Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. la legge ne elenca tassativamente gli atti interruttivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall'art. 705 cod. proc. civ. antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione.
Commentario • 1
- 1. Giudizio petitoriohttps://www.brocardi.it/
Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Giudizio petitorio Trovati 57 risultati nel massimario Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5221 del 26 maggio 1998 «...astrattamente idoneo al trasferimento dei beni ereditari, con la conseguenza che il giudizio possessorio così instaurato non può essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio petitorio nel quale si discuta della validità del testamento.» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6238 del 15 marzo 2010 «Posto che, in via generale, un giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale solo quando contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE RA Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO NA, ON LA vedova DE RO quest'ultima in proprio e quale procuratore di DE RO NO (procura 9/12/98 rep.A88667 per Notar FR OS in NEW JERSEY), eredi di DE RO CO, DE RO RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO VENNARI, difesi dall'avvocato MARIO GUARNIERI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GL NA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE difeso dall'avvocato CO MASTROIANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 489/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 10/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato GUARNIERI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15 giugno 1982 De RO RA e De RO IA convenivano in giudizio davanti al tribunale di Cosenza GL IA per sentirla condannare al rilascio di un appezzamento di terreno edificatorio in RO, da loro acquistato con atto del 10.6.1974, stipulato in Stanford-Contea di Faiefeld - U.S.A., a ministero del notaio Gennaro Signore, dagli eredi di RS PP. Si costituiva la convenuta per chiedere il rigetto della domanda, spiegando, a sua volta, riconvenzionale per farsi riconoscere proprietaria del terreno per effetto di usucapione quindicennale ex art. 2 L. 10-5-1976 n.246. Istruita la causa con espletamento di prova testimoniale e con l'acquisizione di documenti, e costituitasi in giudizio GL IN, quale erede testamentaria di GL IA, deceduta, il tribunale, con sentenza del 13-5-1998, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la GL al rilascio del terreno alle attrici ed al pagamento della metà delle spese processuali, compensandone la restante metà.
Proposto appello da GL IN, si costituivano De RO RA e De RO IA e. successivamente, a seguito del decesso del primo, gli eredi De RO NA e LA NE, in proprio e quale procuratrice di De RO GA, per chiedere il rigetto del gravame;
e la corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 10.9.1999, in riforma di quella impugnata, ha dichiarato GL IN proprietaria per intervenuta usucapione del terreno in RO, iscritto in catasto alla partita n.1271, foglio 17, particella 122, esteso Ha.0.07.40, intestato a De RO RA e De RO IA, condannando in solido gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
La corte territoriale ha così deciso, in quanto, pur avendo gli attori fornito la prova del loro titolo di proprietà del terreno a mezzo della produzione di due atti di compravendita, è risultato, peraltro, dall'espletata prova testimoniale, che la GL ha avuto il possesso del terreno medesimo a decorrere dalla fine del 1956 o inizi del 1957; cioè da quando US AR, alla quale, insieme al marito, il terreno era stato concesso in affitto da RS NF al momento in cui era emigrata in Argentina, lo abbandonò. Ne consegue che, essendosi protratto il possesso del terreno da parte della GL per oltre venti anni, e non essendo intervenuto, d'altra parte, alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione prima del compimento di tale periodo, l'appellante ne è divenuta proprietaria per usucapione. Ricorrono per la cassazione della sentenza De RO NA e NE LA ved. De RO, quest'ultima in proprio e quale procuratrice di De RO GA, eredi di De RO RA, nonché De RO IA, deducendo due motivi di gravame.
Resiste con controricorso GL IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti :
1) LAzione di legge in relazione all'art. 705 c.p.c. (art. 360 n.3 c.p.c.), per avere ritenuto la corte di appello erroneamente che l'atto con cui IA De RO si costituì, per contestare il possesso vantato ex adverso, nel giudizio possessorio instaurato davanti al pretore di Cosenza dalla GL con ricorso del 19.12.1974 non potesse avere effetto interruttivo della prescrizione, per non essere stata con lo stesso proposta domanda riconvenzionale mentre in quella sede, trattandosi di giudizio possessorio, era giuridicamente impossibile per la convenuta, stante il divieto di cui all'art. 705 c.p.c., promuovere il giudizio petitorio e proporre domanda riconvenzionale di rivendica del terreno.
2) LAzione di legge con riferimento all'art. 2937 c.c. - violazione del principio di difesa ex art. 24 della Costituzione (art. 360 n.3 c.p.c.) - difetto di motivazione (art. 360 n.5 c.p.c). Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata, per non avere il giudice di appello attribuito efficacia interruttiva dell'usucapione dell'appezzamento di terreno in RO alla comparsa di costituzione del 3-3-1975, con il quale IA De RO, nel giudizio possessorio promosso dalla GL con ricorso al pretore del 19.12.1974, contestò il possesso della ricorrente. La censura non ha pregio, in quanto, così statuendo, la corte di appello ha fatto corretta applicazione della legge, la quale, con il rinvio fatto dall'art. 1165 all'art. 2943 c.c., in materia di interruzione della prescrizione, elenca tassativamente gli atti interruttivi di questa, che valgono quindi anche per l'usucapione; e tra tali atti non è compresa la comparsa di costituzione con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l'altrui possesso, senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene (sent. n. 7028/95 e n. 379/95). A nulla rileva, poi, che il convenuto nel giudizio possessorio non possa (o non potesse, all'epoca), in ipotesi, proporre domanda di rivendica della proprietà del terreno in contestazione, stante il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. (ante sentenza della C. Costituzionale n. 25/1992), rilevante essendo, viceversa, ai fini che interessano, l'esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita perché in violazione del divieto predetto, dal momento che sul piano sostanziale la stessa è idonea ad interrompere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c., costituendo pur sempre esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare atta ad evitarne la perenzione (ved. sent. cit. n. 379/95) Quanto al secondo motivo, non si riscontrano nella sentenza impugnata le violazioni di legge ed il difetto di motivazione con lo stesso denunciati, in quanto, a parte l'inconferente richiamo all'art. 2937 c.c., contenuto nell'epigrafe del motivo, deve escludersi che colui che assume di essere proprietario di un bene non possa, nel giudizio possessorio da altri promosso nei suoi confronti, far valere siffatto suo diritto, ed interrompere in tal modo l'usucapione del bene in contestazione, essendogli pur sempre consentito compiere uno degli atti tassativamente elencati nell'art. 2943 c.c., idonei di per sè ad interrompere l'usucapione, indipendentemente dall'esito dell'esperita azione e della proposta domanda (ved. sent. n. 9291/97 e n. 379/95). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, che liquida in euro 120,00, oltre a euro 1300,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003