TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12292/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. MARLETTA Parte_1
CRISTINA MARTA giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MARINELLI VINCENZA MARINA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/11/2023 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00018820 07 000 con cui l' reclamava il pagamento della CP_1
complessiva somma di euro 5.623,67, a titolo di contributi previdenziali, per avere il ricorrente indebitamente usufruito di agevolazioni contributive.
A fondamento della domanda di annullamento e/o inefficacia della pretesa creditoria il ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il recupero degli sgravi contributivi.
Pagina 1 Costituendosi in giudizio l' evidenziava che l'avviso di addebito impugnato riguardava note di CP_1 rettifica, regolarmente notificate alla società ricorrente, formate a seguito dell'emissione negativa del
DURC, cui aveva fatto seguito l'invito alla regolarizzazione contributiva.
L'Istituto deduceva, inoltre, che le note di rettifica in questione erano riconducibili all'art. 1 comma
1175 legge 296/2006, che subordina la fruizione dei benefici alla regolarità contributiva del datore di lavoro.
Autorizzato il deposito di note difensive in sostituzione dell'udienza, la causa è stata assunta in decisione.
* * * * * * * * *
E' opportuno premettere che nei giudizi instaurati ex art. 24, comma V, del D.lgv. 46/99, con riferimento all'art. 442 e seg. cpc, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l'attore, in senso sostanziale ( in questo caso l'opposto ), a CP_1 doversi considerare gravato dall'onere della prova circa la fondatezza, l'esistenza e l'entità del presunto diritto di credito.
Sennonchè tale regola di carattere generale non trova applicazione nei casi, come quello a mano, di preteso recupero di contributi previdenziali indebitamente omessi da parte del datore di lavoro.
Ed invero in tale materia il principio generale è rappresentato dall'obbligo contributivo ex lege, rispetto al quale il diritto allo sgravio si pone come deroga legata alla sussistenza di determinati presupposti di fatto.
In particolare è stato affermato che " il beneficio dello sgravio non costituisce il diritto al pagamento di una somma corrispondente, bensì il diritto al non pagamento del debito contributivo"'(così sent. Cass.
n. 6807/2003).
Confermando un orientamento risalente nel tempo la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” ( Corte Cass.– Ordinanza 18 gennaio 2018, n.
1157; in senso conf. Cass. sez. lav. n. 16351 del 24.7.2007 e Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del
26.10.2010)
In aderenza a tale principio, nel caso in questione, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo non p uò che incombere sull'opponente che aveva inteso avvalersene non versando per l'intero i contributi dovuti.
Pagina 2 Ciò posto, passando all'esame della ragione ostativa dello sgravio dedotta da parte resistente, si osserva che dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, d el possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Tale normativa ha quindi condizionato la possibilità di permanere nella legittima fruizione degli sgravi contributivi al requisito della regolarità contributiva, attestata attraverso il cd. DURC
(documento unico di regolarità contributiva)
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio CP_1
operato dal co. 1176 del medesimo art. 1 della legge 296/2006, da un decreto ministeriale, che
è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Nel caso di specie la ricorrente non ha documentato la tempestiva sanatoria delle irregolarità riscontrate dall' , quali causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni contributive;
né il CP_1
conseguente ottenimento del DURC positivo.
Dal canto suo l' resistente ha confermato l'esito negativo delle richieste CP_1 Pt_2
del 15/12/2021 e del 19/01/2022 in quanto la ditta non Parte_3 Parte_4
avrebbe dato seguito all'invito a regolarizzare, nei termini previsti dalla normativa
Consegue da ciò che, in difetto di prova sulla sussistenza dei relativi presupposti, la revoca dei
CP_ benefici contributivi, effettuata dall' e da cui è derivato l'avviso di addebito impugnato, è pienamente legittima.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese di giudizio regolate in coerenza con il principio di soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pagina 3 rigetta l'opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in euro 1.350,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
Pagina 4