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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 265/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 497/2021 pubblicata il giorno 8.09.2021, promossa
DA
(P.I. ), avente sede in San Cataldo (CL) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Forlanini s.n., in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Raimondo Alaimo (, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Appellante
CONTRO
(C.F.: , avente sede in Controparte_1 P.IVA_2
Caltanissetta al Viale della Regione n. 97/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lauricella e Giuseppe Lauricella giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
Appellata e appellante incidentale
****
All'udienza del 24.04.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito
1 delle comparse conclusionali e repliche.
La concludeva insistendo nelle conclusioni dell'atto di appello, Parte_1 ovvero: “Nel merito, previa verifica della violazione dell'art. 112 C.P.C. di cui ai motivi che precedono e degli errori di calcolo da cui risulta appellata la sentenza, risultanti dall'elaborazione sopra riportata, accogliere le domande riconvenzionali di cui alla comparsa di costituzione e risposta
e quindi condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di
€. 365.839,35, già al netto dell'importo di € 183.720,10 pagato dall'appellata in corso di causa e di
€ 54.000,00 riconosciuto come ricevuto dal legale rappresentante pro-tempore, quale saldo dalla stessa dovuto a titolo di interessi legali e moratori e residuo pagamento di corrispettivi ancora dovuti, oltre interessi legali e moratori su quest'ultimi, come richiesto in primo grado ai punti di domanda riconvenzionale. - Riformare la sentenza con riguardo alla somma liquidata a titolo di danno in favore dell'appellata con riferimento all'aliquota d'IVA applicata del 22% e conseguentemente dire
e dichiarare che al quantum determinato a titolo di danno dovrà farsi applicazione dell'aliquota Iva al 4% e sulla somma così ottenuta calcolare la rivalutazione e gli interessi secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, con indicazione e liquidazione della somma effettivamente dovuta all'appellata. - Conseguentemente dire e dichiarare l'esatto quantum dovuto all'appellata. -
Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi dedotti nel corso del procedimento di primo grado, da intendersi qui richiamati e trascritti, per quanto esposti nel presente atto. - Condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio”; chiedendo, infine, il rigetto dell'avversario appello incidentale.
La “ ” appellata, nonché appellante incidentale, Controparte_1 CP_1 concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto di costituzione e chiedeva “nel merito, in accoglimento dei motivi n. II, III e IV, rigettare sotto qualunque statuizione l'appello principale proposto dalla “ in persona del suo legale
Parte_2 rappresentante pro tempore confermando, salvo l'accoglimento dell'appello incidentale, l'impugnata sentenza perché immune da vizi logici e giuridici;
– in subordine, per il caso in cui venga ritenuto che la domanda riconvenzionale dell ricomprenda anche gli importi e gli interessi
Parte_2 relativi al S.A.L. “lavori extracontrattuali”, in accoglimento del motivo n. II, lett. A3, d), accertare e dichiarare che l' non ha fornito prova alcuna sul punto, e che dunque nessuna
Parte_2 somma le è dovuta a riguardo. Riconoscere, per l'effetto, che la somma di € 34.400,00 che la stessa ha dichiarato di aver ricevuto per i predetti lavori non le era dovuta, e dunque decurtarla dall'importo complessivamente riconosciuto all per i lavori effettuati;
– in
Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui CP_2 nega (o omette di accertare) che costituiscono inadempimento dell' a) la
Parte_2
2 realizzazione, nell'edificio oggetto di appalto, di soffitti più bassi dei minimi consentiti e di quanto previsto dalla regola dell'arte; b) l'imposizione al fondo della Cooperativa di pesi corrispondenti a servitù (di passaggio e di acquedotto) in favore del fondo finitimo;
c) la mancata rifinitura dei
“Locali ENEL”; per l'effetto accertare e dichiarare che le predette condotte costituiscono inadempimento e dunque condannare l'Impresa appaltante a risarcire anche il relativo danno subito dalla – in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VII, lett. a),
Controparte_1 riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che le somme anticipate dai soci, non contabilizzate dall il cui pagamento è stato ammesso dal suo legale Parte_2 rappresentante, ammontano solo a € 54.000,00, e conseguentemente accertare e dichiarare che esse ammontano invece a € 59.000,00; per l'effetto dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dalla all va decurtato dell'ulteriore somma di € 5.000,00. – in
Controparte_1 Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VII, lett. b), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce che la ha pagato ulteriori € 24.400,00 in relazione
Controparte_1 ai lavori di urbanizzazione, e conseguentemente accertare e dichiarare che tale pagamento è avvenuto;
per l'effetto dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dalla
Controparte_1 all va decurtato dell'ulteriore somma di € 24.400,00; – in accoglimento Parte_2 dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. a), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che sono dovuti interessi per il ritardato pagamento dalla alla
Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare che è fondata l'eccezione di Parte_2 inadempimento sollevata dall'odierna deducente, riconoscendo che non esiste un ritardo imputabile alla per l'effetto, accertare e dichiarare che non sono dovuti dalla Controparte_1 interessi per il ritardato pagamento delle somme residue per i lavori eseguiti;
Controparte_1
– in ogni caso, in in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. b), riformare
l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che è stata raggiunta la prova della debenza degli interessi relativi agli SS.AA.LL. nn. 1 (per il pagamento delle opere di urbanizzazione), 6, 7 e 8 e condanna la al pagamento degli stessi;
per l'effetto accertare e dichiarare che, Controparte_1 non essendo stata raggiunta la prova sul punto, nessun interesse è dovuto dalla Cooperativa deducente all – in subordine, ove si ritenessero dovuti interessi per il ritardato Parte_2 pagamento, in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. c), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che gli interessi sono dovuti ai sensi del D.M. LL.PP. n. 145/2000,
e conseguentemente dichiarare che tale disciplina non è applicabile al contratto per cui è causa;
per
l'effetto accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente dovuti vanno calcolati al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c.; – in esito all'accoglimento, anche parziale, delle superiori richieste, provvedere: al ricalcolo delle somme eventualmente dovute dalla Controparte_3
3
[...] per i lavori eseguiti dall' e dei relativi interessi;
al ricalcolo delle somme dovute Parte_2 dall alla a titolo di risarcimento del danno da inadempimento e dei Parte_2 CP_1 relativi interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 497/2021, pubblicata il giorno 8.09.2021, il Tribunale di Caltanissetta, all'esito del procedimento recante R.G.N. 662/2014, così disponeva:
“condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, della complessiva somma di € 121.542,64, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della complessiva somma di € 104.172,81”.
Il Tribunale disponeva altresì la compensazione delle spese di lite e poneva le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido.
In primo grado la , premesso di avere stipulato con la Controparte_1 appalto per l'edificazione di un fabbricato ad uso residenziale su Parte_1 un terreno sito in San Cataldo, esperiva, contro la società appaltatrice, azione risarcitoria per i vizi e difformità dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La società appaltatrice contestava la fondatezza dell'azione e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo ancora dovuto e degli interessi legali, moratori e anche anatocistici.
Il Tribunale, per quanto interessa in ragione dei motivi di appello, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, accertava la sussistenza di taluni soltanto dei vizi allegati dalla e determinava il risarcimento, ragguagliato al costo dei lavori necessari alla eliminazione CP_1 dei vizi, in euro € 91.500,00 oltre IVA, pari complessivamente ad € 111.630,00; la somma veniva poi incrementata degli interessi e rivalutazione monetaria sino a €. 121.542,64.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'appaltatore, il Tribunale osservava che essa aveva ad oggetto il corrispettivo ancora dovuto e gli interessi solo limitatamente ai SAL nn. 1, ma in relazione alle opere di urbanizzazione, 6, 7 e 8, e, in applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, procedeva alla liquidazione della presta solo con riferimento a tali partite.
Inoltre, sulla scorta della consulenza, essendo stato il contratto tra le parti stipulato nel 2007, assumeva, in favore dell'impresa esecutrice, l'applicabilità del D.M. n.145 artt. 29 e 30, in ordine alla liquidazione degli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti di acconto e saldo.
4 In particolare sul punto concludeva che “le risultanze istruttorie emerse in corso di causa e, segnatamente, gli accertamenti peritali svolti dal nominato ctu hanno disvelato un complessivo credito residuo dell'impresa appaltatrice pari ad € 341.892,91, già comprensivo di interessi legali e moratori, di cui € 43.944,68, quale importo residuo sul I Sal per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
€ 4.259,27 quale importo residuo del VI Sal;
€ 35.717,86 quale importo residuo del
VII Sal;
€ 257.971,10 quale importo residuo del VIII Sal.”
Quindi, accertato il pagamento da parte della della somma di “ € 54.000,00, oggetto di CP_1 corresponsione diretta all'impresa appaltatrice ed ai figli della stessa, per come desumibile dalle copie delle quietanze prodotte in atti (cfr. documentazione allegata alla memoria n. 2 di parte attrice) oggetto di riconoscimento da parte del legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale (cfr. verb. di ud. del 25.3.2015)” e della somma di € 183.720,10, corrisposto in corso di causa, determinava conclusivamente il credito residuo dell'impresa appaltatrice in
104.172,81.
Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, la Parte_1 impugna il capo della sentenza che ha liquidato il credito in suo favore.
In particolare la società appellante si duole che il giudice a quo abbia riconosciuto gli interessi solo con riferimento ai corrispettivi, ancora dovuti, relativi ai SAL n. 1, 6, 7 e 8, con violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che, con la domanda riconvenzionale, essa aveva domandato il pagamento degli interessi per ritardato pagamento di tutti i SAL, come indicato nella parte espositiva dell'atto costitutivo, e il pagamento degli interessi relativi ai saldi per i corrispettivi ancora non corrisposti ovvero relativi ai SAL nn. 1, 6, 7 e 8.
L'appellante inoltre deduce che l'errata determinazione degli interessi è frutto delle scorrette conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che li calcolava solo con riferimento al ritardo del pagamento dei corrispettivi indicati nei SAL nn. 1, anche con riferimento agli oneri di urbanizzazione,
2bis, 6, 7 e 8 ritenendo che per gli altri mancasse il “riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”. Assume in proposito di avere depositato, con la comparsa di risposta e con la seconda memoria istruttoria, i documenti necessari al calcolo.
Deduce inoltre che il giudice a quo ha “omesso di considerare gli interessi calcolati dal C.T.U. sul I
SAL opere di urbanizzazione pari ad € 3.365,81 e il capitale residuo relativo al VI SAL, pari ad €
4.659,33 avendo inserito, con riferimento a quest'ultimo, solo gli interessi.”
L'appellante principale, quindi, riportato il calcolo degli interessi con riferimento ai pagamenti tradivi per ciascun SAL, nonché delle somme ancora dovute, assume che sono dovuti per interessi legali e moratori €. 193.174,85, mentre per saldo sui corrispettivi ancora da incassare €. 172.664,50 e, quindi,
5 complessivamente per interessi legali e moratori e saldo sui corrispettivi €. 365.839,35, salvo l'aggiornamento degli interessi sul capitale ancora da riscuotere fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Con altro motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza con Parte_1 cui il credito della società cooperativa, per risarcimento del danno commisurato al costo dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi, è stato determinato in € 91.500,00 oltre IVA, pari complessivamente ad € 111.630,00 compresa IVA, assumendo che il giudice erroneamente ha applicato una aliquota iva del 22% in luogo di quella del 4% dovuta secondo quanto risulta dalle fatture e dal contratto.
La società si è costituita tempestivamente in giudizio, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello avverso e proponendo appello incidentale.
Con il suddetto gravame, la società lamenta al paragrafo VI, Controparte_1 che il giudice di prime cure “ha omesso di pronunciarsi in relazione a talune evenienze provate in giudizio e ampiamente rilevanti” consistenti in: valore medio delle altezze delle unità abitative, risultato inferiore a quello consentito dal regolamento edilizio del Comune di San Cataldo;
pesi imposti al fondo della Cooperativa per opera della Società appaltante, costituenti situazioni di fatto che corrispondono a servitù (di passaggio e di acquedotto); mancata rifinitura dei c.d. Locali “Enel”.
Assume in proposito che “nella sentenza di primo grado non figura alcuna motivazione circa la mancata qualificazione delle stesse come inadempimento rilevante, e quindi dell'esclusione delle predette voci dal calcolo del danno risarcibile”. Illustra quindi le ragioni per le quali tali circostanze configurano inadempimento.
L'appellante incidentale, con il secondo motivo, al paragrafo VII, deduce poi l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta all'impresa appaltatrice la complessiva somma di €
104.172,81 a titolo di credito residuo per le opere realizzate, al netto delle somme già corrisposte dalla cooperativa committente.
In particolare si censura che il giudice a quo ha quantificato in €. 54.000,00, le somme non contabilizzate corrisposte dai soci della Cooperativa, assumendo che dalle quattordici ricevute prodotte con la seconda memoria istruttoria risulta la diversa complessiva somma di € 59.000,00.
Si deduce poi che il giudice non ha tenuto conto, con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della concessione edilizia (ovvero la strada di P.R.G. descritta nel certificato di pagamento n. 1) del pagamento di ulteriori € 24.400,00 effettuato dalla a mezzo assegno bancario, richiamando, quanto alla prova, la Controparte_1 firma sul retro dell'assegno bancario e l'estratto conto prodotti con la terza memoria istruttoria.
6 Con il terzo motivo, al paragrafo VIII, l'appellante incidentale si duole dell'erronea pronuncia sulla debenza degli interessi e sul tasso di interesse eventualmente applicabile in caso di ritardato pagamento.
Assume che il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inadempimento. In proposito deduce che legittimamente la cooperativa ha rifiutato il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1460 c.c. e che “la legittimità di tale condotta è stata asseverata dal giudizio di primo grado, in cui sono emersi i gravi danni provocati dall'inadempimento della convenuta. Per altro verso
l'eccezione può dirsi più che proporzionata, una volta comparati, da un lato l'enorme ritardo dell'appaltatore nella consegna e la misura dei danni provocati dal suo inesatto adempimento (come individuati in sentenza), e dall'altro l'entità dell'obbligazione sospesa”. Chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la debenza degli interessi sulle somme non pagate, nel senso di dichiarare non imputabile il ritardo della e, per l'effetto, Controparte_1 non dovuti gli interessi.
Si duole poi che il giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto sussistente la prova circa gli interessi dovuti in relazione ai SAL nn. 1 (per il pagamento delle opere di urbanizzazione), 6, 7 e 8; l'appellante, infatti, assume che il consulente “ha erroneamente tenuto conto di poste contenute negli estratti conto prodotti da controparte, spesso non espressamente riferibili ai versamenti effettuati dalla Soc. ttrice, se non per indicazioni a matita apportate CP_4 dal legale rappresentante della convenuta, che riportano soltanto alcuni dei pagamenti effettuati per
i lavori oggetto dell'appalto e in ogni caso non possono costituire riferimenti oggettivi”.
L'appellante incidentale lamenta poi l'apparenza della motivazione in relazione alla determinazione del tasso di interesse, nella parte in cui si statuisce “il tecnico, sulla scorta della condivisibile valutazione di applicabilità del D.M. LL.PP n.145 artt. 29 e 30, (trattandosi di contratto siglato nel
2007), ha calcolato, in favore dell'impresa esecutrice, gli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti di acconto”.
Si chiede, in riforma della sentenza, l'applicazione, per il calcolo degli interessi, della disciplina comune (artt. 1224 e 1284 c.c.), deducendo che il d.m. 145/2000 “è rivolto per sua natura a disciplinare i pubblici lavori” e non è applicabile al caso di specie in quanto” il C.G.A. non è richiamato nel contratto d'appalto, ma soltanto nel C.S.A. (sul quale non risulta peraltro alcuna firma). Qui, oltretutto, vi si fa riferimento soltanto in relazione all'esecuzione dei lavori, all'art. 2”;
l'appellante incidentale sostiene che tale disposizione del capitolato speciale d'appalto è da interpretarsi riferita e applicabile alla sola obbligazione dell'appaltatore.
**********
7 Con riferimento alla trattazione del primo motivo dell'appello principale, con cui si impugnano le statuizioni della sentenza in ordine al riconoscimento parziale degli interessi liquidati secondo la disciplina del d.m. n. 145/2000 artt. 29 e 30, assume priorità logica il terzo motivo dell'appello incidentale che si incentra sulla non debenza degli stessi e sulla disciplina applicabile.
L'appellante incidentale si duole dell'erronea pronuncia sulla debenza degli interessi e deduce che il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di inadempimento che la stessa parte assume, con l'appello incidentale,“ tempestivamente sollevata dalla già nella memoria istruttoria n. CP_1
1 e ribadita con la comparsa conclusionale”.
Premesso che la reiezione di tale eccezione risulta implicitamente dal riconoscimento, a favore dell'appaltatrice, dell'obbligazione degli interessi, che si fonda sulla mora del debitore, deve osservarsi che, pur essendo l'eccezione di inadempimento eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile , sez. II , 16/07/2025 , n. 19753) e come tale rilevabile entro la prima udienza di trattazione quando sia proposta in conseguenza della domanda riconvenzionale (Cassazione civile , sez. III ,
03/02/2022 , n. 3298), in mancanza di impugnazione sul punto è precluso in grado d'appello il rilievo della violazione del regime delle preclusioni, se in primo grado non v'è stato il rilievo d'ufficio o la parte ha omesso di rilevarla, contribuendo al permanere della stessa (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III , 27/07/2021 , n. 21529).
Ciò premesso l'eccezione di inadempimento sollevata dalla è infondata. CP_1
Questa, con l'atto introduttivo di primo grado, deduceva che “l'immobile, tenuto conto delle diverse proroghe concesse, doveva essere consegnato entro e non oltre il 13 settembre 2013” e che, completati i lavori a dicembre 2012, la consegna dell'opera avveniva il 14 marzo 2013; allegava poi l'esistenza, nell'immobile, di vizi e difformità.
Il contratto d'appalto, in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo all'appaltatore, dispone che esso sia pagato a stati di avanzamento, non appena siano realizzati lavori per un importo pari a €.
80.000,00 specificando che “una volta verificatasi tale scadenza, il relativo pagamento dovrà essere effettuato senza indugio, salvo che ricorrano i presupposti di legge per sospendere l'adempimento”
(cfr. contratto, allegato 3 alla comparsa di costituzione dell'impresa).
In conformità all'art. 1666 c.c. il contratto prevede dunque che l'opera appaltata sia eseguita per partite e che l'appaltatore possa domandare il compenso in proporzione all'opera eseguita.
L'art. 1460 c.c., applicato ai contratti ad esecuzione continuata, implica che ciascuna parte può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l'altra non adempie tutte le singole prestazioni già anteriormente scadute;
così gli anticipi, da corrispondere nel corso dell'esecuzione del contratto, possono essere sospesi se la controparte non predispone i mezzi per adempiere, non intraprende l'esecuzione della prestazione, viola i termini previsti dal contratto, o per un inesatto adempimento.
8 Nel caso di specie la cooperativa ha dedotto l'esistenza di vizi e difformità rilevati, per quanto risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il 14 marzo 2013, al momento della consegna dell'opera; non sono stati allegati ritardi o inerzia dell'appaltatore.
Consegue che, non avendo la committente, prima di tale data, allegato l'inadempimento dell'appaltatore, neppure in termini di inadempimento qualitativamente inesatto, la pretesa di rifiutare il pagamento per le partite di lavori già eseguite risulta illegittima.
E difatti l'appellante incidentale non ha specificato, con riferimento alle varie rate di prezzo non corrisposte all'appaltatore, in ragione di quale inadempimento avesse sospeso il pagamento. Deduce con il gravame, piuttosto, il ritardo nella consegna dell'opera, non dedotto prima ed anzi sconfessato dalle stese allegazioni in primo grado, e i difetti dell'opera rilevati con la sentenza impugnata.
Con ciò non si intende dire che la cooperativa committente abbia accettato senza riserve i lavori via via effettuati, ma che manca una constatazione, rispetto a ciascuno stato di avanzamento costituente titolo per il pagamento, che possa legittimare il rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/12/2023, n.36295: “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
In definitiva, avuto riguardo al regolamento negoziale che prevede l'esecuzione di parte dei lavori e il pagamento di anticipi, e ribadito che l'appellante neppure con l'appello incidentale ha specificato l'inadempimento dell'appaltatore rispetto alla parte di prestazione eseguita di volta in volta, si esclude che l'inadempimento del committente sia successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/05/2012, n.7550: “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 c.c., va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto. Ogni prestazione eseguita costituisce un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione”).
In definitiva il rifiuto della prestazione, ai sensi dell'art. 1460 co. 2 c.c., è ammesso solo se non sia contrario alla buona fede e, nel caso di specie, l'eccezione di inadempimento della risulta CP_1 un espediente per giustificare a posteriori il ritardo nei pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/11/2010, n.22353: “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività
9 e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”).
L'appello incidentale, con riferimento a tale motivo, è pertanto infondato.
Inammissibile è invece il motivo con il quale si deduce l'assenza di prova relativa agli interessi effettivamente dovuti, che viene così testualmente argomentata “il C.T.U., nel procedere al calcolo degli interessi, ha erroneamente tenuto conto di poste contenute negli estratti conto prodotti da controparte, spesso non espressamente riferibili ai versamenti effettuati dalla attrice, se CP_4 non per indicazioni a matita apportate dal legale rappresentante della convenuta, che riportano soltanto alcuni dei pagamenti effettuati per i lavori oggetto dell'appalto e in ogni caso non possono costituire riferimenti oggettivi”.
La cooperativa appellante non specifica quali documenti sarebbero privi di idoneità probatoria, quali poste sarebbero state erroneamente conteggiate - per altro sembrerebbe a vantaggio della Cooperativa
- e quali siano state invece indebitamente escluse. In definitiva è del tutto omesso il ragionamento esplicativo dell'errore imputato al consulente e l'esposizione del corretto percorso motivazionale alternativo.
Va invece accolto il motivo dell'appello incidentale con il quale la deduce l'erronea CP_1 applicazione del d.m. 145/2000 per la determinazione degli interessi dovuti.
Ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., il patto con il quale le parti convengono un tasso di interesse più alto di quello legale richiede la forma scritta ad substantiam;
è sufficiente che il tasso di interesse, sebbene non sia indicato specificamente nel patto scritto, sia determinabile mediante criteri certi ed obiettivi o anche per relationem, ossia attraverso il rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/09/2020, n.20555); la forma scritta non può essere sostituita da contegni concludenti (cfr., con riferimento al tardivo pagamento in caso di compravendita di merce, Cassazione civile sez. III,
11/02/2014, n.3017: “Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia"”).
10 Nel caso di specie, come osservato con il gravame dall'appellante incidentale, non risulta dagli atti che tra le parti sia stata stipulata una clausola siffatta.
Del Capitolato speciale d'appalto è stata prodotta solo la prima pagina;
l'art. 2, in essa contenuto, stabilisce che i lavori dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite in una pluralità di testi di legge, tra cui figura il Capitolato Generale approvato con D.P.
16/07/1962 n. 1063 con le modifiche introdotte dalle Legge 10/12/1981 n. 741.
Ritiene la Corte che siffatta condizione, alla stregua dei principi sopra richiamati, non possa configurare una clausola volta a determinare la corresponsione degli interessi ultralegali a favore dell'appaltatore, per la dirimente e manifesta ragione che in essa nessun riferimento è contenuto all'obbligazione degli interessi, neppure per relationem.
Diversamente da quanto osservato dall'impresa appellante con la comparsa conclusionale, il rinvio al D.P. 16/07/1962 n. 1063 è inidoneo a tale scopo poiché tale testo normativo disciplina una pluralità di profili inerenti allo svolgimento dell'appalto e non si rinviene nella suddetta clausola neppure il riferimento agli artt. 33 e ss. che disciplinano la decorrenza e la misura degli interessi.
Pertanto in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza va riformata, dovendosi statuire che gli interessi sono dovuti all'appaltatore, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo, nella misura legale, secondo il meccanismo della sostituzione automatica di clausole previsto dall'art. 1284 comma 3 c.c.
Venendo ora alla prima censura del primo motivo dell'appello principale, esso risulta fondato.
Con la comparsa di costituzione in primo grado l'impresa ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento del corrispettivo residuo non pagato con riferimento ai lavori extracontrattuali, e ai
SAL nn. 6, 7, 8 e per opere di urbanizzazione;
l'atto contiene poi (pagg. 25-32) prospetti riepilogativi degli interessi dovuti con riferimento a ciascun SAL e, con riferimento ai lavori extracontrattuali, e ai SAL nn. 6, 7, 8 e per opere di urbanizzazione, i prospetti recano l'indicazione dell'importo complessivo dovuto per capitale e interessi, con decorrenza questi ultimi sino al 31 maggio 2014, come indicato a pag. 25 dello stesso atto;
inoltre, a pag. 32 sono contenuti due ulteriori prospetti riepilogativi rispettivamente del capitale ancora dovuto pari a €. 356.384,60 e degli interessi maturati con riferimento a tutti SAL, sia per i pagamenti in ritardo sia per le rate di corrispettivo non ancora pagate, per un ammontare complessivo di €. 88.929,44.
Le conclusioni della comparsa di risposta recano una prima domanda riconvenzionale volta al riconoscimento del corrispettivo non pagato pari a €. 356.384,60, oltre interessi, e una seconda Part domanda contenente la richiesta di interessi “per ritardato pagamento dei e di quelli maturati sulle somme ancora dovute, indicate nella precedente domanda, complessivamente pari a €.
88.929,44.
11 L'atto e le sue conclusioni sono manifestamente volti al riconoscimento degli interessi dovuti sia per le rate di corrispettivo non ancora pagate sia per i pagamenti eseguiti con ritardo e, in definitiva, con riferimento a tutti i SAL.
Ha pertanto errato il Tribunale a ritenere che l'impresa abbia fatto valere la pretesa degli interessi correlati al ritardo solo con riferimento al SAL nn. 1 ed in relazione alle opere di urbanizzazione, 6,
7, e 8, e, conseguentemente la sentenza va riformata sul punto.
Quanto alla parte del primo motivo dell'appello principale con il quale l'impresa si duole della mancata valutazione dei documenti da essa prodotti da parte del ctu, assumendo che tale omissione abbia determinato una erronea determinazione delle somme liquidate, il motivo è inammissibile.
Il Consulente ha infatti rilevato, in incipit alla valutazione in ordine al conteggio degli interessi che
“E' importante sottolineare, inoltre, che le valutazioni effettuate riguardano i casi in cui sia stata riscontrata una coerenza tra i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, le fatture dell'impresa unitamente agli estratti conto bancari allegati.”
Aggiunge poi:
- con riferimento al SAL n. 2 “non è stato effettuato il calcolo poiché della prima rata
d'acconto (€.104.505,60 del 09/07/2008), non è vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”;
- con riferimento al SAL n. 3 “Non è stato effettuato il calcolo poiché della seconda rata
d'acconto (€.32.642,73 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento al SAL n. 4 “Non è stato effettuato il calcolo, poiché, della seconda rata
d'acconto (€.27.024,40 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento al SAL n.5 “Non è stato effettuato il calcolo poiché della seconda rata
d'acconto (€.15.683,07 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento ai Lavori Extracontrattuali – 1/2 “Non è stato effettuato il calcolo, poiché, non si vi è un riscontro oggettivo tra i lavori extracontrattuali, i mandati di pagamento del direttore dei lavori e i documenti bancari allegati agli atti”,
L'impresa appellante incentra il gravame sulla mancata valutazione dei documenti prodotti senza tuttavia esplicitare perché essi dovrebbero costituire prova del riscontro ritenuto dal consulente di volta in volta mancante;
si aggiunga che nessuna censura viene svolta in relazione al ragionamento del consulente e, in particolare, al carattere dirimente assegnato all'assenza di rispondenza, nella produzione offerta, dei dati indicati.
12 Così l'appellante principale indica che dai documenti prodotti emergerebbero taluni dati (pagg. 21 e
22 dell'atto di appello) che tuttavia, non essendo posti a confronto con le conclusioni della consulenza riportate con riferimento a ciascuno SAL, impediscono di comprendere il senso della doglianza.
Parimenti generiche le doglianze in ordine al mancato riconoscimento di € 4.659,33 per capitale residuo relativo al 6° SAL.
In particolare, se è pur vero che, con riferimento al SAL n. 6, il Tribunale ha riconosciuto solo il credito per interessi, sulla scorta delle risultanze della consulenza, l'appellante non ha esplicato da quale documento si desume la prova di siffatto ulteriore debito di € 4.659,33, né perché il ragionamento del consulente, che non lo ha tenuto in conto, sia inficiato da errore.
Deve invece convenirsi che il Tribunale non ha riconosciuto il credito per interessi pari a €. 3.365,81 con riferimento alle opere di urbanizzazione, accertato invece dal consulente e pur avendo statuito di avere accolto le sue conclusioni (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico, pag. 37).
La sentenza, pertanto, sul punto va riformata nel senso di tenere in conto del ritardo della CP_1 nel pagamento delle somme dovute per opere di urbanizzazione.
Ciò detto, in accoglimento parziale del primo motivo dell'appello principale, conclusivamente, la sentenza deve essere riformata poiché, per quanto sopra detto, vanno riconosciuti gli interessi maturati con riferimento ai pagamenti in ritardo e con riferimento al corrispettivo ancora dovuto in relazione a tutti i SAL per i quali il consulente abbia ritenuto possibile procedere ai relativi conteggi in base alla documentazione in atti.
In accoglimento parziale del terzo motivo dell'appello incidentale dovranno essere riconosciuti solo gli interessi moratori al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. secondo i dati contenuti nella consulenza che tengono conto, con riferimento a ciascun SAL, dell'importo recato nei certificati di pagamento e, ai fini di determinare i periodi di decorrenza, della loro scadenza e della data di pagamento dei diversi acconti (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico di primo grado pagg. 31-37).
Si tenga conto che il Tribunale ha conteggiato per le opere di urbanizzazione solo il corrispettivo residuo ancora dovuto, per il SAL n. 6 solo gli interessi maturati e, con riferimento ai SAL nn. 7 e 8, un'unica somma comprensiva del corrispettivo ancora dovuto e degli interessi maturati per ciascun periodo di ritardo, come peraltro espressamente riportato in sentenza.
Nel riformare la sentenza, si ritiene invece di indicare partitamente i criteri per la liquidazione degli interessi per le rate pagate, con il relativo periodo di decorrenza, e le somme che la deve CP_1 ancora corrispondere con il dies a quo della decorrenza degli interessi.
13 Pertanto, già tenuto conto degli errori da emendare in accoglimento parziale dell'appello principale,
e in accoglimento parziale dell'appello incidentale, alla sono dovuti: Parte_1
- con riferimento al SAL n. 1 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 254.514,25 dal 4.1.2008 al 9.7.2008;
- con riferimento al SAL n. 2 bis gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €.
135.000,00 dal 187.2009 al 4.9.2009 e sulla somma di € 38.280,00 dal 18.7.2009 al 5.6.2012;
- con riferimento al SAL n. 6 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 196.700,00 dal 19.8.2010 al 16.9.2010, sulla somma di €. 11.000,00 dal 19.8.2010 al 13.11.2012 e sulla somma di €. 30.000,00 dal 19.8.2010 al 13.12.2012;
- con riferimento al SAL n. 7 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 120.000,00 dal 27.2.2011 al 17.5.2011 e la somma residua di €. 30.384,00 con gli interessi moratori al tasso legale dal 27.2.2011 al saldo;
- con riferimento al SAL n. 8 la somma di €. 239.137,60 con gli interessi moratori al tasso legale dal 31.10.2012 al saldo;
- con riferimento alle opere di urbanizzazione la somma di €. 43.945,68 con gli interessi moratori al tasso legale dal 15.11.2012 al saldo.
Il secondo motivo dell'appello principale, con cui l'impresa appaltatrice si duole della circostanza che il risarcimento liquidato in favore della ragguagliato al costo dei lavori necessari CP_1 alla eliminazione dei vizi, sia stato determinato tenendo in conto dell'IVA al 22%, va rigettato.
Infondatamente l'appellante richiama l'aliquota del 4% dell'IVA applicata durante lo svolgimento del rapporto inter partes poiché non è dedotto, né argomentato o provato, che per l'esecuzione dei lavori di ripristino la in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo CP_1 dell'attività svolta, possa ancora beneficiare di tale aliquota agevolata.
Passando ora al vaglio degli altri motivi dell'appello incidentale, il primo di essi è infondato.
Premesso che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del 06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018), sicché il rinvio, nella sentenza impugnata, alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio costituisce motivazione idonea a sorreggere l'iter argomentativo, le doglianze della non sono idonee CP_1 ad incrinare siffatte conclusioni.
14 Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che le altezze delle diverse unità immobiliari oscilla tra m.2,65 e m 2,68; ha poi osservato che il regolamento edilizio del Comune di e le norme Parte_4 in materia di agibilità degli edifici residenziali, Legge 457/78, prevede un'altezza di interpiano minima di m.2,70, concludendo che i valori di altezza riscontrati, “risultano al di sotto dei minimi consentiti, a meno dell'applicazione della tolleranza di cantiere (3%) prevista dalla normativa regionale (Legge 10 agosto 1985, n. 37 – art.7 comma n.2)”.
L'appellante incidentale ha dedotto che le prescrizioni di legge non sarebbero derogabili, che “non esiste invece una norma in tema di tolleranza relativamente alle predette misure” e che l'art. 7, co. 2
n. 37/1985 si riferisce, non all'altezza interna dei locali, bensì all'altezza di calcolo per i CP_5 volumi.
Invero la giurisprudenza amministrativa pronunciandosi sul c.d. principio della tollerabilità di cantiere, ha affermato che i lievi scostamenti rispetto alle misurazioni previste in progetto, non possono considerarsi come difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato, dovendosi essi farsi rientrare nel margine di tollerabilità consueto, legato sia alla difficoltà di perfetta realizzazione delle previsioni di progetto sia ai limiti degli strumenti di rilevazione (T.A.R. , Milano , sez. IV , 10/01/2025 , n. 55); tale principio era affermato, tra l'altro, anche prima dell'introduzione del comma 2-ter dell'art. 34
d.P.R. n. 380/2001, prevedente che “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” e si consideri che la disposizione introdotta dal d.l. n. 70/2011 è stata prima modificata al d.l. 55/2018, che ha elevato la percentuale al 5 per cento e, poi, da ultimo, è stata abrogata dal d.l. 76/2020 che ha introdotto l'art. 34 bis rubricato “Tolleranze costruttive”.
La difformità allegata dall'appellante, che non esclude il rilascio del titolo abilitativo, non è neppure configurabile come inadempimento imputabile all'appaltatore, poiché non può ritenersi che tale minimo scostamento possa compromettere la vivibilità dell'immobile o pregiudicarne il valore come invece sostenuto dall'appellante.
La ha poi esposto “con riguardo ai pesi imposti al fondo della per opera CP_1 CP_1 della Società appaltante, si rileva che questi consistono in situazioni di fatto corrispondenti a servitù
(di passaggio e di acquedotto), e si sono concretati nell'installazione di riserve idriche e nella creazione di un accesso, entrambi in favore del fondo limitrofo” chiedendo che “la Corte territoriale riconosca le suddette evenienze come inadempimenti rilevanti, e includa relativi danni nella somma liquidata a titolo di risarcimento”.
Con tali prospettazioni, l'appellante incidentale fa valere - pare - l'ingiusta imposizione di una servitù sul fondo ove sorge il complesso edilizio;
la avrebbe, allora, dovuto esperire le azioni CP_1
15 previste a tutela della proprietà e, secondo la disciplina propria che viene in rilievo, semmai domandare l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
Infondatamente, pertanto, parte appellante si duole della mancata configurazione di tale condotta, imputabile all'impresa appaltatrice, come inadempimento e richiede la tutela risarcitoria.
L'appellante si duole poi che il giudice non abbia considerato inadempimento la mancata rifinitura di taluni locali tecnici, denominati “locali Enel”, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, che concludeva che per tali locali non fosse prevista la realizzazione di particolari opere di rifinitura, secondo quanto risultava dalla documentazione agli atti, relativa alla valutazione di opere diverse da quelle programmate e specificamente controfirmata dal direttore dei lavori (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico e controdeduzioni depositate il 5.7.2018).
Il motivo, in tale parte, è inammissibile. La lamenta che il giudice, allineandosi alle CP_1 conclusioni del consulente, abbia attribuito rilevanza al documento sottoscritto dal Direttore dei lavori che, secondo la previsione del contratto, non aveva il potere di integrare o modificare il progetto approvato.
Tuttavia, l'appellante non fornisce alcuna indicazione di siffatto documento, né è precisato ove sia stato prodotto e il suo contenuto, sicché la doglianza di parte appellante rimane imperscrutabile.
È parzialmente fondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
In effetti, le somme degli importi indicati nelle ricevute allegate dalla (con la seconda CP_1 memoria istruttoria), a cui fa riferimento il giudice a quo per determinare le somme versate all'impresa appaltatrice a titolo di corrispettivo, è pari a 59.000,00 e non a 54.000,00.
Inutilmente l'appellante principale, con la comparsa conclusione, deduce l'inidoneità probatoria di siffatte ricevute poiché avverso tale capo della sentenza egli non ha proposto gravame.
Consegue che, in riforma della sentenza impugnata, una volta determinato il credito della società
all'esito dei conteggi sopra riportati, al relativo importo dovrà sottrarsi Parte_1
l'ulteriore somma di €. 5.000,00 corrisposta dalla Cooperativa, ovvero conclusivamente €. 242.720,1
(€. 59.000,00, in luogo di €. 54.000,00 conteggiati nella sentenza impugnata, in aggiunta a €.
183.720,10 già tenuti in conto nella sentenza impugnata).
E' inammissibile invece il secondo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui deduce il mancato conteggio di € 24.400,00 effettuato dalla a mezzo assegno bancario Controparte_1 con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui alla fattura n. 41/2013 premettendo che “il Tribunale ha valorizzato
l'osservazione della Cooperativa relativa all'errore di calcolo compiuto dalla e Parte_2 che “In effetti la sentenza, allineandosi alla C.T.U., assume come base di calcolo la cifra corretta di
€ 171.544,68”.
16 La consulenza, a ben vedere, con riferimento al pagamento degli oneri di urbanizzazione “importo del titolo di spesa: €.171.544,68 - fattura 41/2013” esplicita che “in base a quanto appurato dagli estratti conto degli oneri di urbanizzazione sono state pagati quattro acconti di importo pari a
€.31.900,00 (11/12/210 – 1/6/2011 – 5/8/2011 – 20/12/2011) quindi, in data antecedente all'emissione del certificato di pagamento e della fattura, di conseguenza è stato effettuato il calcolo sul residuo, pari a €.43.944,68”.
L'appellante non spiega l'erroneità del superiore assunto.
Si limita a dedurre che “oltre agli acconti segnati nella fattura n. 41/2013 (prodotta dall Pt_2 con la memoria istruttoria n. 2), esiste la prova per tabulas del pagamento di ulteriori €
[...]
24.400,00 tramite assegno bancario per quelle stesse opere, emesso dalla e Controparte_4 incassato dalla . Parte_2
Tuttavia non risulta che le somme conteggiate dal consulente si fondino su una prova - sembrerebbe, secondo l'appellante incidentale, le annotazioni sulla fattura - diversa dall'assegno bancario indicato.
Perciò rimane non esplicitata la ragione per la quale la somma di €. 24.400,00 non sia stata conteggiata, potendo essere già stata ricompresa nelle valutazioni della consulenza, né l'imputabilità della stessa alla suddetta fattura.
In definitiva va accolto parzialmente il primo motivo dell'appello principale, nei limiti sopra specificati;
dell'appello incidentale vanno accolti, invece, parzialmente il secondo e il terzo motivo.
Quanto alle spese di lite “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”, (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III,
31/07/2015, n.16279).
Atteso l'esito complessivo della lite, ovvero la soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di disporre la compensazione integrale in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in accoglimento parziale del primo motivo dell'appello principale proposto dalla società
[...]
CP_ e in accoglimento parziale del terzo motivo dell'appello incidentale della Parte_1
[...]
riforma la sentenza n. 497/2021 pubblicata il giorno 8 settembre 2021 Controparte_6 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e, per l'effetto,
17 condanna la al pagamento, in favore dell'società Controparte_7 [...]
Parte_1
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 254.514,25 dal 4.1.2008 al 9.7.2008,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 135.000,00 dal 187.2009 al 4.9.2009
e sulla somma di € 38.280,00 dal 18.7.2009 al 5.6.2012,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 196.700,00 dal 19.8.2010 al
16.9.2010, sulla somma di €. 11.000,00 dal 19.8.2010 al 13.11.2012 e sulla somma di €.
30.000,00 dal 19.8.2010 al 13.12.2012,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 120.000,00 dal 27.2.2011 al
17.5.2011 e della somma di €. 30.384,00 con gli interessi moratori al tasso legale dal
27.2.2011 al saldo,
- della somma di €. 239.137,60 con gli interessi moratori al tasso legale dal 31.10.2012 al saldo
- della somma di €. 43.945,68 con gli interessi moratori al tasso legale dal 15.11.2012 al saldo;
in accoglimento parziale del secondo motivo dell'appello incidentale della soc.
[...] accerta che l'importo dovuto da quest'ultima alla società Controparte_6 Parte_1 va decurtato dell'ulteriore somma di € 5.000,00; conferma per il resto la sentenza impugnata;
compensa le spese di giudizio del primo grado e del grado d'appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 265/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 497/2021 pubblicata il giorno 8.09.2021, promossa
DA
(P.I. ), avente sede in San Cataldo (CL) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Forlanini s.n., in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Raimondo Alaimo (, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
Appellante
CONTRO
(C.F.: , avente sede in Controparte_1 P.IVA_2
Caltanissetta al Viale della Regione n. 97/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lauricella e Giuseppe Lauricella giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
Appellata e appellante incidentale
****
All'udienza del 24.04.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito
1 delle comparse conclusionali e repliche.
La concludeva insistendo nelle conclusioni dell'atto di appello, Parte_1 ovvero: “Nel merito, previa verifica della violazione dell'art. 112 C.P.C. di cui ai motivi che precedono e degli errori di calcolo da cui risulta appellata la sentenza, risultanti dall'elaborazione sopra riportata, accogliere le domande riconvenzionali di cui alla comparsa di costituzione e risposta
e quindi condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di
€. 365.839,35, già al netto dell'importo di € 183.720,10 pagato dall'appellata in corso di causa e di
€ 54.000,00 riconosciuto come ricevuto dal legale rappresentante pro-tempore, quale saldo dalla stessa dovuto a titolo di interessi legali e moratori e residuo pagamento di corrispettivi ancora dovuti, oltre interessi legali e moratori su quest'ultimi, come richiesto in primo grado ai punti di domanda riconvenzionale. - Riformare la sentenza con riguardo alla somma liquidata a titolo di danno in favore dell'appellata con riferimento all'aliquota d'IVA applicata del 22% e conseguentemente dire
e dichiarare che al quantum determinato a titolo di danno dovrà farsi applicazione dell'aliquota Iva al 4% e sulla somma così ottenuta calcolare la rivalutazione e gli interessi secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, con indicazione e liquidazione della somma effettivamente dovuta all'appellata. - Conseguentemente dire e dichiarare l'esatto quantum dovuto all'appellata. -
Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi dedotti nel corso del procedimento di primo grado, da intendersi qui richiamati e trascritti, per quanto esposti nel presente atto. - Condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio”; chiedendo, infine, il rigetto dell'avversario appello incidentale.
La “ ” appellata, nonché appellante incidentale, Controparte_1 CP_1 concludeva riportandosi alle conclusioni dell'atto di costituzione e chiedeva “nel merito, in accoglimento dei motivi n. II, III e IV, rigettare sotto qualunque statuizione l'appello principale proposto dalla “ in persona del suo legale
Parte_2 rappresentante pro tempore confermando, salvo l'accoglimento dell'appello incidentale, l'impugnata sentenza perché immune da vizi logici e giuridici;
– in subordine, per il caso in cui venga ritenuto che la domanda riconvenzionale dell ricomprenda anche gli importi e gli interessi
Parte_2 relativi al S.A.L. “lavori extracontrattuali”, in accoglimento del motivo n. II, lett. A3, d), accertare e dichiarare che l' non ha fornito prova alcuna sul punto, e che dunque nessuna
Parte_2 somma le è dovuta a riguardo. Riconoscere, per l'effetto, che la somma di € 34.400,00 che la stessa ha dichiarato di aver ricevuto per i predetti lavori non le era dovuta, e dunque decurtarla dall'importo complessivamente riconosciuto all per i lavori effettuati;
– in
Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale, riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui CP_2 nega (o omette di accertare) che costituiscono inadempimento dell' a) la
Parte_2
2 realizzazione, nell'edificio oggetto di appalto, di soffitti più bassi dei minimi consentiti e di quanto previsto dalla regola dell'arte; b) l'imposizione al fondo della Cooperativa di pesi corrispondenti a servitù (di passaggio e di acquedotto) in favore del fondo finitimo;
c) la mancata rifinitura dei
“Locali ENEL”; per l'effetto accertare e dichiarare che le predette condotte costituiscono inadempimento e dunque condannare l'Impresa appaltante a risarcire anche il relativo danno subito dalla – in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VII, lett. a),
Controparte_1 riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che le somme anticipate dai soci, non contabilizzate dall il cui pagamento è stato ammesso dal suo legale Parte_2 rappresentante, ammontano solo a € 54.000,00, e conseguentemente accertare e dichiarare che esse ammontano invece a € 59.000,00; per l'effetto dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dalla all va decurtato dell'ulteriore somma di € 5.000,00. – in
Controparte_1 Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VII, lett. b), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non riconosce che la ha pagato ulteriori € 24.400,00 in relazione
Controparte_1 ai lavori di urbanizzazione, e conseguentemente accertare e dichiarare che tale pagamento è avvenuto;
per l'effetto dichiarare che l'importo eventualmente dovuto dalla
Controparte_1 all va decurtato dell'ulteriore somma di € 24.400,00; – in accoglimento Parte_2 dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. a), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che sono dovuti interessi per il ritardato pagamento dalla alla
Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare che è fondata l'eccezione di Parte_2 inadempimento sollevata dall'odierna deducente, riconoscendo che non esiste un ritardo imputabile alla per l'effetto, accertare e dichiarare che non sono dovuti dalla Controparte_1 interessi per il ritardato pagamento delle somme residue per i lavori eseguiti;
Controparte_1
– in ogni caso, in in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. b), riformare
l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che è stata raggiunta la prova della debenza degli interessi relativi agli SS.AA.LL. nn. 1 (per il pagamento delle opere di urbanizzazione), 6, 7 e 8 e condanna la al pagamento degli stessi;
per l'effetto accertare e dichiarare che, Controparte_1 non essendo stata raggiunta la prova sul punto, nessun interesse è dovuto dalla Cooperativa deducente all – in subordine, ove si ritenessero dovuti interessi per il ritardato Parte_2 pagamento, in accoglimento dell'appello incidentale, motivo n. VIII, lett. c), riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce che gli interessi sono dovuti ai sensi del D.M. LL.PP. n. 145/2000,
e conseguentemente dichiarare che tale disciplina non è applicabile al contratto per cui è causa;
per
l'effetto accertare e dichiarare che gli interessi eventualmente dovuti vanno calcolati al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c.; – in esito all'accoglimento, anche parziale, delle superiori richieste, provvedere: al ricalcolo delle somme eventualmente dovute dalla Controparte_3
3
[...] per i lavori eseguiti dall' e dei relativi interessi;
al ricalcolo delle somme dovute Parte_2 dall alla a titolo di risarcimento del danno da inadempimento e dei Parte_2 CP_1 relativi interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 497/2021, pubblicata il giorno 8.09.2021, il Tribunale di Caltanissetta, all'esito del procedimento recante R.G.N. 662/2014, così disponeva:
“condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, della complessiva somma di € 121.542,64, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della complessiva somma di € 104.172,81”.
Il Tribunale disponeva altresì la compensazione delle spese di lite e poneva le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti in solido.
In primo grado la , premesso di avere stipulato con la Controparte_1 appalto per l'edificazione di un fabbricato ad uso residenziale su Parte_1 un terreno sito in San Cataldo, esperiva, contro la società appaltatrice, azione risarcitoria per i vizi e difformità dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La società appaltatrice contestava la fondatezza dell'azione e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento del corrispettivo ancora dovuto e degli interessi legali, moratori e anche anatocistici.
Il Tribunale, per quanto interessa in ragione dei motivi di appello, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, accertava la sussistenza di taluni soltanto dei vizi allegati dalla e determinava il risarcimento, ragguagliato al costo dei lavori necessari alla eliminazione CP_1 dei vizi, in euro € 91.500,00 oltre IVA, pari complessivamente ad € 111.630,00; la somma veniva poi incrementata degli interessi e rivalutazione monetaria sino a €. 121.542,64.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'appaltatore, il Tribunale osservava che essa aveva ad oggetto il corrispettivo ancora dovuto e gli interessi solo limitatamente ai SAL nn. 1, ma in relazione alle opere di urbanizzazione, 6, 7 e 8, e, in applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, procedeva alla liquidazione della presta solo con riferimento a tali partite.
Inoltre, sulla scorta della consulenza, essendo stato il contratto tra le parti stipulato nel 2007, assumeva, in favore dell'impresa esecutrice, l'applicabilità del D.M. n.145 artt. 29 e 30, in ordine alla liquidazione degli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti di acconto e saldo.
4 In particolare sul punto concludeva che “le risultanze istruttorie emerse in corso di causa e, segnatamente, gli accertamenti peritali svolti dal nominato ctu hanno disvelato un complessivo credito residuo dell'impresa appaltatrice pari ad € 341.892,91, già comprensivo di interessi legali e moratori, di cui € 43.944,68, quale importo residuo sul I Sal per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
€ 4.259,27 quale importo residuo del VI Sal;
€ 35.717,86 quale importo residuo del
VII Sal;
€ 257.971,10 quale importo residuo del VIII Sal.”
Quindi, accertato il pagamento da parte della della somma di “ € 54.000,00, oggetto di CP_1 corresponsione diretta all'impresa appaltatrice ed ai figli della stessa, per come desumibile dalle copie delle quietanze prodotte in atti (cfr. documentazione allegata alla memoria n. 2 di parte attrice) oggetto di riconoscimento da parte del legale rappresentante della società convenuta in sede di interrogatorio formale (cfr. verb. di ud. del 25.3.2015)” e della somma di € 183.720,10, corrisposto in corso di causa, determinava conclusivamente il credito residuo dell'impresa appaltatrice in
104.172,81.
Con il primo motivo di appello, articolato in più censure, la Parte_1 impugna il capo della sentenza che ha liquidato il credito in suo favore.
In particolare la società appellante si duole che il giudice a quo abbia riconosciuto gli interessi solo con riferimento ai corrispettivi, ancora dovuti, relativi ai SAL n. 1, 6, 7 e 8, con violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che, con la domanda riconvenzionale, essa aveva domandato il pagamento degli interessi per ritardato pagamento di tutti i SAL, come indicato nella parte espositiva dell'atto costitutivo, e il pagamento degli interessi relativi ai saldi per i corrispettivi ancora non corrisposti ovvero relativi ai SAL nn. 1, 6, 7 e 8.
L'appellante inoltre deduce che l'errata determinazione degli interessi è frutto delle scorrette conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che li calcolava solo con riferimento al ritardo del pagamento dei corrispettivi indicati nei SAL nn. 1, anche con riferimento agli oneri di urbanizzazione,
2bis, 6, 7 e 8 ritenendo che per gli altri mancasse il “riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”. Assume in proposito di avere depositato, con la comparsa di risposta e con la seconda memoria istruttoria, i documenti necessari al calcolo.
Deduce inoltre che il giudice a quo ha “omesso di considerare gli interessi calcolati dal C.T.U. sul I
SAL opere di urbanizzazione pari ad € 3.365,81 e il capitale residuo relativo al VI SAL, pari ad €
4.659,33 avendo inserito, con riferimento a quest'ultimo, solo gli interessi.”
L'appellante principale, quindi, riportato il calcolo degli interessi con riferimento ai pagamenti tradivi per ciascun SAL, nonché delle somme ancora dovute, assume che sono dovuti per interessi legali e moratori €. 193.174,85, mentre per saldo sui corrispettivi ancora da incassare €. 172.664,50 e, quindi,
5 complessivamente per interessi legali e moratori e saldo sui corrispettivi €. 365.839,35, salvo l'aggiornamento degli interessi sul capitale ancora da riscuotere fino al dì dell'effettivo soddisfo.
Con altro motivo di appello, la società impugna il capo della sentenza con Parte_1 cui il credito della società cooperativa, per risarcimento del danno commisurato al costo dei lavori necessari alla eliminazione dei vizi, è stato determinato in € 91.500,00 oltre IVA, pari complessivamente ad € 111.630,00 compresa IVA, assumendo che il giudice erroneamente ha applicato una aliquota iva del 22% in luogo di quella del 4% dovuta secondo quanto risulta dalle fatture e dal contratto.
La società si è costituita tempestivamente in giudizio, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello avverso e proponendo appello incidentale.
Con il suddetto gravame, la società lamenta al paragrafo VI, Controparte_1 che il giudice di prime cure “ha omesso di pronunciarsi in relazione a talune evenienze provate in giudizio e ampiamente rilevanti” consistenti in: valore medio delle altezze delle unità abitative, risultato inferiore a quello consentito dal regolamento edilizio del Comune di San Cataldo;
pesi imposti al fondo della Cooperativa per opera della Società appaltante, costituenti situazioni di fatto che corrispondono a servitù (di passaggio e di acquedotto); mancata rifinitura dei c.d. Locali “Enel”.
Assume in proposito che “nella sentenza di primo grado non figura alcuna motivazione circa la mancata qualificazione delle stesse come inadempimento rilevante, e quindi dell'esclusione delle predette voci dal calcolo del danno risarcibile”. Illustra quindi le ragioni per le quali tali circostanze configurano inadempimento.
L'appellante incidentale, con il secondo motivo, al paragrafo VII, deduce poi l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta all'impresa appaltatrice la complessiva somma di €
104.172,81 a titolo di credito residuo per le opere realizzate, al netto delle somme già corrisposte dalla cooperativa committente.
In particolare si censura che il giudice a quo ha quantificato in €. 54.000,00, le somme non contabilizzate corrisposte dai soci della Cooperativa, assumendo che dalle quattordici ricevute prodotte con la seconda memoria istruttoria risulta la diversa complessiva somma di € 59.000,00.
Si deduce poi che il giudice non ha tenuto conto, con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi della concessione edilizia (ovvero la strada di P.R.G. descritta nel certificato di pagamento n. 1) del pagamento di ulteriori € 24.400,00 effettuato dalla a mezzo assegno bancario, richiamando, quanto alla prova, la Controparte_1 firma sul retro dell'assegno bancario e l'estratto conto prodotti con la terza memoria istruttoria.
6 Con il terzo motivo, al paragrafo VIII, l'appellante incidentale si duole dell'erronea pronuncia sulla debenza degli interessi e sul tasso di interesse eventualmente applicabile in caso di ritardato pagamento.
Assume che il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inadempimento. In proposito deduce che legittimamente la cooperativa ha rifiutato il pagamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 1460 c.c. e che “la legittimità di tale condotta è stata asseverata dal giudizio di primo grado, in cui sono emersi i gravi danni provocati dall'inadempimento della convenuta. Per altro verso
l'eccezione può dirsi più che proporzionata, una volta comparati, da un lato l'enorme ritardo dell'appaltatore nella consegna e la misura dei danni provocati dal suo inesatto adempimento (come individuati in sentenza), e dall'altro l'entità dell'obbligazione sospesa”. Chiede pertanto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce la debenza degli interessi sulle somme non pagate, nel senso di dichiarare non imputabile il ritardo della e, per l'effetto, Controparte_1 non dovuti gli interessi.
Si duole poi che il giudice, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto sussistente la prova circa gli interessi dovuti in relazione ai SAL nn. 1 (per il pagamento delle opere di urbanizzazione), 6, 7 e 8; l'appellante, infatti, assume che il consulente “ha erroneamente tenuto conto di poste contenute negli estratti conto prodotti da controparte, spesso non espressamente riferibili ai versamenti effettuati dalla Soc. ttrice, se non per indicazioni a matita apportate CP_4 dal legale rappresentante della convenuta, che riportano soltanto alcuni dei pagamenti effettuati per
i lavori oggetto dell'appalto e in ogni caso non possono costituire riferimenti oggettivi”.
L'appellante incidentale lamenta poi l'apparenza della motivazione in relazione alla determinazione del tasso di interesse, nella parte in cui si statuisce “il tecnico, sulla scorta della condivisibile valutazione di applicabilità del D.M. LL.PP n.145 artt. 29 e 30, (trattandosi di contratto siglato nel
2007), ha calcolato, in favore dell'impresa esecutrice, gli interessi legali e moratori sui ritardati pagamenti di acconto”.
Si chiede, in riforma della sentenza, l'applicazione, per il calcolo degli interessi, della disciplina comune (artt. 1224 e 1284 c.c.), deducendo che il d.m. 145/2000 “è rivolto per sua natura a disciplinare i pubblici lavori” e non è applicabile al caso di specie in quanto” il C.G.A. non è richiamato nel contratto d'appalto, ma soltanto nel C.S.A. (sul quale non risulta peraltro alcuna firma). Qui, oltretutto, vi si fa riferimento soltanto in relazione all'esecuzione dei lavori, all'art. 2”;
l'appellante incidentale sostiene che tale disposizione del capitolato speciale d'appalto è da interpretarsi riferita e applicabile alla sola obbligazione dell'appaltatore.
**********
7 Con riferimento alla trattazione del primo motivo dell'appello principale, con cui si impugnano le statuizioni della sentenza in ordine al riconoscimento parziale degli interessi liquidati secondo la disciplina del d.m. n. 145/2000 artt. 29 e 30, assume priorità logica il terzo motivo dell'appello incidentale che si incentra sulla non debenza degli stessi e sulla disciplina applicabile.
L'appellante incidentale si duole dell'erronea pronuncia sulla debenza degli interessi e deduce che il giudice non abbia pronunciato sull'eccezione di inadempimento che la stessa parte assume, con l'appello incidentale,“ tempestivamente sollevata dalla già nella memoria istruttoria n. CP_1
1 e ribadita con la comparsa conclusionale”.
Premesso che la reiezione di tale eccezione risulta implicitamente dal riconoscimento, a favore dell'appaltatrice, dell'obbligazione degli interessi, che si fonda sulla mora del debitore, deve osservarsi che, pur essendo l'eccezione di inadempimento eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile , sez. II , 16/07/2025 , n. 19753) e come tale rilevabile entro la prima udienza di trattazione quando sia proposta in conseguenza della domanda riconvenzionale (Cassazione civile , sez. III ,
03/02/2022 , n. 3298), in mancanza di impugnazione sul punto è precluso in grado d'appello il rilievo della violazione del regime delle preclusioni, se in primo grado non v'è stato il rilievo d'ufficio o la parte ha omesso di rilevarla, contribuendo al permanere della stessa (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III , 27/07/2021 , n. 21529).
Ciò premesso l'eccezione di inadempimento sollevata dalla è infondata. CP_1
Questa, con l'atto introduttivo di primo grado, deduceva che “l'immobile, tenuto conto delle diverse proroghe concesse, doveva essere consegnato entro e non oltre il 13 settembre 2013” e che, completati i lavori a dicembre 2012, la consegna dell'opera avveniva il 14 marzo 2013; allegava poi l'esistenza, nell'immobile, di vizi e difformità.
Il contratto d'appalto, in ordine alle modalità di pagamento del corrispettivo all'appaltatore, dispone che esso sia pagato a stati di avanzamento, non appena siano realizzati lavori per un importo pari a €.
80.000,00 specificando che “una volta verificatasi tale scadenza, il relativo pagamento dovrà essere effettuato senza indugio, salvo che ricorrano i presupposti di legge per sospendere l'adempimento”
(cfr. contratto, allegato 3 alla comparsa di costituzione dell'impresa).
In conformità all'art. 1666 c.c. il contratto prevede dunque che l'opera appaltata sia eseguita per partite e che l'appaltatore possa domandare il compenso in proporzione all'opera eseguita.
L'art. 1460 c.c., applicato ai contratti ad esecuzione continuata, implica che ciascuna parte può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l'altra non adempie tutte le singole prestazioni già anteriormente scadute;
così gli anticipi, da corrispondere nel corso dell'esecuzione del contratto, possono essere sospesi se la controparte non predispone i mezzi per adempiere, non intraprende l'esecuzione della prestazione, viola i termini previsti dal contratto, o per un inesatto adempimento.
8 Nel caso di specie la cooperativa ha dedotto l'esistenza di vizi e difformità rilevati, per quanto risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il 14 marzo 2013, al momento della consegna dell'opera; non sono stati allegati ritardi o inerzia dell'appaltatore.
Consegue che, non avendo la committente, prima di tale data, allegato l'inadempimento dell'appaltatore, neppure in termini di inadempimento qualitativamente inesatto, la pretesa di rifiutare il pagamento per le partite di lavori già eseguite risulta illegittima.
E difatti l'appellante incidentale non ha specificato, con riferimento alle varie rate di prezzo non corrisposte all'appaltatore, in ragione di quale inadempimento avesse sospeso il pagamento. Deduce con il gravame, piuttosto, il ritardo nella consegna dell'opera, non dedotto prima ed anzi sconfessato dalle stese allegazioni in primo grado, e i difetti dell'opera rilevati con la sentenza impugnata.
Con ciò non si intende dire che la cooperativa committente abbia accettato senza riserve i lavori via via effettuati, ma che manca una constatazione, rispetto a ciascuno stato di avanzamento costituente titolo per il pagamento, che possa legittimare il rifiuto di adempiere all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/12/2023, n.36295: “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”.
In definitiva, avuto riguardo al regolamento negoziale che prevede l'esecuzione di parte dei lavori e il pagamento di anticipi, e ribadito che l'appellante neppure con l'appello incidentale ha specificato l'inadempimento dell'appaltatore rispetto alla parte di prestazione eseguita di volta in volta, si esclude che l'inadempimento del committente sia successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento dell'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/05/2012, n.7550: “Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio ex art. 1460 c.c., va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto. Ogni prestazione eseguita costituisce un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente, senza possibilità di sollevare un'eccezione di inadempimento che non esiste in relazione a quella coppia specifica di prestazione-controprestazione”).
In definitiva il rifiuto della prestazione, ai sensi dell'art. 1460 co. 2 c.c., è ammesso solo se non sia contrario alla buona fede e, nel caso di specie, l'eccezione di inadempimento della risulta CP_1 un espediente per giustificare a posteriori il ritardo nei pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. III,
03/11/2010, n.22353: “Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività
9 e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza;
al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”).
L'appello incidentale, con riferimento a tale motivo, è pertanto infondato.
Inammissibile è invece il motivo con il quale si deduce l'assenza di prova relativa agli interessi effettivamente dovuti, che viene così testualmente argomentata “il C.T.U., nel procedere al calcolo degli interessi, ha erroneamente tenuto conto di poste contenute negli estratti conto prodotti da controparte, spesso non espressamente riferibili ai versamenti effettuati dalla attrice, se CP_4 non per indicazioni a matita apportate dal legale rappresentante della convenuta, che riportano soltanto alcuni dei pagamenti effettuati per i lavori oggetto dell'appalto e in ogni caso non possono costituire riferimenti oggettivi”.
La cooperativa appellante non specifica quali documenti sarebbero privi di idoneità probatoria, quali poste sarebbero state erroneamente conteggiate - per altro sembrerebbe a vantaggio della Cooperativa
- e quali siano state invece indebitamente escluse. In definitiva è del tutto omesso il ragionamento esplicativo dell'errore imputato al consulente e l'esposizione del corretto percorso motivazionale alternativo.
Va invece accolto il motivo dell'appello incidentale con il quale la deduce l'erronea CP_1 applicazione del d.m. 145/2000 per la determinazione degli interessi dovuti.
Ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., il patto con il quale le parti convengono un tasso di interesse più alto di quello legale richiede la forma scritta ad substantiam;
è sufficiente che il tasso di interesse, sebbene non sia indicato specificamente nel patto scritto, sia determinabile mediante criteri certi ed obiettivi o anche per relationem, ossia attraverso il rinvio a dati estrinseci al contratto, purché individuabili con sicurezza e sottratti all'arbitrio del creditore (cfr. Cassazione civile sez. II,
29/09/2020, n.20555); la forma scritta non può essere sostituita da contegni concludenti (cfr., con riferimento al tardivo pagamento in caso di compravendita di merce, Cassazione civile sez. III,
11/02/2014, n.3017: “Ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia"”).
10 Nel caso di specie, come osservato con il gravame dall'appellante incidentale, non risulta dagli atti che tra le parti sia stata stipulata una clausola siffatta.
Del Capitolato speciale d'appalto è stata prodotta solo la prima pagina;
l'art. 2, in essa contenuto, stabilisce che i lavori dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite in una pluralità di testi di legge, tra cui figura il Capitolato Generale approvato con D.P.
16/07/1962 n. 1063 con le modifiche introdotte dalle Legge 10/12/1981 n. 741.
Ritiene la Corte che siffatta condizione, alla stregua dei principi sopra richiamati, non possa configurare una clausola volta a determinare la corresponsione degli interessi ultralegali a favore dell'appaltatore, per la dirimente e manifesta ragione che in essa nessun riferimento è contenuto all'obbligazione degli interessi, neppure per relationem.
Diversamente da quanto osservato dall'impresa appellante con la comparsa conclusionale, il rinvio al D.P. 16/07/1962 n. 1063 è inidoneo a tale scopo poiché tale testo normativo disciplina una pluralità di profili inerenti allo svolgimento dell'appalto e non si rinviene nella suddetta clausola neppure il riferimento agli artt. 33 e ss. che disciplinano la decorrenza e la misura degli interessi.
Pertanto in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza va riformata, dovendosi statuire che gli interessi sono dovuti all'appaltatore, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo, nella misura legale, secondo il meccanismo della sostituzione automatica di clausole previsto dall'art. 1284 comma 3 c.c.
Venendo ora alla prima censura del primo motivo dell'appello principale, esso risulta fondato.
Con la comparsa di costituzione in primo grado l'impresa ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento del corrispettivo residuo non pagato con riferimento ai lavori extracontrattuali, e ai
SAL nn. 6, 7, 8 e per opere di urbanizzazione;
l'atto contiene poi (pagg. 25-32) prospetti riepilogativi degli interessi dovuti con riferimento a ciascun SAL e, con riferimento ai lavori extracontrattuali, e ai SAL nn. 6, 7, 8 e per opere di urbanizzazione, i prospetti recano l'indicazione dell'importo complessivo dovuto per capitale e interessi, con decorrenza questi ultimi sino al 31 maggio 2014, come indicato a pag. 25 dello stesso atto;
inoltre, a pag. 32 sono contenuti due ulteriori prospetti riepilogativi rispettivamente del capitale ancora dovuto pari a €. 356.384,60 e degli interessi maturati con riferimento a tutti SAL, sia per i pagamenti in ritardo sia per le rate di corrispettivo non ancora pagate, per un ammontare complessivo di €. 88.929,44.
Le conclusioni della comparsa di risposta recano una prima domanda riconvenzionale volta al riconoscimento del corrispettivo non pagato pari a €. 356.384,60, oltre interessi, e una seconda Part domanda contenente la richiesta di interessi “per ritardato pagamento dei e di quelli maturati sulle somme ancora dovute, indicate nella precedente domanda, complessivamente pari a €.
88.929,44.
11 L'atto e le sue conclusioni sono manifestamente volti al riconoscimento degli interessi dovuti sia per le rate di corrispettivo non ancora pagate sia per i pagamenti eseguiti con ritardo e, in definitiva, con riferimento a tutti i SAL.
Ha pertanto errato il Tribunale a ritenere che l'impresa abbia fatto valere la pretesa degli interessi correlati al ritardo solo con riferimento al SAL nn. 1 ed in relazione alle opere di urbanizzazione, 6,
7, e 8, e, conseguentemente la sentenza va riformata sul punto.
Quanto alla parte del primo motivo dell'appello principale con il quale l'impresa si duole della mancata valutazione dei documenti da essa prodotti da parte del ctu, assumendo che tale omissione abbia determinato una erronea determinazione delle somme liquidate, il motivo è inammissibile.
Il Consulente ha infatti rilevato, in incipit alla valutazione in ordine al conteggio degli interessi che
“E' importante sottolineare, inoltre, che le valutazioni effettuate riguardano i casi in cui sia stata riscontrata una coerenza tra i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori, le fatture dell'impresa unitamente agli estratti conto bancari allegati.”
Aggiunge poi:
- con riferimento al SAL n. 2 “non è stato effettuato il calcolo poiché della prima rata
d'acconto (€.104.505,60 del 09/07/2008), non è vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”;
- con riferimento al SAL n. 3 “Non è stato effettuato il calcolo poiché della seconda rata
d'acconto (€.32.642,73 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento al SAL n. 4 “Non è stato effettuato il calcolo, poiché, della seconda rata
d'acconto (€.27.024,40 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento al SAL n.5 “Non è stato effettuato il calcolo poiché della seconda rata
d'acconto (€.15.683,07 del 05/06/2012), non vi è un riscontro oggettivo nei documenti bancari allegati agli atti”,
- con riferimento ai Lavori Extracontrattuali – 1/2 “Non è stato effettuato il calcolo, poiché, non si vi è un riscontro oggettivo tra i lavori extracontrattuali, i mandati di pagamento del direttore dei lavori e i documenti bancari allegati agli atti”,
L'impresa appellante incentra il gravame sulla mancata valutazione dei documenti prodotti senza tuttavia esplicitare perché essi dovrebbero costituire prova del riscontro ritenuto dal consulente di volta in volta mancante;
si aggiunga che nessuna censura viene svolta in relazione al ragionamento del consulente e, in particolare, al carattere dirimente assegnato all'assenza di rispondenza, nella produzione offerta, dei dati indicati.
12 Così l'appellante principale indica che dai documenti prodotti emergerebbero taluni dati (pagg. 21 e
22 dell'atto di appello) che tuttavia, non essendo posti a confronto con le conclusioni della consulenza riportate con riferimento a ciascuno SAL, impediscono di comprendere il senso della doglianza.
Parimenti generiche le doglianze in ordine al mancato riconoscimento di € 4.659,33 per capitale residuo relativo al 6° SAL.
In particolare, se è pur vero che, con riferimento al SAL n. 6, il Tribunale ha riconosciuto solo il credito per interessi, sulla scorta delle risultanze della consulenza, l'appellante non ha esplicato da quale documento si desume la prova di siffatto ulteriore debito di € 4.659,33, né perché il ragionamento del consulente, che non lo ha tenuto in conto, sia inficiato da errore.
Deve invece convenirsi che il Tribunale non ha riconosciuto il credito per interessi pari a €. 3.365,81 con riferimento alle opere di urbanizzazione, accertato invece dal consulente e pur avendo statuito di avere accolto le sue conclusioni (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico, pag. 37).
La sentenza, pertanto, sul punto va riformata nel senso di tenere in conto del ritardo della CP_1 nel pagamento delle somme dovute per opere di urbanizzazione.
Ciò detto, in accoglimento parziale del primo motivo dell'appello principale, conclusivamente, la sentenza deve essere riformata poiché, per quanto sopra detto, vanno riconosciuti gli interessi maturati con riferimento ai pagamenti in ritardo e con riferimento al corrispettivo ancora dovuto in relazione a tutti i SAL per i quali il consulente abbia ritenuto possibile procedere ai relativi conteggi in base alla documentazione in atti.
In accoglimento parziale del terzo motivo dell'appello incidentale dovranno essere riconosciuti solo gli interessi moratori al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. secondo i dati contenuti nella consulenza che tengono conto, con riferimento a ciascun SAL, dell'importo recato nei certificati di pagamento e, ai fini di determinare i periodi di decorrenza, della loro scadenza e della data di pagamento dei diversi acconti (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico di primo grado pagg. 31-37).
Si tenga conto che il Tribunale ha conteggiato per le opere di urbanizzazione solo il corrispettivo residuo ancora dovuto, per il SAL n. 6 solo gli interessi maturati e, con riferimento ai SAL nn. 7 e 8, un'unica somma comprensiva del corrispettivo ancora dovuto e degli interessi maturati per ciascun periodo di ritardo, come peraltro espressamente riportato in sentenza.
Nel riformare la sentenza, si ritiene invece di indicare partitamente i criteri per la liquidazione degli interessi per le rate pagate, con il relativo periodo di decorrenza, e le somme che la deve CP_1 ancora corrispondere con il dies a quo della decorrenza degli interessi.
13 Pertanto, già tenuto conto degli errori da emendare in accoglimento parziale dell'appello principale,
e in accoglimento parziale dell'appello incidentale, alla sono dovuti: Parte_1
- con riferimento al SAL n. 1 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 254.514,25 dal 4.1.2008 al 9.7.2008;
- con riferimento al SAL n. 2 bis gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €.
135.000,00 dal 187.2009 al 4.9.2009 e sulla somma di € 38.280,00 dal 18.7.2009 al 5.6.2012;
- con riferimento al SAL n. 6 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 196.700,00 dal 19.8.2010 al 16.9.2010, sulla somma di €. 11.000,00 dal 19.8.2010 al 13.11.2012 e sulla somma di €. 30.000,00 dal 19.8.2010 al 13.12.2012;
- con riferimento al SAL n. 7 gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 120.000,00 dal 27.2.2011 al 17.5.2011 e la somma residua di €. 30.384,00 con gli interessi moratori al tasso legale dal 27.2.2011 al saldo;
- con riferimento al SAL n. 8 la somma di €. 239.137,60 con gli interessi moratori al tasso legale dal 31.10.2012 al saldo;
- con riferimento alle opere di urbanizzazione la somma di €. 43.945,68 con gli interessi moratori al tasso legale dal 15.11.2012 al saldo.
Il secondo motivo dell'appello principale, con cui l'impresa appaltatrice si duole della circostanza che il risarcimento liquidato in favore della ragguagliato al costo dei lavori necessari CP_1 alla eliminazione dei vizi, sia stato determinato tenendo in conto dell'IVA al 22%, va rigettato.
Infondatamente l'appellante richiama l'aliquota del 4% dell'IVA applicata durante lo svolgimento del rapporto inter partes poiché non è dedotto, né argomentato o provato, che per l'esecuzione dei lavori di ripristino la in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo CP_1 dell'attività svolta, possa ancora beneficiare di tale aliquota agevolata.
Passando ora al vaglio degli altri motivi dell'appello incidentale, il primo di essi è infondato.
Premesso che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche 'per relationem' dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. ord. n. 11917 del 06/05/2021; Cass. ord. n. 15147 del 11/06/2018), sicché il rinvio, nella sentenza impugnata, alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio costituisce motivazione idonea a sorreggere l'iter argomentativo, le doglianze della non sono idonee CP_1 ad incrinare siffatte conclusioni.
14 Il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato che le altezze delle diverse unità immobiliari oscilla tra m.2,65 e m 2,68; ha poi osservato che il regolamento edilizio del Comune di e le norme Parte_4 in materia di agibilità degli edifici residenziali, Legge 457/78, prevede un'altezza di interpiano minima di m.2,70, concludendo che i valori di altezza riscontrati, “risultano al di sotto dei minimi consentiti, a meno dell'applicazione della tolleranza di cantiere (3%) prevista dalla normativa regionale (Legge 10 agosto 1985, n. 37 – art.7 comma n.2)”.
L'appellante incidentale ha dedotto che le prescrizioni di legge non sarebbero derogabili, che “non esiste invece una norma in tema di tolleranza relativamente alle predette misure” e che l'art. 7, co. 2
n. 37/1985 si riferisce, non all'altezza interna dei locali, bensì all'altezza di calcolo per i CP_5 volumi.
Invero la giurisprudenza amministrativa pronunciandosi sul c.d. principio della tollerabilità di cantiere, ha affermato che i lievi scostamenti rispetto alle misurazioni previste in progetto, non possono considerarsi come difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato, dovendosi essi farsi rientrare nel margine di tollerabilità consueto, legato sia alla difficoltà di perfetta realizzazione delle previsioni di progetto sia ai limiti degli strumenti di rilevazione (T.A.R. , Milano , sez. IV , 10/01/2025 , n. 55); tale principio era affermato, tra l'altro, anche prima dell'introduzione del comma 2-ter dell'art. 34
d.P.R. n. 380/2001, prevedente che “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” e si consideri che la disposizione introdotta dal d.l. n. 70/2011 è stata prima modificata al d.l. 55/2018, che ha elevato la percentuale al 5 per cento e, poi, da ultimo, è stata abrogata dal d.l. 76/2020 che ha introdotto l'art. 34 bis rubricato “Tolleranze costruttive”.
La difformità allegata dall'appellante, che non esclude il rilascio del titolo abilitativo, non è neppure configurabile come inadempimento imputabile all'appaltatore, poiché non può ritenersi che tale minimo scostamento possa compromettere la vivibilità dell'immobile o pregiudicarne il valore come invece sostenuto dall'appellante.
La ha poi esposto “con riguardo ai pesi imposti al fondo della per opera CP_1 CP_1 della Società appaltante, si rileva che questi consistono in situazioni di fatto corrispondenti a servitù
(di passaggio e di acquedotto), e si sono concretati nell'installazione di riserve idriche e nella creazione di un accesso, entrambi in favore del fondo limitrofo” chiedendo che “la Corte territoriale riconosca le suddette evenienze come inadempimenti rilevanti, e includa relativi danni nella somma liquidata a titolo di risarcimento”.
Con tali prospettazioni, l'appellante incidentale fa valere - pare - l'ingiusta imposizione di una servitù sul fondo ove sorge il complesso edilizio;
la avrebbe, allora, dovuto esperire le azioni CP_1
15 previste a tutela della proprietà e, secondo la disciplina propria che viene in rilievo, semmai domandare l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
Infondatamente, pertanto, parte appellante si duole della mancata configurazione di tale condotta, imputabile all'impresa appaltatrice, come inadempimento e richiede la tutela risarcitoria.
L'appellante si duole poi che il giudice non abbia considerato inadempimento la mancata rifinitura di taluni locali tecnici, denominati “locali Enel”, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica, che concludeva che per tali locali non fosse prevista la realizzazione di particolari opere di rifinitura, secondo quanto risultava dalla documentazione agli atti, relativa alla valutazione di opere diverse da quelle programmate e specificamente controfirmata dal direttore dei lavori (cfr. relazione tecnica depositata il 16.2.2018 nel fascicolo telematico e controdeduzioni depositate il 5.7.2018).
Il motivo, in tale parte, è inammissibile. La lamenta che il giudice, allineandosi alle CP_1 conclusioni del consulente, abbia attribuito rilevanza al documento sottoscritto dal Direttore dei lavori che, secondo la previsione del contratto, non aveva il potere di integrare o modificare il progetto approvato.
Tuttavia, l'appellante non fornisce alcuna indicazione di siffatto documento, né è precisato ove sia stato prodotto e il suo contenuto, sicché la doglianza di parte appellante rimane imperscrutabile.
È parzialmente fondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
In effetti, le somme degli importi indicati nelle ricevute allegate dalla (con la seconda CP_1 memoria istruttoria), a cui fa riferimento il giudice a quo per determinare le somme versate all'impresa appaltatrice a titolo di corrispettivo, è pari a 59.000,00 e non a 54.000,00.
Inutilmente l'appellante principale, con la comparsa conclusione, deduce l'inidoneità probatoria di siffatte ricevute poiché avverso tale capo della sentenza egli non ha proposto gravame.
Consegue che, in riforma della sentenza impugnata, una volta determinato il credito della società
all'esito dei conteggi sopra riportati, al relativo importo dovrà sottrarsi Parte_1
l'ulteriore somma di €. 5.000,00 corrisposta dalla Cooperativa, ovvero conclusivamente €. 242.720,1
(€. 59.000,00, in luogo di €. 54.000,00 conteggiati nella sentenza impugnata, in aggiunta a €.
183.720,10 già tenuti in conto nella sentenza impugnata).
E' inammissibile invece il secondo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui deduce il mancato conteggio di € 24.400,00 effettuato dalla a mezzo assegno bancario Controparte_1 con riguardo alle opere di urbanizzazione primaria realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui alla fattura n. 41/2013 premettendo che “il Tribunale ha valorizzato
l'osservazione della Cooperativa relativa all'errore di calcolo compiuto dalla e Parte_2 che “In effetti la sentenza, allineandosi alla C.T.U., assume come base di calcolo la cifra corretta di
€ 171.544,68”.
16 La consulenza, a ben vedere, con riferimento al pagamento degli oneri di urbanizzazione “importo del titolo di spesa: €.171.544,68 - fattura 41/2013” esplicita che “in base a quanto appurato dagli estratti conto degli oneri di urbanizzazione sono state pagati quattro acconti di importo pari a
€.31.900,00 (11/12/210 – 1/6/2011 – 5/8/2011 – 20/12/2011) quindi, in data antecedente all'emissione del certificato di pagamento e della fattura, di conseguenza è stato effettuato il calcolo sul residuo, pari a €.43.944,68”.
L'appellante non spiega l'erroneità del superiore assunto.
Si limita a dedurre che “oltre agli acconti segnati nella fattura n. 41/2013 (prodotta dall Pt_2 con la memoria istruttoria n. 2), esiste la prova per tabulas del pagamento di ulteriori €
[...]
24.400,00 tramite assegno bancario per quelle stesse opere, emesso dalla e Controparte_4 incassato dalla . Parte_2
Tuttavia non risulta che le somme conteggiate dal consulente si fondino su una prova - sembrerebbe, secondo l'appellante incidentale, le annotazioni sulla fattura - diversa dall'assegno bancario indicato.
Perciò rimane non esplicitata la ragione per la quale la somma di €. 24.400,00 non sia stata conteggiata, potendo essere già stata ricompresa nelle valutazioni della consulenza, né l'imputabilità della stessa alla suddetta fattura.
In definitiva va accolto parzialmente il primo motivo dell'appello principale, nei limiti sopra specificati;
dell'appello incidentale vanno accolti, invece, parzialmente il secondo e il terzo motivo.
Quanto alle spese di lite “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale”, (cfr. ex pluris Cassazione civile sez. III,
31/07/2015, n.16279).
Atteso l'esito complessivo della lite, ovvero la soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di disporre la compensazione integrale in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, in accoglimento parziale del primo motivo dell'appello principale proposto dalla società
[...]
CP_ e in accoglimento parziale del terzo motivo dell'appello incidentale della Parte_1
[...]
riforma la sentenza n. 497/2021 pubblicata il giorno 8 settembre 2021 Controparte_6 emessa dal Tribunale di Caltanissetta e, per l'effetto,
17 condanna la al pagamento, in favore dell'società Controparte_7 [...]
Parte_1
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 254.514,25 dal 4.1.2008 al 9.7.2008,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 135.000,00 dal 187.2009 al 4.9.2009
e sulla somma di € 38.280,00 dal 18.7.2009 al 5.6.2012,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 196.700,00 dal 19.8.2010 al
16.9.2010, sulla somma di €. 11.000,00 dal 19.8.2010 al 13.11.2012 e sulla somma di €.
30.000,00 dal 19.8.2010 al 13.12.2012,
- degli interessi moratori al tasso legale sulla somma di €. 120.000,00 dal 27.2.2011 al
17.5.2011 e della somma di €. 30.384,00 con gli interessi moratori al tasso legale dal
27.2.2011 al saldo,
- della somma di €. 239.137,60 con gli interessi moratori al tasso legale dal 31.10.2012 al saldo
- della somma di €. 43.945,68 con gli interessi moratori al tasso legale dal 15.11.2012 al saldo;
in accoglimento parziale del secondo motivo dell'appello incidentale della soc.
[...] accerta che l'importo dovuto da quest'ultima alla società Controparte_6 Parte_1 va decurtato dell'ulteriore somma di € 5.000,00; conferma per il resto la sentenza impugnata;
compensa le spese di giudizio del primo grado e del grado d'appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Roberto Rezzonico
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