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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4556/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello grado iscritta al n. 4556 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex 127 - ter c.p.c. del
21.11.2024
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
) in persona del Ministro pro tempore (c.f. PA
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso P.IVA_1
i cui Uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato
APPELLANTE
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Del Deo, dall'avv. Fabrizio Villa e dall'Avv. Mariana Laiolo presso il cui
Studio in Roma, Via Monte Bianco 87, è elettivamente domiciliata
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8644/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 16.06.2020 non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello:
- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- In via principale, dichiarare la prescrizione del diritto azionato da;
Controparte_1
- In via subordinata, rigettare la domanda proposta da;
Controparte_1
- In via ulteriormente subordinata, rideterminare il danno risarcibile escludendo la rivalutazione monetaria e facendo decorrere gli interessi (e, se ritenuta dovuta, la rivalutazione monetaria) dalla data della domanda giudiziale (8 maggio 2014) anziché da quella dell'illecito (16 ottobre 1985). Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, e previa dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di appello in quanto contenente domande nuove, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., per le ragioni indicate in narrativa, nonché eventuale previa ammissione dell'istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado dalla SI.a
, respingere integralmente, siccome inammissibili ed infondate, l'appello del CP
, in persona del pro tempore, per l'effetto, PA CP_2 confermare la sentenza n. 8644/2020 emessa in data 16/6/2020 dal Tribunale Civile di
Roma, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 34283/2014. Vinte le spese, anche del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, il PA
(oggi ) ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che così aveva statuito:
“a) rigetta l'eccezione di prescrizione;
b) condanna il PA
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di
[...] CP
della somma di euro 15.493,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal
[...]
16.10.1985, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 15.493,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna il , in persona del ministro PA
2 pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”
Nel primo giudizio , quale unico erede della nonna Controparte_1 Persona_1 aveva convenuto in giudizio il al fine di sentirlo PA condannare al risarcimento del danno per € 17.929,20 per la perdita dell'investimento in denaro effettuato dalla società fiduciaria “Previdenza S.p.a.”, per omessa vigilanza ai sensi della legge n. 1966 del 23.11.1939 e tardiva revoca delle autorizzazioni.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto che:
- nel 1984 nonna dell'attrice, aveva conferito alla società Previdenza Persona_1
S.p.A. due mandati fiduciari, comportanti il versamento di provviste da investire nell'acquisto e nella vendita di valori mobiliari;
- il 13.06.1985 l'allora dell'Industria aveva revocato a Previdenza s.p.a. le PA autorizzazioni ad operare nei mercati finanziari a seguito dell'accertamento di numerose irregolarità;
- a tale revoca era seguita, in data 16.10.1985, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della società, con nomina dell'Avv. come Commissario CP_3
Liquidatore;
- nel corso degli ultimi mesi del 1985 era emerso il c.d. “Sistema Sgarlata”, fondato sul coinvolgimento di un numero significativo di società, tra le quali, in particolare, la
Previdenza S.p.A. e la Reno S.p.A.;
- il aveva tardivamente attivato i poteri di controllo attribuitigli dalla legge n. PA
1966/1939 e dal r. d. 531/1940;
- dalla violazione degli obblighi gravanti sull'ente statale derivava la responsabilità del per i danni subiti dalla , quale erede di PA CP Persona_1
Il Tribunale di Roma respingeva, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che la nonna dell'attrice con l'istanza di PA insinuazione al passivo presentata in data 15.1.1986 aveva utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 16.10.1985, data in cui la società la
"Previdenza S.p.a." era stata messa in liquidazione coatta amministrativa;
riteneva responsabile il convenuto per avere omesso di esercitare i poteri di vigilanza e PA di controllo previsti dalla legge, condannandolo al pagamento di € 15.493,00, quale
3 somma corrispondente al capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'illecito, da rinvenirsi nel 16.10.1985.
Con il primo motivo di appello il (oggi PA
) sotto un primo profilo contesta la prima Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione da fatto illecito decorrerebbe dal momento in cui “ in cui la produzione dell'evento dannoso si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, la conoscenza della riferibilità causale del danno lamentato (per tutte Cass. civ., Sez. III, 25/05/2010, n.
12699).
Nella fattispecie tale momento è da ravvisarsi quando la società la "Previdenza
S.p.a." è stata messa in liquidazione coatta amministrativa, vale a dire nel 16.10.1985, data in cui parte attrice avrebbe dovuto diligentemente percepire il rischio di insolvenza
e, dunque, il conseguente danno. Per_ Poiché circostanza non contestata, ha proposto in data 15.1.1986, dunque nel termine quinquennale, istanza di insinuazione allo stato passivo, la stessa, a prescindere da ogni altra considerazione ed argomentazione avanzata per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ne ha interrotto il decorso ex art. 2943 c.c. ed art. 94 della legge fallimentare di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. I, 02/03/2004, a. 4209; Cass. civ., Sez. 25/11/2003, n.
17955), ad oggi, in base alla documentazione in atti, non ancora realizzata.”
Secondo l'impugnante, sarebbe erroneo l'assunto del primo Giudice nell'aver ritenuto la efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 LF e 2943 cc, della istanza di ammissione al passivo presentata dalla società
Previdenza spa il 16.10.1985, fino alla chiusura della procedura concorsuale. In realtà, sostiene l'impugnante, la nel presentare domanda di ammissione al passivo nei Per_1 confronti della aveva fatto valere, nei confronti della Controparte_4 Controparte_4 non il diritto al risarcimento del danno ma altro diritto, di fonte contrattuale, alla restituzione delle somme che la stessa, nella qualità di mandante, aveva anticipato per l'esecuzione del mandato. Ne derivava che, essendo stato introdotto il presente giudizio
4 solo nel 2014, il relativo diritto al risarcimento azionato contro il era da ritenersi PA prescritto.
Il motivo è infondato.
Su tale questione, la Corte ritiene di doversi conformare alla decisione della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 13143/2022) che, in analoga controversia, con riferimento alla questione della prescrizione ha così motivato: “Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al
[...]
, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita PA dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.”
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la responsabilità del . PA
Sostiene l'appellante che non sussisterebbe alcuna violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 1966/1939 e 3 e 4 del r.d. 531/1940. Infatti, quanto all'autorizzazione dello svolgimento dell'attività al ricorrere di certe condizioni, la società Previdenza era stata autorizzata nel 1957, molto tempo prima rispetto al verificarsi degli odierni fatti di causa;
quanto all'attività di vigilanza, questa era stata posta in essere già a far data dal 1983; quanto alla tardiva adozione e pubblicazione del provvedimento di revoca, le norme non ponevano alcun termine di adozione del provvedimento, la cui violazione consentisse di parlare di ritardo colpevole, e non ponevano alcun dovere di pubblicazione del provvedimento di revoca, comunque avvenuta nel novembre 1983; quanto all'omessa informazione dei risparmiatori sui rischi connessi alla situazione della società, le norme, ancora una volta, non ponevano alcun obbligo di informazione nei confronti dei risparmiatori.
5 In ogni caso, non sarebbe provato il nesso causale tra l'asserita condotta omissiva del e i danni lamentati. Infatti, le criticità relative alla Previdenza erano emerse PA solamente all'inizio del 1985, una volta che la aveva già conferito i mandati, quindi, Per_1 in ogni caso, l'intervento del Ministero non avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.
Né, ancora, poteva imputarsi alla PA la scelta di consentire il trasferimento dei contratti fiduciari dalla Reno a Previdenza, posto che all'epoca non era ancora emersa alcuna inadempienza nei pagamenti a danno dei fiducianti. Né, tanto meno, poteva avere rilevanza alcuna il comunicato stampa del 10 maggio 1985, cui faceva riferimento l'appellata, in quanto successivo alla produzione del danno già, in ipotesi, verificatosi nel
1984.
Il motivo è infondato.
Appaiono dirimenti i condivisibili argomenti posti a fondamento della già citata decisione n. 36518/2022 della Corte di Cassazione che, pronunciandosi su identica vicenda, rifacendosi al proprio precedente n. 7531/2009, ha riconosciuto la responsabilità del
. PA
In particolare, anche nel caso deciso dalla Corte di legittimità, gli attori, come nella presente controversia, lamentavano l'omesso esercizio del dovere di vigilanza e di informazione cui era tenuto il . PA
Nell'ambito di quel giudizio, la Corte di Cassazione ha rilevato che vi sono limiti generali all'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui in considerazione dei principi dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.. Nel caso di specie, vi è un interesse legittimo al concreto ed effettivo esercizio della vigilanza pubblica funzionale alle esigenze di tutela del risparmio e l'astratta possibilità di un danno risarcibile per la lesione del bene della vita sotteso al predetto interesse violato dall'omesso esercizio della vigilanza.
La P.A., dotata della funzione/dovere della vigilanza, gode di un potere discrezionale quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo comunque tenuta alla predetta attività, non può scegliere modalità di azione che rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva, quella vigilanza.
Nel caso in esame, l'obbligo del Ministero trova la sua fonte nella legge n. 1966 del 1939, in relazione: all'omesso esercizio, fino alla data del provvedimento di revoca della
6 autorizzazione alla società Reno, di un effettivo controllo su quest'ultima società; all'omessa comunicazione ai fiducianti Reno che la Previdenza era di fatto posseduta da al pari della Reno e che ciò li esponeva, pertanto, ai medesimi rischi;
al Parte_3 ritardo di cinque mesi della pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione alla
Reno e della sua esecuzione.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione e rilevabile anche con riferimento alla fattispecie concreta, le dette omissioni informative sono documentate e ormai acclarate.
Né può valere ad escludere la responsabilità del Ministero la tesi dell'appellante secondo cui, sulla scorta di una lettura atomistica delle vicende che hanno riguardato la Reno s.p.a.
e la Previdenza s.p.a., non sarebbe provato un proprio comportamento colposo nei confronti degli investitori della Previdenza in quanto, rispetto a tale ultima società, non vi sarebbero stati prima della sua messa in liquidazione segnali che avrebbero dovuto indurre ad una sospensione immediata dell'attività della società.
Infatti, come ampiamente emerso nei giudizi penali svoltisi per i reati di truffa e bancarotta a carico degli amministratori delle due società, la Reno S.p.a. agiva illegittimamente compiendo gravi violazioni del mandato fiduciario ed allorché, nel luglio 1983, iniziarono gli accertamenti ispettivi conclusisi con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della raccolta di fondi (d.m. 29 ottobre 1983, poi pubblicato sulla G.U. solo il 4 aprile 1984), la Previdenza S.p.a., per stessa ammissione del , era società di modeste dimensioni che vide ampliare la sua attività con PA acquisizione di nuovi mandati fiduciari grazie soltanto alla cessione dei contratti della
Reno.
Ciò che viene quindi contestato al è l'omessa vigilanza sull'intera PA operazione di cessione della Reno s.p.a., non avendo l'organo di vigilanza tenuto in debita considerazione le ripercussioni che la cessione dei contratti della Reno alla Previdenza, facente capo sempre a , avrebbe avuto, attesa la probabile replica della Parte_3 cessionaria delle modalità operative della Reno che, anche se non note, come sostiene il
, avrebbero potuto, comunque, dallo stesso essere scoperte nell'indagine PA ispettiva culminata con la revoca dell'autorizzazione alla Reno già nell'ottobre del 1983
e, quindi, ben prima della messa in liquidazione della Previdenza S.p.a.. E' evidente, rileva la Corte di legittimità, che ove alla Previdenza s.p.a. non fosse stato consentito di acquisire nuovi fondi in amministrazione, i fiducianti non avrebbero subito ulteriori
7 danni. La lettura complessiva della vicenda che il Ministero, nella sua funzione di vigilanza, avrebbe dovuto avere, imponeva allo stesso, una volta emerse le irregolarità già poste in essere dalla Reno s.p.a. di impedire la cessione del portafoglio della società alla Previdenza o comunque di sottoporre a verifica più incisiva e tempestiva l'attività della Previdenza rispetto a quanto fatto.
Sulla scorta di tali osservazioni, trova conferma l'accertamento svolto dal Tribunale in ordine alla responsabilità del appellante. PA
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha condannato il al pagamento della rivalutazione monetaria e ha PA fatto decorrere la stessa (comunque non dovuta) e gli interessi legali dalla data dell'illecito
(16.10.1985) anziché dalla domanda giudiziale.
Anche tale motivo è infondato.
La somma liquidata, trattandosi di debito di valore, va rivalutata dalla data di ogni singolo investimento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con applicazione su di essa degli interessi compensativi secondo il criterio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione SSUU 1712/1995 applicando gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo comprensivo di rivalutazione e interessi sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
(già ) nei confronti di Parte_1 PA
avverso la sentenza n. 8644/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, Controparte_1 così provvede:
8 a) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
b) condanna il appellante alla rifusione, in favore della appellata delle spese PA del grado che si liquidano in € 4.000 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al
15%;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.07.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
All'esito di camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello grado iscritta al n. 4556 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex 127 - ter c.p.c. del
21.11.2024
TRA
(GIÀ Parte_1 [...]
) in persona del Ministro pro tempore (c.f. PA
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso P.IVA_1
i cui Uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato
APPELLANTE
E
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Del Deo, dall'avv. Fabrizio Villa e dall'Avv. Mariana Laiolo presso il cui
Studio in Roma, Via Monte Bianco 87, è elettivamente domiciliata
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8644/2020 del Tribunale di Roma pubblicata il 16.06.2020 non notificata
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello:
- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- In via principale, dichiarare la prescrizione del diritto azionato da;
Controparte_1
- In via subordinata, rigettare la domanda proposta da;
Controparte_1
- In via ulteriormente subordinata, rideterminare il danno risarcibile escludendo la rivalutazione monetaria e facendo decorrere gli interessi (e, se ritenuta dovuta, la rivalutazione monetaria) dalla data della domanda giudiziale (8 maggio 2014) anziché da quella dell'illecito (16 ottobre 1985). Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista, e previa dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di appello in quanto contenente domande nuove, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., per le ragioni indicate in narrativa, nonché eventuale previa ammissione dell'istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado dalla SI.a
, respingere integralmente, siccome inammissibili ed infondate, l'appello del CP
, in persona del pro tempore, per l'effetto, PA CP_2 confermare la sentenza n. 8644/2020 emessa in data 16/6/2020 dal Tribunale Civile di
Roma, nel giudizio iscritto al n. di R.G. 34283/2014. Vinte le spese, anche del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, il PA
(oggi ) ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 epigrafe che così aveva statuito:
“a) rigetta l'eccezione di prescrizione;
b) condanna il PA
, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento in favore di
[...] CP
della somma di euro 15.493,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal
[...]
16.10.1985, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 15.493,00 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna il , in persona del ministro PA
2 pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.”
Nel primo giudizio , quale unico erede della nonna Controparte_1 Persona_1 aveva convenuto in giudizio il al fine di sentirlo PA condannare al risarcimento del danno per € 17.929,20 per la perdita dell'investimento in denaro effettuato dalla società fiduciaria “Previdenza S.p.a.”, per omessa vigilanza ai sensi della legge n. 1966 del 23.11.1939 e tardiva revoca delle autorizzazioni.
A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto che:
- nel 1984 nonna dell'attrice, aveva conferito alla società Previdenza Persona_1
S.p.A. due mandati fiduciari, comportanti il versamento di provviste da investire nell'acquisto e nella vendita di valori mobiliari;
- il 13.06.1985 l'allora dell'Industria aveva revocato a Previdenza s.p.a. le PA autorizzazioni ad operare nei mercati finanziari a seguito dell'accertamento di numerose irregolarità;
- a tale revoca era seguita, in data 16.10.1985, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della società, con nomina dell'Avv. come Commissario CP_3
Liquidatore;
- nel corso degli ultimi mesi del 1985 era emerso il c.d. “Sistema Sgarlata”, fondato sul coinvolgimento di un numero significativo di società, tra le quali, in particolare, la
Previdenza S.p.A. e la Reno S.p.A.;
- il aveva tardivamente attivato i poteri di controllo attribuitigli dalla legge n. PA
1966/1939 e dal r. d. 531/1940;
- dalla violazione degli obblighi gravanti sull'ente statale derivava la responsabilità del per i danni subiti dalla , quale erede di PA CP Persona_1
Il Tribunale di Roma respingeva, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che la nonna dell'attrice con l'istanza di PA insinuazione al passivo presentata in data 15.1.1986 aveva utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 16.10.1985, data in cui la società la
"Previdenza S.p.a." era stata messa in liquidazione coatta amministrativa;
riteneva responsabile il convenuto per avere omesso di esercitare i poteri di vigilanza e PA di controllo previsti dalla legge, condannandolo al pagamento di € 15.493,00, quale
3 somma corrispondente al capitale investito, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento dell'illecito, da rinvenirsi nel 16.10.1985.
Con il primo motivo di appello il (oggi PA
) sotto un primo profilo contesta la prima Parte_1 sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione da fatto illecito decorrerebbe dal momento in cui “ in cui la produzione dell'evento dannoso si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, la conoscenza della riferibilità causale del danno lamentato (per tutte Cass. civ., Sez. III, 25/05/2010, n.
12699).
Nella fattispecie tale momento è da ravvisarsi quando la società la "Previdenza
S.p.a." è stata messa in liquidazione coatta amministrativa, vale a dire nel 16.10.1985, data in cui parte attrice avrebbe dovuto diligentemente percepire il rischio di insolvenza
e, dunque, il conseguente danno. Per_ Poiché circostanza non contestata, ha proposto in data 15.1.1986, dunque nel termine quinquennale, istanza di insinuazione allo stato passivo, la stessa, a prescindere da ogni altra considerazione ed argomentazione avanzata per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ne ha interrotto il decorso ex art. 2943 c.c. ed art. 94 della legge fallimentare di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. I, 02/03/2004, a. 4209; Cass. civ., Sez. 25/11/2003, n.
17955), ad oggi, in base alla documentazione in atti, non ancora realizzata.”
Secondo l'impugnante, sarebbe erroneo l'assunto del primo Giudice nell'aver ritenuto la efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 LF e 2943 cc, della istanza di ammissione al passivo presentata dalla società
Previdenza spa il 16.10.1985, fino alla chiusura della procedura concorsuale. In realtà, sostiene l'impugnante, la nel presentare domanda di ammissione al passivo nei Per_1 confronti della aveva fatto valere, nei confronti della Controparte_4 Controparte_4 non il diritto al risarcimento del danno ma altro diritto, di fonte contrattuale, alla restituzione delle somme che la stessa, nella qualità di mandante, aveva anticipato per l'esecuzione del mandato. Ne derivava che, essendo stato introdotto il presente giudizio
4 solo nel 2014, il relativo diritto al risarcimento azionato contro il era da ritenersi PA prescritto.
Il motivo è infondato.
Su tale questione, la Corte ritiene di doversi conformare alla decisione della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 13143/2022) che, in analoga controversia, con riferimento alla questione della prescrizione ha così motivato: “Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta amministrativa, l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ex art. 207, comma 1, l.fall., sia per i creditori ammessi a domanda ex art. 208 l.fall., l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall'art. 208 l.fall.; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. si estende anche al
[...]
, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita PA dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente.”
Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ravvisato la responsabilità del . PA
Sostiene l'appellante che non sussisterebbe alcuna violazione degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 1966/1939 e 3 e 4 del r.d. 531/1940. Infatti, quanto all'autorizzazione dello svolgimento dell'attività al ricorrere di certe condizioni, la società Previdenza era stata autorizzata nel 1957, molto tempo prima rispetto al verificarsi degli odierni fatti di causa;
quanto all'attività di vigilanza, questa era stata posta in essere già a far data dal 1983; quanto alla tardiva adozione e pubblicazione del provvedimento di revoca, le norme non ponevano alcun termine di adozione del provvedimento, la cui violazione consentisse di parlare di ritardo colpevole, e non ponevano alcun dovere di pubblicazione del provvedimento di revoca, comunque avvenuta nel novembre 1983; quanto all'omessa informazione dei risparmiatori sui rischi connessi alla situazione della società, le norme, ancora una volta, non ponevano alcun obbligo di informazione nei confronti dei risparmiatori.
5 In ogni caso, non sarebbe provato il nesso causale tra l'asserita condotta omissiva del e i danni lamentati. Infatti, le criticità relative alla Previdenza erano emerse PA solamente all'inizio del 1985, una volta che la aveva già conferito i mandati, quindi, Per_1 in ogni caso, l'intervento del Ministero non avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.
Né, ancora, poteva imputarsi alla PA la scelta di consentire il trasferimento dei contratti fiduciari dalla Reno a Previdenza, posto che all'epoca non era ancora emersa alcuna inadempienza nei pagamenti a danno dei fiducianti. Né, tanto meno, poteva avere rilevanza alcuna il comunicato stampa del 10 maggio 1985, cui faceva riferimento l'appellata, in quanto successivo alla produzione del danno già, in ipotesi, verificatosi nel
1984.
Il motivo è infondato.
Appaiono dirimenti i condivisibili argomenti posti a fondamento della già citata decisione n. 36518/2022 della Corte di Cassazione che, pronunciandosi su identica vicenda, rifacendosi al proprio precedente n. 7531/2009, ha riconosciuto la responsabilità del
. PA
In particolare, anche nel caso deciso dalla Corte di legittimità, gli attori, come nella presente controversia, lamentavano l'omesso esercizio del dovere di vigilanza e di informazione cui era tenuto il . PA
Nell'ambito di quel giudizio, la Corte di Cassazione ha rilevato che vi sono limiti generali all'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui in considerazione dei principi dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.. Nel caso di specie, vi è un interesse legittimo al concreto ed effettivo esercizio della vigilanza pubblica funzionale alle esigenze di tutela del risparmio e l'astratta possibilità di un danno risarcibile per la lesione del bene della vita sotteso al predetto interesse violato dall'omesso esercizio della vigilanza.
La P.A., dotata della funzione/dovere della vigilanza, gode di un potere discrezionale quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo comunque tenuta alla predetta attività, non può scegliere modalità di azione che rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva, quella vigilanza.
Nel caso in esame, l'obbligo del Ministero trova la sua fonte nella legge n. 1966 del 1939, in relazione: all'omesso esercizio, fino alla data del provvedimento di revoca della
6 autorizzazione alla società Reno, di un effettivo controllo su quest'ultima società; all'omessa comunicazione ai fiducianti Reno che la Previdenza era di fatto posseduta da al pari della Reno e che ciò li esponeva, pertanto, ai medesimi rischi;
al Parte_3 ritardo di cinque mesi della pubblicazione del decreto di revoca dell'autorizzazione alla
Reno e della sua esecuzione.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione e rilevabile anche con riferimento alla fattispecie concreta, le dette omissioni informative sono documentate e ormai acclarate.
Né può valere ad escludere la responsabilità del Ministero la tesi dell'appellante secondo cui, sulla scorta di una lettura atomistica delle vicende che hanno riguardato la Reno s.p.a.
e la Previdenza s.p.a., non sarebbe provato un proprio comportamento colposo nei confronti degli investitori della Previdenza in quanto, rispetto a tale ultima società, non vi sarebbero stati prima della sua messa in liquidazione segnali che avrebbero dovuto indurre ad una sospensione immediata dell'attività della società.
Infatti, come ampiamente emerso nei giudizi penali svoltisi per i reati di truffa e bancarotta a carico degli amministratori delle due società, la Reno S.p.a. agiva illegittimamente compiendo gravi violazioni del mandato fiduciario ed allorché, nel luglio 1983, iniziarono gli accertamenti ispettivi conclusisi con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della raccolta di fondi (d.m. 29 ottobre 1983, poi pubblicato sulla G.U. solo il 4 aprile 1984), la Previdenza S.p.a., per stessa ammissione del , era società di modeste dimensioni che vide ampliare la sua attività con PA acquisizione di nuovi mandati fiduciari grazie soltanto alla cessione dei contratti della
Reno.
Ciò che viene quindi contestato al è l'omessa vigilanza sull'intera PA operazione di cessione della Reno s.p.a., non avendo l'organo di vigilanza tenuto in debita considerazione le ripercussioni che la cessione dei contratti della Reno alla Previdenza, facente capo sempre a , avrebbe avuto, attesa la probabile replica della Parte_3 cessionaria delle modalità operative della Reno che, anche se non note, come sostiene il
, avrebbero potuto, comunque, dallo stesso essere scoperte nell'indagine PA ispettiva culminata con la revoca dell'autorizzazione alla Reno già nell'ottobre del 1983
e, quindi, ben prima della messa in liquidazione della Previdenza S.p.a.. E' evidente, rileva la Corte di legittimità, che ove alla Previdenza s.p.a. non fosse stato consentito di acquisire nuovi fondi in amministrazione, i fiducianti non avrebbero subito ulteriori
7 danni. La lettura complessiva della vicenda che il Ministero, nella sua funzione di vigilanza, avrebbe dovuto avere, imponeva allo stesso, una volta emerse le irregolarità già poste in essere dalla Reno s.p.a. di impedire la cessione del portafoglio della società alla Previdenza o comunque di sottoporre a verifica più incisiva e tempestiva l'attività della Previdenza rispetto a quanto fatto.
Sulla scorta di tali osservazioni, trova conferma l'accertamento svolto dal Tribunale in ordine alla responsabilità del appellante. PA
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha condannato il al pagamento della rivalutazione monetaria e ha PA fatto decorrere la stessa (comunque non dovuta) e gli interessi legali dalla data dell'illecito
(16.10.1985) anziché dalla domanda giudiziale.
Anche tale motivo è infondato.
La somma liquidata, trattandosi di debito di valore, va rivalutata dalla data di ogni singolo investimento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e con applicazione su di essa degli interessi compensativi secondo il criterio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione SSUU 1712/1995 applicando gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo comprensivo di rivalutazione e interessi sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii, tenuto conto del valore della lite.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
(già ) nei confronti di Parte_1 PA
avverso la sentenza n. 8644/2020 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, Controparte_1 così provvede:
8 a) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
b) condanna il appellante alla rifusione, in favore della appellata delle spese PA del grado che si liquidano in € 4.000 per compensi, oltre Iva, cpa e spese forfetarie al
15%;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.07.2025
Il consigliere est.
Giovanna Gianì
Il Presidente
Nicola Saracino
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