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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 145/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
CO alla Via Nazionale,36 C.F: e nato il C.F._1 Parte_2
20/01/1974 a Napoli e residente in [...] C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dall'Avv. Antonio Montanino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Pomigliano d'Arco alla Via Alfieri n. 2,
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di OR Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare DE 05.11.2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio secondo le condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. conclude perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 01.01.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in data 19/04/2001 in OR DE CO.
A sostegno DEla domanda deducevano:
1. che il giorno 19.04.2001 i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nate due figli: nato il [...] a [...] Pt_1 di Somma e nata il [...] a [...]; Per_1
3. che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si era logorato in conseguenza di insanabili contrasti di natura caratteriale che hanno fatto venire meno quella “affectio materialis” necessaria all'armonico sviluppo DEla famiglia;
4. che la situazione è divenuta insostenibile e le parti di comune accordo hanno deciso di non poter continuare ulteriormente il rapporto coniugale, sicchè avevano deciso di separarsi e la separazione veniva sancita con Sentenza n°9/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza, in data 14/01/2022;
5. che intendevano conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e confermarsi interamente gli accordi di separazione, come stabiliti nei patti di separazione consensuale omologati (come in atti).
Le parti comparivano personalmente innanzi al giudice DEegato all'udienza DE
29.04.2024, e venivano invitate a chiarire la posizione DEla figlia ancora minore
, (nata il [...]) dal momento che quest'ultima in base alla sentenza di Per_1 separazione n. 9/2022 DE Tribunale di Piacenza, pubblicata in data 14.01.2022, risultava affidata ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio in conformità a quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Roma con decreto DE 21.05.2020.
In merito dichiarava: “ attualmente vivo a OR DE CO con mia Parte_1 figlia , mentre che è maggiorenne, vive con il padre a casa DEla Per_1 Pt_1 madre di lui a Barra. In merito al procedimento presso il Tribunale dei minori, non ho più notizie da anni e infatti mia figlia non è più seguita dai servizi sociali di Anzio con i quali non ho più contatti. Credo che l'affidamento ai servizi sociali sia stato revocato anche perché ricordo che alla fine il Tribunale dei minori dispose l'affido condiviso di
a me e al padre”. Per_1
Il giudice DEegato, dunque, rilevato che mancava in atti attestazione di passaggio in giudicato DEla sentenza di separazione e che la predetta sentenza, quanto
2 all'affidamento DEla minore e ad ogni misura di tutela DEla stessa, disponeva Per_1 in conformità a quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto DE 21.05.2020 recepito in sentenza ed in base al quale la minore era affidata, in via provvisoria, ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio, con limitazione DEla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, rinviava la causa all'udienza DE
09.10.2024, ritenendo necessario acquisire documentazione attestante lo stato e/o l'avvenuta definizione o meno DE procedimento promosso dalla Procura DEla
Repubblica dei minori dinanzi al predetto Tribunale dei minorenni di Roma, chiedendo all'uopo informazioni ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio e invitando altresì le parti a depositare la documentazione reddituale di all'art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c.
All'udienza DE 09.10.2024 il difensore dei ricorrenti rappresentava di aver depositato in atti attestazione di passaggio in giudicato DEla sentenza di separazione, e le parti, comparse personalmente, ribadivano di nulla sapere sugli esiti DE procedimento incardinato presso il Tribunale dei Minorenni di Roma;
la dichiarava: Parte_1
vive con me a OR DE CO, non frequenta la scuola ma stiamo cercando di Per_1 inserirla nel mondo DE lavoro, ad aprile 2025 compirà diciotto anni;
il papà è Per_1 presente nella vita di e paga il mantenimento anche se non sempre con Per_1 puntualità. Io non lavoro ma percepisco l'assegno di inclusione di euro 855,00 mensile
e l'assegno unico di euro 200,00, non ho altre fonti di reddito, ma convivo con un compagno che mi aiuta;
vivo in una casa in locazione e pago un canone di euro
450,00”; il a sua volta dichiarava: “ io vivo sempre con nostro figlio a Pt_2 Pt_1 casa di mia madre a Barra via Mastelloni scala c interno 6; sono stato sospeso dal lavoro per le vicissitudini DEla separazione, ed allo stato sono disoccupato e mi aiuta mia madre, non percepisco nessun tipo di reddito;
si è diplomato ed è in cerca Pt_1 di lavoro;
viviamo in una casa popolare, mia madre è pensionata, e percepisce euro
900,00 circa di pensione al mese;
ho un rapporto di frequentazione costante con
”. Per_1
I ricorrenti quindi alla predetta udienza in ordine alle condizioni accessorie DE divorzio a modifica di quanto previsto in ricorso congiuntamente chiedevano di disporre: l'affido condiviso di con collazione prevalente presso la madre in Per_1
OR DE CO alla via Nazionale 36; tenuto DEl'età di nata il [...] e Per_1 prossima al compimento DEla maggiore età la possibilità di visite libere tra il padre e la minore;
di porre a carico DE padre a titolo di contributo al mantenimento DEla
3 figlia l'importo ad oggi rivalutato di euro 237,00, oltre al 50% DEle spese Per_1 straordinarie come previsto nella sentenza di separazione.
L'avvocato Montanino chiedeva termine per depositare la documentazione reddituale e la causa veniva rinviata in modalità cartolare all'udienza DE 05.11.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 entrambi i ricorrenti affermavano di voler conseguire la cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio alle condizioni sottoscritte in ricorso.
Il P.M. in data 11.11.2024 concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio DEla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento DEla minore , non possono essere recepite dal Tribunale, Per_1 siccome non conformi all'interesse DEla minore.
Con sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Piacenza in data
14.01.2024 e passata in giudicato (come da attestazione di Cancelleria DE
18.09.2022, depositata in data 08.10.2024), venivano recepite le condizioni DEla separazione concordate dalle parti, e si affermava che “quanto all'affidamento DEla figlia minore deve essere confermato quanto disposto con decreto DE Tribunale Per_1 per i Minorenni di Roma in data 21,05.2020, con affidamento DEla minore al Per_1
Servizio Sociale di Anzio, limitazione DEla responsabilità genitoriale dei genitori, nonché plurime misure e prescrizioni a tutela DEla minore, che trovano giustificazione nella grave conflittualità tra le parti e nelle situazioni indicative di inadeguatezza genitoriale come descritte sulla motivazione posta a fondamento DE decreto”,(cfr sentenza n. 9/2022 e decreto DE Tribunale dei Minorenni di Roma depositato in atti in data 23.02.2024).
In particolare con la richiamata sentenza: veniva disposto l'affidamento DEla minore ai Servizi Sociali recependosi il decreto DE Tribunale dei Minori di Roma DE Per_1
21.05.2020; si dava atto che i coniugi avrebbero provveduto autonomamente al loro mantenimento;
si poneva a carico DE l'obbligo di versare alla Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento DEla figlia minore, oltre a partecipare al 50% alle spese straordinarie;
si dava atto che il figlio maggiorenne restava collocato presso il padre a Napoli nell'appartamento DEla nonna Pt_1 paterna.
Con il richiamato decreto DE Tribunale dei Minori di Roma DE 21.05.2020, la minore veniva affidata in via provvisoria ed urgente ai Servizi Sociali di Anzio, in Per_1
4 attesa di ulteriori accertamenti da svolgersi anche per il tramite dei servizi sociali DEegati e tanto a seguito di ricorso promosso in data 30.01.2029 dal PMM che chiedeva l'apertura di un procedimento a tutela DEla predetta minore per la situazione di elevata conflittualità dei genitori.
Con nota pervenuta in data 14.05.2024 i Servizi Sociali DE Comune di Anzio comunicavano che il nucleo familiare non era mai stato residente nel territorio DE
Comune di Anzio ma solo ivi domiciliato presso un terzo soggetto (compagno DEla madre) e tanto fino all'anno 2021 epoca in cui risulta trasferito a OR DE CO.
Dalla documentazione allegata alla predetta nota e risalente all'anno 2019 risulta che i predetti servizi sociali venivano incaricati dal Tribunale dei Minorenni di Roma di relazionare sul nucleo familiare e che la accedeva al servizio Parte_1 rappresentando una situazione di violenza domestica subita da parte DE marito;
con nota datata 14.12.2021 ed indirizzata al Tribunale dei Minorenni di Roma, al
Tribunale dei Minorenni di Napoli, ed al Tribunale di Piacenza, i predetti Servizi
Sociali rappresentano di aver tentato vanamente di contattare la madre DEla minore e che come comunicato dall'istituto scolastico di Anzio ove quest'ultima era iscritta, la stessa dal 29.04.2021 risultava trasferita presso un Istituto Comprensivo di OR DE CO (cfr nota Servizi Sociali di Anzio e relativi allegati pervenuta in data
14.05.2024).
Ciò posto si evidenzia che i ricorrenti in ricorso hanno chiesto di confermare quanto previsto in sede di separazione giudiziale, ovvero l'affidamento DEla figlia minore ai servizi Sociali DE Comune di Anzio;
che all'udienza DE 10.10.2024 hanno chiesto invece a modifica di quanto previsto in ricorso di affidare la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, e poi in sede di note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 hanno nuovamente chiesto di voler conseguire la dichiarazione di cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Orbene, in disparte ogni rilievo sulle diverse ed incongruenti conclusioni DEle parti, si evidenzia che la minore non risulta più seguita dai Servizi Sociali di Anzio, come dagli stessi comunicato, fin dall'anno 2021, e nulla le parti hanno prodotto al fine di attestare l'esito DE giudizio incardinato presso il Tribunale dei Minorenni di Roma.
Sul punto va, invero, sottolineato che il potere di controllo rimesso al tribunale circa il superiore interesse dei minori - la cui posizione trova, peraltro, incondizionata tutela nella partecipazione al giudizio DE pubblico ministero - coinvolge sia i profili personali relativi all'affidamento e alla disciplina DEle visite da parte DE genitore non
5 collocatario che i profili patrimoniali relativi al mantenimento DEla prole da parte dei genitori: aspetti la cui congruità va valutata dal tribunale con preminente riferimento all'interesse morale e materiale dei minori medesimi e può, conseguentemente, indurre al rigetto di un accordo non perfettamente aderente all'interesse di minori in esso coinvolti.
Nella fattispecie l'elevata conflittualità tra le parti esistente in passato, e, soprattutto,
l'assenza di dati certi in ordine al regime di affido DEla minore come stabilito dal
Tribunale dei Minori di Roma, e le diverse ed incongruenti conclusioni rassegnate dalle parti, inducono il collegio a ritenere necessario nel superiore interesse di quest'ultima un approfondimento istruttorio, che non appare compatibile con il procedimento a domanda congiunta scelto dalle parti, che consente al Tribunale solo di recepire o meno l'accordo raggiunto dalle stesse, prevendendosi espressamente che il Collegio in caso di “inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” (cfr art. 473 bis 51, IV comma, c.p.c).
Le suesposte considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a rigettare la domanda.
Le spese di lite, tenuto conto che trattasi di un ricorso a domanda congiunta vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) rigetta la domanda;
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio DE 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 145/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
CO alla Via Nazionale,36 C.F: e nato il C.F._1 Parte_2
20/01/1974 a Napoli e residente in [...] C.F. entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dall'Avv. Antonio Montanino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Pomigliano d'Arco alla Via Alfieri n. 2,
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di OR Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare DE 05.11.2024 le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio secondo le condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. conclude perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio, con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto depositato il 01.01.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto in data 19/04/2001 in OR DE CO.
A sostegno DEla domanda deducevano:
1. che il giorno 19.04.2001 i due avevano contratto matrimonio concordatario;
2. che dalla loro unione erano nate due figli: nato il [...] a [...] Pt_1 di Somma e nata il [...] a [...]; Per_1
3. che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si era logorato in conseguenza di insanabili contrasti di natura caratteriale che hanno fatto venire meno quella “affectio materialis” necessaria all'armonico sviluppo DEla famiglia;
4. che la situazione è divenuta insostenibile e le parti di comune accordo hanno deciso di non poter continuare ulteriormente il rapporto coniugale, sicchè avevano deciso di separarsi e la separazione veniva sancita con Sentenza n°9/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza, in data 14/01/2022;
5. che intendevano conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili DE matrimonio e confermarsi interamente gli accordi di separazione, come stabiliti nei patti di separazione consensuale omologati (come in atti).
Le parti comparivano personalmente innanzi al giudice DEegato all'udienza DE
29.04.2024, e venivano invitate a chiarire la posizione DEla figlia ancora minore
, (nata il [...]) dal momento che quest'ultima in base alla sentenza di Per_1 separazione n. 9/2022 DE Tribunale di Piacenza, pubblicata in data 14.01.2022, risultava affidata ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio in conformità a quanto stabilito dal Tribunale dei Minorenni di Roma con decreto DE 21.05.2020.
In merito dichiarava: “ attualmente vivo a OR DE CO con mia Parte_1 figlia , mentre che è maggiorenne, vive con il padre a casa DEla Per_1 Pt_1 madre di lui a Barra. In merito al procedimento presso il Tribunale dei minori, non ho più notizie da anni e infatti mia figlia non è più seguita dai servizi sociali di Anzio con i quali non ho più contatti. Credo che l'affidamento ai servizi sociali sia stato revocato anche perché ricordo che alla fine il Tribunale dei minori dispose l'affido condiviso di
a me e al padre”. Per_1
Il giudice DEegato, dunque, rilevato che mancava in atti attestazione di passaggio in giudicato DEla sentenza di separazione e che la predetta sentenza, quanto
2 all'affidamento DEla minore e ad ogni misura di tutela DEla stessa, disponeva Per_1 in conformità a quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto DE 21.05.2020 recepito in sentenza ed in base al quale la minore era affidata, in via provvisoria, ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio, con limitazione DEla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, rinviava la causa all'udienza DE
09.10.2024, ritenendo necessario acquisire documentazione attestante lo stato e/o l'avvenuta definizione o meno DE procedimento promosso dalla Procura DEla
Repubblica dei minori dinanzi al predetto Tribunale dei minorenni di Roma, chiedendo all'uopo informazioni ai Servizi Sociali DE Comune di Anzio e invitando altresì le parti a depositare la documentazione reddituale di all'art. 473 bis 12, comma 3, c.p.c.
All'udienza DE 09.10.2024 il difensore dei ricorrenti rappresentava di aver depositato in atti attestazione di passaggio in giudicato DEla sentenza di separazione, e le parti, comparse personalmente, ribadivano di nulla sapere sugli esiti DE procedimento incardinato presso il Tribunale dei Minorenni di Roma;
la dichiarava: Parte_1
vive con me a OR DE CO, non frequenta la scuola ma stiamo cercando di Per_1 inserirla nel mondo DE lavoro, ad aprile 2025 compirà diciotto anni;
il papà è Per_1 presente nella vita di e paga il mantenimento anche se non sempre con Per_1 puntualità. Io non lavoro ma percepisco l'assegno di inclusione di euro 855,00 mensile
e l'assegno unico di euro 200,00, non ho altre fonti di reddito, ma convivo con un compagno che mi aiuta;
vivo in una casa in locazione e pago un canone di euro
450,00”; il a sua volta dichiarava: “ io vivo sempre con nostro figlio a Pt_2 Pt_1 casa di mia madre a Barra via Mastelloni scala c interno 6; sono stato sospeso dal lavoro per le vicissitudini DEla separazione, ed allo stato sono disoccupato e mi aiuta mia madre, non percepisco nessun tipo di reddito;
si è diplomato ed è in cerca Pt_1 di lavoro;
viviamo in una casa popolare, mia madre è pensionata, e percepisce euro
900,00 circa di pensione al mese;
ho un rapporto di frequentazione costante con
”. Per_1
I ricorrenti quindi alla predetta udienza in ordine alle condizioni accessorie DE divorzio a modifica di quanto previsto in ricorso congiuntamente chiedevano di disporre: l'affido condiviso di con collazione prevalente presso la madre in Per_1
OR DE CO alla via Nazionale 36; tenuto DEl'età di nata il [...] e Per_1 prossima al compimento DEla maggiore età la possibilità di visite libere tra il padre e la minore;
di porre a carico DE padre a titolo di contributo al mantenimento DEla
3 figlia l'importo ad oggi rivalutato di euro 237,00, oltre al 50% DEle spese Per_1 straordinarie come previsto nella sentenza di separazione.
L'avvocato Montanino chiedeva termine per depositare la documentazione reddituale e la causa veniva rinviata in modalità cartolare all'udienza DE 05.11.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 entrambi i ricorrenti affermavano di voler conseguire la cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio alle condizioni sottoscritte in ricorso.
Il P.M. in data 11.11.2024 concludeva per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili DE matrimonio, con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio DEla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento DEla minore , non possono essere recepite dal Tribunale, Per_1 siccome non conformi all'interesse DEla minore.
Con sentenza di separazione giudiziale resa dal Tribunale di Piacenza in data
14.01.2024 e passata in giudicato (come da attestazione di Cancelleria DE
18.09.2022, depositata in data 08.10.2024), venivano recepite le condizioni DEla separazione concordate dalle parti, e si affermava che “quanto all'affidamento DEla figlia minore deve essere confermato quanto disposto con decreto DE Tribunale Per_1 per i Minorenni di Roma in data 21,05.2020, con affidamento DEla minore al Per_1
Servizio Sociale di Anzio, limitazione DEla responsabilità genitoriale dei genitori, nonché plurime misure e prescrizioni a tutela DEla minore, che trovano giustificazione nella grave conflittualità tra le parti e nelle situazioni indicative di inadeguatezza genitoriale come descritte sulla motivazione posta a fondamento DE decreto”,(cfr sentenza n. 9/2022 e decreto DE Tribunale dei Minorenni di Roma depositato in atti in data 23.02.2024).
In particolare con la richiamata sentenza: veniva disposto l'affidamento DEla minore ai Servizi Sociali recependosi il decreto DE Tribunale dei Minori di Roma DE Per_1
21.05.2020; si dava atto che i coniugi avrebbero provveduto autonomamente al loro mantenimento;
si poneva a carico DE l'obbligo di versare alla Pt_2 Parte_1
l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento DEla figlia minore, oltre a partecipare al 50% alle spese straordinarie;
si dava atto che il figlio maggiorenne restava collocato presso il padre a Napoli nell'appartamento DEla nonna Pt_1 paterna.
Con il richiamato decreto DE Tribunale dei Minori di Roma DE 21.05.2020, la minore veniva affidata in via provvisoria ed urgente ai Servizi Sociali di Anzio, in Per_1
4 attesa di ulteriori accertamenti da svolgersi anche per il tramite dei servizi sociali DEegati e tanto a seguito di ricorso promosso in data 30.01.2029 dal PMM che chiedeva l'apertura di un procedimento a tutela DEla predetta minore per la situazione di elevata conflittualità dei genitori.
Con nota pervenuta in data 14.05.2024 i Servizi Sociali DE Comune di Anzio comunicavano che il nucleo familiare non era mai stato residente nel territorio DE
Comune di Anzio ma solo ivi domiciliato presso un terzo soggetto (compagno DEla madre) e tanto fino all'anno 2021 epoca in cui risulta trasferito a OR DE CO.
Dalla documentazione allegata alla predetta nota e risalente all'anno 2019 risulta che i predetti servizi sociali venivano incaricati dal Tribunale dei Minorenni di Roma di relazionare sul nucleo familiare e che la accedeva al servizio Parte_1 rappresentando una situazione di violenza domestica subita da parte DE marito;
con nota datata 14.12.2021 ed indirizzata al Tribunale dei Minorenni di Roma, al
Tribunale dei Minorenni di Napoli, ed al Tribunale di Piacenza, i predetti Servizi
Sociali rappresentano di aver tentato vanamente di contattare la madre DEla minore e che come comunicato dall'istituto scolastico di Anzio ove quest'ultima era iscritta, la stessa dal 29.04.2021 risultava trasferita presso un Istituto Comprensivo di OR DE CO (cfr nota Servizi Sociali di Anzio e relativi allegati pervenuta in data
14.05.2024).
Ciò posto si evidenzia che i ricorrenti in ricorso hanno chiesto di confermare quanto previsto in sede di separazione giudiziale, ovvero l'affidamento DEla figlia minore ai servizi Sociali DE Comune di Anzio;
che all'udienza DE 10.10.2024 hanno chiesto invece a modifica di quanto previsto in ricorso di affidare la minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, e poi in sede di note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 hanno nuovamente chiesto di voler conseguire la dichiarazione di cessazione degli effetti civili DE loro matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Orbene, in disparte ogni rilievo sulle diverse ed incongruenti conclusioni DEle parti, si evidenzia che la minore non risulta più seguita dai Servizi Sociali di Anzio, come dagli stessi comunicato, fin dall'anno 2021, e nulla le parti hanno prodotto al fine di attestare l'esito DE giudizio incardinato presso il Tribunale dei Minorenni di Roma.
Sul punto va, invero, sottolineato che il potere di controllo rimesso al tribunale circa il superiore interesse dei minori - la cui posizione trova, peraltro, incondizionata tutela nella partecipazione al giudizio DE pubblico ministero - coinvolge sia i profili personali relativi all'affidamento e alla disciplina DEle visite da parte DE genitore non
5 collocatario che i profili patrimoniali relativi al mantenimento DEla prole da parte dei genitori: aspetti la cui congruità va valutata dal tribunale con preminente riferimento all'interesse morale e materiale dei minori medesimi e può, conseguentemente, indurre al rigetto di un accordo non perfettamente aderente all'interesse di minori in esso coinvolti.
Nella fattispecie l'elevata conflittualità tra le parti esistente in passato, e, soprattutto,
l'assenza di dati certi in ordine al regime di affido DEla minore come stabilito dal
Tribunale dei Minori di Roma, e le diverse ed incongruenti conclusioni rassegnate dalle parti, inducono il collegio a ritenere necessario nel superiore interesse di quest'ultima un approfondimento istruttorio, che non appare compatibile con il procedimento a domanda congiunta scelto dalle parti, che consente al Tribunale solo di recepire o meno l'accordo raggiunto dalle stesse, prevendendosi espressamente che il Collegio in caso di “inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda” (cfr art. 473 bis 51, IV comma, c.p.c).
Le suesposte considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a rigettare la domanda.
Le spese di lite, tenuto conto che trattasi di un ricorso a domanda congiunta vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
a) rigetta la domanda;
b) Nulla sulle spese.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di consiglio DE 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott. ssa Marianna Lopiano
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