TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Fulvia Esposito, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40385/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione ex art. 189, ult. comma, c.p.c. in data 31.01.2025, vertente
TRA
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Eleonora Parte_1 C.F._1
Imbriale e Gaia Pirisi, giusta procura in atti;
-attrice-
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta contumace-
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla parte convenuta, Parte_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che i danni
[...] subiti dall'appartamento dell'attrice sono imputabili allo stato della sovrastante terrazza/lastrico solare di proprietà e, per l'effetto, 2. condannare il , in CP_2 Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., all'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
3. condannare il in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di €20.973,67 iva esclusa, così come quantificata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del CTU, Arch. depositata in seno al giudizio Persona_1 di ATP svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, Sez. VII, G. Dott. S. Cinque, N.R.G. 61879/2022 a cui integralmente ci si riporta, a titolo di risarcimento dei danni accertati nell'immobile dell'attrice e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della Controparte_3 somma di € 6.348,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel Pt_1 procedimento di ATP a titolo di onorari del CTU, del CTP e per la difesa legale;
5. condannare il
, in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento del danno da Controparte_3 mancato godimento di circa metà dell'immobile, del valore locativo di €2.000,00 mensili, per non aver potuto fruire integralmente e pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dal gennaio 2022 dalle infiltrazioni;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore delle sottoscritte Procuratrici che si dichiarano antistatarie, e con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”. Al riguardo, ha esposto: di essere proprietaria, pro-indiviso con i sigg.ri Parte_2
(rispettivamente cugino e sorella), dell'appartamento sito in Roma, alla
[...] CP_4
Via Chinotto n. 1, Scala A, piano V, interni 8 e 9, di circa 267 mq;
che, a decorrere dal gennaio 2022, si erano verificate copiose infiltrazioni sul soffitto e sui muri dell'appartamento in questione, provenienti dalla terrazza condominiale sovrastante;
che, in conseguenza degli occorsi, ella era impossibilitata ad utilizzare cinque stanze dell'appartamento (tre camere da letto, un ampio disimpegno corredato da armadiature in legno su tutte le pareti, un bagno); che, in particolare, i locali, la mobilia e il pavimento erano stati gravemente danneggiati e gli ambienti erano del tutto compromessi ed insalubri;
che, nonostante le numerose segnalazioni al non era mai CP_3 stato posto in essere alcun intervento risolutivo e nell'ottobre 2022 ella aveva proposto ricorso per ATP;
che, all'esito del deposito della CTU in sede di ATP nel maggio 2023, il non aveva CP_3 iniziato i lavori di rifacimento della terrazza/lastrico solare, né aveva risarcito i danni quantificati dal consulente tecnico.
Ha, quindi, dedotto: di subire ancora le infiltrazioni nel proprio appartamento;
di non poter usufruire di cinque stanze dello stesso;
di non potersi allontanare da casa, dovendo ella – in caso di pioggia – periodicamente svuotare i recipienti posizionati sul pavimento, al fine di raccogliere l'acqua; di non poter più dormire nella propria camera da letto poiché eccessivamente ammalorata;
di non poter ospitare la nipotina, né invitare amici o parenti nella propria abitazione;
di vivere in un ambiente altamente insalubre e dannoso per la sua salute, attesa la presenza di muffe e umidità.
Ha, pertanto, chiesto di condannare il all'esecuzione di tutte le opere necessarie CP_3 all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché al pagamento della somma di euro 20.973,67 iva esclusa, così come quantificata dalla CTU depositata in seno al giudizio di ATP, a titolo di risarcimento dei danni accertati nell'immobile e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ha altresì chiesto di condannare il al CP_3 pagamento della somma di euro 6.348,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute nel procedimento di ATP per onorari del CTU, del CTP e per la difesa legale, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento di circa metà dell'immobile, del valore locativo di euro 2.000,00 mensili, per non aver potuto fruire integralmente e pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dal gennaio 2022 a causa delle infiltrazioni.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta con decreto in data 02.01.2024, all'esito dell'udienza di comparizione del 16.02.2024, con ordinanze del 19.03.2024 e del 05.04.2024 è stata disposta CTU in merito ai profili tecnici di quanto dedotto dalla parte attrice, con concessione di termine al giorno 25.07.2024, in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c., per note della parte attrice relative all'esito della CTU e all'ulteriore corso del procedimento. Depositata la CTU in data 16.07.2024 e disposto il differimento d'ufficio dell'udienza del 25.07.2024 al 10.10.2024, la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 12.12.2024 e con ordinanza in data 09.01.2025, preso atto della rinuncia della parte attrice ai termini di cui all'art. 189
c.p.c., è stata calendarizzata l'udienza cartolare del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 189, ult. comma,
c.p.c., sulle conclusioni come precisate da parte attrice nelle note del 20.01.2025, che di seguito si riportano: “
1. Accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appartamento dell'attrice sono imputabili allo stato della sovrastante terrazza/lastrico solare di proprietà condominiale e, per l'effetto, 2. Condannare il , in persona dell'amministratore p.t., all'esecuzione di Controparte_3 tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ed in particolare all'esecuzione delle opere non ancora realizzate e dettagliatamente descritte nella CTU del 17.7.2024, a firma dell'Arch.
3. Condannare il , in persona Persona_2 Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di 34.327,00 (euro trentaquattromilatrecentoventisette/00) iva esclusa, così come quantificata dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio del 17.07.2024, a firma del CTU, Arch. a titolo di risarcimento dei danni Persona_1 accertati nell'immobile dell'attrice e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. Condannare il , in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di euro 6.348,00 (a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel procedimento di ATP a titolo di onorari del CTU, del CTP e per Pt_1 la difesa legale. Cfr. documentazione in atti) oltre alla somma di euro 2.130,96 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel presente giudizio a titolo di onorari del CTU, euro Pt_1
2.562,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa presente giudizio a titolo di Pt_1 onorari del CTP, come da documentazione che si allega alle presenti note, per un totale di euro
4.692,96 (e così, sommati alle spese per CTU e CTP nel giudizio di ATP, per un totale di euro
11.040,96);
5. Condannare il , in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_3 risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, così come quantificato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio del 17.07.2024, a firma del CTU, Arch. in euro 150.065,16 Persona_1
(Centocinquantamilasessantacinque/16), per non aver potuto l'attrice fruire pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dalle infiltrazioni a decorrere dal gennaio 2022 sino al dicembre 2024, oltre il danno da mancato godimento dell'immobile dal dicembre 2024 sino al soddisfo (con valutazione del canone di locazione mensile con il medesimo criterio di cui alla CTU con aggiunta della variazione ISTAT per l'anno 2025);
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore delle sottoscritte Procuratrici che si dichiarano antistatarie
e con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
2. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno procedimento è stato preceduto da ATP, con relazione tecnica peritale depositata nel maggio 2023 (cfr. doc. 8, allegato alla citazione).
Ai fini della procedibilità, parte attrice ha preliminarmente esperito, senza esito positivo, la negoziazione assistita (cfr. nota di deposito dell'08.02.2024).
La causa è stata istruita documentalmente e con CTU, disposta al fine di accertare gli ulteriori profili oggetto delle domande di parte attrice.
2.1. La CTU in sede di ATP – la cui relazione, allegata all'atto di citazione, è stata ritualmente acquisita al presente giudizio – e la CTU svolta in questo procedimento hanno evidenziato quanto segue, in esito a puntuali accertamenti e secondo un condivisibile iter logico argomentativo.
Durante i sopralluoghi eseguiti nel corso del 2024, il consulente ha verificato lo stato dei luoghi sia presso la terrazza di copertura, sia presso la sottostante corrispondente unità immobiliare dell'attrice, rappresentando che, mentre nella prima erano in corso lavori di impermeabilizzazione in fase molto avanzata, nella seconda, ovvero nell'appartamento , erano presenti molte e diverse Pt_1 evidenze delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza di copertura, in proposito specificando che le zone dell'appartamento ove si sono manifestati i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua sono le medesime già descritte nell'accertamento tecnico preventivo depositato nel maggio
2023, in un contesto attuale che vede la situazione odierna peggiorata.
Si legge, in particolare, che “Dal confronto tra la documentazione fotografica allegata all'A.T.P. 2023 con quella prodotta “oggi”, circa un anno dopo, ovvero con quella allegata alla presente relazione tecnica peritale, in diverse zone, in luogo delle “semplici” macchie presenti nel 2023, sono presenti distacchi di superficie pittorica che interessano anche parzialmente l'intonaco sottostante (ad esempio nella camera veranda e nella camera da letto adiacente, contrassegnate come n. 19-20 e n. 17-18 nella planimetria allegata); le cause sono le medesime già denunciate nell'A.T.P., ovvero i bocchettoni di scolo delle acque meteoriche nella terrazza di copertura, il massetto delle pendenze, la pavimentazione e l'impermeabilizzazione della terrazza stessa. La zona notte è interessata dai danni suddetti in quasi tutti gli ambienti, ovvero la camera-veranda, le tre camere da letto (una con stoffa alle pareti), il disimpegno centrale con il foro nella volta ribassata
(“camera a canne”) praticato per far defluire le acque infiltrate, presente già lo scorso anno, ed il disimpegno-guardaroba con armadi in legno e parquet (quest'ultimo presente in tutta la zona notte tranne nei due bagni). In questa zona dell'unità immobiliare si segnala un incremento, rispetto all' della percentuale di superficie muraria (pareti e soffitti) interessata da macchie e distacchi CP_5 di parti tinteggiate, nelle aree già descritte nel 2023. Inoltre, nella camera adiacente al bagno centrale (foto n. 21-22), sono stati praticati due fori in due pareti (una confinante con detto bagno,
l'altra perpendicolare ovvero quella perimetrale con finestra;
foto 21); tra questi due fori, che andranno risarciti, passa un tubo a vista che confluisce nel bagno. La zona giorno presenta i medesimi danni già descritti in A.T.P. ma incrementati nella percentuale di superficie muraria interessata e soprattutto nella libreria in noce che presenta una grande e vistosa macchia nella zona centrale ma anche in altri punti;
sopra la libreria ha seguitato a cadere acqua fino al mese di maggio
(come documentato anche in un video prodotto dal Sig. , figlio della Dott.ssa Testimone_1
, in data 02/05/2024, a disposizione del fascicolo di causa), quindi si può immaginare anche Pt_1 la condizione della parete occultata dalla libreria. Inoltre anche tutti i libri presenti nella grande libreria (enciclopedia, ecc.) hanno subito l'acqua che ha danneggiato la libreria stessa”.
Quanto alle lavorazioni da eseguire relativamente agli ulteriori deterioramenti delle superfici, il CTU ha richiamato quelle già descritte nell'ATP, ossia il ripristino di tutte le superfici intonacate e tinteggiate nei locali interessati dalle infiltrazioni, e ha altresì provveduto all'attualizzazione della situazione con aumento del ripristino delle zone di intonaco sottostante, compromesso dal prosieguo delle infiltrazioni nel tempo.
Per ciò che attiene ai mobili in legno, si legge in CTU che “Gli armadi nelle camere della zona notte (soprattutto nel disimpegno-guardaroba, contrassegnato con il n. 24-25 nella planimetria allegata) e la libreria in noce nella sala da pranzo (oltre agli sportelli del ripostiglio adiacente), nel lato opposto dell'appartamento (n. 11-13 e n. 14-15 della planimetria suddetta), hanno subìto continuativamente la persistente esposizione alle infiltrazioni d'acqua e all'umidità relativa, le quali hanno compromesso ancora di più la già seria situazione del 2023: il materiale delle essenze lignee
è notoriamente molto sensibile all'acqua ed all'umidità e può subire deformazioni oltre ai danni estetici ed è molto difficile da restaurare”.
Il CTU ha dunque quantificato i costi necessari al ripristino dello status quo ante dell'unità immobiliare oggetto di causa, già descritti nell'ATP ed attualizzandoli sulla base dell'ultimo Prezzario Ufficiale della Regione Lazio 2023 (“Tariffa dei Prezzi 2023” approvata dalla Giunta
Regionale con Deliberazione del 14 aprile 2023, n. 101), con l'aggiunta dei nuovi danni (pag.
6-16 elaborato peritale), per un totale di euro 34.327,00 iva esclusa.
Con riguardo al profilo dell'eventuale contributo causale di parte attrice ai danni già riscontrati in ATP e/o agli eventuali nuovi o maggiori, il CTU ha rappresentato che “Per eseguire i lavori condominiali nelle parti esterne del corpo di fabbrica, (ovvero nei prospetti e nella copertura) ancora in corso durante i sopralluoghi del sottoscritto (sopra citati), l'impresa esecutrice ha dovuto togliere già da diversi mesi addietro i motori di alimentazione dell'impianto di condizionamento dell'aria, che erano presenti all'esterno delle tamponature dell'unità immobiliare oggetto di causa ed i quali servivano gli split dell'appartamento stesso;
le infiltrazioni, copiose in alcuni punti, sono state documentate anche dopo la rimozione dei motori dell'aria condizionata, pertanto quest'ultima non può essere stata concausa delle infiltrazioni stesse. Inoltre, sono palesi e confermate tutte le cause che hanno comportato l'infiltrarsi dell'acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato fino alla sottostante unità immobiliare oggetto di causa, in zone ben precise corrispondenti al degrado dei bocchettoni di scolo delle acque meteoriche, a pendenze errate del massetto, spessori eccessivi della pavimentazione, carenza e degrado dell'impermeabilizzazione”. Per ciò che attiene, poi, alla verifica in merito all'utilizzabilità dell'immobile dell'attrice o di parte/i di esso, il CTU ha evidenziato che “Gran parte dell'unità immobiliare oggetto di causa è interessata da fenomeni infiltrativi, in particolare tutta la zona notte (la più importante per il riposo)
e la zona pranzo: sono presenti ampie zone degradate e ammalorate da muffe e depositi di salnitro, dovuti alla continua presenza di acqua sulle superfici intonacate e tinteggiate, oltre a quelle rivestite di stoffa ed i mobili in legno. La persistente presenza di umidità e muffe all'interno dell'unità immobiliare rende insalubre l'aria in tutti gli ambienti dell'appartamento stesso, compresi quelli dove non sono presenti evidenze infiltrative, con l'ulteriore disagio di dover tenere aperte le finestre, anche durante il periodo invernale, al fine di ventilare i locali. Come noto le muffe sono pericolose se respirate a causa del rilascio di spore nocive per la salute, oltre all'umidità che è deleteria soprattutto per le persone anziane. Pertanto il sottoscritto non ritiene conforme alla normativa sanitaria la frequenza dei locali in questione;
inoltre, anche al livello estetico l'immobile non è consono ad una locazione dello stesso” e, quanto alla stima del valore locativo medio mensile, ha così concluso “Considerando l'epoca e l'autore dell'edificio (noto progettista della prima parte del Novecento), il quartiere signorile (con tutti i servizi necessari), il piano ove è ubicata l'unità immobiliare oggetto di causa (attico con vista verso San IE e Monte RI), il taglio della superficie, la forma planimetrica “artistica” con ambiente poligonale (e terrazza della stessa forma) nella zona soggiorno che fa da cerniera tra la zona notte e la zona pranzo, le finiture ed il complesso delle caratteristiche tipiche del periodo, il sottoscritto, valutando l'immobile come se fosse in buono stato (“Normale”), ha applicato il valore massimo a metro quadro della stima O.M.I. per le locazioni di Abitazioni civili (Categoria catastale A/2, quella dell'appartamento )”, provvedendo alle Pt_1 stime nelle singole annualità richieste (2022, 2023, 2024), indicata in euro 150.065,16 totali.
Infine, in merito all'attuazione (effettuata o imminente) degli interventi condominiali idonei ad eliminare, in tutto o in parte, le cause dei danni all'immobile dell'attrice, il CTU – all'esito dei sopralluoghi espletati in loco (nella specie: sopralluogo del 15.04.2024 per constatare lo stato dei luoghi un anno dopo l'ATP; sopralluogo del 27.05.2024, data di avvio della prova di allagamento, a cura dell'Impresa condominiale, per verificare la tenuta delle lavorazioni eseguite, alcune in corso di ultimazione;
sopralluogo del 29.05.2024, data della verifica finale della prova di allagamento) – ha rappresentato che i lavori eseguiti medio tempore dal descritti alle pag. 21-23 CP_3 dell'elaborato peritale, “sono da ritenersi sufficienti ad impedire ulteriori infiltrazioni d'acqua, anche se non realizzati esattamente come indicato in ATP”, sia pure con la precisazione che all'epoca dell'intervento “i lavori erano già quasi conclusi, pertanto non ha potuto visionare di persona l'esecuzione degli stessi ma solamente constatarne lo stato finale, senza poter controllare le varie fasi. Infine, quanto sopra elencato è stato dedotto dal sottoscritto in base a quanto potuto rilevare di persona, senza l'ausilio di documenti condominiali esplicativi dei lavori svolti”. 2.2. Orbene, la verificazione di danni materiali nell'immobile dell'attrice in conseguenza di infiltrazioni è stata obiettivamente accertata dalle risultanze peritali in sede di ATP e nel presente procedimento;
in seguito all'ATP e in pendenza di questo giudizio, il ha avviato CP_3 interventi condominiali, sostanzialmente completati – sebbene non del tutto – alla data dell'ultimo sopralluogo svolto dal consulente tecnico.
Tanto chiarito, alla luce di quanto emerso dalla richiamata CTU depositata nel luglio 2024 – che ha evidenziato la sussistenza di maggiori danni nell'immobile dell'attrice rispetto a quelli risalenti al procedimento di ATP definito nel 2023, causati da infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato, e ha escluso la sussistenza di concause – risulta la responsabilità del CP_3 convenuto, per il danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in ordine ai danni verificatisi nell'appartamento dell'attrice, considerato che il è tenuto, ai sensi della richiamata CP_3 previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini. Più in particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, alla luce degli accertamenti peritali, il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato – come non lo è nel caso in esame – il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).
2.3. Quanto al risarcimento dei danni accertati nell'immobile dell'attrice e delle spese necessarie per il ripristino, il CTU ha quantificato in euro 34.327,00, iva esclusa, il costo delle opere edilizie per il ripristino dell'unità immobiliare oggetto di causa, in ragione dell'aggravamento della situazione di fatto medio tempore verificatosi. Tale peggioramento, documentato in corso di causa dall'attrice con relazione tecnica del CTP del 16.01.2024 e ulteriormente rappresentato con successiva relazione tecnica del CTP, foto e video allegati alle istanze del 14.03.2024 e del
15.05.2025, giustifica il risarcimento del danno nella misura in ultimo richiesta dall'attrice nelle note conclusive (importo corrispondente a quello indicato dal CTU nella relazione del luglio 2024).
Quanto al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, anche a voler considerare i parametri OMI espressi dal CTU (valore massimo a metro quadro della stima O.M.I. per le locazioni di abitazioni civili) nelle annualità di riferimento, pari a circa euro 4.000,00 mensili, va tenuto presente che il danno ha riguardato una porzione dell'immobile, seppur importante, ed è equitativamente stimabile in ragione di ¼, non essendo stato prospettato da parte attrice che l'appartamento non sia stato abitato per l'intero, e ciò anche alla luce dell'importante estensione dell'immobile (mq. circa 267 mq) ed avendo, anzi, la stessa attrice chiesto il risarcimento del danno da mancato godimento di circa metà dell'immobile. Pertanto, si stima equo determinare tale voce di danno in complessivi euro 36.000,00.
Non può essere risarcito l'ulteriore pregiudizio lamentato dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi non già di diverse ed ulteriori conseguenze dannose, ma di meri aspetti della medesima voce di danno da mancato godimento dell'immobile (già equitativamente stimato nell'importo suddetto). Poichè si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali, esso soggiace all'applicazione degli interessi (legali) con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n. 6545/2016, n. 9338 del
2009), che può essere individuata nel mese di ottobre 2022 (conclamazione dei danni attraverso il ricorso per ATP); sulla suddetta somma continueranno a maturare ulteriori interessi legali sino al soddisfo. 3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
alla relativa liquidazione si procede, per la parte relativa agli onorari professionali, sulla base del D.M. n.
55/2014, e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta. Correlativamente anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Parte attrice ha diritto altresì al ristoro delle spese di ATP, in quanto oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, salvo soccombenza o compensazione
(cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017). Parte attrice ha anche diritto al ristoro delle spese di CTP, sostenute nel presente giudizio e in quello di ATP, nel quantum documentato con le fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la responsabilità della parte convenuta in relazione ai danni subiti dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna la parte convenuta lla Controparte_1 esecuzione degli interventi indicati alle pag. 21-23 della CTU depositata in data 16.07.2024 e non ancora eseguiti alla data dell'ultimo sopralluogo del 29.05.2024;
-condanna la parte convenuta l risarcimento Controparte_1 del danno subito dalla parte attrice e delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile, che liquida in euro 34.327,00 iva esclusa, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
-condanna la parte convenuta l risarcimento Controparte_1 del danno da mancato godimento dell'immobile subito dalla parte attrice, che liquida equitativamente in euro 36.000,00, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
-condanna la parte convenuta l pagamento Controparte_1 delle spese di lite sostenute dalla parte attrice , che liquida in euro 5.500,00 Parte_1 per compensi professionali del presente giudizio e di quello di ATP, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
-condanna la parte convenuta l pagamento Controparte_1 delle spese di CTP del presente giudizio e di quello di ATP, pari ad euro 6.686,00;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1
e spese di CTU espletata nel presente giudizio e in quello di ATP, come liquidate
[...] con separati decreti.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Fulvia Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Fulvia Esposito, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40385/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione ex art. 189, ult. comma, c.p.c. in data 31.01.2025, vertente
TRA
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Eleonora Parte_1 C.F._1
Imbriale e Gaia Pirisi, giusta procura in atti;
-attrice-
E
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta contumace-
OGGETTO: danni ad immobile da infiltrazioni;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla parte convenuta, Parte_1
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che i danni
[...] subiti dall'appartamento dell'attrice sono imputabili allo stato della sovrastante terrazza/lastrico solare di proprietà e, per l'effetto, 2. condannare il , in CP_2 Controparte_3 persona dell'amministratore p.t., all'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
3. condannare il in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di €20.973,67 iva esclusa, così come quantificata dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del CTU, Arch. depositata in seno al giudizio Persona_1 di ATP svoltosi innanzi al Tribunale di Roma, Sez. VII, G. Dott. S. Cinque, N.R.G. 61879/2022 a cui integralmente ci si riporta, a titolo di risarcimento dei danni accertati nell'immobile dell'attrice e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al pagamento della Controparte_3 somma di € 6.348,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel Pt_1 procedimento di ATP a titolo di onorari del CTU, del CTP e per la difesa legale;
5. condannare il
, in persona dell'amministratore p.t. al risarcimento del danno da Controparte_3 mancato godimento di circa metà dell'immobile, del valore locativo di €2.000,00 mensili, per non aver potuto fruire integralmente e pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dal gennaio 2022 dalle infiltrazioni;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore delle sottoscritte Procuratrici che si dichiarano antistatarie, e con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”. Al riguardo, ha esposto: di essere proprietaria, pro-indiviso con i sigg.ri Parte_2
(rispettivamente cugino e sorella), dell'appartamento sito in Roma, alla
[...] CP_4
Via Chinotto n. 1, Scala A, piano V, interni 8 e 9, di circa 267 mq;
che, a decorrere dal gennaio 2022, si erano verificate copiose infiltrazioni sul soffitto e sui muri dell'appartamento in questione, provenienti dalla terrazza condominiale sovrastante;
che, in conseguenza degli occorsi, ella era impossibilitata ad utilizzare cinque stanze dell'appartamento (tre camere da letto, un ampio disimpegno corredato da armadiature in legno su tutte le pareti, un bagno); che, in particolare, i locali, la mobilia e il pavimento erano stati gravemente danneggiati e gli ambienti erano del tutto compromessi ed insalubri;
che, nonostante le numerose segnalazioni al non era mai CP_3 stato posto in essere alcun intervento risolutivo e nell'ottobre 2022 ella aveva proposto ricorso per ATP;
che, all'esito del deposito della CTU in sede di ATP nel maggio 2023, il non aveva CP_3 iniziato i lavori di rifacimento della terrazza/lastrico solare, né aveva risarcito i danni quantificati dal consulente tecnico.
Ha, quindi, dedotto: di subire ancora le infiltrazioni nel proprio appartamento;
di non poter usufruire di cinque stanze dello stesso;
di non potersi allontanare da casa, dovendo ella – in caso di pioggia – periodicamente svuotare i recipienti posizionati sul pavimento, al fine di raccogliere l'acqua; di non poter più dormire nella propria camera da letto poiché eccessivamente ammalorata;
di non poter ospitare la nipotina, né invitare amici o parenti nella propria abitazione;
di vivere in un ambiente altamente insalubre e dannoso per la sua salute, attesa la presenza di muffe e umidità.
Ha, pertanto, chiesto di condannare il all'esecuzione di tutte le opere necessarie CP_3 all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché al pagamento della somma di euro 20.973,67 iva esclusa, così come quantificata dalla CTU depositata in seno al giudizio di ATP, a titolo di risarcimento dei danni accertati nell'immobile e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
ha altresì chiesto di condannare il al CP_3 pagamento della somma di euro 6.348,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute nel procedimento di ATP per onorari del CTU, del CTP e per la difesa legale, oltre al risarcimento del danno da mancato godimento di circa metà dell'immobile, del valore locativo di euro 2.000,00 mensili, per non aver potuto fruire integralmente e pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dal gennaio 2022 a causa delle infiltrazioni.
Dichiarata la contumacia della parte convenuta con decreto in data 02.01.2024, all'esito dell'udienza di comparizione del 16.02.2024, con ordinanze del 19.03.2024 e del 05.04.2024 è stata disposta CTU in merito ai profili tecnici di quanto dedotto dalla parte attrice, con concessione di termine al giorno 25.07.2024, in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c., per note della parte attrice relative all'esito della CTU e all'ulteriore corso del procedimento. Depositata la CTU in data 16.07.2024 e disposto il differimento d'ufficio dell'udienza del 25.07.2024 al 10.10.2024, la causa è stata successivamente rinviata all'udienza del 12.12.2024 e con ordinanza in data 09.01.2025, preso atto della rinuncia della parte attrice ai termini di cui all'art. 189
c.p.c., è stata calendarizzata l'udienza cartolare del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 31.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 189, ult. comma,
c.p.c., sulle conclusioni come precisate da parte attrice nelle note del 20.01.2025, che di seguito si riportano: “
1. Accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appartamento dell'attrice sono imputabili allo stato della sovrastante terrazza/lastrico solare di proprietà condominiale e, per l'effetto, 2. Condannare il , in persona dell'amministratore p.t., all'esecuzione di Controparte_3 tutte le opere necessarie all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, ed in particolare all'esecuzione delle opere non ancora realizzate e dettagliatamente descritte nella CTU del 17.7.2024, a firma dell'Arch.
3. Condannare il , in persona Persona_2 Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di 34.327,00 (euro trentaquattromilatrecentoventisette/00) iva esclusa, così come quantificata dalla Consulenza Tecnica
d'Ufficio del 17.07.2024, a firma del CTU, Arch. a titolo di risarcimento dei danni Persona_1 accertati nell'immobile dell'attrice e di spese necessarie per il suo ripristino, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4. Condannare il , in persona Controparte_3 dell'amministratore p.t., al pagamento della somma di euro 6.348,00 (a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel procedimento di ATP a titolo di onorari del CTU, del CTP e per Pt_1 la difesa legale. Cfr. documentazione in atti) oltre alla somma di euro 2.130,96 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa nel presente giudizio a titolo di onorari del CTU, euro Pt_1
2.562,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla dott.ssa presente giudizio a titolo di Pt_1 onorari del CTP, come da documentazione che si allega alle presenti note, per un totale di euro
4.692,96 (e così, sommati alle spese per CTU e CTP nel giudizio di ATP, per un totale di euro
11.040,96);
5. Condannare il , in persona dell'amministratore p.t. al Controparte_3 risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, così come quantificato dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio del 17.07.2024, a firma del CTU, Arch. in euro 150.065,16 Persona_1
(Centocinquantamilasessantacinque/16), per non aver potuto l'attrice fruire pienamente del proprio alloggio in conseguenza dei danni subiti dalle infiltrazioni a decorrere dal gennaio 2022 sino al dicembre 2024, oltre il danno da mancato godimento dell'immobile dal dicembre 2024 sino al soddisfo (con valutazione del canone di locazione mensile con il medesimo criterio di cui alla CTU con aggiunta della variazione ISTAT per l'anno 2025);
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore delle sottoscritte Procuratrici che si dichiarano antistatarie
e con sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”.
2. La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
L'odierno procedimento è stato preceduto da ATP, con relazione tecnica peritale depositata nel maggio 2023 (cfr. doc. 8, allegato alla citazione).
Ai fini della procedibilità, parte attrice ha preliminarmente esperito, senza esito positivo, la negoziazione assistita (cfr. nota di deposito dell'08.02.2024).
La causa è stata istruita documentalmente e con CTU, disposta al fine di accertare gli ulteriori profili oggetto delle domande di parte attrice.
2.1. La CTU in sede di ATP – la cui relazione, allegata all'atto di citazione, è stata ritualmente acquisita al presente giudizio – e la CTU svolta in questo procedimento hanno evidenziato quanto segue, in esito a puntuali accertamenti e secondo un condivisibile iter logico argomentativo.
Durante i sopralluoghi eseguiti nel corso del 2024, il consulente ha verificato lo stato dei luoghi sia presso la terrazza di copertura, sia presso la sottostante corrispondente unità immobiliare dell'attrice, rappresentando che, mentre nella prima erano in corso lavori di impermeabilizzazione in fase molto avanzata, nella seconda, ovvero nell'appartamento , erano presenti molte e diverse Pt_1 evidenze delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza di copertura, in proposito specificando che le zone dell'appartamento ove si sono manifestati i danni causati dalle infiltrazioni d'acqua sono le medesime già descritte nell'accertamento tecnico preventivo depositato nel maggio
2023, in un contesto attuale che vede la situazione odierna peggiorata.
Si legge, in particolare, che “Dal confronto tra la documentazione fotografica allegata all'A.T.P. 2023 con quella prodotta “oggi”, circa un anno dopo, ovvero con quella allegata alla presente relazione tecnica peritale, in diverse zone, in luogo delle “semplici” macchie presenti nel 2023, sono presenti distacchi di superficie pittorica che interessano anche parzialmente l'intonaco sottostante (ad esempio nella camera veranda e nella camera da letto adiacente, contrassegnate come n. 19-20 e n. 17-18 nella planimetria allegata); le cause sono le medesime già denunciate nell'A.T.P., ovvero i bocchettoni di scolo delle acque meteoriche nella terrazza di copertura, il massetto delle pendenze, la pavimentazione e l'impermeabilizzazione della terrazza stessa. La zona notte è interessata dai danni suddetti in quasi tutti gli ambienti, ovvero la camera-veranda, le tre camere da letto (una con stoffa alle pareti), il disimpegno centrale con il foro nella volta ribassata
(“camera a canne”) praticato per far defluire le acque infiltrate, presente già lo scorso anno, ed il disimpegno-guardaroba con armadi in legno e parquet (quest'ultimo presente in tutta la zona notte tranne nei due bagni). In questa zona dell'unità immobiliare si segnala un incremento, rispetto all' della percentuale di superficie muraria (pareti e soffitti) interessata da macchie e distacchi CP_5 di parti tinteggiate, nelle aree già descritte nel 2023. Inoltre, nella camera adiacente al bagno centrale (foto n. 21-22), sono stati praticati due fori in due pareti (una confinante con detto bagno,
l'altra perpendicolare ovvero quella perimetrale con finestra;
foto 21); tra questi due fori, che andranno risarciti, passa un tubo a vista che confluisce nel bagno. La zona giorno presenta i medesimi danni già descritti in A.T.P. ma incrementati nella percentuale di superficie muraria interessata e soprattutto nella libreria in noce che presenta una grande e vistosa macchia nella zona centrale ma anche in altri punti;
sopra la libreria ha seguitato a cadere acqua fino al mese di maggio
(come documentato anche in un video prodotto dal Sig. , figlio della Dott.ssa Testimone_1
, in data 02/05/2024, a disposizione del fascicolo di causa), quindi si può immaginare anche Pt_1 la condizione della parete occultata dalla libreria. Inoltre anche tutti i libri presenti nella grande libreria (enciclopedia, ecc.) hanno subito l'acqua che ha danneggiato la libreria stessa”.
Quanto alle lavorazioni da eseguire relativamente agli ulteriori deterioramenti delle superfici, il CTU ha richiamato quelle già descritte nell'ATP, ossia il ripristino di tutte le superfici intonacate e tinteggiate nei locali interessati dalle infiltrazioni, e ha altresì provveduto all'attualizzazione della situazione con aumento del ripristino delle zone di intonaco sottostante, compromesso dal prosieguo delle infiltrazioni nel tempo.
Per ciò che attiene ai mobili in legno, si legge in CTU che “Gli armadi nelle camere della zona notte (soprattutto nel disimpegno-guardaroba, contrassegnato con il n. 24-25 nella planimetria allegata) e la libreria in noce nella sala da pranzo (oltre agli sportelli del ripostiglio adiacente), nel lato opposto dell'appartamento (n. 11-13 e n. 14-15 della planimetria suddetta), hanno subìto continuativamente la persistente esposizione alle infiltrazioni d'acqua e all'umidità relativa, le quali hanno compromesso ancora di più la già seria situazione del 2023: il materiale delle essenze lignee
è notoriamente molto sensibile all'acqua ed all'umidità e può subire deformazioni oltre ai danni estetici ed è molto difficile da restaurare”.
Il CTU ha dunque quantificato i costi necessari al ripristino dello status quo ante dell'unità immobiliare oggetto di causa, già descritti nell'ATP ed attualizzandoli sulla base dell'ultimo Prezzario Ufficiale della Regione Lazio 2023 (“Tariffa dei Prezzi 2023” approvata dalla Giunta
Regionale con Deliberazione del 14 aprile 2023, n. 101), con l'aggiunta dei nuovi danni (pag.
6-16 elaborato peritale), per un totale di euro 34.327,00 iva esclusa.
Con riguardo al profilo dell'eventuale contributo causale di parte attrice ai danni già riscontrati in ATP e/o agli eventuali nuovi o maggiori, il CTU ha rappresentato che “Per eseguire i lavori condominiali nelle parti esterne del corpo di fabbrica, (ovvero nei prospetti e nella copertura) ancora in corso durante i sopralluoghi del sottoscritto (sopra citati), l'impresa esecutrice ha dovuto togliere già da diversi mesi addietro i motori di alimentazione dell'impianto di condizionamento dell'aria, che erano presenti all'esterno delle tamponature dell'unità immobiliare oggetto di causa ed i quali servivano gli split dell'appartamento stesso;
le infiltrazioni, copiose in alcuni punti, sono state documentate anche dopo la rimozione dei motori dell'aria condizionata, pertanto quest'ultima non può essere stata concausa delle infiltrazioni stesse. Inoltre, sono palesi e confermate tutte le cause che hanno comportato l'infiltrarsi dell'acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato fino alla sottostante unità immobiliare oggetto di causa, in zone ben precise corrispondenti al degrado dei bocchettoni di scolo delle acque meteoriche, a pendenze errate del massetto, spessori eccessivi della pavimentazione, carenza e degrado dell'impermeabilizzazione”. Per ciò che attiene, poi, alla verifica in merito all'utilizzabilità dell'immobile dell'attrice o di parte/i di esso, il CTU ha evidenziato che “Gran parte dell'unità immobiliare oggetto di causa è interessata da fenomeni infiltrativi, in particolare tutta la zona notte (la più importante per il riposo)
e la zona pranzo: sono presenti ampie zone degradate e ammalorate da muffe e depositi di salnitro, dovuti alla continua presenza di acqua sulle superfici intonacate e tinteggiate, oltre a quelle rivestite di stoffa ed i mobili in legno. La persistente presenza di umidità e muffe all'interno dell'unità immobiliare rende insalubre l'aria in tutti gli ambienti dell'appartamento stesso, compresi quelli dove non sono presenti evidenze infiltrative, con l'ulteriore disagio di dover tenere aperte le finestre, anche durante il periodo invernale, al fine di ventilare i locali. Come noto le muffe sono pericolose se respirate a causa del rilascio di spore nocive per la salute, oltre all'umidità che è deleteria soprattutto per le persone anziane. Pertanto il sottoscritto non ritiene conforme alla normativa sanitaria la frequenza dei locali in questione;
inoltre, anche al livello estetico l'immobile non è consono ad una locazione dello stesso” e, quanto alla stima del valore locativo medio mensile, ha così concluso “Considerando l'epoca e l'autore dell'edificio (noto progettista della prima parte del Novecento), il quartiere signorile (con tutti i servizi necessari), il piano ove è ubicata l'unità immobiliare oggetto di causa (attico con vista verso San IE e Monte RI), il taglio della superficie, la forma planimetrica “artistica” con ambiente poligonale (e terrazza della stessa forma) nella zona soggiorno che fa da cerniera tra la zona notte e la zona pranzo, le finiture ed il complesso delle caratteristiche tipiche del periodo, il sottoscritto, valutando l'immobile come se fosse in buono stato (“Normale”), ha applicato il valore massimo a metro quadro della stima O.M.I. per le locazioni di Abitazioni civili (Categoria catastale A/2, quella dell'appartamento )”, provvedendo alle Pt_1 stime nelle singole annualità richieste (2022, 2023, 2024), indicata in euro 150.065,16 totali.
Infine, in merito all'attuazione (effettuata o imminente) degli interventi condominiali idonei ad eliminare, in tutto o in parte, le cause dei danni all'immobile dell'attrice, il CTU – all'esito dei sopralluoghi espletati in loco (nella specie: sopralluogo del 15.04.2024 per constatare lo stato dei luoghi un anno dopo l'ATP; sopralluogo del 27.05.2024, data di avvio della prova di allagamento, a cura dell'Impresa condominiale, per verificare la tenuta delle lavorazioni eseguite, alcune in corso di ultimazione;
sopralluogo del 29.05.2024, data della verifica finale della prova di allagamento) – ha rappresentato che i lavori eseguiti medio tempore dal descritti alle pag. 21-23 CP_3 dell'elaborato peritale, “sono da ritenersi sufficienti ad impedire ulteriori infiltrazioni d'acqua, anche se non realizzati esattamente come indicato in ATP”, sia pure con la precisazione che all'epoca dell'intervento “i lavori erano già quasi conclusi, pertanto non ha potuto visionare di persona l'esecuzione degli stessi ma solamente constatarne lo stato finale, senza poter controllare le varie fasi. Infine, quanto sopra elencato è stato dedotto dal sottoscritto in base a quanto potuto rilevare di persona, senza l'ausilio di documenti condominiali esplicativi dei lavori svolti”. 2.2. Orbene, la verificazione di danni materiali nell'immobile dell'attrice in conseguenza di infiltrazioni è stata obiettivamente accertata dalle risultanze peritali in sede di ATP e nel presente procedimento;
in seguito all'ATP e in pendenza di questo giudizio, il ha avviato CP_3 interventi condominiali, sostanzialmente completati – sebbene non del tutto – alla data dell'ultimo sopralluogo svolto dal consulente tecnico.
Tanto chiarito, alla luce di quanto emerso dalla richiamata CTU depositata nel luglio 2024 – che ha evidenziato la sussistenza di maggiori danni nell'immobile dell'attrice rispetto a quelli risalenti al procedimento di ATP definito nel 2023, causati da infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato, e ha escluso la sussistenza di concause – risulta la responsabilità del CP_3 convenuto, per il danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., in ordine ai danni verificatisi nell'appartamento dell'attrice, considerato che il è tenuto, ai sensi della richiamata CP_3 previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini. Più in particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, alla luce degli accertamenti peritali, il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato – come non lo è nel caso in esame – il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).
2.3. Quanto al risarcimento dei danni accertati nell'immobile dell'attrice e delle spese necessarie per il ripristino, il CTU ha quantificato in euro 34.327,00, iva esclusa, il costo delle opere edilizie per il ripristino dell'unità immobiliare oggetto di causa, in ragione dell'aggravamento della situazione di fatto medio tempore verificatosi. Tale peggioramento, documentato in corso di causa dall'attrice con relazione tecnica del CTP del 16.01.2024 e ulteriormente rappresentato con successiva relazione tecnica del CTP, foto e video allegati alle istanze del 14.03.2024 e del
15.05.2025, giustifica il risarcimento del danno nella misura in ultimo richiesta dall'attrice nelle note conclusive (importo corrispondente a quello indicato dal CTU nella relazione del luglio 2024).
Quanto al risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile, anche a voler considerare i parametri OMI espressi dal CTU (valore massimo a metro quadro della stima O.M.I. per le locazioni di abitazioni civili) nelle annualità di riferimento, pari a circa euro 4.000,00 mensili, va tenuto presente che il danno ha riguardato una porzione dell'immobile, seppur importante, ed è equitativamente stimabile in ragione di ¼, non essendo stato prospettato da parte attrice che l'appartamento non sia stato abitato per l'intero, e ciò anche alla luce dell'importante estensione dell'immobile (mq. circa 267 mq) ed avendo, anzi, la stessa attrice chiesto il risarcimento del danno da mancato godimento di circa metà dell'immobile. Pertanto, si stima equo determinare tale voce di danno in complessivi euro 36.000,00.
Non può essere risarcito l'ulteriore pregiudizio lamentato dall'attrice a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi non già di diverse ed ulteriori conseguenze dannose, ma di meri aspetti della medesima voce di danno da mancato godimento dell'immobile (già equitativamente stimato nell'importo suddetto). Poichè si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali, esso soggiace all'applicazione degli interessi (legali) con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n. 6545/2016, n. 9338 del
2009), che può essere individuata nel mese di ottobre 2022 (conclamazione dei danni attraverso il ricorso per ATP); sulla suddetta somma continueranno a maturare ulteriori interessi legali sino al soddisfo. 3. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
alla relativa liquidazione si procede, per la parte relativa agli onorari professionali, sulla base del D.M. n.
55/2014, e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta. Correlativamente anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Parte attrice ha diritto altresì al ristoro delle spese di ATP, in quanto oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, salvo soccombenza o compensazione
(cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017). Parte attrice ha anche diritto al ristoro delle spese di CTP, sostenute nel presente giudizio e in quello di ATP, nel quantum documentato con le fatture in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la responsabilità della parte convenuta in relazione ai danni subiti dalla parte attrice e, per l'effetto, condanna la parte convenuta lla Controparte_1 esecuzione degli interventi indicati alle pag. 21-23 della CTU depositata in data 16.07.2024 e non ancora eseguiti alla data dell'ultimo sopralluogo del 29.05.2024;
-condanna la parte convenuta l risarcimento Controparte_1 del danno subito dalla parte attrice e delle spese necessarie per il ripristino dell'immobile, che liquida in euro 34.327,00 iva esclusa, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
-condanna la parte convenuta l risarcimento Controparte_1 del danno da mancato godimento dell'immobile subito dalla parte attrice, che liquida equitativamente in euro 36.000,00, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
-condanna la parte convenuta l pagamento Controparte_1 delle spese di lite sostenute dalla parte attrice , che liquida in euro 5.500,00 Parte_1 per compensi professionali del presente giudizio e di quello di ATP, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
-condanna la parte convenuta l pagamento Controparte_1 delle spese di CTP del presente giudizio e di quello di ATP, pari ad euro 6.686,00;
-pone definitivamente a carico della parte convenuta Controparte_1
e spese di CTU espletata nel presente giudizio e in quello di ATP, come liquidate
[...] con separati decreti.
Roma, 28.02.2025
Il Giudice dott.ssa Fulvia Esposito