuto CP_1 nella memoria n.3 ex art. 183 cpc dep. il 4/2/21) e con conseguente rigetto della domanda per non aver assolto l'onere della prova incombente sul danneggiato ex art. 2051 cc “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto nel luogo da lui indicato e come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa sottoposta alla custodia del convenuto” (pag.1 sentenza). La sentenza della
Suprema Corte richiamata da parte appellante a sostegno del motivo di appello (Cass.
26058/2013) è in realtà del tutto inconferente o meglio conferma la correttezza della decisione di primo grado in quanto afferma che è vero che ai fini dell'ammissibilità del testimone basta che questo sia indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile ma sancisce ovviamente che, in ogni caso, l'indicazione del testimone, seppure incompleta o inesatta, ci deve essere: in quel caso infatti le generalità del testimone c'erano e vi era stato un errore solo nell'indicazione “del nome pagina 4 di 9 del testimone” (esatti il cognome e le altre generalità oltre che la sussistenza di altre circostanze che ne rendevano perfettamente identificabile il testimone). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece è omesso completamente sia il nome che il cognome del testimone e – contrariamente a quanto sostenuto – manca qualsivoglia riferimento che possa condurre all'individuazione dei testimoni (ed in particolare di quella che successivamente e tardivamente – solo nella istanza di revoca dep. 17/12/21 - è stata indicata in - compagna del ). Peraltro dall'esame degli atti Controparte_2 Pt_1 emerge che non è corretto quanto riportato nell'atto di appello, poiché non è vero che nell'atto di citazione in primo grado fosse indicato il nome del testimone;
in secondo luogo poi dagli atti del processo non era in alcun modo determinabile l'identità (omessa) del teste anche con riferimento alla residenza riportata nella memoria attorea ex art 183
n.2 c.p.c. di “Via Piero della Francesca, 28 Monterchi” che non corrisponde a quella della Sig.ra come risultante dagli atti prodotti in giudizio, e cioè la dichiarazione CP_2
(sub doc. 6 attore) dove si legge “… io sottoscritta … residente in Controparte_2
Citierna loc. Cerecchio n. 13” e il relativo documento di identità dove risulta residente in [...]. Quindi anche nell'ipotesi paradossale in cui si Controparte_1 voglia considerare “determinabile” il teste attraverso il solo elemento della residenza
(come vorrebbe la controparte) non lo è certamente nel caso di specie in quanto l'indicazione di quella residenza nella memoria istruttoria è altra e diversa da quella della “presunta teste” come risultante dai documenti prodotti nel fascicolo (per CP_2 giunta indirizzi diversi pure tra loro!), escludendone, pertanto, proprio l'identificazione con questa. Nella decisione della Suprema Corte viene quindi ribadito il principio secondo cui va contemperata la regola dell'art.244 cpc (secondo cui la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti) con quella di cui all'art. 156 secondo comma cpc in base alla quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo con la conseguenza “che il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, e che un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome o cognome o residenza) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contradditorio solo se provochi in concreto la citazione e assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, cosi da spiazzare l'aspettativa di controparte” .
Ne consegue che, proprio in applicazione di detto principio, la prova articolata nei pagina 5 di 9 capitoli da 1 a 6) dall'attore è palesemente inammissibile in quanto non è stato indicato nulla dei “testimoni” (a partire dal nome e cognome) e quindi – non trattandosi di indicazione incompleta o imperfetta - non è possibile, in nessun modo, determinarli.
Sempre nella motivazione della sentenza richiamata si afferma invero che: “la necessità di considerare anche l'esigenza della parte che deduce il mezzo di prova fino a che ciò non pregiudichi il contrapposto interesse della parte avversa, trova eco nella giurisprudenza di questa Corte lì dove è stata ritenuta ammissibile l'individuazione indiretta del testimone ……, a condizione che tale modalità di designazione consenta di identificare con sicurezza la persona, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare il teste di cui l'istante intende avvalersi” . E' evidente quindi che l'affermazione dell'appellante - secondo cui il testimone sarebbe stato “determinabile” dal convenuto in ragione del nominativo da riscontrarsi in uno dei documenti prodotti (si ricorda infatti che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, la teste non era affatto indicata nell'atto di citazione in primo grado!), nonostante peraltro riportante un indirizzo di residenza differente da quello indicato nell'articolazione dei capitoli - appare infondata perchè contraria ai principi cardine del processo civile in quanto – come ribadito sopra - il testimone deve essere identificato con sicurezza tale da mettere la controparte in grado di articolare la prova contraria nei termini perentori della memoria n. 3 e ciò evidentemente non è possibile se mancano totalmente le generalità delle persone da interrogare sui capitoli dedotti come è avvenuto nel caso in esame (per giunta con l'indicazione di una residenza diversa da quella della persona di cui al documento richiamato). Conseguentemente la sentenza del Tribunale, in maniera ineccepibile e in perfetta aderenza alla legge e all'indirizzo giurisprudenziale in materia (Cass n. 7508/2007), ha sancito che il “ha Pt_1 completamente omesso le generalità del/i testimoni chiamati a confermare le circostanze indicate nei predetti capitoli con ciò violando un precipuo precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio da sanzionare con la inammissibilità della prova”. Ed invero per pacifica e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità l'obbligo della rituale indicazione dei nomi dei testimoni - entro il termine perentorio stabilito per il deposito della memoria n. 2 (art. 183 sesto comma cpc) - è inderogabile e la preclusione ex art. 244 cpc si inquadra nel principio secondo cui la controparte, nel successivo terzo termine perentorio (183 sesto comma n.3 cpc), deve essere in grado di predisporre la prova contraria e di dedurre l'eventuale incapacità
pagina 6 di 9 del testimone;
attività preclusa in caso di mancata indicazione del testimone, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Pertanto giustamente i capitoli non sono stati ammessi in quanto l'ammissione avrebbe comportato la violazione dei suddetti principi con conseguente nullità della prova.
Con IL SECONDO MOTIVO di doglianza assume l'appellante che il Tribunale avrebbe errato per aver dichiarato inammissibili i capitoli 8) e 11) in quanto testimonianza de relato actoris poiché la suddetta testimonianza sarebbe invece ammissibile dato che i suddetti capitoli “potevano fare chiarezza su circostanze importanti al fine del decidere”; continua l'appellante affermando che secondo un orientamento della Cassazione, la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore fortemente attenuato, resterebbe un elemento di cui il Giudice potrebbe tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa. Il Giudice poi non avrebbe motivato il rigetto. Dall'esame dei predetti capitoli ( cap.8) “vero che le riferiva di essersi infortunato Parte_1 cadendo in una buca sul bordo stradale mentre scendeva da un marciapiede dopo aver fatto colazione in un bar in viale Romagna” e cap.11) “vero che nell'occasione specificata al precedente capitolo 10 le indicò il luogo della caduta”) emerge Parte_1
l'infondatezza di tale motivo in quanto i capitoli n. 8 e 11) sono stati anch'essi giustamente dichiarati inammissibili dal Tribunale avendo ad oggetto solo circostanze
“riferite” dall'attore e pertanto prive di qualsiasi valore probatorio. La giurisprudenza richiamata da parte appellante non appare conferente al caso concreto in quanto, nel caso di specie, non vi sono altre risultanze di causa e, del resto, è noto l'insegnamento secondo cui la valenza della sola deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla
(Cass 569/2015 e cass. 8385/2007).
Peraltro sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – avvalorato anche da recenti sentenze (ex plurimis vd. Cass. n.12477/2017) – il quale, anche nell'ipotesi in cui la testimonianza de relato actoris sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie (che comunque non ricorrono nella fattispecie in esame), afferma che la deposizione è nulla. Ciò in quanto, ragionando diversamente, si finirebbe per attribuire una veste qualificata – quella di elemento di prova – ad una mera allegazione della parte circa un fatto costituivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante deposizione di un teste che quella allegazione si è invece limitato, in ipotesi, a riportare in quanto tale ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta. Quanto alla lamentata mancanza di pagina 7 di 9 motivazione sul punto si rileva l'assoluta inconsistenza della censura essendo la motivazione insita nella dichiarazione di inammissibilità “in quanto testimonianza de relato actoris”.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione dell'ordinanza del
29/9/2021 in merito al rigetto della prova sui capitoli 9-10-12-13, anche tale motivo appare infondato e inconsistente considerato che è principio pacifico in giurisprudenza che il Giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza e - nel caso di specie –navendo il Giudice dichiarato inammissibili i capitoli di prova inerenti il nesso causale ed essendo i capitoli 9/10/12/13 palesemente irrilevanti, inammissibili, superflui e inutili – non era affatto necessario evidenziare le ragioni della mancata ammissione
Anche il quarto e il quinto motivo appaiono inammissibili e comunque completamente infondati. Con il quarto motivo si afferma che il giudicante avrebbe errato nella parte in cui afferma che: “nè dalla lettura della documentazione versata in atti è possibile ricostruire il reale accadimento dell'evento se solo si pone l'attenzione sul fatto che nell'invito alla stipula della negoziazione assistita è lo stesso attore a dichiarare che l'incidente sarebbe avvenuto in una via – Via Nestore 20 – addirittura diversa da quella indicata nell'atto di citazione del presente giudizio”. L'indirizzo sbagliato sarebbe irrilevante, secondo il , in quanto successivamente corretto in un altro Pt_1 documento allegato alla citazione e quindi il Giudice avrebbe preso in considerazione un solo elemento senza tener conto dei fatti emergenti dall'intera documentazione. Il motivo
è inammissibile ex art. 342 cpc in quanto difetta completamente la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal Giudice, mancando addirittura di indicare il luogo del sinistro che il Giudice avrebbe dovuto assumere come accertato. Mentre con con il quinto motivo viene impugnata la sentenza perché il Giudice ha riportato le conclusioni della citazione anziché quelle della memoria n.1 di parte attrice, conclusioni pressoché identiche e comunque senza alcuna differenza di rilievo in quanto nella memoria n.1 l'attore conclude in subordine per il riconoscimento di un Pt_1 concorso di colpa, richiesta del tutto inutile e pleonastica perché rilevabile d'ufficio. Il
pagina 8 di 9 motivo è pertanto inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc per mancanza della indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione. In subordine infondato perché la doglianza è completamente inutile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1181\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 2719\2020;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 3.000,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 01 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto : Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Perugia, il Parte_1 Controparte_1
affermando che, alle ore 08:30 del giorno 16 giugno 2017, all'uscita di un bar, in
[...]
, Viale Romagna, dove si era fermato a fare colazione in compagnia di Controparte_1 un'altra persona “… si accingeva ad attraversare la strada e, nello scendere dal marciapiede all'altezza del civico 27, cadeva all'interno di una buca su un tratto molto dissestato …”. Deduceva l'attore che “a causa dell'improvviso gonfiore e forte dolore alla caviglia destra” veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Controparte_1 dove i sanitari accertavano una distorsione della caviglia destra e una “contusione escoriata al ginocchio sinistro” espressa da “edema perimalleolare e zoppia per carico di marcia” e che da tali lesioni, come accertato in una relazione medico-legale, redatta dal proprio ctp, avrebbe risentito di un lungo periodo di inabilità temporanea al quale sarebbero poi residuati postumi di natura permanente del 6%, il tutto con conseguente danno quantificato in complessivi euro 14.379,88, di cui euro 366,00 per spese mediche.
Ritenuta la responsabilità, in via esclusiva ai sensi dell'art. 2051 c.c., del Controparte_1
, ente proprietario della strada - per non avere asseritamente curato in maniera
[...] adeguata il manto stradale sul quale si sarebbe verificato l'incidente e ritenuto, altresì, che,
pagina 1 di 9 nel caso di specie, non sarebbe invocabile l'esclusione della responsabilità civile dell'ente pubblico proprietario in relazione alla condotta del danneggiato, per non avere adottato con sufficiente attenzione quelle regole di comune prudenza che avrebbero potuto evitare il danno - l'attore conveniva detto per vederne accertata e dichiarata la CP_1 responsabilità esclusiva e, per l'effetto, ottenerne la condanna al risarcimento degli indicati danni, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Si costituiva il che contestava integralmente, in fatto e in Controparte_1 diritto, la domanda svolta dall'attore e in particolare eccepiva la mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto sussistendo evidenti e numerose incongruenze tali da far dubitare del reale accadimento degli eventi. In ogni caso eccepiva il difetto dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., la mancanza di prova del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia/evento e danno e la sussistenza, senza inversione dell'onere della prova, del caso fortuito integrato dalla responsabilità esclusiva del danneggiato nella produzione del sinistro. In subordine il eccepiva il concorso di Controparte_1 colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella determinazione dell'evento e del danno. Veniva inoltre contestata la misura e la quantificazione dei danni del tutto eccessiva, così come le spese non attinenti al danno.
All'udienza del 16/11/2020 il Giudice concedeva i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e i difensori provvedevano al deposito delle memorie (l'attore la n.
1-2 e 3 e il convenuto la n.
2 e 3). L'attore, nella memoria n. 1, integrava le proprie conclusioni chiedendo la condanna ad una somma inferiore in ipotesi di concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno.
Il convenuto , nella memoria n.3, in merito alla richiesta di Controparte_1 prova testimoniale dell'attrice articolata nella memoria n.2, eccepiva la decadenza e l'inammissibilità dei capitoli da 1 a 6) in quanto erano stati completamente omessi i nominativi dei testimoni da escutere come prescritto dagli artt. 244 cpc in combinato disposto con l'art. 183 sesto comma n.2 cpc, si opponeva in ogni caso all'ammissione degli stessi in quanto palesemente contraddittori e irrilevanti, nonché si opponeva anche all'ammissione degli altri capitoli da 7) a 13) per varie ragioni tra le quali l'inammissibilità dei cap. 8) e 11) perché formulati “de relato actoris”. Chiedeva quindi, il convenuto, fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni e, in subordine, l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella propria memoria n.2.
pagina 2 di 9 Con ordinanza riservata del 29/09/2021 il Tribunale accoglieva le eccezioni del convenuto di inammissibilità della prova articolata dall'attore e la rigettava, fissando, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 17/01/2022. L'attore depositava istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 29/09/2021 che veniva rigettata dal Giudice con l'ordinanza del 3/1/2022 la quale confermava il proprio precedente provvedimento.
All'udienza del 17/1/2022 le parti precisavano le conclusioni: l'attore si riportava alla memoria n. 1 e il convenuto concludeva nel merito come alla comparsa di costituzione e risposta e in via istruttoria per l'ammissione della prova articolata in atti. La causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
L'attore non depositava la comparsa conclusionale ma solo la replica.
Con sentenza n. 1181/2022 del 29.07 – 23.08.2022 il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda attorea in quanto non provata e ha condannato il Signor al Parte_1 pagamento delle spese legali pari ad € 1.700,00 oltre accessori e spese generali.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello il Signor con cinque motivi di Pt_1 gravame in cui sostanzialmente viene censurata la sentenza di prime cure in quanto il
Giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda ritenendo che l'attore non ha assolto all'onere di provare i fatti di causa seguendo un ragionamento logico-giuridico errato, carente nella motivazione nonché contraddittorio.
Si costituiva la parte appellata il quale contestava integralmente Controparte_1
l'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 17.03.2024, la Corte di Appello sull'istanza di sospensiva: “ritenuta la insussistenza di elementi tali da consentire l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto le argomentazioni di parte appellante non appaiono sufficientemente contrastare le motivazioni della sentenza, non apparendo la ricostruzione compiuta dal primo giudice, alla luce della sommarietà della cognizione di questa fase, inficiata da manifesti errori di giudizio;
ritenuto altresì carente il presupposto del periculum, dedotto in via assolutamente generica, attesa anche l'esiguità delle somme oggetto di condanna e l'avvenuta rateizzazione dei pagamenti, come documentata da parte appellata;
ritenuto inammissibile e irrilevante la prova per testi reiterata con l'appello ritenuto di non doversi disporre CTU, Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza pagina 3 di 9 impugnata. Rigetta le richieste istruttorie dell'appellante”, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.10.2024.
A tale udienza, tenutasi in modalità telematica, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento essendo completamente e manifestamente infondato in fatto e in diritto.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 244 cpc, non ammettendo la prova testi sui capitoli da 1) a 6) della memoria n. 2, per omessa indicazione dei testimoni, quando invece il teste era “noto alla controparte” e quindi
”individuabile” dagli atti del processo in quanto “indicato nella dichiarazione testimoniale prodotta in atti” e comunque richiamato nella memorian.2 del convenuto
Il motivo è palesemente e manifestamente infondato. Il Tribunale, nella CP_1 sentenza impugnata, ha correttamente statuito che l'art. 244 cpc richiede espressamente “l'indicazione specifica delle persone da interrogare” a pena di inammissibilità nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 cpc e che, nel caso di specie, essendo state completamente omesse le generalità dei/del testimoni/e chiamati a confermare le circostanze di cui ai cap. da 1) a 6) inerenti il nesso causale tra cosa in custodia e danno, l'attore ha violato un precipuo precetto di carattere Pt_1 processuale attinente alla regolarità del contraddittorio da sanzionare con la inammissibilità della prova (peraltro tempestivamente eccepita dal convenuto CP_1 nella memoria n.3 ex art. 183 cpc dep. il 4/2/21) e con conseguente rigetto della domanda per non aver assolto l'onere della prova incombente sul danneggiato ex art. 2051 cc “ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto nel luogo da lui indicato e come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa sottoposta alla custodia del convenuto” (pag.1 sentenza). La sentenza della
Suprema Corte richiamata da parte appellante a sostegno del motivo di appello (Cass.
26058/2013) è in realtà del tutto inconferente o meglio conferma la correttezza della decisione di primo grado in quanto afferma che è vero che ai fini dell'ammissibilità del testimone basta che questo sia indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile ma sancisce ovviamente che, in ogni caso, l'indicazione del testimone, seppure incompleta o inesatta, ci deve essere: in quel caso infatti le generalità del testimone c'erano e vi era stato un errore solo nell'indicazione “del nome pagina 4 di 9 del testimone” (esatti il cognome e le altre generalità oltre che la sussistenza di altre circostanze che ne rendevano perfettamente identificabile il testimone). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece è omesso completamente sia il nome che il cognome del testimone e – contrariamente a quanto sostenuto – manca qualsivoglia riferimento che possa condurre all'individuazione dei testimoni (ed in particolare di quella che successivamente e tardivamente – solo nella istanza di revoca dep. 17/12/21 - è stata indicata in - compagna del ). Peraltro dall'esame degli atti Controparte_2 Pt_1 emerge che non è corretto quanto riportato nell'atto di appello, poiché non è vero che nell'atto di citazione in primo grado fosse indicato il nome del testimone;
in secondo luogo poi dagli atti del processo non era in alcun modo determinabile l'identità (omessa) del teste anche con riferimento alla residenza riportata nella memoria attorea ex art 183
n.2 c.p.c. di “Via Piero della Francesca, 28 Monterchi” che non corrisponde a quella della Sig.ra come risultante dagli atti prodotti in giudizio, e cioè la dichiarazione CP_2
(sub doc. 6 attore) dove si legge “… io sottoscritta … residente in Controparte_2
Citierna loc. Cerecchio n. 13” e il relativo documento di identità dove risulta residente in [...]. Quindi anche nell'ipotesi paradossale in cui si Controparte_1 voglia considerare “determinabile” il teste attraverso il solo elemento della residenza
(come vorrebbe la controparte) non lo è certamente nel caso di specie in quanto l'indicazione di quella residenza nella memoria istruttoria è altra e diversa da quella della “presunta teste” come risultante dai documenti prodotti nel fascicolo (per CP_2 giunta indirizzi diversi pure tra loro!), escludendone, pertanto, proprio l'identificazione con questa. Nella decisione della Suprema Corte viene quindi ribadito il principio secondo cui va contemperata la regola dell'art.244 cpc (secondo cui la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti) con quella di cui all'art. 156 secondo comma cpc in base alla quale la nullità può essere pronunciata solo quando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo con la conseguenza “che il teste deve essere indicato in maniera sufficientemente determinata o comunque determinabile, e che un'imperfetta o incompleta designazione degli elementi identificativi (nome o cognome o residenza) è idonea ad arrecare un vulnus alla difesa e al contradditorio solo se provochi in concreto la citazione e assunzione come teste di un soggetto realmente diverso da quello previamente indicato, cosi da spiazzare l'aspettativa di controparte” .
Ne consegue che, proprio in applicazione di detto principio, la prova articolata nei pagina 5 di 9 capitoli da 1 a 6) dall'attore è palesemente inammissibile in quanto non è stato indicato nulla dei “testimoni” (a partire dal nome e cognome) e quindi – non trattandosi di indicazione incompleta o imperfetta - non è possibile, in nessun modo, determinarli.
Sempre nella motivazione della sentenza richiamata si afferma invero che: “la necessità di considerare anche l'esigenza della parte che deduce il mezzo di prova fino a che ciò non pregiudichi il contrapposto interesse della parte avversa, trova eco nella giurisprudenza di questa Corte lì dove è stata ritenuta ammissibile l'individuazione indiretta del testimone ……, a condizione che tale modalità di designazione consenta di identificare con sicurezza la persona, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare il teste di cui l'istante intende avvalersi” . E' evidente quindi che l'affermazione dell'appellante - secondo cui il testimone sarebbe stato “determinabile” dal convenuto in ragione del nominativo da riscontrarsi in uno dei documenti prodotti (si ricorda infatti che, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, la teste non era affatto indicata nell'atto di citazione in primo grado!), nonostante peraltro riportante un indirizzo di residenza differente da quello indicato nell'articolazione dei capitoli - appare infondata perchè contraria ai principi cardine del processo civile in quanto – come ribadito sopra - il testimone deve essere identificato con sicurezza tale da mettere la controparte in grado di articolare la prova contraria nei termini perentori della memoria n. 3 e ciò evidentemente non è possibile se mancano totalmente le generalità delle persone da interrogare sui capitoli dedotti come è avvenuto nel caso in esame (per giunta con l'indicazione di una residenza diversa da quella della persona di cui al documento richiamato). Conseguentemente la sentenza del Tribunale, in maniera ineccepibile e in perfetta aderenza alla legge e all'indirizzo giurisprudenziale in materia (Cass n. 7508/2007), ha sancito che il “ha Pt_1 completamente omesso le generalità del/i testimoni chiamati a confermare le circostanze indicate nei predetti capitoli con ciò violando un precipuo precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio da sanzionare con la inammissibilità della prova”. Ed invero per pacifica e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità l'obbligo della rituale indicazione dei nomi dei testimoni - entro il termine perentorio stabilito per il deposito della memoria n. 2 (art. 183 sesto comma cpc) - è inderogabile e la preclusione ex art. 244 cpc si inquadra nel principio secondo cui la controparte, nel successivo terzo termine perentorio (183 sesto comma n.3 cpc), deve essere in grado di predisporre la prova contraria e di dedurre l'eventuale incapacità
pagina 6 di 9 del testimone;
attività preclusa in caso di mancata indicazione del testimone, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Pertanto giustamente i capitoli non sono stati ammessi in quanto l'ammissione avrebbe comportato la violazione dei suddetti principi con conseguente nullità della prova.
Con IL SECONDO MOTIVO di doglianza assume l'appellante che il Tribunale avrebbe errato per aver dichiarato inammissibili i capitoli 8) e 11) in quanto testimonianza de relato actoris poiché la suddetta testimonianza sarebbe invece ammissibile dato che i suddetti capitoli “potevano fare chiarezza su circostanze importanti al fine del decidere”; continua l'appellante affermando che secondo un orientamento della Cassazione, la testimonianza de relato actoris, pur avendo un valore fortemente attenuato, resterebbe un elemento di cui il Giudice potrebbe tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa. Il Giudice poi non avrebbe motivato il rigetto. Dall'esame dei predetti capitoli ( cap.8) “vero che le riferiva di essersi infortunato Parte_1 cadendo in una buca sul bordo stradale mentre scendeva da un marciapiede dopo aver fatto colazione in un bar in viale Romagna” e cap.11) “vero che nell'occasione specificata al precedente capitolo 10 le indicò il luogo della caduta”) emerge Parte_1
l'infondatezza di tale motivo in quanto i capitoli n. 8 e 11) sono stati anch'essi giustamente dichiarati inammissibili dal Tribunale avendo ad oggetto solo circostanze
“riferite” dall'attore e pertanto prive di qualsiasi valore probatorio. La giurisprudenza richiamata da parte appellante non appare conferente al caso concreto in quanto, nel caso di specie, non vi sono altre risultanze di causa e, del resto, è noto l'insegnamento secondo cui la valenza della sola deposizione de relato actoris è sostanzialmente nulla
(Cass 569/2015 e cass. 8385/2007).
Peraltro sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – avvalorato anche da recenti sentenze (ex plurimis vd. Cass. n.12477/2017) – il quale, anche nell'ipotesi in cui la testimonianza de relato actoris sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie (che comunque non ricorrono nella fattispecie in esame), afferma che la deposizione è nulla. Ciò in quanto, ragionando diversamente, si finirebbe per attribuire una veste qualificata – quella di elemento di prova – ad una mera allegazione della parte circa un fatto costituivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante deposizione di un teste che quella allegazione si è invece limitato, in ipotesi, a riportare in quanto tale ossia per avere appreso il fatto dalla parte stessa e non per cognizione diretta. Quanto alla lamentata mancanza di pagina 7 di 9 motivazione sul punto si rileva l'assoluta inconsistenza della censura essendo la motivazione insita nella dichiarazione di inammissibilità “in quanto testimonianza de relato actoris”.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione dell'ordinanza del
29/9/2021 in merito al rigetto della prova sui capitoli 9-10-12-13, anche tale motivo appare infondato e inconsistente considerato che è principio pacifico in giurisprudenza che il Giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti, qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo, la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza e - nel caso di specie –navendo il Giudice dichiarato inammissibili i capitoli di prova inerenti il nesso causale ed essendo i capitoli 9/10/12/13 palesemente irrilevanti, inammissibili, superflui e inutili – non era affatto necessario evidenziare le ragioni della mancata ammissione
Anche il quarto e il quinto motivo appaiono inammissibili e comunque completamente infondati. Con il quarto motivo si afferma che il giudicante avrebbe errato nella parte in cui afferma che: “nè dalla lettura della documentazione versata in atti è possibile ricostruire il reale accadimento dell'evento se solo si pone l'attenzione sul fatto che nell'invito alla stipula della negoziazione assistita è lo stesso attore a dichiarare che l'incidente sarebbe avvenuto in una via – Via Nestore 20 – addirittura diversa da quella indicata nell'atto di citazione del presente giudizio”. L'indirizzo sbagliato sarebbe irrilevante, secondo il , in quanto successivamente corretto in un altro Pt_1 documento allegato alla citazione e quindi il Giudice avrebbe preso in considerazione un solo elemento senza tener conto dei fatti emergenti dall'intera documentazione. Il motivo
è inammissibile ex art. 342 cpc in quanto difetta completamente la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal Giudice, mancando addirittura di indicare il luogo del sinistro che il Giudice avrebbe dovuto assumere come accertato. Mentre con con il quinto motivo viene impugnata la sentenza perché il Giudice ha riportato le conclusioni della citazione anziché quelle della memoria n.1 di parte attrice, conclusioni pressoché identiche e comunque senza alcuna differenza di rilievo in quanto nella memoria n.1 l'attore conclude in subordine per il riconoscimento di un Pt_1 concorso di colpa, richiesta del tutto inutile e pleonastica perché rilevabile d'ufficio. Il
pagina 8 di 9 motivo è pertanto inammissibile per violazione dell'art. 342 cpc per mancanza della indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione. In subordine infondato perché la doglianza è completamente inutile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi stante la semplicità della questione e l'assenza di particolari questioni di diritto con l'esclusione della fase istruttoria assolutamente assente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1181\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 2719\2020;
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare all'appellata costituita le spese di lite, che si liquidano, in complessive € 3.000,00 per compente professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 01 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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