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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria
Pigrini, all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3152/23 RG
TRA
,rapp.to e difeso dall'avv. Nicoletta Correra Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Manlio
,
Abati
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 5.6.23 l'istante premetteva di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1.10.2017, ma con anzianità convenzionale dal 10.02.1983
(in quanto ex dipendente della Controparte_2 dal 10.02.1983), con qualifica di impiegato inquadrato nel livello 7 del CCNL di categoria;
che la posizione ricoperta era quella di Esperto del Controllo Operativo dell'Unità Costruzioni Nuove Reti;
che, nello specifico, ha sempre espletato attività di assistente ai lavori nei cantieri di estensione rete e sostituzione condotte in esercizio con particolare riguardo alle opere speciali come gli attraversamenti ferroviari;
che nell'anno 2017 è stato definito, all'interno dell' CP_1 [...]
CP_1 un nuovo modello organizzativo finalizzato, come si legge nel verbale di incontro con le organizzazioni sindacali del 17 febbraio 2017, ai seguenti obiettivi: “...- creazione di unità geografiche con scala adeguata per aumentare il presidio del territorio Poli territoriali" che forniranno attività tecniche di competenza specialistica per l'intero territorio di riferimento;
definizione di un modello scalabile per le prossime gare e potenziali acquisizioni;
applicazione e conseguente implementazione un modello omogeneo su tutte le realtà territoriali;
rafforzamento del ruolo di alcune attività della sede in termini di indirizzo e controllo condivisione best practice e presidio di alcune attività operative, migliore saturazione delle risorse a livello di polo ed unità tecnica... l' Pt_2 ha illustrato il nuovo modello che prevede la costituzione di Unità Tecniche Territoriali con diversa articolazione geografica rispetto agli attuali Centri Operativi (aggregazioni di uno o più Centri Operativi nella fase pre gare d'ambito ed aggregazione di uno o più
ATEM nella fase post gare d'ambito ) ricomprese nelle strutture denominate Poli territoriali."; che a seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2017 si sono creati, all'interno della compagine aziendale Controparte_1 i cd. Poli territoriali all'interno dei quali sono stati ricompresi gli ATEM ossia aggregazioni di uno o più centri operativi. Ciò al fine di individuare, in caso di gare d'ambito, la compagine aziendale da essa interessata;
che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 sono stati individuati n. 177 ambiti territoriali minimi e, con Decreto del 18 ottobre 2011 del
Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando in 6 quelli dell'ATEM "NAPOLI 1 Controparte_3 (OL - ER - OR "
San Giorgio a Cremano Torre Annunziata · Torre del Greco); che con Decreto
- -
Interministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012,
e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo D.M. 20 maggio 2015 n. 106), il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
Regioni e la Coesione Territoriale, ha disciplinato, tra l'altro, gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo;
che il
Controparte_4 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ha assunto la funzione di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale;
che con Determina Dirigenziale n. DETDI/2019/226 del 19/08/2019 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2011 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM NAPOLI 1- Controparte_3 ed impianto costiero;
che la gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di
OLl si è concluso nell'anno 2022 con Controparte_3
aggiudicazione in favore della Società Parte_3 che, nell'individuare i dipendenti interessati al "passaggio di cantiere", in ossequio alle previsioni del bando, la CP_1
[...] ha indicato le seguenti unità lavorative: “per la città di OL 123 locali e 76 centrali;
per la città di OR 13; per la città di ER 7; per la città di San Giorgio a Cremano 7; per la città di Torre Annunziata 5; per la città di Torre Del Greco 7. Totale unità lavorative
238; che tale elenco non recava menzione dei nominativi dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere dei quali era indicata solo la qualifica e la data in cui il lavoratore era stato assegnato alla gestione locale dell'impianto (quest'ultima data era identica per tutte le unità lavorative, ovvero l'01.10.2017); che il ricorrente non risultava inserito in detto elenco non essendovi menzionata alcuna unità lavorativa avente la sua anzianità e il suo livello;
che, tra l'altro, dal 2019 era stato assegnato al Polo Campania Molise che non gestiva gli impianti dell'Atem Na 1; che, in ogni caso, non era mai stato addetto agli impianti di cui all' CP_5 che, dunque era stato adibito ad impianti per il servizio di distribuzione del gas che non sono stati oggetto di cessione;
che il territorio di competenza del polo Campania
Molise non comprende i comuni dell'Atem Na 1; che, infatti, i territori del Polo Campania
Molise sono Caserta, Benevento, Atena Lucana, Campobasso, ect;
che la sede di lavoro del ricorrente era stata Parte_4 in via Salvatore Quasimodo 8°, sede del Polo Campania
Molise; che, in data 28.10.22, riceveva lettera di licenziamento del seguente tenore:
"Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 recante" Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23. maggio 2020 n
164 recante norme comuni per il mercato interno del gas". Ai sensi e per gli effetti del DM
21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di OL, OR, ER, San Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata e Torre del Greco) che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a.
Le confermiamo che il suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022 con contestuale sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022...Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_1 si intende conseguentemente risolto ex lege a far data dal
30 novembre 2022 ultimo giorno di lavoro."; che con missiva del 15.12.22 impugnava il licenziamento. Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità del recesso datoriale, chiedendo
"Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 28.10.2022 e decorrente dal 30.11.2022 per la manifesta insussistenza ed infondatezza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso e/o comunque per l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la pretestuosità dello stesso;
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente in quanto discriminatorio, arbitrario e pretestuoso;
C) Per l'effetto ordinare alla convenuta ex lege 92/2012 di reintegrare immediatamente il ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (maggiorati degli interessi nella misura legale ma senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) con deduzione dei contributi accreditati al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione;
D) In subordine condannare la società convenuta al pagamento ex lege 92/2012 di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
E) Ancora in subordine si chiede ex lege 92/2012 la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
IN SUBORDINE QUALORA SI RITENESSE APPLICABILE AL CASO DI SPECIE IL decreto legislativo n. 23 del 2015 (JOB ACT),
F) Fermo restando le richieste di accertamento di cui ai punti A) e B) delle presenti conclusioni che qui si che qui si abbiano per ripetute e trascritte integralmente condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente alle proprie dipendenze con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile ratione temporis ossia il "job act" ed in particolare l'articolo 2 del D.Lgs. 4-3-2015 n. 23 concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183 e/o altra disposizione che il giudice riterrà confacente alla fattispecie de qua;
G) In subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 36 mensilità e/o comunque ricompresa tra un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità (la base di calcolo è costituita,
anche in questo caso, dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto)".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Segnatamente, precisava che il ricorrente era passato a 21 Rete Gas S.p.A. in qualità di Impiegato Direttivo, Tecnico
Specialista Realizzazione CP_6 in quanto addetto, alla data del 31 dicembre 2017,
all'espletamento delle funzioni svolte dall'Unità organizzativa Realizzazione Investimenti del Polo Campania, polo che comprendeva OL e gli altri Comuni dell' CP_7 che, pertanto, alla data del 31 dicembre 2017, operava, in qualità di Impiegato Direttivo, nell'ambito delle suindicate funzioni del Polo Territoriale Campania e, conseguentemente, nel Polo Territoriale di riferimento per quel che attiene all'attività di distribuzione del gas svolta sul territorio dell'ATEM di OL;
che, dunque, alla data del 31 dicembre 2017,
l'istante faceva parte del personale del Parte_5 di riferimento interessato dal passaggio al nuovo concessionario;
che, il ricorrente, nel ricorso, faceva, invece, riferimento alla sua Unità organizzativa di appartenenza dal primo luglio 2019 e, conseguentemente, ad una Unità organizzativa diversa da quella alla quale era adibito alla data del 31 dicembre 2017, ma tale non costituisce l'Unità organizzativa alla quale fare riferimento, in quanto l'Unità organizzativa di appartenenza al 31 dicembre 2017 era stata assunta in specifico adempimento di quanto previsto dal DM 21 aprile 2011, nel quale veniva precisato : "Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una società interamente controllata da essa o alla sua controllante per la gestione degli impianti oggetto di gara"; che nel caso in esame, la richiesta di informazioni del Controparte_4 era, appunto,
riferita alla Unità organizzativa di appartenenza esistente al 31 dicembre 2017. Tanto premesso e sulla scorta di articolate argomentazioni giuridiche chiedeva rigettarsi il ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, nel corso del giudizio, la società resistente, sul presupposto dell'avvenuta fusione per incorporazione della 21 Rete Gas S.p.A. da parte della Controparte_1 con efficacia dal primo luglio 2025, per effetto della quale quest'ultima è subentrata in tutte le situazioni giuridiche già facenti capo, al 30 giugno
2025, alla 21 Rete Gas S.p.A., anche per quel che riguarda la titolarità dei rapporti di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti della 21 Rete Gas S.p.A., i cui rapporti di lavoro, a far data dal 1 luglio 2025, sono trasferiti, ex art. 2112 Cod. Civ., in capo alla Controparte_1 , ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di accertamento della illegittimità del licenziamento irrogato e di reintegra nel posto di lavoro. Analogamente, ha dedotto la carenza di interesse anche rispetto alla domanda risarcitoria, considerato che sia l'inquadramento del ricorrente sia il trattamento retributivo goduti nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la 21 Rete Gas S.p.A. sono stati, in tutto e per tutto, identici a quelli in essere presso la Controparte_1 all'epoca del recesso e che sono rimasti identici a quelli che decorrenti dal 1 luglio 2025, in virtù del trasferimento, ex art. 2112 Cod. Civ., del rapporto di lavoro del ricorrente nell'ambito della Controparte_1
La parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, e per quanto riguarda la richiesta di parte resistente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione depositata da parte resistente in corso di causa, effettivamente, a decorrere dal primo luglio 2025, la società 2i Rete Gas spa è stata incorporata per fusione in CP_1
[...] per cui il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della resistente, la quale, nella comunicazione inviata al ricorrente in data 24 giugno 2025, ha comunicato il mantenimento della anzianità aziendale maturata, della retribuzione annua lorda, della sua attuale qualifica, del livello di inquadramento e della sede di lavoro. Tuttavia, tale circostanza non costituisce elemento decisivo al fine di ritenere integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n.
3664), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è sicuramente venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente, in quanto dal primo luglio 2025, il ricorrente è transitato nuovamente alle sue dipendenze per effetto della fusione per incorporazione delle due società ai sensi dell'art. 2112 c.c.; tuttavia, come giustamente dedotto dalla parte ricorrente, permane l'interesse della stessa all'accertamento della illegittimità del licenziamento irrogato, preliminare, in primo luogo, alla richiesta condanna al pagamento della indennità risarcitoria. Come giustamente rilevato da parte ricorrente, l'interesse a questo accertamento non è venuto meno a seguito della assunzione del ricorrente alle dipendenze della resistente poiché, oltre la domanda di reintegra nel posto di lavoro, permane la domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno. Né la parte resistente ha provato che il ricorrente ha percepito, durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della 2i Rete gas spa, somme identiche a quelle che avrebbe percepito qualora fosse rimasto alle dipendenze di CP_1 nel periodo di illegittima estromissione, per cui, pur essendo pacifico che, nel caso di specie, vi è un aliunde perceptum, allo stato degli atti nulla è stato provato dall'azienda circa la sua quantificazione. Inoltre sulle somme dovute a titolo risarcitorio, sono dovuti gli accessori di legge costituiti dagli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata in base agli indici Istat. Alla luce di tali considerazioni, può dichiararsi cessata la materia del contendere solo con riferimento alla richiesta di condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente in quanto lo stesso attualmente è già dipendente della stessa, ma non risulta venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, sia con riferimento all'accertamento della illegittimità del licenziamento, sia con riferimento alla domanda risarcitoria.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Giova, in via preliminare, rammentare la normativa di riferimento. Orbene, il d.lgs.
164/2000, all'art. 28 co. 6 demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca “le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas".
Tale disposizione, evidentemente, non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, ovvero licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 16856/2020), in fattispecie analoga, ha infatti puntualizzato
"Questa Corte ha più volte affermato - e qui ribadisce - che ne' all'autonomia individuale nè a quella collettiva è consentito, in ordine alla risoluzione del rapporto, sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali o collettivi (cfr. Cass. n. 1011 del 2001 che ha ritenuto nulle le clausole contrattuali che prevedevano una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento di una determinata età). Analogamente, Cass. n. 6175 del
2000, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente CP_8 ha affermato che il rapporto di lavoro di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione: è stato, pertanto, considerato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod.civ. per contrasto con norme imperative (leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970), l'accordo integrativo dei c.c.n.l. nella parte in cui prevedeva la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, dovendo escludersi che la contrattazione collettiva possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso ovvero verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970); conf. Cass. nn. 13851, 14387,
9958, 6175 e 6176 del 2000, ed altre pronunce precedenti. (...) Nel caso di specie, la legge n. 164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale) che, all'art. 28, comma 6, ha demandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca "condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alla trasformazione del settore del gas", non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso."
Ciò posto, il D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas", innanzitutto evidenzia la necessità di prevedere per il gestore subentrante l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore sicurezza e qualita' del servizio e poi, all'art. 1, definisce puntualmente: "Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l' la gestione centralizzataParte_6
della qualita' del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.".
All'art. 2, poi, rubricato "Tutela dell'occupazione del personale", si puntualizza: “Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio."
Come chiarito, poi, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 16857/2020 in fattispecie analoga) il
Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, artt. 1 e 2, va rettamente interpretato attribuendo funzione definitoria autonoma all'inciso "quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi", in quanto intesa ad istituire un collegamento tra i due gruppi di personale (quelli direttamente implicati nelle attività di distribuzione del gas e quelli posti a livello centrale per lo svolgimento di funzioni centrali), considerata la funzione ancillare o accessoria del secondo gruppo di personale rispetto al primo.
Il decreto ministeriale in commento, dunque, ha previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (id est l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come precisato dalla suprema Corte di Cassazione (cfr. 16856/2020), la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso
(delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Entrambe le pronunce in commento della Suprema Corte, dunque, confermano la ricostruzione esegetica della risoluzione del rapporto prevista dal d.m. 21.4.2011 quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La giurisprudenza che si è occupata di licenziamenti in fattispecie analoghe ha, poi, specificato che non e' necessaria l'indicazione della inutilizzabilità' aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio (Cass. 16857/2020). Il suddetto principio e' stato confermato anche a seguito delle modifiche intervenute della
L. n. 604 del 966, articolo 2 (novellato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 37 che impone la specificazione dei motivi contestuale al licenziamento scritto), posto che la ratio della previsione legislativa sull'onere della forma era ed e' sempre quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso (che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attivita' produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dalla L. n. 604 del 1966, articolo
3), discendendo dai principi di immutabilita' della motivazione e dall'orientamento consolidato della suprema Corte in ordine alla delineazione dell'obbligo di repechage, quale elemento costitutivo del licenziamento (cfr. Cass. n. 10435 del 2018), l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare in giudizio l'impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni.
Invero, le novella legislativa si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta), introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (già perseguita dal legislatore precedente la novella legislativa del 2012) che è quella di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che la previsione della tutela dell'occupazione del personale ai sensi dell'art 2 del DM 2011 non esclude, ma si aggiunge,
a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta relativa alla costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass.
29922/2018 pronunciatasi in materia di cessazione dell'appalto con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto).
Deve, dunque, ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del licenziamento. Come già osservato, la normativa sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale non deroga al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
Il decreto ministeriale del 21.4.2011 ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un elemento esterno alla volontà del datore di lavoro
(ovvero l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il medesimo a ricorrere alla cessazione del rapporto e, dunque, a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l' originario datore di lavoro deve provare sia la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal D.M. e consistente nella perdita dell'appalto e nell' appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M.) sia l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Non risulta, pertanto, fondata l'affermazione della società convenuta, secondo la quale il provvedimento di recesso del concessionario uscente non sia qualificabile come licenziamento, non comportando la perdita del posto di lavoro, posto che quest'ultima può conseguire unicamente ad una rinunzia del lavoratore.
La tutela dell'occupazione del personale con il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante presuppone comunque la risoluzione del rapporto di lavoro con il gestore uscente (oltre alla mancata espressa rinuncia dell'interessato), cosi come espressamente indicato nell'art 2 DM 2011.
Non può, dunque, sostenersi che il lavoratore non abbia alcun interesse a lavorare per l'uno o per l'altro datore: la normativa, infatti, consente la risoluzione del rapporto del solo personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e di una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi. Una diversa scelta da parte del datore (che non rispetti i criteri di cui alla normativa in commento in ordine alla individuazione dei lavoratori “licenziabili” per effetto del passaggio) puó, quindi, essere impugnata dal lavoratore, al quale deve essere garantita la tutela in materia di licenziamenti illegittimi.
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta abbia cessato l'appalto.
Quanto alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art 2 DM
2011), può escludersi che lo stesso sia stato adibito all'espletamento di funzioni centrali, non essendo stato allegato da nessuna delle due parti. Invero, benchè sia pacifico che alla data del 31.12.17 il ricorrente fosse addetto al Polo
Campania, è tuttavia contestato dall'istante che egli fosse mai stato specificamente addetto ad uno degli impianti successivamente ricompresi nell' CP_7
L'istante, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “ho svolto mansione di Tecnico
Esperto del Polo Campania fino al 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio 2019 sono stato addetto al Polo Campania Molise sempre con le stesse mansioni. Ciò a seguito di una riorganizzazione aziendale che divise il Polo Campania i Polo Campania Molise e Polo
OL. Solo saltuariamente, per questioni di carenza di personale, sono stato addetto al territorio dell'Atem 1. “
Tali circostanze specificamente dedotte dal ricorrente non sono mai state contestate dalla società convenuta che si è limitata a ribadire che il ricorrente, alla data del 31 dicembre
2017, era addetto all'espletamento delle funzioni svolte presso l'Unità Organizzativa Realizzazione CP_6 del Polo Campania, Polo che comprendeva OL e altri Cmuni dell' CP_7
Ebbene, se da un lato non v'è dubbio che il Polo Campania ricomprendesse gli impianti
"è altrettanto pacifico (dacchè non contestato) che il Polo Campania dell' CP_7
ricomprendesse anche ulteriori impianti confluiti poi in altri Atem.
Ne consegue che la generica deduzione di parte resistente che il ricorrente fosse impiegato nel Polo Campania non è sufficiente a ritenere provato che lo stesso fosse specificamente impiegato su uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero esclusivamente quelli dell' CP_7 (OL, OR, ER, Torre del Greco, Torre Annunziata e San
Giorgio a Cremano).
Parte resistente, in altri termini, non ha dedotto e provato (attesa la genericità delle deduzioni al riguardo contenute in memoria, da ciò discendendo l'inammissibilità della prova per testi pure articolata), che l'istante, alla data del 31.12.17, fosse specificamente impiegato su uno degli impianti (ovvero OL, OR, ER, San Giorgio a Cremano,
Torre del Greco e Torre Annunziata) confluiti nell' CP_7 oggetto di gara, limitandosi solo a dedurre genericamente che fosse addetto al Polo Campania. Tale carenza assertiva diviene ancor più grave se si considera che parte istante ha dedotto di non esser mai stato impiegato su alcuno degli impianti oggetto di gara (v. punto 27, pag. 7 del ricorso).
Tanto è sufficiente a ritenere illegittimo il recesso impugnato per difetto di prova, incombente sulla parte datoriale, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, ovvero l'appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2
D.M. 21.4.11 ("Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi"). Parte ricorrente ha, altresì, eccepito che personale addetto all'impianto oggetto di gara sia rimasto in azienda. Ha fornito, all'uopo, in ricorso un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 che sono rimasti in azienda alle dipendenze di CP_1
[...] e trasferiti su altri impianti dopo il subentro della nuova azienda.
Orbene, val la pena evidenziare che in analoga fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass.
16856/2020) ha ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità.
Segnatamente, si è osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della 1. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175
e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della 1. n. 223 del
1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.
Sulla base di tali principi, applicabili anche al caso di specie, preme evidenziare che la convenuta, per ciascuno dei lavoratori indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo, ha allegato il Polo o il servizio in cui era impiegato, ma non ha specificato le mansioni espletate né tantomeno il livello di inquadramento e l'anzianità. La società, invero, si è limitata a dedurre che tali dipendenti sono stati, "tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del Signor Pt_1
In altri termini, la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Non è stato, cioè, allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Posto che, come più volte osservato dalla stesse Corte di legittimità, correttezza e buona fede costituiscono modalità proprie e condizioni intrinseche di validità di esercizio dei diritti, la cui prova, nel caso di recesso datoriale, spetta al datore di lavoro secondo il dettato dell'art. 5 Legge n. 604/1966, la dimostrazione del giustificato motivo di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3 delle legge citata, ma deve riguardare anche il nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente. Deve, quindi, riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato (cfr. Cass.
a. 14663 del 2001). Con riferimento, infine, all'obbligo di repechage, in linea generale si osserva che trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilita' di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale
(cfr. Cass. 10435/2018). In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attivita' produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonche' l'impossibilita' di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del
2016. Cass. n. 12101 del 2016, Cass n. 20436 del 2016 Cass n 160 del 2017. Cass. n. 9869
del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).
Orbene, la società resistente non ha dedotto o allegato alcunchè in merito alla impossibilità di ricollocazione aliunde del lavoratore.
Non osta, peraltro, a tali conclusioni la circostanza che sia stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali, con conseguente assunzione del personale coinvolto presso l'impresa subentrante senza soluzione di continuità, permanendo comunque la tutela aggiuntiva contro l'originario datore di lavoro per il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.
Va, infine, rilevato che solo nella parte conclusiva dell'atto introduttivo parte istante pare adombrare l'ipotesi di un recesso discriminatorio o ritorsivo. Tuttavia, la genericità delle asserzioni all'uopo formulate preclude un'indagine in merito alla relativa fondatezza, considerato che in tema di licenziamento ritorsivo l'intento di rappresaglia deve assurgere ad unico motivo illecito determinante la volontà datoriale di recedere dal rapporto, con onere della prova a carico del lavoratore (evidentemente non assolto nella fattispecie de qua).
Quanto al regime delle tutele applicabili, deve ritenersi pacifico che l'azienda occupi più di 15 dipendenti e che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente in data primo ottobre
2017, ma con anzianità convenzionale dal 10.02.1983.
,
La disciplina applicabile ratione temporis è, evidentemente, quella di cui all'art. 18 St. lav. nel testo come novellato dalla 1. n. 92 del 2012.
Orbene, l'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia 'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Deve, invece, ritenersi superato l'onere della prova della "manifesta insussistenza". La
Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 19 maggio 2022, n. 125, ha infatti dichiarato C
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della ri.300 del 1970, come modificato dall'art.
1. comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.
92, limitatamente alla parola «manifesta»".
Pertanto, ai sensi dell'art 18, commi 7 e 4, L 300/1970, va annullato il licenziamento e accertato il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.11.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa.
Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di condanna alla reintegra nel posto di lavoro.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, si compensano per metà ponendosi il residuo, liquidato come in dispositivo, a carico di parte resistente, decurtata la fase istruttoria non svoltasi.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e accerta il diritto alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento
(30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla reintegra nel posto di lavoro;
-Condanna parte resistente al rimborso in compensate per metà, liquida nel residuo in come per legge, con attribuzione.
Nola, lì 9 dicembre 2025
favore dell'istante delle spese di lite che,
€. 3688,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa
IL GL
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro in persona del giudice, dott. ssa Carmen Maria
Pigrini, all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3152/23 RG
TRA
,rapp.to e difeso dall'avv. Nicoletta Correra Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Manlio
,
Abati
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 5.6.23 l'istante premetteva di essere stato assunto alle dipendenze della società convenuta a far data dal 1.10.2017, ma con anzianità convenzionale dal 10.02.1983
(in quanto ex dipendente della Controparte_2 dal 10.02.1983), con qualifica di impiegato inquadrato nel livello 7 del CCNL di categoria;
che la posizione ricoperta era quella di Esperto del Controllo Operativo dell'Unità Costruzioni Nuove Reti;
che, nello specifico, ha sempre espletato attività di assistente ai lavori nei cantieri di estensione rete e sostituzione condotte in esercizio con particolare riguardo alle opere speciali come gli attraversamenti ferroviari;
che nell'anno 2017 è stato definito, all'interno dell' CP_1 [...]
CP_1 un nuovo modello organizzativo finalizzato, come si legge nel verbale di incontro con le organizzazioni sindacali del 17 febbraio 2017, ai seguenti obiettivi: “...- creazione di unità geografiche con scala adeguata per aumentare il presidio del territorio Poli territoriali" che forniranno attività tecniche di competenza specialistica per l'intero territorio di riferimento;
definizione di un modello scalabile per le prossime gare e potenziali acquisizioni;
applicazione e conseguente implementazione un modello omogeneo su tutte le realtà territoriali;
rafforzamento del ruolo di alcune attività della sede in termini di indirizzo e controllo condivisione best practice e presidio di alcune attività operative, migliore saturazione delle risorse a livello di polo ed unità tecnica... l' Pt_2 ha illustrato il nuovo modello che prevede la costituzione di Unità Tecniche Territoriali con diversa articolazione geografica rispetto agli attuali Centri Operativi (aggregazioni di uno o più Centri Operativi nella fase pre gare d'ambito ed aggregazione di uno o più
ATEM nella fase post gare d'ambito ) ricomprese nelle strutture denominate Poli territoriali."; che a seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2017 si sono creati, all'interno della compagine aziendale Controparte_1 i cd. Poli territoriali all'interno dei quali sono stati ricompresi gli ATEM ossia aggregazioni di uno o più centri operativi. Ciò al fine di individuare, in caso di gare d'ambito, la compagine aziendale da essa interessata;
che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 sono stati individuati n. 177 ambiti territoriali minimi e, con Decreto del 18 ottobre 2011 del
Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando in 6 quelli dell'ATEM "NAPOLI 1 Controparte_3 (OL - ER - OR "
San Giorgio a Cremano Torre Annunziata · Torre del Greco); che con Decreto
- -
Interministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012,
e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo D.M. 20 maggio 2015 n. 106), il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le
Regioni e la Coesione Territoriale, ha disciplinato, tra l'altro, gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo;
che il
Controparte_4 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, ha assunto la funzione di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale;
che con Determina Dirigenziale n. DETDI/2019/226 del 19/08/2019 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2011 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM NAPOLI 1- Controparte_3 ed impianto costiero;
che la gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di
OLl si è concluso nell'anno 2022 con Controparte_3
aggiudicazione in favore della Società Parte_3 che, nell'individuare i dipendenti interessati al "passaggio di cantiere", in ossequio alle previsioni del bando, la CP_1
[...] ha indicato le seguenti unità lavorative: “per la città di OL 123 locali e 76 centrali;
per la città di OR 13; per la città di ER 7; per la città di San Giorgio a Cremano 7; per la città di Torre Annunziata 5; per la città di Torre Del Greco 7. Totale unità lavorative
238; che tale elenco non recava menzione dei nominativi dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere dei quali era indicata solo la qualifica e la data in cui il lavoratore era stato assegnato alla gestione locale dell'impianto (quest'ultima data era identica per tutte le unità lavorative, ovvero l'01.10.2017); che il ricorrente non risultava inserito in detto elenco non essendovi menzionata alcuna unità lavorativa avente la sua anzianità e il suo livello;
che, tra l'altro, dal 2019 era stato assegnato al Polo Campania Molise che non gestiva gli impianti dell'Atem Na 1; che, in ogni caso, non era mai stato addetto agli impianti di cui all' CP_5 che, dunque era stato adibito ad impianti per il servizio di distribuzione del gas che non sono stati oggetto di cessione;
che il territorio di competenza del polo Campania
Molise non comprende i comuni dell'Atem Na 1; che, infatti, i territori del Polo Campania
Molise sono Caserta, Benevento, Atena Lucana, Campobasso, ect;
che la sede di lavoro del ricorrente era stata Parte_4 in via Salvatore Quasimodo 8°, sede del Polo Campania
Molise; che, in data 28.10.22, riceveva lettera di licenziamento del seguente tenore:
"Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile 2011 recante" Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23. maggio 2020 n
164 recante norme comuni per il mercato interno del gas". Ai sensi e per gli effetti del DM
21 aprile 2011, in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'Atem Na 1 ( Comuni di OL, OR, ER, San Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata e Torre del Greco) che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a.
Le confermiamo che il suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre 2022 con contestuale sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022...Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di Controparte_1 si intende conseguentemente risolto ex lege a far data dal
30 novembre 2022 ultimo giorno di lavoro."; che con missiva del 15.12.22 impugnava il licenziamento. Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità del recesso datoriale, chiedendo
"Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 28.10.2022 e decorrente dal 30.11.2022 per la manifesta insussistenza ed infondatezza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso e/o comunque per l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la pretestuosità dello stesso;
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e comunque l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente in quanto discriminatorio, arbitrario e pretestuoso;
C) Per l'effetto ordinare alla convenuta ex lege 92/2012 di reintegrare immediatamente il ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (maggiorati degli interessi nella misura legale ma senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) con deduzione dei contributi accreditati al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione;
D) In subordine condannare la società convenuta al pagamento ex lege 92/2012 di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
E) Ancora in subordine si chiede ex lege 92/2012 la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
IN SUBORDINE QUALORA SI RITENESSE APPLICABILE AL CASO DI SPECIE IL decreto legislativo n. 23 del 2015 (JOB ACT),
F) Fermo restando le richieste di accertamento di cui ai punti A) e B) delle presenti conclusioni che qui si che qui si abbiano per ripetute e trascritte integralmente condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente alle proprie dipendenze con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile ratione temporis ossia il "job act" ed in particolare l'articolo 2 del D.Lgs. 4-3-2015 n. 23 concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183 e/o altra disposizione che il giudice riterrà confacente alla fattispecie de qua;
G) In subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 36 mensilità e/o comunque ricompresa tra un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità (la base di calcolo è costituita,
anche in questo caso, dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto)".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta contestando la fondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Segnatamente, precisava che il ricorrente era passato a 21 Rete Gas S.p.A. in qualità di Impiegato Direttivo, Tecnico
Specialista Realizzazione CP_6 in quanto addetto, alla data del 31 dicembre 2017,
all'espletamento delle funzioni svolte dall'Unità organizzativa Realizzazione Investimenti del Polo Campania, polo che comprendeva OL e gli altri Comuni dell' CP_7 che, pertanto, alla data del 31 dicembre 2017, operava, in qualità di Impiegato Direttivo, nell'ambito delle suindicate funzioni del Polo Territoriale Campania e, conseguentemente, nel Polo Territoriale di riferimento per quel che attiene all'attività di distribuzione del gas svolta sul territorio dell'ATEM di OL;
che, dunque, alla data del 31 dicembre 2017,
l'istante faceva parte del personale del Parte_5 di riferimento interessato dal passaggio al nuovo concessionario;
che, il ricorrente, nel ricorso, faceva, invece, riferimento alla sua Unità organizzativa di appartenenza dal primo luglio 2019 e, conseguentemente, ad una Unità organizzativa diversa da quella alla quale era adibito alla data del 31 dicembre 2017, ma tale non costituisce l'Unità organizzativa alla quale fare riferimento, in quanto l'Unità organizzativa di appartenenza al 31 dicembre 2017 era stata assunta in specifico adempimento di quanto previsto dal DM 21 aprile 2011, nel quale veniva precisato : "Ritenuto che nel passaggio del personale dal gestore uscente al gestore subentrante si debbano evitare comportamenti opportunistici da parte del gestore uscente e ostacoli al processo di efficienza operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad un numero di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria o ad una società interamente controllata da essa o alla sua controllante per la gestione degli impianti oggetto di gara"; che nel caso in esame, la richiesta di informazioni del Controparte_4 era, appunto,
riferita alla Unità organizzativa di appartenenza esistente al 31 dicembre 2017. Tanto premesso e sulla scorta di articolate argomentazioni giuridiche chiedeva rigettarsi il ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, nel corso del giudizio, la società resistente, sul presupposto dell'avvenuta fusione per incorporazione della 21 Rete Gas S.p.A. da parte della Controparte_1 con efficacia dal primo luglio 2025, per effetto della quale quest'ultima è subentrata in tutte le situazioni giuridiche già facenti capo, al 30 giugno
2025, alla 21 Rete Gas S.p.A., anche per quel che riguarda la titolarità dei rapporti di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti della 21 Rete Gas S.p.A., i cui rapporti di lavoro, a far data dal 1 luglio 2025, sono trasferiti, ex art. 2112 Cod. Civ., in capo alla Controparte_1 , ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di accertamento della illegittimità del licenziamento irrogato e di reintegra nel posto di lavoro. Analogamente, ha dedotto la carenza di interesse anche rispetto alla domanda risarcitoria, considerato che sia l'inquadramento del ricorrente sia il trattamento retributivo goduti nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la 21 Rete Gas S.p.A. sono stati, in tutto e per tutto, identici a quelli in essere presso la Controparte_1 all'epoca del recesso e che sono rimasti identici a quelli che decorrenti dal 1 luglio 2025, in virtù del trasferimento, ex art. 2112 Cod. Civ., del rapporto di lavoro del ricorrente nell'ambito della Controparte_1
La parte ricorrente si è opposta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In primo luogo, e per quanto riguarda la richiesta di parte resistente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione depositata da parte resistente in corso di causa, effettivamente, a decorrere dal primo luglio 2025, la società 2i Rete Gas spa è stata incorporata per fusione in CP_1
[...] per cui il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della resistente, la quale, nella comunicazione inviata al ricorrente in data 24 giugno 2025, ha comunicato il mantenimento della anzianità aziendale maturata, della retribuzione annua lorda, della sua attuale qualifica, del livello di inquadramento e della sede di lavoro. Tuttavia, tale circostanza non costituisce elemento decisivo al fine di ritenere integrata una ipotesi di cessazione della materia del contendere. Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n.
4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n.
3664), deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è sicuramente venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente, in quanto dal primo luglio 2025, il ricorrente è transitato nuovamente alle sue dipendenze per effetto della fusione per incorporazione delle due società ai sensi dell'art. 2112 c.c.; tuttavia, come giustamente dedotto dalla parte ricorrente, permane l'interesse della stessa all'accertamento della illegittimità del licenziamento irrogato, preliminare, in primo luogo, alla richiesta condanna al pagamento della indennità risarcitoria. Come giustamente rilevato da parte ricorrente, l'interesse a questo accertamento non è venuto meno a seguito della assunzione del ricorrente alle dipendenze della resistente poiché, oltre la domanda di reintegra nel posto di lavoro, permane la domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno. Né la parte resistente ha provato che il ricorrente ha percepito, durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della 2i Rete gas spa, somme identiche a quelle che avrebbe percepito qualora fosse rimasto alle dipendenze di CP_1 nel periodo di illegittima estromissione, per cui, pur essendo pacifico che, nel caso di specie, vi è un aliunde perceptum, allo stato degli atti nulla è stato provato dall'azienda circa la sua quantificazione. Inoltre sulle somme dovute a titolo risarcitorio, sono dovuti gli accessori di legge costituiti dagli interessi al saggio legale sulla somma di anno in anno rivalutata in base agli indici Istat. Alla luce di tali considerazioni, può dichiararsi cessata la materia del contendere solo con riferimento alla richiesta di condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro alle dipendenze della resistente in quanto lo stesso attualmente è già dipendente della stessa, ma non risulta venuto meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, sia con riferimento all'accertamento della illegittimità del licenziamento, sia con riferimento alla domanda risarcitoria.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di cui segue.
Giova, in via preliminare, rammentare la normativa di riferimento. Orbene, il d.lgs.
164/2000, all'art. 28 co. 6 demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca “le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas".
Tale disposizione, evidentemente, non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, ovvero licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 16856/2020), in fattispecie analoga, ha infatti puntualizzato
"Questa Corte ha più volte affermato - e qui ribadisce - che ne' all'autonomia individuale nè a quella collettiva è consentito, in ordine alla risoluzione del rapporto, sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali o collettivi (cfr. Cass. n. 1011 del 2001 che ha ritenuto nulle le clausole contrattuali che prevedevano una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento di una determinata età). Analogamente, Cass. n. 6175 del
2000, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente CP_8 ha affermato che il rapporto di lavoro di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione: è stato, pertanto, considerato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod.civ. per contrasto con norme imperative (leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970), l'accordo integrativo dei c.c.n.l. nella parte in cui prevedeva la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, dovendo escludersi che la contrattazione collettiva possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso ovvero verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970); conf. Cass. nn. 13851, 14387,
9958, 6175 e 6176 del 2000, ed altre pronunce precedenti. (...) Nel caso di specie, la legge n. 164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale) che, all'art. 28, comma 6, ha demandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca "condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alla trasformazione del settore del gas", non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso."
Ciò posto, il D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas", innanzitutto evidenzia la necessità di prevedere per il gestore subentrante l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore sicurezza e qualita' del servizio e poi, all'art. 1, definisce puntualmente: "Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l' la gestione centralizzataParte_6
della qualita' del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.".
All'art. 2, poi, rubricato "Tutela dell'occupazione del personale", si puntualizza: “Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio."
Come chiarito, poi, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 16857/2020 in fattispecie analoga) il
Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, artt. 1 e 2, va rettamente interpretato attribuendo funzione definitoria autonoma all'inciso "quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi", in quanto intesa ad istituire un collegamento tra i due gruppi di personale (quelli direttamente implicati nelle attività di distribuzione del gas e quelli posti a livello centrale per lo svolgimento di funzioni centrali), considerata la funzione ancillare o accessoria del secondo gruppo di personale rispetto al primo.
Il decreto ministeriale in commento, dunque, ha previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (id est l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come precisato dalla suprema Corte di Cassazione (cfr. 16856/2020), la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso
(delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Entrambe le pronunce in commento della Suprema Corte, dunque, confermano la ricostruzione esegetica della risoluzione del rapporto prevista dal d.m. 21.4.2011 quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La giurisprudenza che si è occupata di licenziamenti in fattispecie analoghe ha, poi, specificato che non e' necessaria l'indicazione della inutilizzabilità' aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio (Cass. 16857/2020). Il suddetto principio e' stato confermato anche a seguito delle modifiche intervenute della
L. n. 604 del 966, articolo 2 (novellato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 37 che impone la specificazione dei motivi contestuale al licenziamento scritto), posto che la ratio della previsione legislativa sull'onere della forma era ed e' sempre quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso (che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attivita' produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dalla L. n. 604 del 1966, articolo
3), discendendo dai principi di immutabilita' della motivazione e dall'orientamento consolidato della suprema Corte in ordine alla delineazione dell'obbligo di repechage, quale elemento costitutivo del licenziamento (cfr. Cass. n. 10435 del 2018), l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare in giudizio l'impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni.
Invero, le novella legislativa si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta), introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (già perseguita dal legislatore precedente la novella legislativa del 2012) che è quella di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che la previsione della tutela dell'occupazione del personale ai sensi dell'art 2 del DM 2011 non esclude, ma si aggiunge,
a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta relativa alla costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass.
29922/2018 pronunciatasi in materia di cessazione dell'appalto con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto).
Deve, dunque, ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del licenziamento. Come già osservato, la normativa sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale non deroga al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
Il decreto ministeriale del 21.4.2011 ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un elemento esterno alla volontà del datore di lavoro
(ovvero l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il medesimo a ricorrere alla cessazione del rapporto e, dunque, a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l' originario datore di lavoro deve provare sia la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal D.M. e consistente nella perdita dell'appalto e nell' appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M.) sia l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Non risulta, pertanto, fondata l'affermazione della società convenuta, secondo la quale il provvedimento di recesso del concessionario uscente non sia qualificabile come licenziamento, non comportando la perdita del posto di lavoro, posto che quest'ultima può conseguire unicamente ad una rinunzia del lavoratore.
La tutela dell'occupazione del personale con il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante presuppone comunque la risoluzione del rapporto di lavoro con il gestore uscente (oltre alla mancata espressa rinuncia dell'interessato), cosi come espressamente indicato nell'art 2 DM 2011.
Non può, dunque, sostenersi che il lavoratore non abbia alcun interesse a lavorare per l'uno o per l'altro datore: la normativa, infatti, consente la risoluzione del rapporto del solo personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e di una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi. Una diversa scelta da parte del datore (che non rispetti i criteri di cui alla normativa in commento in ordine alla individuazione dei lavoratori “licenziabili” per effetto del passaggio) puó, quindi, essere impugnata dal lavoratore, al quale deve essere garantita la tutela in materia di licenziamenti illegittimi.
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta abbia cessato l'appalto.
Quanto alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art 2 DM
2011), può escludersi che lo stesso sia stato adibito all'espletamento di funzioni centrali, non essendo stato allegato da nessuna delle due parti. Invero, benchè sia pacifico che alla data del 31.12.17 il ricorrente fosse addetto al Polo
Campania, è tuttavia contestato dall'istante che egli fosse mai stato specificamente addetto ad uno degli impianti successivamente ricompresi nell' CP_7
L'istante, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “ho svolto mansione di Tecnico
Esperto del Polo Campania fino al 31 dicembre 2018. Dal primo gennaio 2019 sono stato addetto al Polo Campania Molise sempre con le stesse mansioni. Ciò a seguito di una riorganizzazione aziendale che divise il Polo Campania i Polo Campania Molise e Polo
OL. Solo saltuariamente, per questioni di carenza di personale, sono stato addetto al territorio dell'Atem 1. “
Tali circostanze specificamente dedotte dal ricorrente non sono mai state contestate dalla società convenuta che si è limitata a ribadire che il ricorrente, alla data del 31 dicembre
2017, era addetto all'espletamento delle funzioni svolte presso l'Unità Organizzativa Realizzazione CP_6 del Polo Campania, Polo che comprendeva OL e altri Cmuni dell' CP_7
Ebbene, se da un lato non v'è dubbio che il Polo Campania ricomprendesse gli impianti
"è altrettanto pacifico (dacchè non contestato) che il Polo Campania dell' CP_7
ricomprendesse anche ulteriori impianti confluiti poi in altri Atem.
Ne consegue che la generica deduzione di parte resistente che il ricorrente fosse impiegato nel Polo Campania non è sufficiente a ritenere provato che lo stesso fosse specificamente impiegato su uno degli impianti oggetto di passaggio, ovvero esclusivamente quelli dell' CP_7 (OL, OR, ER, Torre del Greco, Torre Annunziata e San
Giorgio a Cremano).
Parte resistente, in altri termini, non ha dedotto e provato (attesa la genericità delle deduzioni al riguardo contenute in memoria, da ciò discendendo l'inammissibilità della prova per testi pure articolata), che l'istante, alla data del 31.12.17, fosse specificamente impiegato su uno degli impianti (ovvero OL, OR, ER, San Giorgio a Cremano,
Torre del Greco e Torre Annunziata) confluiti nell' CP_7 oggetto di gara, limitandosi solo a dedurre genericamente che fosse addetto al Polo Campania. Tale carenza assertiva diviene ancor più grave se si considera che parte istante ha dedotto di non esser mai stato impiegato su alcuno degli impianti oggetto di gara (v. punto 27, pag. 7 del ricorso).
Tanto è sufficiente a ritenere illegittimo il recesso impugnato per difetto di prova, incombente sulla parte datoriale, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, ovvero l'appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2
D.M. 21.4.11 ("Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi"). Parte ricorrente ha, altresì, eccepito che personale addetto all'impianto oggetto di gara sia rimasto in azienda. Ha fornito, all'uopo, in ricorso un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti Atem Na 1 che sono rimasti in azienda alle dipendenze di CP_1
[...] e trasferiti su altri impianti dopo il subentro della nuova azienda.
Orbene, val la pena evidenziare che in analoga fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass.
16856/2020) ha ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità.
Segnatamente, si è osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della 1. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175
e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della 1. n. 223 del
1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.
Sulla base di tali principi, applicabili anche al caso di specie, preme evidenziare che la convenuta, per ciascuno dei lavoratori indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo, ha allegato il Polo o il servizio in cui era impiegato, ma non ha specificato le mansioni espletate né tantomeno il livello di inquadramento e l'anzianità. La società, invero, si è limitata a dedurre che tali dipendenti sono stati, "tutti, assegnati, alla data del 31 dicembre 2017, ad attività e funzioni diverse e non comparabili con quelle del Signor Pt_1
In altri termini, la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Non è stato, cioè, allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Posto che, come più volte osservato dalla stesse Corte di legittimità, correttezza e buona fede costituiscono modalità proprie e condizioni intrinseche di validità di esercizio dei diritti, la cui prova, nel caso di recesso datoriale, spetta al datore di lavoro secondo il dettato dell'art. 5 Legge n. 604/1966, la dimostrazione del giustificato motivo di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3 delle legge citata, ma deve riguardare anche il nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente. Deve, quindi, riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato (cfr. Cass.
a. 14663 del 2001). Con riferimento, infine, all'obbligo di repechage, in linea generale si osserva che trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilita' di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale
(cfr. Cass. 10435/2018). In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attivita' produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonche' l'impossibilita' di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del
2016. Cass. n. 12101 del 2016, Cass n. 20436 del 2016 Cass n 160 del 2017. Cass. n. 9869
del 2017, Cass. n. 24882 del 2017, Cass. n. 27792 del 2017).
Orbene, la società resistente non ha dedotto o allegato alcunchè in merito alla impossibilità di ricollocazione aliunde del lavoratore.
Non osta, peraltro, a tali conclusioni la circostanza che sia stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali, con conseguente assunzione del personale coinvolto presso l'impresa subentrante senza soluzione di continuità, permanendo comunque la tutela aggiuntiva contro l'originario datore di lavoro per il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.
Va, infine, rilevato che solo nella parte conclusiva dell'atto introduttivo parte istante pare adombrare l'ipotesi di un recesso discriminatorio o ritorsivo. Tuttavia, la genericità delle asserzioni all'uopo formulate preclude un'indagine in merito alla relativa fondatezza, considerato che in tema di licenziamento ritorsivo l'intento di rappresaglia deve assurgere ad unico motivo illecito determinante la volontà datoriale di recedere dal rapporto, con onere della prova a carico del lavoratore (evidentemente non assolto nella fattispecie de qua).
Quanto al regime delle tutele applicabili, deve ritenersi pacifico che l'azienda occupi più di 15 dipendenti e che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente in data primo ottobre
2017, ma con anzianità convenzionale dal 10.02.1983.
,
La disciplina applicabile ratione temporis è, evidentemente, quella di cui all'art. 18 St. lav. nel testo come novellato dalla 1. n. 92 del 2012.
Orbene, l'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia 'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Deve, invece, ritenersi superato l'onere della prova della "manifesta insussistenza". La
Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 19 maggio 2022, n. 125, ha infatti dichiarato C
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della ri.300 del 1970, come modificato dall'art.
1. comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.
92, limitatamente alla parola «manifesta»".
Pertanto, ai sensi dell'art 18, commi 7 e 4, L 300/1970, va annullato il licenziamento e accertato il diritto del ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.11.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa.
Va, invece, dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di condanna alla reintegra nel posto di lavoro.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate, si compensano per metà ponendosi il residuo, liquidato come in dispositivo, a carico di parte resistente, decurtata la fase istruttoria non svoltasi.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente e accerta il diritto alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento
(30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla reintegra nel posto di lavoro;
-Condanna parte resistente al rimborso in compensate per metà, liquida nel residuo in come per legge, con attribuzione.
Nola, lì 9 dicembre 2025
favore dell'istante delle spese di lite che,
€. 3688,50, oltre spese forfettarie, iva e cpa
IL GL
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini