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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/11/2025, n. 7156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7156 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa AN AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3996/2022 R.G.A.C.C., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 4382/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti e Daniele Franzini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE NEL PROC. N. 3996/2022
APPELLATA NEL PROC. N. 4382/2022
E
(già , c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv.to Sveva Bernardini, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI
NONCHÈ
c.f. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Dominella Agostino, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 55418 racc. n. 16104, in atti Persona_1
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI già , Controparte_4 Controparte_5 in qualità di incorporante la c.f. Controparte_6
P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello e all'atto di appello nel giudizio riunito
APPELLATA nel proc. n. 3996/2022
APPELLANTE nel proc. n. 4382/2022
Controparte_7
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
(già conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 27.569,00, oltre interessi e rivalutazione, portata da sette assegni di traenza (meglio indicati in atti), muniti di clausola di intrasferibilità, compilati ed emessi dalla convenuta su mandato dell' , CP_2 mediante prelievo dei fondi dai conti di cui era intestataria l'attrice, assegni che erano poi stati posti all'incasso da soggetti diversi dai legittimi beneficiari.
Deduceva che gli assegni erano stati incassati presso sportelli bancari oltremodo distanti dalla provincia di domiciliazione dei legittimi prenditori e, segnatamente, alcuni presso la stessa e altri presso la di a Roma, presso l'Istituto CP_7 Controparte_6 CP_6
Centrale delle Banche Popolari a Roma, presso la Banca di Roma e presso a CP_3
Napoli.
***
pagina 2 di 15 si costituiva, chiedendo e ottenendo di poter chiamare in causa CP_7 Parte_1
e , quali banche negoziatrici dei titoli oggetto di Controparte_6 CP_3 causa, le quali, a loro volta, si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.
***
Con sentenza n. 1270/2022, R.G. n. 59968/2014, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale di
Roma, così provvedeva:
‹‹… 1) condanna, nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà specificati nella parte motiva, , CP_7
e a pagare Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 immediatamente in favore di (già ), la somma di euro 27.569,00 oltre gli Controparte_1 Controparte_2 accessori, anche essi come specificati in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese processuali fra la convenuta e tutte le chiamate in causa;
3) condanna, nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà specificati nella parte motiva, , CP_7
e a pagare Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 immediatamente in favore di le spese processuali liquidate in euro 5.550,00 (di cui euro Controparte_1
550,00 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge››.
In particolare, per quel che ancora qui rileva, il giudice di primo grado affermava che:
- doveva ritenersi accertato che gli assegni erano stati emessi in favore di soggetti diversi da quelli che li avevano incassati, non avendo (la quale aveva CP_7 pacificamente emesso gli assegni per conto della compagnia) provato che i nominativi degli originari intestatari/beneficiari corrispondevano a quelli dei soggetti presentatisi per l'incasso;
- gli assegni, intercettati lungo il loro itinerario di spedizione e alterati nell'indicazione dell'intestatario/beneficiario, erano stati presentati per l'incasso presso sportelli della convenuta e delle chiamate in causa da soggetti che avevano esibito documenti di identità apparentemente corrispondenti ai nominativi degli intestatari/beneficiari;
- prescindendo dalla rilevabilità, più o meno agevole, dei documenti di identità esibiti e degli assegni, nell'indicazione dell'intestatario/beneficiario, non risultava eseguita, in sede di “stanza di compensazione” o di “check truncation”, alcuna verificazione sulla corrispondenza dei nominativi degli originari intestatari/beneficiari con i nominativi dei soggetti presentati per l'incasso;
- trattandosi di assegni di traenza, tale verificazione integrava il “rateo minimo” dell'ordinaria diligenza, “richiesta a ciascuno dei consociati e non della speciale diligenza richiesta all'operatore qualificato”;
pagina 3 di 15 - la mancata verificazione di quanto sopra integrava certamente negligenza e forse anche imperizia;
- a fronte di ciò, non poteva assolutamente ritenersi fornita dalla convenuta e dalle chiamate in causa la prova liberatoria prevista nell'art. 1218 c.c.
***
Hanno proposto appello, con due distinti atti di impugnazione, e Parte_1 [...]
nella qualità di incorporante la (di CP_4 Controparte_6 seguito, ). CP_4
***
I due giudizi - nei quali si sono costituite le appellate e Controparte_1 Controparte_3
(chiedendo il rigetto degli appelli) e nei quali è stata dichiarata la contumacia di
[...]
- sono stati riuniti e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle CP_7 conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate soltanto dalle appellanti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Si sintetizzeranno di seguito prima i motivi articolati dall'appellante Parte_1
(giudizio RG n. 3996/2022) e poi quelli articolati da (giudizio R.G. n. CP_4
4382/2022).
***
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia con riferimento al difetto di Parte_1 legittimazione denunciato dalla stessa, con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., poiché, premesso che non aveva allegato e provato le modalità di spedizione, CP_1 responsabile era il vettore, cui gli assegni erano stati consegnati, oppure la banca trattaria, cioè alla quale la negoziatrice presenta il titolo in stanza di compensazione per la CP_7
pagina 4 di 15 verifica della regolarità formale e della genuinità (affinché la trattaria, in caso di riscontro positivo, ne ordini il pagamento a favore del prenditore).
***
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto provata la contraffazione degli assegni, nonché sussistenti gli asseriti danni patrimoniali, in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., atteso che mancava la prova che gli assegni fossero stati originariamente emessi a favore di altri soggetti (diversi dai presentatori) e successivamente contraffatti, con modalità peraltro che aveva totalmente omesso di CP_1 precisare;
mancava altresì la prova che avesse effettivamente pagato due volte per CP_1 il medesimo sinistro.
***
Con il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto che le modalità di invio degli assegni non rilevassero in danno di i sensi dell'art. 1227 c.c.; CP_1 in primo luogo, quanto affermato in sentenza sulle modalità dei fatti era errato, atteso che gli assegni erano stati incassati presso gli sportelli della banca dai legittimi prenditori così come risultanti dai titoli presentati e vi era esatta corrispondenza tra i nominativi dei documenti d'identità e i nominativi degli intestatari emergenti dai titoli stessi con le relative sottoscrizioni;
in secondo luogo, si era volontariamente esposta a un rischio superiore a quello CP_1 consentito dalle norme di comune prudenza, essendo infondata l'affermazione secondo cui la condotta della banca aveva interrotto il nesso di causalità con l'eventuale imprudenza nella spedizione dei titoli.
***
Con il quarto motivo denuncia violazione ed erronea interpretazione dell'art. 43 c. 2 r.d.
1736/1933 (legge assegni) e dell'art. 1218 c.c., nella parte in cui il giudice ha considerato negligente durante la fase di negoziazione e pagamento degli assegni in parola, Parte_1 per non aver provveduto alla verificazione della corrispondenza fra il nominativo dell'intestatario/beneficiario indicato sugli assegni all'atto dell'emissione e il nominativo del soggetto presentatosi per l'incasso presso lo sportello bancario, così confondendo i ruoli dei diversi istituti bancari coinvolti nella vicenda per cui è causa (banca negoziatrice/girataria e banca trattaria); invero, solo la trattaria era in grado di avvedersi - stando alla tesi, CP_7 tutta da dimostrare, di - che i beneficiari indicati sui titoli erano differenti da quelli a CP_1 favore dei quali la stessa aveva emesso gli assegni, su mandato di in ogni CP_7 CP_1 caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la banca negoziatrice può essere pagina 5 di 15 ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione degli assegni sia rilevabile ictu oculi;
inoltre, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, e in particolare la normativa antiriciclaggio, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso a ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
***
Con il quinto motivo lamenta che il riparto di responsabilità tra le convenute era stato operato anche in violazione dell'art. 1227 c.c.
***
Alla luce di tutte le doglianze esposte nell'atto di gravame (alla cui lettura si rinvia),
ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
sia riguardo alle domande rassegnate dalla sia riguardo alle domande rassegnate
[...] Controparte_1 dalla Controparte_7
- nel merito: rigettare, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte, tutte le domande proposte da nonché tutte le domande Controparte_1 proposte dalla poiché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare Controparte_7 che non è tenuta a pagare alla nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà Parte_1 CP_1 meglio specificati in sentenza la somma complessiva di € 27.569,00, oltre accessori;
condannare la a CP_1 restituire a le somme pagate in esecuzione spontanea della sentenza impugnata, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla accertare e dichiarare - per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa - non Controparte_1 dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata – diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla accertare e dichiarare - per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa - non dovuto il Controparte_7 risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata - diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.;
pagina 6 di 15 - condannare la alla restituzione della somma complessiva di € 12.776,42 (o l'importo eventualmente CP_1 ridotto) che sarà medio tempore corrisposta dalla Banca, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre CNPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio››.
***
Venendo ora all'appello di , quest'ultima con il primo motivo lamenta l'omessa CP_4 pronuncia con riferimento al difetto di legittimazione passiva (o, comunque, sulla assenza di titolarità nel merito dal lato passivo dell'obbligazione) della Cassa di Risparmio di Ferrara e della (e, conseguentemente, di ), nonché Controparte_6 CP_4 violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, come eccepito in primo grado, l'assegno incassato dal signor era stato negoziato dalla e non dalla Parte_2 Controparte_8 [...]
. Controparte_6
***
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la contraffazione degli assegni, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115,
116 c.p.c., atteso che la stessa aveva riconosciuto che l'assegno era stato intestato CP_7 sin dall'origine a e non a (come sostenuto da in Parte_2 Controparte_9 CP_1 citazione), come confermato anche dalla totale assenza di segni di abrasione o di alterazione all'interno dell'assegno in questione, riconosciuta da nella propria comparsa di CP_7 costituzione e risposta (pag. 4); pertanto, nessuna responsabilità per l'errata compilazione dell'assegno di traenza poteva essere addebitata alle negoziatrici;
mancava quindi la prova che gli assegni fossero stati originariamente emessi a favore di altri soggetti (diversi dai presentatori) e successivamente contraffatti, con modalità peraltro che aveva CP_1 totalmente omesso di indicare.
***
Con il terzo motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., mancando la prova dell'incasso dell'assegno e del doppio pagamento.
***
Con il quarto motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le modalità di invio degli assegni non rilevassero ai sensi dell'art. 1227 c.c., norma, quest'ultima violata e/o falsamente applicata dal Tribunale.
***
pagina 7 di 15 Con il quinto motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha violato e/o falsamente applicato l'art. 43 c. 2 r.d. 1736/1933, atteso che solo la trattaria era in CP_7 grado di avvedersi - stando alla tesi, rimasta però indimostrata, di - che i beneficiari CP_1 indicati sui titoli erano differenti da quelli a favore dei quali la stessa aveva emesso CP_7 gli assegni, su mandato di CP_1
***
Alla luce di tutte le doglianze esposte nell'atto di gravame (alla cui lettura si rinvia), ha CP_4 formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto la medesima sentenza introdotto da con atto d'appello notificato in data 6 luglio 2022 e Parte_1 pendente innanzi a codesta ill.ma Corte sub n.r.g. 3996/2022, Sez. IV, Cons. Istr. Giudice AN AN, prima udienza fissata per l'1 dicembre 2022 ore 10,30, in totale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare (anche in rito) o pregiudiziale (anche nel merito): accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), il difetto di legittimazione passiva e/o la assenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione della , della e, Controparte_6 Controparte_6 conseguentemente, dell'esponente , sia riguardo alle domande rassegnate dalla CP_4 [...]
, sia riguardo alle domande rassegnate da e, conseguentemente, accertare e dichiarare CP_1 CP_7 nulla esser dovuto tanto all'una ( quanto all'altra ( ; CP_1 CP_7
- in via subordinata e nel merito: per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), rigettare tutte le domande proposte da , nonché tutte le domande proposte dalla , poiché infondate in Controparte_1 CP_7 fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che , Controparte_6 [...]
e, conseguentemente, l'esponente , non sono tenute a pagare Controparte_6 CP_4 alle nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà meglio specificati in sentenza la somma CP_1 complessiva di € 27.569,00, oltre accessori;
- in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla , accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e Controparte_1 domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), non dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto CP_1 evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata – diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma
1, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla , accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande CP_7 esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346
c.p.c.), non dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare CP_7 pagina 8 di 15 usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata - diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, per entrambi i gradi di giudizio››.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata in entrambi i giudizi da in quanto infondata. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Sulla base di siffatti principi, deve ritenersi che gli appelli non incorrano nella sanzione di inammissibilità, in quanto le appellanti hanno adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo Giudice e hanno indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Il quarto motivo dell'appello proposto da e il quinto motivo dell'appello proposto Parte_1 da sono fondati e hanno valore assorbente. CP_4
Entrambe le banche appellanti hanno negoziato gli assegni di traenza emessi da su CP_7 mandato di , ora CP_2 CP_1
La responsabilità della trattaria la quale non ha impugnato la sentenza ed è rimasta CP_7 contumace, è ormai accertata in via definitiva.
È pacifico che gli assegni presentati per l'incasso sono stati rimessi in stanza di compensazione a la quale doveva verificare (ed era l'unica a poterlo fare) la CP_7 corrispondenza del nominativo e del numero dell'assegno.
Con riguardo alle banche negoziatrici, visto anche il richiamo di alla responsabilità CP_1 oggettiva ribadito da (la quale ha poi fatto richiamo anche alla responsabilità da CP_1
pagina 9 di 15 contatto sociale) nelle comparse di costituzione in grado di appello, è opportuno, prima di esaminare il caso concreto, ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Com'è noto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 12477 del 21.5.2018 (pure richiamata da ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge CP_1 assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
In particolare, ha affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 citato, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e
1375 c.c. -, la Corte di legittimità ha affermato che non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Ha quindi concluso che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Già sulla scorta di tali principi, è evidente che l'indagine del primo giudice non doveva prescindere (come invece è avvenuto) dalla rilevabilità delle alterazioni dei documenti di pagina 10 di 15 identità e degli assegni, poiché questo è l'unico aspetto che avrebbe potuto eventualmente radicare la corresponsabilità della banca negoziatrice, e non la verificazione sulla corrispondenza dei nominativi degli originari intestatari/beneficiari con i nominativi dei soggetti presentati per l'incasso, che spetta invece alla banca trattaria che quegli assegni ha emesso.
Occorre, infatti, dar conto dell'ulteriore insegnamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n.
23388/2024), secondo cui, per quanto concerne la valutazione da svolgersi per l'accertamento della responsabilità del cassiere, è consolidato (Cass. Sez. 1, Sentenze nn.
34107 e 34108 del 19/12/2019) il principio per cui in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
è stato in particolare precisato che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale;
più di recente, il principio è stato ribadito, affermando che l'identificazione a mezzo di due documenti identificativi muniti di fotografia non è necessaria ai fini della individuazione del livello di diligenza qualificata, esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nel caso di pagamento di assegno a soggetto non legittimato, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Ha concluso la Suprema Corte che, nel caso di assegno circolare (ma il principio, ad avviso di questa Corte, vale anche per l'assegno di traenza), in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione, e di documento di identità, anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile dal cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie specifiche, è assolto con la verifica dell'esatta pagina 11 di 15 corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.
Deve inoltre escludersi (cfr. Cass. n. 16782 del 24/05/2022) che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta - ma individuata con documento di identità apparentemente autentico - per il sol fatto che questa sia residente in altra regione;
in un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato, deve negarsi (spiega la sempre Suprema Corte) che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto ad adottare particolari cautele, ove il possessore del documento, che intenda accendere un conto corrente e negoziare l'assegno di cui risulta beneficiario, sia anagraficamente residente in luogo diverso da quello in cui queste ultime operazioni debbano compiersi e ciò in quanto la distanza tra i due luoghi è priva di attitudine inferenziale ai fini che qui interessano.
A tanto si aggiunga che (cfr. Cass. n. 15934/2022) la concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e la mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione;
la mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.
Tornando al caso di specie, ha dedotto, in citazione, che gli assegni erano stati CP_1 emessi a nome di soggetti diversi da quelli che li avevano poi effettivamente incassati, previa contraffazione del nominativo.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nell'estendere la domanda alle banche chiamate in causa, si è limitata ad argomentare, in via del tutto generica e senza soffermarsi in modo specifico sui singoli assegni oggetto di causa, in ordine alla condotta che dovrebbe esigersi dal cassiere (osservazione in “controluce”, nonché attraverso il rilevamento tattile con i polpastrelli delle dita, di quelle che sono le diciture apposte), tanto più quando il prenditore dell'assegno, come nella fattispecie concreta, richieda l'accredito sul proprio conto presso la banca negoziatrice di un assegno di rilevante importo. pagina 12 di 15 Trattasi proprio di quegli elementi che ormai la giurisprudenza ritiene neutri e non rilevanti.
In sostanza, come si ricava anche dagli ulteriori scritti difensivi, non è stato allegato (né tanto meno provato) che gli assegni o i documenti d'identità fossero visibilmente alterati o contraffatti, avendo richiesto per la prima volta con le note di trattazione scritta CP_1 depositate il 25.6.2020 una c.t.u. diretta ad accertare, previa acquisizione degli originali dei titoli, le caratteristiche esteriori di essi, evidenziando la tipologia delle alterazioni eventualmente riscontrate.
Ne consegue che difetta la responsabilità delle negoziatrici e , alle quali Parte_1 CP_4 non era richiesto di adottare maggiori cautele o richiedere informazioni, trattandosi di condotta esigibile soltanto in presenza di elementi sospetti e anomali, che in questo caso difettano.
La sentenza va dunque riformata e la domanda proposta da ed estesa da CP_7 CP_1 nei confronti delle predette deve essere rigettata.
***
Tutti gli altri motivi sono assorbiti, al pari di ogni altra deduzione, questione o istanza.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
e devono essere condannate in solido, secondo il principio della CP_1 CP_7 soccombenza, a rifondere alle appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano (in base alle somme portate dagli assegni rispettivamente negoziati) secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per e da € 1.101,00 a € Parte_1
5.200,00 per , e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase CP_4 istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** pagina 13 di 15 Nulla per le spese nei confronti di dal momento che nessuna domanda Controparte_3
è stata svolta dalle appellanti nei suoi confronti.
Deve dunque ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili.
Ne discende che, non essendovi una posizione di contrasto con le appellanti e atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la pronuncia di condanna alle spese presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (cfr. Cass. n. 34174 del 15.11.2021), non vi è luogo per una pronuncia di condanna tra le suddette parti.
***
Da ultimo, quanto alla domanda di restituzione della somma complessiva di € 12.776,42, formulata da , nulla può essere disposto. Parte_1
Si legge infatti nell'atto di appello che “Adempiendo spontaneamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la provvederà al pagamento della somma complessiva di € 12.776,42, una volta ricevuta la CP_4 documentazione richiesta alla supporto del pagamento”. CP_1
Tuttavia, la stessa non ha poi allegato, né tanto meno documentato, il successivo versamento della somma di cui invoca la restituzione, di talché la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1270/2022, R.G. n. 59968/2014, pubblicata in data 26.1.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento degli appelli e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta le domande proposte in primo grado da e da (già Controparte_7 Controparte_1
nei confronti di e di (già Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
), in qualità di incorporante la Controparte_5
Controparte_6
2. condanna e (già al pagamento, Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2 in solido, in favore di e di (già Parte_1 Controparte_4 [...]
), in qualità di incorporante la Controparte_5 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per la prima Controparte_6 in € 5.077,00 e per la seconda in € 2.552,00 per compensi, per il primo grado, e per la prima in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi e per la seconda in € 804,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per pagina 14 di 15 legge;
3. nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN AN CH AT
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa AN AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma terzo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3996/2022 R.G.A.C.C., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 4382/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Previti e Daniele Franzini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE NEL PROC. N. 3996/2022
APPELLATA NEL PROC. N. 4382/2022
E
(già , c.f. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
pagina 1 di 15 rappresentata e difesa dall'avv.to Sveva Bernardini, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI
NONCHÈ
c.f. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Dominella Agostino, giusta procura generale alle liti per atto notaio , rep. n. 55418 racc. n. 16104, in atti Persona_1
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI già , Controparte_4 Controparte_5 in qualità di incorporante la c.f. Controparte_6
P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello e all'atto di appello nel giudizio riunito
APPELLATA nel proc. n. 3996/2022
APPELLANTE nel proc. n. 4382/2022
Controparte_7
APPELLATA NEI GIUDIZI RIUNITI, CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
(già conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_7 chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 27.569,00, oltre interessi e rivalutazione, portata da sette assegni di traenza (meglio indicati in atti), muniti di clausola di intrasferibilità, compilati ed emessi dalla convenuta su mandato dell' , CP_2 mediante prelievo dei fondi dai conti di cui era intestataria l'attrice, assegni che erano poi stati posti all'incasso da soggetti diversi dai legittimi beneficiari.
Deduceva che gli assegni erano stati incassati presso sportelli bancari oltremodo distanti dalla provincia di domiciliazione dei legittimi prenditori e, segnatamente, alcuni presso la stessa e altri presso la di a Roma, presso l'Istituto CP_7 Controparte_6 CP_6
Centrale delle Banche Popolari a Roma, presso la Banca di Roma e presso a CP_3
Napoli.
***
pagina 2 di 15 si costituiva, chiedendo e ottenendo di poter chiamare in causa CP_7 Parte_1
e , quali banche negoziatrici dei titoli oggetto di Controparte_6 CP_3 causa, le quali, a loro volta, si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.
***
Con sentenza n. 1270/2022, R.G. n. 59968/2014, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale di
Roma, così provvedeva:
‹‹… 1) condanna, nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà specificati nella parte motiva, , CP_7
e a pagare Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 immediatamente in favore di (già ), la somma di euro 27.569,00 oltre gli Controparte_1 Controparte_2 accessori, anche essi come specificati in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese processuali fra la convenuta e tutte le chiamate in causa;
3) condanna, nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà specificati nella parte motiva, , CP_7
e a pagare Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 immediatamente in favore di le spese processuali liquidate in euro 5.550,00 (di cui euro Controparte_1
550,00 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge››.
In particolare, per quel che ancora qui rileva, il giudice di primo grado affermava che:
- doveva ritenersi accertato che gli assegni erano stati emessi in favore di soggetti diversi da quelli che li avevano incassati, non avendo (la quale aveva CP_7 pacificamente emesso gli assegni per conto della compagnia) provato che i nominativi degli originari intestatari/beneficiari corrispondevano a quelli dei soggetti presentatisi per l'incasso;
- gli assegni, intercettati lungo il loro itinerario di spedizione e alterati nell'indicazione dell'intestatario/beneficiario, erano stati presentati per l'incasso presso sportelli della convenuta e delle chiamate in causa da soggetti che avevano esibito documenti di identità apparentemente corrispondenti ai nominativi degli intestatari/beneficiari;
- prescindendo dalla rilevabilità, più o meno agevole, dei documenti di identità esibiti e degli assegni, nell'indicazione dell'intestatario/beneficiario, non risultava eseguita, in sede di “stanza di compensazione” o di “check truncation”, alcuna verificazione sulla corrispondenza dei nominativi degli originari intestatari/beneficiari con i nominativi dei soggetti presentati per l'incasso;
- trattandosi di assegni di traenza, tale verificazione integrava il “rateo minimo” dell'ordinaria diligenza, “richiesta a ciascuno dei consociati e non della speciale diligenza richiesta all'operatore qualificato”;
pagina 3 di 15 - la mancata verificazione di quanto sopra integrava certamente negligenza e forse anche imperizia;
- a fronte di ciò, non poteva assolutamente ritenersi fornita dalla convenuta e dalle chiamate in causa la prova liberatoria prevista nell'art. 1218 c.c.
***
Hanno proposto appello, con due distinti atti di impugnazione, e Parte_1 [...]
nella qualità di incorporante la (di CP_4 Controparte_6 seguito, ). CP_4
***
I due giudizi - nei quali si sono costituite le appellate e Controparte_1 Controparte_3
(chiedendo il rigetto degli appelli) e nei quali è stata dichiarata la contumacia di
[...]
- sono stati riuniti e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle CP_7 conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 20.10.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 20.11.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate soltanto dalle appellanti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Si sintetizzeranno di seguito prima i motivi articolati dall'appellante Parte_1
(giudizio RG n. 3996/2022) e poi quelli articolati da (giudizio R.G. n. CP_4
4382/2022).
***
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia con riferimento al difetto di Parte_1 legittimazione denunciato dalla stessa, con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., poiché, premesso che non aveva allegato e provato le modalità di spedizione, CP_1 responsabile era il vettore, cui gli assegni erano stati consegnati, oppure la banca trattaria, cioè alla quale la negoziatrice presenta il titolo in stanza di compensazione per la CP_7
pagina 4 di 15 verifica della regolarità formale e della genuinità (affinché la trattaria, in caso di riscontro positivo, ne ordini il pagamento a favore del prenditore).
***
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto provata la contraffazione degli assegni, nonché sussistenti gli asseriti danni patrimoniali, in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., atteso che mancava la prova che gli assegni fossero stati originariamente emessi a favore di altri soggetti (diversi dai presentatori) e successivamente contraffatti, con modalità peraltro che aveva totalmente omesso di CP_1 precisare;
mancava altresì la prova che avesse effettivamente pagato due volte per CP_1 il medesimo sinistro.
***
Con il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto che le modalità di invio degli assegni non rilevassero in danno di i sensi dell'art. 1227 c.c.; CP_1 in primo luogo, quanto affermato in sentenza sulle modalità dei fatti era errato, atteso che gli assegni erano stati incassati presso gli sportelli della banca dai legittimi prenditori così come risultanti dai titoli presentati e vi era esatta corrispondenza tra i nominativi dei documenti d'identità e i nominativi degli intestatari emergenti dai titoli stessi con le relative sottoscrizioni;
in secondo luogo, si era volontariamente esposta a un rischio superiore a quello CP_1 consentito dalle norme di comune prudenza, essendo infondata l'affermazione secondo cui la condotta della banca aveva interrotto il nesso di causalità con l'eventuale imprudenza nella spedizione dei titoli.
***
Con il quarto motivo denuncia violazione ed erronea interpretazione dell'art. 43 c. 2 r.d.
1736/1933 (legge assegni) e dell'art. 1218 c.c., nella parte in cui il giudice ha considerato negligente durante la fase di negoziazione e pagamento degli assegni in parola, Parte_1 per non aver provveduto alla verificazione della corrispondenza fra il nominativo dell'intestatario/beneficiario indicato sugli assegni all'atto dell'emissione e il nominativo del soggetto presentatosi per l'incasso presso lo sportello bancario, così confondendo i ruoli dei diversi istituti bancari coinvolti nella vicenda per cui è causa (banca negoziatrice/girataria e banca trattaria); invero, solo la trattaria era in grado di avvedersi - stando alla tesi, CP_7 tutta da dimostrare, di - che i beneficiari indicati sui titoli erano differenti da quelli a CP_1 favore dei quali la stessa aveva emesso gli assegni, su mandato di in ogni CP_7 CP_1 caso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la banca negoziatrice può essere pagina 5 di 15 ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione degli assegni sia rilevabile ictu oculi;
inoltre, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, e in particolare la normativa antiriciclaggio, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso a ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
***
Con il quinto motivo lamenta che il riparto di responsabilità tra le convenute era stato operato anche in violazione dell'art. 1227 c.c.
***
Alla luce di tutte le doglianze esposte nell'atto di gravame (alla cui lettura si rinvia),
ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
sia riguardo alle domande rassegnate dalla sia riguardo alle domande rassegnate
[...] Controparte_1 dalla Controparte_7
- nel merito: rigettare, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte, tutte le domande proposte da nonché tutte le domande Controparte_1 proposte dalla poiché infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare Controparte_7 che non è tenuta a pagare alla nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà Parte_1 CP_1 meglio specificati in sentenza la somma complessiva di € 27.569,00, oltre accessori;
condannare la a CP_1 restituire a le somme pagate in esecuzione spontanea della sentenza impugnata, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla accertare e dichiarare - per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa - non Controparte_1 dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata – diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.;
- per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla accertare e dichiarare - per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa - non dovuto il Controparte_7 risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata - diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.;
pagina 6 di 15 - condannare la alla restituzione della somma complessiva di € 12.776,42 (o l'importo eventualmente CP_1 ridotto) che sarà medio tempore corrisposta dalla Banca, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione a decorrere dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi oltre CNPA ed IVA di entrambi i gradi di giudizio››.
***
Venendo ora all'appello di , quest'ultima con il primo motivo lamenta l'omessa CP_4 pronuncia con riferimento al difetto di legittimazione passiva (o, comunque, sulla assenza di titolarità nel merito dal lato passivo dell'obbligazione) della Cassa di Risparmio di Ferrara e della (e, conseguentemente, di ), nonché Controparte_6 CP_4 violazione dell'art. 112 c.p.c., atteso che, come eccepito in primo grado, l'assegno incassato dal signor era stato negoziato dalla e non dalla Parte_2 Controparte_8 [...]
. Controparte_6
***
Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la contraffazione degli assegni, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115,
116 c.p.c., atteso che la stessa aveva riconosciuto che l'assegno era stato intestato CP_7 sin dall'origine a e non a (come sostenuto da in Parte_2 Controparte_9 CP_1 citazione), come confermato anche dalla totale assenza di segni di abrasione o di alterazione all'interno dell'assegno in questione, riconosciuta da nella propria comparsa di CP_7 costituzione e risposta (pag. 4); pertanto, nessuna responsabilità per l'errata compilazione dell'assegno di traenza poteva essere addebitata alle negoziatrici;
mancava quindi la prova che gli assegni fossero stati originariamente emessi a favore di altri soggetti (diversi dai presentatori) e successivamente contraffatti, con modalità peraltro che aveva CP_1 totalmente omesso di indicare.
***
Con il terzo motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il danno, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115-116 c.p.c., mancando la prova dell'incasso dell'assegno e del doppio pagamento.
***
Con il quarto motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le modalità di invio degli assegni non rilevassero ai sensi dell'art. 1227 c.c., norma, quest'ultima violata e/o falsamente applicata dal Tribunale.
***
pagina 7 di 15 Con il quinto motivo denuncia erroneità della sentenza nella parte in cui ha violato e/o falsamente applicato l'art. 43 c. 2 r.d. 1736/1933, atteso che solo la trattaria era in CP_7 grado di avvedersi - stando alla tesi, rimasta però indimostrata, di - che i beneficiari CP_1 indicati sui titoli erano differenti da quelli a favore dei quali la stessa aveva emesso CP_7 gli assegni, su mandato di CP_1
***
Alla luce di tutte le doglianze esposte nell'atto di gravame (alla cui lettura si rinvia), ha CP_4 formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto la medesima sentenza introdotto da con atto d'appello notificato in data 6 luglio 2022 e Parte_1 pendente innanzi a codesta ill.ma Corte sub n.r.g. 3996/2022, Sez. IV, Cons. Istr. Giudice AN AN, prima udienza fissata per l'1 dicembre 2022 ore 10,30, in totale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via preliminare (anche in rito) o pregiudiziale (anche nel merito): accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), il difetto di legittimazione passiva e/o la assenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione della , della e, Controparte_6 Controparte_6 conseguentemente, dell'esponente , sia riguardo alle domande rassegnate dalla CP_4 [...]
, sia riguardo alle domande rassegnate da e, conseguentemente, accertare e dichiarare CP_1 CP_7 nulla esser dovuto tanto all'una ( quanto all'altra ( ; CP_1 CP_7
- in via subordinata e nel merito: per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), rigettare tutte le domande proposte da , nonché tutte le domande proposte dalla , poiché infondate in Controparte_1 CP_7 fatto e in diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che , Controparte_6 [...]
e, conseguentemente, l'esponente , non sono tenute a pagare Controparte_6 CP_4 alle nei limiti quantitativi e con il regime di solidarietà meglio specificati in sentenza la somma CP_1 complessiva di € 27.569,00, oltre accessori;
- in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla , accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e Controparte_1 domande esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346 c.p.c.), non dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto CP_1 evitare usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata – diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma
1, c.c.;
- in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui fossero confermate le domande risarcitorie avanzate dalla , accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, eccezioni, difese e domande CP_7 esposte in narrativa e negli atti del giudizio di primo grado (che qui si richiamano e ripropongono ex art. 346
c.p.c.), non dovuto il risarcimento richiesto, trattandosi di danni che la stessa avrebbe potuto evitare CP_7 pagina 8 di 15 usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., ovvero – in linea del tutto subordinata - diminuirlo secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, comma 1, c.c.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, per entrambi i gradi di giudizio››.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità degli appelli ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sollevata in entrambi i giudizi da in quanto infondata. CP_1
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Sulla base di siffatti principi, deve ritenersi che gli appelli non incorrano nella sanzione di inammissibilità, in quanto le appellanti hanno adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo Giudice e hanno indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Il quarto motivo dell'appello proposto da e il quinto motivo dell'appello proposto Parte_1 da sono fondati e hanno valore assorbente. CP_4
Entrambe le banche appellanti hanno negoziato gli assegni di traenza emessi da su CP_7 mandato di , ora CP_2 CP_1
La responsabilità della trattaria la quale non ha impugnato la sentenza ed è rimasta CP_7 contumace, è ormai accertata in via definitiva.
È pacifico che gli assegni presentati per l'incasso sono stati rimessi in stanza di compensazione a la quale doveva verificare (ed era l'unica a poterlo fare) la CP_7 corrispondenza del nominativo e del numero dell'assegno.
Con riguardo alle banche negoziatrici, visto anche il richiamo di alla responsabilità CP_1 oggettiva ribadito da (la quale ha poi fatto richiamo anche alla responsabilità da CP_1
pagina 9 di 15 contatto sociale) nelle comparse di costituzione in grado di appello, è opportuno, prima di esaminare il caso concreto, ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Com'è noto, la Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 12477 del 21.5.2018 (pure richiamata da ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge CP_1 assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
In particolare, ha affermato che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 citato, l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e
1375 c.c. -, la Corte di legittimità ha affermato che non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Ha quindi concluso che, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Già sulla scorta di tali principi, è evidente che l'indagine del primo giudice non doveva prescindere (come invece è avvenuto) dalla rilevabilità delle alterazioni dei documenti di pagina 10 di 15 identità e degli assegni, poiché questo è l'unico aspetto che avrebbe potuto eventualmente radicare la corresponsabilità della banca negoziatrice, e non la verificazione sulla corrispondenza dei nominativi degli originari intestatari/beneficiari con i nominativi dei soggetti presentati per l'incasso, che spetta invece alla banca trattaria che quegli assegni ha emesso.
Occorre, infatti, dar conto dell'ulteriore insegnamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n.
23388/2024), secondo cui, per quanto concerne la valutazione da svolgersi per l'accertamento della responsabilità del cassiere, è consolidato (Cass. Sez. 1, Sentenze nn.
34107 e 34108 del 19/12/2019) il principio per cui in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
è stato in particolare precisato che non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale;
più di recente, il principio è stato ribadito, affermando che l'identificazione a mezzo di due documenti identificativi muniti di fotografia non è necessaria ai fini della individuazione del livello di diligenza qualificata, esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nel caso di pagamento di assegno a soggetto non legittimato, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Ha concluso la Suprema Corte che, nel caso di assegno circolare (ma il principio, ad avviso di questa Corte, vale anche per l'assegno di traenza), in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione, e di documento di identità, anch'esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile dal cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie specifiche, è assolto con la verifica dell'esatta pagina 11 di 15 corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.
Deve inoltre escludersi (cfr. Cass. n. 16782 del 24/05/2022) che la diligenza richiesta alla banca cui venga presentato un assegno privo di segni di contraffazione implichi che questa debba astenersi dall'onorarlo ove l'assegno stesso sia girato per l'incasso da persona da essa sconosciuta - ma individuata con documento di identità apparentemente autentico - per il sol fatto che questa sia residente in altra regione;
in un quadro connotato dall'assenza di un sistema informatizzato che renda possibile la verifica in tempo reale dell'autenticità del documento di identità esibito dall'interessato, deve negarsi (spiega la sempre Suprema Corte) che l'incaricato della banca cui sia esibito un documento non recante tracce di alterazione sia tenuto ad adottare particolari cautele, ove il possessore del documento, che intenda accendere un conto corrente e negoziare l'assegno di cui risulta beneficiario, sia anagraficamente residente in luogo diverso da quello in cui queste ultime operazioni debbano compiersi e ciò in quanto la distanza tra i due luoghi è priva di attitudine inferenziale ai fini che qui interessano.
A tanto si aggiunga che (cfr. Cass. n. 15934/2022) la concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e la mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione;
la mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.
Tornando al caso di specie, ha dedotto, in citazione, che gli assegni erano stati CP_1 emessi a nome di soggetti diversi da quelli che li avevano poi effettivamente incassati, previa contraffazione del nominativo.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nell'estendere la domanda alle banche chiamate in causa, si è limitata ad argomentare, in via del tutto generica e senza soffermarsi in modo specifico sui singoli assegni oggetto di causa, in ordine alla condotta che dovrebbe esigersi dal cassiere (osservazione in “controluce”, nonché attraverso il rilevamento tattile con i polpastrelli delle dita, di quelle che sono le diciture apposte), tanto più quando il prenditore dell'assegno, come nella fattispecie concreta, richieda l'accredito sul proprio conto presso la banca negoziatrice di un assegno di rilevante importo. pagina 12 di 15 Trattasi proprio di quegli elementi che ormai la giurisprudenza ritiene neutri e non rilevanti.
In sostanza, come si ricava anche dagli ulteriori scritti difensivi, non è stato allegato (né tanto meno provato) che gli assegni o i documenti d'identità fossero visibilmente alterati o contraffatti, avendo richiesto per la prima volta con le note di trattazione scritta CP_1 depositate il 25.6.2020 una c.t.u. diretta ad accertare, previa acquisizione degli originali dei titoli, le caratteristiche esteriori di essi, evidenziando la tipologia delle alterazioni eventualmente riscontrate.
Ne consegue che difetta la responsabilità delle negoziatrici e , alle quali Parte_1 CP_4 non era richiesto di adottare maggiori cautele o richiedere informazioni, trattandosi di condotta esigibile soltanto in presenza di elementi sospetti e anomali, che in questo caso difettano.
La sentenza va dunque riformata e la domanda proposta da ed estesa da CP_7 CP_1 nei confronti delle predette deve essere rigettata.
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Tutti gli altri motivi sono assorbiti, al pari di ogni altra deduzione, questione o istanza.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
e devono essere condannate in solido, secondo il principio della CP_1 CP_7 soccombenza, a rifondere alle appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano (in base alle somme portate dagli assegni rispettivamente negoziati) secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per e da € 1.101,00 a € Parte_1
5.200,00 per , e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase CP_4 istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** pagina 13 di 15 Nulla per le spese nei confronti di dal momento che nessuna domanda Controparte_3
è stata svolta dalle appellanti nei suoi confronti.
Deve dunque ritenersi che la notifica dell'atto di appello non abbia valore di "vocatio in ius", ma di mera "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili.
Ne discende che, non essendovi una posizione di contrasto con le appellanti e atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la pronuncia di condanna alle spese presuppone la qualità di parte, nonché la soccombenza (cfr. Cass. n. 34174 del 15.11.2021), non vi è luogo per una pronuncia di condanna tra le suddette parti.
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Da ultimo, quanto alla domanda di restituzione della somma complessiva di € 12.776,42, formulata da , nulla può essere disposto. Parte_1
Si legge infatti nell'atto di appello che “Adempiendo spontaneamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la provvederà al pagamento della somma complessiva di € 12.776,42, una volta ricevuta la CP_4 documentazione richiesta alla supporto del pagamento”. CP_1
Tuttavia, la stessa non ha poi allegato, né tanto meno documentato, il successivo versamento della somma di cui invoca la restituzione, di talché la domanda non può essere accolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1270/2022, R.G. n. 59968/2014, pubblicata in data 26.1.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento degli appelli e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, rigetta le domande proposte in primo grado da e da (già Controparte_7 Controparte_1
nei confronti di e di (già Controparte_2 Parte_1 Controparte_4
), in qualità di incorporante la Controparte_5
Controparte_6
2. condanna e (già al pagamento, Controparte_7 Controparte_1 Controparte_2 in solido, in favore di e di (già Parte_1 Controparte_4 [...]
), in qualità di incorporante la Controparte_5 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per la prima Controparte_6 in € 5.077,00 e per la seconda in € 2.552,00 per compensi, per il primo grado, e per la prima in € 804,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi e per la seconda in € 804,50 per esborsi ed € 2.419,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per pagina 14 di 15 legge;
3. nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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