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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3101 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Orlandi giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Mary Dominici giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 11.09.1993 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli il 18.06.2004 e il 18.07.2008, chiedeva Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l'affidamento condiviso della figlia con Per_2
collocamento presso la madre e diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la ricorrente di euro 500,00 mensili.
In data 14 febbraio 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
richiedendo il rigetto delle conclusioni formulate da parte ricorrente, disporsi un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 200,00 mensili (euro 100,00 mensili per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi.
In data 20 marzo 2024 si svolgeva l'udienza presidenziale ed il Presidente
f.f. rilevato che le parti avevano depositato documentazione patrimoniale e reddituale incompleta, disponeva procedersi ad accertamenti di Polizia 3
Tributaria a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio su entrambe le parti.
All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ritiene il Tribunale che la domanda delle parti circa l'emissione di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3101/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 17.04.1967 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Civitavecchia il 30 settembre 2025. 4
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3101 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Orlandi giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Sabazia (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Mary Dominici giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 11.09.1993 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli il 18.06.2004 e il 18.07.2008, chiedeva Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l'affidamento condiviso della figlia con Per_2
collocamento presso la madre e diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 1.000,00 mensili (euro 500,00 ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento per la ricorrente di euro 500,00 mensili.
In data 14 febbraio 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
richiedendo il rigetto delle conclusioni formulate da parte ricorrente, disporsi un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 200,00 mensili (euro 100,00 mensili per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e dichiararsi l'autonomia economica dei coniugi.
In data 20 marzo 2024 si svolgeva l'udienza presidenziale ed il Presidente
f.f. rilevato che le parti avevano depositato documentazione patrimoniale e reddituale incompleta, disponeva procedersi ad accertamenti di Polizia 3
Tributaria a mezzo della Guardia di Finanza competente per territorio su entrambe le parti.
All'udienza del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni sullo status come da verbale di causa.
Ritiene il Tribunale che la domanda delle parti circa l'emissione di sentenza sullo status meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3101/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Roma il 17.04.1967 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore Gianluca Gelso come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
Così deciso in Civitavecchia il 30 settembre 2025. 4
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso