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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2024, n. 18750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18750 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 754/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SE AN, OL IE, elettivamente domiciliati in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA DEGLI ORTI I TRAVERSA, 8, presso lo studio dell’avvocato SE AN ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 5 Num. 18750 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data pubblicazione: 09/07/2024 2 di 8 nonchè contro SE NA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato LUSCHI AN ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato DE SCISCIO DOMENICO ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9331/2019 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata (decidendo in sede di rinvio per annullamento della sentenza della Commissione tributaria centrale), ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate con conferma della (precedente) decisione della Commissione tributaria regionale Campania n. 388/5/1994 che aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato l’avviso di liquidazione (relativo a quanto accertato con l’avviso di accertamento mai impugnato, con il quale erano stati rideterminati i valori dei cespiti caduti in successione per la morte di LO SE del 27 aprile 1984); 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 34, 42 e 45 d.P.R. 633 del 1972 e dell’art. 19, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e falsa applicazione dell’art. 11, l. n. 880 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.); 3. resistono con controricorso SE TO e ZO AN (integrato anche da successiva memoria), e - con altro controricorso – SE ST (si rappresentano 3 di 8 congiuntamente i controricorsi in quanto di contenuto sovrapponibile, almeno in parte); preliminarmente i controricorrenti eccepiscono la tardività del ricorso in cassazione in quanto proposto oltre i sei mesi dal deposito della sentenza impugnata (violazione dell’art. 327 cod. proc. civ.); l’inammissibilità del ricorso in cassazione per inesatta identificazione dell’ente ricorrente (nessun riferimento all’articolazione territoriale dell’Agenzia e nessuna indicazione dei dati anagrafici del direttore pro tempore); inammissibilità del ricorso in cassazione per violazione degli art. 10, d. lgs. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., la legittimazione spettava all’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Caserta;
l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza;
l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. 546 del 1992, con il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Campania impugnata alla Commissione tributaria centrale;
nel merito eccepivano l’infondatezza dei due motivi di ricorso dell’Agenzia rilevando l’applicazione automatica dell’art. 11, l. n. 880 del 1986 e, comunque, nell’aver tacitamente aderito (adesione spontanea) ai presupposti della riduzione prevista dalla norma, come emergerebbe dai pagamenti effettuati (con la causale di imposta di successione dilazionabile, con versamento di lire 475.091.820; versamenti di gran lunga superiori al dovuto in applicazione dell’art. 11 l. n. 880 del 1986); 4. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, ha depositato memoria con richiesta di accoglimento del ricorso e decisione nel merito (di rigetto del ricorso originario dei contribuenti); richiesta ribadita, anche, in udienza pubblica. … RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 8 1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti (rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti) e condanna alle spese del giudizio di legittimità da parte dei controricorrenti in favore della ricorrente. Spese dei gradi di merito compensate interamente in considerazione della valutazione complessiva del giudizio. 2. Devono analizzarsi logicamente le eccezioni pregiudiziali proposte nei controricorsi. Manifestamente infondata l’eccezione di tardività del ricorso in quanto deve applicarsi la normativa precedente alla riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. (un anno per il termine lungo di impugnazione). Infatti, l’art. 58, l. 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009) prevede che le disposizioni della legge, che modificano il cod. proc. civ., si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, tranne le eccezioni, tra le quali non rientra l’art. 327 cod. proc. civ. Il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. (unitarietà del giudizio di rinvio dopo la cassazione – vedi Sez. L, Sentenza n. 16387 del 30/10/2003, Rv. 567828 – 01 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23758 del 29/07/2022, Rv. 665448 – 01 -). 3. Generica e infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesatta specificazione della ricorrente in cassazione e quella della violazione dell’art. 10 d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ.; per i controricorrenti avrebbe dovuto ricorrere la direzione provinciale di Caserta. Le direzioni provinciali hanno legittimazione solo nei gradi di merito, mentre in Cassazione la legittimazione compete all’Agenzia delle entrate: «In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui 5 di 8 legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33798 del 04/12/2023, Rv. 669839 - 01). L’Agenzia delle entrate, poi, per legge risulta rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, senza bisogno, quindi, di delega: «In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso «l'indicazione della procura, se conferita con atto separato», fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore» (Sez. 5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020, Rv. 659619 - 01). 4. Il ricorso dell’Agenzia risulta specifico ed autosufficiente in quanto rappresenta completamente la vicenda sostanziale e processuale e prospetta due violazioni di legge ben chiare. I controricorrenti non indicano il perché e dove il ricorso sarebbe non autosufficiente, limitandosi ad un discorso generico e teorico. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CE UC e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia 6 di 8 specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01). 5. Del tutto generica e proposta per la prima volta in Cassazione l’eccezione di omessa presentazione dell’istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. n. 546 del 1992. Il controricorso non specifica se fosse stato inviato l’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza («In tema di contenzioso tributario, l'art. 75, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - il quale prevede che relativamente alle controversie pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale il ricorrente e qualsivoglia altra parte sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo d.lgs., a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione e che "in difetto il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue" - va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1988, che ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non prevede che il termine per la istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. Ne consegue che, dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (Gazz. Uff. 22 aprile 1988, n. 16 - serie speciale), in mancanza dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza di trattazione, il relativo termine non iniziava a decorrere» Sez. 5, Sentenza n. 14676 del 12/07/2005, Rv. 583015 - 01). Non specifica neanche se fosse stata fissata udienza autonomamente da parte della Commissione tributaria centrale (vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 4166 del 21/02/2018, Rv. 647462 – 02). Comunque, l’eventuale fissazione dell’udienza prima della scadenza del termine di sei mesi non comporta la nullità della decisione («In tema di contenzioso tributario e con riferimento al regime transitorio previsto dall'art. 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui, 7 di 8 per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sanziona con l'estinzione la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. cit., nessuna nullità si verifica nel caso in cui, prima che sia decorso il predetto termine, il giudice abbia fissato la discussione in assenza della citata istanza, essendo il giudizio tributario regolato dal principio dell'impulso d'ufficio, con la conseguenza che la previsione di una causa eccezionale e transitoria di estinzione per l'inattività delle parti non preclude al giudice, in difetto di un'espressa previsione, di dar corso agli adempimenti processuali quando la presunzione di disinteresse al giudizio non possa ritenersi sussistente per non essere ancora decorso il termine che la determina» Sez. 5, Sentenza n. 274 del 12/01/2010, Rv. 611261 - 01). 6. Risulta fondato il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, che assorbe logicamente il secondo motivo. La Commissione regionale ha mal applicato la norma dell’art. 11, l. n. 880 del 1986 e, prima ancora, non ha considerato che l’avviso di accertamento (notificato agli eredi il 12 ottobre 1987), che aveva preceduto l’avviso di liquidazione impugnato, era diventato definitivo per assenza di contestazioni;
conseguentemente l’avviso di liquidazione era impugnabile solo per vizi propri (violazione di cui all’art. 19, terzo comma, d. lgs. 546 de 1992). Per la sentenza impugnata, invece, al momento dell’entrata in vigore della legge (l. 880 del 1986) i contribuenti non avevano ricevuto l’avviso di accertamento e in conseguenza il valore dei beni caduti in successione doveva essere rideterminato, con la riduzione del 30 %, prevista dall’art. 11, citato, per adesione dei contribuenti. Tuttavia, non risulta documentata nessuna adesione e neanche presentata la relativa domanda. I contribuenti nelle controdeduzioni sostengono una adesione tacita in considerazione, peraltro, dei pagamenti effettuati. L’adesione necessita, logicamente dell’accordo dell’ufficio (su domanda dei contribuenti); nel caso in giudizio non 8 di 8 sussiste sia la domanda sia l’assenso dell’Agenzia. Conseguentemente l’avviso di accertamento risultava definitivo, non più contestabile. Per completezza si osserva, comunque, che gli stessi controricorrenti evidenziano pagamento superiori a quelli dovuti nell’ipotesi di adesione ex art. 11, l. 880 del 1986. …
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;
Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa interamente le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 12/04/2024.
l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza;
l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione dell’istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. 546 del 1992, con il passaggio in giudicato della sentenza della CTR Campania impugnata alla Commissione tributaria centrale;
nel merito eccepivano l’infondatezza dei due motivi di ricorso dell’Agenzia rilevando l’applicazione automatica dell’art. 11, l. n. 880 del 1986 e, comunque, nell’aver tacitamente aderito (adesione spontanea) ai presupposti della riduzione prevista dalla norma, come emergerebbe dai pagamenti effettuati (con la causale di imposta di successione dilazionabile, con versamento di lire 475.091.820; versamenti di gran lunga superiori al dovuto in applicazione dell’art. 11 l. n. 880 del 1986); 4. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, ha depositato memoria con richiesta di accoglimento del ricorso e decisione nel merito (di rigetto del ricorso originario dei contribuenti); richiesta ribadita, anche, in udienza pubblica. … RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 8 1. Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con cassazione della decisione impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti (rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti) e condanna alle spese del giudizio di legittimità da parte dei controricorrenti in favore della ricorrente. Spese dei gradi di merito compensate interamente in considerazione della valutazione complessiva del giudizio. 2. Devono analizzarsi logicamente le eccezioni pregiudiziali proposte nei controricorsi. Manifestamente infondata l’eccezione di tardività del ricorso in quanto deve applicarsi la normativa precedente alla riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. (un anno per il termine lungo di impugnazione). Infatti, l’art. 58, l. 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009) prevede che le disposizioni della legge, che modificano il cod. proc. civ., si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, tranne le eccezioni, tra le quali non rientra l’art. 327 cod. proc. civ. Il presente giudizio è stato instaurato prima dell’entrata in vigore della riforma dell’art. 327 cod. proc. civ. (unitarietà del giudizio di rinvio dopo la cassazione – vedi Sez. L, Sentenza n. 16387 del 30/10/2003, Rv. 567828 – 01 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23758 del 29/07/2022, Rv. 665448 – 01 -). 3. Generica e infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesatta specificazione della ricorrente in cassazione e quella della violazione dell’art. 10 d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 100 cod. proc. civ.; per i controricorrenti avrebbe dovuto ricorrere la direzione provinciale di Caserta. Le direzioni provinciali hanno legittimazione solo nei gradi di merito, mentre in Cassazione la legittimazione compete all’Agenzia delle entrate: «In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui 5 di 8 legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 33798 del 04/12/2023, Rv. 669839 - 01). L’Agenzia delle entrate, poi, per legge risulta rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, senza bisogno, quindi, di delega: «In tema di contenzioso tributario, l'Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l'art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso «l'indicazione della procura, se conferita con atto separato», fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello ius postulandi, peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall'Avvocatura dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore» (Sez. 5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020, Rv. 659619 - 01). 4. Il ricorso dell’Agenzia risulta specifico ed autosufficiente in quanto rappresenta completamente la vicenda sostanziale e processuale e prospetta due violazioni di legge ben chiare. I controricorrenti non indicano il perché e dove il ricorso sarebbe non autosufficiente, limitandosi ad un discorso generico e teorico. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CE UC e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia 6 di 8 specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01). 5. Del tutto generica e proposta per la prima volta in Cassazione l’eccezione di omessa presentazione dell’istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. n. 546 del 1992. Il controricorso non specifica se fosse stato inviato l’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza («In tema di contenzioso tributario, l'art. 75, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - il quale prevede che relativamente alle controversie pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale il ricorrente e qualsivoglia altra parte sono tenuti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo d.lgs., a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione e che "in difetto il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue" - va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1988, che ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non prevede che il termine per la istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. Ne consegue che, dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (Gazz. Uff. 22 aprile 1988, n. 16 - serie speciale), in mancanza dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza di trattazione, il relativo termine non iniziava a decorrere» Sez. 5, Sentenza n. 14676 del 12/07/2005, Rv. 583015 - 01). Non specifica neanche se fosse stata fissata udienza autonomamente da parte della Commissione tributaria centrale (vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 4166 del 21/02/2018, Rv. 647462 – 02). Comunque, l’eventuale fissazione dell’udienza prima della scadenza del termine di sei mesi non comporta la nullità della decisione («In tema di contenzioso tributario e con riferimento al regime transitorio previsto dall'art. 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui, 7 di 8 per i giudizi pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, sanziona con l'estinzione la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. cit., nessuna nullità si verifica nel caso in cui, prima che sia decorso il predetto termine, il giudice abbia fissato la discussione in assenza della citata istanza, essendo il giudizio tributario regolato dal principio dell'impulso d'ufficio, con la conseguenza che la previsione di una causa eccezionale e transitoria di estinzione per l'inattività delle parti non preclude al giudice, in difetto di un'espressa previsione, di dar corso agli adempimenti processuali quando la presunzione di disinteresse al giudizio non possa ritenersi sussistente per non essere ancora decorso il termine che la determina» Sez. 5, Sentenza n. 274 del 12/01/2010, Rv. 611261 - 01). 6. Risulta fondato il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, che assorbe logicamente il secondo motivo. La Commissione regionale ha mal applicato la norma dell’art. 11, l. n. 880 del 1986 e, prima ancora, non ha considerato che l’avviso di accertamento (notificato agli eredi il 12 ottobre 1987), che aveva preceduto l’avviso di liquidazione impugnato, era diventato definitivo per assenza di contestazioni;
conseguentemente l’avviso di liquidazione era impugnabile solo per vizi propri (violazione di cui all’art. 19, terzo comma, d. lgs. 546 de 1992). Per la sentenza impugnata, invece, al momento dell’entrata in vigore della legge (l. 880 del 1986) i contribuenti non avevano ricevuto l’avviso di accertamento e in conseguenza il valore dei beni caduti in successione doveva essere rideterminato, con la riduzione del 30 %, prevista dall’art. 11, citato, per adesione dei contribuenti. Tuttavia, non risulta documentata nessuna adesione e neanche presentata la relativa domanda. I contribuenti nelle controdeduzioni sostengono una adesione tacita in considerazione, peraltro, dei pagamenti effettuati. L’adesione necessita, logicamente dell’accordo dell’ufficio (su domanda dei contribuenti); nel caso in giudizio non 8 di 8 sussiste sia la domanda sia l’assenso dell’Agenzia. Conseguentemente l’avviso di accertamento risultava definitivo, non più contestabile. Per completezza si osserva, comunque, che gli stessi controricorrenti evidenziano pagamento superiori a quelli dovuti nell’ipotesi di adesione ex art. 11, l. 880 del 1986. …
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;
Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa interamente le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 12/04/2024.