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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/06/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
R.Gen. N. 857/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ONsigliere
Dott. Annamaria Laneri ONsigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n.857/2019 R.G. (a cui sono riuniti i proc. n. 874/19 e Cause di responsabilità
887/19) promossa con atto di appello e posta in decisione all'udienza contro gli organi
collegiale del 20 marzo 2024 amministrativi e di d a controllo, i direttori
in persona del CURATORE E_ generali e i liquidatori rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Granelli del foro di Bergamo e delle società, delle dall'avv. Glauco Arcaini presso il cui studio in Brescia, via Solferino n. 26, è mutue assicuratrici e elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di appello società
APPELLANTE nel proc. 857/19
E da
Parte_2
pagina 1 di 57 Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Dario Marchese
in forza di procura speciale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Profeta in Pisogne (BS), via Bettoni n. 3,
APPELLANTE nel proc. 887/2019 RG
E da
Parte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valtulini e dall'avv. Stefania
Pagani, presso il cui studio in Trescore Balenario, via Locatelli n. 82 ha eletto domicilio
APPELLANTE nel proc. N. 874/19 RG
c o n t r o
Parte_4
[...]
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci del foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, via
Casalino n. 13, per procura a margine della comparsa di risposta
APPELLANTI INCIDENTALI
contro
AR
[...]
pagina 2 di 57 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Barbieri per procura in calce alla comparsa di risposta depositate separatamente
E contro
[...]
ONtroparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Baj del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Teodoro Frizzoni n. 22, per delega in atti
APPELLATA
E contro
, quale avente causa di CP_3 Parte_5 [...]
già in ONtroparte_4 Parte_6
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Alberti del foro di Brescia e dall'avv.
Matteo Difini di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia, via XX Settembre n. 66, per delega in calce alla copia notificata della comparsa di riassunzione
APPELLATA
E contro
appresentante Generale per l'Italia, in persona del ONtroparte_5
legale rappresentante pro tempore
pagina 3 di 57 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Gussetti e dall'avv. Giovanna
Ghielmetti, entrambi del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Carducci n. 11, delega a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 21.5.2019 n.
1504/2019
CONCLUSIONI
Per il ONtroparte_6 CP_7
Dando atto di aver definito la controversia con i IGi , ONtroparte_2
, , ONtroparte_2 Parte_7 Parte_4 Parte_4
e con conseguente rinuncia a qualsivoglia
[...] Parte_3
domanda svolta nei loro confronti, il Fallimento attore precisa le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE: se ritenuto del caso, dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra il attore e i IGi , E_ ONtroparte_2
, , ONtroparte_2 Parte_7 Parte_4 Parte_4
e a spese legali compensate;
[...] Parte_3
NEL MERITO: - accertata e dichiarata la responsabilità solidale ex artt. 2392,
2393, 2394, 2394 bis, 2407 cod. civ. e 146 L.F. dei convenuti per i fatti di cui
è causa e in relazione ai periodi di carica, condannare i IGi CP
, e , in via tra di loro solidale, a risarcire al
[...] AR CP_2 pagina 4 di 57 Fallimento attore tutti i danni causati, quantificati nell'importo di € 994.034,47
o nella diversa somma accertanda in corso di causa, se del caso anche equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare, inoltre, il IG a versare al Fallimento AR
attore l'importo di € 260.000,00 illegittimamente prelevato tra il Giugno e l'Agosto 2006, oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria.
-condannare, ancora, il IG , in via solidale con la AR
IGa , a versare al Fallimento attore l'importo di € AR
387.000,00 dovuto per le causali di cui in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- in conseguenza della riforma della sentenza gravata condannare, in via tra di loro solidale, i IGi , AR AR
alla rifusione, a favore del CP_2 E_
delle spese legali di primo grado e delle spese di CTU;
[...]
SEMPRE NEL MERITO: accertata la responsabilità risarcitoria nei confronti della Procedura attrice anche della Sig.ra escludere la CP_2
condanna del a rifondere alla stessa le E_
spese legali liquidate dal Tribunale di Brescia in Euro 21.387,00 oltre 15% e accessori di legge e condannare, per l'effetto, la Sig.ra alla CP_2
restituzione in favore a favore del E_
dell'importo eventualmente corrisposto in esecu-zione della sentenza di primo grado;
pagina 5 di 57 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese legali del presente grado di giudizio.
Per AR
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
rigettare le domande formulate dall'appellante, siccome infondate in fatto ed in diritto, ovvero nulle per indeterminatezza e/o carenza di legittimazione attiva, per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa nella comparsa di costituzione
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Dato atto dell'avvenuta transazione con gli appellati condannati in primo grado e della richiesta della cessazione della materia del contendere nei loro confronti, dichiararsi cessata la materia del contendere anche nei confronti della sig.ra trattandosi di AR
un'obbligazione solidale.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Ci si oppone, non accettando il contraddittorio, alla domanda da ultimo formulata dalla curatela nei confronti del sig. e “in via solidale nei confronti di AR CP
, a pagare al fallimento attore l'importo di euro
[...]
387.000,00” in quanto domanda nuova non formulata in atto di citazione nei confronti della convenuta.
IN ULTERIORE SUBORDINE: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande svolte dall'attrice,
accertare e graduare la responsabilità della sig.ra in funzione della CP
rilevanza, gravità, periodo ed incidenza causale dell'effettivo ruolo svolto in pagina 6 di 57 relazione agli addebiti contestati.
In ogni caso spese di causa rifuse per entrambi i gradi del giudizio (ponendo le spese del primo grado a favore dello stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).
Per : AR
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, ovvero nulle per indeterminatezza e/o carenza di legittimazione attiva,
per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa nella comparsa di costituzione, rigettandosi altresì le domande nuove formulate da controparte,
così come dettagliatamente indicate in comparsa di risposta, per le quali non si accetta il contraddittorio.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Dato atto dell'avvenuta transazione con gli appellati condannati in primo grado e della richiesta della cessazione della materia del contendere nei loro confronti, dichiararsi cessata la materia del contendere anche nei confronti del sig. trattandosi di AR
obbligazione solidale già adempiuta dagli altri obbligati.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande svolte dall'attrice, accertare e graduare la responsabilità del sig. in CP
funzione della rilevanza, gravità, periodo ed incidenza causale dell'effettivo ruolo svolto in relazione agli addebiti contestati.
pagina 7 di 57 In ogni caso Spese di causa rifuse per entrambi i gradi del giudizio (ponendo quelli di primo grado a favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).
Per e e per CP_2 ONtroparte_2 CP_2
Tenuto conto del fatto che nel corso del presente grado di giudizio sono stati raggiunti accordi, per quanto concerne le posizioni processuali assistite dal sottoscritto difensore, tra il da una parte, e ONtroparte_8
e dall'altra parte, con conseguente ONtroparte_2 ONtroparte_2
rinuncia agli atti del giudizio. Resta quindi pendente l'appello proposto dal nei confronti di nel cui interesse vengono rassegnate E_ CP_2
le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto dal . E_
Voglia altresì rigettare ogni e qualsiasi ulteriore domanda.
IN OGNI CASO
Come vittoria di spese e competenze professionali di causa.
ON rinuncia alla richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per Parte_3
ONtr Stante l'avvenuta definizione della controversia con il . CP_6
con conseguente reciproca rinuncia delle domande svolte, i sottoscritti difensori chiedono che sia dichiarata ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo tra le parti.
pagina 8 di 57 Per , e Parte_7 Parte_4 Parte_4
I deducenti dott. , dott. e dott. Parte_4 Parte_4 [...]
hanno definito la controversia con il e T_ ONtroparte_9
con atto in data 11.1.2021 hanno rinunciato alle domande formulate di manleva nei confronti di come da transazione sottoscritta CP_3 Parte_5
tra le parti a spese compensate. Successivamente i deducenti hanno definito anche nei confronti di Alla luce di quanto sopra, permane un CP0
interesse degli attuali deducenti di ottenere conferma della sentenza di prime cure con cui è stato acclarato l'obbligo di manleva nei confronti di e ciò in quanto solo quest'ultima si è sottratta a Parte_2
tale dovere costringendo il dott. ed il Collegio Sindacale Parte_4
tutto ad anticipare le somme richieste dal per definire il E_
contenzioso.
Per tale motivo sussiste la domanda di manleva formulata in via incidentale nei confronti di . Parte_2
Ciò premesso gli appellanti incidentali , Parte_4 Parte_7
e precisano le seguenti conclusioni:
[...] Parte_4
IN VIA INCIDENTALE: ove sia acclarata la civile responsabilità dei membri del Collegio Sindacale di dichiararsi la terza chiamata CP_8
a mantenere indenni ed a sollevare da tutte le Parte_2
domande proposte dal fallimento i dottori e Parte_4 T_
, con conseguente condanna di a
[...] Parte_2
pagina 9 di 57 corrispondere tutti gli importi che dovessero essere riconosciuti in favore del fallimento attore nei limiti contrattuali, confermando sul punto le statuizioni già assunte nella sentenza di prime cure, ovvero, in subordine, la diversa percentuale che dovesse essere ritenuta di giustizia dalla Corte adita.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi con riferimento alla sola posizione di Parte_2
Per Parte_2
1 - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, e comunque la infondatezza, della domanda di garanzia proposta dal dott. Parte_4
verso con le note di trattazione scritta per
[...] Parte_2
l'udienza dell'11 ottobre 2023.
2 - In via principale, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo 1 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del
Tribunale di Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 che ha rigettato la eccezione di di non operatività della copertura Parte_2
assicurativa prestata con la Polizza ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett.
a), delle condizioni generali nonché dell'allegato A) e pertanto rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti della stessa Parte_2
dal dott. .
[...] Parte_4
3 - In via subordinata, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del
Tribunale di Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 che ha pagina 10 di 57 condannato a manlevare il dott. per l'intero Parte_2 T_
ONtr ONtro importo dichiarato dovuto al Fall. . e non per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà, e pertanto condannare a manlevare il dott. dell'importo equivalente Parte_2 T_
alla sua quota diretta di responsabilità, accertata dalla stessa Sentenza essere pari al 5% dell'intero danno risarcibile.
4 – In ogni caso, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo
3 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del Tribunale di
Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 relativo alla quantificazione del danno risarcibile dal dott. , e pertanto: T_
4a – in via principale, rigettare l'Azione di Responsabilità promossa dal Pt_8
ONtro
. nei confronti del dott. ;
[...] T_
4b – in via subordinata, rimettere la causa in istruttoria per disporre un supplemento di C.T.U. avente ad oggetto la corretta quantificazione del danno risarcibile.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 2,
condannare il dott. a rifondere ad le Parte_4 Parte_2
spese di lite sostenute per entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 3,
condannare il dott. a rifondere ad le Parte_4 Parte_2
pagina 11 di 57 spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 4a,
condannare il . persona del Curatore pro CP_6 ONtroparte_7
tempore, a rifondere ad le spese di lite sostenute per Parte_2
entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 4b,
condannare il . in persona del Curatore CP_6 ONtroparte_7
pro tempore, a rifondere ad le spese di lite sostenute Parte_2
per il presente grado di giudizio, comprensive di rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria, domanda che codesta Eccellente Parte_2
Corte voglia disporre tutti gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., e comunque di deposito agli atti di causa, analiticamente indicati dalla
Compagnia con le proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 15
novembre 2023.
Per CP1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia dichiarare la estinzione dei giudizi riuniti N.857/2019, N.874/2019 e N.887/2019 R.G. tra CP1
e il Dott. , AR2 Parte_4 Parte_4
e con compensazione delle spese di lite.
[...] Parte_4
pagina 12 di 57 Per UR Insurance
PRESO ATTO
della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e alle domande nei con-
fronti di UR Insurance LC, Rappresentanza generale per l'Italia, del chiamante in causa dott. con atto notificato in data 18 Parte_4
gennaio 2021,
DICHIARA
in nome e per conto di UR Insurance LC, Rappresentanza generale per l'Italia, di accettare tale rinuncia a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione regolarmente notificato il ONtroparte_6 CP_7
(di seguito o il ), dichiarato con sentenza del
[...] Pt_1 E_
Tribunale di Bergamo in data 22.10.2010, riassumeva il giudizio davanti al
Tribunale di Brescia con comparsa ex art. 50 c.p.c. notificata in data
31.3.2014, convenendo in giudizio: i) gli amministratori (succedutisi nel tempo) della società poi fallita, , AR AR CP_2
, e ii) i
[...] ONtroparte_2 Parte_3 CP_2
componenti del collegio sindacale della società , Parte_4
e iii) le compagnie di assicurazione, terze Parte_4 Parte_4
chiamate nella precedente fase svoltasi avanti al Tribunale di Bergamo,
ONt (di seguito, per brevità, Parte_2 CP3 CP4
ONt
( ) e UR Insurance LC ( ), ed esponeva (per quanto
[...] CP_3
pagina 13 di 57 ancora interessa):
-che la società, costituita con denominazione in data CP_6 CP5
19.06.2006 con capitale sociale di euro 10.000 interamente detenuto dall'amministratore unico aveva subito vari aumenti di AR
capitale sociale sino ad euro 1.200.000,00 e nel luglio 2008 la trasformazione da s.r.l. a e la variazione della compagine sociale con l'ingresso di Pt_2
e di società a lui riconducibili;
ONtroparte_2
-che la gestione della società, inizialmente attribuita a nel AR
luglio 2008 era passata a , cui subentrava un ONsiglio di ONtroparte_2
Amministrazione composto dal predetto nella veste di Presidente, e da CP
e dall'11.3.2009 da , il figlio
[...] Parte_3 ONtroparte_2
e il e dal 1.12.2009 dal e da fino al CP_2 Pt_3 Pt_3 CP_2
29.03.2010 quando era stato nuovamente nominato Amministratore unico
; ONtroparte_2
-che il 20.07.2008 era stato costituito il Collegio Sindacale composto da
[...]
, e Parte_4 Parte_4 Parte_4
-che in vista degli imponenti impegni finanziari che la società avrebbe dovuto affrontare per la realizzazione di un importante progetto nel settore della
ON ONtr bioedilizia e della domotica, . e la società Miro RA FI s.p.a.
(di seguito RA) avevano sottoscritto in data 4 aprile 2008 un contratto di
ONt ONtr cessione del 10% delle quote facenti capo a . ella società (da questa partecipata per il 43%) per il AR6
pagina 14 di 57 corrispettivo di euro 3.000.000, da corrispondere per euro 1.000.000,00 alla firma dell'accordo e per i restanti euro 2.000.000,00 al rogito, accordo sottoposto a 4 condizioni sospensive;
-che avveratesi le prime due condizioni, in data 21.3.2008 le parti avevano formalizzato avanti al Notaio l'atto di cessione delle quote di RRV con incasso del residuo corrispettivo di euro 2.000.000,00, mantenendo l'efficacia della pattuizione inerente le altre due condizioni sospensive (positivo esito delle due diligence entro il 30.11.2008 e ottenimento dei permessi con inizio dei lavori entro il 15.12.2008);
ON ONtr
-che il corrispettivo della cessione era stato da . immediatamente versato, quale finanziamento soci infruttifero, in RVV;
-che alla fine dell'anno 2008 le condizioni a cui la cessione delle quote era stata sospensivamente condizionata non si erano avverate;
ONtr
-che il 13.5.2009 e RA avevano sottoscritto un accordo con cui, CP_6
ONtr ONt ONtr dato atto della inefficacia della cessione delle quote di , si riconosceva debitrice dell'importo del prezzo da restituire oltre la penale, per l'importo complessivo di euro 3.519.000,00 e provvedeva all'estinzione del debito tramite cessione del 50% delle quote di Nesa Energy srl, di alcuni immobili siti in Pradalunga e del 40% delle quote di RVV;
-che nonostante il pacifico mancato avveramento delle due condizioni sospensive a cui era stata subordinata la cessione delle quote di RVV, il
ONsiglio di Amministrazione della società aveva redatto e sottoposto pagina 15 di 57 all'approvazione dell'assemblea un bilancio falsamente attestante la sussistenza di una perdita di soli euro 214.424,00 grazie all'appostazione nel conto economico di una componente positiva relativa a “proventi di partecipazione”, pari ad euro 2.990.000,00 afferenti la cessione sospensivamente condizionata di quote di RVV, nonostante fosse stata già
constatata la mancata verificazione delle suddette condizioni;
-che il Collegio Sindacale aveva tenuto una condotta superficiale, non essendosi preoccupato di approfondire le caratteristiche dell'operazione relativa alla cessione di quote di RVV, essenziale per il contenimento delle perdite, nonostante si trattasse della sola operazione rilevante condotta da
ON ONtr
. nell'esercizio 2008 e, inoltre, nella relazione sul bilancio 2008,
invece di esprimere un giudizio di non veridicità del bilancio, si era limitato a dare atto della sua impossibilità di formulare un giudizio sulla correttezza dello stesso e pur avendo dato atto che la continuità aziendale era venuta meno, non aveva formulato un giudizio negativo sul bilancio, redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività;
-che in assenza della plusvalenza di euro 2.990.000,00 il bilancio 2008 di
ON ONtr
. vrebbe dovuto evidenziare una perdita di oltre 3.000.000,00 euro e un deficit patrimoniale di oltre euro 1.800.000,00, con conseguente obbligo per gli amministratori di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2477
cc e per i sindaci di convocare senza indugio l'assemblea;
-che nessuna iniziativa in tal senso era stata presa e gli amministratori in pagina 16 di 57 aperta violazione dei doveri gestori e di vigilanza imposti dalla legge avevano continuato ad operare, permettendo che il dissenso della società assumesse dimensioni maggiori;
-che solo in data 18.03.2010 il Presidente del Collegio Sindacale si era attivato depositando presso il Tribunale di Bergamo istanza che conduceva alla dichiarazione di intervenuto scioglimento della società e nomina del
Liquidatore;
-che, inoltre, tra il giugno 2006 e il mese di agosto 2008 AR
amministratore unico della società, aveva prelevato dalle casse sociali di
ONt ONtr l'importo di euro 260.000,00 destinato a finalità personali, come da riconoscimento del debito rilasciato su richiesta del CdA insediatosi nel mese di luglio 2008, nonché un ulteriore importo di euro 60.000,00 in data 5.2.2009,
importi non restituiti;
-che nel periodo gennaio-agosto 2008 il aveva inoltre prelevato dalle CP
casse della partecipata RVV la somma di euro 387.000,00, credito che era stato oggetto di cessione a Pt_1
Tanto premesso, il chiedeva la condanna dei ONtroparte_6 CP_7
convenuti al risarcimento (secondo le rispettive responsabilità) di tutti i danni conseguenti ad atti di mala gestio compiuti dai vari componenti dell'organo amministrativo in assenza di adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo di controllo.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio contestando sotto vari profili la pagina 17 di 57 fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e concludendo per il rigetto delle stesse con vittoria di spese;
i sindaci e Parte_4
, inoltre, reiteravano le domande di manleva già proposte nei Parte_4
confronti delle rispettive assicurazioni.
Anche le compagnie terze chiamate si costituivano in giudizio resistendo alle domande proposte nei loro confronti. In particolare, Parte_2
nel caso di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal
, eccepiva la non operatività della copertura assicurativa a favore di E_
, attesa la imputabilità della responsabilità ad un suo stato Parte_4
soggettivo doloso, quanto meno eventuale, o, in via subordinata, eccepiva la limitazione dell'indennizzo eventualmente dovuto solo per la parte di responsabilità che competeva all'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu contabile, era trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2019.
ON sentenza n. 1504/2019 del 21.5.2019 il Tribunale rilevava: che, come era emerso dalla ctu espletata, in data 4.4.2008 sul libro giornale della società
ON ONtr
. era stata registrata l'operazione di cessione a RA della quota di
ONtr partecipazione di , con registrazione contabile dell'acconto di euro
1.000.000 e la rilevazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00, e in data 21
maggio 2008 era stato stipulato l'atto definitivo di cessione della quota e in tale data era stato registrato l'incasso del residuo corrispettivo di euro pagina 18 di 57 2.000.000,00; che la registrazione contabile del 4 aprile 2008 era errata perché
in quella data non era avvenuto il trasferimento di proprietà della quota, e lo stesso valeva per la registrazione del 21 maggio 2008, in cui si erano verificate solo due delle quattro condizioni sospensive;
che le condizioni sospensive erano ostative alla registrazione della vendita effettiva della quota per cui la plusvalenza di euro 2.990.000,00 non avrebbe potuto essere rilevata e in assenza di effetti giuridici traslativi, l'operazione di cessione, sotto l'aspetto contabile, non avrebbe potuto transitare nel conto economico, ma avrebbe dovuto essere rappresentata unicamente sotto l'aspetto patrimoniale e finanziario;
che poiché le due condizioni sospensive non si erano avverate al
31.12.2008, si era verificata la definitiva e sicura perita del capitale sociale di
ON ONtr
. in quanto l'esercizio 2008, depurato della indebita plusvalenza di euro 2.990.000,00 si era concluso con una perdita reale di euro 3.204.424,00,
risultando quindi il patrimonio negativo per euro 1.865.094,00; che alla data di approvazione del bilancio 2008 (21.4.2009) non poteva non essere nota ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società la definitiva perdita del capitale sociale della società; che a quella data
[...]
e non erano più amministratori della società, avendo CP AR
rivestito la carica, il primo fino al 18.7.2008, la seconda sino a febbraio 2009;
che nominata il 01.12.2009, era rimasta in carica per un periodo CP_2
assai breve (sino al 29.3.2009), quando il Presidente del collegio sindacale aveva già presentato ricorso al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei pagina 19 di 57 provvedimenti di cui agli artt. 2485, comma2, e 2487, comma 2, cc;
che invece andava affermata la responsabilità degli altri amministratori CP_2
, e tutti investiti della carica
[...] ONtroparte_2 Parte_3
per la quasi totalità del 2009 e in carica al momento dell'approvazione del bilancio 2008; che andava altresì riconosciuta la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale che, nominato il 30.07.2008, aveva tenuto la sua prima riunione il 31.10.2008, riportando nel verbale di aver controllato la situazione contabile, le registrazioni contabili e di avere esaminate a campione le operazioni di rilevante importo;
che i Sindaci non potevano quindi non rilevare la consistente plusvalenza contabilizzata nell'esercizio 2008
(trattandosi peraltro dell'operazione più rilevante effettuata in quell'esercizio),
non potendo, in ogni caso, tale operazione essere ignorata dai sindaci in sede di redazione della propria relazione al bilancio dell'esercizio 2008 (avvenuta in un contesto in cui loro stessi avevano già ripetutamente segnalato la allarmante situazione di grave illiquidità in cui versava la società, tale da minacciare la prospettiva di continuità aziendale); che la più diligente condotta dell'organo di controllo avrebbe consentito ai suoi componenti di rilevare la perdita del capitale sociale di già nei primi mesi dell'anno 2009 e Pt_1
imposto loro un più tempestivo ricorso ai rimedi di legge;
che il danno risarcibile, secondo il nuovo criterio previsto dall'art. 2486, comma 3 cc, era da quantificare in euro 994.034,47 pari all'ammontare dei debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale e perciò incompatibili pagina 20 di 57 con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la società per effetto della perdita del capitale sociale;
che tale importo, maturato nell'arco di 22 mesi
(dall'1.1.2009 alla data della dichiarazione di fallimento), in difetto di elementi che consentissero una precisa attribuzione (temporale) della responsabilità di amministratori e sindaci per i debiti indebitamente contratti,
poteva essere equitativamente attribuito a ciascuno in proporzione all'effettivo periodo di vigenza della carica a partire dall'1.4.2009; che la domanda risarcitoria della curatela relativa ai prelievi attribuiti al era CP
infondata in quanto la prova del prelievo di euro 260.000,00 era costituito unicamente dalla dichiarazione resa al in data 16.9.2008, con la quale CP
il medesimo aveva riconosciuto di avere effettuato prelievi dal 19.6.2006 al
5.8.2008, e la curatela non aveva provato tali prelievi nè ve ne era traccia nella documentazione contabile esaminata dal c.t.u.; che non risultava provato neppure il prelievo di euro 60.000,00 e che per gli ulteriori prelievi di euro
387.000,00 pacificamente effettuati dal in RVV, la nota del CP
ON ONtr 19.2.2009 di . on era riferibile alla gestione del per cui non CP
poteva ritenersi sufficientemente riscontrata la pretesa della curatela di vedere
ONtr trasformato il credito di RVV nei confronti del in credito di CP CP_6
nei confronti del medesimo con contestuale riduzione del credito per
ONt ONtr finanziamento infruttifero che . vantava nei confronti di RVV;
che,
quanto alle domande di manleva, non vi era prova della copertura assicurativa di in favore di per la qualità di Sindaco CP_3 Parte_7
pagina 21 di 57 rivestita nella società fallita, e che, quanto a , la copertura Parte_4
assicurativa doveva ritenersi operante non ricorrendo una condotta dolosa dei componenti dell'organo di controllo e rientrava nell'ambito del massimale di
ON
per cui solo quest'ultima andava condannata a tenere indenne il garantito da quanto sarebbe stato tenuto a pagare al al netto della sola E_
ON franchigia;
che la condanna di alla manleva investiva l'intero importo dovuto dal sindaco al senza possibilità di limitare la manleva alla E_
mera quota di responsabilità attribuibile a ciascuno dei componenti dell'organo di controllo, in quanto la natura collegiale dell'organo di controllo non consentiva di rilevare una specifica quota di responsabilità a carico di
ON ciascuno componente per cui la clausola invocata da era destinata ad operare unicamente nella sede di regresso interno tra coobbligati, senza che,
nell'ambito del rapporto fra singolo coobbligato e terzo danneggiato, possa essere contemplata una responsabilità del singolo danneggiante che non investa l'intero danno risarcibile;
che ai soli fini dell'eventuale futuro esercizio
ON del diritto di regresso (in via di surroga) da parte di le quote di responsabilità andavano individuate per il complessivo 85% a carico degli amministratori, da ripartirsi all'interno in parti uguali, e ai sindaci nel residuo
15% sempre da ripartirsi in parti uguali.
Alla stregua delle esposte ragioni, il Tribunale:
- condannava gli amministratori , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 [...]
ed i sindaci , e Parte_3 Parte_4 Parte_4
pagina 22 di 57 in solido, al pagamento, in favore della curatela del Parte_4
fallimento delle seguenti somme: e E_ ONtroparte_2
€ 466.000,00=; ONtroparte_2 Parte_3 Parte_4
, e € 571.000,00=, con gli ulteriori
[...] Parte_4 Parte_4
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
- condannava la terza chiamata a tenere indenne Parte_2
l'assicurato da quanto questi sarebbe stato chiamato a pagare Parte_4
in favore del fallimento, per effetto della sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese legali e di ctu, al netto della franchigia contrattuale;
- rigettava le domande di manleva proposte da nei Parte_4
confronti della terza chiamata UR Insurance LC e da nei Parte_4
confronti della terza chiamata;
AR8
-rigettava le domande proposte dal nei confronti di E_ [...]
e CP AR CP_2
- accertava, ai soli fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, le seguenti quote: 85% a carico degli amministratori , ONtroparte_2 CP_2
e in parti uguali e 15% a carico dei sindaci
[...] Parte_3 [...]
, e sempre in parti uguali;
Parte_4 Parte_4 Parte_4
- condannava , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
, e in solido, al Parte_4 Parte_4 Parte_4
pagamento, in favore della curatela, delle spese processuali;
pagina 23 di 57 - condannava al pagamento delle spese processuali in Parte_4
favore della terza chiamata UR Insurance LC;
- condannava il fallimento al pagamento delle spese processuali in favore di
CP_2
- compensava per intero le spese di lite tra il fallimento e e AR
nonché fra il convenuto e la terza chiamata AR Parte_4
; AR8
- poneva le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico dei soli convenuti , ONtroparte_2 CP_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
in parti uguali. Parte_4
Avverso la sentenza proponevano separatamente appello il CP_6
ONtr
. e
[...] Parte_2 Parte_3
Si costituivano in tutti i giudizi i sindaci , Parte_7 T_
e chiedendo il rigetto dell'appello del e
[...] Parte_4 E_
proponendo appello incidentale, instando per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti o graduarsi la responsabilità e, in caso di condanna,
dichiarare le terze chiamate tenute a manlevarli.
Si costituivano altresì e CP_2 ONtroparte_2 ONtroparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e separatamente, e chiedendo il rigetto delle AR AR
domande o, in subordine, graduare la responsabilità, con spese di causa rifuse pagina 24 di 57 per entrambi i gradi del giudizio, ponendo quelle di primo grado a favore dello
Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituivano anche e UR Insurance LC chiedendo, la CP1
prima, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello incidentale proposto da , e e Parte_4 Parte_4 Parte_4
confermare la sentenza impugnata, insistendo in subordine per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, e la seconda dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti, in subordine chiedendo limitare la condanna alla sola quota interna di responsabilità dell'assicurato con esclusione del vincolo di solidarietà.
Riuniti i tre giudizi, con ordinanza del 18.12.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione proposta da , Parte_4
e e rigettava quella proposta da Parte_4 Parte_4 [...]
mentre sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_3
limitatamente al solo capo di condanna di a tenere Parte_2
indenne per l'intero importo che lo stesso sarebbe stato Parte_4
tenuto a pagare al per effetto della sentenza impugnata, E_
anche a titolo di rifusione spese legali e di ctu, per la parte di condanna che eccede la quota di responsabilità che compete all'assicurato (5%) nei rapporti interni tra i soggetti dichiarati responsabili.
All'udienza del 20.11.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito telematico di note scritte, i procuratori delle parti davano atto che era pagina 25 di 57 intervenuta la transazione della lite limitatamente al rapporto processuale tra il e gli amministratori , , E_ ONtroparte_2 ONtroparte_2
, ed i sindaci , e Parte_3 Parte_7 Parte_4
Parte_4
Sulle conclusioni precisate telematicamente, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art 190 cpc.
ON ordinanza del 7/12 febbraio 2024, la Corte, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni davanti al Collegio composto da un consigliere trasferito ad altra sede dal 23 gennaio 2024, pochi giorni prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, rimetteva la causa sul ruolo e all'udienza del 20 marzo 2024 la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione senza concedere i termini ex art 190 cpc ai quali le parti avevano rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata da nei confronti di per la Parte_4 Parte_9
prima volta con le note di udienza depositate il 10.10.2023 (e non avendo,
ON peraltro, il predetto mai allegato di avere stipulato una polizza con ).
ONtr ON nota depositata il 9.10.2023 il munito dei relativi ONtroparte_6
poteri come da procura in atti, ha fatto presente di avere definito la controversia in via stragiudiziale con gli appellati , ONtroparte_2 CP_2
, , , e ha
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_4
pagina 26 di 57 dichiarato di rinunciare a qualsivoglia domanda svolta nei loro confronti,
chiedendo dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate limitatamente al rapporto processuale con i predetti. Ha altresì dichiarato di avere rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate nei confronti di Parte_3
il quale a sua volta ha rinunciato agli atti, rinuncia ed accettazione che sono state notificate e accettate dalla controparte.
Il difensore di e e il difensore dei sindaci hanno CP_2 ONtroparte_2
dato atto dell'accordo intervenuto, riguardante anche la compensazione delle spese del giudizio.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. n. 8387/99, n. 19946/04).
Va dunque dichiarato estinto a spese compensate il giudizio per rinuncia alla
ONtr domanda limitatamente al rapporto processuale tra il . gli CP_6
appellati , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_7
, e per rinuncia agli atti nei confronti di Parte_4 Parte_4
Parte_3
A sua volta il difensore di , munito di procura speciale anche Parte_4
a transigere, ha dichiarato di rinunciare, a spese compensate, all'azione proposta nei confronti di , quale successore di CP1 CP8
, nei tre giudizi di appello riuniti N.857/2019, N.874/2019 e
[...]
pagina 27 di 57 N.887/2019 R.G. – che non necessita dell'accettazione della controparte - a seguito della transazione intervenuta con la compagnia assicurativa, la quale ha dato della intervenuta rinuncia nei suddetti termini. Quale difensore di
, in forza dei medesimi poteri, ha invece dichiarato di Parte_7
rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate nei confronti di , CP_3
con dichiarazione notificata il 18.01.2021, e la rinuncia agli atti è stata accettata dalla compagnia assicurativa con atto notificato il 20.01.2021.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e alla domanda di manleva a spese compensate limitatamente al rapporto processuale tra e UR Insurance LC e va dichiarata Parte_7
estinta l'azione promossa da e (cfr. Cass. Parte_4 CP1
19.12.2019 n. 33761).
ONtr Tanto premesso, il giudizio prosegue tra il . CP_6
[...]
ONtr
, e nonché tra il CP AR CP_2 ONtroparte_6
e , sussistendo una ipotesi di Parte_4 Parte_2
ON litisconsorzio necessario a seguito della chiamata in garanzia di ai sensi dell'art 1917 cc (cfr. Cass. SSUU 4.12.2015 n. 24707).
Tanto premesso ed iniziando dall'esame dell'appello proposto dal CP_6
ONtr con il primo motivo la CU contesta la limitazione della
[...]
condanna alla rifusione della quota di danno prodottasi nel solo arco temporale tra l'approvazione del bilancio (avvenuta nel mese di aprile 2009) e la data
“del (tardivo) ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 2485, 2 comma e 2487 2 pagina 28 di 57 comma c.c.” depositato dal Presidente del Collegio Sindacale in data 18 marzo
2010. In particolare, l'appellante lamenta che il danno sia stato riconosciuto per il ridotto periodo di 11 mesi, anziché per l'intero periodo di 22 mesi,
nonostante la situazione di perdita del capitale sociale fosse già nota ad amministratori e sindaci al 31.12.2008, e non avendo il Tribunale tenuto conto dei danni prodottisi fino alla dichiarazione di fallimento nell'ottobre 2010.
Così facendo il Tribunale ha condannato alla rifusione non tutti gli amministratori succedutisi nel tempo dal momento in cui avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti ex art. 2447 c.c., ma solo quelli che ricoprivano il ruolo al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.
Sostiene l'appellante che la situazione di grave perdita del capitale in cui versava la società si è palesata ad amministratori e Sindaci quantomeno dal dicembre 2008, momento in cui era certo che le condizioni sospensive cui era subordinato l'accordo di cessione delle quote di RRV non potevano più
realizzarsi e che il prezzo della cessione delle quote non avrebbe potuto essere incamerato, con conseguente consolidarsi della situazione di perdita per la
ONt ONtr società lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ragione per cui è
stato escluso, dal danno risarcibile, il periodo intercorrente tra la promozione del ricorso per la nomina del Liquidatore e la dichiarazione di fallimento della società.
Sostiene che ha rivestito un ruolo nell'organo gestorio dal AR
mese di luglio 2008 al mese di marzo 2009, quando la perdita del capitale pagina 29 di 57 sociale era ormai palese, non avendo alcun valore l'assunto secondo cui ella assunse il ruolo solo formalmente in ragione del rapporto di coniugio con
Anche quest'ultimo, inoltre, non avrebbe dovuto essere AR
ritenuto esente da colpe per il danno arrecato al patrimonio della società, ove si considerino le cariche ricoperte nella gestione della società ed il potere di fatto che egli detenne per tutta la durata della società, potere che gli ha permesso anche di procedere a prelievi di fondi dalle casse sociali.
Sostiene, poi, il appellante che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe E_
errato nell'escludere la responsabilità di componente del CP_2
ONsiglio di amministrazione della società, affermando che la predetta sarebbe
<>, in quanto la stessa aveva ricoperto l'incarico tra l'aprile 2009 ed il marzo 2010 per ben 11 mesi e nel periodo in cui era conclamata la situazione di perdita, senza attivarsi per assumere i provvedimenti necessari.
Il motivo è fondato limitatamente alla posizione di e AR CP_2
[...]
Non è oggetto di contestazione il mancato avveramento delle due condizioni –
l'esito positivo di una due diligence da eseguirsi entro novembre 2008 e l'ottenimento entro il termine essenziale del 15 dicembre 2008 di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali allo sviluppo del progetto nonché l'inizio dei lavori sino al raggiungimento del livello del secondo SAL – a cui era stato
ON ONtr subordinato il contratto di cessione della quota del 10% detenuta da pagina 30 di 57 in (RVV) a dicembre 2008, con conseguente AR6
ONtr perdita di efficacia dell'accordo intervenuto tra la società e Miro CP_6
RA FI S.p.a. per il prezzo di euro 3.000.000,00.
Ciò ha determinato la definitiva mancata realizzazione dell'effetto traslativo della titolarità della quota già a fine dicembre 2008, con conseguente e palese illegittimità della appostazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00 (pari al prezzo della cessione meno il valore contabile della partecipazione), mai maturata per mancato avveramento delle condizioni, e definitiva perdita, già a quella data, del capitale sociale di Pt_1
Non può dunque condividersi la decisione del Tribunale secondo cui la situazione di grave erosione del capitale sociale fosse conoscibile solo dal mese di aprile 2009, e cioè al momento di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2008, atteso che la situazione di gravissima perdita del capitale sociale – che depurato dalla indebita plusvalenza di euro
2.990.000,00 ha subito una perdita di euro 3.204.424,00, con conseguente patrimonio netto negativo di euro 1.865.094,00 – si era già manifestata ed era palese ad amministratori e sindaci ben prima della approvazione del bilancio,
essendo ormai certo già a fine dicembre 2008 che le condizioni sospensive cui era subordinato l'accordo di cessione delle quote di RVV non si sarebbero verificate e che il prezzo di euro 3.000.000,00, incamerato e indebitamente appostato quale attivo, avrebbe dovuto essere restituito, ciò determinando la definitiva perdita del capitale della società.
pagina 31 di 57 E', invece, irrilevante valutare se il danno si sia prodotto anche nel periodo successivo al mese di marzo 2010 stante la transazione intercorsa tra il e gli amministratori rimasti in carica dopo il mese di marzo e non E_
essendo in ogni caso il periodo successivo imputabile ai sindaci, i quali proprio nel mese di marzo si sono finalmente attivati depositando il ricorso per la nomina del Liquidatore.
Ritiene dunque la Corte che già dal 1.1.2009 su tutti gli amministratori e sindaci allora in carica – e quindi anche su quale componente AR
del CdA della società dal luglio 2008 fino al mese di marzo 2009 - gravasse l'obbligo, essendo palese la riduzione del capitale al di sotto del limite legale,
di impedire l'aggravarsi della situazione convocando senza indugio l'assemblea per deliberare l'adozione dei provvedimenti ex art 2447 cc, e ciò
senza attendere la approvazione del bilancio, sussistendo in capo a ciascuno amministratore l'obbligo di intervenire nella gestione sociale per impedire il compimento di atti dannosi per la Società.
Quanto all'assunto secondo cui la avrebbe ricoperto il ruolo di CP
componente del CdA solo formalmente, essendo ogni potere accentrato in capo a quale presidente del CdA e non avendo mai ricevuto ONtroparte_2
alcuna convocazione tanto che per tale motivo con raccomandata del 9.2.2009
aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, è la stessa che CP
conferma, con tali allegazioni, di essersi disinteressata della sorte della società
tanto che, pur in carica dal mese di luglio 2008, quando era già stato stipulato pagina 32 di 57 – peraltro dal di lei marito quale amministratore unico della AR
società fino al luglio 2008 – l'accordo di cessione della quota subordinato alle citate condizioni sospensive e pur potendo sapere, anche in considerazione dell'importanza e della rilevanza dell'operazione per la società, quale amministratrice, del definitivo mancato avveramento delle condizioni a dicembre 2008, è rimasta inerte senza chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, limitandosi a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica senza fare alcun cenno ad un impedimento al potere di consultare i libri sociali ed i documenti dell'amministrazione e/o al potere di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 cc.
Parimenti va affermata la responsabilità anche di unitamente CP_2
agli altri amministratori ritenuti responsabili per il medesimo periodo in cui ella ha ricoperto la carica.
Pur dovendo darsi atto che, contrariamente a quanto sostiene il Fallimento
appellante, la non è stata in carica 11 mesi bensì 4 mesi, dal 1.12.2009 CP_2
al marzo 2010, non ritiene la Corte che il pur se breve ma non irrisorio periodo in cui la stessa ha rivestito il ruolo di componente del CdA possa di per sé solo essere sufficiente, come invece ritenuto dal Tribunale, ad escludere la sua responsabilità per mancato assolvimento dell'obbligo che pur gravava sulla stessa di attivarsi per deliberare l'adozione dei provvedimenti ex art. 2447 cc.,
davanti ad una situazione di perdita del capitale sociale conclamata ed irreversibile.
pagina 33 di 57 Come già si è detto, infatti, incombe su ogni amministratore l'obbligo di intervenire nella gestione sociale per evitare il compimento di atti dannosi per la società o per attenuarne le conseguenze, nella specie derivanti dalla prosecuzione in perdita dall'attività imprenditoriale, con conseguente aggravamento del danno. Amministratori e sindaci che si accorgono di una precedente gestione irregolare della società – nella specie un bilancio approvato in cui il corrispettivo della cessione risultava essere appostato quale attivo come se si fosse registrato il realizzo di una plusvalenza di Euro
2.990.000,00, mai invece maturata per mancata verificazione delle condizioni sospensive cui la cessione era sottoposta - sono, infatti, responsabili qualora non denuncino o non facciano il possibile per eliminare o attenuare gli effetti dannosi degli atti gestori precedenti sul patrimonio sociale.
Nulla al riguardo la ha dedotto di avere fatto né ha allegato CP_2
impedimenti che non le abbiano permesso di attivarsi per evitare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Al contrario, dalla documentazione prodotta dal risulta che anche E_
la era presente all'assemblea della società del 22 febbraio 2010 CP_2
convocata su richiesta del Collegio sindacale (assemblea per quasi tre mesi con varie scuse differita dall'Organo amministrativo di cui ella faceva parte),
in cui, dato espressamente atto a verbale della impossibilità di ridurre il capitale sociale e/o di trasformare la società in srl, veniva approvata la decisione di presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, e nonostante pagina 34 di 57 ciò ella ha sottoscritto insieme a la missiva datata Parte_3
3.3.2010 con cui gli amministratori
nell'assemblea generale del 22/02/2010 … dopo una seria analisi delle
prospettive future della azienda>> hanno annullato l'incarico conferito al legale per proporre istanza di fallimento, comunicando che era loro
<intenzione continuare l'attività in attesa di verificare e perfezionare le
offerte … commerciali in essere, la cui conclusione potrebbe sanare l'attuale
situazione debitoria societaria>> all'uopo convocando una nuova assemblea straordinaria per l'abbattimento del capitale sociale e la trasformazione della società in srl (cfr doc. 11).
Il motivo di appello è, invece, infondato con riferimento alla censura, peraltro del tutto generica, rivolta alla sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento di responsabilità di il quale ha rivestito la AR
carica di amministratore unico della società dalla sua costituzione fino al 18
luglio 2008, avendo cessato, pertanto, l'incarico ben prima del mese di dicembre 2008, quando è risultato palese che le due condizioni sospensive a cui era stata subordinata l'efficacia del contratto di cessione di quote di RVV
non si sarebbero verificate.
Né vi è prova del dedotto potere di fatto che il avrebbe esercitato per CP
il periodo successivo quando non ricopriva più la carica di amministratore,
potere del quale non vi è alcun riscontro probatorio e che non può desumersi,
come sostiene la difesa, dal fatto di avere prelevato fondi dalle casse della pagina 35 di 57 società, prelievi che, anche ove provati, nulla potrebbero dimostrare in quanto eseguiti prima del mese di luglio 2008, quando, peraltro, il era CP
ancora amministratore unico della società.
Corretta è, dunque, la decisione del Tribunale secondo cui il non può CP
essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti all'indebita prosecuzione dell'attività di impresa successiva al 31.12.2008.
Il Collegio è invece dispensato dall'esaminare le censure svolte dal E_
appellante al punto A3) dell'atto di appello con riferimento alla responsabilità
del Collegio Sindacale, rimaste assorbite nella transazione intervenuta tra il
ONtr
. ed i componenti del Collegio Sindacale e nella CP_6
conseguente rinuncia da parte del primo alle domande proposte nel presente giudizio nei loro confronti.
In parziale accoglimento del primo motivo di appello proposto da CP_6
ar va, dunque, accertato e dichiarato che la irreversibile perdita del
[...]
capitale sociale era già definitivamente nota o comunque conoscibile da parte dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale già a decorrere dal 1.1.2009 e non dal 1.4.2009, con la conseguenza che il danno per
ONtr aggravio del deficit va riconosciuto al sin da tale data e ONtroparte_6
fino al mese di marzo 2010.
e vanno pertanto dichiarate responsabile per i AR CP_2
danni causati alla società e, per l'effetto, vanno condannate in solido con gli altri amministratori e sindaci, al pagamento a titolo di risarcimento in favore pagina 36 di 57 della del Fallimento la prima limitatamente alla Pt_10 E_
somma di euro 103.555,00 e la seconda limitatamente alla somma di euro
207.111,00, già rivalutata secondo il criterio equitativo adottato dal Tribunale
e non oggetto di censura, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Ai fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, va riconosciuta a carico di la quota del 5% ed eguale quota va riconosciuta a AR
carico di mentre la residua quota del 75% rimane in parti uguali CP_2
a carico di , e e la ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
rimanente quota del 15% a carico dei sindaci , Parte_7 T_
e sempre in parti uguali, come previsto nella
[...] Parte_4
sentenza impugnata, non censurata sul punto.
, a seguito della intervenuta transazione tra le altre parti AR
obbligate solidali, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
L'istanza non può trovare accoglimento in quanto questa Corte non ha
ONtr contezza del contenuto della transazione intervenuta tra il . CP_6
e gli altri condebitori solidali, stante il rifiuto di questi ultimi e della curatela alla sua produzione in giudizio.
ONtr ON il secondo motivo il mpugna la sentenza impugnata E_ CP_6
nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di qualsiasi onere restitutorio in capo a per i prelievi denunciati, ad eccezione AR
pagina 37 di 57 del rigetto della richiesta di condanna alla restituzione del prelievo di euro
60.000,00, con riferimento al quale la curatela non ha sollevato censure,
essendo sul punto la sentenza ormai passata in giudicato.
a)ON riferimento al prelievo di euro 260.000,00 il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo vinta la presunzione di debenza ex art. 1988 cc derivante dal riconoscimento dell'indebito prelievo effettuato dal con CP
dichiarazione sottoscritta del 16.9.2008, in quanto la curatela non aveva fornito prova alcuna dei prelievi, dei quali non vi era traccia nella documentazione contabile esaminata dal c.t.u.
Censura il appellante l'affermazione in ordine al superamento della E_
presunzione derivante dal riconoscimento del debito, sostenendo che la difesa del non ha mai fornito alcun elemento in grado di scardinare la CP
presunzione di esistenza della causa debendi, né il medesimo ha disconosciuto la sottoscrizione o la conformità del documento prodotto all'originale.
La doglianza è fondata.
ON dichiarazione datata 16.9.2008 (cfr. doc. 16 del ) E_ [...]
ha ammesso di avere effettuato vari prelievi dalle casse della società CP
per il valore complessivo di euro 260.000,00 nel periodo compreso tra il 19
giugno 2006 e il 5 agosto 2008 in cui era amministratore unico di Pt_1
Tale dichiarazione - la cui sottoscrizione da parte del non è mai stata CP
contestata né è stato allegato che sia stata estorta con violenza o sia frutto di errore di fatto - vale come riconoscimento di debito, con conseguente pagina 38 di 57 inversione dell'onere della prova in favore del , spettando, pertanto, E_
alla difesa del l'onere di provare l'inesistenza dei prelievi dallo CP
stesso riconosciuti.
Tale dimostrazione non è stata fornita e nulla è stato al riguardo neppure allegato, non potendo rilevare, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, che le somme che il ha dichiarato di avere prelevato non CP
risultino dalla contabilità della società esaminata dal ctu, poiché ciò non può
essere sufficiente a contrastare il riconoscimento e ad escludere che i prelievi riconosciuti vi siano comunque stati.
va quindi condannato a restituire alla curatela del fallimento AR
ON
. la somma di euro 260.000,00, oltre interessi legali dalla CP_7
data dei singoli prelievi al saldo.
b) ON riferimento ai prelievi per l'importo di euro 387.000,00 effettuati dal
ONtr dalle casse di , il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo CP
ONt ONtr che la nota in data 19.2.2009 con cui “ha ridotto l'importo del
ONtr finanziamento infruttifero concesso a di euro 483.0000 comprensivo
dell'importo di euro 387.0002” non era riferibile, per ragioni temporali, alla gestione del con la conseguenza che <non può ritenersi CP
sufficientemente riscontrata la pretesa della curatela di veder trasformato il
(verosimile) credito di RVV nei confronti del in credito di CP Pt_1
nei confronti del medesimo, con contestuale riduzione del credito di Pt_1
ONtr verso per finanziamenti.>>
pagina 39 di 57 Il appellante censura tale affermazione, rilevando che la debenza E_
della somma risulta dal libro giornale della società e che anche in tal caso il non ha disconosciuto la propria sottoscrizione né ha azionato i rimedi CP
per fare constatare eventuali vizi della volontà, per cui anche in questo caso la dichiarazione de qua vale quale riconoscimento di debito.
La doglianza è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
Il non ha, infatti, minimamente censurato il ragionamento del E_
Tribunale in ordine al fatto che la nota del 19.2.2009 in forza della quale il credito di RRV nei confronti del si sarebbe “trasformato” in credito CP
ON ONtr di . ei confronti del medesimo, con contestuale riduzione del credito
ONtr ONtr di verso per finanziamenti, non appare riferibile, per ragioni CP_6
temporali, alla gestione del CP
In ogni caso, la censura è infondata in quanto non può attribuirsi rilevanza alla dichiarazione resa il 16.9.2008 (cfr. doc. 18 del ) da E_ AR
secondo cui egli aveva prelevato dalle casse della società Ranica Residence &
Village Srl (RVV), di cui era Presidente del C.d.A., nel periodo tra il
14.2.2006 e il 5.8.2008, la somma complessiva di euro 387.000,00, trattandosi di riconoscimento che non è stato reso in favore della società bensì Pt_1
ONtr della partecipata e con essa il si è assunto l'impegno di CP
ONtr restituire la somma prelevata a e non già a Essa, dunque, non Pt_1
può comportare l'inversione dell'onere della prova in favore del , E_
posto che il riconoscimento del prelievo e l'assunzione dell'obbligo di pagina 40 di 57 ONtr restituirlo è fatto in favore di e non già di Pt_1
ONtr Non ha trovato poi riscontro il preteso trasferimento del credito di nei
ONtr confronti di in favore di che non può desumersi dalla mera CP CP_6
operazione registrata da il 19.2.2009 relativa alla riduzione Pt_1
dell'importo del finanziamento infruttifero concesso a CP7
La doglianza va dunque respinta, in ciò rimanendo assorbita la censura in ordine alla esclusione di responsabilità in capo agli amministratori in carica con riferimento ai prelievi dalla cassa di RVV della somma di euro
387.000,00.
Il terzo motivo di appello svolto dal in punto spese del giudizio di E_
primo grado rimane assorbito, dovendo provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata.
ONtr Non si ravvisa, invece, interesse del ad impugnare la ONtroparte_6
condanna al pagamento delle spese di c.t.u., atteso che di tale condanna avrebbero potuto dolersi solo gli amministratori e sindaci ai quali il Tribunale,
nei rapporti interni, ha posto a carico le relative spese.
Passando ad esaminare l'appello proposto da con il Parte_9
primo motivo la Compagnia impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza ex art 1917 cc affermando che <Non ricorre(ndo), all'evidenza, una condotta dolosa dei
componenti dell'organo di controllo (ai quali può essere addebitata, pagina 41 di 57 unicamente, una condotta caratterizzata da colpa pur grave: i sindaci hanno
comunque svolto le verifiche periodiche effettuando - pur non esaustivi -
rilievi e redatto una relazione al bilancio 2008 di tenore comunque
critico)…>>.
Lamenta AM la erroneità della decisione posto che lo stesso Tribunale ha testualmente affermato che <Il bilancio al 31.12.2008 di è stato Pt_1
approvato il 21.4.2009 e, a quella data, per le considerazioni sin qui svolte
non vi era prova dell'avveramento delle ultime due condizioni sospensive, ne
deriva che, alla data - quantomeno dell'1.4.2009: la bozza di bilancio è stata
licenziata dal c.d.a. il 14.4.2009 -, non poteva non essere nota ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo della società la definitiva perdita
del capitale sociale della società. (…)
I sindaci, pur nominati in data successiva ai ricordati atti di cessione della
quota (aprile/maggio 2008) non potevano quindi non rilevare la consistente
plusvalenza contabilizzata nell'esercizio 2008 (trattandosi peraltro
dell'operazione più rilevante effettuata in quell'esercizio), non potendo, in
ogni caso, tale operazione essere ignorata dai sindaci in sede di redazione
della propria relazione al bilancio dell'esercizio 2008 (avvenuta in un
contesto in cui gli stessi sindaci avevano già ripetutamente segnalato la
allarmante situazione di grave illiquidità in cui versava la società, tale da
minacciare la prospettiva di continuità aziendale: il rilievo relativo alla
precaria situazione finanziaria della società imponeva difatti all'organo di pagina 42 di 57 controllo, quantomeno in sede di redazione della relazione al bilancio, una
più approfondita verifica dell'andamento economico della stessa e della sua
effettiva situazione patrimoniale)>>.
Sottolinea la Compagnia assicuratrice appellante come sia, pertanto, lo stesso
Tribunale ad affermare che alla data del 01.04.2019 i sindaci sono venuti
ONt ONtr sicuramente a conoscenza dell'avvenuto scioglimento di diritto della e anziché esperire i doverosi rimedi previsti dagli artt. 2485, 2° comma e 2487,
2° comma, c.c., sono rimasti inerti per quasi un anno, per poi attivarsi solo dopo che l'assemblea dei soci aveva già deliberato di presentare istanza di fallimento in proprio. Sostiene che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale, data la accertata e sicura conoscenza in capo al
Collegio Sindacale dell'avvenuto scioglimento di diritto della società e considerata la qualifica professionale di commercialista del garantito, T_
, tale sua condotta reiteratamente inerte ed omissiva è stata
[...]
consapevole e volontaria e, dunque, da imputarsi ad un suo stato soggettivo di dolo, quanto meno eventuale, ciò per avere egli necessariamente previsto la possibilità del verificarsi di conseguenze illecite e pregiudizievoli della propria condotta inerte ed omissiva ed averla nonostante ciò mantenuta, accettando così il rischio della realizzazione di tale possibilità, poi appunto verificatasi.
Il motivo è infondato.
Non può che concordarsi con il giudizio del Tribunale secondo cui la pur accertata inerzia del Collegio Sindacale configura unicamente una condotta pagina 43 di 57 caratterizzata da colpa, seppure grave, e non già da dolo, neppure eventuale,
non potendosi nella condotta dei Sindaci individuare la consapevole e volontaria accettazione dell'errata appostazione della plusvalenza volta ad occultare la perdita del patrimonio sociale, come dimostrato dalle relazioni redatte all'esito delle verifiche periodiche effettuate dai Sindaci sin dal mese di ottobre 2008.
Essi, infatti, pur non avendo verificato e rilevato, come pure avrebbero potuto adottando la diligenza specifica che era da attendersi in relazione alla qualifica ricoperta e alla professione svolta, la erronea appostazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00, hanno comunque sempre evidenziato la situazione di grave illiquidità della società, che non provvedeva al pagamento di quanto dovuto all'Erario e agli Enti previdenziali, invitando sin dall'ottobre 2008 gli Organi
amministrativi ad adottare ogni misura necessaria per la ripresa della continuità aziendale o, a decorrere dal verbale di adunanza del collegio sindacale del 14.10.2009 a chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 cc.
Il motivo va, quindi, respinto.
ON ON il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo,
censura il capo della sentenza che l'ha condannata a manlevare T_
per l'intero importo della condanna in solido e non per la sola parte
[...]
di responsabilità che compete all'assicurato con la seguente argomentazione:
<la limitazione della garanzia assicurativa alla sola “parte di responsabilità pagina 44 di 57 che compete all'assicurato” (sia) è destinata a operare, unicamente, nella
sede del regresso interno fra coobbligati (…), senza che, nell'ambito del
rapporto fra singolo coobbligato e terzo danneggiato, possa essere
contemplata una responsabilità del singolo danneggiante che non investa
l'intero danno risarcibile.
Si osserva d'altronde che la soluzione opposta condurrebbe al risultato
paradossale di rendere più ampia, di fatto, la copertura assicurativa spettante
al sindaco ritenuto responsabile in misura maggiore (e di ridurre –
specularmente – detta copertura in favore del sindaco responsabile del titolo
più lieve); risultato che imporrebbe di dubitare della validità della clausola,
sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito>>.
ON Sostiene che siffatta interpretazione è in violazione degli art. 1372 e 1362
cc in quanto l'allegato A) della Polizza, in conformità a quanto previsto dall'art 18, 1° comma, delle condizioni generali di contratto, prevede che la
Compagnia assicuratrice “risponde della parte di responsabilità che compete
all'assicurato”, con esclusione di qualsiasi responsabilità che gli derivi in via di solidarietà, e di ciò era consapevole l'assicurato che infatti nel corso del giudizio nulla ha dedotto sul punto, per cui l'interpretazione del Tribunale si pone in contrasto con la volontà delle parti espressa nella Polizza.
Ritiene, inoltre, AM inconferente il richiamo, da parte del Tribunale, all'art. 2055 cc, in quanto l'obbligazione di indennizzo da essa assunto verso T_
, seppure riferita alla obbligazione risarcitoria di questi, è diversa e si
[...]
pagina 45 di 57 riferisce ad un rapporto obbligatorio diverso e regolato da un titolo contrattuale con specifica disciplina rispetto alla responsabilità di T_
quale sindaco nei confronti della società.
ON Chiede, pertanto, riformarsi la sentenza con condanna di a manlevare dell'importo equivalente alla sola quota diretta di Parte_4
responsabilità accertata, pari al 5% dell'intero danno risarcibile, con condanna dell'assicurato alla rifusione delle spese del presente grado.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ben conosce l'orientamento espresso in materia dalla Suprema
Corte secondo cui "In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel
caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo
indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del
massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato,
operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori
solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del
terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui
l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del
danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la
conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il
patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando
la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 cod. civ., n. 3, nel diritto di regresso
pagina 46 di 57 dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale" (cfr.
Cass. 20.11.2012 n. 20322. Cfr in senso conforme Cass. 20.6.2023 n. 17656;
cfr anche Cass. 31.5.2012 n 8686).
Tale principio è stato espresso (e lo stesso è avvenuto nelle altre due pronunce citate) in ipotesi in cui non risulta che nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile fosse presente una espressa previsione contrattuale che limitasse la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità
dell'assicurato in caso di responsabilità solidale.
Le parti, infatti, ben possono derogare convenzionalmente alla disciplina generale prevista dall'art. 1917 cc secondo cui “Nell'assicurazione della
responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto”, stabilendo limitazioni alla garanzia assicurativa.
Nel caso concreto, con l'art. 18 delle ONdizioni Generali di contratto allegate alla “Polizza del Commercialista” stipulata tra e Parte_4
, clausola espressamente sottoscritta ai sensi degli artt. Parte_2
1341 e 1342 cc, le parti hanno espressamente convenuto che “L'assicurazione
è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell' con E_1
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà”.
Tale clausola appare inequivoca e va interpretata nel senso di escludere dalla garanzia assicurativa la quota di responsabilità del coobligato in solido e pagina 47 di 57 quindi non ricomprende l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato vittorioso, ma solo la quota di responsabilità dell'assicurato ove – come nella specie - accertata in relazione ai rapporti interni tra
ON condebitori solidali. Siffatta interpretazione, espressa da sin dalla sua costituzione in giudizio, mai è stata contestata dall'assicurato T_
nel corso del giudizio.
[...]
ON In accoglimento del motivo di appello, la condanna di a tenere indenne l'assicurato , anche a titolo di rifusione delle spese legali e di Parte_4
ctu, va limitata alla sola quota di responsabilità accertata e riconosciuta in sentenza (5%), tenuto conto di quanto lo stesso ha pagato in forza della
ONtr transazione intervenuta con il al netto della franchigia ONtroparte_6
contrattuale.
ON il terzo motivo la compagnia assicuratrice appellante contesta il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno, nella parte in cui il
Tribunale così ha motivato:
<la c.t.u. espletata ha quantificato in euro 994.034 = l'ammontare dei
“debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale” e
perciò incompatibili con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la
società per effetto della perdita del capitale sociale.
L'elenco di tali debiti è contenuto nella tabella 2 allegata alla ctu;
tale elenco
non contiene l'indicazione analitica della data di insorgenza di ciascun
debito, limitandosi ad elencare i singoli crediti, tutti successivi all'1.1.2019 pagina 48 di 57 (rectius 1.1.2009), distinti con esclusivo riferimento alle due date delle
udienze di verifica dello stato passivo.
Né a tale indicazione analitica ha provveduto la difesa del fallimento, che si è
limitata a produrre, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., la
copia delle domande di ammissione al passivo, accompagnata da indicazioni
di tenore troppo generico quanto alla collocazione temporale della maggior
parte dei crediti documentati.
In tale contesto, rileva il collegio come l'arco temporale contemplato dal ctu
(dall'1.1.2009 alla data del fallimento) copra circa 22 mesi, nel corso dei
quali la composizione dell'organo amministrativo è variata più volte.
Il danno per aggravio del deficit imputabile a ciascun amministratore non
può, come ovvio, prescindere dalla verifica di effettiva vigenza della carica
gestoria; in difetto di elementi che consentano una più precisa attribuzione
(temporale) della responsabilità per i debiti indebitamente contratti, il
complessivo importo accertato dal ctu (€ 994.034,47=) maturato nell'arco di
complessivi 22 mesi, può essere equitativamente attribuito alla responsabilità
di ciascun amministratore in proporzione all'effettivo periodo di vigenza della
carica (e, in ogni caso, a partire dall'1.4.2009, data in cui, per le ragioni
indicate sub 4 e 5, la perdita del capitale sociale doveva ritenersi
definitivamente nota ai componenti degli organi amministrativo e di
controllo).
(…) I sindaci , e Parte_4 Parte_4 Parte_4 pagina 49 di 57 che vanno ritenuti responsabili per l'inerzia protrattasi dall'1.4.2009 a marzo
del 2010, quando si determinarono a presentare il ricorso di cui agli artt.
2485 e 2487 c.c. (e perciò sempre per circa undici mesi) vanno condannati,
sempre in via solidale, al pagamento di € 497.000,00=>>
Lamenta AM la mancanza dei presupposti per la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, in quanto, come riconosciuto dallo stesso
ONtr Tribunale, il on ha fornito indicazioni in ordine alla data E_ CP_6
di effettiva insorgenza dei debiti derivanti da attività estranee alla mera conservazione del patrimonio della società, e ciò non è dipeso da impossibilità
o estrema difficoltà in quanto, come affermato dallo stesso Tribunale, la contabilità della società era “completa ed attendibile”. Inoltre, il Tribunale ha errato avendo ricompreso nel danno risarcibile anche crediti sorti nel periodo dal 1.1.2009 al 01.04.2009 e non avendo detratto i costi c.d. ineliminabili.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2486 cc al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni che arrechino alla società
per atti ed omissioni compiuti in violazione di tale dovere.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori di una società di capitali che, dopo il verificarsi di una causa di pagina 50 di 57 scioglimento della società, abbiano compiuto attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, <ha l'onere di
allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la
ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo
compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a
dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli
amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benchè effettuati in epoca
successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (…)
e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche
ragioni>> (cfr Cass. 25.3.2024 n. 8069. Nello stesso senso Cass. sez.I
27.4.2023 n. 11041; Cass. sez. I 5.1.2022 n. 198).
ONtr Nel caso di specie il ha allegato e provato tanto la ONtroparte_6
ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società già a decorrere dal
1.1.2009, che il compimento da parte degli amministratori di atti gestori,
risultando dalla documentazione prodotta dal che anche dopo E_
questo momento gli amministratori hanno proseguito in modo regolare l'attività di impresa fino alla nomina del liquidatore, per cui è indubbio che si sia trattato di atti di gestione e non meramente conservativi, spettando, in ogni caso, agli amministratori e nella specie anche ai sindaci provare quali tra gli atti dai quali sono insorti i debiti qualificati come “estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale”, di cui alla tabella 2 allegata alla c.t.u., pagina 51 di 57 avessero invece finalità meramente liquidatorie.
Risulta, poi, irrilevante che nel danno risarcibile siano stati (eventualmente)
ricompresi anche crediti indicati come sorti nel periodo 1.1.2009-1.4.2009,
avendo questa Corte ritenuto che già al 1.1.2009 amministratori in carica e sindaci potessero conoscere la già avvenuta perdita del capitale sociale e ha esteso, quindi, il danno risarcibile anche a questo periodo.
Corretto è, poi, il criterio di liquidazione del danno adottato dal Tribunale in conformità al terzo comma dell'art 2486 c.c. introdotto dal D.Lgs 12.01.2019
n. 14 (applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore), pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società ed il valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o alla data di apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale, infatti, dato atto che la contabilità della società era completa ed attendibile, ha quantificato il danno ritenendolo coincidente con “l'ammontare dei debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale e perciò incompatibili con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la società per effetto della perdita de capitale sociale” (pag. 10 della sentenza), come quantificato dal c.t.u., che tenendo conto solo di questi debiti non ha considerato, nella quantificazione,
anche i costi che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente deliberata la sua liquidazione.
Nel quantificare il danno, dunque, il Tribunale non ha fatto uso dell'art. 1226
pagina 52 di 57 cc, posto che frutto di liquidazione equitativa non è stata la liquidazione del danno ma solo la sua successiva limitazione in misura proporzionale ai mesi di vigenza in carica di ciascun amministratore e sindaco.
ON Anche il terzo motivo di appello di va, quindi respinto.
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può,
in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite,
atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ. sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass.
30/12/2013 n. 28718; Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza , AR CP_2
e quest'ultimo previa compensazione della misura
[...] AR
del 50% in considerazione della soccombenza reciproca, nonché Parte_2
ONtr vanno condannati a rifondere al in solido con
[...] CP_6
gli altri amministratori e sindaci, le spese del giudizio di primo grado, e in solido tra loro le spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in pagina 53 di 57 dispositivo (scaglione da 52.001 a 260.000).
Va conseguentemente revocata la condanna del al pagamento in E_
favore di della somma di euro 21.387,00, oltre 15% per spese CP_2
forfettarie e accessori di legge a titolo di rifusione delle spese processuali,
nonché la compensazione delle spese tra lo stesso e E_ [...]
e . Nulla va, tuttavia, disposto con riferimento alla CP AR
istanza di restituzione delle spese processuali “eventualmente” pagate in forza
ONtr della sentenza di primo grado dal in favore di ONtroparte_6 CP_2
non essendo stato provato l'avvenuto pagamento.
[...]
In considerazione della reciproca soccombenza, compensa invece integralmente le spese di entrambi i giudizi tra e Parte_4
. Parte_2
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni, oltre che a carico di , , ONtroparte_2 ONtroparte_2
, e Parte_3 Parte_7 Parte_4 Parte_4
come già disposto dalla sentenza impugnata, vanno poste anche a
[...]
carico di e tutti in parti uguali. AR CP_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1504/2019 pubblicata il 21.5.2019, appellata da ONtroparte_6 CP_7
da e da
[...] Parte_2 Parte_3
pagina 54 di 57 - dichiara estinto a spese compensate il giudizio per rinuncia alla domanda limitatamente al rapporto processuale tra il e ONtroparte_6 CP_7
gli appellati , , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_7
, Parte_4 Parte_4
-dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate con riferimento al rapporto processuale tra il e ONtroparte_6 CP_7
Parte_3
-dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e alla domanda di manleva a spese compensate limitatamente al rapporto processuale tra Parte_7
e UR Insurance LC;
[...]
-dichiara estinto il giudizio a spese compensate per rinuncia all'azione e alla domanda di manleva limitatamente al rapporto tra e Parte_4 [...]
; CP1
-condanna a titolo di risarcimento del danno e in AR CP_2
solido con , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento in favore Parte_7 Parte_4 Parte_4
della CU del fallimento Bru. la prima nei limiti della CP_7
somma di euro 103.555,00 e la seconda nei limiti della somma di euro
207.111,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
-accerta ai soli fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, a carico di la quota del 5%, a carico di la quota del AR CP_2
pagina 55 di 57 5%, restando a carico di , e ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
la residua quota del 75% in parti uguali e a carico dei sindaci
[...] [...]
, e in parti uguali, la Parte_7 Parte_4 Parte_4
residua quota del 15%;
ONt
-condanna a restituire alla curatela del fallimento AR
[...]
la somma di euro 260.000,00, oltre interessi legali dalla data dei CP_7
singoli prelievi al saldo;
-condanna la terza chiamata a tenere indenne Parte_2
l'assicurato da quanto questi è stato chiamato a pagare in Parte_4
favore del in forza della transazione ONtroparte_6 CP_7
intervenuta con la CU, anche a titolo di rifusione delle spese legali e di ctu, nei limiti alla sola quota (5%) di responsabilità accertata e al netto della franchigia contrattuale;
previa compensazione nella misura del 50%, CP9 AR
, e , in solido tra loro e AR CP_2 Parte_2
con ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento in favore Parte_7 Parte_4 Parte_4
della curatela delle spese del primo grado di giudizio nei limiti della somma di euro 2552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro
2835,00 per la fase istruttoria ed euro 4235,00 per la fase decisoria, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa
-condanna previa compensazione nella misura del 50%, AR
pagina 56 di 57 e e , in solido tra loro, AR CP_2 Parte_2
al pagamento delle spese processuali relative al presente grado del giudizio in favore della CU, spese che liquida in euro 2977,00 per la fase di studio,
euro 1911,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase istruttoria ed euro 5103,00 per la fase decisoria, oltre 5058,00 per contributo unificato,
spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e;
Parte_2 Parte_4
-pone definitivamente le spese di ctu a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni, oltre che a carico di , , ONtroparte_2 ONtroparte_2
, e ONtroparte_20 Parte_7 Parte_4 Parte_4
anche a carico di e tutti in parti uguali.
[...] AR CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 maggio 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
pagina 57 di 57
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele ONsigliere
Dott. Annamaria Laneri ONsigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO: nella causa civile n.857/2019 R.G. (a cui sono riuniti i proc. n. 874/19 e Cause di responsabilità
887/19) promossa con atto di appello e posta in decisione all'udienza contro gli organi
collegiale del 20 marzo 2024 amministrativi e di d a controllo, i direttori
in persona del CURATORE E_ generali e i liquidatori rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Granelli del foro di Bergamo e delle società, delle dall'avv. Glauco Arcaini presso il cui studio in Brescia, via Solferino n. 26, è mutue assicuratrici e elettivamente domiciliato, come da procura in calce all'atto di appello società
APPELLANTE nel proc. 857/19
E da
Parte_2
pagina 1 di 57 Rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Dario Marchese
in forza di procura speciale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Profeta in Pisogne (BS), via Bettoni n. 3,
APPELLANTE nel proc. 887/2019 RG
E da
Parte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valtulini e dall'avv. Stefania
Pagani, presso il cui studio in Trescore Balenario, via Locatelli n. 82 ha eletto domicilio
APPELLANTE nel proc. N. 874/19 RG
c o n t r o
Parte_4
[...]
[...]
Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci del foro di
Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo, via
Casalino n. 13, per procura a margine della comparsa di risposta
APPELLANTI INCIDENTALI
contro
AR
[...]
pagina 2 di 57 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Barbieri per procura in calce alla comparsa di risposta depositate separatamente
E contro
[...]
ONtroparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Baj del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Teodoro Frizzoni n. 22, per delega in atti
APPELLATA
E contro
, quale avente causa di CP_3 Parte_5 [...]
già in ONtroparte_4 Parte_6
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Alberti del foro di Brescia e dall'avv.
Matteo Difini di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia, via XX Settembre n. 66, per delega in calce alla copia notificata della comparsa di riassunzione
APPELLATA
E contro
appresentante Generale per l'Italia, in persona del ONtroparte_5
legale rappresentante pro tempore
pagina 3 di 57 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Gussetti e dall'avv. Giovanna
Ghielmetti, entrambi del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Carducci n. 11, delega a margine della comparsa di risposta
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 21.5.2019 n.
1504/2019
CONCLUSIONI
Per il ONtroparte_6 CP_7
Dando atto di aver definito la controversia con i IGi , ONtroparte_2
, , ONtroparte_2 Parte_7 Parte_4 Parte_4
e con conseguente rinuncia a qualsivoglia
[...] Parte_3
domanda svolta nei loro confronti, il Fallimento attore precisa le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE: se ritenuto del caso, dichiarare l'estinzione del rapporto processuale tra il attore e i IGi , E_ ONtroparte_2
, , ONtroparte_2 Parte_7 Parte_4 Parte_4
e a spese legali compensate;
[...] Parte_3
NEL MERITO: - accertata e dichiarata la responsabilità solidale ex artt. 2392,
2393, 2394, 2394 bis, 2407 cod. civ. e 146 L.F. dei convenuti per i fatti di cui
è causa e in relazione ai periodi di carica, condannare i IGi CP
, e , in via tra di loro solidale, a risarcire al
[...] AR CP_2 pagina 4 di 57 Fallimento attore tutti i danni causati, quantificati nell'importo di € 994.034,47
o nella diversa somma accertanda in corso di causa, se del caso anche equitativamente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare, inoltre, il IG a versare al Fallimento AR
attore l'importo di € 260.000,00 illegittimamente prelevato tra il Giugno e l'Agosto 2006, oltre interessi legali e rivaluta-zione monetaria.
-condannare, ancora, il IG , in via solidale con la AR
IGa , a versare al Fallimento attore l'importo di € AR
387.000,00 dovuto per le causali di cui in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- in conseguenza della riforma della sentenza gravata condannare, in via tra di loro solidale, i IGi , AR AR
alla rifusione, a favore del CP_2 E_
delle spese legali di primo grado e delle spese di CTU;
[...]
SEMPRE NEL MERITO: accertata la responsabilità risarcitoria nei confronti della Procedura attrice anche della Sig.ra escludere la CP_2
condanna del a rifondere alla stessa le E_
spese legali liquidate dal Tribunale di Brescia in Euro 21.387,00 oltre 15% e accessori di legge e condannare, per l'effetto, la Sig.ra alla CP_2
restituzione in favore a favore del E_
dell'importo eventualmente corrisposto in esecu-zione della sentenza di primo grado;
pagina 5 di 57 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese legali del presente grado di giudizio.
Per AR
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
rigettare le domande formulate dall'appellante, siccome infondate in fatto ed in diritto, ovvero nulle per indeterminatezza e/o carenza di legittimazione attiva, per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa nella comparsa di costituzione
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Dato atto dell'avvenuta transazione con gli appellati condannati in primo grado e della richiesta della cessazione della materia del contendere nei loro confronti, dichiararsi cessata la materia del contendere anche nei confronti della sig.ra trattandosi di AR
un'obbligazione solidale.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Ci si oppone, non accettando il contraddittorio, alla domanda da ultimo formulata dalla curatela nei confronti del sig. e “in via solidale nei confronti di AR CP
, a pagare al fallimento attore l'importo di euro
[...]
387.000,00” in quanto domanda nuova non formulata in atto di citazione nei confronti della convenuta.
IN ULTERIORE SUBORDINE: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande svolte dall'attrice,
accertare e graduare la responsabilità della sig.ra in funzione della CP
rilevanza, gravità, periodo ed incidenza causale dell'effettivo ruolo svolto in pagina 6 di 57 relazione agli addebiti contestati.
In ogni caso spese di causa rifuse per entrambi i gradi del giudizio (ponendo le spese del primo grado a favore dello stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).
Per : AR
IN VIA PRINCIPALE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
rigettare le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, ovvero nulle per indeterminatezza e/o carenza di legittimazione attiva,
per i motivi di rito e di merito esposti in narrativa nella comparsa di costituzione, rigettandosi altresì le domande nuove formulate da controparte,
così come dettagliatamente indicate in comparsa di risposta, per le quali non si accetta il contraddittorio.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: Dato atto dell'avvenuta transazione con gli appellati condannati in primo grado e della richiesta della cessazione della materia del contendere nei loro confronti, dichiararsi cessata la materia del contendere anche nei confronti del sig. trattandosi di AR
obbligazione solidale già adempiuta dagli altri obbligati.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande svolte dall'attrice, accertare e graduare la responsabilità del sig. in CP
funzione della rilevanza, gravità, periodo ed incidenza causale dell'effettivo ruolo svolto in relazione agli addebiti contestati.
pagina 7 di 57 In ogni caso Spese di causa rifuse per entrambi i gradi del giudizio (ponendo quelli di primo grado a favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello stato).
Per e e per CP_2 ONtroparte_2 CP_2
Tenuto conto del fatto che nel corso del presente grado di giudizio sono stati raggiunti accordi, per quanto concerne le posizioni processuali assistite dal sottoscritto difensore, tra il da una parte, e ONtroparte_8
e dall'altra parte, con conseguente ONtroparte_2 ONtroparte_2
rinuncia agli atti del giudizio. Resta quindi pendente l'appello proposto dal nei confronti di nel cui interesse vengono rassegnate E_ CP_2
le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto dal . E_
Voglia altresì rigettare ogni e qualsiasi ulteriore domanda.
IN OGNI CASO
Come vittoria di spese e competenze professionali di causa.
ON rinuncia alla richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per Parte_3
ONtr Stante l'avvenuta definizione della controversia con il . CP_6
con conseguente reciproca rinuncia delle domande svolte, i sottoscritti difensori chiedono che sia dichiarata ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del processo tra le parti.
pagina 8 di 57 Per , e Parte_7 Parte_4 Parte_4
I deducenti dott. , dott. e dott. Parte_4 Parte_4 [...]
hanno definito la controversia con il e T_ ONtroparte_9
con atto in data 11.1.2021 hanno rinunciato alle domande formulate di manleva nei confronti di come da transazione sottoscritta CP_3 Parte_5
tra le parti a spese compensate. Successivamente i deducenti hanno definito anche nei confronti di Alla luce di quanto sopra, permane un CP0
interesse degli attuali deducenti di ottenere conferma della sentenza di prime cure con cui è stato acclarato l'obbligo di manleva nei confronti di e ciò in quanto solo quest'ultima si è sottratta a Parte_2
tale dovere costringendo il dott. ed il Collegio Sindacale Parte_4
tutto ad anticipare le somme richieste dal per definire il E_
contenzioso.
Per tale motivo sussiste la domanda di manleva formulata in via incidentale nei confronti di . Parte_2
Ciò premesso gli appellanti incidentali , Parte_4 Parte_7
e precisano le seguenti conclusioni:
[...] Parte_4
IN VIA INCIDENTALE: ove sia acclarata la civile responsabilità dei membri del Collegio Sindacale di dichiararsi la terza chiamata CP_8
a mantenere indenni ed a sollevare da tutte le Parte_2
domande proposte dal fallimento i dottori e Parte_4 T_
, con conseguente condanna di a
[...] Parte_2
pagina 9 di 57 corrispondere tutti gli importi che dovessero essere riconosciuti in favore del fallimento attore nei limiti contrattuali, confermando sul punto le statuizioni già assunte nella sentenza di prime cure, ovvero, in subordine, la diversa percentuale che dovesse essere ritenuta di giustizia dalla Corte adita.
IN OGNI CASO con vittoria di spese ed onorari di entrambi i giudizi con riferimento alla sola posizione di Parte_2
Per Parte_2
1 - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, e comunque la infondatezza, della domanda di garanzia proposta dal dott. Parte_4
verso con le note di trattazione scritta per
[...] Parte_2
l'udienza dell'11 ottobre 2023.
2 - In via principale, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo 1 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del
Tribunale di Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 che ha rigettato la eccezione di di non operatività della copertura Parte_2
assicurativa prestata con la Polizza ai sensi degli artt. 1917 c.c. e 16 e 18, lett.
a), delle condizioni generali nonché dell'allegato A) e pertanto rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti della stessa Parte_2
dal dott. .
[...] Parte_4
3 - In via subordinata, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del
Tribunale di Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 che ha pagina 10 di 57 condannato a manlevare il dott. per l'intero Parte_2 T_
ONtr ONtro importo dichiarato dovuto al Fall. . e non per la sola parte di responsabilità che compete all'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà, e pertanto condannare a manlevare il dott. dell'importo equivalente Parte_2 T_
alla sua quota diretta di responsabilità, accertata dalla stessa Sentenza essere pari al 5% dell'intero danno risarcibile.
4 – In ogni caso, riformare integralmente, per tutti i motivi esposti al paragrafo
3 dell'atto di citazione in appello, il capo della sentenza del Tribunale di
Brescia – Sezione Spec. Impresa, n. 1504/2019 relativo alla quantificazione del danno risarcibile dal dott. , e pertanto: T_
4a – in via principale, rigettare l'Azione di Responsabilità promossa dal Pt_8
ONtro
. nei confronti del dott. ;
[...] T_
4b – in via subordinata, rimettere la causa in istruttoria per disporre un supplemento di C.T.U. avente ad oggetto la corretta quantificazione del danno risarcibile.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 2,
condannare il dott. a rifondere ad le Parte_4 Parte_2
spese di lite sostenute per entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 3,
condannare il dott. a rifondere ad le Parte_4 Parte_2
pagina 11 di 57 spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 4a,
condannare il . persona del Curatore pro CP_6 ONtroparte_7
tempore, a rifondere ad le spese di lite sostenute per Parte_2
entrambi i gradi di giudizio, comprensive di rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In ipotesi di accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 4b,
condannare il . in persona del Curatore CP_6 ONtroparte_7
pro tempore, a rifondere ad le spese di lite sostenute Parte_2
per il presente grado di giudizio, comprensive di rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria, domanda che codesta Eccellente Parte_2
Corte voglia disporre tutti gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., e comunque di deposito agli atti di causa, analiticamente indicati dalla
Compagnia con le proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 15
novembre 2023.
Per CP1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia dichiarare la estinzione dei giudizi riuniti N.857/2019, N.874/2019 e N.887/2019 R.G. tra CP1
e il Dott. , AR2 Parte_4 Parte_4
e con compensazione delle spese di lite.
[...] Parte_4
pagina 12 di 57 Per UR Insurance
PRESO ATTO
della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e alle domande nei con-
fronti di UR Insurance LC, Rappresentanza generale per l'Italia, del chiamante in causa dott. con atto notificato in data 18 Parte_4
gennaio 2021,
DICHIARA
in nome e per conto di UR Insurance LC, Rappresentanza generale per l'Italia, di accettare tale rinuncia a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ON atto di citazione regolarmente notificato il ONtroparte_6 CP_7
(di seguito o il ), dichiarato con sentenza del
[...] Pt_1 E_
Tribunale di Bergamo in data 22.10.2010, riassumeva il giudizio davanti al
Tribunale di Brescia con comparsa ex art. 50 c.p.c. notificata in data
31.3.2014, convenendo in giudizio: i) gli amministratori (succedutisi nel tempo) della società poi fallita, , AR AR CP_2
, e ii) i
[...] ONtroparte_2 Parte_3 CP_2
componenti del collegio sindacale della società , Parte_4
e iii) le compagnie di assicurazione, terze Parte_4 Parte_4
chiamate nella precedente fase svoltasi avanti al Tribunale di Bergamo,
ONt (di seguito, per brevità, Parte_2 CP3 CP4
ONt
( ) e UR Insurance LC ( ), ed esponeva (per quanto
[...] CP_3
pagina 13 di 57 ancora interessa):
-che la società, costituita con denominazione in data CP_6 CP5
19.06.2006 con capitale sociale di euro 10.000 interamente detenuto dall'amministratore unico aveva subito vari aumenti di AR
capitale sociale sino ad euro 1.200.000,00 e nel luglio 2008 la trasformazione da s.r.l. a e la variazione della compagine sociale con l'ingresso di Pt_2
e di società a lui riconducibili;
ONtroparte_2
-che la gestione della società, inizialmente attribuita a nel AR
luglio 2008 era passata a , cui subentrava un ONsiglio di ONtroparte_2
Amministrazione composto dal predetto nella veste di Presidente, e da CP
e dall'11.3.2009 da , il figlio
[...] Parte_3 ONtroparte_2
e il e dal 1.12.2009 dal e da fino al CP_2 Pt_3 Pt_3 CP_2
29.03.2010 quando era stato nuovamente nominato Amministratore unico
; ONtroparte_2
-che il 20.07.2008 era stato costituito il Collegio Sindacale composto da
[...]
, e Parte_4 Parte_4 Parte_4
-che in vista degli imponenti impegni finanziari che la società avrebbe dovuto affrontare per la realizzazione di un importante progetto nel settore della
ON ONtr bioedilizia e della domotica, . e la società Miro RA FI s.p.a.
(di seguito RA) avevano sottoscritto in data 4 aprile 2008 un contratto di
ONt ONtr cessione del 10% delle quote facenti capo a . ella società (da questa partecipata per il 43%) per il AR6
pagina 14 di 57 corrispettivo di euro 3.000.000, da corrispondere per euro 1.000.000,00 alla firma dell'accordo e per i restanti euro 2.000.000,00 al rogito, accordo sottoposto a 4 condizioni sospensive;
-che avveratesi le prime due condizioni, in data 21.3.2008 le parti avevano formalizzato avanti al Notaio l'atto di cessione delle quote di RRV con incasso del residuo corrispettivo di euro 2.000.000,00, mantenendo l'efficacia della pattuizione inerente le altre due condizioni sospensive (positivo esito delle due diligence entro il 30.11.2008 e ottenimento dei permessi con inizio dei lavori entro il 15.12.2008);
ON ONtr
-che il corrispettivo della cessione era stato da . immediatamente versato, quale finanziamento soci infruttifero, in RVV;
-che alla fine dell'anno 2008 le condizioni a cui la cessione delle quote era stata sospensivamente condizionata non si erano avverate;
ONtr
-che il 13.5.2009 e RA avevano sottoscritto un accordo con cui, CP_6
ONtr ONt ONtr dato atto della inefficacia della cessione delle quote di , si riconosceva debitrice dell'importo del prezzo da restituire oltre la penale, per l'importo complessivo di euro 3.519.000,00 e provvedeva all'estinzione del debito tramite cessione del 50% delle quote di Nesa Energy srl, di alcuni immobili siti in Pradalunga e del 40% delle quote di RVV;
-che nonostante il pacifico mancato avveramento delle due condizioni sospensive a cui era stata subordinata la cessione delle quote di RVV, il
ONsiglio di Amministrazione della società aveva redatto e sottoposto pagina 15 di 57 all'approvazione dell'assemblea un bilancio falsamente attestante la sussistenza di una perdita di soli euro 214.424,00 grazie all'appostazione nel conto economico di una componente positiva relativa a “proventi di partecipazione”, pari ad euro 2.990.000,00 afferenti la cessione sospensivamente condizionata di quote di RVV, nonostante fosse stata già
constatata la mancata verificazione delle suddette condizioni;
-che il Collegio Sindacale aveva tenuto una condotta superficiale, non essendosi preoccupato di approfondire le caratteristiche dell'operazione relativa alla cessione di quote di RVV, essenziale per il contenimento delle perdite, nonostante si trattasse della sola operazione rilevante condotta da
ON ONtr
. nell'esercizio 2008 e, inoltre, nella relazione sul bilancio 2008,
invece di esprimere un giudizio di non veridicità del bilancio, si era limitato a dare atto della sua impossibilità di formulare un giudizio sulla correttezza dello stesso e pur avendo dato atto che la continuità aziendale era venuta meno, non aveva formulato un giudizio negativo sul bilancio, redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività;
-che in assenza della plusvalenza di euro 2.990.000,00 il bilancio 2008 di
ON ONtr
. vrebbe dovuto evidenziare una perdita di oltre 3.000.000,00 euro e un deficit patrimoniale di oltre euro 1.800.000,00, con conseguente obbligo per gli amministratori di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2477
cc e per i sindaci di convocare senza indugio l'assemblea;
-che nessuna iniziativa in tal senso era stata presa e gli amministratori in pagina 16 di 57 aperta violazione dei doveri gestori e di vigilanza imposti dalla legge avevano continuato ad operare, permettendo che il dissenso della società assumesse dimensioni maggiori;
-che solo in data 18.03.2010 il Presidente del Collegio Sindacale si era attivato depositando presso il Tribunale di Bergamo istanza che conduceva alla dichiarazione di intervenuto scioglimento della società e nomina del
Liquidatore;
-che, inoltre, tra il giugno 2006 e il mese di agosto 2008 AR
amministratore unico della società, aveva prelevato dalle casse sociali di
ONt ONtr l'importo di euro 260.000,00 destinato a finalità personali, come da riconoscimento del debito rilasciato su richiesta del CdA insediatosi nel mese di luglio 2008, nonché un ulteriore importo di euro 60.000,00 in data 5.2.2009,
importi non restituiti;
-che nel periodo gennaio-agosto 2008 il aveva inoltre prelevato dalle CP
casse della partecipata RVV la somma di euro 387.000,00, credito che era stato oggetto di cessione a Pt_1
Tanto premesso, il chiedeva la condanna dei ONtroparte_6 CP_7
convenuti al risarcimento (secondo le rispettive responsabilità) di tutti i danni conseguenti ad atti di mala gestio compiuti dai vari componenti dell'organo amministrativo in assenza di adeguata vigilanza da parte dei componenti dell'organo di controllo.
Tutti i convenuti si costituivano in giudizio contestando sotto vari profili la pagina 17 di 57 fondatezza delle domande proposte nei loro confronti e concludendo per il rigetto delle stesse con vittoria di spese;
i sindaci e Parte_4
, inoltre, reiteravano le domande di manleva già proposte nei Parte_4
confronti delle rispettive assicurazioni.
Anche le compagnie terze chiamate si costituivano in giudizio resistendo alle domande proposte nei loro confronti. In particolare, Parte_2
nel caso di accoglimento dell'azione di responsabilità promossa dal
, eccepiva la non operatività della copertura assicurativa a favore di E_
, attesa la imputabilità della responsabilità ad un suo stato Parte_4
soggettivo doloso, quanto meno eventuale, o, in via subordinata, eccepiva la limitazione dell'indennizzo eventualmente dovuto solo per la parte di responsabilità che competeva all'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu contabile, era trattenuta in decisione all'udienza del 10.1.2019.
ON sentenza n. 1504/2019 del 21.5.2019 il Tribunale rilevava: che, come era emerso dalla ctu espletata, in data 4.4.2008 sul libro giornale della società
ON ONtr
. era stata registrata l'operazione di cessione a RA della quota di
ONtr partecipazione di , con registrazione contabile dell'acconto di euro
1.000.000 e la rilevazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00, e in data 21
maggio 2008 era stato stipulato l'atto definitivo di cessione della quota e in tale data era stato registrato l'incasso del residuo corrispettivo di euro pagina 18 di 57 2.000.000,00; che la registrazione contabile del 4 aprile 2008 era errata perché
in quella data non era avvenuto il trasferimento di proprietà della quota, e lo stesso valeva per la registrazione del 21 maggio 2008, in cui si erano verificate solo due delle quattro condizioni sospensive;
che le condizioni sospensive erano ostative alla registrazione della vendita effettiva della quota per cui la plusvalenza di euro 2.990.000,00 non avrebbe potuto essere rilevata e in assenza di effetti giuridici traslativi, l'operazione di cessione, sotto l'aspetto contabile, non avrebbe potuto transitare nel conto economico, ma avrebbe dovuto essere rappresentata unicamente sotto l'aspetto patrimoniale e finanziario;
che poiché le due condizioni sospensive non si erano avverate al
31.12.2008, si era verificata la definitiva e sicura perita del capitale sociale di
ON ONtr
. in quanto l'esercizio 2008, depurato della indebita plusvalenza di euro 2.990.000,00 si era concluso con una perdita reale di euro 3.204.424,00,
risultando quindi il patrimonio negativo per euro 1.865.094,00; che alla data di approvazione del bilancio 2008 (21.4.2009) non poteva non essere nota ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società la definitiva perdita del capitale sociale della società; che a quella data
[...]
e non erano più amministratori della società, avendo CP AR
rivestito la carica, il primo fino al 18.7.2008, la seconda sino a febbraio 2009;
che nominata il 01.12.2009, era rimasta in carica per un periodo CP_2
assai breve (sino al 29.3.2009), quando il Presidente del collegio sindacale aveva già presentato ricorso al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei pagina 19 di 57 provvedimenti di cui agli artt. 2485, comma2, e 2487, comma 2, cc;
che invece andava affermata la responsabilità degli altri amministratori CP_2
, e tutti investiti della carica
[...] ONtroparte_2 Parte_3
per la quasi totalità del 2009 e in carica al momento dell'approvazione del bilancio 2008; che andava altresì riconosciuta la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale che, nominato il 30.07.2008, aveva tenuto la sua prima riunione il 31.10.2008, riportando nel verbale di aver controllato la situazione contabile, le registrazioni contabili e di avere esaminate a campione le operazioni di rilevante importo;
che i Sindaci non potevano quindi non rilevare la consistente plusvalenza contabilizzata nell'esercizio 2008
(trattandosi peraltro dell'operazione più rilevante effettuata in quell'esercizio),
non potendo, in ogni caso, tale operazione essere ignorata dai sindaci in sede di redazione della propria relazione al bilancio dell'esercizio 2008 (avvenuta in un contesto in cui loro stessi avevano già ripetutamente segnalato la allarmante situazione di grave illiquidità in cui versava la società, tale da minacciare la prospettiva di continuità aziendale); che la più diligente condotta dell'organo di controllo avrebbe consentito ai suoi componenti di rilevare la perdita del capitale sociale di già nei primi mesi dell'anno 2009 e Pt_1
imposto loro un più tempestivo ricorso ai rimedi di legge;
che il danno risarcibile, secondo il nuovo criterio previsto dall'art. 2486, comma 3 cc, era da quantificare in euro 994.034,47 pari all'ammontare dei debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale e perciò incompatibili pagina 20 di 57 con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la società per effetto della perdita del capitale sociale;
che tale importo, maturato nell'arco di 22 mesi
(dall'1.1.2009 alla data della dichiarazione di fallimento), in difetto di elementi che consentissero una precisa attribuzione (temporale) della responsabilità di amministratori e sindaci per i debiti indebitamente contratti,
poteva essere equitativamente attribuito a ciascuno in proporzione all'effettivo periodo di vigenza della carica a partire dall'1.4.2009; che la domanda risarcitoria della curatela relativa ai prelievi attribuiti al era CP
infondata in quanto la prova del prelievo di euro 260.000,00 era costituito unicamente dalla dichiarazione resa al in data 16.9.2008, con la quale CP
il medesimo aveva riconosciuto di avere effettuato prelievi dal 19.6.2006 al
5.8.2008, e la curatela non aveva provato tali prelievi nè ve ne era traccia nella documentazione contabile esaminata dal c.t.u.; che non risultava provato neppure il prelievo di euro 60.000,00 e che per gli ulteriori prelievi di euro
387.000,00 pacificamente effettuati dal in RVV, la nota del CP
ON ONtr 19.2.2009 di . on era riferibile alla gestione del per cui non CP
poteva ritenersi sufficientemente riscontrata la pretesa della curatela di vedere
ONtr trasformato il credito di RVV nei confronti del in credito di CP CP_6
nei confronti del medesimo con contestuale riduzione del credito per
ONt ONtr finanziamento infruttifero che . vantava nei confronti di RVV;
che,
quanto alle domande di manleva, non vi era prova della copertura assicurativa di in favore di per la qualità di Sindaco CP_3 Parte_7
pagina 21 di 57 rivestita nella società fallita, e che, quanto a , la copertura Parte_4
assicurativa doveva ritenersi operante non ricorrendo una condotta dolosa dei componenti dell'organo di controllo e rientrava nell'ambito del massimale di
ON
per cui solo quest'ultima andava condannata a tenere indenne il garantito da quanto sarebbe stato tenuto a pagare al al netto della sola E_
ON franchigia;
che la condanna di alla manleva investiva l'intero importo dovuto dal sindaco al senza possibilità di limitare la manleva alla E_
mera quota di responsabilità attribuibile a ciascuno dei componenti dell'organo di controllo, in quanto la natura collegiale dell'organo di controllo non consentiva di rilevare una specifica quota di responsabilità a carico di
ON ciascuno componente per cui la clausola invocata da era destinata ad operare unicamente nella sede di regresso interno tra coobbligati, senza che,
nell'ambito del rapporto fra singolo coobbligato e terzo danneggiato, possa essere contemplata una responsabilità del singolo danneggiante che non investa l'intero danno risarcibile;
che ai soli fini dell'eventuale futuro esercizio
ON del diritto di regresso (in via di surroga) da parte di le quote di responsabilità andavano individuate per il complessivo 85% a carico degli amministratori, da ripartirsi all'interno in parti uguali, e ai sindaci nel residuo
15% sempre da ripartirsi in parti uguali.
Alla stregua delle esposte ragioni, il Tribunale:
- condannava gli amministratori , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 [...]
ed i sindaci , e Parte_3 Parte_4 Parte_4
pagina 22 di 57 in solido, al pagamento, in favore della curatela del Parte_4
fallimento delle seguenti somme: e E_ ONtroparte_2
€ 466.000,00=; ONtroparte_2 Parte_3 Parte_4
, e € 571.000,00=, con gli ulteriori
[...] Parte_4 Parte_4
interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
- condannava la terza chiamata a tenere indenne Parte_2
l'assicurato da quanto questi sarebbe stato chiamato a pagare Parte_4
in favore del fallimento, per effetto della sentenza, anche a titolo di rifusione delle spese legali e di ctu, al netto della franchigia contrattuale;
- rigettava le domande di manleva proposte da nei Parte_4
confronti della terza chiamata UR Insurance LC e da nei Parte_4
confronti della terza chiamata;
AR8
-rigettava le domande proposte dal nei confronti di E_ [...]
e CP AR CP_2
- accertava, ai soli fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, le seguenti quote: 85% a carico degli amministratori , ONtroparte_2 CP_2
e in parti uguali e 15% a carico dei sindaci
[...] Parte_3 [...]
, e sempre in parti uguali;
Parte_4 Parte_4 Parte_4
- condannava , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
, e in solido, al Parte_4 Parte_4 Parte_4
pagamento, in favore della curatela, delle spese processuali;
pagina 23 di 57 - condannava al pagamento delle spese processuali in Parte_4
favore della terza chiamata UR Insurance LC;
- condannava il fallimento al pagamento delle spese processuali in favore di
CP_2
- compensava per intero le spese di lite tra il fallimento e e AR
nonché fra il convenuto e la terza chiamata AR Parte_4
; AR8
- poneva le spese di ctu definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, a carico dei soli convenuti , ONtroparte_2 CP_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
in parti uguali. Parte_4
Avverso la sentenza proponevano separatamente appello il CP_6
ONtr
. e
[...] Parte_2 Parte_3
Si costituivano in tutti i giudizi i sindaci , Parte_7 T_
e chiedendo il rigetto dell'appello del e
[...] Parte_4 E_
proponendo appello incidentale, instando per il rigetto delle domande proposte nei loro confronti o graduarsi la responsabilità e, in caso di condanna,
dichiarare le terze chiamate tenute a manlevarli.
Si costituivano altresì e CP_2 ONtroparte_2 ONtroparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, e separatamente, e chiedendo il rigetto delle AR AR
domande o, in subordine, graduare la responsabilità, con spese di causa rifuse pagina 24 di 57 per entrambi i gradi del giudizio, ponendo quelle di primo grado a favore dello
Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si costituivano anche e UR Insurance LC chiedendo, la CP1
prima, dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello incidentale proposto da , e e Parte_4 Parte_4 Parte_4
confermare la sentenza impugnata, insistendo in subordine per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, e la seconda dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande formulate nei suoi confronti, in subordine chiedendo limitare la condanna alla sola quota interna di responsabilità dell'assicurato con esclusione del vincolo di solidarietà.
Riuniti i tre giudizi, con ordinanza del 18.12.2019 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione proposta da , Parte_4
e e rigettava quella proposta da Parte_4 Parte_4 [...]
mentre sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza Parte_3
limitatamente al solo capo di condanna di a tenere Parte_2
indenne per l'intero importo che lo stesso sarebbe stato Parte_4
tenuto a pagare al per effetto della sentenza impugnata, E_
anche a titolo di rifusione spese legali e di ctu, per la parte di condanna che eccede la quota di responsabilità che compete all'assicurato (5%) nei rapporti interni tra i soggetti dichiarati responsabili.
All'udienza del 20.11.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal deposito telematico di note scritte, i procuratori delle parti davano atto che era pagina 25 di 57 intervenuta la transazione della lite limitatamente al rapporto processuale tra il e gli amministratori , , E_ ONtroparte_2 ONtroparte_2
, ed i sindaci , e Parte_3 Parte_7 Parte_4
Parte_4
Sulle conclusioni precisate telematicamente, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art 190 cpc.
ON ordinanza del 7/12 febbraio 2024, la Corte, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni davanti al Collegio composto da un consigliere trasferito ad altra sede dal 23 gennaio 2024, pochi giorni prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica, rimetteva la causa sul ruolo e all'udienza del 20 marzo 2024 la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione senza concedere i termini ex art 190 cpc ai quali le parti avevano rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dichiarata inammissibile la domanda di manleva avanzata da nei confronti di per la Parte_4 Parte_9
prima volta con le note di udienza depositate il 10.10.2023 (e non avendo,
ON peraltro, il predetto mai allegato di avere stipulato una polizza con ).
ONtr ON nota depositata il 9.10.2023 il munito dei relativi ONtroparte_6
poteri come da procura in atti, ha fatto presente di avere definito la controversia in via stragiudiziale con gli appellati , ONtroparte_2 CP_2
, , , e ha
[...] Parte_7 Parte_4 Parte_4
pagina 26 di 57 dichiarato di rinunciare a qualsivoglia domanda svolta nei loro confronti,
chiedendo dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate limitatamente al rapporto processuale con i predetti. Ha altresì dichiarato di avere rinunciato agli atti del giudizio a spese compensate nei confronti di Parte_3
il quale a sua volta ha rinunciato agli atti, rinuncia ed accettazione che sono state notificate e accettate dalla controparte.
Il difensore di e e il difensore dei sindaci hanno CP_2 ONtroparte_2
dato atto dell'accordo intervenuto, riguardante anche la compensazione delle spese del giudizio.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la rinuncia alla domanda,
a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari e non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (cfr. Cass. n. 8387/99, n. 19946/04).
Va dunque dichiarato estinto a spese compensate il giudizio per rinuncia alla
ONtr domanda limitatamente al rapporto processuale tra il . gli CP_6
appellati , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_7
, e per rinuncia agli atti nei confronti di Parte_4 Parte_4
Parte_3
A sua volta il difensore di , munito di procura speciale anche Parte_4
a transigere, ha dichiarato di rinunciare, a spese compensate, all'azione proposta nei confronti di , quale successore di CP1 CP8
, nei tre giudizi di appello riuniti N.857/2019, N.874/2019 e
[...]
pagina 27 di 57 N.887/2019 R.G. – che non necessita dell'accettazione della controparte - a seguito della transazione intervenuta con la compagnia assicurativa, la quale ha dato della intervenuta rinuncia nei suddetti termini. Quale difensore di
, in forza dei medesimi poteri, ha invece dichiarato di Parte_7
rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate nei confronti di , CP_3
con dichiarazione notificata il 18.01.2021, e la rinuncia agli atti è stata accettata dalla compagnia assicurativa con atto notificato il 20.01.2021.
Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti e alla domanda di manleva a spese compensate limitatamente al rapporto processuale tra e UR Insurance LC e va dichiarata Parte_7
estinta l'azione promossa da e (cfr. Cass. Parte_4 CP1
19.12.2019 n. 33761).
ONtr Tanto premesso, il giudizio prosegue tra il . CP_6
[...]
ONtr
, e nonché tra il CP AR CP_2 ONtroparte_6
e , sussistendo una ipotesi di Parte_4 Parte_2
ON litisconsorzio necessario a seguito della chiamata in garanzia di ai sensi dell'art 1917 cc (cfr. Cass. SSUU 4.12.2015 n. 24707).
Tanto premesso ed iniziando dall'esame dell'appello proposto dal CP_6
ONtr con il primo motivo la CU contesta la limitazione della
[...]
condanna alla rifusione della quota di danno prodottasi nel solo arco temporale tra l'approvazione del bilancio (avvenuta nel mese di aprile 2009) e la data
“del (tardivo) ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 2485, 2 comma e 2487 2 pagina 28 di 57 comma c.c.” depositato dal Presidente del Collegio Sindacale in data 18 marzo
2010. In particolare, l'appellante lamenta che il danno sia stato riconosciuto per il ridotto periodo di 11 mesi, anziché per l'intero periodo di 22 mesi,
nonostante la situazione di perdita del capitale sociale fosse già nota ad amministratori e sindaci al 31.12.2008, e non avendo il Tribunale tenuto conto dei danni prodottisi fino alla dichiarazione di fallimento nell'ottobre 2010.
Così facendo il Tribunale ha condannato alla rifusione non tutti gli amministratori succedutisi nel tempo dal momento in cui avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti ex art. 2447 c.c., ma solo quelli che ricoprivano il ruolo al momento dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.
Sostiene l'appellante che la situazione di grave perdita del capitale in cui versava la società si è palesata ad amministratori e Sindaci quantomeno dal dicembre 2008, momento in cui era certo che le condizioni sospensive cui era subordinato l'accordo di cessione delle quote di RRV non potevano più
realizzarsi e che il prezzo della cessione delle quote non avrebbe potuto essere incamerato, con conseguente consolidarsi della situazione di perdita per la
ONt ONtr società lamenta l'omessa motivazione in ordine alla ragione per cui è
stato escluso, dal danno risarcibile, il periodo intercorrente tra la promozione del ricorso per la nomina del Liquidatore e la dichiarazione di fallimento della società.
Sostiene che ha rivestito un ruolo nell'organo gestorio dal AR
mese di luglio 2008 al mese di marzo 2009, quando la perdita del capitale pagina 29 di 57 sociale era ormai palese, non avendo alcun valore l'assunto secondo cui ella assunse il ruolo solo formalmente in ragione del rapporto di coniugio con
Anche quest'ultimo, inoltre, non avrebbe dovuto essere AR
ritenuto esente da colpe per il danno arrecato al patrimonio della società, ove si considerino le cariche ricoperte nella gestione della società ed il potere di fatto che egli detenne per tutta la durata della società, potere che gli ha permesso anche di procedere a prelievi di fondi dalle casse sociali.
Sostiene, poi, il appellante che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe E_
errato nell'escludere la responsabilità di componente del CP_2
ONsiglio di amministrazione della società, affermando che la predetta sarebbe
<>, in quanto la stessa aveva ricoperto l'incarico tra l'aprile 2009 ed il marzo 2010 per ben 11 mesi e nel periodo in cui era conclamata la situazione di perdita, senza attivarsi per assumere i provvedimenti necessari.
Il motivo è fondato limitatamente alla posizione di e AR CP_2
[...]
Non è oggetto di contestazione il mancato avveramento delle due condizioni –
l'esito positivo di una due diligence da eseguirsi entro novembre 2008 e l'ottenimento entro il termine essenziale del 15 dicembre 2008 di tutte le autorizzazioni e permessi funzionali allo sviluppo del progetto nonché l'inizio dei lavori sino al raggiungimento del livello del secondo SAL – a cui era stato
ON ONtr subordinato il contratto di cessione della quota del 10% detenuta da pagina 30 di 57 in (RVV) a dicembre 2008, con conseguente AR6
ONtr perdita di efficacia dell'accordo intervenuto tra la società e Miro CP_6
RA FI S.p.a. per il prezzo di euro 3.000.000,00.
Ciò ha determinato la definitiva mancata realizzazione dell'effetto traslativo della titolarità della quota già a fine dicembre 2008, con conseguente e palese illegittimità della appostazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00 (pari al prezzo della cessione meno il valore contabile della partecipazione), mai maturata per mancato avveramento delle condizioni, e definitiva perdita, già a quella data, del capitale sociale di Pt_1
Non può dunque condividersi la decisione del Tribunale secondo cui la situazione di grave erosione del capitale sociale fosse conoscibile solo dal mese di aprile 2009, e cioè al momento di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2008, atteso che la situazione di gravissima perdita del capitale sociale – che depurato dalla indebita plusvalenza di euro
2.990.000,00 ha subito una perdita di euro 3.204.424,00, con conseguente patrimonio netto negativo di euro 1.865.094,00 – si era già manifestata ed era palese ad amministratori e sindaci ben prima della approvazione del bilancio,
essendo ormai certo già a fine dicembre 2008 che le condizioni sospensive cui era subordinato l'accordo di cessione delle quote di RVV non si sarebbero verificate e che il prezzo di euro 3.000.000,00, incamerato e indebitamente appostato quale attivo, avrebbe dovuto essere restituito, ciò determinando la definitiva perdita del capitale della società.
pagina 31 di 57 E', invece, irrilevante valutare se il danno si sia prodotto anche nel periodo successivo al mese di marzo 2010 stante la transazione intercorsa tra il e gli amministratori rimasti in carica dopo il mese di marzo e non E_
essendo in ogni caso il periodo successivo imputabile ai sindaci, i quali proprio nel mese di marzo si sono finalmente attivati depositando il ricorso per la nomina del Liquidatore.
Ritiene dunque la Corte che già dal 1.1.2009 su tutti gli amministratori e sindaci allora in carica – e quindi anche su quale componente AR
del CdA della società dal luglio 2008 fino al mese di marzo 2009 - gravasse l'obbligo, essendo palese la riduzione del capitale al di sotto del limite legale,
di impedire l'aggravarsi della situazione convocando senza indugio l'assemblea per deliberare l'adozione dei provvedimenti ex art 2447 cc, e ciò
senza attendere la approvazione del bilancio, sussistendo in capo a ciascuno amministratore l'obbligo di intervenire nella gestione sociale per impedire il compimento di atti dannosi per la Società.
Quanto all'assunto secondo cui la avrebbe ricoperto il ruolo di CP
componente del CdA solo formalmente, essendo ogni potere accentrato in capo a quale presidente del CdA e non avendo mai ricevuto ONtroparte_2
alcuna convocazione tanto che per tale motivo con raccomandata del 9.2.2009
aveva rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, è la stessa che CP
conferma, con tali allegazioni, di essersi disinteressata della sorte della società
tanto che, pur in carica dal mese di luglio 2008, quando era già stato stipulato pagina 32 di 57 – peraltro dal di lei marito quale amministratore unico della AR
società fino al luglio 2008 – l'accordo di cessione della quota subordinato alle citate condizioni sospensive e pur potendo sapere, anche in considerazione dell'importanza e della rilevanza dell'operazione per la società, quale amministratrice, del definitivo mancato avveramento delle condizioni a dicembre 2008, è rimasta inerte senza chiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, limitandosi a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica senza fare alcun cenno ad un impedimento al potere di consultare i libri sociali ed i documenti dell'amministrazione e/o al potere di convocare l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 cc.
Parimenti va affermata la responsabilità anche di unitamente CP_2
agli altri amministratori ritenuti responsabili per il medesimo periodo in cui ella ha ricoperto la carica.
Pur dovendo darsi atto che, contrariamente a quanto sostiene il Fallimento
appellante, la non è stata in carica 11 mesi bensì 4 mesi, dal 1.12.2009 CP_2
al marzo 2010, non ritiene la Corte che il pur se breve ma non irrisorio periodo in cui la stessa ha rivestito il ruolo di componente del CdA possa di per sé solo essere sufficiente, come invece ritenuto dal Tribunale, ad escludere la sua responsabilità per mancato assolvimento dell'obbligo che pur gravava sulla stessa di attivarsi per deliberare l'adozione dei provvedimenti ex art. 2447 cc.,
davanti ad una situazione di perdita del capitale sociale conclamata ed irreversibile.
pagina 33 di 57 Come già si è detto, infatti, incombe su ogni amministratore l'obbligo di intervenire nella gestione sociale per evitare il compimento di atti dannosi per la società o per attenuarne le conseguenze, nella specie derivanti dalla prosecuzione in perdita dall'attività imprenditoriale, con conseguente aggravamento del danno. Amministratori e sindaci che si accorgono di una precedente gestione irregolare della società – nella specie un bilancio approvato in cui il corrispettivo della cessione risultava essere appostato quale attivo come se si fosse registrato il realizzo di una plusvalenza di Euro
2.990.000,00, mai invece maturata per mancata verificazione delle condizioni sospensive cui la cessione era sottoposta - sono, infatti, responsabili qualora non denuncino o non facciano il possibile per eliminare o attenuare gli effetti dannosi degli atti gestori precedenti sul patrimonio sociale.
Nulla al riguardo la ha dedotto di avere fatto né ha allegato CP_2
impedimenti che non le abbiano permesso di attivarsi per evitare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
Al contrario, dalla documentazione prodotta dal risulta che anche E_
la era presente all'assemblea della società del 22 febbraio 2010 CP_2
convocata su richiesta del Collegio sindacale (assemblea per quasi tre mesi con varie scuse differita dall'Organo amministrativo di cui ella faceva parte),
in cui, dato espressamente atto a verbale della impossibilità di ridurre il capitale sociale e/o di trasformare la società in srl, veniva approvata la decisione di presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, e nonostante pagina 34 di 57 ciò ella ha sottoscritto insieme a la missiva datata Parte_3
3.3.2010 con cui gli amministratori
nell'assemblea generale del 22/02/2010 … dopo una seria analisi delle
prospettive future della azienda>> hanno annullato l'incarico conferito al legale per proporre istanza di fallimento, comunicando che era loro
<intenzione continuare l'attività in attesa di verificare e perfezionare le
offerte … commerciali in essere, la cui conclusione potrebbe sanare l'attuale
situazione debitoria societaria>> all'uopo convocando una nuova assemblea straordinaria per l'abbattimento del capitale sociale e la trasformazione della società in srl (cfr doc. 11).
Il motivo di appello è, invece, infondato con riferimento alla censura, peraltro del tutto generica, rivolta alla sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento di responsabilità di il quale ha rivestito la AR
carica di amministratore unico della società dalla sua costituzione fino al 18
luglio 2008, avendo cessato, pertanto, l'incarico ben prima del mese di dicembre 2008, quando è risultato palese che le due condizioni sospensive a cui era stata subordinata l'efficacia del contratto di cessione di quote di RVV
non si sarebbero verificate.
Né vi è prova del dedotto potere di fatto che il avrebbe esercitato per CP
il periodo successivo quando non ricopriva più la carica di amministratore,
potere del quale non vi è alcun riscontro probatorio e che non può desumersi,
come sostiene la difesa, dal fatto di avere prelevato fondi dalle casse della pagina 35 di 57 società, prelievi che, anche ove provati, nulla potrebbero dimostrare in quanto eseguiti prima del mese di luglio 2008, quando, peraltro, il era CP
ancora amministratore unico della società.
Corretta è, dunque, la decisione del Tribunale secondo cui il non può CP
essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti all'indebita prosecuzione dell'attività di impresa successiva al 31.12.2008.
Il Collegio è invece dispensato dall'esaminare le censure svolte dal E_
appellante al punto A3) dell'atto di appello con riferimento alla responsabilità
del Collegio Sindacale, rimaste assorbite nella transazione intervenuta tra il
ONtr
. ed i componenti del Collegio Sindacale e nella CP_6
conseguente rinuncia da parte del primo alle domande proposte nel presente giudizio nei loro confronti.
In parziale accoglimento del primo motivo di appello proposto da CP_6
ar va, dunque, accertato e dichiarato che la irreversibile perdita del
[...]
capitale sociale era già definitivamente nota o comunque conoscibile da parte dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale già a decorrere dal 1.1.2009 e non dal 1.4.2009, con la conseguenza che il danno per
ONtr aggravio del deficit va riconosciuto al sin da tale data e ONtroparte_6
fino al mese di marzo 2010.
e vanno pertanto dichiarate responsabile per i AR CP_2
danni causati alla società e, per l'effetto, vanno condannate in solido con gli altri amministratori e sindaci, al pagamento a titolo di risarcimento in favore pagina 36 di 57 della del Fallimento la prima limitatamente alla Pt_10 E_
somma di euro 103.555,00 e la seconda limitatamente alla somma di euro
207.111,00, già rivalutata secondo il criterio equitativo adottato dal Tribunale
e non oggetto di censura, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Ai fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, va riconosciuta a carico di la quota del 5% ed eguale quota va riconosciuta a AR
carico di mentre la residua quota del 75% rimane in parti uguali CP_2
a carico di , e e la ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
rimanente quota del 15% a carico dei sindaci , Parte_7 T_
e sempre in parti uguali, come previsto nella
[...] Parte_4
sentenza impugnata, non censurata sul punto.
, a seguito della intervenuta transazione tra le altre parti AR
obbligate solidali, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
L'istanza non può trovare accoglimento in quanto questa Corte non ha
ONtr contezza del contenuto della transazione intervenuta tra il . CP_6
e gli altri condebitori solidali, stante il rifiuto di questi ultimi e della curatela alla sua produzione in giudizio.
ONtr ON il secondo motivo il mpugna la sentenza impugnata E_ CP_6
nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di qualsiasi onere restitutorio in capo a per i prelievi denunciati, ad eccezione AR
pagina 37 di 57 del rigetto della richiesta di condanna alla restituzione del prelievo di euro
60.000,00, con riferimento al quale la curatela non ha sollevato censure,
essendo sul punto la sentenza ormai passata in giudicato.
a)ON riferimento al prelievo di euro 260.000,00 il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo vinta la presunzione di debenza ex art. 1988 cc derivante dal riconoscimento dell'indebito prelievo effettuato dal con CP
dichiarazione sottoscritta del 16.9.2008, in quanto la curatela non aveva fornito prova alcuna dei prelievi, dei quali non vi era traccia nella documentazione contabile esaminata dal c.t.u.
Censura il appellante l'affermazione in ordine al superamento della E_
presunzione derivante dal riconoscimento del debito, sostenendo che la difesa del non ha mai fornito alcun elemento in grado di scardinare la CP
presunzione di esistenza della causa debendi, né il medesimo ha disconosciuto la sottoscrizione o la conformità del documento prodotto all'originale.
La doglianza è fondata.
ON dichiarazione datata 16.9.2008 (cfr. doc. 16 del ) E_ [...]
ha ammesso di avere effettuato vari prelievi dalle casse della società CP
per il valore complessivo di euro 260.000,00 nel periodo compreso tra il 19
giugno 2006 e il 5 agosto 2008 in cui era amministratore unico di Pt_1
Tale dichiarazione - la cui sottoscrizione da parte del non è mai stata CP
contestata né è stato allegato che sia stata estorta con violenza o sia frutto di errore di fatto - vale come riconoscimento di debito, con conseguente pagina 38 di 57 inversione dell'onere della prova in favore del , spettando, pertanto, E_
alla difesa del l'onere di provare l'inesistenza dei prelievi dallo CP
stesso riconosciuti.
Tale dimostrazione non è stata fornita e nulla è stato al riguardo neppure allegato, non potendo rilevare, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, che le somme che il ha dichiarato di avere prelevato non CP
risultino dalla contabilità della società esaminata dal ctu, poiché ciò non può
essere sufficiente a contrastare il riconoscimento e ad escludere che i prelievi riconosciuti vi siano comunque stati.
va quindi condannato a restituire alla curatela del fallimento AR
ON
. la somma di euro 260.000,00, oltre interessi legali dalla CP_7
data dei singoli prelievi al saldo.
b) ON riferimento ai prelievi per l'importo di euro 387.000,00 effettuati dal
ONtr dalle casse di , il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo CP
ONt ONtr che la nota in data 19.2.2009 con cui “ha ridotto l'importo del
ONtr finanziamento infruttifero concesso a di euro 483.0000 comprensivo
dell'importo di euro 387.0002” non era riferibile, per ragioni temporali, alla gestione del con la conseguenza che <non può ritenersi CP
sufficientemente riscontrata la pretesa della curatela di veder trasformato il
(verosimile) credito di RVV nei confronti del in credito di CP Pt_1
nei confronti del medesimo, con contestuale riduzione del credito di Pt_1
ONtr verso per finanziamenti.>>
pagina 39 di 57 Il appellante censura tale affermazione, rilevando che la debenza E_
della somma risulta dal libro giornale della società e che anche in tal caso il non ha disconosciuto la propria sottoscrizione né ha azionato i rimedi CP
per fare constatare eventuali vizi della volontà, per cui anche in questo caso la dichiarazione de qua vale quale riconoscimento di debito.
La doglianza è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
Il non ha, infatti, minimamente censurato il ragionamento del E_
Tribunale in ordine al fatto che la nota del 19.2.2009 in forza della quale il credito di RRV nei confronti del si sarebbe “trasformato” in credito CP
ON ONtr di . ei confronti del medesimo, con contestuale riduzione del credito
ONtr ONtr di verso per finanziamenti, non appare riferibile, per ragioni CP_6
temporali, alla gestione del CP
In ogni caso, la censura è infondata in quanto non può attribuirsi rilevanza alla dichiarazione resa il 16.9.2008 (cfr. doc. 18 del ) da E_ AR
secondo cui egli aveva prelevato dalle casse della società Ranica Residence &
Village Srl (RVV), di cui era Presidente del C.d.A., nel periodo tra il
14.2.2006 e il 5.8.2008, la somma complessiva di euro 387.000,00, trattandosi di riconoscimento che non è stato reso in favore della società bensì Pt_1
ONtr della partecipata e con essa il si è assunto l'impegno di CP
ONtr restituire la somma prelevata a e non già a Essa, dunque, non Pt_1
può comportare l'inversione dell'onere della prova in favore del , E_
posto che il riconoscimento del prelievo e l'assunzione dell'obbligo di pagina 40 di 57 ONtr restituirlo è fatto in favore di e non già di Pt_1
ONtr Non ha trovato poi riscontro il preteso trasferimento del credito di nei
ONtr confronti di in favore di che non può desumersi dalla mera CP CP_6
operazione registrata da il 19.2.2009 relativa alla riduzione Pt_1
dell'importo del finanziamento infruttifero concesso a CP7
La doglianza va dunque respinta, in ciò rimanendo assorbita la censura in ordine alla esclusione di responsabilità in capo agli amministratori in carica con riferimento ai prelievi dalla cassa di RVV della somma di euro
387.000,00.
Il terzo motivo di appello svolto dal in punto spese del giudizio di E_
primo grado rimane assorbito, dovendo provvedersi ad una nuova regolamentazione delle spese a seguito della parziale riforma della sentenza impugnata.
ONtr Non si ravvisa, invece, interesse del ad impugnare la ONtroparte_6
condanna al pagamento delle spese di c.t.u., atteso che di tale condanna avrebbero potuto dolersi solo gli amministratori e sindaci ai quali il Tribunale,
nei rapporti interni, ha posto a carico le relative spese.
Passando ad esaminare l'appello proposto da con il Parte_9
primo motivo la Compagnia impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di inoperatività della polizza ex art 1917 cc affermando che <Non ricorre(ndo), all'evidenza, una condotta dolosa dei
componenti dell'organo di controllo (ai quali può essere addebitata, pagina 41 di 57 unicamente, una condotta caratterizzata da colpa pur grave: i sindaci hanno
comunque svolto le verifiche periodiche effettuando - pur non esaustivi -
rilievi e redatto una relazione al bilancio 2008 di tenore comunque
critico)…>>.
Lamenta AM la erroneità della decisione posto che lo stesso Tribunale ha testualmente affermato che <Il bilancio al 31.12.2008 di è stato Pt_1
approvato il 21.4.2009 e, a quella data, per le considerazioni sin qui svolte
non vi era prova dell'avveramento delle ultime due condizioni sospensive, ne
deriva che, alla data - quantomeno dell'1.4.2009: la bozza di bilancio è stata
licenziata dal c.d.a. il 14.4.2009 -, non poteva non essere nota ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo della società la definitiva perdita
del capitale sociale della società. (…)
I sindaci, pur nominati in data successiva ai ricordati atti di cessione della
quota (aprile/maggio 2008) non potevano quindi non rilevare la consistente
plusvalenza contabilizzata nell'esercizio 2008 (trattandosi peraltro
dell'operazione più rilevante effettuata in quell'esercizio), non potendo, in
ogni caso, tale operazione essere ignorata dai sindaci in sede di redazione
della propria relazione al bilancio dell'esercizio 2008 (avvenuta in un
contesto in cui gli stessi sindaci avevano già ripetutamente segnalato la
allarmante situazione di grave illiquidità in cui versava la società, tale da
minacciare la prospettiva di continuità aziendale: il rilievo relativo alla
precaria situazione finanziaria della società imponeva difatti all'organo di pagina 42 di 57 controllo, quantomeno in sede di redazione della relazione al bilancio, una
più approfondita verifica dell'andamento economico della stessa e della sua
effettiva situazione patrimoniale)>>.
Sottolinea la Compagnia assicuratrice appellante come sia, pertanto, lo stesso
Tribunale ad affermare che alla data del 01.04.2019 i sindaci sono venuti
ONt ONtr sicuramente a conoscenza dell'avvenuto scioglimento di diritto della e anziché esperire i doverosi rimedi previsti dagli artt. 2485, 2° comma e 2487,
2° comma, c.c., sono rimasti inerti per quasi un anno, per poi attivarsi solo dopo che l'assemblea dei soci aveva già deliberato di presentare istanza di fallimento in proprio. Sostiene che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal Tribunale, data la accertata e sicura conoscenza in capo al
Collegio Sindacale dell'avvenuto scioglimento di diritto della società e considerata la qualifica professionale di commercialista del garantito, T_
, tale sua condotta reiteratamente inerte ed omissiva è stata
[...]
consapevole e volontaria e, dunque, da imputarsi ad un suo stato soggettivo di dolo, quanto meno eventuale, ciò per avere egli necessariamente previsto la possibilità del verificarsi di conseguenze illecite e pregiudizievoli della propria condotta inerte ed omissiva ed averla nonostante ciò mantenuta, accettando così il rischio della realizzazione di tale possibilità, poi appunto verificatasi.
Il motivo è infondato.
Non può che concordarsi con il giudizio del Tribunale secondo cui la pur accertata inerzia del Collegio Sindacale configura unicamente una condotta pagina 43 di 57 caratterizzata da colpa, seppure grave, e non già da dolo, neppure eventuale,
non potendosi nella condotta dei Sindaci individuare la consapevole e volontaria accettazione dell'errata appostazione della plusvalenza volta ad occultare la perdita del patrimonio sociale, come dimostrato dalle relazioni redatte all'esito delle verifiche periodiche effettuate dai Sindaci sin dal mese di ottobre 2008.
Essi, infatti, pur non avendo verificato e rilevato, come pure avrebbero potuto adottando la diligenza specifica che era da attendersi in relazione alla qualifica ricoperta e alla professione svolta, la erronea appostazione della plusvalenza di euro 2.990.000,00, hanno comunque sempre evidenziato la situazione di grave illiquidità della società, che non provvedeva al pagamento di quanto dovuto all'Erario e agli Enti previdenziali, invitando sin dall'ottobre 2008 gli Organi
amministrativi ad adottare ogni misura necessaria per la ripresa della continuità aziendale o, a decorrere dal verbale di adunanza del collegio sindacale del 14.10.2009 a chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 cc.
Il motivo va, quindi, respinto.
ON ON il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo,
censura il capo della sentenza che l'ha condannata a manlevare T_
per l'intero importo della condanna in solido e non per la sola parte
[...]
di responsabilità che compete all'assicurato con la seguente argomentazione:
<la limitazione della garanzia assicurativa alla sola “parte di responsabilità pagina 44 di 57 che compete all'assicurato” (sia) è destinata a operare, unicamente, nella
sede del regresso interno fra coobbligati (…), senza che, nell'ambito del
rapporto fra singolo coobbligato e terzo danneggiato, possa essere
contemplata una responsabilità del singolo danneggiante che non investa
l'intero danno risarcibile.
Si osserva d'altronde che la soluzione opposta condurrebbe al risultato
paradossale di rendere più ampia, di fatto, la copertura assicurativa spettante
al sindaco ritenuto responsabile in misura maggiore (e di ridurre –
specularmente – detta copertura in favore del sindaco responsabile del titolo
più lieve); risultato che imporrebbe di dubitare della validità della clausola,
sotto il profilo della meritevolezza dell'interesse perseguito>>.
ON Sostiene che siffatta interpretazione è in violazione degli art. 1372 e 1362
cc in quanto l'allegato A) della Polizza, in conformità a quanto previsto dall'art 18, 1° comma, delle condizioni generali di contratto, prevede che la
Compagnia assicuratrice “risponde della parte di responsabilità che compete
all'assicurato”, con esclusione di qualsiasi responsabilità che gli derivi in via di solidarietà, e di ciò era consapevole l'assicurato che infatti nel corso del giudizio nulla ha dedotto sul punto, per cui l'interpretazione del Tribunale si pone in contrasto con la volontà delle parti espressa nella Polizza.
Ritiene, inoltre, AM inconferente il richiamo, da parte del Tribunale, all'art. 2055 cc, in quanto l'obbligazione di indennizzo da essa assunto verso T_
, seppure riferita alla obbligazione risarcitoria di questi, è diversa e si
[...]
pagina 45 di 57 riferisce ad un rapporto obbligatorio diverso e regolato da un titolo contrattuale con specifica disciplina rispetto alla responsabilità di T_
quale sindaco nei confronti della società.
ON Chiede, pertanto, riformarsi la sentenza con condanna di a manlevare dell'importo equivalente alla sola quota diretta di Parte_4
responsabilità accertata, pari al 5% dell'intero danno risarcibile, con condanna dell'assicurato alla rifusione delle spese del presente grado.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ben conosce l'orientamento espresso in materia dalla Suprema
Corte secondo cui "In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel
caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo
indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del
massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato,
operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori
solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del
terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui
l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del
danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la
conformazione della garanzia sulla obbligazione dell'assicurato - la funzione
del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il
patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando
la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 cod. civ., n. 3, nel diritto di regresso
pagina 46 di 57 dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, coobbligato solidale" (cfr.
Cass. 20.11.2012 n. 20322. Cfr in senso conforme Cass. 20.6.2023 n. 17656;
cfr anche Cass. 31.5.2012 n 8686).
Tale principio è stato espresso (e lo stesso è avvenuto nelle altre due pronunce citate) in ipotesi in cui non risulta che nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile fosse presente una espressa previsione contrattuale che limitasse la copertura assicurativa alla sola quota di responsabilità
dell'assicurato in caso di responsabilità solidale.
Le parti, infatti, ben possono derogare convenzionalmente alla disciplina generale prevista dall'art. 1917 cc secondo cui “Nell'assicurazione della
responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità
dedotta nel contratto”, stabilendo limitazioni alla garanzia assicurativa.
Nel caso concreto, con l'art. 18 delle ONdizioni Generali di contratto allegate alla “Polizza del Commercialista” stipulata tra e Parte_4
, clausola espressamente sottoscritta ai sensi degli artt. Parte_2
1341 e 1342 cc, le parti hanno espressamente convenuto che “L'assicurazione
è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell' con E_1
esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà”.
Tale clausola appare inequivoca e va interpretata nel senso di escludere dalla garanzia assicurativa la quota di responsabilità del coobligato in solido e pagina 47 di 57 quindi non ricomprende l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato vittorioso, ma solo la quota di responsabilità dell'assicurato ove – come nella specie - accertata in relazione ai rapporti interni tra
ON condebitori solidali. Siffatta interpretazione, espressa da sin dalla sua costituzione in giudizio, mai è stata contestata dall'assicurato T_
nel corso del giudizio.
[...]
ON In accoglimento del motivo di appello, la condanna di a tenere indenne l'assicurato , anche a titolo di rifusione delle spese legali e di Parte_4
ctu, va limitata alla sola quota di responsabilità accertata e riconosciuta in sentenza (5%), tenuto conto di quanto lo stesso ha pagato in forza della
ONtr transazione intervenuta con il al netto della franchigia ONtroparte_6
contrattuale.
ON il terzo motivo la compagnia assicuratrice appellante contesta il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno, nella parte in cui il
Tribunale così ha motivato:
<la c.t.u. espletata ha quantificato in euro 994.034 = l'ammontare dei
“debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale” e
perciò incompatibili con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la
società per effetto della perdita del capitale sociale.
L'elenco di tali debiti è contenuto nella tabella 2 allegata alla ctu;
tale elenco
non contiene l'indicazione analitica della data di insorgenza di ciascun
debito, limitandosi ad elencare i singoli crediti, tutti successivi all'1.1.2019 pagina 48 di 57 (rectius 1.1.2009), distinti con esclusivo riferimento alle due date delle
udienze di verifica dello stato passivo.
Né a tale indicazione analitica ha provveduto la difesa del fallimento, che si è
limitata a produrre, con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., la
copia delle domande di ammissione al passivo, accompagnata da indicazioni
di tenore troppo generico quanto alla collocazione temporale della maggior
parte dei crediti documentati.
In tale contesto, rileva il collegio come l'arco temporale contemplato dal ctu
(dall'1.1.2009 alla data del fallimento) copra circa 22 mesi, nel corso dei
quali la composizione dell'organo amministrativo è variata più volte.
Il danno per aggravio del deficit imputabile a ciascun amministratore non
può, come ovvio, prescindere dalla verifica di effettiva vigenza della carica
gestoria; in difetto di elementi che consentano una più precisa attribuzione
(temporale) della responsabilità per i debiti indebitamente contratti, il
complessivo importo accertato dal ctu (€ 994.034,47=) maturato nell'arco di
complessivi 22 mesi, può essere equitativamente attribuito alla responsabilità
di ciascun amministratore in proporzione all'effettivo periodo di vigenza della
carica (e, in ogni caso, a partire dall'1.4.2009, data in cui, per le ragioni
indicate sub 4 e 5, la perdita del capitale sociale doveva ritenersi
definitivamente nota ai componenti degli organi amministrativo e di
controllo).
(…) I sindaci , e Parte_4 Parte_4 Parte_4 pagina 49 di 57 che vanno ritenuti responsabili per l'inerzia protrattasi dall'1.4.2009 a marzo
del 2010, quando si determinarono a presentare il ricorso di cui agli artt.
2485 e 2487 c.c. (e perciò sempre per circa undici mesi) vanno condannati,
sempre in via solidale, al pagamento di € 497.000,00=>>
Lamenta AM la mancanza dei presupposti per la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc, in quanto, come riconosciuto dallo stesso
ONtr Tribunale, il on ha fornito indicazioni in ordine alla data E_ CP_6
di effettiva insorgenza dei debiti derivanti da attività estranee alla mera conservazione del patrimonio della società, e ciò non è dipeso da impossibilità
o estrema difficoltà in quanto, come affermato dallo stesso Tribunale, la contabilità della società era “completa ed attendibile”. Inoltre, il Tribunale ha errato avendo ricompreso nel danno risarcibile anche crediti sorti nel periodo dal 1.1.2009 al 01.04.2009 e non avendo detratto i costi c.d. ineliminabili.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 2486 cc al verificarsi di una causa di scioglimento della società, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni che arrechino alla società
per atti ed omissioni compiuti in violazione di tale dovere.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori di una società di capitali che, dopo il verificarsi di una causa di pagina 50 di 57 scioglimento della società, abbiano compiuto attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, <ha l'onere di
allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la
ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo
compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a
dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività
d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli
amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benchè effettuati in epoca
successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (…)
e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche
ragioni>> (cfr Cass. 25.3.2024 n. 8069. Nello stesso senso Cass. sez.I
27.4.2023 n. 11041; Cass. sez. I 5.1.2022 n. 198).
ONtr Nel caso di specie il ha allegato e provato tanto la ONtroparte_6
ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società già a decorrere dal
1.1.2009, che il compimento da parte degli amministratori di atti gestori,
risultando dalla documentazione prodotta dal che anche dopo E_
questo momento gli amministratori hanno proseguito in modo regolare l'attività di impresa fino alla nomina del liquidatore, per cui è indubbio che si sia trattato di atti di gestione e non meramente conservativi, spettando, in ogni caso, agli amministratori e nella specie anche ai sindaci provare quali tra gli atti dai quali sono insorti i debiti qualificati come “estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale”, di cui alla tabella 2 allegata alla c.t.u., pagina 51 di 57 avessero invece finalità meramente liquidatorie.
Risulta, poi, irrilevante che nel danno risarcibile siano stati (eventualmente)
ricompresi anche crediti indicati come sorti nel periodo 1.1.2009-1.4.2009,
avendo questa Corte ritenuto che già al 1.1.2009 amministratori in carica e sindaci potessero conoscere la già avvenuta perdita del capitale sociale e ha esteso, quindi, il danno risarcibile anche a questo periodo.
Corretto è, poi, il criterio di liquidazione del danno adottato dal Tribunale in conformità al terzo comma dell'art 2486 c.c. introdotto dal D.Lgs 12.01.2019
n. 14 (applicabile anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore), pari alla differenza tra il valore del patrimonio netto esistente al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società ed il valore del patrimonio netto al momento della cessazione dalla carica o alla data di apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale, infatti, dato atto che la contabilità della società era completa ed attendibile, ha quantificato il danno ritenendolo coincidente con “l'ammontare dei debiti estranei alla attività di mera conservazione del patrimonio sociale e perciò incompatibili con lo stato di liquidazione (virtuale) in cui versava la società per effetto della perdita de capitale sociale” (pag. 10 della sentenza), come quantificato dal c.t.u., che tenendo conto solo di questi debiti non ha considerato, nella quantificazione,
anche i costi che la società avrebbe comunque sostenuto se fosse stata tempestivamente deliberata la sua liquidazione.
Nel quantificare il danno, dunque, il Tribunale non ha fatto uso dell'art. 1226
pagina 52 di 57 cc, posto che frutto di liquidazione equitativa non è stata la liquidazione del danno ma solo la sua successiva limitazione in misura proporzionale ai mesi di vigenza in carica di ciascun amministratore e sindaco.
ON Anche il terzo motivo di appello di va, quindi respinto.
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può,
in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite,
atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ. sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass.
30/12/2013 n. 28718; Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).
Ciò posto, secondo il principio della soccombenza , AR CP_2
e quest'ultimo previa compensazione della misura
[...] AR
del 50% in considerazione della soccombenza reciproca, nonché Parte_2
ONtr vanno condannati a rifondere al in solido con
[...] CP_6
gli altri amministratori e sindaci, le spese del giudizio di primo grado, e in solido tra loro le spese del presente giudizio, nella misura che si liquida in pagina 53 di 57 dispositivo (scaglione da 52.001 a 260.000).
Va conseguentemente revocata la condanna del al pagamento in E_
favore di della somma di euro 21.387,00, oltre 15% per spese CP_2
forfettarie e accessori di legge a titolo di rifusione delle spese processuali,
nonché la compensazione delle spese tra lo stesso e E_ [...]
e . Nulla va, tuttavia, disposto con riferimento alla CP AR
istanza di restituzione delle spese processuali “eventualmente” pagate in forza
ONtr della sentenza di primo grado dal in favore di ONtroparte_6 CP_2
non essendo stato provato l'avvenuto pagamento.
[...]
In considerazione della reciproca soccombenza, compensa invece integralmente le spese di entrambi i giudizi tra e Parte_4
. Parte_2
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni, oltre che a carico di , , ONtroparte_2 ONtroparte_2
, e Parte_3 Parte_7 Parte_4 Parte_4
come già disposto dalla sentenza impugnata, vanno poste anche a
[...]
carico di e tutti in parti uguali. AR CP_2
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n.
1504/2019 pubblicata il 21.5.2019, appellata da ONtroparte_6 CP_7
da e da
[...] Parte_2 Parte_3
pagina 54 di 57 - dichiara estinto a spese compensate il giudizio per rinuncia alla domanda limitatamente al rapporto processuale tra il e ONtroparte_6 CP_7
gli appellati , , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_7
, Parte_4 Parte_4
-dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate con riferimento al rapporto processuale tra il e ONtroparte_6 CP_7
Parte_3
-dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti e alla domanda di manleva a spese compensate limitatamente al rapporto processuale tra Parte_7
e UR Insurance LC;
[...]
-dichiara estinto il giudizio a spese compensate per rinuncia all'azione e alla domanda di manleva limitatamente al rapporto tra e Parte_4 [...]
; CP1
-condanna a titolo di risarcimento del danno e in AR CP_2
solido con , , ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento in favore Parte_7 Parte_4 Parte_4
della CU del fallimento Bru. la prima nei limiti della CP_7
somma di euro 103.555,00 e la seconda nei limiti della somma di euro
207.111,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
-accerta ai soli fini della ripartizione interna delle relative responsabilità, a carico di la quota del 5%, a carico di la quota del AR CP_2
pagina 55 di 57 5%, restando a carico di , e ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3
la residua quota del 75% in parti uguali e a carico dei sindaci
[...] [...]
, e in parti uguali, la Parte_7 Parte_4 Parte_4
residua quota del 15%;
ONt
-condanna a restituire alla curatela del fallimento AR
[...]
la somma di euro 260.000,00, oltre interessi legali dalla data dei CP_7
singoli prelievi al saldo;
-condanna la terza chiamata a tenere indenne Parte_2
l'assicurato da quanto questi è stato chiamato a pagare in Parte_4
favore del in forza della transazione ONtroparte_6 CP_7
intervenuta con la CU, anche a titolo di rifusione delle spese legali e di ctu, nei limiti alla sola quota (5%) di responsabilità accertata e al netto della franchigia contrattuale;
previa compensazione nella misura del 50%, CP9 AR
, e , in solido tra loro e AR CP_2 Parte_2
con ONtroparte_2 ONtroparte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento in favore Parte_7 Parte_4 Parte_4
della curatela delle spese del primo grado di giudizio nei limiti della somma di euro 2552,00 per la fase di studio, euro 1628,00 per la fase introduttiva, euro
2835,00 per la fase istruttoria ed euro 4235,00 per la fase decisoria, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa
-condanna previa compensazione nella misura del 50%, AR
pagina 56 di 57 e e , in solido tra loro, AR CP_2 Parte_2
al pagamento delle spese processuali relative al presente grado del giudizio in favore della CU, spese che liquida in euro 2977,00 per la fase di studio,
euro 1911,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase istruttoria ed euro 5103,00 per la fase decisoria, oltre 5058,00 per contributo unificato,
spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa;
-compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e;
Parte_2 Parte_4
-pone definitivamente le spese di ctu a carico di tutte le parti in solido e nei rapporti interni, oltre che a carico di , , ONtroparte_2 ONtroparte_2
, e ONtroparte_20 Parte_7 Parte_4 Parte_4
anche a carico di e tutti in parti uguali.
[...] AR CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 maggio 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
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