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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1203/2024 R.G., promossa da (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Armando Comitini
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Di Pasquale
-resistente e contro (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
-resistente contumace-
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281-undecies c.p.c., depositato in data 2.5.2024 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Ragusa Parte_1 con ingresso da via Saffi n. 9, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 70, mappale 4/13 ex mappale 256/13, piano S1, insistente nello stabile condominiale denominato
“Condominio Belvedere” di via O.M. Corbino n. 48, in forza di atto di compravendita del 15.6.2022 – esponeva:
di avere, in data 7.1.2024, concesso in godimento oneroso detto immobile, ad uso abitativo, a e , convenendo la corresponsione di un Controparte_2 Controparte_1 canone mensile anticipato dell'importo di € 350,00 - oltre al versamento del deposito cauzionale pari a due mensilità del canone pattuito – e con l'impegno a formalizzare il rapporto di locazione in tempi brevi;
che, sebbene immessi nella detenzione dell'immobile in virtù di detto accordo inter partes, i resistenti si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto di locazione ed altresì di corrispondere al locatore le somme concordate;
che, inoltre, e non avevano nemmeno provveduto Controparte_2 Controparte_1 alla voltura a proprio nome delle utenze dell'energia elettrica e del gas e, dunque, il ricorrente aveva continuato ad anticipare il pagamento delle somme dovute per le dette forniture;
pagina 1 di 7 che, ancora, gli occupanti l'immobile avevano arrecato disturbo alla quiete condominiale e, per tale motivo, il ricorrente aveva ricevuto una missiva dall'amministratore del condominio, contenente la richiesta di intervenire immediatamente per garantire la cessazione di tali molestie;
che, in data 7.3.3024, stante l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di e - i quali nel frattempo si erano resi irreperibili, anche P_ _1 telefonicamente – il ricorrente aveva indirizzato alla Questura di Ragusa un esposto ex art.1 T.U.L.P.S., chiedendo di provvedere alla bonaria composizione dei dissidi tra le parti interessate;
che e , in data 25.3.2024, dinnanzi agli Agenti della Controparte_2 Controparte_1
Divisione Polizia Anticrimine, in relazione alla richiesta avanzata da esso ricorrente, avevano meramente dichiarato di prendere “atto di quanto esposto dal signor
[...]
di cui … è stata data lettura” e di non avere entrambi “…nulla da Pt_1 aggiungere”. Indi, stante l'occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà da Parte_1 parte dei resistenti, chiedeva la condanna di questi ultimi all'immediato rilascio dell'immobile stesso e al pagamento, in solido tra loro, dell'indennità di occupazione, quantificata in € 350,00 “per ogni mese scaduto o e a scadere, a far data dal 07/01/2024 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese documentate per le utenze di luce e gas maturate nel periodo di occupazione e sino all'effettivo rilascio dell'unità immobiliare”. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 5.7.2024. Si costituiva, invece, , la quale rilevava: Controparte_1
di avere in realtà, il dì 1.2.2024, sottoscritto con una scrittura privata Parte_1
(prodotta in giudizio), in forza della quale quest'ultimo concedeva “in affitto l'appartamento di via Saffi n. 9 in Ragusa alla sig.ra , nata a [...]_1 Pt_1
22/03/1989 ivi residente a [...]” e dichiarava di avere ricevuto la somma pari ad € 2.240,00 a titolo di canoni di locazione e spese anticipate per i consumi elettrici, nel contempo impegnandosi “a fare il contratto di locazione a uso abitazione per anni 5+5 anni”;
che la mancata registrazione del contratto di locazione era dipesa, in realtà, da un pentimento del ricorrente, il quale, sebbene più volte sollecitato dalla resistente, dal mese di maggio 2024, aveva anche rifiutato di ricevere il pagamento del canone convenuto, siccome ormai “deciso a mandare via la , opponendosi alla _1 regolarizzazione del contratto di locazione.
Indi, preliminarmente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
inoltre, ritenendo intercorrere tra le parti un contratto di locazione ad uso abitativo - seppure nullo perchè non registrato - chiedeva dichiararsi l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente, stante la generica deduzione dell'illegittima occupazione dell'immobile; in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. In seno alle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 5.7.2024, disconosceva la sottoscrizione apposta alla scrittura privata Parte_1
pagina 2 di 7 prodotta da controparte e contestava di avere mai ricevuto l'importo ivi indicato, pari ad € 2.240,00. Con ordinanza in data 5.7.2024, il Giudice escludeva, per la domanda proposta dal ricorrente, l'obbligo della mediazione ex art.5, co. 1, D.lgs. 28/2010, non vertendosi in particolare in materia di locazione, per non sussistere tra le parti un valido contratto di locazione ad uso abitativo, che fosse cioè scritto ed anche registrato. Il Giudice, all'udienza del 15.11.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***** Ciò posto, va anzitutto confermata la dichiarazione di contumacia di P_
.
[...]
Nel merito, occorre premettere che quella esperita da si qualifica in Parte_1 termini di azione personale di restituzione. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici
(tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass.
25052/2018). In sostanza, l'azione di restituzione presuppone una trasmissione volontaria del bene al convenuto da parte dell'attore, il quale pertanto, cessato il negozio sottostante, chiede la riconsegna del bene stesso;
per contro, “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione” (Cass. 18050/2023). In tema di azioni personali di restituzione, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare...In altri termini, è principio generale che, una volta provata la disponibilità di un bene e la sua concessione ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere valido titolo da opporre per poterne continuare la detenzione” (Cass. civ. sez. III, 5.9.2013, n.20371). Nel caso di specie, si è al cospetto di un'azione personale di restituzione, laddove la consegna del bene è avvenuta sulla base di un contratto di locazione nullo, perché non scritto, né registrato (artt. 1, co. 4, L. 431/98 e 1, co. 346, L. 311/2004). In particolare, deve dirsi provato:
- che l'immobile in questione sia stato consegnato da sia a Parte_1 [...]
, che lo ha ammesso, sia a , rimasto contumace;
_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 - che entrambi, tra loro conviventi, tuttora lo detengono.
Invero, dal certificato anagrafico contestuale di residenza e di stato di famiglia di
[...]
, prodotto dal ricorrente, datato 27.2.2024, risulta la coabitazione tra la e _1 _1
, unitamente alla minore sebbene all'indirizzo di via Controparte_2 Persona_1
Silla n. 12 in indirizzo da cui entrambi, all'atto del tentativo di notifica del ricorso Pt_1 introduttivo e del decreto di comparizione, in data 22.5.2024, sono risultati trasferiti a seguito di procedura esecutiva;
se ne può fare conseguire che i due convivevano già all'atto della traditio dell'immobile da parte di a gennaio 2024, concludendosi che il Parte_1 ha concesso in godimento ad entrambi l'abitazione di via Saffi n. 9 in Ragusa. Pt_1
Inoltre, dall'allegato verbale del 25.3.2024 redatto dall'Ufficiale di P.S. a seguito di esposto ex art.1 T.U.L.P.S., entrambi i resistenti, sentiti sulle circostanze addotte da
[...]
(tra cui la consegna ad entrambi dell'immobile), non hanno eccepito alcunché. Pt_1
L'attuale detenzione dell'immobile anche da parte di è poi provata Controparte_2 dal perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo all'indirizzo dell'immobile in questione (mancato ritiro della raccomandata informativa nei dieci giorni dalla sua spedizione). La resistente , nel costituirsi in giudizio, non ha provato l'esistenza di un Controparte_1 valido titolo di detenzione dell'immobile: la stessa ha prodotto una scrittura privata relativa ad un contratto di locazione tra la medesima e avente ad oggetto l'immobile in Parte_1 contesa;
tuttavia, il ha tempestivamente disconosciuto come propria la sottoscrizione Pt_1 appostavi per il locatore e, poiché la non ha formulato istanza di verificazione, tale _1 scrittura è rimasta sfornita di qualsivoglia rilevanza probatoria, come tale del tutto inutilizzabile (v. Cass. SS.UU. 3086/2022 e Cass. 3602/2024), neppure con riguardo ai pagamenti che in essa si dicono ricevuti da per mano di (“Ricevo E 2.240, x Parte_1 Controparte_1 cauzione di n. 3 mensilità, + 4 mensilità affitto 16/01/2024”). In ogni caso, si sarebbe trattato pur sempre di una scrittura non registrata, con conseguente nullità – ex art. 1, co. 346, L. 311/2004 – dell'eventuale contratto di locazione in essa riprodotto. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve dirsi acclarata l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di e i quali vanno quindi Controparte_1 Controparte_2 condannati all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in Ragusa, con ingresso da via Saffi n. 9 e facente parte del “Condominio Belvedere” di via O.M. Corbino n. 48, libero e sgombro da persone e cose. Con riguardo alla domanda risarcitoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici in tema di risarcibilità del danno da occupazione sine titulo, formulando i seguenti principi di diritto:
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonché
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Questi i passi salienti della motivazione del citato arresto:
pagina 4 di 7 “La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
“4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
pagina 5 di 7 specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Venendo alla fattispecie in esame, il ricorrente, chiedendo il risarcimento del danno parametrato al valore locativo dell'immobile, ha implicitamente allegato la perdita correlata all'impossibilità di mettere a frutto il bene, locandolo a terzi e, del resto, l'intenzione del ricorrente di fare un uso indiretto dell'immobile dietro versamento di un corrispettivo è senz'altro desumibile dalla locazione di fatto pacificamente intercorsa tra le parti prima del giudizio. Ai fini della quantificazione del valore locativo dell'immobile, cui rapportare il danno da perdita della possibilità di godimento (indiretto) dello stesso, in assenza di ulteriori elementi, può farsi riferimento al canone pattuito tra le parti per la locazione di fatto dell'immobile, nella minore misura non contestata da parte resistente, ossia di € 320,00 al mese. Già prima del presente giudizio, introdotto con ricorso del 2.5.2024, Parte_1 ha comunicato agli odierni resistenti la propria richiesta di immediato rilascio dell'immobile in questione: in data 25.3.2024, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza ha dato lettura a P_
e , appositamente convocati, del contenuto dell'istanza presentata il
[...] Controparte_1
7.3.2024 dal ricorrente ex art. 1 T.U.L.P.S. per la bonaria composizione dei dissidi tra privati, atto con cui il aveva fatto “appello a codesta autorità di P.S. affinché, previa diffida, Pt_1 inviti (invitasse) i sigg. e , unitamente alla loro figlioletta Controparte_2 Controparte_1 convivente, a lasciare l'immobile libero da cose e persone immediatamente”. Ne deriva che il risarcimento del danno da indebita occupazione dell'immobile può riconoscersi a decorrere da aprile 2024 e sino alla data della presente decisione, ovvero per la durata di 12 mesi, e così complessivamente € 3.840,00 (€ 320,00 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La condanna risarcitoria non può riguardare l'occupazione successiva alla definizione del presente giudizio sino all'effettivo rilascio (come richiesto dal ricorrente), stante l'inammissibilità di una condanna in futuro al di fuori dell'ipotesi configurata dall'art. 1591 c.c., che presuppone l'esistenza di un valido contratto di locazione inter partes. Né, per altro verso, è ipotizzabile un danno ingiusto, suscettibile di risarcimento ex art. 2043 c.c., per l'occupazione precedente alla richiesta di restituzione da parte del ricorrente, conseguendo tale occupazione ad una volontaria traditio rei ad opera dello stesso ricorrente in favore degli occupanti.
e vanno inoltre condannati al pagamento, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, in favore di della somma di € 419,82, oltre interessi legali dalla data Parte_1 dei singoli pagamenti, a titolo di rimborso delle spese per consumo di energia elettrica e gas, giusta fatture versate in atti, relative al periodo di occupazione dell'immobile nei mesi di gennaio e febbraio 2024. In conclusione, e vanno altresì condannati al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di per le causali sopra richiamate, Parte_1 della somma complessiva di € 4.259,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come sopra indicato.
pagina 6 di 7 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1203/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_2
CONDANNA e all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Ragusa nella via Saffi n. 9, libero e sgombro da Parte_1 persone e cose. CONDANNA altresì e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 4.259,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, siccome indicato in parte motiva. CONDANNA infine e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore di delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compensi Parte_1 difensivi ed in € 180,24 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1203/2024 R.G., promossa da (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Armando Comitini
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Di Pasquale
-resistente e contro (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
-resistente contumace-
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.281-undecies c.p.c., depositato in data 2.5.2024 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in Ragusa Parte_1 con ingresso da via Saffi n. 9, censito al catasto fabbricati del Comune di Ragusa al foglio 70, mappale 4/13 ex mappale 256/13, piano S1, insistente nello stabile condominiale denominato
“Condominio Belvedere” di via O.M. Corbino n. 48, in forza di atto di compravendita del 15.6.2022 – esponeva:
di avere, in data 7.1.2024, concesso in godimento oneroso detto immobile, ad uso abitativo, a e , convenendo la corresponsione di un Controparte_2 Controparte_1 canone mensile anticipato dell'importo di € 350,00 - oltre al versamento del deposito cauzionale pari a due mensilità del canone pattuito – e con l'impegno a formalizzare il rapporto di locazione in tempi brevi;
che, sebbene immessi nella detenzione dell'immobile in virtù di detto accordo inter partes, i resistenti si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto di locazione ed altresì di corrispondere al locatore le somme concordate;
che, inoltre, e non avevano nemmeno provveduto Controparte_2 Controparte_1 alla voltura a proprio nome delle utenze dell'energia elettrica e del gas e, dunque, il ricorrente aveva continuato ad anticipare il pagamento delle somme dovute per le dette forniture;
pagina 1 di 7 che, ancora, gli occupanti l'immobile avevano arrecato disturbo alla quiete condominiale e, per tale motivo, il ricorrente aveva ricevuto una missiva dall'amministratore del condominio, contenente la richiesta di intervenire immediatamente per garantire la cessazione di tali molestie;
che, in data 7.3.3024, stante l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di e - i quali nel frattempo si erano resi irreperibili, anche P_ _1 telefonicamente – il ricorrente aveva indirizzato alla Questura di Ragusa un esposto ex art.1 T.U.L.P.S., chiedendo di provvedere alla bonaria composizione dei dissidi tra le parti interessate;
che e , in data 25.3.2024, dinnanzi agli Agenti della Controparte_2 Controparte_1
Divisione Polizia Anticrimine, in relazione alla richiesta avanzata da esso ricorrente, avevano meramente dichiarato di prendere “atto di quanto esposto dal signor
[...]
di cui … è stata data lettura” e di non avere entrambi “…nulla da Pt_1 aggiungere”. Indi, stante l'occupazione sine titulo dell'immobile di sua proprietà da Parte_1 parte dei resistenti, chiedeva la condanna di questi ultimi all'immediato rilascio dell'immobile stesso e al pagamento, in solido tra loro, dell'indennità di occupazione, quantificata in € 350,00 “per ogni mese scaduto o e a scadere, a far data dal 07/01/2024 e sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese documentate per le utenze di luce e gas maturate nel periodo di occupazione e sino all'effettivo rilascio dell'unità immobiliare”. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con ordinanza del 5.7.2024. Si costituiva, invece, , la quale rilevava: Controparte_1
di avere in realtà, il dì 1.2.2024, sottoscritto con una scrittura privata Parte_1
(prodotta in giudizio), in forza della quale quest'ultimo concedeva “in affitto l'appartamento di via Saffi n. 9 in Ragusa alla sig.ra , nata a [...]_1 Pt_1
22/03/1989 ivi residente a [...]” e dichiarava di avere ricevuto la somma pari ad € 2.240,00 a titolo di canoni di locazione e spese anticipate per i consumi elettrici, nel contempo impegnandosi “a fare il contratto di locazione a uso abitazione per anni 5+5 anni”;
che la mancata registrazione del contratto di locazione era dipesa, in realtà, da un pentimento del ricorrente, il quale, sebbene più volte sollecitato dalla resistente, dal mese di maggio 2024, aveva anche rifiutato di ricevere il pagamento del canone convenuto, siccome ormai “deciso a mandare via la , opponendosi alla _1 regolarizzazione del contratto di locazione.
Indi, preliminarmente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
inoltre, ritenendo intercorrere tra le parti un contratto di locazione ad uso abitativo - seppure nullo perchè non registrato - chiedeva dichiararsi l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente, stante la generica deduzione dell'illegittima occupazione dell'immobile; in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso. In seno alle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 5.7.2024, disconosceva la sottoscrizione apposta alla scrittura privata Parte_1
pagina 2 di 7 prodotta da controparte e contestava di avere mai ricevuto l'importo ivi indicato, pari ad € 2.240,00. Con ordinanza in data 5.7.2024, il Giudice escludeva, per la domanda proposta dal ricorrente, l'obbligo della mediazione ex art.5, co. 1, D.lgs. 28/2010, non vertendosi in particolare in materia di locazione, per non sussistere tra le parti un valido contratto di locazione ad uso abitativo, che fosse cioè scritto ed anche registrato. Il Giudice, all'udienza del 15.11.2025, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
***** Ciò posto, va anzitutto confermata la dichiarazione di contumacia di P_
.
[...]
Nel merito, occorre premettere che quella esperita da si qualifica in Parte_1 termini di azione personale di restituzione. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici
(tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (Cass.
25052/2018). In sostanza, l'azione di restituzione presuppone una trasmissione volontaria del bene al convenuto da parte dell'attore, il quale pertanto, cessato il negozio sottostante, chiede la riconsegna del bene stesso;
per contro, “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione” (Cass. 18050/2023). In tema di azioni personali di restituzione, è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare...In altri termini, è principio generale che, una volta provata la disponibilità di un bene e la sua concessione ad altro soggetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere valido titolo da opporre per poterne continuare la detenzione” (Cass. civ. sez. III, 5.9.2013, n.20371). Nel caso di specie, si è al cospetto di un'azione personale di restituzione, laddove la consegna del bene è avvenuta sulla base di un contratto di locazione nullo, perché non scritto, né registrato (artt. 1, co. 4, L. 431/98 e 1, co. 346, L. 311/2004). In particolare, deve dirsi provato:
- che l'immobile in questione sia stato consegnato da sia a Parte_1 [...]
, che lo ha ammesso, sia a , rimasto contumace;
_1 Controparte_2
pagina 3 di 7 - che entrambi, tra loro conviventi, tuttora lo detengono.
Invero, dal certificato anagrafico contestuale di residenza e di stato di famiglia di
[...]
, prodotto dal ricorrente, datato 27.2.2024, risulta la coabitazione tra la e _1 _1
, unitamente alla minore sebbene all'indirizzo di via Controparte_2 Persona_1
Silla n. 12 in indirizzo da cui entrambi, all'atto del tentativo di notifica del ricorso Pt_1 introduttivo e del decreto di comparizione, in data 22.5.2024, sono risultati trasferiti a seguito di procedura esecutiva;
se ne può fare conseguire che i due convivevano già all'atto della traditio dell'immobile da parte di a gennaio 2024, concludendosi che il Parte_1 ha concesso in godimento ad entrambi l'abitazione di via Saffi n. 9 in Ragusa. Pt_1
Inoltre, dall'allegato verbale del 25.3.2024 redatto dall'Ufficiale di P.S. a seguito di esposto ex art.1 T.U.L.P.S., entrambi i resistenti, sentiti sulle circostanze addotte da
[...]
(tra cui la consegna ad entrambi dell'immobile), non hanno eccepito alcunché. Pt_1
L'attuale detenzione dell'immobile anche da parte di è poi provata Controparte_2 dal perfezionamento, nei suoi confronti, della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo all'indirizzo dell'immobile in questione (mancato ritiro della raccomandata informativa nei dieci giorni dalla sua spedizione). La resistente , nel costituirsi in giudizio, non ha provato l'esistenza di un Controparte_1 valido titolo di detenzione dell'immobile: la stessa ha prodotto una scrittura privata relativa ad un contratto di locazione tra la medesima e avente ad oggetto l'immobile in Parte_1 contesa;
tuttavia, il ha tempestivamente disconosciuto come propria la sottoscrizione Pt_1 appostavi per il locatore e, poiché la non ha formulato istanza di verificazione, tale _1 scrittura è rimasta sfornita di qualsivoglia rilevanza probatoria, come tale del tutto inutilizzabile (v. Cass. SS.UU. 3086/2022 e Cass. 3602/2024), neppure con riguardo ai pagamenti che in essa si dicono ricevuti da per mano di (“Ricevo E 2.240, x Parte_1 Controparte_1 cauzione di n. 3 mensilità, + 4 mensilità affitto 16/01/2024”). In ogni caso, si sarebbe trattato pur sempre di una scrittura non registrata, con conseguente nullità – ex art. 1, co. 346, L. 311/2004 – dell'eventuale contratto di locazione in essa riprodotto. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve dirsi acclarata l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di e i quali vanno quindi Controparte_1 Controparte_2 condannati all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in Ragusa, con ingresso da via Saffi n. 9 e facente parte del “Condominio Belvedere” di via O.M. Corbino n. 48, libero e sgombro da persone e cose. Con riguardo alla domanda risarcitoria, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33645/2022, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici in tema di risarcibilità del danno da occupazione sine titulo, formulando i seguenti principi di diritto:
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonché
“Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. Questi i passi salienti della motivazione del citato arresto:
pagina 4 di 7 “La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”;
“4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se
pagina 5 di 7 specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Venendo alla fattispecie in esame, il ricorrente, chiedendo il risarcimento del danno parametrato al valore locativo dell'immobile, ha implicitamente allegato la perdita correlata all'impossibilità di mettere a frutto il bene, locandolo a terzi e, del resto, l'intenzione del ricorrente di fare un uso indiretto dell'immobile dietro versamento di un corrispettivo è senz'altro desumibile dalla locazione di fatto pacificamente intercorsa tra le parti prima del giudizio. Ai fini della quantificazione del valore locativo dell'immobile, cui rapportare il danno da perdita della possibilità di godimento (indiretto) dello stesso, in assenza di ulteriori elementi, può farsi riferimento al canone pattuito tra le parti per la locazione di fatto dell'immobile, nella minore misura non contestata da parte resistente, ossia di € 320,00 al mese. Già prima del presente giudizio, introdotto con ricorso del 2.5.2024, Parte_1 ha comunicato agli odierni resistenti la propria richiesta di immediato rilascio dell'immobile in questione: in data 25.3.2024, infatti, l'autorità di pubblica sicurezza ha dato lettura a P_
e , appositamente convocati, del contenuto dell'istanza presentata il
[...] Controparte_1
7.3.2024 dal ricorrente ex art. 1 T.U.L.P.S. per la bonaria composizione dei dissidi tra privati, atto con cui il aveva fatto “appello a codesta autorità di P.S. affinché, previa diffida, Pt_1 inviti (invitasse) i sigg. e , unitamente alla loro figlioletta Controparte_2 Controparte_1 convivente, a lasciare l'immobile libero da cose e persone immediatamente”. Ne deriva che il risarcimento del danno da indebita occupazione dell'immobile può riconoscersi a decorrere da aprile 2024 e sino alla data della presente decisione, ovvero per la durata di 12 mesi, e così complessivamente € 3.840,00 (€ 320,00 x 12), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La condanna risarcitoria non può riguardare l'occupazione successiva alla definizione del presente giudizio sino all'effettivo rilascio (come richiesto dal ricorrente), stante l'inammissibilità di una condanna in futuro al di fuori dell'ipotesi configurata dall'art. 1591 c.c., che presuppone l'esistenza di un valido contratto di locazione inter partes. Né, per altro verso, è ipotizzabile un danno ingiusto, suscettibile di risarcimento ex art. 2043 c.c., per l'occupazione precedente alla richiesta di restituzione da parte del ricorrente, conseguendo tale occupazione ad una volontaria traditio rei ad opera dello stesso ricorrente in favore degli occupanti.
e vanno inoltre condannati al pagamento, in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, in favore di della somma di € 419,82, oltre interessi legali dalla data Parte_1 dei singoli pagamenti, a titolo di rimborso delle spese per consumo di energia elettrica e gas, giusta fatture versate in atti, relative al periodo di occupazione dell'immobile nei mesi di gennaio e febbraio 2024. In conclusione, e vanno altresì condannati al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di per le causali sopra richiamate, Parte_1 della somma complessiva di € 4.259,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come sopra indicato.
pagina 6 di 7 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1203/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_2
CONDANNA e all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Controparte_2
dell'immobile sito in Ragusa nella via Saffi n. 9, libero e sgombro da Parte_1 persone e cose. CONDANNA altresì e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 Controparte_2 in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 4.259,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, siccome indicato in parte motiva. CONDANNA infine e , in solido tra loro, alla rifusione, Controparte_1 Controparte_2 in favore di delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per compensi Parte_1 difensivi ed in € 180,24 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Ragusa, in data 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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