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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5713/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RL UC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA Parte_2 C.F._2
EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«2. Condizioni di divorzio.
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori e la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori stesse salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
1 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
4. Considerata l'attività lavorativa svolta dal sig. presso la sede di lavoro abituale di Milano Parte_1
e spesso anche all'estero, le figlie minori e abiteranno prevalentemente con la madre Per_1 Per_2
e manterranno la loro residenza anagrafica nella casa già coniugale di cui i genitori sono comproprietari.
5. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio.
6. Le figlie abiteranno con il padre a fine settimana alternati decorrenti dal giovedì sera o dal venerdì sera, a seconda degli impegni lavorativi di quest'ultimo, e fino alla domenica sera o al lunedì mattina al rientro a scuola, sempre in conseguenza degli impegni di lavoro paterni. Resta impregiudicata la possibilità per figlie e padre di vedersi e stare insieme in ogni ulteriore occasione in cui il sig. potrà essere a Lucca. Parte_1
Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dal termine della scuola fino alle ore 10 del 29 dicembre e dalle ore 10 del 29 dicembre fino al rientro a scuola. All'esclusivo fine di consentire alle figlie la frequentazione dei nonni le parti concordano che il genitore con cui le figlie trascorreranno il secondo periodo di festività natalizie avrà la facoltà di trascorrere con loro la Vigilia di Natale ma dovrà comunicarlo con un preavviso di trenta giorni. Durante le vacanze scolastiche pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore l'intero periodo di vacanze. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025 le figlie staranno con la madre, per le vacanze scolastiche pasquali 2026 con il padre e così via, alternando di anno in anno. Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, per i giorni dei compleanni di e , ed in genere per qualsiasi altra festività religiosa o civile Per_1 Per_2 dell'anno, le figlie staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinaria. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane, anche continuative, da individuarsi prevalentemente in agosto quelle del padre considerati gli impegni di lavoro del medesimo. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di sovrapposizioni di date verrà seguito il criterio secondo cui negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari quella della madre. In caso di malattia delle figlie il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alle figlie un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro ferma, in difetto di diverso accordo, la responsabilità della custodia delle figlie da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva competenza.
7. Il sig. corrisponderà alla signora a somma mensile complessiva di € 2.000,00 (euro Parte_1 Pt_2 duemila/00) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori da imputarsi in parti uguali a favore di ciascuna figlia. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora Codice Iban Pt_2
[...].Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di gennaio di ogni anno a decorrere da gennaio 2026. A titolo solo meramente esemplificativo i genitori si danno reciprocamente atto che nel contributo ordinario sopra indicato sono ricompresi senz'altro vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze che la signora si impegna ad intestarsi Pt_2
2 entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso), materiale scolastico e di cancelleria ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). Non deve intendersi ricompreso nel contributo ordinario il costo delle ricariche dei cellulari delle figlie alle quali continuerà a provvedere il padre.
8. I genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e del 30% la madre tutte le spese cosiddette straordinarie relative alle figlie. Con la precisazione che, per quanto riguarda le spese mediche, tale distribuzione percentuale riguarderà quelle che non saranno coperte dalla polizza assicurativa Pt_3 di cui, nella sua qualità di dirigente, è attualmente titolare il sig. In occasione delle varie Parte_1 esigenze di natura medica delle figlie la signora s'impegna a richiedere la documentazione Pt_2 fiscale o di altra natura necessaria ad ottenere il rimborso da parte dell'ente assicuratore e a consegnarla tempestivamente al sig. rimanendo altrimenti responsabile del mancato Parte_1 rimborso. Il padre anticiperà l'intero costo delle spese mediche non rientranti nel contributo ordinario secondo il richiamato Protocollo di Lucca e avrà diritto al rimborso del 30% da parte della signora calcolato sull'importo non coperto dalla polizza assicurativa. Nei tempi consentiti dalla Pt_2 procedura di rimborso da parte dell'ente assicuratore il sig. documenterà l'ammontare del Parte_1 rimborso ricevuto e richiederà conseguentemente alla signora il 30% dell'importo risultante Pt_2 non coperto dalla polizza assicurativa. La signora s'impegna a rimborsare la sua quota del Pt_2
30% entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
9. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, ossia: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, minicar, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
3 Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
4 spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
10. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo fra loro. Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
11. La signora manifesta espresso consenso a che il sig. continui a percepire, Pt_2 Parte_1 totalmente ed in via esclusiva, l'assegno unico per le figlie liquidato dall'Inps e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui le figlie ne avranno diritto la signora s'impegna Pt_2
a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria perché il sig. possa Parte_1 ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).
12. La casa coniugale, posta in Lucca Via Don Sirio Politi, n. 102/D (già denominata via dei Salicchi) di proprietà comune dei coniugi resta assegnata, completamente arredata, alla signora quale Pt_2 co-affidataria e collocataria delle figlie. La signora nella sua qualità di assegnataria della casa Pt_2 coniugale, sarà responsabile della sua custodia assumendone le obbligazioni del buon padre di famiglia e a lei faranno carico in via esclusiva tutte le spese di gestione ed ordinaria manutenzione della stessa, ivi compreso il pagamento degli oneri condominiali ordinari.
13. Il sig. continuerà a corrispondere l'intera rata, pari ad € 655,37, del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sulla casa adibita a residenza coniugale.
14. I coniugi concordano sin da adesso di porre in vendita la casa coniugale a conclusione del percorso degli studi di scuola media superiore della figlia secondogenita salva la possibilità Per_2 di anticipazione della vendita a fronte di un'offerta particolarmente vantaggiosa. Nell'ipotesi di alienazione della casa coniugale il ricavato, al netto di tutti i gravami e le spese a quel momento dovute, sarà diviso in parti uguali fra i coniugi comproprietari.
15. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 340,00 relative al finanziamento Parte_1 dell'auto Toyota indicato nelle premesse ma non la maxi-rata finale per il riscatto di tale auto che rimarrà a totale ed esclusivo carico della signora La signora rimarrà esclusivamente Pt_2 Pt_2 responsabile per il pagamento di tutto ciò che riguarda la sua autovettura, ivi comprese le spese di bollo ed assicurazione.
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere mezzi adeguati al proprio mantenimento, di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, per ragioni compensative e/o perequative e tuttavia il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum alla signora Pt_2
che si obbliga ad accettare la somma a tale titolo, per veder regolamentato in via definitiva
[...] ogni loro rapporto economico/patrimoniale ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 5 VIII comma della L. 01.12.70 n. 898 come novellata dalla L. 06.03.87 n. 74. Il sig. s'impegna a corrispondere Parte_1 tale importo entro 15 giorni dalla comunicazione della emananda sentenza di divorzio mediante bonifico bancario a favore del conto corrente Codice Iban [...] intestato alla signora Parte_2
17. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
18. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le
5 parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 9/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Per_1 Per_2
29/10/2011), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 112/2025 del 12/2/2025, pubblicata il 10/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 5/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Livorno (LI) in data 9/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Livorno (LI) all'Atto Numero 183, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2011; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
6 Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
RL UC ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n. 28, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANNA MARIA Parte_2 C.F._2
EI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Orzali n. 50, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«2. Condizioni di divorzio.
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2. Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto riguarda le figlie minori.
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori e la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per le figlie minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori sono assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori stesse salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria.
1 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità anche separatamente durante i periodi di permanenza con le figlie.
4. Considerata l'attività lavorativa svolta dal sig. presso la sede di lavoro abituale di Milano Parte_1
e spesso anche all'estero, le figlie minori e abiteranno prevalentemente con la madre Per_1 Per_2
e manterranno la loro residenza anagrafica nella casa già coniugale di cui i genitori sono comproprietari.
5. Ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro, entro il termine di 30 giorni, eventuali cambiamenti della propria residenza o del proprio domicilio.
6. Le figlie abiteranno con il padre a fine settimana alternati decorrenti dal giovedì sera o dal venerdì sera, a seconda degli impegni lavorativi di quest'ultimo, e fino alla domenica sera o al lunedì mattina al rientro a scuola, sempre in conseguenza degli impegni di lavoro paterni. Resta impregiudicata la possibilità per figlie e padre di vedersi e stare insieme in ogni ulteriore occasione in cui il sig. potrà essere a Lucca. Parte_1
Durante le vacanze scolastiche natalizie verrà alternato, di anno in anno, il periodo dal termine della scuola fino alle ore 10 del 29 dicembre e dalle ore 10 del 29 dicembre fino al rientro a scuola. All'esclusivo fine di consentire alle figlie la frequentazione dei nonni le parti concordano che il genitore con cui le figlie trascorreranno il secondo periodo di festività natalizie avrà la facoltà di trascorrere con loro la Vigilia di Natale ma dovrà comunicarlo con un preavviso di trenta giorni. Durante le vacanze scolastiche pasquali le figlie trascorreranno ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore l'intero periodo di vacanze. Per le vacanze scolastiche pasquali 2025 le figlie staranno con la madre, per le vacanze scolastiche pasquali 2026 con il padre e così via, alternando di anno in anno. Per le festività 25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre, per i giorni dei compleanni di e , ed in genere per qualsiasi altra festività religiosa o civile Per_1 Per_2 dell'anno, le figlie staranno con il genitore con il quale si trovano in ragione del regime di frequentazione ordinaria. Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane, anche continuative, da individuarsi prevalentemente in agosto quelle del padre considerati gli impegni di lavoro del medesimo. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di sovrapposizioni di date verrà seguito il criterio secondo cui negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari quella della madre. In caso di malattia delle figlie il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alle figlie un rapporto continuativo e significativo con ciascuno di loro ferma, in difetto di diverso accordo, la responsabilità della custodia delle figlie da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva competenza.
7. Il sig. corrisponderà alla signora a somma mensile complessiva di € 2.000,00 (euro Parte_1 Pt_2 duemila/00) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori da imputarsi in parti uguali a favore di ciascuna figlia. Tale somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato alla signora Codice Iban Pt_2
[...].Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT prendendo come parametro di riferimento il mese di gennaio di ogni anno a decorrere da gennaio 2026. A titolo solo meramente esemplificativo i genitori si danno reciprocamente atto che nel contributo ordinario sopra indicato sono ricompresi senz'altro vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze che la signora si impegna ad intestarsi Pt_2
2 entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso), materiale scolastico e di cancelleria ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali). Non deve intendersi ricompreso nel contributo ordinario il costo delle ricariche dei cellulari delle figlie alle quali continuerà a provvedere il padre.
8. I genitori sosterranno nella misura del 70% il padre e del 30% la madre tutte le spese cosiddette straordinarie relative alle figlie. Con la precisazione che, per quanto riguarda le spese mediche, tale distribuzione percentuale riguarderà quelle che non saranno coperte dalla polizza assicurativa Pt_3 di cui, nella sua qualità di dirigente, è attualmente titolare il sig. In occasione delle varie Parte_1 esigenze di natura medica delle figlie la signora s'impegna a richiedere la documentazione Pt_2 fiscale o di altra natura necessaria ad ottenere il rimborso da parte dell'ente assicuratore e a consegnarla tempestivamente al sig. rimanendo altrimenti responsabile del mancato Parte_1 rimborso. Il padre anticiperà l'intero costo delle spese mediche non rientranti nel contributo ordinario secondo il richiamato Protocollo di Lucca e avrà diritto al rimborso del 30% da parte della signora calcolato sull'importo non coperto dalla polizza assicurativa. Nei tempi consentiti dalla Pt_2 procedura di rimborso da parte dell'ente assicuratore il sig. documenterà l'ammontare del Parte_1 rimborso ricevuto e richiederà conseguentemente alla signora il 30% dell'importo risultante Pt_2 non coperto dalla polizza assicurativa. La signora s'impegna a rimborsare la sua quota del Pt_2
30% entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
9. Per spese straordinarie si intenderanno quelle previste dal Tribunale di Lucca nel Protocollo d'Intesa 7 ottobre 2020 al quale verrà fatto riferimento anche per risolvere ogni dubbio circa la natura di spesa ordinaria o straordinaria, ossia: Spese mediche sanitarie: sono le spese mediche connotate dal carattere della necessità ed urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali. A titolo esemplificativo si annoverano in questa categoria le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche ed acustiche. Spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite didattiche scolastiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno, metro e/o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. Spese extrascolastiche: tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter (se già esistente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio ovvero quando la sua esigenza è sorta successivamente a causa dell'impossibilità anche dell'altro genitore e/o di altre alternative gratuite da preferire, come ad esempio i nonni); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, minicar, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole, laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola.
3 Al fine di prevenire possibili divergenze i genitori stabiliscono espressamente quali sono le spese da concordare preventivamente e quali no secondo la previsione che segue che fa riferimento al
“Protocollo Sul mantenimento dei figli”, già citato ed approvato dal Tribunale di Lucca il 7.10.2020, qui riprodotto:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby-sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post-universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby-sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
4 spese per Comunione, ES (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
10. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione. Tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, salvo diverso accordo fra loro. Non sono ammesse compensazioni tra le somme dovute per spese extra e l'assegno mensile di mantenimento e viceversa.
11. La signora manifesta espresso consenso a che il sig. continui a percepire, Pt_2 Parte_1 totalmente ed in via esclusiva, l'assegno unico per le figlie liquidato dall'Inps e altri aiuti che possano nel tempo sostituirlo. Per tutto il periodo in cui le figlie ne avranno diritto la signora s'impegna Pt_2
a presentare tutte le richieste e la documentazione utile e necessaria perché il sig. possa Parte_1 ottenere il beneficio dell'assegno unico (o degli aiuti che dovessero nel tempo sostituirlo).
12. La casa coniugale, posta in Lucca Via Don Sirio Politi, n. 102/D (già denominata via dei Salicchi) di proprietà comune dei coniugi resta assegnata, completamente arredata, alla signora quale Pt_2 co-affidataria e collocataria delle figlie. La signora nella sua qualità di assegnataria della casa Pt_2 coniugale, sarà responsabile della sua custodia assumendone le obbligazioni del buon padre di famiglia e a lei faranno carico in via esclusiva tutte le spese di gestione ed ordinaria manutenzione della stessa, ivi compreso il pagamento degli oneri condominiali ordinari.
13. Il sig. continuerà a corrispondere l'intera rata, pari ad € 655,37, del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sulla casa adibita a residenza coniugale.
14. I coniugi concordano sin da adesso di porre in vendita la casa coniugale a conclusione del percorso degli studi di scuola media superiore della figlia secondogenita salva la possibilità Per_2 di anticipazione della vendita a fronte di un'offerta particolarmente vantaggiosa. Nell'ipotesi di alienazione della casa coniugale il ricavato, al netto di tutti i gravami e le spese a quel momento dovute, sarà diviso in parti uguali fra i coniugi comproprietari.
15. Il sig. continuerà a pagare le rate mensili di circa € 340,00 relative al finanziamento Parte_1 dell'auto Toyota indicato nelle premesse ma non la maxi-rata finale per il riscatto di tale auto che rimarrà a totale ed esclusivo carico della signora La signora rimarrà esclusivamente Pt_2 Pt_2 responsabile per il pagamento di tutto ciò che riguarda la sua autovettura, ivi comprese le spese di bollo ed assicurazione.
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere mezzi adeguati al proprio mantenimento, di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile, per ragioni compensative e/o perequative e tuttavia il sig. si obbliga a corrispondere Parte_1 la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum alla signora Pt_2
che si obbliga ad accettare la somma a tale titolo, per veder regolamentato in via definitiva
[...] ogni loro rapporto economico/patrimoniale ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 5 VIII comma della L. 01.12.70 n. 898 come novellata dalla L. 06.03.87 n. 74. Il sig. s'impegna a corrispondere Parte_1 tale importo entro 15 giorni dalla comunicazione della emananda sentenza di divorzio mediante bonifico bancario a favore del conto corrente Codice Iban [...] intestato alla signora Parte_2
17. Con l'attuazione ed il perfezionamento di tutte le sopra estese clausole i coniugi dichiarano di non aver più niente da pretendere l'uno nei confronti dell'altro ad alcun titolo.
18. A definizione del giudizio le spese ed i compensi legali verranno integralmente compensati fra le
5 parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 9/7/2011, antecedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il Per_1 Per_2
29/10/2011), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 112/2025 del 12/2/2025, pubblicata il 10/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 5/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
n Livorno (LI) in data 9/7/2011, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Livorno (LI) all'Atto Numero 183, Parte 2, Serie C, dell'Anno 2011; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 5/11/2025.
6 Il Presidente estensore
ER NE
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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