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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7935 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 40781/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: servizio pre-ruolo e ricostruzione carriera. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 21 dicembre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere dipendente del convenuto con contratto a tempo CP_1 indeterminato dall'1 settembre 2001;
- di prestare attualmente servizio come docente presso il Liceo Scientifico
“Manfredi Azzarita” di Roma;
- di avere svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, specificamente indicati nell'atto introduttivo, negli anni scolastici dal 1989/1990 al 2000/2001;
- di non avere ricevuto l'integrale considerazione dei periodi sopra indicati ai fini della ricostruzione di carriera e del riconoscimento dell'inquadramento nello scaglione stipendiale spettante in forza al C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- di avere ricevuto, in particolare, al momento dell'immissione in ruolo, esclusivamente il riconoscimento di anni 2, mesi 0, giorni 0, ai fini giuridici ed economici di preruolo e non dell'intero periodo di anni 7, mesi 5 e giorni 16 effettivamente prestati;
- di avere, di conseguenza, diritto alla esatta ricostruzione della carriera a fini economici e giuridici e alla corresponsione delle differenze retributive maturate e alla regolarizzazione della posizione contributiva. Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “
1.In via principale, accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti:
periodo precariato dall'a.s.1989/1990 Parte_1 all'a.s.2000/2001 per tutti i periodi effettivamente svolti e indicati in premessa pari ad anni 7 mesi 5 giorni 16 alla data del 1.9.2001 ( immissione in ruolo).
2.Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art.495 Dlgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell' intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3.E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico nonché il diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Scuola, nonché adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali: Fasce stipendiali preruolo: Fascia 0-2: dal gen-90 al ago-95 Fascia 3-8: dal set-95 al giu-01; Fasce stipendiali post ruolo: Fascia 0-2: dal --- al ---; Fascia 3-8: dal set-01 al feb-03; Fascia 9-14: dal mar-03 al gen-09; Fascia 15-20: dal feb-09 al dic-14; Fascia 21-27: dal gen-15 al ott-21; Fascia 28-34: dal nov-21 al ago-23 4. E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate – progressione economica – per effetto del riconoscimento di quanto sopra e per effetto della nuova ricostruzione di carriera per un importo pari ad euro 3.641,87, a titolo di differenze retributive preruolo, di cui euro 2.058,48 a titolo di retribuzione ed euro 1.583,39 a titolo di rivalutazione e per un importo pari ad euro 79.089,56, a titolo di differenze retributive post ruolo, di cui euro 59.544,26 a titolo di
2 retribuzione ed euro 19.545,30 a titolo di rivalutazione per un totale di euro 82.731,43, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo saldo”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, dichiarato Controparte_1 contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, attiene al mancato integrale riconoscimento, ai fini dell'inquadramento e della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata nel servizio prestato presso scuole statali, in qualità di docente, con contratti di lavoro a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta con decorrenza 1 settembre 2001.
Specificamente, in ragione del meccanismo della temporizzazione, come ben si evince dal decreto di ricostruzione della carriera adottato dal dirigente scolastico (cfr. doc. n. 1 del ricorso), la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento di soli 2 anni di servizio, assumendo di avere diritto a anni 7, mesi 5 e giorni 16 effettivamente prestati in totale, sicché, per effetto del mancato riconoscimento dell'attività prestata a tempo determinato, ha dedotto di avere subito un duplice pregiudizio: prima dell'immissione in ruolo, ha stipulato ogni contratto a tempo determinato senza alcuna considerazione del servizio prestato in precedenza e, di conseguenza, con la retribuzione iniziale del primo scaglione stipendiale;
dopo l'immissione in ruolo, ha ricevuto un inquadramento nello scaglione corrispondente alla fascia di anzianità 0, ricevendo un trattamento retributivo inferiore a quello spettante in forza dell'inquadramento nella fascia corrispondente all'anzianità effettiva, con pregiudizio sia strettamente retributivo, che nello sviluppo della carriera.
3. Orbene, l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato presso scuole statali va attribuito al fine di prevenire una discriminazione nella ricostruzione della carriera rispetto al personale scolastico assunto a tempo indeterminato, a parità di condizioni di impiego. È noto che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, infatti, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità
3 perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie a essi sottoposte, come da tempo stabilito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE 13 novembre 1990 causa C-106/89 Marleasing, punto 8, CGUE 14 luglio 1994 causa C-91/92 punto Persona_1
26, CGUE 10 aprile 1984 causa C-14/83 von Colson, punto 26, CGUE 28 giugno 2012 causa C-7/11 Caronna, punto 51) e ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 22577 del 2012, alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria. La clausola 4 della direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (cfr. 3° e 14° considerando della direttiva). Già con la sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 la Corte di Cassazione, ha così condivisibilmente statuito: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per
4 affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Con questa pronuncia, all'esito di una compiuta disamina della giurisprudenza comunitaria, il giudice di legittimità ha riconosciuto il diritto del personale scolastico a vedersi attribuita, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa complessiva prestata con contratti a tempo determinato, con esclusione degli intervalli di tempo in cui non è stata resa alcuna prestazione lavorativa, in forza delle previsioni del C.C.N.L. comparto scuola e della normativa e delle tabelle ivi richiamate. Il principio si è poi consolidato con la pronuncia n. 8945 del 6 aprile 2017 e con la successiva Cass., sez. lav., n. 20918 del 5 agosto 2019, con cui è stato altresì affermato che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
4. In ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal d. lgs. n. 297/1994 (specificamente l'art. 485), richiamando gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11 aprile 2019, causa C- 29/18, 21 novembre 2018, causa C-619/17, Controparte_2 [...]
5 giugno 2018, causa C-677/16, RO Mateos), la CP_3 giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel riconoscere il diritto del docente all'integrale valutazione, a fini economici e giuridici, del servizio prestato a tempo determinato, nei seguenti termini: “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio. Il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente dall'inizio a tempo indeterminato, senza valorizzare,
5 pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019; Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022). Nella specie, la corte territoriale ha verificato, con un accertamento di merito non più sindacabile nella presente sede, che non vi erano elementi che giustificassero una disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professione della controricorrente rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. La stessa P.A. non indica, poi, specifiche circostanze di fatto che potrebbero indurre a ritenere che la controricorrente sarebbe avvantaggiata illegittimamente dalla disapplicazione del citato art. 485” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21518 del 31 luglio 2024). È appena il caso di ricordare – così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. – “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Né può dubitarsi sull'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva, poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8 novembre 2011 in causa C- 177/10, Rosado Santana, punto 43; Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e altri, punto 36).
6 5. Non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi dell'indirizzo interpretativo avallato dalla Corte regolatrice, né, per quanto qui rileva, da cui evincere che l'integrale riconoscimento del servizio effettivamente prestato, con detrazione degli intervalli non lavorati, possa avvantaggiare la ricorrente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che abbiano prestato analoga attività lavorativa. Alla luce anche della ricostruzione offerta dal Supremo Collegio, pertanto, non pare revocabile in dubbio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nei periodi riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in cui era stata assunta a tempo determinato (per coprire il fabbisogno di organico di ciascun anno scolastico) e quelle successivamente svolte, una volta stabilmente immessa nei ruoli dell'amministrazione. Tale sovrapponibilità emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e all'espletamento dei compiti propri dell'area e del profilo di riferimento. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, alla stregua delle coordinate esegetiche tracciate compiutamente dalla Suprema Corte è necessario disapplicare la normativa di diritto interno che prevede l'attribuzione di trattamenti economici differenziati tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. Sono fondate, in conseguenza, le domande introdotte in ricorso, sicché deve essere affermato il diritto dell'odierna ricorrente a ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, e con esclusione del meccanismo di temporizzazione, con conseguente condanna del e del merito a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera e a inquadrarla, con decorrenza dall'1 settembre 2001 (decorrenza del passaggio in ruolo), nella fascia stipendiale 3-8 anni per effetto del riconoscimento dell'intera anzianità maturata nel servizio effettivo pre-ruolo di anni cinque, mesi quattro e giorni tredici, con inserimento nella fascia stipendiale 21 – 27 anni a decorrere da marzo 2016 – sino ad agosto 2023, come richiesto in ricorso – e con diritto alle conseguenti differenze sul trattamento retributivo maturato mensilmente.
6. Con riferimento alla ricostruzione della carriera e alla misura dei crediti è stata disposta c.t.u. contabile, all'esito della quale l'ausiliario, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, nonché le tabelle retributive, il parametro anzianità e le fasce di inquadramento, di cui ai cedolini paga, ha concluso la sua relazione affermando che l'ammontare delle differenze retributive complessive, maturate nel servizio pre-ruolo e successivamente
7 all'immissione in ruolo, è pari a € 38.388,02. In particolare, il decidente ha chiesto all'ausiliario un supplemento di perizia, giacché dal computo dell'anzianità complessiva della ricorrente occorre detrarre, oltre ai periodi prestati presso scuole paritarie – non computabili –, anche gli intervalli non lavorati, come ormai unanimemente affermato dal Supremo collegio – non profilandosi doglianza sulla regolare stipulazione dei contratti a tempo determinato – rendendosi così necessario rideterminare la misura dei crediti maturati per effetto dell'inquadramento nelle fasce stipendiali effettivamente spettanti. Giova, sul punto, osservare che per pacifico e consolidato indirizzo della Corte di legittimità il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non assume rilevanza ai fini dell'anzianità di servizio del docente poi immesso in ruolo nell'amministrazione scolastica. Di recente, ribadendo siffatto indirizzo, Cass., sez. lav., n. 32576 del 23 novembre 2023, ha così stabilito: “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 dell' 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata”. Le deduzioni e le considerazioni svolte sul piano contabile nella perizia d'ufficio e i relativi criteri utilizzati per la quantificazione degli emolumenti vanno condivisi, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorretti da adeguate e convincenti considerazioni contabili e giuridiche (cfr. relazione di consulenza e supplemento di perizia, in atti). Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dell'importo di € 38.388,02 (quantificato sino 31 agosto 2023, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio). All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dal cumulo con la rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il
8 divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
7. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vanno poste a carico del resistente le spese di c.t.u. contabile, CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui Controparte_1 dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente a ottenere l'esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione, e, per l'effetto, condanna il e del merito a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera, riconoscendo per intero a fini economici e giuridici il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo a inquadrarla in fascia stipendiale 3-8 dall'1 settembre 2001, con anzianità di anni cinque, mesi quattro e giorni tredici e in fascia 21-27 anni da marzo 2016. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 38.388,02, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
9 della legge n. 724 del 1994. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.257, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto. Roma, 3 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 40781/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Femia per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: servizio pre-ruolo e ricostruzione carriera. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 21 dicembre 2023 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere dipendente del convenuto con contratto a tempo CP_1 indeterminato dall'1 settembre 2001;
- di prestare attualmente servizio come docente presso il Liceo Scientifico
“Manfredi Azzarita” di Roma;
- di avere svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, specificamente indicati nell'atto introduttivo, negli anni scolastici dal 1989/1990 al 2000/2001;
- di non avere ricevuto l'integrale considerazione dei periodi sopra indicati ai fini della ricostruzione di carriera e del riconoscimento dell'inquadramento nello scaglione stipendiale spettante in forza al C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE;
- di avere ricevuto, in particolare, al momento dell'immissione in ruolo, esclusivamente il riconoscimento di anni 2, mesi 0, giorni 0, ai fini giuridici ed economici di preruolo e non dell'intero periodo di anni 7, mesi 5 e giorni 16 effettivamente prestati;
- di avere, di conseguenza, diritto alla esatta ricostruzione della carriera a fini economici e giuridici e alla corresponsione delle differenze retributive maturate e alla regolarizzazione della posizione contributiva. Alla stregua di queste premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “
1.In via principale, accertare e dichiarare, previa disapplicazione della ricostruzione di carriera della ricorrente, il diritto al riconoscimento giuridico economico e previdenziale per intero del servizio di preruolo svolto per tutte le motivazioni meglio spiegate in premessa e per i periodi meglio specificati in premessa da intendersi qui trascritti:
periodo precariato dall'a.s.1989/1990 Parte_1 all'a.s.2000/2001 per tutti i periodi effettivamente svolti e indicati in premessa pari ad anni 7 mesi 5 giorni 16 alla data del 1.9.2001 ( immissione in ruolo).
2.Accertare e dichiarare, in disapplicazione dell'art.495 Dlgs 297/1994 e in ossequio al principio di non discriminazione di cui Direttiva Comunitaria n. 1999/70/Ce per tutte le motivazione meglio spiegate in premessa da intendersi qui trascritte, il diritto dell' intera anzianità giuridica economica e previdenziale pregressa maturata e non attribuita in considerazione dell'intero servizio preruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3.E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione della carriera con il riconoscimento di tutto quanto sopra con conseguente applicazione del corretto inquadramento giuridico ed economico nonché il diritto alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Scuola, nonché adeguamento degli attuali trattamenti stipendiali: Fasce stipendiali preruolo: Fascia 0-2: dal gen-90 al ago-95 Fascia 3-8: dal set-95 al giu-01; Fasce stipendiali post ruolo: Fascia 0-2: dal --- al ---; Fascia 3-8: dal set-01 al feb-03; Fascia 9-14: dal mar-03 al gen-09; Fascia 15-20: dal feb-09 al dic-14; Fascia 21-27: dal gen-15 al ott-21; Fascia 28-34: dal nov-21 al ago-23 4. E per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate – progressione economica – per effetto del riconoscimento di quanto sopra e per effetto della nuova ricostruzione di carriera per un importo pari ad euro 3.641,87, a titolo di differenze retributive preruolo, di cui euro 2.058,48 a titolo di retribuzione ed euro 1.583,39 a titolo di rivalutazione e per un importo pari ad euro 79.089,56, a titolo di differenze retributive post ruolo, di cui euro 59.544,26 a titolo di
2 retribuzione ed euro 19.545,30 a titolo di rivalutazione per un totale di euro 82.731,43, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo saldo”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il e del merito, il quale va, pertanto, dichiarato Controparte_1 contumace. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. L'oggetto del presente giudizio, per come introdotto dalla ricorrente, attiene al mancato integrale riconoscimento, ai fini dell'inquadramento e della progressione stipendiale, dell'anzianità di servizio maturata nel servizio prestato presso scuole statali, in qualità di docente, con contratti di lavoro a tempo determinato, fino all'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta con decorrenza 1 settembre 2001.
Specificamente, in ragione del meccanismo della temporizzazione, come ben si evince dal decreto di ricostruzione della carriera adottato dal dirigente scolastico (cfr. doc. n. 1 del ricorso), la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento di soli 2 anni di servizio, assumendo di avere diritto a anni 7, mesi 5 e giorni 16 effettivamente prestati in totale, sicché, per effetto del mancato riconoscimento dell'attività prestata a tempo determinato, ha dedotto di avere subito un duplice pregiudizio: prima dell'immissione in ruolo, ha stipulato ogni contratto a tempo determinato senza alcuna considerazione del servizio prestato in precedenza e, di conseguenza, con la retribuzione iniziale del primo scaglione stipendiale;
dopo l'immissione in ruolo, ha ricevuto un inquadramento nello scaglione corrispondente alla fascia di anzianità 0, ricevendo un trattamento retributivo inferiore a quello spettante in forza dell'inquadramento nella fascia corrispondente all'anzianità effettiva, con pregiudizio sia strettamente retributivo, che nello sviluppo della carriera.
3. Orbene, l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato presso scuole statali va attribuito al fine di prevenire una discriminazione nella ricostruzione della carriera rispetto al personale scolastico assunto a tempo indeterminato, a parità di condizioni di impiego. È noto che nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è, infatti, tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità
3 perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie a essi sottoposte, come da tempo stabilito dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE 13 novembre 1990 causa C-106/89 Marleasing, punto 8, CGUE 14 luglio 1994 causa C-91/92 punto Persona_1
26, CGUE 10 aprile 1984 causa C-14/83 von Colson, punto 26, CGUE 28 giugno 2012 causa C-7/11 Caronna, punto 51) e ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 22577 del 2012, alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria. La clausola 4 della direttiva 1999/70/CE (Principio di non discriminazione) dispone: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (cfr. 3° e 14° considerando della direttiva). Già con la sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 la Corte di Cassazione, ha così condivisibilmente statuito: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d. lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per
4 affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Con questa pronuncia, all'esito di una compiuta disamina della giurisprudenza comunitaria, il giudice di legittimità ha riconosciuto il diritto del personale scolastico a vedersi attribuita, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa complessiva prestata con contratti a tempo determinato, con esclusione degli intervalli di tempo in cui non è stata resa alcuna prestazione lavorativa, in forza delle previsioni del C.C.N.L. comparto scuola e della normativa e delle tabelle ivi richiamate. Il principio si è poi consolidato con la pronuncia n. 8945 del 6 aprile 2017 e con la successiva Cass., sez. lav., n. 20918 del 5 agosto 2019, con cui è stato altresì affermato che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
4. In ordine all'istituto della temporizzazione, disciplinato dal d. lgs. n. 297/1994 (specificamente l'art. 485), richiamando gli ormai acquisiti principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sulla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, anche di recente ribaditi (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11 aprile 2019, causa C- 29/18, 21 novembre 2018, causa C-619/17, Controparte_2 [...]
5 giugno 2018, causa C-677/16, RO Mateos), la CP_3 giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel riconoscere il diritto del docente all'integrale valutazione, a fini economici e giuridici, del servizio prestato a tempo determinato, nei seguenti termini: “La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato, poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio. Il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente dall'inizio a tempo indeterminato, senza valorizzare,
5 pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass., Sez. L, n. 32576 del 23 novembre 2023; Cass., Sez. L, n. 8672 del 27 marzo 2023; Cass., Sez. L, n. 31149 del 28 novembre 2019; Cass., SU, n. 22726 del 20 luglio 2022). Nella specie, la corte territoriale ha verificato, con un accertamento di merito non più sindacabile nella presente sede, che non vi erano elementi che giustificassero una disparità di trattamento nel computo dell'anzianità professione della controricorrente rispetto al personale assunto a tempo indeterminato. La stessa P.A. non indica, poi, specifiche circostanze di fatto che potrebbero indurre a ritenere che la controricorrente sarebbe avvantaggiata illegittimamente dalla disapplicazione del citato art. 485” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21518 del 31 luglio 2024). È appena il caso di ricordare – così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. – “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). Né può dubitarsi sull'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva, poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8 novembre 2011 in causa C- 177/10, Rosado Santana, punto 43; Corte di Giustizia 18 ottobre 2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e altri, punto 36).
6 5. Non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi dell'indirizzo interpretativo avallato dalla Corte regolatrice, né, per quanto qui rileva, da cui evincere che l'integrale riconoscimento del servizio effettivamente prestato, con detrazione degli intervalli non lavorati, possa avvantaggiare la ricorrente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che abbiano prestato analoga attività lavorativa. Alla luce anche della ricostruzione offerta dal Supremo Collegio, pertanto, non pare revocabile in dubbio la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla ricorrente nei periodi riportati nel decreto di ricostruzione di carriera in cui era stata assunta a tempo determinato (per coprire il fabbisogno di organico di ciascun anno scolastico) e quelle successivamente svolte, una volta stabilmente immessa nei ruoli dell'amministrazione. Tale sovrapponibilità emerge anche dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori e all'espletamento dei compiti propri dell'area e del profilo di riferimento. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, alla stregua delle coordinate esegetiche tracciate compiutamente dalla Suprema Corte è necessario disapplicare la normativa di diritto interno che prevede l'attribuzione di trattamenti economici differenziati tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. Sono fondate, in conseguenza, le domande introdotte in ricorso, sicché deve essere affermato il diritto dell'odierna ricorrente a ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, da interpretarsi alla luce del principio di non discriminazione, e con esclusione del meccanismo di temporizzazione, con conseguente condanna del e del merito a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera e a inquadrarla, con decorrenza dall'1 settembre 2001 (decorrenza del passaggio in ruolo), nella fascia stipendiale 3-8 anni per effetto del riconoscimento dell'intera anzianità maturata nel servizio effettivo pre-ruolo di anni cinque, mesi quattro e giorni tredici, con inserimento nella fascia stipendiale 21 – 27 anni a decorrere da marzo 2016 – sino ad agosto 2023, come richiesto in ricorso – e con diritto alle conseguenti differenze sul trattamento retributivo maturato mensilmente.
6. Con riferimento alla ricostruzione della carriera e alla misura dei crediti è stata disposta c.t.u. contabile, all'esito della quale l'ausiliario, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, nonché le tabelle retributive, il parametro anzianità e le fasce di inquadramento, di cui ai cedolini paga, ha concluso la sua relazione affermando che l'ammontare delle differenze retributive complessive, maturate nel servizio pre-ruolo e successivamente
7 all'immissione in ruolo, è pari a € 38.388,02. In particolare, il decidente ha chiesto all'ausiliario un supplemento di perizia, giacché dal computo dell'anzianità complessiva della ricorrente occorre detrarre, oltre ai periodi prestati presso scuole paritarie – non computabili –, anche gli intervalli non lavorati, come ormai unanimemente affermato dal Supremo collegio – non profilandosi doglianza sulla regolare stipulazione dei contratti a tempo determinato – rendendosi così necessario rideterminare la misura dei crediti maturati per effetto dell'inquadramento nelle fasce stipendiali effettivamente spettanti. Giova, sul punto, osservare che per pacifico e consolidato indirizzo della Corte di legittimità il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non assume rilevanza ai fini dell'anzianità di servizio del docente poi immesso in ruolo nell'amministrazione scolastica. Di recente, ribadendo siffatto indirizzo, Cass., sez. lav., n. 32576 del 23 novembre 2023, ha così stabilito: “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 dell' 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi che il legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata”. Le deduzioni e le considerazioni svolte sul piano contabile nella perizia d'ufficio e i relativi criteri utilizzati per la quantificazione degli emolumenti vanno condivisi, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorretti da adeguate e convincenti considerazioni contabili e giuridiche (cfr. relazione di consulenza e supplemento di perizia, in atti). Per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dell'importo di € 38.388,02 (quantificato sino 31 agosto 2023, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio). All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dal cumulo con la rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il
8 divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito.
7. Le spese di lite nei confronti del e del merito Controparte_1 vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vanno poste a carico del resistente le spese di c.t.u. contabile, CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del , qui Controparte_1 dichiarata, dichiara il diritto della ricorrente a ottenere l'esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione, e, per l'effetto, condanna il e del merito a effettuare Controparte_1 nuovamente la ricostruzione della sua carriera, riconoscendo per intero a fini economici e giuridici il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo a inquadrarla in fascia stipendiale 3-8 dall'1 settembre 2001, con anzianità di anni cinque, mesi quattro e giorni tredici e in fascia 21-27 anni da marzo 2016. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1 della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € 38.388,02, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
9 della legge n. 724 del 1994. Condanna, altresì, il alla refusione Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.257, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone a carico di parte resistente le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto. Roma, 3 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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