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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27151 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL PP nato a [...] il [...] TO SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 13/11/2024 udita la relazione del consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alenni ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte con le quali l'avv, Alessio Spadafora difensore di EL PP, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del GUP del Tribunale di Catanzaro in data 18/11/2019 con la quale, a seguito di annullamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 27151 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 pronunciato dalla medesima Corte di appello della sentenza del GUP in data 4/11/2016, EL PP è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo B7) (artt. 56, 629, co.1 e 2 c.p., e 7 D.L. 152/1991), in continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.15 del 19/7/2018 (irrevocabile il 4/6/2019), alla pena complessiva di anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione;
e TO SA per i delitti di cui al capo L1) (artt. 1, 2, 4 e 7, L. 895/1967, art.23 L.110/75 e 7 D.L. 152/91), in continuazione con altri reati giudicati dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 15 del 19/7/2018, alla pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione. La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha disatteso le doglianze difensive con le quali TO contestava la responsabilità per i reati in materia di armi, il diniego delle attenuanti generiche e la violazione del divieto di reformatio in peius;
ed ha disatteso anche le doglianze difensive avanzate da EL PP relativamente alla presunta violazione del principio di ne bis idem in relazione al capo B7). 2.Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione EL PP e TO SA. 2.1. Il primo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in particolare del principio del ne bis in idem osservando che il GUP con la sentenza del 4/11/2016, parzialmente annullata dalla Corte d'appello con la sentenza n.15/18, aveva già condannato EL PP per il delitto di cui al capo B7) posto che nella sequela di reati satellite di natura estorsiva ( capi B2 - B9) era da ritenersi compreso anche il tentativo di estorsione di cui al capo B7). 2.2.TO SA propone tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la declaratoria di nullità relativa ad un solo capo della sentenza (capo L1) giustificasse l'irrogazione di una pena maggiore (anni sei e mesi otto di reclusione) rispetto a quella inflitta nella precedente sentenza del GUP, pari ad anni sei e mesi quattro di reclusione. Con un secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., non essendo configurabile il concorso formale tra i reati di introduzione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Con il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità siccome basata su intercettazioni dalle quali non sarebbe dato desumere che il "SA" di cui si discorreva, fosse l'odierno ricorrente: la Corte d'appello non avrebbe motivato in merito alle doglianze difensive sollevate sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In relazione al ricorso di EL PP osserva il Collegio che non è dato ravvisare alcuna illegittimità posto che, come segnalato nella sentenza impugnata (pag.2), la Corte di merito con la sent. 15/18, ha rilevato d'ufficio la mancanza di una specifica decisione da parte del primo GUP in ordine ai capi B7) ed L1) per cui sotto tale profilo, trattandosi di pronuncia inesistente, legittimamente il GUP con sentenza del 18/11/2019 ha condannato EL, per la prima volta, in ordine a tale reato e la Corte di appello ne ha confermato la statuizione senza che possa profilarsi la violazione di legge denunciata nel ricorso posto che il difetto di statuizione su tali capi impedisce, in radice, la violazione del principio del ne bis in idem. Tale modus procedendi è stato avallato dalla Corte di cassazione la quale con la sentenza emessa nel procedimento instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello datata 19/7/2018, ha affermato che "Anche il quinto e ultimo motivo del ricorso del EL è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna violazione di legge nel trattamento sanzionatorio del EL, posto che la Corte territoriale ha chiarito che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sul capo d'imputazione 87) pure contestato al prevenuto, tanto che di tale addebito non vi era alcuna traccia nel dispositivo della prima sentenza: sicché correttamente i giudici di secondo grado - che per tale capo hanno dichiarato la nullità della sentenza e disposto la trasmissione degli atti al giudice di prime cure - non hanno tenuto conto del relativo reato al momento della determinazione della pena inflitta all'imputato (v. pp. 1307, 1353, sent. impugn.)" ( cfr. pag. 40 della sentenza della Sez. 6, n. 32373 del 2019) ( cfr. anche pag. 10 della sent. del GUP del 18/11/2019 da cui risulta che il capo B7) è stato computato ex novo, rispetto alla sequela dei capi B2 - B9). 3.Anche il ricorso di TO SA è inammissibile. Va in primo luogo osservato che la Corte di appello con la sentenza 19/7/2018, ha rilevato che il GUP aveva omesso di pronunciarsi ( anche) sul capo L1) (introduzione, porto e detenzione illegale di armi). Tale omissione, come quella relativa al capo B7), ha determinato la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., con conseguente necessità di una pronuncia limitatamente al capo d'imputazione contestato e non deciso in relazione al quale, pur essendo stata esercitata l'azione penale, non risultava essere stata adottata alcuna decisione, per non essere, appunto, indicato nel dispositivo e rimanendo integra la sentenza del primo giudice per la restante parte (Sez. 1 n. 8277 del 28/4/1995, Rv. 202119; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, Rv. 252837). Tanto premesso, nella specie non si ravvisa la violazione del divieto di reformatio in peius. A tal proposito va considerato che il concetto di reformatio in peius implica necessariamente l'esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza che abbia ad oggetto la stessa condotta valutata nei diversi gradi di giudizio. Nel caso in esame, invece, la condotta di cui al capo L1), non è stata esaminata dal GUP nella sentenza del 2016, per cui in relazione tale pronuncia (con la quale veniva inflitta all'imputato la pena di anni sei e mesi quattro di reclusione) non può ritenersi acquisita o conseguita dall'imputato alcuna posizione sostanziale favorevole rispetto alla pronuncia oggi impugnata ( confermativa della sentenza del GUP in data 18/11/2019 che, per la prima volta, ha condannato l'imputato per il capo L1). 3 Nè a diverse conclusioni può giungersi ritenendo, come fa il ricorrente, che gli effetti dell'annullamento siano diversi a seconda che si tratti di nullità totale (che travolge l'intero giudizio) ovvero di nullità parziale (limitata ad solo un capo di imputazione). Ed invero, anche nel caso di nullità parziale occorre che il raffronto avvenga tra la sentenza di primo grado e quella di appello che ne consegue ma in relazione al singolo capo, dovendosi ricordare che la sentenza di condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268965; Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020,Rv. 280261). 4.Non consentito perché non devoluto in appello è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce violazione del principio di specialità tra i reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e quello di cui all'art. 23 L. 110/75. In ogni caso osserva il collegio che le condotte di detenzione e porto abusivo di armi rimangono assorbite nel reato di introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, solo quando il fatto della introduzione clandestina coincide temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in tali azioni ( Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Rv. 264494) ( In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso l'assorbimento della condotta di porto abusivo in quella di introduzione clandestina nello Stato avendo riguardo ad una fattispecie in cui gli imputati, superato il confine, avevano trasportato munizioni da guerra per una distanza di apprezzabile rilevanza). Nel caso esaminato non si rileva la contestualità tra l'introduzione illegale delle armi nel territorio dello Stato ed il porto delle stese in luogo pubblico sicché deve escludersi la violazione del principio di specialità. 5. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa contesta l'individuazione del ricorrente assumendo il travisamento della prova (intercettazioni). La difesa omette di confrontarsi con quanto spiegato dal giudice di appello ( pag. 2) rivelando in tal modo l'assoluta aspecificità dell'impugnazione sul punto. In merito alla conducenza dell'intercettazione ambientale ai fini dell'individuazione del ricorrente quale autore dei reti in materia di armi in concorso, non può non evidenziarsi come la doglianza si riduca alla prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. Va infatti ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in 4 presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Rv. 252190), circostanze queste che non si sono verificate nel caso di specie, dovendosi per l'appunto ribadire che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato" (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). 6. Alla stregua di quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2025
lette le conclusioni scritte con le quali l'avv, Alessio Spadafora difensore di EL PP, ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del GUP del Tribunale di Catanzaro in data 18/11/2019 con la quale, a seguito di annullamento Penale Sent. Sez. 2 Num. 27151 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/06/2025 pronunciato dalla medesima Corte di appello della sentenza del GUP in data 4/11/2016, EL PP è stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo B7) (artt. 56, 629, co.1 e 2 c.p., e 7 D.L. 152/1991), in continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte di appello di Catanzaro n.15 del 19/7/2018 (irrevocabile il 4/6/2019), alla pena complessiva di anni otto, mesi tre e giorni dieci di reclusione;
e TO SA per i delitti di cui al capo L1) (artt. 1, 2, 4 e 7, L. 895/1967, art.23 L.110/75 e 7 D.L. 152/91), in continuazione con altri reati giudicati dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 15 del 19/7/2018, alla pena complessiva di anni sei e mesi otto di reclusione. La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha disatteso le doglianze difensive con le quali TO contestava la responsabilità per i reati in materia di armi, il diniego delle attenuanti generiche e la violazione del divieto di reformatio in peius;
ed ha disatteso anche le doglianze difensive avanzate da EL PP relativamente alla presunta violazione del principio di ne bis idem in relazione al capo B7). 2.Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione EL PP e TO SA. 2.1. Il primo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in particolare del principio del ne bis in idem osservando che il GUP con la sentenza del 4/11/2016, parzialmente annullata dalla Corte d'appello con la sentenza n.15/18, aveva già condannato EL PP per il delitto di cui al capo B7) posto che nella sequela di reati satellite di natura estorsiva ( capi B2 - B9) era da ritenersi compreso anche il tentativo di estorsione di cui al capo B7). 2.2.TO SA propone tre motivi. Con il primo motivo deduce violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la declaratoria di nullità relativa ad un solo capo della sentenza (capo L1) giustificasse l'irrogazione di una pena maggiore (anni sei e mesi otto di reclusione) rispetto a quella inflitta nella precedente sentenza del GUP, pari ad anni sei e mesi quattro di reclusione. Con un secondo motivo deduce violazione di legge ed in particolare del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., non essendo configurabile il concorso formale tra i reati di introduzione, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Con il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità siccome basata su intercettazioni dalle quali non sarebbe dato desumere che il "SA" di cui si discorreva, fosse l'odierno ricorrente: la Corte d'appello non avrebbe motivato in merito alle doglianze difensive sollevate sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In relazione al ricorso di EL PP osserva il Collegio che non è dato ravvisare alcuna illegittimità posto che, come segnalato nella sentenza impugnata (pag.2), la Corte di merito con la sent. 15/18, ha rilevato d'ufficio la mancanza di una specifica decisione da parte del primo GUP in ordine ai capi B7) ed L1) per cui sotto tale profilo, trattandosi di pronuncia inesistente, legittimamente il GUP con sentenza del 18/11/2019 ha condannato EL, per la prima volta, in ordine a tale reato e la Corte di appello ne ha confermato la statuizione senza che possa profilarsi la violazione di legge denunciata nel ricorso posto che il difetto di statuizione su tali capi impedisce, in radice, la violazione del principio del ne bis in idem. Tale modus procedendi è stato avallato dalla Corte di cassazione la quale con la sentenza emessa nel procedimento instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello datata 19/7/2018, ha affermato che "Anche il quinto e ultimo motivo del ricorso del EL è manifestamente infondato, in quanto non vi è stata alcuna violazione di legge nel trattamento sanzionatorio del EL, posto che la Corte territoriale ha chiarito che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sul capo d'imputazione 87) pure contestato al prevenuto, tanto che di tale addebito non vi era alcuna traccia nel dispositivo della prima sentenza: sicché correttamente i giudici di secondo grado - che per tale capo hanno dichiarato la nullità della sentenza e disposto la trasmissione degli atti al giudice di prime cure - non hanno tenuto conto del relativo reato al momento della determinazione della pena inflitta all'imputato (v. pp. 1307, 1353, sent. impugn.)" ( cfr. pag. 40 della sentenza della Sez. 6, n. 32373 del 2019) ( cfr. anche pag. 10 della sent. del GUP del 18/11/2019 da cui risulta che il capo B7) è stato computato ex novo, rispetto alla sequela dei capi B2 - B9). 3.Anche il ricorso di TO SA è inammissibile. Va in primo luogo osservato che la Corte di appello con la sentenza 19/7/2018, ha rilevato che il GUP aveva omesso di pronunciarsi ( anche) sul capo L1) (introduzione, porto e detenzione illegale di armi). Tale omissione, come quella relativa al capo B7), ha determinato la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., con conseguente necessità di una pronuncia limitatamente al capo d'imputazione contestato e non deciso in relazione al quale, pur essendo stata esercitata l'azione penale, non risultava essere stata adottata alcuna decisione, per non essere, appunto, indicato nel dispositivo e rimanendo integra la sentenza del primo giudice per la restante parte (Sez. 1 n. 8277 del 28/4/1995, Rv. 202119; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, Rv. 252837). Tanto premesso, nella specie non si ravvisa la violazione del divieto di reformatio in peius. A tal proposito va considerato che il concetto di reformatio in peius implica necessariamente l'esistenza di un termine di paragone rappresentato da una precedente sentenza che abbia ad oggetto la stessa condotta valutata nei diversi gradi di giudizio. Nel caso in esame, invece, la condotta di cui al capo L1), non è stata esaminata dal GUP nella sentenza del 2016, per cui in relazione tale pronuncia (con la quale veniva inflitta all'imputato la pena di anni sei e mesi quattro di reclusione) non può ritenersi acquisita o conseguita dall'imputato alcuna posizione sostanziale favorevole rispetto alla pronuncia oggi impugnata ( confermativa della sentenza del GUP in data 18/11/2019 che, per la prima volta, ha condannato l'imputato per il capo L1). 3 Nè a diverse conclusioni può giungersi ritenendo, come fa il ricorrente, che gli effetti dell'annullamento siano diversi a seconda che si tratti di nullità totale (che travolge l'intero giudizio) ovvero di nullità parziale (limitata ad solo un capo di imputazione). Ed invero, anche nel caso di nullità parziale occorre che il raffronto avvenga tra la sentenza di primo grado e quella di appello che ne consegue ma in relazione al singolo capo, dovendosi ricordare che la sentenza di condanna cumulativa che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268965; Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020,Rv. 280261). 4.Non consentito perché non devoluto in appello è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce violazione del principio di specialità tra i reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e quello di cui all'art. 23 L. 110/75. In ogni caso osserva il collegio che le condotte di detenzione e porto abusivo di armi rimangono assorbite nel reato di introduzione clandestina delle stesse nel territorio dello Stato, solo quando il fatto della introduzione clandestina coincide temporalmente con il fatto illecito della detenzione e del porto, tanto da esaurirsi in tali azioni ( Sez. 1, n. 34463 del 25/03/2015, Rv. 264494) ( In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso l'assorbimento della condotta di porto abusivo in quella di introduzione clandestina nello Stato avendo riguardo ad una fattispecie in cui gli imputati, superato il confine, avevano trasportato munizioni da guerra per una distanza di apprezzabile rilevanza). Nel caso esaminato non si rileva la contestualità tra l'introduzione illegale delle armi nel territorio dello Stato ed il porto delle stese in luogo pubblico sicché deve escludersi la violazione del principio di specialità. 5. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso con il quale la difesa contesta l'individuazione del ricorrente assumendo il travisamento della prova (intercettazioni). La difesa omette di confrontarsi con quanto spiegato dal giudice di appello ( pag. 2) rivelando in tal modo l'assoluta aspecificità dell'impugnazione sul punto. In merito alla conducenza dell'intercettazione ambientale ai fini dell'individuazione del ricorrente quale autore dei reti in materia di armi in concorso, non può non evidenziarsi come la doglianza si riduca alla prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p. Va infatti ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in 4 presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Rv. 252190), circostanze queste che non si sono verificate nel caso di specie, dovendosi per l'appunto ribadire che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato" (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). 6. Alla stregua di quanto complessivamente esposto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati la pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/06/2025