Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1025/2020 R.G. proposta da in persona del leale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bia, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Semeraro, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 26.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, che si abbiano qui per trascritte.
MOTIVI DELLA DECISONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi
1
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 20.01.2020, la
[...] ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatole il 13.01.2020, con il quale la
[...] le aveva intimato, in forza della Controparte_2 scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, autenticata per notar , il 28.06.2018 (Rep. 8129 - Racc. 5996), registrata Per_1 il 10.07.2018 al n. 10859, munita di formula esecutiva in data
09.12.2019, di pagare la somma di € 150.590,94, a titolo di penale, oltre agli onorari del precetto, agli interessi legali ed alle successive ed occorrende spese, nel termine contrattualmente previsto, dell'immobile denominato “caseificio”, non ricompreso nella suddetta cessione, sito in , alla via Pozzo priore CP_1
n.13, identificato in Catasto Fabbricati al Fg. 34, p.lla 69-168, cat. D/1, già oggetto di precedente contratto di affitto di ramo d'azienda.
opponente, dopo aver eccepito l'inesistenza dell'avverso CP_3 diritto di credito, non essendo maturati i presupposti, previsti dal contratto, per il pagamento della penale, ha chiesto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto e, in via gradata, di ridurre ex art. 1384 c.c. l'ammontare della penale, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
28.01.2020, si è costituita la Controparte_4
, la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa
[...] opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Espletato accertamento tecnico preventivo, in corso di causa all'udienza del 26.09.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127ter c.p.c., regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
2 II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Orbene, a norma dell'art. 474 c.c. “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”.
II.
4-Ciò posto, deve osservarsi che il giudice, investito dell'opposizione, è tenuto, anche d'ufficio, a verificare in ogni stato e grado del processo l'esistenza del titolo esecutivo, in forza del quale il creditore ha agito in via esecutiva o, come nel caso di specie, notificando l'atto di precetto, ha preannunciato il relativo proposito.
II.
5-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità Cass.
31955/2018 “In sede di opposizione all'esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Deriva da quanto precede, pertanto, che in caso di caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il giudice della opposizione - infatti - è tenuto a compiere, anche
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo azionato, potendo rilevarne sia la inesistenza
3 originaria, sia la sa sopravvenuta caducazione dal momento che, entrambe, determinano la illegittimità ab origine dell'esecuzione forzata”.
II.
6-E, ancora, Cass. 13249/2014 “Il titolo esecutivo quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere già nel momento in cui questa e minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, e - quindi - non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e deve permanere sino alla conclusione di questo. Tale principio, che sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo, incide anche sui poteri del giudice dell'opposizione alla esecuzione. Quando - infatti - e contestato il diritto di procedere a esecuzione il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria, ma anche la persistenza del titolo esecutivo, perché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità, con efficacia "ex tunc", della esecuzione, in atto ovvero solo minacciata, si che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione”.
II.
7-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Corte appello
Reggio Calabria sez. I, 23/12/2020, n.832 “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, le quali - entrambe - determinano
l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa”.
II.
8-E, ancora, Tribunale Spoleto, 27/07/2020, n.422 “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve compiere preliminarmente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base
4 dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che entrambe determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc”.
II.
9-Nel caso di specie, è incontestato tra le parti, oltre che provato in via documentale, che il titolo esecutivo, in forza del quale la creditrice ha notificato l'atto di precetto opposto, è costituito dall'atto di “CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA” redatto per scrittura privata del 28.06.2015, autenticata dal notaio, dott.
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II.10-È, altrettanto, pacifico, nonché provato per tabulas, che nel predetto atto di cessione di ramo di azienda, è testualmente pattuito che “la parte acquirente dichiara che provvederà alla riconsegna del possesso materiale dell'immobile caseificio, già oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, come sopra indicato, libero e sgombero da persone e cose entro dodici mesi dalla stipulazione del presente atto (omiss..) in tale periodo di detenzione materiale gratuita del bene la si Parte_1 obbliga a garantire a propria cura e spese la manutenzione ordinaria dell'immobile sino al rilascio da effettuare improrogabilmente entro il termine pattuito di dodici mesi, pattuendosi in difetto la penale di cui in prosieguo (omiss..) La presente obbligazione a carico dell'acquirente ha carattere essenziale per la procedura concordataria ed è stato anzi il motivo principale per la stipula di questo atto, per cui le parti prevedono la penale di € 150.000,00 salvo il maggior danno”.
II.11-Ciò posto, la dopo CP_1 Parte_2 aver allegato nell'atto di precetto de quo che la Cap Commerciale non aveva rilasciato l'immobile, entro il termine previsto dal contratto, le ha intimato il pagamento della somma di € 150.000,00, oltre agli onorari del precetto, pattuita a titolo di penale.
II.12-Tanto precisato, deve, osservarsi, in termini generali che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
52/2023) “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di
5 una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata)”.
II.13-Si veda, altresì, in senso conforme Cass. 41791/2021 “In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata) che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo
(pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico
(o con scrittura privata autenticata).
II.14-Nel caso di specie, è evidente che la scrittura privata autenticata, azionata dalla , non costituisce Controparte_1 un valido ed efficace titolo esecutivo, legittimante la richiesta di pagamento della penale, in quanto il relativo diritto di credito, pur essendo liquido, non risulta, tuttavia, né certo né esigibile.
II.15-Sotto questo profilo, rimarcato che il diritto della creditrice a richiedere il pagamento della penale, presuppone la mancata riconsegna da parte della Parte_3 dell'immobile adibito a caseificio alla Controparte_4
, entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla stipulazione
[...] dell'atto, deve evidenziarsi che l'obbligazione, gravante sulla debitrice, di corrispondere alla controparte, quanto pattuito a titolo di penale, nel momento in cui è stata autenticata la scrittura privata non era ancora sorta, costituendo l'inadempimento della prestazione, correlata alla maturazione della penale, un fatto successivo ed eventuale, rispetto alla stipulazione dell'atto.
II.16-A ciò si aggiunga, che il diritto al percepimento della
6 penale presuppone l'accertamento dell'inadempimento del debitore o il ritardo nell'adempimento, rispetto alla prestazione cui è collegata la penale e dell'imputabilità dello stesso al debitore.
II.17-Nel caso de quo, pertanto, poiché nella scrittura privata autenticata per cui è causa il diritto a chiedere il pagamento della penale, pur essendo liquido, non è, tuttavia, né certo né esigibile, rappresentando l'inadempimento del debitore, costituente il presupposto per la maturazione del diritto a richiedere il pagamento della penale, un fatto futuro ed eventuale, la scrittura privata medesima non è un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a legittimare la notifica dell'atto di precetto, con cui la creditrice ha intimato alla controparte il pagamento della penale.
II.18-La Cooperativa Allevatori in particolare, Parte_2
a fronte del successivo inadempimento della Parte_1 all'obbligo di restituzione del caseificio, nel termine contrattualmente previsto, anziché intimare nell'atto di precetto il pagamento della penale, avrebbe dovuto, invece, come previsto dall'art. 474 c.p.c., consacrare tale inadempimento in un atto pubblico notarile o in una scrittura privata autenticata o, in alternativa, agire in sede giurisdizionale, per l'accertamento, in un ordinario giudizio di cognizione, dei fatti costitutivi del diritto al pagamento della penale contrattuale.
II.19-Deve, infine, evidenziarsi che, pur a voler ritenere, come eccepito dalla parte opponente, che presupposto per il diritto della per richiedere alla Cap Controparte_1
Commerciale il pagamento della penale, sia l'inosservanza da parte di quest'ultima dell'obbligo di manutenzione ordinaria dell'immobile, durante il periodo di detenzione gratuita, la scrittura privata de qua, non costituirebbe valido ed efficace titolo esecutivo, dovendo, anche in questo caso, l'inadempimento del debitore all'obbligo di manutenzione, essere documentato in un atto pubblico notarile, in una scrittura privata autentica o essere accertato in sede giurisdizionale.
II.20-Avendo, pertanto, la Cooperativa Allevatori CP_1 notificato l'atto di precetto de quo, in assenza di un valido ed
7 efficace titolo esecutivo, l'opposizione, essendo fondata, deve essere conclusivamente accolta.
II.21-Deve, infine, evidenziarsi che la questione, rilevata d'ufficio dal Tribunale, inserendosi nel perimetro dei fatti allegati, da entrambe le parti, e non contestati è di puro diritto, consistendo, in particolare, nella verifica, strettamente giuridica, della sussumibilità della scrittura privata, per cui è causa, nella fattispecie prevista dall'art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c.
II.22-Non sussiste, pertanto, l'obbligo per il giudice di stimolare, a pena di nullità della sentenza, il contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c. su tale questione, discendendo tale obbligo esclusivamente per le questioni di fatto, oppure per quelle miste di fatto e di diritto, le quali, a differenza del caso di specie, non necessitano soltanto di una diversa valutazione delle prove, ma anche di prove aventi contenuto differente rispetto a quelle proposte dalle parti, ovvero di una diversa attività assertiva in punto di fatto.
II.23-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità
Cass. 822/2024 “L'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto,
o miste di fatto e diritto, o eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti,
l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo
101 del Cpc, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (in senso conforme Cass. 26070/2022).
II.24-Nonché, nella giurisprudenza di questo distretto, Corte di Appello di Bari, sez. II, 19/09/2024, n.1169, “L'obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio non riguarda le questioni di diritto bensì quelle di fatto oppure quelle miste, di fatto e
8 di diritto, rilevate d'ufficio. Queste ultime, infatti, non necessitano soltanto di una diversa valutazione delle prove, ma di prove aventi contenuto differente rispetto a quelle proposte dalle parti, ovvero di un'attività assertiva in punto di fatto e non soltanto solo mere difese. Pertanto, il giudice è libero di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, purché la causa petendi rimanga identica”.
II.25-E, infine, Tribunale Bari sez. III, 12/07/2024, n.3318
“L'obbligo del giudicante di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio ex art. 101, co. 2, cod. proc. civ., non afferisce, invero, alle questioni soltanto di diritto ma anche quelle di fatto
o miste -di fatto e di diritto insieme- che richiedono non una differente valutazione del materiale probatorio ma prove dal contenuto differente rispetto a quelle richieste dalle parti o un'attività assertiva in punto di fatto e non già semplici difese”.
III.
1-Le spese processuali sia del giudizio sia di quelle relative al procedimento di istruzione preventiva, svolto in corso di causa, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), valori medi, stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito per cui si procede, pari ad € 150.590,94.
9 III.
3-Nei prospetti seguenti sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e delle questioni trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre ai minimi gli onorari in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche trattate e del fatto che l'opposizione è stata accolta sulla base di una questione, rilevata ex officio dal Tribunale.
I. SPESE ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Scaglione: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
FASI Parte_4
€ 1.134,00 -50% € 567,00
[...]
Introduttiva € 992,00 -50% € 496,00
Istruttoria € 1.701,00 -50% € 851,00
Totale € 1.914,00
II. SPESE GIUDIZIO DI MERITO
Scaglione: da € 52.001,00 ad € 260.000,00
Parte_5
[...]
€ 2.552,00 -50% € 1.276,00
[...]
Introduttiva € 1.628,00 -50% € 814,00
Istruttoria € 5.670,00 -50% € 2.835,00
Decisoria € 4.253,00 -50% € 2.127,00
Totale € 7.052,00
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-zione monocratica, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta, ex art. 615, comma 1, c.p.c., dalla , Parte_1 con atto di citazione, notificato il 20.01.2020, avverso l'atto di precetto, notificatole in data notificatole il 13.01.2020, con il quale la le Controparte_2 aveva intimato, in forza della scrittura privata di cessione di ramo d'azienda, autenticata per notar il 28.06.2018 (Rep. 8129 Per_1
- Racc. 5996), registrata il 10.07.2018 al n. 10859, munita di formula esecutiva in data 09.12.2019, di pagare la somma di €
10 150.590,94, oltre agli onorari, agli interessi ed alle successive ed occorrende spese, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. DICHIARA, per l'effetto l'inesistenza del diritto della ad Controparte_5 agire in via esecutiva nei confronti della Parte_1
;
[...]
C. DICHIARA, per l'ulteriore effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
D. CONDANNA la al Controparte_5 pagamento, in favore della , delle spese Parte_1 processuali che liquida in € 1.099,00 per esborsi ed € 8.966,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, Iva e CPA come per legge;
E. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva (1025-2/2020 R.G.), come liquidate con decreto del 03.05.2021, definitivamente a carico della
CONDANNANDO Controparte_5 quest'ultima a rifondere alla quanto Parte_1 dalla stessa versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 07.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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