Art. 1.
Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, e' prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.
L'elargizione e' dovuta anche quando il decesso o l'invalidita' permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "la speciale elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862 , e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF."
Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, e' prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.
L'elargizione e' dovuta anche quando il decesso o l'invalidita' permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 agosto 1980, n. 466 ha disposto (con l'art. 11 comma 1) che "la speciale elargizione prevista dall' articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862 , e' elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed e' esente da IRPEF."