Sentenza 30 dicembre 2013
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- 1. Coppie di fatto: Cassazione, se finisce la relazione i beni mobili dell'ex convivente vanno restituitiBarbara Pirelli · https://www.studiocataldi.it/ · 9 gennaio 2014
barbara.pirelli@gmail.com Come detto più volte, in Italia non esiste ancora una legge ad hoc per la tutela dei diritti delle coppie di fatto; sono stati fatti piccoli passi avanti per arginare il problema, come la possibilità di firmare i c.d. "Patti di convivenza" davanti ad un notaio e questo e' stato possibile a partire dal 2 dicembre 2013. Ma con i "patti di convivenza" possono solo disciplinarsi gli aspetti patrimoniali dei conviventi ma non gli aspetti personali, tipo l'affidamento dei figli, la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Dunque, non essendoci una legge dedicata molti casi sono disciplinati per analogia con quelli che sono i diritti spettanti ad una coppia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2013, n. 28718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28718 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2013 |
Testo completo
/ 8 1 7 8 2 0 0 REPUBBLICA ITALIANA POPOLO I TALIANOIN NOME DEL LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 28418 - Presidente Dott. Massimo ODDO R.G. 3450/08 Rep. 4818 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere Dott. Bruno BIANCHINI Ud. 21/11/2013 Consigliere Dott. Felice MANNA Consigliere Rel. Dott. Alberto GIUSTI ha pronunciato la seguente donazione S ENTENZA sul ricorso proposto da: TI SS, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Annamaria Nociti, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Rosa- ria Internullo, via A. Baiamonti, n. 4, Roma;
ricorrente
contro
SO IA, rappresentato e difeso, in forza di procura spe- ciale a margine del controricorso, dall'Avv. Antonio Hector Porzio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Au Oslavia, n. 28; controricorrente- 2463/13 per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Mi- lano in data 11 luglio 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien- za del 21 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l'Avv. Riccardo Zena, per delega dell'Avv. Antonio Hector Porzio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 4 aprile 1. - 1997, IA ES convenne in giudizio SS IS affinché fosse accertato il suo esclusivo diritto di proprietà su alcuni mobili e complementi d'arredo detenuti dalla conve- nuta dopo la cessazione del rapporto di convivenza che avevano intrattenuto per alcuni anni e chiese che la IS venis- se condannata alla restituzione di tali beni, nonché di alcune somme datele in prestito. Si costituì in giudizio la convenuta, contestando le dedu- zioni avversarie ed affermando, in particolare, che sia i beni sia il denaro rivendicati da IA ES le erano stati dona- an ti dall'attore con altrettanti atti di liberalità nel corso nessuna restituzione della loro convivenza e che, pertanto, era dovuta.
2- La causa - istruita mediante l'escussione di testimoni e l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti - venne decisa dal Tribunale di Milano con sentenza in data 28 marzo 2001, che accolse parzialmente le domande, condannando la con- venuta a restituire solo alcuni dei beni richiesti.
2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata 1'11 luglio 2007, in parziale accoglimento del gravame inter- posto dal ES, ha condannato la IS a restituire all'appellante: A) i seguenti beni mobili, identificati all'asta tenutasi in Milano presso "Sotheby's" il 4 aprile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno: n. 455, divano in legno n. 560, zuppiera ovale con coperchio di maioli- di noce;
ca; n. 568, zuppiera ovale con coperchio di maiolica;
n. 599, coppia di vassoi ottagonali ed uno singolo;
B) i seguenti beni mobili identificati all'asta tenutasi in Venezia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 9 a- prile 1995 con i numeri di lotto indicati per ciascuno : n. 93, tre bottiglie in vetro con decori dorati;
n. 127, coppia di piatti ovali in maiolica con decori;
n. 147, alzata in maiolica dipinta;
n. 177, raviera in maiolica a an forma di foglia;
C) i seguenti beni mobili, battuti all'asta tenutasi in Vene- zia presso la "Casa d'Aste Franco Semenzato" il 20 maggio 1995: tappeto "Aubusson"; tappeto "Savonnerie"; quattro - 3 - lumiere;
caminiera piemontese;
fioriera in maiolica;
piattino in maiolica;
vaso con coperchio in porcellana. La Corte territoriale ha rilevato che dalla lettura dell'atto di citazione appare evidente che la circostanza che l'attore abbia ritenuto di premettere all'elencazione dei beni rivendicati alcune considerazioni in fatto, quali l'affermazione di avere compiuto a favore della convenuta sia sia prestiti, fosseatti di liberalità funzionale all'“inquadramento" delle circostanze dalle quali era poi sca- turita la controversia, senza poter attribuire a tale afferma- zione prodromica un valore ulteriore, non esplicitamente spresso né altrimenti manifestato, ma anzi, in contrasto con il tenore generale dell'atto di citazione, composto da premes- se generali sui fatti, anticipazione del contenuto delle do- mande ed elenco dei beni, che non lascia adito a dubbi circa il collegamento diretto tra la domanda di restituzione dei be- ni e la dettagliata elencazione dei medesimi. Ha inoltre osservato la Corte di Milano che la documenta- zione prodotta dall'appellante è idonea a dimostrare il titolo di acquisto di tali beni in capo allo stesso e che, pertanto, deve trovare accoglimento la relativa pretesa alla loro resti- аг tuzione, atteso che al termine della convivenza colui che for- nisca le prove della proprietà esclusiva in ordine ai mobili di arredamento della casa ha diritto di ottenerne la restitu- zione da parte dell'altro che li detenga senza titolo. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la IS ha proposto ricorso, con atto notifi- cato il 30 gennaio 2008, sulla base di tre motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto Il primo motivo (violazione e falsa applicazione 1. - dell'art. 770, secondo comma, cod. civ.) chiede che venga af- fermato il principio secondo cui rientra nella nozione di li- beralità, eseguita in conformità agli usi e disciplinata dall'art. 770, secondo comma, cod. civ., l'elargizione di un bene fatta spontaneamente, tra persone legate da affettuosa amicizia (specie se conviventi), in proporzione alle condizio- ni economiche dell'autore dell'atto ed in conformità agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Il secondo motivo (errata, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta che la sentenza impugnata abbia attribui- to la qualifica di dono alle ingenti somme di danaro versate in più occasioni nel corso della relazione affettiva dal ES alla IS e non abbia fatto altrettanto con riguardo a specchiere, piatti in maiolica e altri beni mobili. I 2. - I motivi - i quali, stante la loro connessione, deb- - sono infondati.bono essere esaminati congiuntamente Il giudice del merito ha affermato il principio secondo cui, al termine della convivenza, il partner che dia la prova dell'esclusività della proprietà dei beni mobili costituenti l'arredamento della casa in cui si svolgeva il ménage, ha il diritto di ottenere la loro restituzione dal convivente che li detenga senza titolo, restando tali beni nella proprietà e- sclusiva di chi ne è titolare;
e ha fatto applicazione di que- sto principio in un caso nel quale l'appellante ha dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, il titolo di acquisto in capo allo stesso dei beni reclamati. La ricorrente non contesta, in sé, questo principio, né sostiene di avere in qualche modo contribuito all'acquisto di tali beni mobili;
ritiene, piuttosto, che nella specie sia ravvisabile l'ipotesi della liberalità secondo gli usi disci- plinata dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. Ora, la censura veicolata si muove su un piano esclusiva- mente astratto e non coglie nel segno. Non v'è dubbio che si ha liberalità d'uso quando si ha un trasferimento spontaneo di ricchezza perché giustificato dai costumi e dagli usi delle parti, allorché vi sia comunanza di M affetti e reciproca gratificazione in chi dà e in chi riceve;
ma, appunto, il ricorso non va al di là dell'enunciazione di questo principio astratto, perché non indica da quali risul- tanze probatorie - non prese in considerazione dal giudice del merito - si trarrebbe la dimostrazione della effettiva sussi- stenza dell'asserito titolo di liberalità a vantaggio della IS. Né è configurabile il lamentato vizio di motivazione: il fatto che la Corte d'appello abbia ritenuto che il ES abbia in più occasioni versato alla convivente somme di denaro sia a titolo di donazione sia per far fronte alle spese di gestione della casa ove vivevano e più in generale all'andamento della loro vita in comune, non comporta che anche i beni mobili di arredamento di cui è controversia, acquistati dal ES, siano stati trasferiti in proprietà alla IS in forza di un atto di donazione. 3. - Con il terzo mezzo si prospetta il vizio di extrape- tizione con riguardo al capo della sentenza d'appello che ha compensato tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico della IS i rima- nenti due terzi. - con cui si addebita alla Corte 3.1. - Il motivo d'appello di avere riliquidato le spese anche per il giudizio dinanzi al Tribunale, pur in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione al riguardo - è infondato. Nella specie, infatti, la Corte territoriale ha accolto, sia pure in parte, l'appello del ES e, pertanto, avendo ri- formato la pronuncia del primo giudice, era legittimata a pro- - 7 - cedere, d'ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese. Invero, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, mo- dificare la statuizione sulle spese processuali di primo gra- do, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo rego- lamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giu- dice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12963; Cass., Sez. lav., 22 dicembre 2009, n. 26985). 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da di- spositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorren- te, liquidate in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 novem- bre 2013. Funzionario Giudiziario DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Donatella D'ANNA Il Presidente Alberto Criati DIC.2013 Il Funzionario Giudiziario lla D'ANNA Delt. 0 De Roma, 3 Dott.so