Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2013, n. 28718
CASS
Sentenza 30 dicembre 2013

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 21 novembre 2013. Le parti in causa erano un attore, che rivendicava il diritto di proprietà su beni mobili e somme di denaro, e una convenuta, che sosteneva di aver ricevuto tali beni come donazione. L'attore chiedeva la restituzione dei beni, mentre la convenuta contestava la sua richiesta, affermando che i beni erano stati donati. La Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello dell'attore, aveva ordinato la restituzione di alcuni beni, ritenendo che l'attore avesse dimostrato la proprietà esclusiva.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della convenuta, confermando il principio che, al termine di una convivenza, il partner che prova di essere il proprietario esclusivo dei beni ha diritto alla loro restituzione. Il giudice ha argomentato che la convenuta non ha fornito prove sufficienti per dimostrare l'esistenza di un atto di liberalità, né ha contestato il principio di diritto affermato dalla Corte d'appello. Inoltre, la Corte ha ritenuto legittima la nuova regolamentazione delle spese processuali, in quanto la riforma della sentenza di primo grado giustificava tale intervento. Pertanto, la decisione della Corte d'appello è stata confermata, e la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese processuali.

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Commentario1

  • 1Coppie di fatto: Cassazione, se finisce la relazione i beni mobili dell'ex convivente vanno restituiti
    Barbara Pirelli · https://www.studiocataldi.it/ · 9 gennaio 2014

    barbara.pirelli@gmail.com Come detto più volte, in Italia non esiste ancora una legge ad hoc per la tutela dei diritti delle coppie di fatto; sono stati fatti piccoli passi avanti per arginare il problema, come la possibilità di firmare i c.d. "Patti di convivenza" davanti ad un notaio e questo e' stato possibile a partire dal 2 dicembre 2013. Ma con i "patti di convivenza" possono solo disciplinarsi gli aspetti patrimoniali dei conviventi ma non gli aspetti personali, tipo l'affidamento dei figli, la corresponsione dell'assegno di mantenimento. Dunque, non essendoci una legge dedicata molti casi sono disciplinati per analogia con quelli che sono i diritti spettanti ad una coppia di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2013, n. 28718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28718
Data del deposito : 30 dicembre 2013

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