Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
La rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento
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TRIBUNALE DI ROMA, 4 luglio 2007 – Nazzicone, Relatore – Giandomenico Sarti c. Paolo, Emma e Maria Susanna Sarti e Immobiliare Civile Sereno Cerreto s.s. Società – Società semplice – Clausola compromissoria – Disciplina applicabile – Nuovo arbitrato societario – Esclusione (Artt. 34, 35, 36 d.lgs. n. 5/2003; artt. 806-808 c.p.c.) Se è vero che la nuova disciplina del c.d. processo commerciale si applica a tutte le società di persone, non altrettanto può dirsi con riferimento alle norme in tema di arbitrato societario (ex art. 34 d.lgs. n. 5/2003) che sono dettate con esclusivo riferimento alle società di forma commerciale (1). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Con atto di citazione notificato …
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TRIBUNALE DI ROMA, 4 luglio 2007 – Nazzicone, Relatore – Giandomenico Sarti c. Paolo, Emma e Maria Susanna Sarti e Immobiliare Civile Sereno Cerreto s.s. Società – Società semplice – Clausola compromissoria – Disciplina applicabile – Nuovo arbitrato societario – Esclusione (Artt. 34, 35, 36 d.lgs. n. 5/2003; artt. 806-808 c.p.c.) Se è vero che la nuova disciplina del c.d. processo commerciale si applica a tutte le società di persone, non altrettanto può dirsi con riferimento alle norme in tema di arbitrato societario (ex art. 34 d.lgs. n. 5/2003) che sono dettate con esclusivo riferimento alle società di forma commerciale (1). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I. Con atto di citazione notificato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/1999, n. 8387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8387 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
composta da:
Vittorio VOLPE Presidente
Michele ANNUNZIATA Consigliere
Ugo RIGGIO Consigliere
Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere
Carlo CIOFFI Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI FE AO, DI FE CA, GI MA TE, D'OS Pasqua, GN EL, GN LV, GN AN, ND EB, difesi dall'avv. Concetto Costa di Catania, domiciliati in Roma, via Germanico 170, presso l'avv. Bruno Manzella, come da procura in atti;
- ricorrenti -
contro
IO RI, FI IO, TU GI, IA NU, CH CA, UN TO, UN CE, IN GA, difesi dall'avv. Corrado V. Giuliano di Siracusa, domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso l'avv. Gian Marco Grez, come da procura in atti;
- controricorrenti -
e
contro
CONDOMINIO C2 S. ANTONIO, TI IU, VI IU, eredi di AR AN (notificazione fatta impersonalmente nel suo ultimo domicilio), eredi di AR GI IL (AR AN nato nel 1921, AR TR, AR Attilio, AR AN nato nel 1942 deceduto, AR LA, AR AN nato nel 1931, AR TR, e per ND RO, deceduto il 14 settembre 1992, i suoi eredi ND AR e ND SC)
- intimati -
avverso le sentenze della Corte d'appello di Catania, non definitiva n. 702 del 26 novembre 1992, e definitiva n. 680 del 25 ottobre 1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 1999 dal relatore Carlo Cioffi;
Udito l'avv. Concetto Costa;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AO Di FE, CA Di FE, AN IN, GI IL IN e MA TE IO, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1987, convennero innanzi al Tribunale di Siracusa il "Condominio C2 S. Antonio", consorzio urbanistico costituito da essi e da altri proprietari terrieri allo scopo di predisporre e far approvare un piano di lottizzazione dalla competente autorità, per sentir annullare le deliberazioni adottate a loro insaputa in virtù delle quali aveva il presidente del consorzio stipulato dei contratti preliminari di vendita dei lotti condominiali, e per sentir dichiarare inefficaci questi ultimi. Il Condominio si costituì e chiese il rigetto delle domande.
Il Tribunale invece le accolse, con il favore delle spese. Il Condominio propose appello, ribadendo le tesi difensive sviluppate in primo grado.
Alcuni degli appellati si costituirono, e chiesero il rigetto del gravame;
chiesero inoltre sequestro conservativo dei beni condominiali. All'udienza del 5 dicembre 1991 il procuratore del Condominio appellante, dichiarò che quest'ultimo aveva deliberato di rinunziare all'appello.
Con atto del 23 dicembre 1991 IU LA, IO OR, GI ZA, RI IO, GA IS, CE CU, NU ER, CA HI, TO CU e IU CO, promissari acquirenti, intervennero nel giudizio, e chiesero, come il Condominio, che fossero rigettate le domande accolte in primo grado.
All'udienza del 9 gennaio 1992 il procuratore degli appellati dichiarò che i suoi rappresentati avevano accettato la rinunzia. Spedita la causa a sentenza, in particolare per decidere della validità dell'intervento dei promissari acquirenti, la Corte d'appello di Catania, con sentenza non definitiva n. 702 del 26 novembre 1992, dichiarò "la inefficacia della rinunzia agli atti, rectius, della rinuncia all'azione operata dal condominio appellante, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., rinunzia non accettata dalle parti personalmente, siccome impone la predetta norma, ma accettata solamente dal procuratore degli appellati, sfornito di procura speciale, con dichiarazione resa all'udienza del 9 gennaio 1992"; conseguentemente dichiarò l'ammissibilità dell'intervento dei promissari acquirenti, precisando che esso era "principale", ossia spiegato nei confronti di entrambe le altre parti, a tutela di un proprio ed autonomo interesse, per far salvi i contratti preliminari stipulati, e per evitare che i diritti così acquisiti fossero compromessi da accordi fraudolenti di queste ultime.
Con sentenza definitiva n. 680 del 25 ottobre 1995 la Corte d'appello di Catania, dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le originarie parti, accertato che gli appellati erano stati ritualmente convocati alle assemblee che avevano asserito essere state tenute a loro insaputa, rigettò le domande da essi proposte con l'atto di citazione.
AO e CA Di FE, MA TE IO, AN D'ST e NA AN chiedono la cassazione delle due sentenze per sei motivi.
IO OR, GI ZA, RI IO, GA IS, CE CU, NU ER, CA HI e TO CU resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione AO Di FE e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe censurano la sentenza non definitiva nella parte in cui ha statuito che la rinunzia all'appello del Condominio C2 S. Antonio non ha determinato l'estinzione del relativo giudizio se non dopo la loro accettazione, sopravvenuta quando i terzi, resistenti in questo giudizio, erano già intervenuti per tutelare i loro diritti di promissari acquirenti nei confronti di entrambe le parti originarie del giudizio;
e denunziano violazione degli art. 338 e 350 cod. proc. civ. sostenendo che la rinunzia all'impugnazione fa venir meno, con efficacia immediata, il potere-dovere del giudice di pronunziare senza bisogno di accettazione.
La censura è fondata.
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, in quanto l'art. 338 cod. proc. civ., nel quadro della disciplina generale delle impugnazioni, si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ. fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto.
Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia, perché l'art. 359 cod. proc. civ. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
Dottrina e giurisprudenza hanno poi nettamente distinto tra rinunzia agli atti del giudizio e rinunzia all'azione (che se interviene dopo il giudizio di primo grado è solitamente detta rinunzia all'impugnazione), contrapponendo l'una all'altra (tale contrapposizione è implicita anche nell'art. 310 comma 1 cod. proc. civ.), e precisando che la rinunzia all'azione (e all'impugnazione)
è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria (o con l'impugnazione), e conseguentemente che essa, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza l'accettazione della controparte, e determina il venir meno del potere dovere del giudice di pronunziare (vedi in particolare le sentenze di questa Corte, 18 marzo 1981 n. 1583, 19 maggio 1995 n. 5556). Quanto poi alla rinunzia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello che sia, l'accettazione è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è fatta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (vedi sul punto, in particolare, le sentenze di questa Corte, 17 maggio 1982 n. 3044, 19 marzo 1990 n. 2267, 1 febbraio 1995 n. 1168). La sentenza non definitiva impugnata non ha tenuto conto di tali principi, perché in primo luogo ha affermato che la rinunzia del Condominio C2 S. Antonio, che ha puntualizzato essere rinunzia all'impugnazione, e non agli atti del giudizio di appello (senza peraltro motivare sul punto) non ha determinato l'immediata estinzione del giudizio di appello, e perché non ha comunque verificato se tale accettazione era necessaria per la sua operatività, nel senso appena innanzi chiarito.
Per chiarire tali aspetti della questione, è necessario un ulteriore esame, che compete al giudice del merito (vedi Cassazione civile, sez. II, 26 luglio 1985 n. 4357). Le altre censure proposte dai ricorrenti, con le quali è stata contestata la qualificazione data dalla Corte d'appello di Catania all'intervento in appello degli attuali resistenti, la sua ammissibilità, e la fondatezza delle tesi da essi proposte ed accolte nella sentenza definitiva, e sono state dunque proposte questioni che presuppongono la risoluzione di quella proposta con il primo motivo di ricorso, restano assorbite.
Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti;
cassa le sentenze impugnate, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Catania, anche per le spese.