Art. 1.
Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai Consorzi agrari provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonche' i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.
Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.
Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai Consorzi agrari provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonche' i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.
Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.